Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 23/07/1982 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. (Attività ricettiva). |
Art. 2. (Aziende alberghiere disciplinate dalla legge). |
Art. 3. (Tipologia gli esercizi alberghieri). |
Art. 18. (Esercizio delle funzioni di vigilanza). |
Art. 19. (Limiti di applicazione). |
Art. 20. (Tabella di corrispondenza). |
Art. 21. (Norme transitorie). |
Art. 21-bis. |
§ 3.7.15 - L.R. 23 luglio 1982, n. 45.
Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo.
(B.U. Straord. del 15 settembre 1982).
Art. 1. (Attività ricettiva).
L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità. La presente legge definisce l'attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'allegato.
Art. 2. (Aziende alberghiere disciplinate dalla legge).
Le aziende alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.
Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti e le residenze turistico alberghiere [1].
Art. 3. (Tipologia gli esercizi alberghieri).
Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al primo comma del precedente articolo che, ubicate in uno o più stabili, possiedono i requisiti indicati nella Tabella A dell'allegato.
Gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture, o delle imbarcazioni, possono assumere la denominazione di motel. I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, devono assicurare i servizi di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10% nonché i servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per mezzi di trasporto, rifornimento di carburante, ristorante e tavola calda e fredda, bar.
Gli esercizi che, dotati dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, possono assumere la denominazione di villaggio-albergo.
Sono alberghi residenziali le aziende che offrono in appartamenti costituiti da uno o più locali forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui all'allegata tabella Il.
Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni.
Salva l'ipotesi del villaggio albergo viene definito casa madre lo stabile ove sono ubicati, oltre a locali destinati ad alloggio per i clienti, anche i principali servizi generali ed accessori dell'esercizio.
Sono definite dipendenze gli altri stabili ove possono essere ubicati anche servizi accessori.
Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre in modo da conservare la unitarietà di gestione e di utilizzo dei servizi.
Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della casa madre e delle singole dipendenze viene effettuata sulla base dei requisiti posseduti.
Artt. 4. - 17.
(Omissis) [2]
Art. 18. (Esercizio delle funzioni di vigilanza).
(Omissis) [3].
Art. 19. (Limiti di applicazione).
Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme legislative tuttora vigenti.
Art. 20. (Tabella di corrispondenza).
I livelli di classificazione stabiliti dalla presente legge sono rapportati alle categorie della
------------------------------------------------------------------ |
Livelli di classificazione Categorie previste dalla |
istituiti con la presente legge |
------------------------------------------------------------------ |
5 Stelle Albergo di lusso |
4 Stelle Albergo 1ª Categoria |
3 Stelle Albergo di 2ª Categoria |
Pensione di 1ª Categoria |
2 Stelle Albergo di 3ª Categoria |
Pensione di 2ª Categoria |
1 Stella Albergo di 4ª Categoria |
Pensione di 3ª Categoria |
Locanda |
------------------------------------------------------------------ |
Art. 21. (Norme transitorie).
Gli esercizi alberghieri attualmente classificati ai sensi della normativa statale che non raggiungono il minimo dei requisiti previsto dalla presente legge, vengono classificati con una stella, con l'obbligo che vengano dotati dei requisiti minimi necessari, entro e non oltre il termine di due anni dalla data del provvedimento di classificazione.
Agli esercizi che, trascorso tale termine, non dispongono dei requisiti minimi, è revocata la licenza di esercizio.
Agli esercizi alberghieri esistenti, che dispongono di materiale pubblicitario non conforme alle disposizioni di questa legge è consentita l'ulteriore utilizzazione di detto materiale sino al suo esaurimento e comunque per un periodo che non ecceda un anno dalla data del provvedimento di classificazione.
Le modifiche di scritte e di insegne resesi necessarie a norma delle disposizioni della presente legge, devono essere effettuate entro un anno dalla data del provvedimento di classificazione.
In sede di prima applicazione della
Trascorso il termine di cui al precedente comma, l'Ente competente accerta l'avvenuto adeguamento ai requisiti richiesti e, in caso negativo, dichiara la decadenza della classificazione attribuita e provvede alla revoca della relativa richiesta.
[1] Comma modificato con art. 1
[2] Articoli abrogati con art. 53
[3] Articolo abrogato con art. 5
[4] Articolo introdotto con art. 6