Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 08/08/1985 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Il piano particolareggiato del quartiere denominato Ortigia, previsto dall'art. 3 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70, deve essere adottato definitivamente dal Comune di Siracusa entro il 31 [...] |
Art. 2. Anche prima dell'adozione del piano particolareggiato il Comune di Siracusa può intervenire direttamente o tramite i privati proprietari, previo parere vincolante della Commissione di cui [...] |
Art. 3. Fino all'approvazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente del piano particolareggiato possono essere consentiti per gli edifici di Ortigia gli interventi previsti [...] |
Art. 4. Le concessioni o le autorizzazioni relative agli interventi di cui agli artt. 2 e 3 sono consentiti nel rispetto delle LL. 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e sono trasmesse a [...] |
Art. 5. I programmi biennali di intervento previsti dal terzo comma dell'art. 3 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70 sono relativi ad iniziative poste a totale carico del Comune o della Regione. |
Art. 6. Per l'attuazione del titolo primo della presente legge l'amministrazione comunale di Siracusa è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di due ingegneri, due architetti e due geometri con [...] |
Art. 7. Il Comune di Siracusa è autorizzato a corrispondere a ciascuno dei componenti della Commissione prevista dall'art. 4 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70 gettoni di presenza ed eventualmente [...] |
Art. 8. |
Art. 9. Gli interventi previsti dagli artt. 2 e 3, quando riguardino beni dello Stato, della Regione, del Comune, delle unità sanitarie locali o di enti pubblici ubicati in Ortigia, sono a totale carico [...] |
Art. 10. |
Art. 11. La differenza tra il contributo in conto capitale di cui all'articolo precedente e la spesa occorrente fino ad un massimo di 1.000.000 L./mq. di superficie lorda di intervento può essere coperta [...] |
Art. 12. Per gli interventi edilizi previsti dall'art. 3 e per i quali non si richieda la concessione dei contributi di cui agli artt, 10 e 11 possono essere concesse le provvidenze di cui all'art. 19 [...] |
Art. 13. I mutui agevolati di cui all'art. 11 sono coperti dalla garanzia sussidiaria della Regione con le modalità, ove compatibili, di cui all'art. 17 della L. 6 agosto 1978, n. 457. |
Art. 14. Sono abrogati l'art. 14, ad eccezione del primo comma, e gli artt. 15 e 16 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70. |
Art. 15. Le attività di cui agli artt. 2 e 3 sono sospese nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1. |
Art. 16. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere al Comune di Siracusa, per il finanziamento del fondo previsto dall'art. 12 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70, un contributo [...] |
Art. 17. Per le finalità di cui agli artt. 11 e 12 è autorizzato per ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e 1987 il limite venticinquennale di impegno di spesa rispettivamente di lire 200 milioni, [...] |
Art. 18. Per le spese relative agli studi di cui all'art. 4 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70, nonché per quelle relative alla redazione del piano particolareggiato del centro storico di Ortigia, [...] |
Art. 19. Per le finalità dell'art. 20 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70 è ulteriormente autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per il triennio 1985-1987, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio [...] |
Art. 20. All'onere di lire 4.800 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 4.200 milioni, autorizzati dagli [...] |
§ 4.1.37 - L.R. 8 agosto 1985, n. 34.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 maggio 1976, n. 70, concernente norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e il centro storico di Agrigento.
(G.U.R. 10 agosto 1985, n. 34).
TITOLO I
NORME PER IL QUARTIERE ORTIGIA DI SIRACUSA
Il piano particolareggiato del quartiere denominato Ortigia, previsto dall'art. 3 della
Decorso infruttuosamente tale termine l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari per l'adozione del piano ed alle successive incombenze fino all'approvazione dello stesso, previo parere obbligatorio, non vincolante, del consiglio comunale convocato dallo stesso commissario ad acta, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della
Anche prima dell'adozione del piano particolareggiato il Comune di Siracusa può intervenire direttamente o tramite i privati proprietari, previo parere vincolante della Commissione di cui all'art. 4 della
Fino all'approvazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente del piano particolareggiato possono essere consentiti per gli edifici di Ortigia gli interventi previsti dalle lett. a, b e c dell'art. 20 della
Per i lavori previsti dalle lett. a e b occorre il parere vincolante della Commissione di cui all'art. 13 della
Per i lavori previsti dalla lett. c o quando si tratti di sostituire parti anche strutturali secondo le indicazioni della lett. b occorre il parere vincolante della Commissione di cui all'art. 4 della
Previo parere vincolante della medesima Commissione sono altresì consentiti gli interventi previsti dalla lett. d dell'art. 20 della L r 27 dicembre 1978, n. 71, limitatamente ai complessi alberghieri esistenti in Ortigia sempre che essi conservino la loro destinazione alberghiera.
Le concessioni o le autorizzazioni relative agli interventi di cui agli artt. 2 e 3 sono consentiti nel rispetto delle L
I programmi biennali di intervento previsti dal terzo comma dell'art. 3 della
Per l'attuazione del titolo primo della presente legge l'amministrazione comunale di Siracusa è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di due ingegneri, due architetti e due geometri con la stipula di apposite convenzioni di durata non superiore ad un biennio e con retribuzioni che tengano conto della quantità delle pratiche espletate. Le convenzioni sono approvate con delibera del Consiglio comunale.
Il Comune di Siracusa è autorizzato a corrispondere a ciascuno dei componenti della Commissione prevista dall'art. 4 della
Per l'attività svolta da ciascuna delle altre commissioni previste dalla medesima legge il Comune liquiderà altresì ad ogni componente un gettone di presenza uguale a quello spettante al consigliere che partecipa al Consiglio comunale.
Il comune di Siracusa è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia, per tutte le opere di restauro e ripristino delle facciate esterne degli edifici, comprese insegne ed ogni altro elemento di decoro, conformi alle norme del piano particolareggiato.
Gli interventi previsti dagli artt. 2 e 3, quando riguardino beni dello Stato, della Regione, del Comune, delle unità sanitarie locali o di enti pubblici ubicati in Ortigia, sono a totale carico dell'amministrazione comunale di Siracusa.
Il comune di Siracusa è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia, calcolato su un massimale di 1.000.000 L./mq. di superficie lorda di intervento, per tutte le opere realizzabili ai sensi della presente legge, non comprese fra quelle di cui al precedente articolo 8.
Il predetto contributo è elevato al 60 per cento per tutti gli interventi di pertinenza dell'intera unità edilizia relativi alle parti comuni ed alle opere di miglioramento o adeguamento sismico, nonché per gli interventi inerenti immobili destinati ad attività commerciali o artigianali.
Il massimale di 1.000.000 L./mq. è aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT sul costo della vita.
I contributi in conto capitale di cui alla presente legge sono erogabili:
a) quanto al 30 per cento a seguito della presentazione dell'istanza di contributo, ottenuta l'approvazione del progetto, quale contributo per l'inizio dei lavori;
b) quanto al 30 per cento a presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori che ne certifichi l'esecuzione per almeno il 50 per cento del totale previsto;
c) quanto al residuo 40 per cento a conclusione dei lavori su certificazione di conformità al progetto approvato emessa dall'Ufficio tecnico speciale di Ortigia.
La differenza tra il contributo in conto capitale di cui all'articolo precedente e la spesa occorrente fino ad un massimo di 1.000.000 L./mq. di superficie lorda di intervento può essere coperta con mutui agevolati concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio. Tali mutui agevolati sono assistiti dal contributo della Regione e sono erogati anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie relative agli istituti medesimi [3].
I contributi sono concessi dall'Assessore regionale per i lavori pubblici nella misura necessaria a ridurre il tasso di interesse a carico dei singoli privati al 5%.
I contributi sono destinati altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di somme tali che gli interessi di pre-ammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella prevista dal precedente comma.
Per gli interventi edilizi previsti dall'art. 3 e per i quali non si richieda la concessione dei contributi di cui agli artt, 10 e 11 possono essere concesse le provvidenze di cui all'art. 19 della
I mutui agevolati di cui all'art. 11 sono coperti dalla garanzia sussidiaria della Regione con le modalità, ove compatibili, di cui all'art. 17 della
Le erogazioni dei contributi regionali saranno effettuate agli istituti di credito fondiario con le modalità seguite per le operazioni relative all'edilizia convenzionata-agevolata previste dalla medesima legge.
Sono abrogati l'art. 14, ad eccezione del primo comma, e gli artt. 15 e 16 della
Le attività di cui agli artt. 2 e 3 sono sospese nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1.
L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere al Comune di Siracusa, per il finanziamento del fondo previsto dall'art. 12 della
Per gli anni successivi si provvederà a norma dell'art. 4, secondo comma, della
Sul predetto fondo graveranno i finanziamenti previsti dagli artt. 8, 9 e 10, nonché le spese di espropriazione di aree ed edifici. Tali finanziamenti saranno erogati con le modalità previste dal predetto art. 12.
Per le finalità di cui agli artt. 11 e 12 è autorizzato per ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e 1987 il limite venticinquennale di impegno di spesa rispettivamente di lire 200 milioni, 700 milioni e 900 milioni.
Per gli anni successivi si provvederà a norma dell'art. 4, secondo comma, della
Per le spese relative agli studi di cui all'art. 4 della
Per far fronte agli oneri di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è altresì autorizzato ad erogare al Comune di Siracusa la somma di lire 1.000 milioni di cui lire 100 milioni gravanti sull'esercizio in corso, 450 milioni sull'esercizio 1986 e 450 milioni sull'esercizio 1987.
TITOLO II
NORME PER IL CENTRO STORICO DI AGRIGENTO
Per le finalità dell'art. 20 della
Per l'attuazione del sopracitato art. 20 della
All'onere di lire 4.800 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 4.200 milioni, autorizzati dagli artt. 16, 17 e 19, con parte delle disponibilità del cap. 60751 e, quanto a lire 600 milioni, autorizzati dall'art. 18, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985.
Gli oneri autorizzati dalla presente legge e ricadenti negli esercizi finanziari successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.74: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario: Programma opere pubbliche, difesa del suolo e interventi per la protezione della natura, il risanamento e la tutela dell'ambiente e del territorio».
[1] Comma così sostituito dall'art. 19 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 18 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 18 della
[3] Comma già modificato dall'art. 42 della