§ 5.3.514 - L.R. 11 luglio 2023, n. 8.
Disposizioni finanziarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:11/07/2023
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Definizione contenzioso Resais S.p.A. - Agenzia delle entrate.
Art. 2.  Contributo alla diocesi di Acireale per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.
Art. 3.  Fondo unico per il personale gestito dalla Resais S.p.A. trasferito alla SAS.
Art. 4.  Disposizioni finanziarie in materia di SAS.
Art. 5.  Modifica dell'Allegato 6 - Quadro generale riassuntivo approvato con la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3.
Art. 6.  Disposizioni finanziarie per il settore della forestazione.
Art. 7.  Disposizioni per la fuoriuscita dal bacino ASU.
Art. 8.  Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo".
Art. 9.  Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo".
Art. 10.  Procedure finanziarie e contabili degli enti locali.
Art. 11.  Disposizioni finanziarie relative alle procedure di trasferimento ai comuni delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze delle aree di sviluppo industriale.
Art. 12.  Interventi di manutenzione straordinaria ATI idrico Caltanissetta.
Art. 13.  Contributi per il funzionamento dei servizi aerei di linea.
Art. 14.  Commissioni di gara UREGA.
Art. 15.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 in materia di lavori in economia nel settore forestale
Art. 16.  Contributo straordinario al consorzio di bonifica di Siracusa.
Art. 17.  Contributo straordinario al consorzio di bonifica di Agrigento.
Art. 18.  Fondo per l'accordo transattivo tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e Biosphera S.p.A. in liquidazione.
Art. 19.  Opere di recupero volumetrico a fini abitativi.
Art. 20.  Modalità di accesso al Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS.
Art. 21.  Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.
Art. 22.  Interventi per la manutenzione straordinaria di opere di bonifica.
Art. 23.  Progetti obiettivo nei parchi archeologici regionali.
Art. 24.  Modifiche di norme in materia di parchi archeologici e luoghi della cultura.
Art. 25.  Disposizioni in materia di trattamento spettante ai deputati regionali.
Art. 26.  Variazioni al bilancio della Regione.
Art. 27.  Entrata in vigore.


§ 5.3.514 - L.R. 11 luglio 2023, n. 8.

Disposizioni finanziarie.

(G.U.R. 14 luglio 2023, n. 29 - S.O. n. 25)

 

Art. 1. Definizione contenzioso Resais S.p.A. - Agenzia delle entrate.

1. Al fine di consentire la definizione dei contenziosi pendenti tra l'Agenzia delle entrate e Resais S.p.A. in liquidazione, avvalendosi delle agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 186 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato ad erogare in favore di Resais S.p.A. in liquidazione l'importo complessivo di euro 30.655.403,62, di cui euro 9.100.067,13 nell'esercizio finanziario 2023, euro 10.525.466,11 nell'esercizio finanziario 2024 ed euro 11.029.870,38 nell'esercizio finanziario 2025, affinché la predetta società possa accedere alla definizione agevolata dei contenziosi relativi agli accertamenti IVA per gli anni dal 2003 al 2007 (Missione 1, Programma 3).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importi, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740.

 

     Art. 2. Contributo alla diocesi di Acireale per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale ed artistico, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a concedere un contributo alla diocesi di Acireale per il restauro del presepe settecentesco.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 115 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1, capitolo 776089), cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

 

     Art. 3. Fondo unico per il personale gestito dalla Resais S.p.A. trasferito alla SAS.

1. Per le finalità di cui al comma 4-bis dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, è istituito un fondo unico presso il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione (Missione 1, Programma 3) al quale affluiscono le risorse di cui alle autorizzazioni di spesa di seguito elencate:

a) articolo 118, comma 1, della legge regionale n. 2/2023(Allegato 1 - Parte A) per le finalità della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modificazioni - capitolo 242524;

b) articolo 118, comma 1, della legge regionale n. 2/2023 (Allegato l - Parte A) per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 e successive modificazioni - capitolo 242525;

c) articolo 118, comma 1, della legge regionale n. 2/2023 (Allegato 1 - Parte A) per le finalità del comma 99 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modificazioni - capitolo 342534;

d) articolo 118, comma 1, della legge regionale n. 2/2023 (Tabella 1) per le finalità del comma l dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, e successive modificazioni, - capitolo 344127;

e) articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 2/2023 per le finalità dell'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni - capitolo 314142;

f) articolo 118, comma 1, della legge regionale n. 2/2023 (Allegato 1 - Parte A) per le finalità dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modificazioni e dell'articolo 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni - capitolo 242523.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie in materia di SAS.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 (Allegato 1 - Parte B), per le finalità del comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni, con l'utilizzo di personale interno, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, di euro 360 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 216529).

2. I commi 78, 79 e 80 dell'articolo 26 della legge regionale n. 2/2023 sono abrogati.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse derivanti dalle abrogazioni di cui al comma 2 (Missione 1, Programma 11, capitolo 214111).

 

     Art. 5. Modifica dell'Allegato 6 - Quadro generale riassuntivo approvato con la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3.

1. All'Allegato 6 - Quadro generale riassuntivo - approvato con la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3, l'importo "1.957.313.229,51", inerente alla voce per l'anno 2025 "Utilizzo avanzo di amministrazione" e alla voce per l'anno 2025 "di cui Utilizzo Fondo anticipazione di liquidità", è sostituito dall'importo "1.958.313.229,51".

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie per il settore della forestazione.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è sostituito dai seguenti:

"4. Per l'esercizio finanziario 2023 al fine di consentire la realizzazione di interventi in conto capitale per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 è autorizzata la spesa di 74.000 migliaia di euro, da iscrivere in un apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3). Con decreto del Ragioniere generale, su proposta congiunta del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

4-bis. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.".

 

     Art. 7. Disposizioni per la fuoriuscita dal bacino ASU.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 dopo le parole "25 maggio 2022, n. 13" sono inserite le parole ", nonché per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, ".

 

     Art. 8. Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo".

1. Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 come sostituito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, nell'esercizio finanziario 2023, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, la corresponsione di un'indennità onnicomprensiva di un importo massimo pari a cinque anni dell'assegno di sostegno al reddito già in godimento, da corrispondere interamente in un'unica soluzione. Il beneficio di cui al presente comma, quale misura di fuoriuscita dal predetto bacino, è riconosciuto, nei limiti dello stanziamento previsto, a tutti i soggetti qualunque sia il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità, con priorità per i soggetti più vicini temporalmente al raggiungimento di tale requisito. Per i soggetti che raggiungono il requisito di pensionabilità entro il quinquennio, l'indennità da corrispondere è rapportata al numero di anni che residuano al raggiungimento del requisito. Per tale misura è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3) cui si provvede mediante riduzione di pari importo, per il medesimo esercizio finanziario, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.".

 

     Art. 9. Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo".

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, la società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) è autorizzata ad assumere, previa apposita selezione, un numero massimo di 1.166 soggetti appartenenti al bacino unico ad esaurimento "ex PIP Emergenza Palermo".

1-bis. La selezione di cui al comma 1 è svolta dai competenti servizi per l'impiego della Regione, così come previsto dall'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni. Per lo svolgimento di detta selezione costituisce, a parità di condizioni, titolo di precedenza avere prestato attività presso l'Amministrazione regionale [1].

1-ter. L'elenco del personale selezionato ai sensi del comma 1-bis è trasmesso dall'ufficio speciale per le liquidazioni presso il dipartimento regionale del bilancio e tesoro alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS), con le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modificazioni [2].

1-quater. La società SAS provvede all'assunzione dei nominativi indicati nell'elenco di cui al comma 1-ter con contratto di lavoro a tempo parziale anche in deroga ai limiti percentuali previsti per i rapporti a tempo parziale e, comunque, fino ad esaurimento dei soggetti inseriti nell'elenco [3].

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono trasferite alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) le necessarie somme valutate nel limite massimo di 7.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 22.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

3. Nelle more della definizione dei processi di assunzione di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio della Regione in un apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione le somme di 2.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 7.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 (Missione 1, Programma 3). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo, per i medesimi esercizi finanziari, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

4. Le restanti somme corrispondenti agli importi massimi di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 15.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 saranno iscritte nel fondo di cui al comma 3 in conseguenza della definizione dei processi di assunzione e in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).

 

     Art. 10. Procedure finanziarie e contabili degli enti locali.

1. All'articolo 5 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 13, le parole "Per il triennio 2021-2023" sono sostituite dalle parole "Per gli anni dal 2021 al 2026".

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie relative alle procedure di trasferimento ai comuni delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze delle aree di sviluppo industriale.

1. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 73 dell'8 febbraio 2023, il dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato ad erogare all'IRSAP un contributo straordinario, entro i limiti dello stanziamento di cui al comma 4, da attribuire interamente ai comuni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state definite le procedure di trasferimento delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze ai sensi della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni [4].

2. Le risorse finanziarie sono attribuite ai comuni di cui al comma 1 per la gestione, la manutenzione, l'incremento dei livelli di sicurezza ed il decoro delle infrastrutture viarie oggetto del trasferimento.

3. L'IRSAP attribuisce le risorse finanziarie di cui al presente articolo proporzionalmente alla superficie di strade oggetto di trasferimento e sulla base di un piano dei costi predisposto annualmente dai comuni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 500 migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 14, Programma 1). Ai relativi oneri si provvede per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

 

     Art. 12. Interventi di manutenzione straordinaria ATI idrico Caltanissetta.

1. Ai fini dell'osservanza dei compiti affidati alla Regione siciliana in qualità di amministratore giudiziario del procedimento penale n. 2894/21 RGNR - n. 2237/21 RG.GIP, per far fronte alle spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria volti al superamento delle criticità riscontrate negli impianti industriali di depurazione di Caltanissetta, località Calderara, e di San Cataldo Scalo, è autorizzata in favore dell'ATI idrico di Caltanissetta la spesa complessiva di 2.500 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e 1.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 9, Programma 2). Ai relativi oneri, per gli esercizi finanziari medesimi, si provvede mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

 

     Art. 13. Contributi per il funzionamento dei servizi aerei di linea.

1. Per le finalità di cui all'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 118, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 5.000 migliaia di euro (Missione 10, Programma 4, capitolo 478109). Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo, per il medesimo esercizio finanziario, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

 

     Art. 14. Commissioni di gara UREGA. [5]

1. Nelle more del recepimento con legge regionale del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici e della nuova regolamentazione degli Uffici regionali per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori e della Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, gli incarichi dei componenti delle commissioni di gara di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, in scadenza dopo il 30 giugno 2023, sono prorogati fino al 31 dicembre 2023.

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 in materia di lavori in economia nel settore forestale

1. All'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da "prescindendo" a "integrazioni" sono sostituite dalle parole "nel rispetto delle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma l, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

b) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 16. Contributo straordinario al consorzio di bonifica di Siracusa.

1. Al fine di consentire l'estinzione della procedura esecutiva derivante dal contenzioso tra la società SAFAB s.r.l. in liquidazione e il consorzio di bonifica di Siracusa, di cui alla sentenza n. 2460/2021 del Tribunale di Catania - Sez. Imprese, è concesso al medesimo consorzio, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 3.250 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1). Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

2. Il consorzio destinatario dell'intervento di cui al presente articolo è onerato, al momento del pagamento, della trasmissione degli atti alla Corte dei conti.

 

     Art. 17. Contributo straordinario al consorzio di bonifica di Agrigento.

1. Al fine di garantire l'erogazione degli emolumenti al personale del consorzio di bonifica di Agrigento, sospesa in forza della procedura di pignoramento presso terzi azionata in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 4454/2018, inerente al contenzioso tra la società Findema e il consorzio di bonifica di Agrigento, è concesso al medesimo consorzio un contributo straordinario di 3.400 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 16, Programma 1). Il contributo di cui al presente comma è vincolato esclusivamente alla copertura delle spese per il personale dipendente a tempo indeterminato [6].

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Il consorzio destinatario dell'intervento di cui al presente articolo è onerato, al momento del pagamento, della trasmissione degli atti alla Corte dei conti.

 

     Art. 18. Fondo per l'accordo transattivo tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e Biosphera S.p.A. in liquidazione.

1. Il dipartimento regionale dell'ambiente è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a definire il contenzioso con la società Biosphera S.p.A. in liquidazione con un accordo transattivo, da stipulare previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, nei limiti di un importo massimo di 2.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740.

 

     Art. 19. Opere di recupero volumetrico a fini abitativi.

1. Al punto 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023".

 

     Art. 20. Modalità di accesso al Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS.

1. Al comma 5-bis dell'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo "Per gli esercizi finanziari 2023-2027 i predetti criteri trovano applicazione con riferimento ai requisiti già maturati al 31 dicembre 2019. È fatta salva, altresì, l'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modificazioni, nelle ipotesi di avvenuta maturazione, a decorrere dal 2020, dei requisiti ivi prescritti.".

 

     Art. 21. Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 22.000 migliaia di euro a cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. Per l'anno 2023 la dotazione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni è rideterminata in 115.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402).

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 137.000 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1023.

 

     Art. 22. Interventi per la manutenzione straordinaria di opere di bonifica.

1. Per la manutenzione straordinaria delle opere di bonifica finalizzate all'attuazione delle misure preventive e di mitigazione dei fenomeni di criticità idrica in Sicilia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 1.512 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1) cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

 

     Art. 23. Progetti obiettivo nei parchi archeologici regionali.

1. Al comma 8 dell'articolo 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni sono aggiunte le parole ", fatte salve quelle inerenti a progetti obiettivo, di valorizzazione infra e plus orario di lavoro.".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non discendono oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 24. Modifiche di norme in materia di parchi archeologici e luoghi della cultura.

1. Dopo l'articolo 24-bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"Art. 24 ter. Potenziamento servizi

1. Al fine di garantire le attività aggiuntive per potenziare i servizi di viabilità, di sicurezza, di decoro urbano, di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti e di promozione turistica, i legali rappresentanti dei parchi archeologici dotati di autonomia economico-finanziaria e gestionale di cui ai Titoli I e II sono autorizzati a stipulare con i sindaci dei comuni nel cui territorio ricadono i relativi luoghi culturali apposite convenzioni che prevedano l'onere del 15 per cento degli incassi della vendita dei biglietti d'ingresso e comunque per un importo non superiore a 600 migliaia di euro annui.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana provvede, con apposito decreto, a disciplinare le modalità di erogazione e le procedure di utilizzo delle risorse.

3. Per l'esercizio finanziario 2023, per compensare eventuali squilibri finanziari nei bilanci dei parchi archeologici derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di 750 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1) cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

4. I parchi archeologici dotati di autonomia economico-finanziaria riservano l'utilizzo del parco, nel limite massimo di cinque giornate al mese, ai comuni nel cui territorio ricadono i siti che ne facciano specifica richiesta entro l'anno precedente, al fine di consentire la programmazione delle attività per l'esercizio successivo, nel rispetto delle previsioni e alle condizioni previste dai rispettivi regolamenti.".

2. All'articolo 24-bis della legge regionale n. 20/2000 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 il fondo di solidarietà dei parchi archeologici di cui al comma 1 è finanziato con risorse del bilancio regionale. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa annua di 2.475 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.".

3. All'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "luoghi della cultura" sono aggiunte le parole "privi di autonomia economico-finanziaria e gestionale";

b) il comma 1-bis è soppresso.

 

     Art. 25. Disposizioni in materia di trattamento spettante ai deputati regionali.

1. Fino alla conclusione della XVIII legislatura non trova applicazione l'adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, calcolato con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita relativa agli anni successivi al 2022.

 

     Art. 26. Variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B", comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 27. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma inserito dall'art. 43 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[2] Comma inserito dall'art. 43 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[3] Comma inserito dall'art. 43 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[4] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 8 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[5] Per la proroga del termine di cui al presente articolo, vedi l'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[6] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.