§ 5.3.504 - L.R. 27 dicembre 2021, n. 35.
Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:27/12/2021
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Variazioni autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 111 e 112 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.
Art. 2.  Variazioni altre autorizzazioni di spesa.
Art. 3.  Prosecuzione attività socialmente utili. Disposizioni in materia di proroghe di personale precario.
Art. 4.  Funzionamento del Dipartimento regionale Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.
Art. 5.  Spese di funzionamento dell'amministrazione regionale.
Art. 6.  Spese per la rimozione della cenere vulcanica. Interventi per il Comune di Ravanusa.
Art. 7.  Componenti di nomina regionale della Sezione di controllo della Corte dei Conti.
Art. 8.  Giornate formative per il Corpo di Polizia municipale.
Art. 9.  Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale.
Art. 10.  Cessazione procedure esecutive nei confronti di Sicilia digitale S.p.A.
Art. 11.  Disposizioni in materia di demanio marittimo.
Art. 12.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36.
Art. 13.  Manutenzione straordinaria stadio Renzo Barbera di Palermo.
Art. 14.  Variazioni al bilancio della Regione.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 5.3.504 - L.R. 27 dicembre 2021, n. 35.

Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023.

(G.U.R. 29 dicembre 2021, n. 60)

 

Art. 1. Variazioni autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 111 e 112 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

1. Alle autorizzazioni di spesa di seguito indicate, di cui all'articolo 111 - Allegato 1 Parte A e Parte B della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, sono apportate le variazioni a fianco delle stesse specificate:

(Omissis)

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 112, comma 1, della legge regionale n. 9/2021,, è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di euro 460.000,00 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 - Accantonamento 1001) e di euro 2.500.000,00 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 - Accantonamento 1003) ed è incrementata di euro 15.840.926,17 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 284.095,85 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 - Accantonamento 1002).

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 112, comma 2, della legge regionale n. 9/2021, per le finalità della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, articolo 10, è ridotta per l'esercizio finanziario 2021 dell'importo di euro 128.699,67 (Missione 9, Programma 1, capitolo 442539).

 

     Art. 2. Variazioni altre autorizzazioni di spesa.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-bis dell'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, come introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29 per le finalità dell'articolo 58 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è ridotta per l'esercizio finanziario 2021 dell'importo di euro 200.000,00 (Missione 12, Programma 2, capitolo 183350).

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021, come introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 29/2021, per le finalità dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è ridotta per l'esercizio finanziario 2021 dell'importo di euro 1.305.501,56 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147320).

3. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di euro 4.912.714,61 (Missione 15, Programma 1, capitolo 313004).

4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa di 144.293,98 euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 314142).

5. Per le finalità di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 9/2021 e successive modifiche, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 della medesima legge è ridotta per l'esercizio finanziario 2021 di 1.000 migliaia di euro ed è incrementata per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 rispettivamente di euro 27.798.369,88 e di euro 10.412.140,55 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785) [1].

6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è ridotta dell'importo di euro 8.965.452,13 per l'esercizio finanziario 2021 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754 euro 8.448.400,37 - Missione 18, Programma 1, capitolo 191320 euro 317.051,76 - Missione 15, Programma 3, capitolo 313319 euro 200.000,00).

7. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, come rideterminata dal comma 3, dell'articolo 2, della legge regionale n. 9/2021, è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di 720 migliaia di euro (Missione 1, Programma 10, capitolo 212039).

8. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 16/2017 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa per l'importo di euro 1.950.000,00 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273710).

9. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021, come introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 29/2021, per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di euro 100.000,00 (Missione 4, Programma 3, capitolo 372556).

10. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021 come introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 29/2021, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di euro 1.369,14 (Missione 4, Programma 6, capitolo 372555).

11. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021, come introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 29/2021, per le finalità di cui all'articolo 67 della legge regionale n. 8/2018 è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di euro 90.000,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 443313).

12. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021, come introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 29/2021, per le finalità di cui al comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di euro 50.000,00 (Missione 9, Programma 2, capitolo 842074).

13. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di euro 300.000,00 (Missione 6, Programma 1, capitolo 472554).

14. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021, come introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 29/2021, per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di ulteriori euro 302.147,00 (Missione 7, Programma 1, capitolo 473312).

15. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa per l'importo di euro 360.734,93 (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709).

16. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 24 settembre 2021, n. 24, per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, dell'importo di euro 1.118.617,22 di cui alla seguente tabella:

(Omissis)

17. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 24 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021 di 1.000 migliaia di euro ed è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 800 migliaia di euro (Missione 9, Programma 6, capitolo 442555).

18. All'articolo 84 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni, le parole "la spesa di 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021" sono sostituite dalle parole "la spesa di 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022".

19. Per le finalità di cui all'articolo 84 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 200 migliaia di euro destinata al cofinanziamento con il Consorzio per le autostrade siciliane (CAS) del rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione stradale tramite il personale del bacino ex Servirail e Ferrotel (Missione 10, programma 5, capitolo N.I.).

20. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 29/2021 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro a saldo e stralcio della relativa procedura (Missione 16, Programma 1, capitolo 155824).

21. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 9/2021 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2021, di 5.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301). Alle risorse di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

22. Per l'esercizio finanziario 2021, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere al Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, in gravi difficoltà finanziarie, una assegnazione straordinaria pari a 900 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo N.I.).

23. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22 è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di 80 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3, capitolo 212568).

24. Per l'erogazione di contributi straordinari in favore delle aziende agricole, della pesca, del turismo e del commercio ittico nonché del comparto dei cantieri navali, colpite dagli eventi meteorologici di ottobre e novembre 2021, insistenti nelle aree oggetto di declaratorie di eccezionalità approvate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo N.I.).

25. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 70 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa di 902,1 migliaia di euro (Missione 8, Programma 1, capitolo 447306) cui si fa fronte per 42,1 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni (Missione 8, Programma 1, capitolo 446521) e per 860 migliaia di euro mediante riduzione della Missione 8, Programma 1, capitolo 446514.

 

     Art. 3. Prosecuzione attività socialmente utili. Disposizioni in materia di proroghe di personale precario.

1. Nelle more della definizione delle procedure per la stabilizzazione dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, di cui all'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, il termine previsto al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2023.

2. Alla spesa derivante dalle disposizioni del comma 1 si provvede ai sensi del comma 7 e con le modalità del comma 9 dell'articolo 36 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni.

3. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario di cui al comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni inseriti nell'elenco di cui al medesimo articolo sono prorogati al 31 dicembre 2023 [2].

4. Agli oneri discendenti dal comma 3 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni (Missione 20, programma 3, capitolo 215754) [3].

5. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022" e le parole "a decorrere dal 2022" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2023".

     Art. 4. Funzionamento del Dipartimento regionale Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-bis dell'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, come introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 29 del 26 novembre 2021, per le finalità dell'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è ridotta dell'importo di euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, di euro 97.345,81 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 198.133,39 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 9, Programma 6, capitolo 130025) e le relative risorse sono iscritte ad incremento delle spese inerenti il funzionamento del dipartimento regionale Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia di seguito indicate per gli importi a fianco specificati:

(Omissis)

2. All'articolo 3 della legge regionale n. 8/2018 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Alle spese di funzionamento del Dipartimento regionale Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia a partire dall'esercizio finanziario 2024 si provvede annualmente con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni".

 

     Art. 5. Spese di funzionamento dell'amministrazione regionale.

1. Per garantire il fabbisogno, per l'esercizio finanziario 2021, inerente le spese di funzionamento per utenze di energia elettrica e telecomunicazioni dell'amministrazione regionale, la Missione 1, Programma 11, capitolo 108559, è incrementata di 2.000 migliaia di euro.

2. Agli oneri del presente articolo si provvede per l'importo di 600 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive e modificazioni (Missione 1, Programma 1, capitolo 108180) e per il complessivo importo di 1.400 migliaia di euro mediante riduzione delle Missioni e dei Programmi di seguito indicati:

(Omissis)

 

     Art. 6. Spese per la rimozione della cenere vulcanica. Interventi per il Comune di Ravanusa.

1. Per gli interventi urgenti nei comuni dell'areale etneo in ordine alla rimozione della cenere vulcanica a seguito dell'attività del vulcano Etna a partire dal 16 febbraio 2021, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di euro 3.246.614,37 (Missione 11, Programma 2, capitolo N.I.).

2. Al fine di fronteggiare l'emergenza causata dall'esplosione dell'11 dicembre 2021, in favore del Comune di Ravanusa è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1, capitolo N.I.).

 

     Art. 7. Componenti di nomina regionale della Sezione di controllo della Corte dei Conti.

1. È riconosciuto il debito fuori bilancio per il rimborso degli emolumenti ai componenti di nomina regionale della Sezione di controllo della Corte dei Conti presso la Regione Siciliana per il IV trimestre 2019 e per il III e IV trimestre 2020 non impegnati negli esercizi di competenza.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di euro 230.559,30 (Missione 1, Programma 1, capitolo 109306).

 

     Art. 8. Giornate formative per il Corpo di Polizia municipale.

1. In relazione alle obbligazioni assunte dalla Regione per le spese relative all'organizzazione ed allo svolgimento di giornate formative per il Corpo di Polizia municipale per l'ammontare complessivo di euro 1.295,00 è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della Missione 18, Programma 1, capitolo 190505.

 

     Art. 9. Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa per la gestione dei dissalatori inerente la fornitura e la posa in opera di beni di consumo di euro 346.305,53 migliaia di euro (Missione 9, Programma 4, capitolo 242573) cui si fa fronte con parte delle disponibilità per l'esercizio finanziario 2021 della Missione 9, Programma 4, capitolo 242550.

 

     Art. 10. Cessazione procedure esecutive nei confronti di Sicilia digitale S.p.A.

1. Per garantire la continuità funzionale di Sicilia Digitale S.p.A., società in house della Regione siciliana, al fine di fronteggiare la spesa straordinaria finalizzata al superamento delle procedure esecutive intraprese da Engineering S.p.A. e Accenture Italia S.p.A. (succedute a Sisev s.c.r.l.) in forza della sentenza n. 3769/2018, emessa dal Tribunale Civile di Palermo, nei confronti di Sicilia Digitale S.p.A., il Dipartimento regionale dell'Autorità regionale per l'innovazione tecnologica (A.R.I.T.), nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, è autorizzato a corrispondere nell'esercizio 2021 in favore delle predette società procedenti, rispettivamente la somma di euro 9.152.090,46 e di euro 3.189.754,62, corrispondenti alla residua sorte capitale di cui alla sentenza n. 3769/2018, nelle more degli esiti dei giudizi pendenti presso la Corte d'Appello di Palermo e senza acquiescenza alcuna nei confronti di tutte le parti in giudizio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi euro 12.341.845,08 per l'esercizio 2021 (Missione 1, Programma 8), si fa fronte previa rinuncia ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile agli atti dei giudizi pendenti tra la Regione e Sicilia Digitale S.p.A., con la quota parte delle risorse iscritte al Fondo rischi contenzioso spese legali per l'esercizio finanziario 2021 determinate sulla base delle valutazioni del rischio di soccombenza rese dal Dipartimento regionale dell'Autorità regionale per l'innovazione tecnologica (A.R.I.T.) (Missione 20, Programma 3, Capitolo 215740).

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di demanio marittimo.

1. All'articolo 24, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni le parole "1.000 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "5.250 migliaia di euro".

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e successive modificazioni dopo le parole "che siano concesse nel corso del 2021" sono aggiunte le parole "e del 2022".

 

     Art. 13. Manutenzione straordinaria stadio Renzo Barbera di Palermo.

1. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, dipartimento regionale tecnico, è autorizzato a provvedere alle spese per i lavori di manutenzione straordinaria dello stadio "Renzo Barbera" di Palermo, da utilizzarsi per la partita della nazionale di calcio del 24 marzo 2022.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 8, Programma 1), cui si fa fronte con parte delle disponibilità della Missione 1, Programma 1, capitolo 109307 quanto a 45 migliaia di euro, capitolo 102001 quanto a euro 91.626,00, con parte della disponibilità della Missione I, Programma 3, capitolo 214102 quanto a euro 23.374,00 e mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 111 - Allegato 1 Parte B della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni (Missione 1, Programma 1, capitolo 101015) quanto a 40 migliaia di euro.

 

     Art. 14. Variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2023, n. 84, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2023, n. 84, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2023, n. 84, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.