§ 3.13.76 - L.R. 2 aprile 2024, n. 7.
Disposizioni urgenti in materia di turismo, spettacolo, attività produttive, formazione, enti locali e trasferimenti ad enti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:02/04/2024
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di classificazione delle strutture turistico-ricettive.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 in materia di attività di accompagnatore turistico.
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di riparto del Fondo unico regionale per lo spettacolo.
Art. 4.  Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di ottico.
Art. 5.  Abrogazione di norma in materia di attività degli enti di formazione professionale.
Art. 6.  Modifica di norma in materia di riserve sul fondo per le autonomie locali.
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 in materia di proventi derivanti dalle concessioni per la produzione e coltivazione di idrocarburi.
Art. 8.  Norma in materia di trasferimenti in favore di enti senza scopo di lucro.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 3.13.76 - L.R. 2 aprile 2024, n. 7.

Disposizioni urgenti in materia di turismo, spettacolo, attività produttive, formazione, enti locali e trasferimenti ad enti.

(G.U.R. 5 aprile 2024, n. 16 - S.O. n. 13)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di classificazione delle strutture turistico-ricettive.

1. Al fine di agevolare la ripartenza del settore turistico-alberghiero a seguito della pandemia da COVID-19, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquiennio 2022-2026, fino al 30 giugno 2024. La validità delle classificazioni delle strutture che non abbiano provveduto alla denuncia di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 27/1996 entro il termine del 30 giugno 2022 è prorogata fino al 31 dicembre 2024, fatte salve le classificazioni delle strutture che abbiano effettuato la denuncia nei termini.

2. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/1996 le parole "e, comunque, per almeno un triennio" sono soppresse.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 in materia di attività di accompagnatore turistico.

1. All'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, l'ultimo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "I corsi sono organizzati previo inserimento del profilo nel Repertorio delle qualificazioni della Regione, secondo quanto disposto dall'articolo 30 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, d'intesa con l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.".

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di riparto del Fondo unico regionale per lo spettacolo.

1. All'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "nonché le imprese individuali" sono soppresse;

b) al comma 2 le parole "e degli spettacoli viaggianti" sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024, nella ripartizione del fondo di cui al comma 1, è inserita l'aliquota per il sostegno degli spettacoli di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, fermo restando l'obbligo delle relative imprese, anche individuali, di essere iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337/1968, di avere svolto attività di livello professionale e di essere iscritte alla Camera di commercio territorialmente competente da almeno tre anni.";

d) al comma 3, dopo le parole "partecipazione pubblica" sono inserite le parole "e i soggetti di cui al comma 2-bis".

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di ottico.

1. Ai fini dell'apertura degli esercizi di ottica nel territorio siciliano si applica la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e all'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentarsi presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente.

2. Costituiscono requisiti di accertamento per l'attività di cui al comma l il rispetto dei seguenti limiti:

a) ogni comune può avere un numero di esercizi di ottica in rapporto di un negozio per ogni 5.000 abitanti;

b) ogni nuovo esercizio di ottica deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 300 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia di tali attività.

3. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi l e 2, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le conseguenti modifiche al Decreto Presidenziale 1° giugno 1995, n. 64, di cui all'articolo 71, comma 5, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è comunque consentita l'attività di almeno due esercizi di ottica.

 

     Art. 5. Abrogazione di norma in materia di attività degli enti di formazione professionale.

1. La lettera b) del comma l dell'articolo 70 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024 è abrogata.

 

     Art. 6. Modifica di norma in materia di riserve sul fondo per le autonomie locali.

1. All'articolo 2, comma 9, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 le parole "ai predetti comuni" sono sostituite alle parole "ai comuni di Lampedusa e Linosa, Favignana, Melilli e Caltanissetta".

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 in materia di proventi derivanti dalle concessioni per la produzione e coltivazione di idrocarburi.

1. All'articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole "I limiti generali di utilizzo" sono aggiunte le parole "dei proventi spettanti ai comuni".

 

     Art. 8. Norma in materia di trasferimenti in favore di enti senza scopo di lucro.

1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2023, possono essere realizzate entro il 30 settembre 2024 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.