§ 4.4.132 - L.R. 18 maggio 2000, n. 96.
Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana".


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:18/05/2000
Numero:96


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Perimetrazione.
Art. 3.  Gestione.
Art. 4.  Piano di Assetto Naturalistico.
Art. 5.  Programma Pluriennale di Attuazione e Regolamento.
Art. 6.  Piano di Gestione.
Art. 7.  Adeguamento degli strumenti urbanistici.
Art. 8.  Personale della Riserva.
Art. 9.  Norme Transitorie di salvaguardia.
Art. 10.  Sanzioni.
Art. 11.  Norma Finanziaria.
Art. 12.  Urgenza.


§ 4.4.132 - L.R. 18 maggio 2000, n. 96.

Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana".

(B.U. n. 18 del 28 giugno 2000).

 

Art. 1. Istituzione.

     1. E' istituita la Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta dannunziana", nel territorio del Comune di Pescara.

 

     Art. 2. Perimetrazione.

     1. I confini della Riserva naturale di interesse provinciale «Pineta Dannunziana» sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:5.000, per una superficie di 85 ettari [1].

     2. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

 

     Art. 3. Gestione.

     1. La gestione della Riserva Naturale è demandata al Comune di Pescara [2].

     2. Lente gestore può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, Società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Università, dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise "G. Caporale" .

     3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente gestore dovrà definire, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.

     4. Qualora, entro il predetto termine di 90 giorni, l'Ente gestore non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 3, la Giunta Regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali.

     5. L'Ente gestore dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del Piano di Assetto Naturalistico, e d'intesa con il competente Settore della Giunta Regionale, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

 

     Art. 4. Piano di Assetto Naturalistico.

     1. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente gestore provvede all'affidamento dell'incarico per la elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, art. 15, comma 3.

     2. Il Piano dovrà essere elaborato e adottato secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.

     3. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio Regionale, previo parere del competente Settore Urbanistica e BB.AA., entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso Settore, secondo le modalità di cui alla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, comma 3.

     4. Il Piano di Assetto naturalistico dovrà definire e regolamentare anche una fascia di rispetto o area contigua.

 

     Art. 5. Programma Pluriennale di Attuazione e Regolamento.

     1. Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio Regionale, l'Ente di gestione della Riserva predisporrà il Programma Pluriennale di Attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per la attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il Regolamento con le norme per l'utilizzazione delle risorse ambientali e con i modi di accessibilità e fruibilità della Riserva stessa.

     2. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento dovranno essere inviati alla Giunta Regionale - Settore Urbanistica e Beni Ambientali, che a sua volta lo invia al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.

     3. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui all'art. 4 ed approvati contestualmente.

 

     Art. 6. Piano di Gestione.

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ente gestore predispone ed approva un Piano di Gestione.

     2. Limitatamente al primo anno successivo alla istituzione della Riserva, il Piano di Gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà prevedere l'utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 11 per l'espletamento degli adempimenti previsti negli artt. 2, 3, 4, 5.

 

     Art. 7. Adeguamento degli strumenti urbanistici.

     1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

 

     Art. 8. Personale della Riserva.

     1. La Riserva Naturale, per il conseguimento dei propri fini, può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nel limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

 

     Art. 9. Norme Transitorie di salvaguardia.

     1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto naturalistico, gli interventi conformi ai Piani paesistici e agli strumenti urbanistici in vigore. Esclusivamente per l'area della Riserva prospiciente il mare compresa in una fascia della profondità di 250 metri dalla linea di battigia sono consentiti i soli interventi di riqualificazione urbana-naturalistica ad iniziativa pubblica e più precisamente:

a) eliminazione di carreggiata stradale;

b) ampliamento della sezione stradale esistente;

c) realizzazione di nuovo collegamento stradale, relativi sottoservizi e area di sosta con pavimentazione permeabile tra via De Nardis e via Figlia Di Iorio e all'esterno della recinzione in muratura lungo Via Pantini, con eventuale annessa realizzazione di rotatorie di raccordo;

d) potenziamento, anche attraverso la trasformazione di tratti esistenti, della viabilita' ciclabile e pedonale e del trasporto pubblico ecologico;

e) realizzazione con pavimentazione permeabile di nuove aree di sosta attrezzate a nord delle aree di pertinenza del polo teatrale;

f) realizzazione di aree verdi attrezzate;

g) realizzazione di nuovi accessi alle aree naturali ed al polo teatrale anche attraverso la realizzazione di strutture a servizio delle attivita' esistenti;

h) realizzazione di spazi di aggregazione anche pavimentati, con relativo arredo urbano, nelle aree di pertinenza del polo teatrale fino al marciapiede lato mare;

i) realizzazione di giardino dunale sull'arenile;

j) demolizione di strutture esistenti.

Al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere che precedono, sono vietati i seguenti interventi:

a) alterazione delle caratteristiche naturali;

b) apertura di nuove strade;

c) costruzione di nuovi edifici ad eccezione di opere per l'ordine e la sicurezza pubblica;

d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;

e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica.

g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dall'Ente di gestione;

h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonche' delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell'Ente gestore dell'area protetta;

i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonche' l'introduzione di specie non autoctone;

j) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico;

k) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;

l) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;

m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

n) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;

o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: e' consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

p) l'installazione di cartelli pubblicitari;

q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attivita' produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti [3].

     2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

     3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 10. Sanzioni.

     1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 9, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

 

     Art. 11. Norma Finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 2000, in L. 30.000.000, si provvede mediante utilizzazione delle risorse iscritte al cap. 272421 il cui stanziamento è determinato con legge di bilancio denominato: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa e per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e naturali L.R. 21 giugno 1996, n. 38, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 4 della L.R. n. 38/96.

 

     Art. 12. Urgenza.

     1. La Presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

(Cartografia - Omissis)


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2010, n. 60. La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2012, n. 14, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L.R. 60/2010.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 19.

[3] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 6 della L.R. 1 agosto 2017, n. 40.