Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 28/01/2020 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Spese obbligatorie. |
Art. 2. Disciplina dei vincoli di spesa. |
Art. 3. Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno. |
Art. 4. Rifinanziamento di leggi regionali. |
Art. 5. Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico. |
Art. 6. Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili e mobili. |
Art. 7. Programmazione dei Fondi comunitari. |
Art. 8. Istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione della entrata e della spesa. |
Art. 9. Disposizioni normative in merito al finanziamento per residenzialità universitaria. |
Art. 10. Modifica di disposizioni legislative regionali in materia urbanistica. |
Art. 11. Modifiche all'art. 93 della L.R. 7/2003. |
Art. 12. Modifiche e integrazioni alla L.R. 11/1993. |
Art. 13. Modifiche alla L.R. 45/1982. |
Art. 14. Integrazione all'art. 8 della L.R. 3/2018. |
Art. 15. Modifiche alla L.R. 20/2019. |
Art. 16. Modifiche alla L.R. 8/2019. |
Art. 17. Conciliazione delle posizioni creditorie e debitorie con enti, organismi strumentali e società partecipate. |
Art. 18. Approvazione dei bilanci degli enti ed organismi strumentali. |
Art. 19. Approvazione dei rendiconti degli enti ed organismi strumentali. |
Art. 20. Risultati di amministrazione degli enti ed organismi strumentali. |
Art. 21. Riallineamento approvazione bilanci e rendiconti degli enti ed organismi strumentali. |
Art. 22. Interventi in materia di Polizia Locale. |
Art. 23. Contributo per interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano. |
Art. 24. Contributo per la realizzazione di studi epidemiologici - Registro Tumori Regionale dell'Abruzzo. |
Art. 25. Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei "Paesi Dipinti" e "Paese Affrescato". |
Art. 26. Contributo a favore del comune di Lanciano per lo studio di fattibilità di interventi urgenti di mitigazione del dissesto idrogeologico. |
Art. 27. Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale. |
Art. 28. Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attività associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto. |
Art. 29. Contributo per studio danni e rischi connessi alla fauna selvatica per la conservazione del territorio e delle specie animali. |
Art. 30. Rifinanziamento disposizioni regionali. |
Art. 31. Contributo in favore dell'Ente musicale Società aquilana dei concerti "B. Barattelli". |
Art. 32. Contributo in favore dell'Associazione "I Solisti Aquilani". |
Art. 33. Contributo a favore della città del Vasto per la realizzazione di un impianto di atletica leggera conforme agli standard CONI. |
Art. 34. Contributo per le Aree Protette della Regione Abruzzo. |
Art. 35. Interventi per la vita indipendente. |
Art. 36. Disposizioni relative al trasporto pubblico locale. |
Art. 37. Contributo straordinario ad Abruzzo Engineering S.p.A. |
Art. 38. Monitoraggio delle Gole di Aielli - Celano. |
Art. 39. Disposizioni per le persone anziane vittime della criminalità. |
Art. 40. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo. |
Art. 41. Abruzzo Regione del Benessere. |
Art. 42. Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori. |
Art. 43. Abrogazioni. |
Art. 44. Norma finanziaria. |
Art. 45. Entrata in vigore. |
§ 6.1.306 - L.R. 28 gennaio 2020, n. 3.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020).
(B.U. 31 gennaio 2020, n. 10 speciale)
CAPO I
Disposizioni finanziarie
Art. 1. Spese obbligatorie.
1. Per il triennio 2020/2022 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie così come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2020/2022 denominato "Elenco delle Spese Obbligatorie".
Art. 2. Disciplina dei vincoli di spesa.
1. Per il triennio 2020/2022 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa così come indicato negli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della
2. In linea con il processo di riordino e armonizzazione della contabilità pubblica di cui al
Art. 3. Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno.
1. Per il triennio 2020/2022 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno" costituente l'Allegato 1 della presente legge.
Art. 4. Rifinanziamento di leggi regionali.
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
3. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del
Art. 5. Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico.
1. Per il triennio 2020/2022, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del
2. Le restante parte delle entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico e le eventuali maggiori entrate sono destinate alla copertura delle spese obbligatorie previste dal bilancio regionale 2020/2022.
3. Per il triennio 2020-2022 è sospesa la disposizione di cui al comma 44 dell'articolo 1 della
Art. 6. Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili e mobili.
1. È autorizzata la contabilizzazione delle entrate non ricorrenti derivanti dall'alienazione dell'impianto agroindustriale "Centro lavorazione e commercializzazione patate" sito in Celano, da realizzare mediante procedure di asta pubblica avente il prezzo di alienazione, posto a base d'asta, per un totale di euro 9.404.786,99.
2. Nello stato di previsione dell'entrata è iscritta la somma di euro 9.404.786,99 sul capitolo 44170 nell'ambito del Titolo 4, tipologia 400, categoria 01 al fine di allocare in bilancio la nuova entrata derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, destinata al finanziamento delle seguenti spese indifferibili ed urgenti:
a) nell'ambito del Titolo 2, Missione 01, Programma 05 lo stanziamento pari ad euro 1.174.083,00 da iscrivere sul capitolo di bilancio 12170 concernente la corresponsione del valore residuo dovuto al concessionario CO.VAL.PA. Abruzzo Società Cooperativa Agricola determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della
b) nell'ambito del Titolo 2, Missione 14, Programma 03 da iscrivere sul capitolo 550/18 di nuova istituzione lo stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 concernente "Trasferimenti risorse per investimenti - Collegamento tra Accademia e Impresa - Dottorati di Ricerca";
c) nell'ambito del Titolo 2, Missione 07, Programma 01 sul capitolo 242393 lo stanziamento pari ad euro 300.000,00 necessario per il rifinanziamento degli interventi di cui alla
d) nell'ambito della Missione 11, Programma 02, Titolo 2 sul capitolo 152330/1 lo stanziamento pari ad euro 3.830.703,99 necessario per il rifinanziamento della
e) nell'ambito della Missione 13, Programma 07, Titolo 2 sul capitolo 82411 lo stanziamento pari ad euro 900.000,00 necessario per il rifinanziamento della
f) nell'ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 2 sul capitolo 282340 lo stanziamento pari ad euro 1.800.000,00 necessario per la copertura degli oneri derivanti dalla compartecipazione regionale ai contratti di sviluppo del MISE;
g) nell'ambito della Missione 08, Programma 02, Titolo 2 sul capitolo di nuova istituzione "Contributi straordinari a Comuni e Province per spese in conto capitale con fondi collegati ad alienazioni" lo stanziamento pari ad euro 400.000,00 da assegnare a:
1) Comune di Pescara: euro 200.000,00 per potenziamento e miglioramento degli impianti arborei;
2) Comune di Chieti: euro 100.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria Planet beach stadium e abbattimento barriere architettoniche e ammodernamento Museo d'arte Barbella;
3) Provincia di Teramo: euro 100.000,00 per manutenzione straordinaria strade provinciali.
3. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati nel comma 2, possono essere utilizzati solo previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 1.
Art. 7. Programmazione dei Fondi comunitari.
1. Le quote di compartecipazione a carico della Regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato di previsione della spesa alle missioni e programmi di competenza, come si evince dagli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della
2. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e Pesca 2014 - 2020 è iscritta nello stato di previsione della spesa alla Missione 16, Programma 03, come si evince dagli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della
Art. 8. Istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione della entrata e della spesa.
1. È istituito nella Missione 20, Programma 3 un apposito stanziamento finalizzato all'accantonamento della spesa per gli anni 2021 e 2022 denominato "Fondo per la riduzione della Tassazione regionale", dell'importo di euro 8.303.005,70 per l'anno 2021 ed euro 50.000.000,00 per l'anno 2022.
2. Con specifico provvedimento di Giunta regionale sarà costituita una Commissione composta da esperti interni ed esterni all'ente, senza oneri per l'ente, con lo scopo di proporre al Consiglio regionale nel termine del 31 dicembre 2021 una proposta finalizzata ad una rivisitazione delle aliquote fiscali regionali.
3. Lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 151592, nell'ambito della Missione 09, Programma 04, Titolo 1, ridenominato "Spese per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità Interregionale di Bacino del Tronto" è determinato dalle leggi di bilancio.
Art. 9. Disposizioni normative in merito al finanziamento per residenzialità universitaria.
1. È autorizzato per l'anno 2020 nell'ambito della Missione 04, Programma 03, Titolo 3 - capitolo di spesa 51 un apposito stanziamento di euro 440.000,00 vincolato al pagamento in anticipazione dei S.A.L. dei lavori in esecuzione di progetti di residenzialità universitaria dell'Adsu di Chieti ammessi ex art. 4 del
2. In corrispondenza della riscossione è assunto dalla stessa assegnataria Adsu di Chieti l'impegno formale alla restituzione della somma alla Regione Abruzzo nei termini e nelle modalità stabilite nell'apposito atto di Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, competente per materia.
CAPO II
Modifiche ed integrazioni a disposizioni normative vigenti
Art. 10. Modifica di disposizioni legislative regionali in materia urbanistica. [1]
1. All'articolo 1 della
a) al comma 1, le parole "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le seguenti "del 31.12.2019";
b) al comma 3, le parole "per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge" sono abrogate;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 1 è consentito anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti.";
d) al comma 11 la frase "Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione n. 11825 - U.P.B. 02.01.003 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti"" è sostituita con la seguente: "Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione n. 11825 denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione"".
2. L'articolo 85 della
3. Alla
a) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"3. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 -Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione.";
b) al comma 4 dell'articolo 11, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
4. L'art 10-bis della
"Art. 10 bis. (Oneri di urbanizzazione)
1. Gli interventi oggetto della presente legge comportano la corresponsione al Comune del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione.
2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su c/c postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo.
3. I proventi derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione, stimati per l'anno 2020 in euro 200.000,00, sono iscritti nello stato di previsione delle entrate nell'ambito del Titolo 3, tipologia 500, categoria 99 sul capitolo 35022 di nuova istituzione denominato: ''Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione
4. Nello stato di previsione della spesa nell'ambito del Titolo 2, Missione 08, Programma 01 è istituito il capitolo 272333 di nuova istituzione denominato: "Interventi in favore dei comuni per la pianificazione", con uno stanziamento per l'esercizio 2020 pari a euro 100.000,00.
5. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
6. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 - Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione".".
5. Dopo l'articolo 3 della
"Art. 3 bis. (Oneri istruttori in materia di paesaggio)
1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal
a) importo progetto fino a 200.000,00 euro - tariffa di euro 100 euro;
b) importo progetto da 200.001,00 a 5.000.000,00 euro - tariffa di 100 euro + 0,03% dell'importo di progetto della parte eccedente 200.000,00 euro;
c) importo progetto superiore a 5.000.001,00 euro - tariffa di 500 euro + 0,02% dell'importo di progetto della parte eccedente 5.000.000,00 euro.
2. Gli Enti locali delegati al rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di paesaggio possono stabilire tariffe diverse da quelle definite dalle presenti norme e dal successivo atto regionale di cui al comma 1. Essi istituiscono nei rispettivi bilanci specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito riveniente dai versamenti delle tariffe, la cui utilizzazione è vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio.
3. Per le competenze di cui all'articolo 1 comma 1 ascritte alla Regione, le spese istruttorie sono corrisposte dai soggetti richiedenti mediante versamento su c/c postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo.
4. I proventi derivanti dalle spese di istruttoria di cui al comma 1, stimati per l'anno 2020 in euro 20.000,00, sono iscritti nello stato di previsione delle entrate nell'ambito del Titolo 3, tipologia 100, categoria 02 sul capitolo 31111 di nuova istituzione denominato: "Entrate da versamenti per il rilascio di autorizzazioni in materia paesaggistica".
5. Nello stato di previsione della spesa nell'ambito del Titolo 1, Missione 09, Programma 01 è istituito il capitolo 151406 di nuova istituzione denominato: "Spese per la redazione ed attuazione delle norme regionali in materia di paesaggio ed urbanistica" con uno stanziamento per l'esercizio 2020 pari a euro 15.000,00.
6. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.".
Art. 11. Modifiche all'art. 93 della
1. All'articolo 93, comma 2, della
2. All'articolo 93 della
"5. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in attuazione dell'articolo 86 del
a) consumo umano, per ogni modulo di acqua assentito: euro 2.704,00;
b) irriguo agricolo:
b1) quando il prelievo è effettuato a bocca tassata, per ogni modulo di acqua assentito: euro 107,00; per i Consorzi di Bonifica: euro 99,00;
b2) quando il prelievo non è suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno: euro 1,05; per i Consorzi di Bonifica: euro 1,00;
c) idroelettrico e forza motrice, per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta:
c1) fino a 220 kW: euro 21,00/kW;
c2) superiore a 220 kW: euro 40,00/kW;
c3) per i Consorzi di Bonifica: euro 17,00/kW;
d) industriale, per ogni modulo di acqua assentito, euro 18.981,00, assumendosi ogni modulo pari a 3.000.000 di mc annui. Il canone unitario è ridotto del 50% se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo;
d1) per i Consorzi di Bonifica, per ogni modulo di acqua assentito: euro 17.514,00;
e) piscicoltura, per ogni modulo di acqua assentito: euro 410,00;
f) antincendio, per ogni modulo di acqua assentito: euro 401,00;
f1) per i Consorzi di Bonifica, per ogni modulo di acqua assentito: euro 370,00;
g) civile, per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o industriali: euro 434,00;
g1) per i Consorzi di Bonifica, per ogni modulo di acqua assentito: euro 401,00;
h) igienico, per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico-sanitario, lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere: euro 1.269,00;
h1) per i Consorzi di Bonifica, per ogni modulo di acqua assentito: euro 1.171,00;
i) autolavaggio, per ogni modulo di acqua assentito: euro 6.675,00;
j) zootecnico, è equiparato al canone industriale, ridotto del 60%, di cui all'articolo 12, comma 5, della
I canoni di cui al presente comma non possono essere comunque inferiori ai seguenti importi minimi:
a) consumo umano: euro 347,00;
b) irriguo agricolo: euro 24,00;
c) idroelettrico e forza motrice: euro 289,00;
d) industriale:
d1) euro 1.366,00 fino a 50.000 mc/anno;
d2) euro 1.821,00 da 50.001 a 100.000 mc/anno;
d3) euro 2.276,00 da 100.001 a 150.000 mc/anno;
d4) euro 2.504,00 da 150.001 a 200.000 mc/anno;
d5) euro 2.845,00 da 200.001 a 300.000 mc/anno;
d6) euro 3.186,00 oltre 300.000 mc/anno;
Qualora il concessionario attui un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, i minimi di cui al presente comma, vengono ridotti del 20%;
e) piscicoltura: euro 289,00;
f) antincendio: euro 116,00;
g) civile: euro 173,00;
h) igienico: euro 173,00;
i) autolavaggio: euro 405,00;
j) zootecnico, è equiparato al canone industriale, ridotto del 60%, di cui all'articolo 12, comma 5, della
Al fine dell'assimilazione delle tipologie d'uso sopra riportate con quelle vigenti al 31 dicembre 2004, si rinvia alla tabella "A" pubblicata sul B.U.R.A. n. 16-bis del 25 marzo 2005 - Parte III - Avvisi, Concorsi, Inserzioni "Avviso di rettifica relativo alla
3. Il comma 5-quinquies (Addizionale regionale) dell'articolo 93 della
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art. 12. Modifiche e integrazioni alla
1. Alla
"2-bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui all'articolo 2, compresi gli appartamenti mobiliati per uso turistico disciplinati dall'articolo 32 della
"2-ter. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività sono tenuti a pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati.".
2. Alla
"2-bis. I soggetti che contravvengono all'obbligo di riportare il codice identificativo regionale (CIR) di cui all'articolo 10, commi 2-bis e 2-ter, ovvero che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.".
Art. 13. Modifiche alla
1. Alla
"2. Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e i Condhotel.".
2. Alla
"Art. 3 bis. (Condhotel)
1. Le definizioni del Condhotel sono stabilite dal
2. Le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di Condhotel sono stabilite con successivi provvedimenti attuativi, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018.".
Art. 14. Integrazione all'art. 8 della
1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 8 (Norma finanziaria) della
"2-ter. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati annualmente dalla legge di bilancio.".
Art. 15. Modifiche alla
1. L'articolo 2 della
"Art. 2
(Celebrazioni)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione organizza eventi celebrativi nella città di Pescara e nei luoghi dannunziani delle quattro province.
2. Per le medesime finalità, la Regione favorisce iniziative di gemellaggio con la Repubblica di Croazia.".
2. All'articolo 3 della
3. All'articolo 3, comma 3, della
4. All'articolo 4 della
"2-bis. Per le annualità successive al 2019, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento Titolo I, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa denominato "Celebrazione centenario D'Annunzio e la città di Fiume" numero 4107 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, annualmente determinato, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.".
Art. 16. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per la copertura delle spese poste a carico della Regione dall'articolo 3, comma 1-quater, del
b) all'articolo 2, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Agli oneri finanziari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Intervento regionale a favore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione" nell'ambito della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020.
3-ter. Lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 3-bis è riversato dal competente centro di responsabilità contabile regionale sulla contabilità speciale n. 6051/401 aperta presso la Tesoreria provinciale della banca d'Italia di L'Aquila ed intestata al Vice Commissario per la Ricostruzione post sisma 2016 - Presidente della Regione Abruzzo. Restano a disposizione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma Abruzzo i maggiori rimborsi accertati dai competenti uffici regionali riferibili alle medesime finalità ed annualità 2017 e 2018. A tal fine le occorrenti variazioni di bilancio sono effettuate mediante le procedure di cui al comma 4.".
CAPO III
Disposizioni in materia di società partecipate, enti ed organismi strumentali
Art. 17. Conciliazione delle posizioni creditorie e debitorie con enti, organismi strumentali e società partecipate.
1. In ossequio agli obiettivi di finanza pubblica, al fine di assicurare la tempestiva predisposizione del rendiconto della gestione della Regione e di dare attuazione all'articolo 11, comma 6, lettera j) del
2. Il mancato invio del prospetto asseverato dagli organismi di revisione di cui all'articolo 11, comma 6 del
Art. 18. Approvazione dei bilanci degli enti ed organismi strumentali.
1. I bilanci di previsione degli enti, delle agenzie e degli altri organismi dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente dalla Giunta, previo parere favorevole del Dipartimento competente.
2. Nelle more dell'approvazione di cui al comma 1 si applica l'esercizio provvisorio.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono inviati, a titolo informativo, alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale.
Art. 19. Approvazione dei rendiconti degli enti ed organismi strumentali.
1. Al fine di assicurare la tempestiva predisposizione del rendiconto della gestione della Regione Abruzzo, gli organismi strumentali e gli enti di cui al
2. In caso di mancata approvazione del rendiconto nei termini e modalità di cui al comma 1, il Presidente della Giunta nomina un commissario ad acta per la predisposizione, approvazione e trasmissione dello stesso. Il mancato invio del rendiconto nei termini di cui al comma 1 determina la sospensione del trasferimento di risorse da parte della Regione a qualsiasi titolo e l'impossibilità di procedere ad assunzioni di personale, sotto qualsiasi forma, fino alla sua definitiva acquisizione.
3. La mancata approvazione del rendiconto nei termini di cui al comma 1 per due anni consecutivi comporta la riduzione del 30% della retribuzione di risultato ai direttori e dirigenti degli enti medesimi. Gli organismi strumentali e gli enti adeguano i propri regolamenti per la valutazione del personale nei termini suddetti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I rendiconti di cui al comma 1 sono allegati al Rendiconto generale della Regione e sono presentati al Consiglio regionale che li approva con legge unitamente al medesimo Rendiconto generale.
5. Nel caso di mancato rispetto dei termini di trasmissione di cui al comma 1, i rendiconti degli enti ed organismi strumentali sono approvati con separato provvedimento legislativo.
Art. 20. Risultati di amministrazione degli enti ed organismi strumentali.
1. Al fine di assicurare una unitaria gestione gli organismi strumentali e gli enti totalmente partecipati dalla Regione, ad eccezione del Consiglio regionale, procedono, entro trenta giorni dall'approvazione dei propri rendiconti, a riversare alla Regione Abruzzo le somme risultanti dall'avanzo d'amministrazione disponibile così come risultante dalla lettera E) del modello denominato "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" previsto dall'allegato 10 del
2. La Giunta regionale, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del rendiconto degli enti ed organismi di cui al comma 1 e su proposta dei Dipartimenti competenti per materia, può disporre il parziale o totale esonero dall'obbligo di cui al comma 1, previa verifica degli equilibri finanziari del bilancio regionale da parte del Servizio Bilancio della Giunta regionale, per comprovate esigenze finanziarie relative a preesistenti obbligazioni cui gli enti ed organismi richiedenti l'esonero sono tenuti ad adempiere.
3. In caso di risultato negativo, i soggetti di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al
4. In caso di mancata predisposizione o approvazione del piano di rientro, il Presidente della Giunta nomina un commissario ad acta che provveda a proporre le riduzioni di spesa necessarie a ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio.
5. I soggetti di cui al comma 1, in caso di impossibilità a rispettare il piano di rientro approvato ai sensi del comma 3, propongono alla Giunta regionale soluzioni alternative finalizzate a riportare in equilibrio strutturale il bilancio dell'ente.
Art. 21. Riallineamento approvazione bilanci e rendiconti degli enti ed organismi strumentali.
1. Gli enti ed organismi strumentali che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione e i rendiconti dell'esercizio in corso e dei precedenti nei termini di legge, li approvano entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per consentire l'integrale riallineamento di tutti gli atti di natura contabile.
2. In caso di inadempimento del termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta nomina un commissario ad acta per la predisposizione e approvazione degli atti contabili. Fino all'avvenuta approvazione degli stessi, la Regione sospende i trasferimenti di risorse a qualsiasi titolo, ad eccezione di quelli vincolati per i quali si deve procedere urgentemente ad eventuali pagamenti ed è fatto divieto all'ente inadempiente di procedere ad assunzioni di personale, qualora previste, con qualsiasi tipologia contrattuale.
CAPO IV
Ulteriori disposizioni
Art. 22. Interventi in materia di Polizia Locale.
1. Al fine dell'attuazione degli interventi in materia di Polizia Locale previsti all'articolo 23 della
2. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 1, Missione 03, Programma 01 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Attuazione degli interventi dettati dalla
Art. 23. Contributo per interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano.
1. La Regione Abruzzo, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla
2. All'onere derivante dal contributo come individuato nell'allegato 2 dell'articolo 4, fissato presuntivamente in euro 40.000,00 per il solo anno di programmazione 2020, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio, parte spesa, di cui al Titolo 1, Programma 05, Missione 09.
Art. 24. Contributo per la realizzazione di studi epidemiologici - Registro Tumori Regionale dell'Abruzzo.
1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle attività di indagine finalizzate a rilevare ed approfondire l'incidenza di nuovi casi di tumore sul territorio regionale e con l'obiettivo di meglio calibrare le conseguenti attività di prevenzione, concede in favore dell'Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) Abruzzo un contributo di euro 40.000,00 per la realizzazione, nell'ambito delle iniziative connesse al Registro Tumori dell'Abruzzo, di studi epidemiologici specifici sui territori a maggior rischio della provincia dell'Aquila.
2. All'onere derivante dal contributo di cui al comma 1, fissato presuntivamente in euro 40.000,00 per il solo anno di programmazione 2020, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio, parte spesa, di cui al Titolo 1, Programma 01, Missione 13.
Art. 25. Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei "Paesi Dipinti" e "Paese Affrescato".
1. La Regione Abruzzo, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla
2. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione, entro il termine di sessanta giorni antecedente la data di svolgimento della manifestazione o della programmazione annuale dei laboratori, di una relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata dal legale rappresentante della manifestazione.
3. L'ammontare complessivo del contributo, che non può eccedere il 60% della spesa sostenuta, nella misura massima di euro 17.000,00 per singolo Comune, è erogato dalla Giunta regionale nella seguente proporzione:
a) 60% prima della realizzazione della manifestazione o delle attività di laboratorio e, comunque, a seguito della presentazione della relazione di cui al comma 2;
b) 40% entro trenta giorni dalla presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta, corredata del bilancio consuntivo dell'attività finanziata, a firma del legale rappresentante.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per gli anni 2020 di euro 50.000,00, 2021 di euro 50.000,00 e 2022 di euro 50.000,00.
5. Gli oneri di cui al comma 4 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per gli anni 2020, 2021, 2022 nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei Paesi Dipinti e Paese Affrescato".
Art. 26. Contributo a favore del comune di Lanciano per lo studio di fattibilità di interventi urgenti di mitigazione del dissesto idrogeologico.
1. La Regione Abruzzo intende procedere alla concessione di un contributo a favore del comune di Lanciano necessario a finanziare lo studio di interventi urgenti di mitigazione del dissesto idrogeologico, nelle zone interessate da crolli di natura erosiva determinati dalla circolazione idrica nel sottosuolo in vaste aree del centro storico.
2. Il contributo di cui al comma 1 è vincolato ad attività di studio e prospezione geologica, geofisica, idraulica e geostratigrafica nell'area compresa tra gli alvei dei torrenti ricoperti "Pietroso" e "Vallebona", delimitati dalle vie Ferro di Cavallo, Via Spaventa, Via dei Funai, Piazza del Malvò, Via Corsea, Via Per Frisa, Via Piave, area voragine di Corso Trento e Trieste, Piazza della Pietrosa, Piazza Plebiscito, Piazza Garibaldi.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per complessivi euro 80.000,00.
4. Gli oneri di cui al comma 3 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per l'anno 2020, nel Titolo 02, Missione 09, Programma 01, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo a favore del comune di Lanciano per lo studio di fattibilità di interventi urgenti di mitigazione del dissesto idrogeologico".
Art. 27. Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale.
1. Al fine di contribuire alle spese in conto capitale dei Comuni, la Regione concede, per l'anno 2020, un contributo straordinario con fondi assegnati al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale" all'interno della Missione 08, Programma 02, Titolo 2, che vengono ripartiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Comune |
Importo in euro |
Intervento |
Lucoli |
50.000,00 |
Ripristino e messa in sicurezza Strada Via della beata Cristina -Zona Valle Maggiore |
Pereto |
50.000,00 |
Messa in sicurezza di strade comunali (Via della Crocetta e Via Borgo) |
San Demetrio né vestini |
100.000,00 |
Riqualificazione area Via Madonna dei raccomandati e realizzazione "Parco Urbano della Musica" |
Scoppito |
30.000,00 |
Manutenzione arredi e parchi urbani |
Tossicia |
20.000,00 |
Realizzazione Parco Giochi-Scuole e Infanzia |
Colledara |
20.000,00 |
Realizzazione marciapiedi |
Corropoli |
20.000,00 |
Riqualificazione Parco Giochi |
Colonnella |
20.000,00 |
Arredo Urbano |
Sant'Omero |
20.000,00 |
Completamento Parco Giochi Poggiomorello |
Castel Castagna |
20.000,00 |
Riqualificazione Centro Storico Loc. Rozzano |
Tortoreto |
20.000,00 |
Riqualificazione area verde -Parco Giochi |
Basciano |
20.000,00 |
Recupero parchi pubblici finalizzati alla fruibilità delle persone diversamente abili |
Penna Sant'Andrea |
20.000,00 |
Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie |
Torrevecchia Teatina |
40.000,00 |
Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie |
Casacanditella |
40.000,00 |
Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie |
Vacri |
40.000,00 |
Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie |
Palombaro |
40.000,00 |
Recupero spazi per realizzazione palestra comunale |
Guilmi |
30.000,00 |
Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie |
Ortona |
50.000,00 |
Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie |
Crecchio |
60.000,00 |
Opere di viabilità e valorizzazione turistica territoriale dell'area marrucina |
Nereto |
20.000,00 |
Riqualificazione Parco Giochi |
Ripa Teatina |
20.000,00 |
Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie |
Villamagna |
20.000,00 |
Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie |
Prezza |
100.000,00 |
Copertura parcheggio sala polivalente |
Anversa degli Abruzzi |
90.000,00 |
Ristrutturazione ed adeguamento edificio comunale per fini sociali |
Cocullo |
30.000,00 |
Messa in sicurezza centro storico -Frazione Casale |
Introdacqua |
35.000,00 |
Installazione sistema di videosorveglianza |
Montesilvano |
95.000,00 |
Messa in sicurezza/riqualificazione urbana di Via Nilo e manutenzione straordinaria parchi pubblici |
San Salvo |
50.000,00 |
Realizzazione di un parcheggio a servizio di un'area commerciale |
Silvi |
50.000,00 |
Riqualificazione del fabbricato multipiano sito in via Roma da destinare a sede della Polizia Locale e della Protezione Civile |
Pianella |
95.000,00 |
Realizzazione di una piattaforma per l'elisoccorso, attrezzata per l'atterraggio notturno a servizio dell'area Vestina e ripristino/riqualificazione dell'anfiteatro ed arredo urbano |
Cupello |
65.000,00 |
Lavori di riqualificazione urbana, adeguamento sistemazione della sede municipale e implementazione del sistema di videosorveglianza |
Archi |
30.000,00 |
Sistemazione tratto stradale Macchie -Pianello-San Amico |
Tornareccio |
30.000,00 |
Riqualificazione urbana e messa in sicurezza di via Caduti e via Pallano |
Canosa Sannita |
30.000,00 |
Realizzazione di una pista ciclopedonale e di un'area attrezzata nel parco sito in via Roma |
Ovindoli |
30.000,00 |
Manutenzione stradale |
Civita d'Antino |
60.000,00 |
Messa in sicurezza e riqualificazione impianto sportivo frazione di Pero dei Santi e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità |
Villalfonsina |
25.000,00 |
Messa in sicurezza dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche |
Montazzoli |
25.000,00 |
Sistemazione sala polivalente -Lavori edili ed arredi |
San Pio delle Camere |
25.000,00 |
Riqualificazione del campo sportivo |
Villalago |
25.000,00 |
Messa in sicurezza ed adeguamento area camper -Realizzazione accessi per diversamente abili spiaggia sita in località Villalago riviera |
Gamberale |
25.000,00 |
Manutenzione straordinaria dell'ex municipio |
Santo Stefano di Sessanio |
25.000,00 |
Acquisto gatto delle nevi per la sicurezza stradale |
Catignano |
70.000,00 |
Riqualificazione impianto sportivo contrada cappuccini e recupero/messa in sicurezza dell'ex convento di San Francesco |
Nocciano |
55.000,00 |
Recupero, riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare e dell'edificio da adibire a casa delle associazioni |
Caramanico Terme |
25.000,00 |
Realizzazione impianto di riscaldamento nella mensa scolastica, realizzazione di un info-pointe acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve |
Monteodorisio |
30.000,00 |
Adeguamento e sistemazione delle strade comunali urbane ed extraurbane |
Rapino |
20.000,00 |
Adeguamento e sistemazione delle strade comunali urbane ed extraurbane |
Notaresco |
30.000,00 |
Manutenzione straordinaria strade |
Morro d'Oro |
20.000,00 |
Manutenzione straordinaria strade ed acquisto attrezzature sportive |
Vasto |
95.000,00 |
Riqualificazione Arena delle grazie |
Fresagrandinaria |
15.000,00 |
Riqualificazione arredo urbano e rifacimento fontana |
Canzano |
70.000,00 |
Completamento opere di sistemazione delle vie d'accesso (Via Roma -Angolo Via Cairoli) al centro storico |
Teramo |
40.000,00 |
Manutenzione struttura comunale in località Colle Santa Maria |
Ancarano |
35.000,00 |
Riqualificazione Via Fonte Monsignore |
Civitella del Tronto |
30.000,00 |
Riqualificazione ed arredo urbano frazione di Villa Lempa |
Villa Santa Maria |
20.000,00 |
Manutenzione straordinaria strade |
Fara Filiorum Petri |
20.000,00 |
Manutenzione straordinaria edifici di culto |
Poggiofiorito |
15.000,00 |
Manutenzione straordinaria strade |
Filetto |
15.000,00 |
Manutenzione straordinaria strade |
Pettorano sul Gizio |
20.000,00 |
Consolidamento dissesto idrogeologico |
Roccacasale |
20.000,00 |
Realizzazione loculi cimiteriali |
Goriano Sicoli |
20.000,00 |
Realizzazione/manutenzione straordinaria area attrezzata - Parco giochi |
Civitella Casanova |
20.000,00 |
Messa in sicurezza strade comunali dissestate in località San Benedetto e zona nord del paese |
Cugnoli |
25.000,00 |
Manutenzione piazzale con strada di accesso alla contrada Arcitelli e acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve |
Bolognano |
30.000,00 |
Manutenzione ex scuola materna via dell'infanzia -frazione Piano d'Orta |
Pescara |
60.000,00 |
Manutenzione straordinaria Fosso Grande |
Città Sant'Angelo |
65.000,00 |
Implementazione del sistema di videosorveglianza e realizzazione parcheggio in Villa Cipressi |
Ortucchio |
20.000,00 |
Realizzazione pozzo artificiale con pompa ad immersione in località Laghetto |
Pescina |
20.000,00 |
Messa in sicurezza e valorizzazione impianto sportivo |
Lecce dei Marsi |
20.000,00 |
Manutenzione straordinaria centro urbano |
Trasacco |
50.000,00 |
Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità |
Magliano dei Marsi |
10.000,00 |
Restauro fontanile formelle |
Balsorano |
20.000,00 |
Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità |
Celano |
15.000,00 |
Realizzazione monumento commemorativo per 70° anniversario eccidio di Celano |
Avezzano |
35.000,00 |
Realizzazione area attrezzata per cani e messa in sicurezza e riqualificazione impianti sportivi-campi tennis |
Farindola |
5.000,00 |
Acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve |
Castiglione a Casauria |
5.000,00 |
Acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve |
Roccamorice |
25.000,00 |
Messa in sicurezza della parete di roccia |
Cappelle sul Tavo |
20.000,00 |
Manutenzione strade comunali |
Turrivalignani |
15.000,00 |
Realizzazione di un Parco Giochi per bambini |
Monteodorisio |
20.000,00 |
Ripavimentazione del centro storico |
Casalbordino |
20.000,00 |
Manutenzione straordinaria manto stradale |
Rapino |
20.000,00 |
Manutenzione straordinaria manto stradale |
Montorio al Vomano |
20.000,00 |
Manutenzione straordinaria manto stradale |
Navelli |
15.000,00 |
Realizzazione studio di fattibilità collegamento rapido Bussi -L'Aquila |
Molina Aterno |
10.000,00 |
Riqualificazione e messa in sicurezza del centro urbano |
Scanno |
10.000,00 |
Messa in sicurezza e riqualificazione dei sentieri -Sentiero del Cuore |
Fossa |
10.000,00 |
Messa in sicurezza e adeguamento energetico fari impianti sportivi |
Montereale |
10.000,00 |
Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità |
Ofena |
10.000,00 |
Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità |
Ocre |
10.000,00 |
Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità |
Secinaro |
10.000,00 |
Messa in sicurezza e riqualificazione impianti sportivi |
Calascio |
10.000,00 |
Riqualificazione centro storico e delle aree a servizio |
Acciano |
10.000,00 |
Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità -Frazione Succiano |
Villa Sant'Angelo |
10.000,00 |
Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità e adeguamento energetico pubblica illuminazione |
Collepietro |
10.000,00 |
Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità |
Castelvecchio Calvisio |
10.000,00 |
Realizzazione e restauro fontane pubbliche |
Moscufo |
80.000,00 |
Riqualificazione di piazza Garibaldi |
Scafa |
80.000,00 |
Ampliamento centro sportivo comunale |
2. I contributi sono concessi nel rispetto della Normativa europea riguardante gli Aiuti di Stato.
Art. 28. Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attività associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto.
1. Al fine di contribuire alle spese per la realizzazione di manifestazioni, eventi, attività associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto, la Regione concede, per l'anno 2020, un contributo straordinario o integrativo con fondi assegnati al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attività associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto" all'interno della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, che vengono ripartiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Beneficiario |
Importo in euro |
Intervento |
Santuario San Gabriele |
50.000,00 |
Evento 100 anni della canonizzazione di San Gabriele |
Associazione "Come a Betlemme" |
20.000,00 |
Presepe vivente dell'Aquila |
Comune dell'Aquila |
20.000,00 |
Perdonanza celestiniana |
Associazione LAIC |
25.000,00 |
Contributo attività associativa |
Comune di Teramo |
30.000,00 |
Festival Pigro -Ivan Graziani |
Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli |
50.000,00 |
Cinquantenario del festival |
Associazione Carnevale d'Abruzzo |
25.000,00 |
Carnevale di Francavilla |
Museo Mutac di Picciano |
50.000,00 |
Eventi all'interno del Mu.T.A.C. |
Museo delle Genti d'Abruzzo |
30.000,00 |
Museo delle Genti d'Abruzzo |
AGBE |
20.000,00 |
Contributo attività associativa |
Confraternita S. Maria di Loreto |
20.000,00 |
Madonna che scappa -Sulmona |
Associazione Dentro le mura l'Aquila |
10.000,00 |
Contributo attività associativa |
Ateneo Internazionale della lirica |
30.000,00 |
Camerata musicale sulmonese |
Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio" |
30.000,00 |
Premio Sulmona - Rassegna internazionale d'arte contemporanea |
Sulmona International film festival |
10.000,00 |
XXXVII edizione del Sulmona Cinema festival |
ANFASS onlus di Martinsicuro |
10.000,00 |
Contributo attività associativa |
Croce verde di Villarosa di Martinsicuro |
10.000,00 |
Contributo attività associativa |
Comune di Notaresco |
20.000,00 |
Contributo per attività sociali |
Comune di Ovindoli |
10.000,00 |
Realizzazione eventi culturali |
Associazione nazionale Alpini -regione Abruzzo |
10.000,00 |
Contributo attività associativa |
Fondazione studi celestiniani per la pace ONLUS |
7.500,00 |
Contributo attività associativa |
Croce Rossa L'Aquila - Delegazione di Avezzano |
37.500,00 |
Contributo attività associativa |
Associazione Premio San Michele ONLUS |
5.000,00 |
Contributo attività associativa |
Associazione di Promozione Sociale "Il recinto di Michea" |
10.000,00 |
Contributo attività associativa |
Associazione nazionale Alpini -Sezione di Atri |
7.500,00 |
Contributo attività associativa |
Associazione pediatria per l'emergenza ONLUS |
15.000,00 |
Contributo attività associativa |
Associazione G.R.E. -Gruppo Radiocomunicazione Emergenza di Tortoreto |
7.500,00 |
Contributo attività associativa |
Associazione dei volontari della protezione civile Gran Sasso d'Italia ONLUS |
15.000,00 |
Contributo attività associativa |
Comune di Alanno |
10.000,00 |
Fiera dell'Agricoltura |
PIVEC -Associazione Pronto Intervento Volontario Emergenze Civili - Distaccamento di Farindola |
20.000,00 |
Contributo attività associativa |
Chiesa parrocchiale San Giovanni Apostolo ed Evangelista di Monte Gualtieri -Comune di Cermignano |
20.000,00 |
Tutela e valorizzazione di edifici di culto |
Chiesa parrocchiale San Nicola di Bari di Orsogna |
20.000,00 |
Tutela e valorizzazione di edifici di culto |
Parrocchia Natività Maria Santissima di Cupello |
20.000,00 |
Tutela e valorizzazione di edifici di culto |
Associazione ALBA -Associazione Abruzzese Liberi Bambini dall'Autismo con l'ABA |
20.000,00 |
Contributo attività associativa |
Corpo Nazionale Guardia Ecologica e Ambientale -Comando regionale di Alanno |
10.000,00 |
Contributo attività associativa |
Associazione Respira il Gran Sasso |
5.000,00 |
Contributo attività associativa |
Ente Manifestazioni Pescaresi |
20.000,00 |
Contributo attività associativa - Eventi Calendario 2020 |
F.A.I. Fondo Ambiente Italiano Provincia di Teramo |
5.000,00 |
Contributo attività associativa |
Art. 29. Contributo per studio danni e rischi connessi alla fauna selvatica per la conservazione del territorio e delle specie animali.
1. La Regione Abruzzo concede al Comune di Castel del Monte, quale soggetto capofila dei Comuni ricompresi all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, un contributo straordinario nella misura di euro 15.000,00 per lo sviluppo di uno studio sul fenomeno ungulati e danni derivanti da fauna selvatica.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per l'anno 2020 nel Titolo 02, Programma 05, Missione 09, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo per studio danni e rischi connessi alla fauna selvatica per la conservazione del territorio e delle specie animali".
Art. 30. Rifinanziamento disposizioni regionali.
1. Per il rifinanziamento del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla
2. Gli importi di cui al comma 1 sono destinati allo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla
3. Per il rifinanziamento del comma 4 dell'articolo 66 della
4. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate a finanziare tutti gli interventi, strutturali e non, in materia di viabilità e sicurezza stradale dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Per il rifinanziamento dell'articolo 11 della
6. Per il rifinanziamento della lettera e), comma 1, dell'articolo 4 della
7. Per il rifinanziamento della lettera f), comma 1, dell'articolo 4 della
8. Per il rifinanziamento dell'articolo 1 della
9. Per le attività della ONLUS Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti, di cui alla
Art. 31. Contributo in favore dell'Ente musicale Società aquilana dei concerti "B. Barattelli".
1. Nel rispetto di quanto disposto nel paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e in deroga a quanto disposto dall'articolo 25 della
2. Le relative risorse di cui al comma 1 sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
Art. 32. Contributo in favore dell'Associazione "I Solisti Aquilani".
1. Nel rispetto di quanto disposto nel paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e in deroga a quanto disposto dall'articolo 25 della
2. Le relative risorse di cui al comma 1 sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
Art. 33. Contributo a favore della città del Vasto per la realizzazione di un impianto di atletica leggera conforme agli standard CONI.
1. La Regione Abruzzo intende procedere con la concessione di un contributo a favore del Comune di Vasto necessario a dotare la città di un impianto di atletica leggera, da realizzarsi all'interno del parco denominato "Muro delle Lane" o in altro sedime comunale, che sia conforme ed a norma con gli standard CONI richiesti per ospitare competizioni ufficiali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per complessivi euro 250.000,00.
3. Gli oneri di cui al comma 2 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per l'anno 2020 nel Titolo 2, Programma 01, Missione 06, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo a favore della città del Vasto per la realizzazione di un impianto di atletica leggera conforme agli standard CONI".
Art. 34. Contributo per le Aree Protette della Regione Abruzzo.
1. La Regione Abruzzo promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata, la protezione, la rinaturalizzazione e la riqualificazione del bene ambiente inteso quale insieme di fattori fisici di organismi viventi considerati nelle loro dinamiche interazioni e di elementi antropici. Considera l'ambiente come bene primario costituzionalmente garantito, attraverso la razionale gestione delle singole componenti, il rispetto delle relative condizioni naturali di equilibrio, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, anche al fine di considerare la natura maestra di vita per le generazioni future come stabilito dalla
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per l'anno 2020 nel Titolo 1, Programma 05, Missione 09 sul capitolo 271600.1 denominato "Interventi di parte corrente per l'attuazione della legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa -
Art. 35. Interventi per la vita indipendente.
1. Il rifinanziamento della
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per l'anno 2020 nel Titolo 1, Programma 02, Missione 12 sul capitolo 71681 denominato "Interventi regionali per la vita indipendente,
Art. 36. Disposizioni relative al trasporto pubblico locale.
1. Al fine di assicurare un più efficiente riparto delle risorse finanziarie del fondo regionale trasporti destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale tra gli enti locali, la Regione provvede, in attuazione dell'articolo 11 della
2. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di revisione di cui al comma 1, al fine di promuovere il miglioramento della mobilità urbana della città dell'Aquila e assicurare l'esercizio del trasporto pubblico locale nella piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari in relazione ai servizi aggiuntivi resisi necessari dopo il sisma del 2009, la Regione Abruzzo riconosce al Comune dell'Aquila un contributo destinato alla copertura dei costi derivanti dal contratto di servizio per i servizi aggiuntivi pari ad euro 400.000,00 da imputarsi su capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo al Comune dell'Aquila per copertura costi contratto di servizio A.M.A.".
Art. 37. Contributo straordinario ad Abruzzo Engineering S.p.A.
1. È concesso un contributo straordinario in conto capitale di euro 280.000,00 ad Abruzzo Engineering S.p.A. per l'acquisizione di un ramo d'azienda della Euroservizi S.p.A. attraverso l'acquisto delle azioni detenute dalla Provincia dell'Aquila ed a tal fine è istituito apposito capitolo nella Missione 09, Programma 08, Titolo 2.
Art. 38. Monitoraggio delle Gole di Aielli - Celano.
1. Nell'ambito del contributo di funzionamento previsto in favore del Parco Sirente-Velino, di cui alla Missione 09, Programma 05, capitolo 271602 denominato "Contributo annuale per il funzionamento del parco regionale Velino-Sirente", quota parte, pari ad euro 45.000,00, è finalizzata per il monitoraggio delle Gole di Aielli-Celano al fine della riapertura delle stesse al pubblico.
Art. 39. Disposizioni per le persone anziane vittime della criminalità.
1. La Regione Abruzzo, per migliorare la qualità del sistema di solidarietà nei confronti delle fasce più deboli e garantire il diritto alla qualità della vita e alla sicurezza della popolazione, promuove ed attua, in modo sinergico con i Comuni della Regione, specifiche azioni a favore delle persone anziane vittime della criminalità .
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito il "Fondo regionale per le persone anziane vittime della criminalità".
3. Le risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, sono finalizzate:
a) all'indennizzo dei danni subiti dalle persone anziane residenti in Abruzzo, con almeno 65 anni e con un reddito lordo annuo non superiore a euro 25.000,00, in caso di truffe subite. L'indennizzo previsto è di massimo euro 2.000,00 per anziano e per anno e comprende anche le spese sostenute per la denuncia e la costituzione in giudizio come parte offesa dall'autore della truffa;
b) all'erogazione di contributi ai Comuni che realizzano progetti e iniziative relative alla finalità della presente legge;
c) alla promozione di specifici accordi con Comuni e Forze dell'Ordine atti a favorire l'interscambio di informazioni per la celere conoscenza di fatti criminosi a danno di anziani e la divulgazione delle iniziative di cui al presente articolo.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità di erogazione e di riparto dei contributi di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare i limiti di reddito di cui al comma 3, sulla base dell'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale per la statistica (ISTAT), nonché a rivedere, per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente articolo, tipologie e massimali degli interventi ivi previsti.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 200.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi per le persone anziane vittime della criminalità" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
7. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
8. La Regione Abruzzo, inoltre, al fine di dare piena attuazione alla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani, promuove l'istituzione della figura del Garante regionale degli anziani attraverso l'adozione di un apposito testo di legge.
Art. 40. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo.
1. Le presenti norme, nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dalla
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fisica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.
3. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i seguenti interventi:
a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze;
b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet;
c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
d) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
e) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
f) progetti per favorire l'emersione dei fenomeni oggetto del presente articolo, quali servizi di ascolto, anche telefonici.
4. Nel caso in cui gli interventi prevedano per la loro realizzazione un diretto contatto con i minori, i proponenti dei relativi progetti devono attestare le specifiche competenze e le certificazioni possedute dai soggetti impiegati nella loro attuazione.
5. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3:
a) comuni, singoli e associati;
b) istituzioni scolastiche e formative;
c) aziende sanitarie regionali;
d) associazioni operanti nel territorio regionale e attive da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minorenni o in quello educativo iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale);
e) società e associazioni sportive dilettantistiche, operanti nel territorio regionale, iscritte nel registro del Comitato Nazionale Olimpico Italiano e del Comitato italiano Paralimpico, nonché gli Enti di promozione sportiva, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.
6. Presso la Giunta regionale è istituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito Consulta, di cui fanno parte:
a) l'Assessore competente in materia di istruzione, o un suo delegato, che la presiede;
b) il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla
c) il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo di cui alla
d) quattro rappresentanti designati dalle aziende sanitarie regionali;
e) due rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera d) del comma 5;
f) un rappresentante delle associazioni sportive di cui alla lettera e) del comma 5, designato dal CONI;
g) tre dirigenti dei dipartimenti regionali competenti in materia di sanità, famiglia e istruzione designati dalla Giunta regionale, o loro delegati.
7. Sono invitati a partecipare alle riunioni della Consulta, in base agli argomenti posti all'esame, previa intesa laddove necessario:
a) esperti designati dalle Università abruzzesi e dagli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, mediali e delle comunicazioni sociali telematiche;
b) operatori della rete internet;
c) il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dell'Abruzzo o suo delegato;
d) rappresentanti del Servizio regionale della Polizia Postale e delle Comunicazioni;
e) il dirigente dall'Ufficio scolastico regionale o suo delegato.
8. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, evitando sovrapposizioni con interventi di altri soggetti pubblici, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
9. La Consulta può avvalersi, previa intesa, del supporto dell'Osservatorio regionale sul bullismo, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.
10. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalità di funzionamento. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
11. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, determina criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3.
12. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 11, stabilisce altresì i requisiti dei soggetti che, nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3, operano direttamente a contatto con i minori.
13. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del
14. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.
15. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione del presente articolo e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:
a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
c) gli eventuali punti di forza e di debolezza che si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
16. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo.
17. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 100.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
18. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
Art. 41. Abruzzo Regione del Benessere.
1. Con le presenti disposizioni la Regione intende valorizzare, tutelare e promuovere il Benessere dei cittadini abruzzesi sotto il profilo fisico, culturale, ambientale ed alimentare.
2. Il presente articolo intende altresì promuovere e valorizzare l'Abruzzo come Regione del Benessere al fine di orientare l'offerta turistico-ricettiva in chiave di turismo sostenibile cogliendone le specificità, le bellezze naturali e l'impegno alla conservazione della natura, da sempre caratterizzanti l'azione di governo regionale.
3. Per Benessere si intende l'insieme degli elementi connotanti la qualità della vita umana ovvero il benessere fisico e morale dell'uomo nel contesto ambientale che lo circonda.
4. "Abruzzo Benessere" costituisce la sigla identificativa degli interventi realizzati in attuazione delle presenti norme, nonché la denominazione delle relative iniziative turistico-promozionali.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Presidenza del Consiglio regionale bandisce un concorso di idee per la individuazione del logo "Abruzzo Benessere", logo che andrà a caratterizzare tutte le iniziative regionali sulla materia ed il cui utilizzo costituirà elemento necessario per il conseguimento delle provvidenze rese in attuazione del presente articolo. La Presidenza provvede alle spese del concorso nell'ambito dei fondi assegnati al Consiglio regionale.
6. L'educazione al Benessere costituisce elemento fondante per la crescita complessiva della popolazione abruzzese, con particolare riguardo alla educazione delle giovani generazioni.
7. L'educazione al Benessere si articola in:
a) educazione ambientale intesa come educazione alla conoscenza ed al rispetto della natura nonché alla valorizzazione delle attività umane sostenibili;
b) educazione al corretto stile di vita inteso come la serie di attività fisiche e comportamentali in grado di prevenire o comunque diminuire l'insorgenza di malattie;
c) educazione culturale intesa come educazione alla conoscenza ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni Abruzzesi;
d) educazione alimentare come educazione alla corretta alimentazione valorizzando i prodotti tipici locali e a km zero.
8. La Regione, tramite gli Assessorati ai Parchi ed all'Ambiente, incentiva la trasformazione dei Centri di Educazione Ambientale di cui alla
9. La Giunta regionale incentiva programmi e progetti di Educazione al Benessere nelle scuole di ogni ordine e grado stipulando idonee convenzioni con l'Ufficio Regionale Scolastico anche integrando quelle già esistenti. Nei progetti possono essere coinvolte associazioni ambientaliste, enti parco e riserve regionali, aziende sanitarie, organizzazioni di categoria ed ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire adeguato supporto alle iniziative in materia. La Giunta prevede specifiche provvidenze per sostenere asili ed asili nido, anche privati, che attuino iniziative di educazione al benessere.
10. La Giunta regionale istituisce i "Parchi del Benessere" in cui, accanto alla tradizionale attività di conservazione della natura, sono previste attività coerenti con i principi ispiratori del presente articolo. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta emana il bando per l'istituzione dei nuovi parchi ovvero la trasformazione delle riserve esistenti, disciplinandone contenuti ed attività, nonché criteri per l'ammissione a finanziamento delle domande degli enti locali interessati.
11. All'Assessorato all'Ambiente compete coordinare interventi ed incentivi in materia di sviluppo sostenibile, inteso come sviluppo compatibile con la salvaguardia e tutela dell'ambiente. Redige annualmente il rapporto sullo sviluppo sostenibile in Abruzzo evidenziando risultati raggiunti ed obiettivi da perseguire.
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 550.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi Abruzzo regione del benessere" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
13. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
Art. 42. Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori.
1. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, riconosce l'importanza del ruolo genitoriale ed individua gli interventi regionali di sostegno e tutela a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della
2. Con la presente disposizione la Regione interviene a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio sociale ed economico, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo e dalla possibilità di usufruire dei benefici ad esso connessi i coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e mantenimento dei figli.
4. Sono esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico, rispetto ai principi previsti dal presente articolo, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al
5. La Regione promuove il coinvolgimento e la collaborazione tra le aziende sanitarie locali, gli enti locali, gli enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi integrati sul territorio.
6. La Regione promuove, altresì, protocolli d'intesa tra le parti sociali, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, con la finalità di individuare strumenti di flessibilità lavorativa per favorire le relazioni familiari dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap di cui alla
7. La Regione promuove interventi di mediazione familiare finalizzati alla prevenzione ed al sostegno della famiglia e del ruolo genitoriale, supportando la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli e il loro compito educativo e promuovendo le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato sociale, tendenti a sviluppare la responsabilità delle famiglie e la capacità ad assumere in pienezza, in prima persona ed in autonomia dal sistema giudiziario, le decisioni relative alla riorganizzazione delle relazioni familiari, in vista o a seguito dell'evento separativo dei genitori.
8. Per le finalità di cui al comma 7, la Regione promuove e valorizza i consultori, pubblici e privati, e i centri per la famiglia, presenti sul territorio regionale, quali luoghi preposti ad accogliere, informare, ascoltare, valorizzare e sostenere le richieste dei genitori, finalizzate all'orientamento dei servizi di mediazione familiare, consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare, proponendo, altresì, negli stessi spazi, iniziative volte a favorire l'auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali, degli enti no-profit e delle associazioni che si occupano di relazioni familiari.
9. La Regione richiede, a tutela dell'utente, che i mediatori familiari siano in possesso del requisito di attestazione di qualità e di qualificazione professionale, rilasciato da una delle associazioni di categoria professionale, inserita nella Sez. 2 dell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7, comma 1, lettera c),
10. La Regione promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.
11. Gli interventi di cui al comma 10 consistono in:
a) promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori;
b) promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea con gli enti pubblici e privati per un periodo massimo di trentasei mesi.
12. La Regione promuove e sostiene, anche economicamente, i coniugi separati o divorziati, con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della
13. L'accesso agli interventi di cui al comma 12 è disciplinato con atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri e le modalità.
14. Tra le misure di sostegno economico sono, altresì, definite con atto della Giunta regionale le modalità per l'accesso a misure di credito agevolato finalizzate agli interventi di sostegno e tutela di cui al presente articolo.
15. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione del presente articolo, definisce criteri e modalità per la valutazione del disagio economico e sociale, tenendo conto in particolare dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria relativi al contributo per il mantenimento dei figli, del coniuge, dell'ex coniuge e alla perdita della disponibilità abitativa della casa familiare.
16. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale, sull'attuazione del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri adottati e alle modalità per valutare il disagio economico e sociale dei destinatari di cui al comma 2 e sui risultati ottenuti. La relazione deve, tra l'altro, tener conto:
a) della diffusione territoriale e della numerosità dei destinatari;
b) della tipologia e dell'entità di tutti gli interventi realizzati;
c) delle modalità di monitoraggio e controllo adottate dalla Giunta regionale per assicurare il soddisfacimento della domanda e le modalità di diffusione delle informazioni agli utenti;
d) delle unità d'offerta e degli operatori coinvolti a livello organizzativo e funzionale;
e) del grado di soddisfacimento della domanda rispetto al bisogno e della distribuzione delle risorse fra le diverse categorie di destinatari.
17. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo.
18. La relazione di cui al comma 16 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 150.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 05, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in condizione di disagio" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
20. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
CAPO V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 43. Abrogazioni.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è abrogato l'articolo 50 della
Art. 44. Norma finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la
Art. 45. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.
Allegato 1
Stanziamenti continuativi
(Omissis)
Allegato 2
Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali
(Omissis)
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio 2021, n. 106, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui, ai commi 3, lettera a), e 4, prevedendo che «[n]ell’ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell’ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 - Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato “Rimborso oneri di urbanizzazione”», non quantifica gli oneri finanziari relativi agli esercizi 2021 e 2022 e non assicura agli stessi l’immediata copertura finanziaria.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 2021, n. 118, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.