§ 4.1.37 - L.R. 8 agosto 1985, n. 34.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 maggio 1976, n. 70, concernente norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e il centro storico di Agrigento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:08/08/1985
Numero:34


Sommario
Art. 1.      Il piano particolareggiato del quartiere denominato Ortigia, previsto dall'art. 3 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70, deve essere adottato definitivamente dal Comune di Siracusa entro il 31 [...]
Art. 2.      Anche prima dell'adozione del piano particolareggiato il Comune di Siracusa può intervenire direttamente o tramite i privati proprietari, previo parere vincolante della Commissione di cui [...]
Art. 3.      Fino all'approvazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente del piano particolareggiato possono essere consentiti per gli edifici di Ortigia gli interventi previsti [...]
Art. 4.      Le concessioni o le autorizzazioni relative agli interventi di cui agli artt. 2 e 3 sono consentiti nel rispetto delle LL. 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e sono trasmesse a [...]
Art. 5.      I programmi biennali di intervento previsti dal terzo comma dell'art. 3 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70 sono relativi ad iniziative poste a totale carico del Comune o della Regione.
Art. 6.      Per l'attuazione del titolo primo della presente legge l'amministrazione comunale di Siracusa è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di due ingegneri, due architetti e due geometri con [...]
Art. 7.      Il Comune di Siracusa è autorizzato a corrispondere a ciascuno dei componenti della Commissione prevista dall'art. 4 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70 gettoni di presenza ed eventualmente [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Gli interventi previsti dagli artt. 2 e 3, quando riguardino beni dello Stato, della Regione, del Comune, delle unità sanitarie locali o di enti pubblici ubicati in Ortigia, sono a totale carico [...]
Art. 10. 
Art. 11.      La differenza tra il contributo in conto capitale di cui all'articolo precedente e la spesa occorrente fino ad un massimo di 1.000.000 L./mq. di superficie lorda di intervento può essere coperta [...]
Art. 12.      Per gli interventi edilizi previsti dall'art. 3 e per i quali non si richieda la concessione dei contributi di cui agli artt, 10 e 11 possono essere concesse le provvidenze di cui all'art. 19 [...]
Art. 13.      I mutui agevolati di cui all'art. 11 sono coperti dalla garanzia sussidiaria della Regione con le modalità, ove compatibili, di cui all'art. 17 della L. 6 agosto 1978, n. 457.
Art. 14.      Sono abrogati l'art. 14, ad eccezione del primo comma, e gli artt. 15 e 16 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70.
Art. 15.      Le attività di cui agli artt. 2 e 3 sono sospese nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1.
Art. 16.      L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere al Comune di Siracusa, per il finanziamento del fondo previsto dall'art. 12 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70, un contributo [...]
Art. 17.      Per le finalità di cui agli artt. 11 e 12 è autorizzato per ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e 1987 il limite venticinquennale di impegno di spesa rispettivamente di lire 200 milioni, [...]
Art. 18.      Per le spese relative agli studi di cui all'art. 4 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70, nonché per quelle relative alla redazione del piano particolareggiato del centro storico di Ortigia, [...]
Art. 19.      Per le finalità dell'art. 20 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70 è ulteriormente autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per il triennio 1985-1987, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio [...]
Art. 20.      All'onere di lire 4.800 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 4.200 milioni, autorizzati dagli [...]


§ 4.1.37 - L.R. 8 agosto 1985, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 maggio 1976, n. 70, concernente norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e il centro storico di Agrigento.

(G.U.R. 10 agosto 1985, n. 34).

 

 

TITOLO I

NORME PER IL QUARTIERE ORTIGIA DI SIRACUSA

 

Art. 1.

     Il piano particolareggiato del quartiere denominato Ortigia, previsto dall'art. 3 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70, deve essere adottato definitivamente dal Comune di Siracusa entro il 31 dicembre 1986.

     Decorso infruttuosamente tale termine l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari per l'adozione del piano ed alle successive incombenze fino all'approvazione dello stesso, previo parere obbligatorio, non vincolante, del consiglio comunale convocato dallo stesso commissario ad acta, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66 [1].

 

     Art. 2.

     Anche prima dell'adozione del piano particolareggiato il Comune di Siracusa può intervenire direttamente o tramite i privati proprietari, previo parere vincolante della Commissione di cui all'art. 4 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70, per quanto previsto del primo comma dell'art. 14 della medesima legge e nei limiti e per gli edifici dallo stesso indicati.

 

     Art. 3.

     Fino all'approvazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente del piano particolareggiato possono essere consentiti per gli edifici di Ortigia gli interventi previsti dalle lett. a, b e c dell'art. 20 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

     Per i lavori previsti dalle lett. a e b occorre il parere vincolante della Commissione di cui all'art. 13 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70, qualora essi riguardino i prospetti o non si tratti di sostituire parti anche strutturali degli edifici.

     Per i lavori previsti dalla lett. c o quando si tratti di sostituire parti anche strutturali secondo le indicazioni della lett. b occorre il parere vincolante della Commissione di cui all'art. 4 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70.

     Previo parere vincolante della medesima Commissione sono altresì consentiti gli interventi previsti dalla lett. d dell'art. 20 della L r 27 dicembre 1978, n. 71, limitatamente ai complessi alberghieri esistenti in Ortigia sempre che essi conservino la loro destinazione alberghiera.

 

     Art. 4.

     Le concessioni o le autorizzazioni relative agli interventi di cui agli artt. 2 e 3 sono consentiti nel rispetto delle LL. 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e sono trasmesse a cura del Comune ai progettisti incaricati del piano particolareggiato.

 

     Art. 5.

     I programmi biennali di intervento previsti dal terzo comma dell'art. 3 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70 sono relativi ad iniziative poste a totale carico del Comune o della Regione.

 

     Art. 6.

     Per l'attuazione del titolo primo della presente legge l'amministrazione comunale di Siracusa è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di due ingegneri, due architetti e due geometri con la stipula di apposite convenzioni di durata non superiore ad un biennio e con retribuzioni che tengano conto della quantità delle pratiche espletate. Le convenzioni sono approvate con delibera del Consiglio comunale.

 

     Art. 7.

     Il Comune di Siracusa è autorizzato a corrispondere a ciascuno dei componenti della Commissione prevista dall'art. 4 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70 gettoni di presenza ed eventualmente l'indennità di missione, pari a quelli spettanti per ogni seduta ai membri del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali.

     Per l'attività svolta da ciascuna delle altre commissioni previste dalla medesima legge il Comune liquiderà altresì ad ogni componente un gettone di presenza uguale a quello spettante al consigliere che partecipa al Consiglio comunale.

 

     Art. 8. [2]

     Il comune di Siracusa è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia, per tutte le opere di restauro e ripristino delle facciate esterne degli edifici, comprese insegne ed ogni altro elemento di decoro, conformi alle norme del piano particolareggiato.

 

     Art. 9.

     Gli interventi previsti dagli artt. 2 e 3, quando riguardino beni dello Stato, della Regione, del Comune, delle unità sanitarie locali o di enti pubblici ubicati in Ortigia, sono a totale carico dell'amministrazione comunale di Siracusa.

 

     Art. 10. [2]

     Il comune di Siracusa è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia, calcolato su un massimale di 1.000.000 L./mq. di superficie lorda di intervento, per tutte le opere realizzabili ai sensi della presente legge, non comprese fra quelle di cui al precedente articolo 8.

     Il predetto contributo è elevato al 60 per cento per tutti gli interventi di pertinenza dell'intera unità edilizia relativi alle parti comuni ed alle opere di miglioramento o adeguamento sismico, nonché per gli interventi inerenti immobili destinati ad attività commerciali o artigianali.

     Il massimale di 1.000.000 L./mq. è aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT sul costo della vita.

     I contributi in conto capitale di cui alla presente legge sono erogabili:

     a) quanto al 30 per cento a seguito della presentazione dell'istanza di contributo, ottenuta l'approvazione del progetto, quale contributo per l'inizio dei lavori;

     b) quanto al 30 per cento a presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori che ne certifichi l'esecuzione per almeno il 50 per cento del totale previsto;

     c) quanto al residuo 40 per cento a conclusione dei lavori su certificazione di conformità al progetto approvato emessa dall'Ufficio tecnico speciale di Ortigia.

 

     Art. 11.

     La differenza tra il contributo in conto capitale di cui all'articolo precedente e la spesa occorrente fino ad un massimo di 1.000.000 L./mq. di superficie lorda di intervento può essere coperta con mutui agevolati concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio. Tali mutui agevolati sono assistiti dal contributo della Regione e sono erogati anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie relative agli istituti medesimi [3].

     I contributi sono concessi dall'Assessore regionale per i lavori pubblici nella misura necessaria a ridurre il tasso di interesse a carico dei singoli privati al 5%.

     I contributi sono destinati altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di somme tali che gli interessi di pre-ammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella prevista dal precedente comma.

 

     Art. 12.

     Per gli interventi edilizi previsti dall'art. 3 e per i quali non si richieda la concessione dei contributi di cui agli artt, 10 e 11 possono essere concesse le provvidenze di cui all'art. 19 della L.R. 6 maggio 1981 n. 86, con le modalità di cui all'art. 21 della stessa legge.

 

     Art. 13.

     I mutui agevolati di cui all'art. 11 sono coperti dalla garanzia sussidiaria della Regione con le modalità, ove compatibili, di cui all'art. 17 della L. 6 agosto 1978, n. 457.

     Le erogazioni dei contributi regionali saranno effettuate agli istituti di credito fondiario con le modalità seguite per le operazioni relative all'edilizia convenzionata-agevolata previste dalla medesima legge.

 

     Art. 14.

     Sono abrogati l'art. 14, ad eccezione del primo comma, e gli artt. 15 e 16 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70.

 

     Art. 15.

     Le attività di cui agli artt. 2 e 3 sono sospese nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1.

 

     Art. 16.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere al Comune di Siracusa, per il finanziamento del fondo previsto dall'art. 12 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70, un contributo di lire 34.000 milioni per il triennio 1985-1987, di cui 2.000 milioni per l'esercizio m corso.

     Per gli anni successivi si provvederà a norma dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

     Sul predetto fondo graveranno i finanziamenti previsti dagli artt. 8, 9 e 10, nonché le spese di espropriazione di aree ed edifici. Tali finanziamenti saranno erogati con le modalità previste dal predetto art. 12.

 

     Art. 17.

     Per le finalità di cui agli artt. 11 e 12 è autorizzato per ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e 1987 il limite venticinquennale di impegno di spesa rispettivamente di lire 200 milioni, 700 milioni e 900 milioni.

     Per gli anni successivi si provvederà a norma dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 18.

     Per le spese relative agli studi di cui all'art. 4 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70, nonché per quelle relative alla redazione del piano particolareggiato del centro storico di Ortigia, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato ad erogare al Comune di Siracusa finanziamenti rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 1.000 milioni, gravanti quanto a lire 100 milioni e 400 milioni sull'esercizio finanziario in corso e quanto al resto sull'esercizio finanziario 1986.

     Per far fronte agli oneri di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è altresì autorizzato ad erogare al Comune di Siracusa la somma di lire 1.000 milioni di cui lire 100 milioni gravanti sull'esercizio in corso, 450 milioni sull'esercizio 1986 e 450 milioni sull'esercizio 1987.

 

 

TITOLO II

NORME PER IL CENTRO STORICO DI AGRIGENTO

 

     Art. 19.

     Per le finalità dell'art. 20 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70 è ulteriormente autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per il triennio 1985-1987, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

     Per l'attuazione del sopracitato art. 20 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo I della presente legge.

 

     Art. 20.

     All'onere di lire 4.800 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 4.200 milioni, autorizzati dagli artt. 16, 17 e 19, con parte delle disponibilità del cap. 60751 e, quanto a lire 600 milioni, autorizzati dall'art. 18, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985.

     Gli oneri autorizzati dalla presente legge e ricadenti negli esercizi finanziari successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.74: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario: Programma opere pubbliche, difesa del suolo e interventi per la protezione della natura, il risanamento e la tutela dell'ambiente e del territorio».

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 18 maggio 1996, n. 34.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 18 maggio 1996, n. 34.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 18 maggio 1996, n. 34.

[3] Comma già modificato dall'art. 42 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15, così ulteriormente modificato dall'art. 18 della L.R. 18 maggio 1996, n. 34.