§ 5.3.528 - L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.
Legge di stabilità regionale 2024-2026.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:16/01/2024
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane.
Art. 2.  Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.
Art. 3.  Contributi alle Unioni di comuni e alle Convenzioni per l'attuazione territoriale delle politiche di coesione 2021/2027
Art. 4.  Sostegno ai comuni per iniziative di carattere sociale, economico e culturale.
Art. 5.  Fondo di progettazione a favore dei comuni.
Art. 6.  Recepimento della normativa statale in materie di trattamenti economici accessori.
Art. 7.  Recepimento della normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione del personale.
Art. 8.  Benefici retributivi a favore del personale dipendente di cui all'articolo 87 del CCRL 2016-2018.
Art. 9.  Fondo pensioni della Regione siciliana.
Art. 10.  Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili.
Art. 11.  Norme in materia di lavoratori socialmente utili inseriti nei programmi di fuoriuscita.
Art. 12.  Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo".
Art. 13.  Misure di sostegno per l'occupazione.
Art. 14.  Disposizioni per il settore della forestazione.
Art. 15.  Rafforzamento delle misure antincendio.
Art. 16.  Interventi sulla viabilità rurale.
Art. 17.  Iniziative connesse al riconoscimento della Sicilia come "Regione europea della gastronomia 2025".
Art. 18.  Spese per la gestione dei centri di recupero e primo soccorso della fauna selvatica.
Art. 19.  Interventi per il recupero, la fruizione e la valorizzazione dei borghi marinari.
Art. 20.  Gestione del servizio di dissalazione delle isole minori.
Art. 21.  Compartecipazione dei comuni costieri sulle royalties.
Art. 22.  Disposizioni in materia di tasse automobilistiche.
Art. 23.  Intervento per la promozione dei principi di legalità e giustizia.
Art. 24.  Agrigento capitale della cultura italiana 2025.
Art. 25.  Abrogazioni e modifiche di norme.
Art. 26.  Fondi speciali e tabelle.
Art. 27.  Effetti della manovra e copertura finanziaria.
Art. 28.  Entrata in vigore.


§ 5.3.528 - L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

Legge di stabilità regionale 2024-2026.

(G.U.R. 20 gennaio 2024, n. 4)

 

Art. 1. Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane.

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, come determinata dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, è rideterminata, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 in 350.000 migliaia di euro per ciascun anno (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 le somme corrispondenti alle prime tre trimestralità delle assegnazioni ai comuni, ad esclusione delle somme destinate a specifiche finalità previste dalla legge, sono erogate in un'unica soluzione entro il 20 aprile e la rimanente parte entro il 31 ottobre.

3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, è rideterminata in 103.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024, in 108.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 e in 113.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

4. La dotazione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, come determinata dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 13/2022, è rideterminata in 115.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 ed in 31.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402).

 

     Art. 2. Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

1. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui al comma 7-ter dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni si applicano per l'ulteriore decennio 2017-2026 purché nel limite massimo di quindici esercizi finanziari con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro e, comunque, entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per far fronte alla spesa annua di 1.600 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.".

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni è abrogato.

4. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere la somma di 200 migliaia di euro ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale "Bandiera Blu" da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (FEA). Ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento "Bandiera Verde", da parte dei Pediatri italiani, e "Bandiera Lilla", da parte della omonima cooperativa sociale, è destinata, rispettivamente, la somma di 100 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro. I contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50 per cento in base alla popolazione dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica. Ai comuni che nell'anno 2023 hanno ottenuto il riconoscimento di comune plastic free dall'omonima associazione è ripartita la somma di 100 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

5. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" inseriti all'interno dell'associazione nazionale "Borghi più belli d'Italia" è destinata la somma di 800 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in parti uguali tra i comuni aderenti all'associazione e per il 50 per cento in base alla popolazione residente nei singoli comuni. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 80 migliaia di euro per il predetto riconoscimento. Ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 320 migliaia di euro da ripartirsi in parti uguali. Le assegnazioni di cui al presente comma non sono cumulabili e sono destinate all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica (Missione 18, Programma 1).

6. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, da assegnare in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai comuni nell'anno 2023 per l'ospitalità della popolazione canina presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate (Missione 18, Programma 1).

7. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale, n. 5/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui ai commi 25 e 26 dell'articolo 3 della legge regionale n. 2/2023 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410).

8. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà derivanti dal fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, Pantelleria, Pozzallo, Modica, Augusta, Siculiana, Porto Empedocle, Ragusa, Trapani e Portopalo di Capo Passero, riconosce un contributo straordinario di 3.000 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al cinquanta per cento in parti uguali ed il restante cinquanta per cento in proporzione al numero di arrivi come primo approdo nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191332).

9. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, al fine di mitigare gli effetti negativi sulle presenze turistiche dovuti al fenomeno migratorio e per rilanciare l'immagine delle isole Pelagie ed Egadi e dei comuni di Melilli e Caltanissetta, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a trasferire ai comuni di Lampedusa e Linosa, Favignana, Melilli e Caltanissetta risorse, da assegnare in parti uguali, per un importo complessivo di 1.500 migliaia di euro, per la realizzazione di attività di comunicazione e promozione turistica (Missione 18, Programma 1) [1].

10. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata, la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1° settembre 1998 n. 17 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191347).

11. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 850 migliaia di euro è destinata alle finalità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 (Missione 1, Programma 3, capitolo 214113 - articolo 5 personale di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 17/2019 e ss.mm.ii. - ex cap 314142).

12. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative alle comunità alloggio per disabili psichici (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363).

13. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 7.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per le spese di trasporto degli alunni pendolari e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372).

14. A valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata, per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 2.500 migliaia di euro ai comuni che distano oltre 50 chilometri dalle sedi centrali o distaccate degli atenei di Palermo, Catania, Messina ed Enna per il rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli studenti universitari, idonei alle borse di studio con ISEE inferiore a 30.000 euro, residenti nei medesimi comuni. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasferisce le risorse ai comuni in quota proporzionale al numero di abitanti. I comuni provvedono all'attuazione della disposizione di cui al presente comma mediante apposito bando (Missione 18, Programma 1).

15. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 3.000 migliaia di euro in favore dei comuni che effettuano il servizio educativo-assistenziale tramite gli istituti iscritti all'apposito albo (Missione 18, Programma 1).

16. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 2.500 migliaia di euro, in favore dei comuni nei quali insistono siti UNESCO nonché dei comuni i cui territori fanno parte dei geoparchi UNESCO, da ripartirsi per il 70 per cento in parti uguali tra tutti i comuni interessati e per il 30 per cento in base alla popolazione dei singoli comuni (Missione 18, Programma 1).

17. Le risorse assegnate, in attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, ai comuni dichiarati "zona rossa" con ordinanze del Presidente della Regione siciliana, sono da considerare senza vincolo di destinazione e possono essere erogate quali trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, non soggetti a rendicontazione. I comuni possono utilizzare le risorse residue relative all'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 già impegnate dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e la funzione pubblica con D.D.G. n. 492 del 31 dicembre 2020 e con D.D.G. n. 554 del 17 dicembre 2021 al fine di assegnare agli operatori economici un bonus economico pari all'importo dei tributi locali relativi agli anni 2020e2021.

18. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 800 migliaia di euro in favore dei comuni della Città metropolitana di Messina colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2009. Il contributo è assegnato per il 50 per cento al comune di Messina e per il restante 50 per cento è suddiviso tra i comuni di Fiumedinisi, Scaletta Zanclea e Itala in proporzione alla popolazione residente (Missione 18, Programma 1).

19. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinato un contributo di 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per la valorizzazione di Ragusa Ibla e di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni nonché per la salvaguardia dei valori storici, urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici di Ortigia (Missione 18, Programma 1).

20. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro in favore dei comuni che nel penultimo anno precedente hanno superato la soglia del 75 per cento di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016, da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione residente di cui all'ultimo censimento Istat e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato la superiore percentuale di raccolta differenziata (Missione 18, Programma 1) [2].

 

     Art. 3. Contributi alle Unioni di comuni e alle Convenzioni per l'attuazione territoriale delle politiche di coesione 2021/2027 [3].

1. Al fine di garantire la costituzione e la funzionalità degli uffici delle Unioni dei comuni e delle convenzioni, costituite alla data di entrata in vigore della presente legge rispettivamente ai sensi degli articoli 32 e 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, istituiti per l'attuazione territoriale delle politiche di coesione 2021-2027 della Regione siciliana, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, la spesa di 3.000 migliaia di euro per ciascun anno da ripartire in parti uguali fra ciascuna delle Unioni e degli enti locali capofila delle Convenzioni per le spese di primo impianto degli uffici, per l'assunzione di personale a tempo determinato e per l'attività di progettazione (Missione 18, Programma 1).

 

     Art. 4. Sostegno ai comuni per iniziative di carattere sociale, economico e culturale.

1. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono approvati programmi di cadenza semestrale o annuale finalizzati all'erogazione di contributi in favore dei comuni per iniziative finalizzate al rafforzamento della coesione sociale del territorio di riferimento.

2. I criteri concernenti l'approvazione dei programmi di cui al comma 1 sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, tenendo conto dei seguenti limiti:

a) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, contributo massimo concedibile 10 migliaia di euro;

b) comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti, contributo massimo concedibile 20 migliaia di euro;

c) comuni con popolazione da 15.001 a 50.000 abitanti, contributo massimo concedibile 30 migliaia di euro;

d) comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, contributo massimo concedibile 40 migliaia di euro.

3. Ogni comune può essere destinatario di un solo contributo per ciascun esercizio finanziario. I contributi sono erogati previo avviso pubblico. Il termine per la presentazione dell'istanza decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto avviso.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 2.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191345).

     Art. 5. Fondo di progettazione a favore dei comuni.

1. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse per le spese di investimento derivanti dalla programmazione comunitaria, statale e regionale connesse all'attuazione dei programmi della Politica unitaria di coesione, è istituito un Fondo di progettazione e attività propedeutiche, con una dotazione, per l'esercizio finanziario 2024, di 40.000 migliaia di euro, destinato ai comuni (Missione 8, Programma 1).

2. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentita la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, per il 40 per cento in parti uguali e per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente. Il tetto massimo del contributo concedibile a ciascun comune non può essere superiore a 200 migliaia di euro.

3. A valere sul Fondo di cui al comma 1 è concesso un contributo aggiuntivo di 300 migliaia di euro ai comuni in dissesto finanziario sciolti per mafia nell'ultimo triennio con i medesimi criteri di ripartizione di cui al comma 2.

4. Le risorse residue a seguito del riparto di cui al comma 2 sono assegnate, con decreto del Presidente della Regione, ai dipartimenti regionali prioritariamente per la progettazione in materia ambientale.

 

     Art. 6. Recepimento della normativa statale in materie di trattamenti economici accessori.

1. Al fine di recepire la normativa statale di cui al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di incremento dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, le risorse destinate ai fondi per i trattamenti accessori del personale dell'amministrazione regionale, anche di livello dirigenziale, sono incrementate, complessivamente, di euro 1.668.946,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, nel rispetto del limite massimo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018 previsto dalla citata disposizione statale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono accantonate in un apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 1, Programma 10) e con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli.

 

     Art. 7. Recepimento della normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione del personale.

1. Al fine di recepire la normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione professionale da applicare al personale dell'amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 612 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021, stanziate con la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 e con l'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, sono integrate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, di un importo pari a euro 3.410.095,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono accantonate in un apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 1, Programma 10) e con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli.

 

     Art. 8. Benefici retributivi a favore del personale dipendente di cui all'articolo 87 del CCRL 2016-2018.

1. In conformità alle disposizioni dei commi 869 e 959 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli incrementi di cui all'articolo 87 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - triennio normativo ed economico 2016-2018, previsti in sostituzione dell'elemento perequativo di cui alla lettera b) del comma 440 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono finanziati a regime nell'ambito del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 del medesimo comparto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021 sono integrate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, di un importo pari a 4.300 migliaia di euro, comprensivo degli oneri riflessi e dell'IRAP, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale (Missione 1, Programma 10, capitolo 212017).

 

     Art. 9. Fondo pensioni della Regione siciliana.

1. Le quote relative all'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni sono rideterminate in 38.000 migliaia di euro per l'anno 2024, 21.000 migliaia di euro per l'anno 2025 e sono determinate in 177.000 migliaia di euro per l'anno 2026 (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

 

     Art. 10. Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e successive modificazioni nonché per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni e di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è autorizzata la spesa di 79.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024, di 79.200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 e di 77.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, da iscrivere nell'apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785), comprensiva delle variazioni derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7. Dall'esercizio finanziario 2027 sino all'esercizio finanziario 2047 è autorizzata la spesa come da tabella che segue (Missione 15, Programma 3, capitolo 215785), cui si provvede mediante utilizzo delle risorse riconosciute alla Regione ai sensi del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

Esercizio finanziario

Numero soggetti

Totale costo dall'esercizio 2027

(valori in euro)

 

3.701

 

 

3.607

 

 

3.533

 

2027

3.479

68.069.431,95

2028

3.397

66.460.908,93

2029

3.323

65.003.805,75

2030

3.256

63.698.429,08

2031

3.194

62.487.278,88

2032

3.112

60.878.755,86

2033

3.035

59.383.282,53

2034

2.877

56.279.801,37

2035

2.684

52.514.269,34

2036

2.455

48.028.879,73

2037

2.212

43.279.327,26

2038

1.959

38.320.854,91

2039

1.681

32.889.606,49

2040

1.410

27.591.261,36

2041

1.080

21.138.137,54

2042

715

13.984.494,55

2043

326

6.377.413,90

2044

50

984.020,44

2045

20

397.372,82

2046

6

113.564,88

2047

1

18.516,55

 

2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, la Regione è autorizzata ad attuare le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 75/2023 e successive modificazioni in favore di soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, utilizzati dal Dipartimento regionale dei beni culturali, nel limite di trenta ore settimanali.

3. Gli enti pubblici possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 articolo 30 della legge regionale del n. 5/2014 e successive modificazioni, fermo restando il contributo regionale previsto dal presente articolo.

4. Per il periodo collegato al processo di assunzione, e in caso di mancata adesione alla procedura di stabilizzazione, e comunque fino al 30 giugno 2026, i soggetti di cui al comma 3 permangono nel bacino di appartenenza e continuano a percepire il sussidio e l'eventuale integrazione oraria fino a trentasei ore, a valere sulle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1.

5. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, previa deliberazione della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per l'iscrizione delle somme necessarie a far fronte alle finalità indicate nei commi precedenti mediante utilizzo delle disponibilità del fondo del Dipartimento regionale del bilancio e tesoro della Missione 20, Programma 3, capitolo 215785.

6. La copertura finanziaria della maggiore spesa di cui al comma 1, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, limitatamente all'importo di 8.300 migliaia di euro, è assicurata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

7. Alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 7 le parole "per gli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2023" e le parole "e per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 la spesa di 3.600 migliaia di euro." sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 7 le parole "per gli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2023" e le parole "per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2023,";

c) al comma 1 dell'articolo 8 le parole "annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2023,".

8. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 27 luglio 2023 n. 9, dopo le parole "di servizi di pubblica utilità" sono inserite le parole "nonché per garantire l'erogazione di servizi presso i dipartimenti regionali, uffici equiparati e presso la società Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a (SAS)".

9. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dall'1 gennaio 2024.

 

     Art. 11. Norme in materia di lavoratori socialmente utili inseriti nei programmi di fuoriuscita.

1. I lavoratori socialmente utili inseriti nei programmi di fuoriuscita degli enti locali di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nella condizione di disoccupazione a seguito di revoca o annullamento dei contratti di esternalizzazione di servizi, sono reinseriti, a domanda, nelle liste regionali di mobilità al fine del reinserimento nelle attività socialmente utili degli stessi enti di riferimento.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 100 migliaia di euro, cui si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 10.

 

     Art. 12. Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo".

1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 22.500 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 8/2023 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 7.500 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3, capitolo 214112).

3. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 8/2023 e successive modificazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2026, limitatamente all'importo massimo di 15.000 migliaia di euro.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è rideterminata in euro 29.913.535,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).

 

     Art. 13. Misure di sostegno per l'occupazione.

1. Al fine di promuovere la stabilità dell'occupazione, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2024, è riconosciuto ai professionisti ed alle imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, aventi un'unità produttiva o che attivino una unità produttiva nel 2024, nel territorio della Regione, un contributo massimo di euro 30.000,00 nel triennio 2024-2026 per ciascun lavoratore contrattualizzato. È altresì riconosciuto, nel triennio 20242026, un ulteriore contributo di euro 10.000,00 quando le predette assunzioni o trasformazioni riguardino lavoratori provenienti da imprese aventi sede e operanti esclusivamente fuori dal territorio italiano da almeno 24 mesi o lavoratori di età pari o superiore ai 50 anni o donne a prescindere dall'età anagrafica o lavoratori di età compresa tra i 18 e i 59 anni privi dei requisiti per accedere al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. L'ammontare del contributo annuo non può in ogni caso superare il costo complessivo annuo per ciascun lavoratore. Il contributo è erogato anche in caso di assunzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche ai professionisti ed alle imprese che assumono personale proveniente dalle imprese di cui al comma 1 in stato di crisi o di insolvenza negli anni 2021, 2022 e 2023 o situate in area di crisi industriale complessa. Il predetto contributo è concesso altresì per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in stato di crisi nei sei mesi precedenti o impiegati in rami di azienda oggetto di cessione da parte delle medesime imprese. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto alle imprese che trasferiscono la propria unità produttiva fuori dal territorio della Regione.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai professionisti e alle imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, che non abbiano proceduto nei tre mesi precedenti l'assunzione né procedano nei dodici mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Il presente comma non si applica alle imprese di cui al comma 2.

4. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. L'accesso agli incentivi di cui al comma 1 e le modalità di erogazione degli stessi sono disciplinati con avviso pubblico emanato dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, sentita la competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana. I contributi, determinati nella misura di cui al presente articolo, sono corrisposti limitatamente alle risorse complessive stanziate al comma 6.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 (Missione 15, Programma 3).

7. Il beneficio è subordinato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

8. I contributi di cui al presente articolo, in caso di nuove assunzioni, sono erogati solo se il lavoratore, al momento dell'assunzione, versava da almeno tre mesi in stato di disoccupazione o inoccupazione.

 

     Art. 14. Disposizioni per il settore della forestazione.

1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa finanziata con fondi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è rideterminata in 192.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 ed è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, la spesa di 198.300 migliaia di euro [4].

2. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, e, in particolare per il noleggio di mezzi aerei pesanti, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è rideterminata in 10.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 ed è autorizzata la spesa di 16.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150574). Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 [5].

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte negli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:

a) Missione 16, Programma 1, capitolo 156604, 23.900 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

b) Missione 9, Programma 5, capitolo 150514, 6.900 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

c) Missione 16, Programma 1, capitolo 155802, 10.500 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

d) Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001 - articolo 2 - 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

e) Missione 9, Programma 5, capitolo 150574, 10.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 16.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 [6];

f) Missione 20, Programma 3, capitolo 215746, 135.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.

4. Al fine di consentire la realizzazione di interventi in conto capitale per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 il fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 è determinato in 74.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 20, Programma 3, capitolo 613979).

5. Per il recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in carico al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, il fondo di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni è determinato in euro 14.566.400,00 per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 20, Programma 3, capitolo215800).

 

     Art. 15. Rafforzamento delle misure antincendio.

1. Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.

3. All'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le maggiori esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'amministrazione forestale si avvale anche di un contingente di operai con garanzia occupazionale di cento cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, già inseriti nelle graduatorie uniche di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni.";

b) al comma 3 dopo le parole "fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato", le parole "di centouno giornate lavorative annue" sono sostituite dalle parole "nel limite delle giornate previste per fascia di garanzia di appartenenza".

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14.

5. Nelle more della riforma organica del settore, per l'anno 2024 i soggetti inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modificazioni e titolari di garanzia occupazionale per 78 giornate lavorative, possono essere impiegati fino ad un massimo di centouno giornate lavorative e possono essere avviati al lavoro entro l'apertura della campagna antincendio. Tali lavoratori, attraverso convenzioni tra i comuni e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, possono effettuare lavori per la messa in sicurezza dei siti non sottoposti ad azione di pulizia da parte dei proprietari privati per i quali sono state emanate le ordinanze sindacali.

6. I lavoratori di cui al comma 5, previa acquisizione della qualificazione e della idoneità, sono impiegati anche per garantire il turnover presso il Corpo forestale della Regione siciliana per le attività antincendio.

7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6, limitatamente alle province nelle cui graduatorie uniche distrettuali non siano presenti soggetti titolari di garanzia occupazionale per 78 giornate lavorative annue, i soggetti titolari di garanzia occupazionale per 101 giornate lavorative possono svolgere nell'anno 2024 fino ad un massimo di 121 giornate e possono essere avviati al lavoro entro l'apertura della campagna antincendio.

8. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 6.200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5).

9. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono disciplinate le attività di cui al comma 5.

10. Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale in caso di gravi criticità legate all'attività di repressione degli incendi boschivi, nell'ambito della collaborazione istituzionale e previo accordo interdipartimentale, può destinare un numero adeguato di lavoratori forestali a tempo determinato (LTD) in attività di sorveglianza e controllo del territorio a supporto degli uffici del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

11. Il Dipartimento regionale della Protezione civile, di concerto con il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, al fine di sostenere un'attività di sensibilizzazione tesa al contrasto dei fenomeni incendiari, è autorizzato a realizzare interventi di formazione nei confronti delle associazioni di volontari di protezione civile e dei volontari dei vari distaccamenti dei Vigili del fuoco. La medesima attività di sensibilizzazione può essere effettuata nelle scuole di secondo grado.

12. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, di cui 100 migliaia di euro annui da destinare alla direzione regionale dei Vigili del fuoco per la formazione dei volontari dei distaccamenti (Missione 9 Programma 2).

13. Il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana può avvalersi di sistemi di protezione antincendio basati sull'intelligenza artificiale che combinano sensori intelligenti, algoritmi di apprendimento automatico e analisi dei dati per rilevare, prevenire e gestire incendi in modo più efficiente.

 

     Art. 16. Interventi sulla viabilità rurale.

1. Al fine di favorire gli interventi di manutenzione sulla viabilità rurale per l'accesso ai terreni agricoli e forestali ricadenti nel territorio della regione e gli interventi di regimazione idraulica delle acque superficiali, manutenzione di scoline e fossi naturali e artificiali, da realizzare previo avviso pubblico, il Dipartimento regionale dell'agricoltura è autorizzato a trasferire all'Ente di sviluppo agricolo (ESA) la somma di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 16, Programma 1).

 

     Art. 17. Iniziative connesse al riconoscimento della Sicilia come "Regione europea della gastronomia 2025".

1. Per la realizzazione di attività di promozione interna ed internazionale e di iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico ed agroalimentare della Sicilia, preparatorie o connesse al riconoscimento come "Regione europea della gastronomia 2025", promosse dal Dipartimento regionale dell'agricoltura, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, previo avviso, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 2.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 16, Programma 1).

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva assessoriale, sentita la competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri per la programmazione delle iniziative di cui al comma 1.

 

     Art. 18. Spese per la gestione dei centri di recupero e primo soccorso della fauna selvatica.

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2) da destinare alla Lega italiana di protezione uccelli (LIPU) per le attività dei centri di recupero e primo soccorso della fauna selvatica che operano nel territorio regionale.

 

     Art. 19. Interventi per il recupero, la fruizione e la valorizzazione dei borghi marinari.

1. Per l'erogazione di contributi in favore di comuni, altri enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro, finalizzati al finanziamento o al cofinanziamento di interventi per il recupero, la preservazione, la riqualificazione e la valorizzazione a scopi turistici, didattico-educativi e produttivi dei borghi e dei siti censiti e riconosciuti nell'ambito del Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 1.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2).

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso a mezzo di avviso pubblico, di selezione e di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.

 

     Art. 20. Gestione del servizio di dissalazione delle isole minori.

1. Per la copertura delle spese relative alla gestione dei servizi di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e Lipari, affidati nel rispetto della normativa vigente, è autorizzata la spesa annua di 15.745 migliaia di euro, per dieci anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025 (Missione 9, Programma 4).

2. Per la manutenzione straordinaria degli impianti di dissalazione siti nelle isole minori è autorizzata per l'esercizio finanziario 2024 la spesa di 2.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 4).

3. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modificazioni le parole "per dieci anni" sono sostituite dalle parole "per tredici anni".

 

     Art. 21. Compartecipazione dei comuni costieri sulle royalties.

1. Al fine di indennizzare i comuni costieri di Gela, Licata e Butera a titolo compensativo per l'attività estrattiva dei giacimenti situati nel sottofondo del mare territoriale antistante, per le produzioni attivate dall'anno 2024, la Regione riconosce ai medesimi comuni una quota del 30 per cento dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 da destinare, in misura non inferiore al 50 per cento, a spese di investimento.

2. All'articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le parole "gennaio 2024" sono sostituite dalle parole "gennaio 2027".

 

     Art. 22. Disposizioni in materia di tasse automobilistiche.

1. Per l'anno di imposta 2024, per ciascun veicolo l'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto del dieci per cento, nei limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, in favore dei proprietari di veicoli intestatari al PRA che risultano in regola con tutti i versamenti delle annualità pregresse della tassa automobilistica regionale, istituita con legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 (Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218).

2. Sono inclusi nel computo degli anni utili all'agevolazione di cui al comma 1 anche i versamenti effettuati in applicazione della misura agevolata di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni.

3. A decorrere dall'1 gennaio 2024, a seguito della comunicazione da parte di ciascun contribuente dell'adesione alla convenzione con l'istituto tesoriere regionale, l'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto nella misura del dieci per cento per i pagamenti effettuati dai contribuenti mediante la domiciliazione bancaria. In caso di vendita o acquisto del veicolo nei primi sei mesi dell'anno, la tassa è calcolata per il periodo effettivo in cui si risulti proprietario del veicolo (Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218) [7].

4. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono cumulabili.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 16/2022 e successive modificazioni, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra l'1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022, purché il versamento sia effettuato entro il 30 giugno 2024.

6. Con decreti dell'Assessore regionale per l'economia sono definite le modalità attuative del presente articolo.

7. Le maggiori entrate per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 sono valutate nell'importo di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218).

 

     Art. 23. Intervento per la promozione dei principi di legalità e giustizia.

1. La Regione è autorizzata a sostenere il progetto per la realizzazione del "Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino", dedicato alla memoria di tutte le vittime della mafia, da realizzare presso Palazzo Jung, assegnato dalla Città metropolitana di Palermo alla Fondazione Falcone.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo di 230 migliaia di euro per le spese di funzionamento e un contributo di 50 migliaia di euro per la realizzazione degli allestimenti e per le infrastrutture e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, un contributo di 280 migliaia di euro per le spese di funzionamento (Missione 5, Programma 2).

3. Per il perseguimento delle finalità istituzionali è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo di 50 migliaia di euro in favore del centro studi "Paolo e Rita Borsellino" di Palermo (Missione 5, Programma 2).

 

     Art. 24. Agrigento capitale della cultura italiana 2025.

1. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a concedere al comune di Agrigento, per la promozione e l'organizzazione delle iniziative collegate all'evento "Agrigento capitale della cultura italiana 2025", un contributo di 4.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 5, Programma 2).

2. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e per l'identità siciliana sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

 

     Art. 25. Abrogazioni e modifiche di norme.

1. All'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere d), e), f), g) ed l) del comma 2 le parole "in apposita tabella" sono soppresse;

b) la lettera i) del comma 2 è soppressa;

c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. La legge finanziaria indica in apposite tabelle e nel prospetto riepilogativo gli effetti finanziari dalla stessa discendenti.".

2. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 dopo le parole "di diritto pubblico, " sono aggiunte le seguenti parole "è un ente del Servizio sanitario regionale". Gli effetti discendenti dal presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge [8].

3. All'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "salvataggio a mare", sono aggiunte le parole "nonché, limitatamente alle isole minori, che abbiano subito danni o minori ricavi a causa della presenza in mare di relitti di natanti, imbarcazioni e navi impiegati per il trasporto di migranti.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati in regime "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 ovvero in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 2473/2022 del 14 dicembre 2022 della Commissione.".

4. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 27 le parole "presso la Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro".

5. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e successive modificazioni, dopo la parola "direttivi" sono aggiunte le parole "nonché gli istruttori di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni".

6. Alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 e successive modificazioni le parole "2023" sono soppresse.

7. Al comma 31 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni le parole "il 3, 4 e 5 agosto 2023" sono soppresse.

 

     Art. 26. Fondi speciali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, sono determinati per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni è determinata per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di cui all'allegata tabella 1 per gli importi nella stessa indicati.

 

     Art. 27. Effetti della manovra e copertura finanziaria.

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2024.

 

     Art. 28. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2024, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 12 agosto 2024, n. 25.

[3] Articolo così modificato dall'art. 61 della L.R. 12 agosto 2024, n. 25.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 22 maggio 2024, n. 20.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 22 maggio 2024, n. 20.

[6] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 22 maggio 2024, n. 20.

[7] Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 12 agosto 2024, n. 25.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre 2024, n. 169, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.