§ 3.7.101 - L.R. 22 maggio 2024, n. 20.
Interventi per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica e per il comparto zootecnico.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 zootecnia
Data:22/05/2024
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Interventi per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica e per il comparto zootecnico
Art. 2.  Norme in materia di aiuti destinati alle imprese agricole
Art. 3.  Modifiche ad autorizzazioni di spesa
Art. 4.  Variazioni al bilancio della Regione
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 3.7.101 - L.R. 22 maggio 2024, n. 20.

Interventi per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica e per il comparto zootecnico.

(G.U.R. 28 maggio 2024, n. 24)

 

Art. 1. Interventi per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica e per il comparto zootecnico

1. A seguito della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione siciliana fino al 31 dicembre 2024, di cui alla delibera della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 51, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2024 la spesa complessiva di 10.400 migliaia di euro, di cui:

a) 400 migliaia di euro per l'erogazione di contributi in favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento operanti in Sicilia e che praticano la transumanza intraregionale dei bovini, a copertura dei costi sostenuti per l'esecuzione degli esami di laboratorio e per le spese veterinarie (Missione 16, Programma 1, capitolo 416046);

b) 10.000 migliaia di euro per l'acquisto diretto di foraggi e sementi certificate di specie foraggere da parte della Regione o per l'erogazione di un contributo per il medesimo acquisto, sentite le organizzazioni di categoria, da destinare alle imprese agricole che esercitano attività di allevamento operanti in Sicilia danneggiate dalla crisi idrica (Missione 16, Programma 1, capitolo 154821).

2. Le misure di cui al comma 1 sono attuate entro i limiti e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 della Commissione e successive modificazioni e alle previsioni del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, adottato con comunicazione della Commissione C/2023/1711 final del 9 marzo 2023, e aggiornato con comunicazione della Commissione C/2023/1188 del 21 novembre 2023.

3. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera b), sono concessi secondo criteri di proporzionalità rispetto al danno subito dalle imprese. In ogni caso al contributo straordinario di cui al comma 1, lettera b), possono accedere le imprese di allevamento di capi di interesse zootecnico ad indirizzo produttivo di latte, carne e misto, in possesso della qualifica di allevamento indenne da brucellosi, tubercolosi e leucosi o che abbiano avviato le procedure di risanamento previste dalla normativa vigente e censite nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica del Ministero della Salute, in possesso della regolare iscrizione INPS (CD, IAP) e del fascicolo aziendale. Per garantire procedimenti snelli ed erogazioni rapide, gli aiuti di cui al comma 1, lettera b), sono concessi in euro/UBA in caso di erogazione del contributo alle singole aziende ovvero in chilogrammi/UBA in caso di acquisto diretto di foraggi da parte della Regione, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziate, previa istanza da parte delle stesse imprese zootecniche in possesso dei requisiti di cui al presente comma [1].

4. Per le finalità richiamate nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, per le concessioni di lotti pascolivi del demanio forestale è disposto l'esonero dal pagamento del canone dovuto o da porre a base d'asta per l'annualità 2024. Le minori entrate derivanti dal presente comma sono valutate, per l'esercizio finanziario 2024, in 1.250 migliaia di euro (Titolo 3, Tipologia 100, capitolo 1790).

5. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica, compresi quelli richiamati dalla delibera della Giunta regionale di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2024 è autorizzata la spesa complessiva di 8.600 migliaia di euro di cui 6.000 migliaia di euro da destinare a spese in conto capitale per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di mezzi ed attrezzature per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi (Missione 11, Programma 2) e 2.600 migliaia di euro da destinare a spesa di parte corrente per acquisizione beni e servizi per fronteggiare la crisi (Missione 11, Programma 2, capitolo 117318) [2].

 

     Art. 2. Norme in materia di aiuti destinati alle imprese agricole

1. In considerazione dello stato di emergenza dovuto al grave deficit idrico nella Regione, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024, gli aiuti di qualsiasi forma destinati alle imprese agricole operanti in Sicilia da erogare nei dodici mesi successivi alla predetta delibera non sono subordinati alla regolarità contributiva fino al 31 ottobre 2024 [3].

 

     Art. 3. Modifiche ad autorizzazioni di spesa

1. [L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2024, in 98.500 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302)] [4].

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1/2024, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e successive modificazioni nonché per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni e di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 8/2017, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2024, in 73.000 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2024, in 180.682.543,36 euro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

4. All'articolo 14 della legge regionale n. 1/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "197.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024" sono sostituite dalle parole "192.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024";

b) al comma 2 e al comma 3, lettera e), le parole "15.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024" sono sostituite dalle parole "10.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024".

5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 1/2024, Tabella "A", è incrementata per l'esercizio finanziario 2024 di 400 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, limitatamente all'importo di 5.000 migliaia di euro, si provvede per l'esercizio finanziario 2024 con le maggiori entrate di cui al Titolo l, Tipologia 103, capitolo 1023 [5].

 

     Art. 4. Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabella "A" e tabella "B" comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 4 luglio 2024, n. 23.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 luglio 2024, n. 23.

[3] Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 12 agosto 2024, n. 25.

[4] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 4 luglio 2024, n. 23.

[5] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 4 luglio 2024, n. 23.