§ 5.3.542 - L.R. 18 novembre 2024, n. 28.
Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:18/11/2024
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Interventi per contrastare l'emergenza idrica.
Art. 2.  Interventi in materia di agricoltura per sopperire ai danni causati dalla siccità.
Art. 3.  Misure per promuovere e sostenere l'imprenditorialità giovanile e femminile.
Art. 4.  Contributi ai comuni titolari di infrastrutture ricadenti negli agglomerati industriali della Sicilia.
Art. 5.  Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idro-termo-pluvio regionale per finalità di protezione civile.
Art. 6.  Rete idrica di Agrigento - Anticipazione su FSC.
Art. 7.  Servizio di dissalazione delle isole minori.
Art. 8.  Bonifica siti contaminati. Piano operativo pluriennale.
Art. 9.  Contributi per la rimozione della cenere vulcanica.
Art. 10.  Contributo straordinario al Consorzio di bonifica di Siracusa.
Art. 11.  Fondo per la progettazione di opere ed interventi irrigui.
Art. 12.  Interventi di manutenzione straordinaria di opere idriche.
Art. 13.  Misure a sostegno dei lavoratori delle aree di crisi complessa.
Art. 14.  Rete idrica di Caltanissetta.
Art. 15.  Interventi per il comparto apistico regionale.
Art. 16.  Interventi in favore delle imprese soggette a misure di prevenzione patrimoniale.
Art. 17.  Trasporto ferroviario regionale.
Art. 18.  Trasporto ferroviario interregionale.
Art. 19.  Dotazioni informatiche del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.
Art. 20.  Prestito d'onore per studenti universitari.
Art. 21.  Dipartimento regionale del cerimoniale e dei siti presidenziali.
Art. 22.  Nuovo sistema contabile basato sul principio Accrual.
Art. 23.  Riduzioni di autorizzazioni di spesa.
Art. 24.  Fondo pensioni della Regione siciliana.
Art. 25.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 26.  Modifiche ed abrogazioni di norme.
Art. 27.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 28.  Disposizioni varie.
Art. 29.  Variazioni al bilancio della Regione.
Art. 30.  Norme finanziarie.
Art. 31.  Entrata in vigore.


§ 5.3.542 - L.R. 18 novembre 2024, n. 28.

Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio.

(G.U.R. 20 novembre 2024, n. 51)

 

Art. 1. Interventi per contrastare l'emergenza idrica.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20 e successive modificazioni, come modificata dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 e dall'articolo 19 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, da destinare a spese in conto capitale, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2024, di 35.000 migliaia di euro, di cui 10.000 migliaia per la realizzazione di lavori (Missione 11, Programma 2, capitolo 500012) e 25.000 migliaia per l'erogazione di contributi per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di mezzi ed attrezzature nonché moduli di dissalazione (Missione 11, Programma 2, capitolo 500021).

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 20/2024 e successive modificazioni, come modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/2024, da destinare a spesa di parte corrente per acquisizione di beni e servizi per fronteggiare la crisi è incrementata, per l'esercizio finanziario 2024, di 7.500 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2, capitolo 117318).

 

     Art. 2. Interventi in materia di agricoltura per sopperire ai danni causati dalla siccità.

1. All'articolo 24, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, le parole "9.800 migliaia" sono sostituite dalle parole "18.000 migliaia" (Missione 16, Programma 1, capitolo 140021).

2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 e successive modificazioni, le parole "10.000 migliaia" sono sostituite dalle parole "15.000 migliaia" (Missione 16, Programma 1, capitolo 140018).

3. All'articolo 3 della legge regionale n. 23/2024 e successive modificazioni, le parole "10.000 migliaia" sono sostituite dalle parole "15.000 migliaia" (Missione 16, Programma 1, capitolo 140013).

4. Per far fronte alle spese di manutenzione ordinaria e riparazione del Servizio informativo agrometereologico siciliano (S.I.A.S.) è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 142570).

 

     Art. 3. Misure per promuovere e sostenere l'imprenditorialità giovanile e femminile.

1. Per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzata, da parte del dipartimento regionale delle attività produttive, la spesa di 3.500 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, per le risorse provenienti dallo strumento Jeremie (Missione 14, Programma 1).

 

     Art. 4. Contributi ai comuni titolari di infrastrutture ricadenti negli agglomerati industriali della Sicilia.

1. L'assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a concedere, per il tramite dell'Istituto regionale sviluppo attività produttive (IRSAP), per l'esercizio finanziario 2024, ai comuni titolari di infrastrutture ricadenti negli agglomerati industriali della Regione, un contributo straordinario entro il limite massimo complessivo di 2.500 migliaia di euro (Missione 14, Programma 4).

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai comuni, previo riparto, con provvedimento dell'IRSAP, per le finalità di gestione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti negli agglomerati industriali, applicando il criterio di proporzionalità sulla base dell'estensione territoriale di ciascun agglomerato.

 

     Art. 5. Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idro-termo-pluvio regionale per finalità di protezione civile.

1. Per far fronte alle spese relative alla manutenzione della rete idro-termo-pluvio regionale per finalità di protezione civile è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa complessiva di euro 1.721.010,00, di cui euro 1.524.712,00 per la manutenzione ordinaria ed euro 196.298,00 per la manutenzione straordinaria (Missione 11, Programma 1).

 

     Art. 6. Rete idrica di Agrigento - Anticipazione su FSC.

1. Per garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni sorte per l'attuazione del progetto relativo alle "Opere di ristrutturazione e automazione per l'ottimizzazione della rete idrica di Agrigento - Primo Stralcio" CUP C43H11000160004 dell'importo di 49.400 migliaia di euro, è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 9, Programma 4).

2. La somma di 10.000 migliaia di euro di cui al comma 1, attribuita a titolo di anticipazione, sarà restituita dal beneficiario, Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, insieme ad una relazione sullo stato di realizzazione delle opere da inoltrare al dipartimento regionale competente, non appena le risorse relative all'Accordo di coesione saranno rese disponibili per la suddetta operazione (Titolo 5, Tipologia 300).

 

     Art. 7. Servizio di dissalazione delle isole minori.

1. Per far fronte alle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione delle isole minori per i mesi di novembre e dicembre 2024 e al pagamento della rivalutazione tariffaria prevista dai contratti in essere, è autorizzata la spesa di 2.126 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 9, Programma 4).

 

     Art. 8. Bonifica siti contaminati. Piano operativo pluriennale.

1. Al fine di procedere al risanamento ambientale delle aree del territorio regionale che risultano inquinate, con conseguenti rischi sia ambientali sia sanitari, l'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità predispone un piano operativo decennale per la bonifica, che contempla per ciascun sito l'esecuzione delle indagini preliminari sui parametri oggetto dell'inquinamento, il piano di caratterizzazione necessario per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio e i necessari interventi di bonifica o di messa in sicurezza nonché le eventuali ulteriori azioni previste dall'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152e successive modificazioni.

2. L'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, sentita la commissione parlamentare competente dell'Assemblea regionale siciliana, stabilisce le modalità e i criteri per la definizione del piano operativo decennale, il cui fabbisogno finanziario complessivo per le finalità del comma 1 sarà articolato su diverse annualità, assegnando priorità agli interventi relativi alle discariche dismesse qualificate siti orfani dal vigente piano regionale delle bonifiche e che non abbiano fruito di precedenti finanziamenti.

3. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 1 il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti eroga un contributo a favore dei comuni in cui ricadono i siti potenzialmente inquinati da bonificare inseriti nel piano operativo decennale.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 10.000 migliaia di euro per l'esecuzione delle indagini preliminari e della consequenziale caratterizzazione dei siti potenzialmente inquinati inseriti nel piano operativo decennale del piano regionale delle bonifiche (Missione 9, Programma 1).

 

     Art. 9. Contributi per la rimozione della cenere vulcanica.

1. Per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, e per la rimozione della cenere vulcanica nel comune di Lipari, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, 1'ulteriore spesa di 2.100 migliaia di euro, di cui 100 migliaia di euro riservate al comune di Lipari (Missione 18, Programma 1, capitolo 102021).

 

     Art. 10. Contributo straordinario al Consorzio di bonifica di Siracusa.

1. Al fine di consentire l'estinzione delle procedure esecutive in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e non suscettibili di opposizione nonché di garantire il pagamento delle retribuzioni al personale consortile, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 5.129.689,50 euro per l'erogazione di un contributo straordinario in favore del Consorzio di bonifica 10 di Siracusa (Missione 16, Programma 1).

2. Il Consorzio beneficiario di cui al comma 1 è onerato, al momento dei pagamenti, della trasmissione dei relativi atti alla Corte dei conti.

 

     Art. 11. Fondo per la progettazione di opere ed interventi irrigui.

1. Per l'esercizio finanziario 2024 è autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1) per l'erogazione di contributi in favore dei consorzi di bonifica della Regione al fine di consentire la definizione delle progettazioni di opere ed interventi con finalità irrigue e di bonifica.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di ripartizione fra i consorzi delle risorse di cui al comma 1.

 

     Art. 12. Interventi di manutenzione straordinaria di opere idriche.

1. In relazione allo stato di calamità naturale da siccità severa nell'intero territorio della Regione, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di opere idriche da eseguire con urgenza per fronteggiare la carenza idrica, salvaguardare gli allevamenti zootecnici, le produzioni delle imprese agricole e garantire sufficienti volumi d'acqua per l'irrigazione delle colture, anche per interventi in favore dei consorzi di bonifica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 10.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

 

     Art. 13. Misure a sostegno dei lavoratori delle aree di crisi complessa.

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 13 bis. Misure a sostegno dei lavoratori delle aree di crisi complessa

1. Per l'erogazione di un'indennità ad integrazione del reddito dei lavoratori delle aree di crisi complessa della Regione, già percettori della mobilità in deroga, è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 15, Programma 3).".

 

     Art. 14. Rete idrica di Caltanissetta.

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi idrica in cui versa la provincia di Caltanissetta, l'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è autorizzato a erogare in favore dell'Assemblea territoriale idrica di Caltanissetta, per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 4.200 migliaia di euro quale contributo per il finanziamento dell'intervento di sostituzione II fase della rete idrica del comune di Caltanissetta (Missione 9, Programma 4).

 

     Art. 15. Interventi per il comparto apistico regionale.

1. All'articolo 51 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: ", nonché con comunicazione della Commissione C/2024/3113 del 2 maggio 2024.";

b) al comma 4 le parole "784 migliaia" sono sostituite dalle parole "1.500 migliaia".

 

     Art. 16. Interventi in favore delle imprese soggette a misure di prevenzione patrimoniale.

1. Il Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni è incrementato di 4.000 migliaia di euro per la costituzione di un plafond destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati a tasso zero in favore delle imprese, comprese le aziende che realizzano le attività di agricoltura sociale, con sede in Sicilia, soggette all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, ivi compresi sequestro e confisca (Missione 14, Programma 1). Alle start-up operanti nel settore dell'agricoltura sociale può essere concesso un contributo a fondo perduto nella misura massima di 10 migliaia di euro a valere sulle risorse di cui al presente articolo. Gli interventi agevolativi sono finalizzati al risanamento e al rilancio delle imprese, sulla base di piani asseverati, nell'ambito dei processi autorizzativi da parte delle autorità giudiziarie e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, sentita la commissione parlamentare competente dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità attuative delle agevolazioni di cui al comma 1.

3. Le misure di cui al presente articolo sono attuate entro i limiti e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023.

 

     Art. 17. Trasporto ferroviario regionale.

1. Per le finalità del servizio del trasporto ferroviario regionale, di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni e all'articolo 24 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 88.185.200,00 da destinare in favore di Trenitalia in applicazione dell'articolo 20, comma 2, dell'Atto modificativo del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale locale (Missione 10, Programma 2, capitolo 273710).

 

     Art. 18. Trasporto ferroviario interregionale.

1. Al fine di aumentare i servizi di trasporto per la Sicilia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 200 migliaia di euro da destinare al servizio di trasporto ferroviario interregionale (Missione 10, Programma 1).

 

     Art. 19. Dotazioni informatiche del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

1. Al fine di procedere all'acquisizione e all'aggiornamento delle dotazioni informatiche di ultima generazione al miglior prezzo di mercato del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1).

 

     Art. 20. Prestito d'onore per studenti universitari.

1. La Regione, al fine di concorrere allo sviluppo e alla qualità sociale della comunità regionale e di rendere effettivo anche nell'ambito universitario il diritto allo studio di cui all'articolo 34, commi terzo e quarto, della Costituzione, favorisce ed orienta, secondo gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, l'accesso agli studi universitari e la frequenza degli studenti ai corsi universitari. A tal fine prevede un sistema di concessione di prestiti agli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'ambito delle Università aventi sede nella Regione.

2. Hanno diritto di usufruire dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, indipendentemente dallo Stato o Regione di provenienza, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al primo anno delle Università, degli istituti universitari nonché degli istituti superiori di grado universitario che rilascino corrispondenti titoli accademici, con sede nella Regione;

b) iscrizione agli anni successivi al primo ai corsi universitari di cui alla lettera a), che abbiano conseguito almeno i1 50 per cento dei CFU previsti per ciascun anno accademico;

c) possesso di un ISEE inferiore ad euro 20.000,00 alla data di presentazione della domanda.

3. Il prestito, erogabile fino ad un massimo di euro 10.000,00, è concesso dagli istituti bancari e di credito che aderiranno a tale iniziativa. Il finanziamento ha durata decennale, con preammortamento sino a un massimo di 5 anni.

4. Gli interessi sul prestito verranno corrisposti, durante il preammortamento, direttamente dalla Regione agli istituti di credito aderenti alla misura attraverso Irfis-FinSicilia S.p.A., su richiesta degli stessi istituti, sino ad un massimo di euro 250,00 annui per richiedente.

5. Le risorse finanziarie di cui al comma 11 sono destinate sia a copertura degli oneri di cui al comma 4 sia per la costituzione di un fondo di garanzia sino alla misura massima del 30 per cento della somma finanziata dagli istituti bancari e di credito a ciascun richiedente, a tutela del rischio di prima perdita successivo al decorso del preammortamento. Il fondo copre gli oneri succitati e le relative garanzie sino a concorrenza del plafond stabilito, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma l0.

6. Ai fini della concessione del prestito gli istituti bancari valutano esclusivamente i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, senza necessità di garanzie patrimoniali o personali da parte di terzi.

7. Il venir meno di una delle condizioni indicate alle lettere a) e b) del comma 2 o l'interruzione del corso di studi farà decadere il richiedente dalle agevolazioni concesse, che dovranno essere restituite a partire dall'anno successivo al verificarsi della causa di decadenza.

8. Il prestito verrà restituito, con rate mensili a partire dalla data di conclusione del preammortamento, secondo le modalità stabilite con successivi accordi con gli istituti bancari e di credito o, in presenza di una occupazione lavorativa, con prelievo diretto sul pagamento del relativo salario.

9. Eventuali periodi di esperienza lavorativa retribuita, ed associati alla frequenza dei corsi universitari, potranno essere utilizzati per l'addebito anticipato delle rate mensili ai fini del rimborso anche parziale del prestito.

10. E istituito un tavolo tecnico tra la Regione, Irfis-FinSicilia S.p.A. e ABI Sicilia per la stipula di una convenzione con gli istituti bancari e di credito aderenti all'iniziativa. Le modalità attuative del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della commissione 'Cultura, formazione e lavoro' dell'Assemblea regionale siciliana.

11. Il dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad erogare a Reg. reg.fis-FinSicilia S.p.A., per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 6.000 migliaia di euro per la costituzione di un plafond per l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni (Missione 4, Programma 4).

 

     Art. 21. Dipartimento regionale del cerimoniale e dei siti presidenziali.

1. All'articolo 38 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 12 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e la spesa annua di 72 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2025 (Missione 10, Programma 1, capitoli 108001, 108006, 109001), cui si provvede, per il triennio 2024-2026, mediante riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 3, capitolo 215744.".

 

     Art. 22. Nuovo sistema contabile basato sul principio Accrual.

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 le parole "per l'anno 2024" sono soppresse.

2. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 25/2024, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, è autorizzata la spesa annua di 135 migliaia di euro, di cui 100 migliaia di euro a titolo di onorario (Missione 1, Programma 3, capitolo 132007) e 35 migliaia di euro a titolo di rimborso spese per trasferta (Missione 1, Programma 3).

 

     Art. 23. Riduzioni di autorizzazioni di spesa.

1. All'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "triennio 2024-2026" sono sostituite dalle parole "biennio 2025-2026";

b) al comma 6 le parole "esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026" sono sostituite dalle parole "esercizi finanziari 2025 e 2026".

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 è ridotta, per l'esercizio finanziario 2024, di 29.810,00 euro (Missione 4, Programma 6, capitolo 310015).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 25/2024 è ridotta, per l'esercizio finanziario 2024, di 13.640,00 euro (Missione 4, Programma 6, capitolo 310016).

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 85 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 è ridotta, per l'esercizio finanziario 2024, di 2.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 142617).

 

     Art. 24. Fondo pensioni della Regione siciliana.

1. Le quote relative all'autorizzazione di spesa per le finalità del comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, sono rideterminate in 97.000 migliaia di euro per l'anno 2024, in 21.000 migliaia di euro per l'anno 2025 e in 138.000 migliaia di euro per l'anno 2026 (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

 

     Art. 25. Autorizzazioni di spesa.

1. Le autorizzazioni di spesa, di seguito elencate, di cui alla tabella 1 del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per le finalità specificate, sono incrementate per l'esercizio finanziario 2024 dei seguenti importi:

(Omissis)

 

     Art. 26. Modifiche ed abrogazioni di norme.

1. All'articolo 6, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni le parole "di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, " sono soppresse.

2. All'articolo 91, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, dopo le parole "dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione" sono aggiunte le parole "nonché del Presidente della Regione siciliana, nella qualità di Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica individui la Regione quale autorità competente allo svolgimento delle procedure di compatibilità ambientale di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 e successive modificazioni come convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,".

3. All'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il dipartimento regionale dei beni cultuali e dell'identità siciliana è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie di cui al comma 1 e ad attribuire le consequenziali procedure di rendicontazione ai soggetti attuatori degli interventi individuati, a seguito di accordo quadro, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con il comune di Agrigento.".

4. All'articolo 4, comma 2, lettera m), della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, le parole "all'associazione "A.F.I.Pre. S. Marco Saura ODV" sono sostituite dalle parole "alla Cooperativa BenEssere soc. coop. sociale Onlus".

5. Alla tabella 1 di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 3/2024 in corrispondenza del rigo 35 nella colonna denominata "Beneficiario" le parole "comune di Maniace" sono sostituite dalle parole "Parrocchia San Sebastiano Martire sita nel comune di Maniace".

6. All'articolo 53, comma 1, lettera a) e lettera b), della legge regionale n. 3/2024 le parole "alla ricapitalizzazione" sono sostituite dalle parole "per l'aumento di capitale".

7. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 e successive modificazioni le parole "da iscrivere in appositi fondi del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro" sono soppresse.

8. All'articolo 1, commi 2, 4, 6 e 10, della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 le parole "adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia" sono soppresse.

9. All'articolo 1 della legge regionale n. 25/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole "nell'anno 2022" sono sostituite dalle parole "nell'anno 2021";

b) al comma 6 le parole "contributo concesso ed erogato dallo Stato per il triennio 2021-2023" sono sostituite dalle parole "contributo concesso dallo Stato nell'anno 2021".

10. All'articolo 16 della legge regionale n. 25/2024 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le misure di cui al presente articolo sono attuate entro i limiti e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023.".

11. All'articolo 22 della legge regionale n. 25/2024 le parole "che nell'ultimo biennio non sono stati beneficiari di specifici contributi previsti per analoghe finalità da disposizioni normative regionali" sono sostituite dalle parole "che dall'anno 2023 alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati individuati da disposizioni legislative regionali, incluse quelle della presente legge, quali destinatari di specifici contributi.".

12. All'articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 25/2024 le parole "del Dipartimento regionale delle autonomie locali, " sono sostituite dalle parole "del dipartimento regionale delle attività produttive".

13. All'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 25/2024 le parole "fino al 31 ottobre 2024" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2024".

14. L'Allegato 8 della legge regionale n. 25/2024 è così modificato:

(Omissis)

15. Alla legge regionale n. 25/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 37 la cifra "1.744.400,00" è sostituita dalla cifra "1.989.400,00";

b) al comma 1 dell'articolo 41 la cifra "1.019.200,00" è sostituita dalla cifra "774.200,00";

c) gli interventi destinati al "Consorzio Piana del Salso di Licata redazione progetto" e al "Consorzio irrigazione Briga Bottesco di Messina" sono trasferiti dall'Allegato 6 all'Allegato 2.

16. Alla legge regionale n. 25/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 44 l'importo di 8.555.400 euro è ridotto di 49.000 euro;

b) al comma 1 dell'articolo 42 l'importo di 5.430.180 euro è incrementato di 49.000 euro;

c) all'Allegato 9 la riga in corrispondenza del beneficiario "C.S.R. Consorzio Siciliano di Riabilitazione" è soppressa ed inserita nell'Allegato 7.

 

     Art. 27. Autorizzazioni di spesa.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, Tabella "A", è incrementata, per l'esercizio finanziario 2024, di euro 1.976.546,84 e, per l'esercizio finanziario 2026, di euro 39.000.000,00 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

 

     Art. 28. Disposizioni varie.

1. Il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, ad erogare a IRFIS FinSicilia S.p.a. la somma di 30.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4) per la costituzione di un fondo, quale sezione specializzata del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 e successive modificazioni, per la concessione di un contributo di solidarietà a fondo perduto, una tantum, nella misura massima di 5.000,00 euro, in favore di famiglie residenti in Sicilia da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con ISEE inferiore a 5.000,00 euro. I beneficiari del fondo saranno destinati ad attività socialmente utili, tenuto conto del loro stato psico-fisico, in base ad intese con i comuni di residenza. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per l'economia, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le modalità e i criteri selettivi per l'erogazione del beneficio economico una tantum.

2. Al fine di sostenere il settore vitivinicolo, a seguito dell'emergenza epidemica da Plasmopara viticola, l'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a erogare, per l'esercizio finanziario 2024, contributi in favore delle aziende agricole a integrazione di quelli previsti dall'articolo 11 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 e successive modificazioni, per l'importo di 25.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1). Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione.

3. Per l'acquisto di mezzi operativi e di automezzi occorrenti al Corpo Forestale della Regione per le proprie attività istituzionali, ivi comprese le attività di difesa dei boschi dagli incendi e quelle funzionali alle attività di protezione civile, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5). Alla spesa si fa fronte mediante riduzione di 50 migliaia di euro delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 550064 e di 20 migliaia di euro delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 550065.

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"b) per l'esercizio 2024 nel limite massimo di euro 8.000.000,00 e per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 nel limite massimo di euro 5.000.000,00 da destinare come investimenti per l'acquisizione degli automezzi previsti nel redigendo piano di risanamento aziendale (Missione 10, Programma 2).".

5. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 1.700 migliaia di euro, da iscrivere su apposito fondo dell'assessorato regionale dell'economia (Missione 1, Programma 3), in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti Spa per procedere all'aumento di capitale della società partecipata Ast Aeroservizi Spa, prescritto ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, per il mantenimento delle attività di gestore aeroportuale e di operatore handling.

6. Le autorizzazioni di spesa, di seguito elencate, di cui alla tabella 1 del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per le finalità specificate, sono incrementate per l'esercizio finanziario 2024 dei seguenti importi:

(Omissis)

7. Al fine di consentire il pagamento in favore di IRFIS-FinSicilia Spa del corrispettivo per le istruttorie condotte nei confronti delle imprese femminili, nell'ambito dei finanziamenti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, IV e V Bando, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 179.679,20 (Missione 14, Programma 1).

8. Al fine di consentire il pagamento in favore dei componenti delle commissioni di collaudo nominate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modificazioni per i progetti presentati dalle cooperative giovanili è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 157.099,42 (Missione 14, Programma 1, capitolo 242520).

9. In armonia con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, fino al 31 dicembre 2024, le Camere di commercio della Sicilia, che utilizzino lavoratori a tempo determinato, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato tale personale, qualora lo stesso sia inserito nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per la predetta finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 1.310.408,99 euro a valere sulle disponibilità impegnate sul capitolo 313319 con D.R.S. n. 1353 del 4 giugno 2024. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025 si provvede con le risorse di cui al fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754). Dall'esercizio finanziario 2027 sino all'esercizio finanziario 2039 è autorizzata la spesa come da tabella che segue (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

 

 

10. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, previa deliberazione della Giunta regionale, sono disposte le conseguenti variazioni di bilancio per l'iscrizione delle somme necessarie a far fronte alle finalità indicate al comma 9, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Missione 20, Programma 3, capitolo 215754. Le Camere di commercio della Sicilia, previa sottoscrizione di un apposito accordo sindacale, sono autorizzate a trasformare i contratti a tempo determinato in essere in contratti a tempo indeterminato, mantenendo lo stesso monte orario lavorativo di ventiquattro ore settimanali.

11. Per le finalità dell'articolo 31 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, l'ulteriore spesa di 400 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, capitolo 443324).

12. L'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato ad erogare aiuti, sotto la forma di ristori per:

a) l'abbattimento o decesso dei capi di bestiame, ovini, bovini e suini, per un importo pari a 1.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1);

b) decremento della produzione di latte, agli allevatori di bovini colpiti dalla "Blue tongue" per un importo pari a 3.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei ristori. Gli aiuti di cui alla lettera a) sono concessi agli allevatori secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di animali abbattuti o deceduti la cui morte sia stata certificata dai dipartimenti veterinari delle Asp; quelli di cui alla lettera b) sono concessi ai produttori di latte che abbiano documentato una riduzione della produzione di latte pari o maggiore del trenta per cento, certificata dai registri di consegna.

13. L'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato ad erogare aiuti per l'acquisto di vaccini blue tongue del siero tipi 8 per un importo pari a 1.500 migliaia di euro per la vaccinazione di ovini e bovini presenti sul territorio della Regione (Missione 16, Programma 1).

14. L'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, al fine di sostenere gli allevamenti colpiti da focolai di brucellosi e tubercolosi, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, a effettuare la spesa di 1.000 migliaia di euro al fine di erogare aiuti per l'acquisto di bovini riproduttori iscritti al libro genealogico, di età non superiore ai 3 anni. L'aiuto andrà a sostenere il 50 per cento del valore di mercato dei riproduttori acquistati facendo riferimento alle tabelle Ismea e sarà erogato proporzionalmente al numero di animali abbattuti per l'acquisto di riproduttori di età inferiori a 3 anni (Missione 16, Programma 1).

15. Per garantire procedimenti snelli ed erogazioni rapide le somme di cui ai commi da 12 a 14 sono concesse nel limite delle risorse finanziarie stanziate previa istanza delle imprese zootecniche in possesso dei requisiti. Le misure di cui ai commi 12, 13 e 14 sono attuate entro i limiti e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L2391 del 5 ottobre 2023.

16. L'assessorato regionale della salute è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 2024, a riconoscere l'adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fìsico-sensoriali, alle comunità terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, che applicano i CCNL di categoria, nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del servizio sanitario regionale nel rispetto del piano operativo di consolidamento e sviluppo. L'articolo 49 della legge regionale n. 3/2024 è abrogato.

17. Per l'esercizio finanziario 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 è incrementata di 2.500 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 102016).

18. Per l'esercizio finanziario 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 25/2024 è incrementata di 1.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 102017).

19. Per l'esercizio finanziario 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 12, della legge regionale n. 25/2024 è incrementata di 2.500 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 102019).

20. Per l'esercizio finanziario 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 25/2024 è incrementata di 5.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 102020).

21. All'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 25/2024 dopo le parole "a copertura delle passività inserite nei predetti piani" sono aggiunte le parole "e o per far fronte alle minori capacità di spesa dei comuni sottoposti ai predetti piani".

22. All'articolo 2 della legge regionale n. 25/2024 dopo le parole "della presente legge e ai comuni" sono aggiunte le parole "sempre con popolazione fino a 25.000 abitanti".

23. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 23/2024 è incrementata di 2.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 542085). Per fare fronte agli oneri derivanti dall'incremento di cui al presente comma si provvede mediante riduzione delle risorse disponibili nella Missione 16, Programma 1, capitolo 542087.

24. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella 1 del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 1/2024, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni è incrementata, per l'esercizio finanziario 2024, di 3.000 migliaia di euro (Missione 4, Programma 3, capitolo 772040). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui alla tabella 1 del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 1/2024, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni (Missione 4, Programma 6, capitolo 372555).

 

     Art. 29. Variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabella "A" e tabella "B", comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 30. Norme finanziarie.

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge, pari a complessivi euro 618.666.997,73 per l'esercizio finanziario 2024 ed euro 5.207.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 ed euro 44.207.000,00 per l'esercizio finanziario 2026, si provvede:

a) per l'esercizio finanziario 2024 mediante le variazioni apportate in incremento ai Titoli e Tipologie ed in riduzione alle Missioni e Programmi di cui alle annesse Tabelle A e B alla presente legge, pari rispettivamente ad euro 514.430.918,79 ed euro 104.238.078,94;

b) per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 mediante le variazioni apportate in riduzione alle Missioni e Programmi di cui all'annessa Tabella B alla presente legge pari rispettivamente ad euro 5.207.000,00 ed euro 44.207.000,00.

 

     Art. 31. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)