Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 12/01/2018 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della L.R. 54/1997) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 4 della L.R. 54/1997) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 7 della L.R. 54/1997) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 8 della L.R. 54/1997) |
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 23 della L.R. 54/1997) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 24 della L.R. 54 /1997) |
Art. 7. (Disposizioni transitorie) |
Art. 8. (Norma finanziaria) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 3.7.131 - L.R. 12 gennaio 2018, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale).
(B.U. 24 gennaio 2018, n. 9 Speciale)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della
1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Al comma 3 dell'articolo 2 della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 4 della
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della
2. Il comma 4 dell'articolo 4 della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della
"2. A tal fine la Regione Abruzzo trasferisce ai Comuni competenti ogni propria dotazione infrastrutturale e strutturale (attrezzature, macchinari, hardware, software, arredi) ivi compreso l'uso in comodato gratuito della sede se di proprietà regionale, relativamente ai 24 uffici IAT regionali.".
3. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 7 della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
2. Il comma 4 dell'articolo 8 della
"4. Gli organismi istituiti dalla Regione Abruzzo con la
3. Al comma 5 dell'articolo 8 della
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 23 della
1. L'articolo 23 della
"Art. 23
(Sistema Informativo Turistico di destinazione)
1. La Regione Abruzzo, al fine di garantire un'immagine coordinata della destinazione Abruzzo e sviluppare un sistema di accoglienza turistica moderno ed efficiente, riconosce, coordina, disciplina, sostiene e controlla la realizzazione di un sistema informativo turistico regionale costituito da uffici e punti di informazione turistica diversificati per competenze, gamma di servizi, periodo di apertura e strategicità turistica.
2. Alla Regione compete, ai sensi dell'articolo 40 della
3. La Regione Abruzzo, sentito il Comune e la DMC (Destination Management Company) competente per territorio, concede il nulla osta e riconosce la denominazione all'ufficio o punto informativo turistico gestito da:
a) Comuni;
b) Unioni di Comuni;
c) DMC e PMC (Product Management Company);
d) associazioni Pro loco;
e) consorzi turistici;
f) parchi e riserve naturali;
g) strutture ricettive;
h) agenzie di viaggio;
i) società di servizi turistici;
j) associazioni di categoria di settore;
k) soggetti gestori di servizi pubblici ferroviari, aeroportuali, autostradali;
l) associazioni di Comuni di Identità aderenti alla RES TIPICA di ANCI;
m) operatori locali comunque interessati alla istituzione o mantenimento di attività di informazione e assistenza turistica.
4. La Regione, al fine di garantire la sostenibilità economica di uffici e punti di informazione turistica, può consentire la possibilità di svolgere attività di vendita e prenotazione di servizi turistici, biglietteria, merchandising, vendita di prodotti tipici e altri servizi in genere, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.
5. La Regione può utilizzare la rete degli Uffici e Punti di Informazione ed Assistenza al Turista anche per lo svolgimento di altri compiti inerenti la propria attività istituzionale.".
Art. 6. (Modifiche all'articolo 24 della L.R. 54 /1997)
1. Il comma 2 dell'articolo 24 della
"2. Le Pro Loco che promuovono l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti possono, senza oneri per la Regione, acquisire il nulla osta regionale nel rispetto di quanto indicato nei commi 2 e 3 dell'articolo 23.".
2. Il comma 4 dell'articolo 24 della
"4. Gli Statuti delle Pro Loco devono contenere norme finalizzate ad assicurare l'armonizzazione delle attività turistiche delle associazioni con quelle svolte dalla Regione, dalla PMC, dalle DMC e dagli Enti locali competenti territorialmente.".
Art. 7. (Disposizioni transitorie)
1. Gli uffici IAT istituiti ai sensi della
2. La Giunta regionale adotta le Linee Guida, i Manuali e gli standard operativi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La Regione Abruzzo, al fine di sostenere il passaggio al nuovo sistema informativo turistico, per un periodo massimo di tre anni, continua a sostenere i costi di gestione (locazione e utenze) già sostenuti dalla Regione Abruzzo per il funzionamento degli uffici IAT istituiti ai sensi della
4. Gli uffici IAT già istituiti ai sensi della
Art. 8. (Norma finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. Agli adempimenti della presente legge, si fa fronte con le risorse già appostate nell'ambito del Titolo 1, Missione 01, Programma 05, dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).