§ 4.7.25 - L.R. 16 agosto 1974, n. 36.
Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 foreste
Data:16/08/1974
Numero:36


Sommario
Art. 6.      Tutte le spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi sono a carico della Regione siciliana
Art. 7.      Il direttore regionale delle foreste esercita anche le attribuzioni previste per i dirigenti forestali dall'art. 3 della L.R. 5 aprile 1972, n. 24.
Art. 8. 
Art. 9.      L'organizzazione regionale dei corsi di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 5 aprile 1972, n. 24, è regolata in base alle disposizioni vigenti per la scuola forestale del Corpo forestale dello Stato
Art. 14.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.7.25 - L.R. 16 agosto 1974, n. 36.

Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione.

(G.U.R. 24 agosto 1974, n. 40).

 

     Artt. 1. - 5. [*]

 

Art. 6.

     Tutte le spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi sono a carico della Regione siciliana [1].

     Rientrano in tali spese anche gli impianti fissi di avvistamento, gli impianti fissi e mobili di radio-tele-segnalazioni, gli apprestamenti per le riserve d'acqua e i viali tagliafuoco, i noli di mezzi aerei impiegati negli interventi, le spese per i soccorsi urgenti ed il vettovagliamento delle squadre impegnate nelle operazioni prolungate di spegnimento, la sperimentazione e l'impiego di sostanze e tecniche estinguenti e ritardanti.

 

     Art. 7.

     Il direttore regionale delle foreste esercita anche le attribuzioni previste per i dirigenti forestali dall'art. 3 della L.R. 5 aprile 1972, n. 24.

     Alla direzione regionale delle foreste è devoluta l'amministrazione del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale.

 

     Art. 8. [2]

     Gli agenti tecnici del Corpo forestale sono adibiti ai lavori di competenza dell'Amministrazione forestale anche con il compito di curare l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative.

     Fermo restando le mansioni in atto previste dalla vigente normativa per gli agenti tecnici forestali, agli stessi sono estese, con riferimento alle attività di competenza dell'Amministrazione forestale, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 e dell'articolo 29 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52.

     In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, l'Amministrazione forestale, individuate le esigenze strutturali dell'assetto organizzativo interno e di servizio, provvede, con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a determinare il mansionario degli agenti tecnici forestali e nell'ambito dell'organico esistente i posti degli agenti tecnici per i diversi profili professionali e le rispettive dotazioni numeriche.

     I profili professionali saranno distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa, nonché ai requisiti specifici richiesti per il suo svolgimento.

     Agli agenti tecnici forestali possono essere richieste prestazioni proprie di tutti i profili professionali compresi nella qualifica, salvi i casi in cui sono richieste specifiche abilitazioni.

     La definizione dei profili professionali dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e potrà essere rivista ogni triennio.

     Nelle more della definizione di cui al comma 5, gli agenti tecnici continueranno a svolgere i compiti e le attribuzioni previsti dalla vigente normativa.

 

     Art. 9.

     L'organizzazione regionale dei corsi di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 5 aprile 1972, n. 24, è regolata in base alle disposizioni vigenti per la scuola forestale del Corpo forestale dello Stato [3].

 

     Artt. 10. - 13. [*]

 

     Art. 14.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[*] Articoli abrogati dall'art. 86 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[1] Comma così sostituito dall'art. 19 L.R. 30 maggio 1984, n. 36.

[2] L'originario 2° comma del presente articolo è stato sostituito dagli attuali commi 2° e segg. per effetto dell'art. 71 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[3] Norma superata dalla nuova formulazione degli artt. 4 e 5 L.R. 5 aprile 1972, n. 24, modificati con L.R. 21 agosto 1984, n. 52.

[*] Articoli abrogati dall'art. 86 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.