Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 23/12/2014 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Indirizzi e criteri generali) |
Art. 3. (Istituzione del punto di contatto regionale) |
Art. 4. (Verifica e rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera) |
Art. 5. (Disposizioni in materia di autorizzazioni preventive) |
Art. 6. (Controlli sulle sostanze attive) |
Art. 7. (Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali) |
Art. 8. (Ispezioni e rilascio certificazione sul rispetto dei principi e degli orientamenti sulle buone pratiche di distribuzione) |
Art. 9. (Segnalazioni relative a farmaci non reperibili nella rete di distribuzione regionale) |
Art. 10. (Registrazioni dei distributori di sostanze attive ed ispezioni) |
Art. 11. (Ispezioni richieste dal Ministero della salute e dall'AIFA) |
Art. 12. (Disposizioni sulla vendita a distanza al pubblico) |
Art. 13. (Attuazione in via amministrativa) |
Art. 14. (Attuazione in via amministrativa) |
Art. 15. (Attuazione in via amministrativa e disciplina riconoscimento) |
Art. 16. (Disposizioni sul riconoscimento e la registrazione delle strutture che operano nel settore dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare) |
Art. 17. (Disposizioni sugli operatori del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti che hanno sede nel territorio regionale) |
Art. 18. (Principi generali e finalità) |
Art. 19. (Definizioni) |
Art. 20. (Programmazione degli interventi) |
Art. 21. (Commissione tecnica per la valutazione degli interventi) |
Art. 22. (Beneficiari) |
Art. 23. (Osservatorio Culturale d'Abruzzo) |
Art. 24. (Fondo Unico Regionale per la Cultura) |
Art. 25. (Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensità) |
Art. 26. (Normativa europea in materia di aiuti di Stato) |
Art. 27. (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 40/2012) |
Art. 28. (Disposizioni transitorie) |
Art. 29. (Norma finanziaria) |
Art. 30. (Abrogazioni) |
Art. 31. (Entrata in vigore) |
§ 1.5.35 - L.R. 23 dicembre 2014, n. 46.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014).
(B.U. 30 dicembre 2014, n. 147 Speciale)
TITOLO I
(ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO EUROPEO)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della
a) direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;
b) direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
2. La presente legge contiene inoltre disposizioni per assicurare la conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato:
a) della disciplina regionale sullo spettacolo dal vivo;
b) della disciplina regionale sulla promozione e sullo sviluppo del sistema produttivo regionale con riguardo agli aspetti di tutela ambientale.
TITOLO II
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/24/UE CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEI PAZIENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA)
Art. 2. (Indirizzi e criteri generali)
1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/24/UE e nel rispetto del
Art. 3. (Istituzione del punto di contatto regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del
2. La Giunta regionale definisce modalità e criteri per il funzionamento del punto di contatto regionale tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dell'Intesa adottata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
Art. 4. (Verifica e rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera)
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del
a) la formulazione di indirizzi e criteri alle Aziende Unità Sanitarie Locali presenti sul territorio regionale al fine di assicurare che agli utenti siano fornite informazioni sui rimborsi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera;
b) l'istituzione di specifici flussi informativi tra le Aziende Unità Sanitarie Locali appartenenti al territorio regionale e la Regione, sulla base dell'applicativo reso disponibile a tal fine dal Ministero competente in materia di salute;
c) la predisposizione della modulistica relativa alle procedure di autorizzazione e per l'organizzazione delle attività di rilevazione e trasmissione dei dati.
Art. 5. (Disposizioni in materia di autorizzazioni preventive)
1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, del
TITOLO III
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/62/UE RIGUARDANTE IL CODICE COMUNITARIO RELATIVO AI MEDICINALI PER USO UMANO, AL FINE DI IMPEDIRE L'INGRESSO DEI MEDICINALI FALSIFICATI NELLA CATENA DI FORNITURA LEGALE)
Art. 6. (Controlli sulle sostanze attive)
1. Le Commissioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, di cui alla
Art. 7. (Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali)
1. Il Servizio competente in materia farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute rilascia l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di cui all'articolo 100 del
Art. 8. (Ispezioni e rilascio certificazione sul rispetto dei principi e degli orientamenti sulle buone pratiche di distribuzione)
1. Le ispezioni di cui all'articolo 103, commi 2 e 4-bis del
2. I verbali relativi alle ispezioni di cui al comma 1 sono trasmessi al Servizio regionale competente in materia farmaceutica.
3. Il Dipartimento regionale competente in materia di salute, attraverso il Servizio preposto, rilascia la certificazione di cui all'articolo 103, comma 4-bis del
4. La Giunta regionale individua il Servizio tenuto al rilascio della certificazione di cui al comma 3.
Art. 9. (Segnalazioni relative a farmaci non reperibili nella rete di distribuzione regionale)
1. Per consentire lo svolgimento delle attività di verifica da parte della Regione, previste dall'articolo 105, comma 3-ter del
2. Nelle more dell'attivazione della procedura informatizzata, la segnalazione di cui al comma 1 è effettuata in forma cartacea.
Art. 10. (Registrazioni dei distributori di sostanze attive ed ispezioni)
1. I distributori di sostanze attive di cui all'articolo 108-bis del
2. Per le finalità di cui al comma 1, presso il Servizio competente in materia farmaceutica è attivato un registro informatico.
3. Le ispezioni di cui all'articolo 108-bis del
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11. (Ispezioni richieste dal Ministero della salute e dall'AIFA)
1. Le ispezioni richieste alla Regione dal Ministero della salute e dall'AIFA, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del
Art. 12. (Disposizioni sulla vendita a distanza al pubblico)
1. Il Servizio competente in materia farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute autorizza le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del
Art. 13. (Attuazione in via amministrativa)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, con proprio atto, definisce, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Titolo, nonché alle disposizioni contenute nel
2. La Commissione consiliare si esprime nel termine di venti giorni dall'assegnazione dell'atto di cui al comma 1; decorso inutilmente tale termine la Giunta provvede.
TITOLO IV
(APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 717/2013 RIGUARDANTE LE VOCI SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN DETERMINATI MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 SULLE NORME SANITARIE RELATIVE AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E AI PRODOTTI DERIVATI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO)
Art. 14. (Attuazione in via amministrativa)
1. Per l'applicazione del reg. (UE) n. 717/2013 e del reg. (CE) n. 1069/2009 si provvede in via amministrativa, nel rispetto della normativa statale di riferimento, del decreto legislativo 1° ottobre 2012, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
TITOLO V
(APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 SULL'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 234/2011 CHE ISTITUISCE UNA PROCEDURA UNIFORME DI AUTORIZZAZIONE PER GLI ADDITIVI, GLI ENZIMI E GLI AROMI ALIMENTARI)
Art. 15. (Attuazione in via amministrativa e disciplina riconoscimento)
1. Per l'applicazione del reg. (CE) n. 852/2004 e del reg. (UE) n. 234/2011 si provvede in via amministrativa attraverso la definizione della procedura per il riconoscimento delle strutture che svolgono attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi, degli enzimi e degli aromi alimentari, nel rispetto di quanto previsto dal reg. (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi naturali, dall'articolo 2 del
2. Il riconoscimento delle strutture di cui al comma 1 è disposto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle ll.rr. 2/2013 e 20/2013), dal Servizio competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare del Dipartimento regionale competente in materia di salute entro sessanta giorni dalla richiesta, per consentire le attività di accertamento ed i sopralluoghi da svolgere in collaborazione con le Aziende Unità Sanitarie Locali ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
3. Le tariffe relative al riconoscimento sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del
TITOLO VI
(APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 609/2013 RELATIVO AGLI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI NELLA PRIMA INFANZIA, AGLI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI E AI SOSTITUTI DELL'INTERA RAZIONE ALIMENTARE GIORNALIERA PER IL CONTROLLO DEL PESO)
Art. 16. (Disposizioni sul riconoscimento e la registrazione delle strutture che operano nel settore dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare)
1. Ai fini dell'applicazione del reg. (UE) n. 1169/2011 e del reg. (UE) n. 609/2013 e nel rispetto dell'articolo 10 del
2. Ai sensi dell'articolo 2 del
3. La registrazione delle strutture di cui al comma 2 è effettuata dalla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica; l'operatore del settore alimentare può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica, conformemente a quanto previsto dall'Accordo di cui al comma 2.
4. Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento delle strutture di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del
TITOLO VII
(APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2006 SULLE BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 282/2008 RELATIVO AI MATERIALI E AGLI OGGETTI DI PLASTICA RICICLATA DESTINATI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI)
Art. 17. (Disposizioni sugli operatori del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti che hanno sede nel territorio regionale)
1. Nel rispetto dell'articolo 2 del
2. Le procedure per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale.
3. Coloro che operano nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge presentano la notifica di cui al comma 1 entro il termine fissato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, nel rispetto della vigente normativa statale.
TITOLO VIII
(ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO IN MATERIA CULTURALE E IN MATERIA AMBIENTALE ATTRAVERSO IL CONTRATTO DI SVILUPPO LOCALE)
CAPO I
Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo [1]
Art. 18. (Principi generali e finalità) [2]
1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle finalità statutarie e nel rispetto della Costituzione, della legislazione statale nonché dell'ordinamento europeo, riconosce lo spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo quale fattore fondamentale di crescita civile, sociale, di sviluppo economico e di formazione della popolazione abruzzese, soprattutto per le giovani generazioni.
2. La Regione promuove iniziative volte a sostenere la tutela dell'opera dell'ingegno musicale, teatrale, cinematografico e coreutico, in quanto presupposto per la continuità e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo.
3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di:
a) promuovere la diffusione dello spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo;
b) valorizzare le espressioni artistiche tradizionali, contemporanee e di spettacolo itinerante;
c) promuovere il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro vernacolare, della musica popolare e del teatro di marionette e burattini;
d) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione dei linguaggi artistici dello spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo;
e) valorizzare il patrimonio storico-artistico afferente allo spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo;
f) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico;
g) avvicinare nuovo pubblico allo spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo, con particolare riguardo ai giovani;
h) favorire l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo;
i) favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee;
j) realizzare speciali iniziative di altissimo valore nel quadro di una straordinaria compartecipazione regione-privato sociale.
1. Ai fini delle presente legge per spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo si intende l'attività teatrale, musicale e coreutica, cinematografica e audiovisiva, nonchè di spettacolo viaggiante.
Art. 20. (Programmazione degli interventi) [4]
1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva, entro l'anno di riferimento, l'atto annuale di indirizzo sulla base del quale il Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici.
2. L'atto di cui al comma 1:
a) assicura l'accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) e dal Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo a qualsiasi titolo [5];
b) specifica la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 da destinare al sostegno dei predetti interventi;
c) stabilisce la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili, ivi compresi gli interventi di qualità presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, con un minimo del venti per cento dei finanziamenti disponibili.
3. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti riferiti all'annualità precedente.
Art. 21. (Commissione tecnica per la valutazione degli interventi)
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione degli avvisi di cui all'articolo 20, il vertice del Dipartimento competente nomina la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze presentate (di seguito Commissione) e ammesse in esito alle attività istruttorie svolte dal Servizio competente in materia di cultura.
2. La Commissione è composta da tre membri individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica [6].
3. Il funzionamento della Commissione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
4. La Commissione può essere supportata da un massimo di cinque esperti esterni all'Amministrazione regionale, uno per ciascun ramo di attività, che partecipano ai lavori della stessa senza diritto di voto e a titolo gratuito.
5. Gli esperti sono nominati dal vertice del Dipartimento competente, previa acquisizione di disponibilità a mezzo avviso pubblico.
Art. 22. (Beneficiari)
1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge i soggetti pubblici e privati che operano nel campo dello spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo, secondo quanto stabilito negli atti annuali di indirizzo e negli avvisi pubblici di cui all'articolo 20 [7].
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di comprovati requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza.
Art. 23. (Osservatorio Culturale d'Abruzzo)
1. Per favorire lo sviluppo dello spettacolo e migliorare la capacità di intervento regionale anche in materia di valorizzazione dei beni culturali è istituito presso il Servizio competente in materia di cultura l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo (di seguito Osservatorio) senza ulteriori costi per il bilancio regionale.
2. Attraverso l'Osservatorio la Regione svolge attività di monitoraggio, rilevazione, studio, ricerca ed analisi di settore, al fine di verificare l'efficacia dell'intervento regionale ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione degli Enti Locali, delle Università e degli operatori del settore.
4. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 24. (Fondo Unico Regionale per la Cultura)
1. E' istituito il Fondo Unico Regionale per la Cultura nel quale confluiscono le risorse destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attività realizzati nell'ambito dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo, nonché le risorse destinate a sostenere il funzionamento delle istituzioni culturali di rilevanza regionale [8].
2. Alle Istituzioni culturali che beneficiano del FUS e del Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo a qualsiasi titolo è assicurato l'accesso alla quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura, determinata dagli atti di indirizzo di cui all'articolo 20, comma 5, nei limiti delle risorse iscritte annualmente in bilancio sul pertinente capitolo di spesa [9].
3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio che individua il pertinente capitolo di spesa.
Art. 25. (Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensità) [10]
1. I finanziamenti previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime finalità ed attività.
2. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi statali per le medesime finalità ed attività.
3. In sede di rendicontazione consuntiva, può essere presentata dall'istituzione culturale una modifica rispetto al preventivo economico dell'istanza non superiore al 15 per cento. In tal caso, se la variazione è in diminuzione, il contributo è ridotto in maniera proporzionale, se invece la variazione è in aumento, il contributo non viene adeguato.
Art. 26. (Normativa europea in materia di aiuti di Stato) [11]
1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e dell'articolo 14 della
CAPO II
(Disposizioni in materia di contratto di sviluppo locale)
Art. 27. (Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della
"b-bis) programma di sviluppo per la tutela ambientale: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo di salvaguardia ambientale del programma.".
3. Al comma 6 dell'articolo 14 della
4. Dopo la lettera d) del comma 7 dell'articolo 14 della
"d-bis) interventi di efficientamento energetico su unità produttive esistenti.".
5. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della
"7-bis. Le agevolazioni relative a progetti di investimento per la tutela ambientale possono essere concesse per:
a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa proponente al di là delle soglie fissate dalle norme applicabili dell'Unione europea, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme europee;
b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa proponente in assenza di norme dell'Unione europea;
c) consentire alle sole PMI di adeguarsi a nuove norme dell'Unione che innalzano il livello di tutela ambientale e che non sono ancora in vigore;
d) consentire risparmi energetici da parte delle imprese beneficiarie;
e) realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
f) assegnare una precedenza alla realizzazione di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili."
6. Al comma 12 dell'articolo 14 della
TITOLO IX
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI ED ENTRATA IN VIGORE)
Art. 28. (Disposizioni transitorie)
1. Per i procedimenti amministrativi disciplinati dalle leggi regionali di cui all'articolo 30 ed in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento di avvio dei relativi procedimenti e nel rispetto delle quali sono conclusi.
2. Le disposizioni di cui al Capo I del Titolo VIII (Attuazione della normativa sugli Aiuti di Stato in materia culturale) si applicano a partire dal 1° gennaio 2015.
Art. 29. (Norma finanziaria)
1. Le disposizioni contenute nel Titolo II (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera) non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto disciplinano prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza e che già trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti di spesa per il servizio sanitario regionale nell'ambito della UPB 12.01.001 denominata "Funzioni regionali di parte corrente connesse al servizio sanitario nazionale".
2. Le disposizioni di cui al Titolo III (Attuazione della direttiva 2011/62/UE riguardante il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso dei medicinali falsificati nella catena di fornitura legale) non comportano oneri a carico del bilancio regionale; le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalla Regione per le violazioni di cui all'articolo 105, comma 3-quater del
3. Le disposizioni di cui al Titolo IV (Applicazione del
4. Le disposizioni di cui al Titolo V (Applicazione del
5. Le previsioni di cui al Titolo VIII, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 24 non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto hanno natura programmatoria.
6. Alle spese di cui all'articolo 24, si provvede con le risorse annualmente stanziate sul capitolo 61665 U.P.B. 10.01.005 denominato "Fondo Unico Regionale per la Cultura" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015; per le spese di che trattasi è autorizzata l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti determinati annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della
Art. 30. (Abrogazioni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono abrogate le seguenti leggi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Art. 31. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
[1] Rubrica così sostituita dall'art. 5 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 5 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 34 della
[5] Lettera così modificata dall'art. 5 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 35 della
[7] Comma così modificato dall'art. 5 della
[8] Comma così modificato dall'art. 5 della
[9] Comma così modificato dall'art. 5 della
[10] Articolo così sostituito dall'art. 36 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 39 della