Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.13 turismo e industria alberghiera |
Data: | 02/04/2024 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di classificazione delle strutture turistico-ricettive. |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 in materia di attività di accompagnatore turistico. |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di riparto del Fondo unico regionale per lo spettacolo. |
Art. 4. Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di ottico. |
Art. 5. Abrogazione di norma in materia di attività degli enti di formazione professionale. |
Art. 6. Modifica di norma in materia di riserve sul fondo per le autonomie locali. |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 in materia di proventi derivanti dalle concessioni per la produzione e coltivazione di idrocarburi. |
Art. 8. Norma in materia di trasferimenti in favore di enti senza scopo di lucro. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 3.13.76 - L.R. 2 aprile 2024, n. 7.
Disposizioni urgenti in materia di turismo, spettacolo, attività produttive, formazione, enti locali e trasferimenti ad enti.
(G.U.R. 5 aprile 2024, n. 16 - S.O. n. 13)
Art. 1. Disposizioni in materia di classificazione delle strutture turistico-ricettive.
1. Al fine di agevolare la ripartenza del settore turistico-alberghiero a seguito della pandemia da COVID-19, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 4, comma 4, della
2. Al comma 7 dell'articolo 4 della
Art. 2. Modifiche alla
1. All'articolo 4 della
Art. 3. Modifiche alla
1. All'articolo 65 della
a) al comma 1 le parole "nonché le imprese individuali" sono soppresse;
b) al comma 2 le parole "e degli spettacoli viaggianti" sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024, nella ripartizione del fondo di cui al comma 1, è inserita l'aliquota per il sostegno degli spettacoli di cui all'articolo 2 della
d) al comma 3, dopo le parole "partecipazione pubblica" sono inserite le parole "e i soggetti di cui al comma 2-bis".
Art. 4. Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di ottico.
1. Ai fini dell'apertura degli esercizi di ottica nel territorio siciliano si applica la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della
2. Costituiscono requisiti di accertamento per l'attività di cui al comma l il rispetto dei seguenti limiti:
a) ogni comune può avere un numero di esercizi di ottica in rapporto di un negozio per ogni 5.000 abitanti;
b) ogni nuovo esercizio di ottica deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 300 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia di tali attività.
3. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi l e 2, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le conseguenti modifiche al Decreto Presidenziale 1° giugno 1995, n. 64, di cui all'articolo 71, comma 5, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è comunque consentita l'attività di almeno due esercizi di ottica.
Art. 5. Abrogazione di norma in materia di attività degli enti di formazione professionale.
1. La lettera b) del comma l dell'articolo 70 della
Art. 6. Modifica di norma in materia di riserve sul fondo per le autonomie locali.
1. All'articolo 2, comma 9, della
Art. 7. Modifiche alla
1. All'articolo 31 della
Art. 8. Norma in materia di trasferimenti in favore di enti senza scopo di lucro.
1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.