§ 4.4.152 – L.R. 13 febbraio 2003, n. 2.
Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:13/02/2003
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Competenze in materia paesaggistica.
Art. 2.  Organo regionale competente in materia di beni ambientali.
Art. 2 bis.  Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione
Art. 2 ter.  Sanzioni amministrative in materia di paesaggio.
Art. 2 quater.  Norme finanziarie.
Art. 2 quinquies.  Commissioni Provinciali.
Art. 2 sexies.  Istituzione dell’Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio (art. 132 del D.lgs. n. 42/2004).
Art. 3.  Norma transitoria.
Art. 4.  Norme abrogate.
Art. 5.  Norme finali.


§ 4.4.152 – L.R. 13 febbraio 2003, n. 2.

Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). [1]

(B.U. 21 febbraio 2003, n. 5).

 

     Art. 1. Competenze in materia paesaggistica.

     1. La Regione è competente per le funzioni relative:

     a) al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione generale e sue varianti ai sensi dell’art. 145 del D.lgs. n. 42/2004;

     b) alla vigilanza sui beni paesaggistici, ed all’art. 146, all’art. 167 ed all’art. 159 del D.lgs. n. 42/2004, limitatamente:

     1) [agli interventi in variante alla strumentazione urbanistica] [2];

     2) [alle categorie di opere soggette a Valutazione di Impatto ambientale (VIA) ] [3];

     3) [alle categorie di opere soggette a Verifica di compatibilità Ambientale] [4];

     4) [agli interventi ricadenti sul demanio idrico] [5];

     5) agli interventi promossi dalla Regione;

     6) agli interventi che interessano più di un Comune. [6]

     2. Sono sub-delegate ai Comuni le funzioni relative all’art. 146, all’art. 167 ed all’art. 159 del D.lgs. n. 42/2004 per le categorie di opere ed interventi non ricompresi nel precedente comma [7].

     3. La Regione conserva i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni sub-delegate assicurandone la coerenza con i propri obiettivi programmatici e di piano.

 

     Art. 2. Organo regionale competente in materia di beni ambientali.

     1. L'organo regionale competente è il Comitato Regionale per i Beni Ambientali.

     2. Il Comitato è composto:

     - dal Direttore della Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio, in sua assenza può delegare altro Dirigente della Direzione;

     - dal Dirigente del Servizio Amministrativo per l'Urbanistica;

     - dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale. [8]

     3. In caso di assenza dei Dirigenti o di vacanza dei relativi posti possono essere delegati, in loro sostituzione all'interno del Comitato, i responsabili di Ufficio.

     4. Le istanze di competenza regionale di cui all’art. 1 della presente legge sono subordinate al parere obbligatorio e vincolante del Comitato Regionale per i Beni Ambientali [9].

     5. I nulla osta BB.AA. ed i pareri di competenza del Comitato sono rilasciati dal Direttore dell'Area della Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio, anche in ordine al recepimento, senza modifiche, del Piano Regionale Paesistico da parte degli strumenti urbanistici locali [10].

     5 bis. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, da parte della Regione o Ente delegato e sino all’inizio dei lavori, decorre il termine di validità di cinque anni, trascorso il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi, fatta salva la procedura di cui all’art. 150 e 151 del D.lgs. 42/2004 [11].

     6. Le determinazioni assunte dal Comitato, fatta salva la procedura di cui all’art. 146, all’art 167 ed all’art. 159 del D.lgs. n. 42/2004, possono essere attestate dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale [12];

     7. Alle Conferenze dei Servizi convocate ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 nel testo in vigore, il parere del Comitato è espresso in sede di conferenza:

     - dal Direttore della Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio;

     - ovvero, dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale, delegato dal Direttore;

     - ovvero, dal Responsabile dell'Ufficio Beni Ambientali o dal Responsabile del procedimento, delegato dal Direttore. [13]

     8. Alle conferenze dei servizi convocate ai sensi dell'art. 14bis della Legge 241/1990 nel testo in vigore, il parere è espresso:

     - dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale;

     - ovvero, dal responsabile dell'Ufficio Beni Ambientali o dal responsabile del procedimento, delegato dal Dirigente del Servizio.

 

          Art. 2 bis. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione [14]

     1. La Regione, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, esercita le funzioni di verifica di compatibilità con le previsioni di Piano Regionale Paesistico (PRP) vigente delle previsioni proposte negli strumenti di pianificazione sottordinati nei casi in cui le stesse siano in contrasto con il PRP.

     2. Le Amministrazioni locali, nel procedimento di conformazione e di adeguamento dei propri strumenti urbanistici al PRP, si fanno carico di una accurata trasposizione grafica delle previsioni di PRP alle scale del Piano, riproponendo, altresì, una cartografia del suddetto PRP aggiornata.

     3. Nel procedimento di conformazione e di adeguamento di cui al comma 2, le medesime Amministrazioni locali, sulla scorta di una articolata lettura dello stato di fatto e di adeguate motivazioni sulle esigenze di sviluppo e socio-economiche, possono, altresì, proporre aggiustamenti perimetrali e circoscritte varianti alle previsioni di PRP secondo le procedure previste dai commi 5 e 6.

     4. Se le previsioni proposte negli strumenti di pianificazione si limitano ad un mero recepimento del PRP, l’Amministrazione locale allega, alla deliberazione di definitiva approvazione del proprio strumento, la dichiarazione di conformità delle previsioni proposte agli usi consentiti dal PRP e la trasmette per conoscenza alla Direzione regionale competente.

     5. Nel caso in cui le previsioni proposte si configurano come variante al PRP, la variante stessa è trasmessa alla Direzione regionale competente per la verifica della compatibilità alle previsioni di PRP.

     6. Il Consiglio Regionale assume, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2, apposito atto deliberativo che è pubblicato sul BURA e costituisce variante al PRP. Tale provvedimento è condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante proposta.

     7. La Direzione regionale competente si riserva il potere di verificare la correttezza delle dichiarazioni di conformità di cui al comma 4 anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

     8. L’esercizio del potere di verifica di cui al comma 7 non costituisce ragione di sospensione dei procedimenti amministrativi di competenza comunale, fatti salvi gli esiti della verifica stessa.

 

     Art. 2 ter. Sanzioni amministrative in materia di paesaggio. [15]

     L’indennità prevista dall’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 relativa alle sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti per la tutela dei beni paesaggistici, è determinata in base ai parametri del D.M. 26.9.1997, previa perizia di stima da parte di un tecnico abilitato.

     Le autorizzazioni di competenza regionale, conseguenti al pagamento della sanzione, sono rilasciate dal Direttore della Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio visto il parere espresso dal Comitato regionale per i Beni Ambientali [16].

     Al mancato versamento delle sanzioni pecuniarie, l’autorità amministrativa competente, ai sensi dell’art. 1 della presente legge, procede nelle forme previste dall’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004.

     Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative contemplate dalla presente legge sono acquisite al bilancio ed utilizzate per le spese inerenti alla tutela e valorizzazione delle bellezze naturali.

 

     Art. 2 quater. Norme finanziarie. [17]

     Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative nella presente legge sono acquisite nel bilancio regionale al Cap. 35005 UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di beni ambientati e valutazione impatto ambientate L.R. 40/1990 e art. 46 L.R. 11/1999", e destinate alle spese inerenti la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali con riferimento al Cap. 291421 UPB 05.01.016 denominato "Spese inerenti alla protezione delle bellezze naturali".

     Per l’anno 2004 agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità presenti in bilancio e iscritte sui capitoli di cui al comma 1.

     Per gli anni successivi i relativi stanziamenti saranno iscritti sui corrispondenti capitoli di bilancio di entrata e di spesa.

 

     Art. 2 quinquies. Commissioni Provinciali. [18]

     1. In attuazione dell’art. 137 del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, le Commissioni Provinciali vengono istituite con delibera del Consiglio Regionale.

 

     Art. 2 sexies. Istituzione dell’Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio (art. 132 del D.lgs. n. 42/2004). [19]

     1. Al fine di definire le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio è istituito presso la Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio, l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio naturale e costruito, competente per gli studi, le analisi e la formazione in materia di beni paesaggistici.

     2. L’Osservatorio ha funzione di centro regionale di documentazione per il paesaggio.

     3. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

     a) i criteri specifici per l’esercizio di funzioni amministrative in materia;

     b) le modalità di coordinamento tra le Direzioni Regionali, gli Enti e le Associazioni riguardo le politiche sul paesaggio anche costruito;

     c) la formulazione delle politiche del paesaggio in attuazione della “Convenzione europea del paesaggio” firmata a Firenze il 20 ottobre 2000.

     4. gli oneri annuali derivanti dal presente articolo, che ammontano a € 20.000,00 (ventimila), per il funzionamento delle attività descritte nei commi 1-2 e 3, si provvede mediante il Cap. 272347, U.P.B.05.02.005 denominato “Interventi per funzioni trasferite dal D.lgs. n. 112/98 in materia di ambiente – aree naturali protette D.P.C.M. 22.12.2000.

 

     Art. 3. Norma transitoria.

     1. La presente legge si applica anche alle procedure non concluse entro la data di entrata in vigore della medesima.

 

     Art. 4. Norme abrogate.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     - L.R. 16 settembre 1987, n° 62;

     - L.R. 9 maggio 1990, n° 66;

     - L.R. 3 luglio 1996, n° 47;

     - L.R. 23 settembre 1997, n° 112.

     - L.R. 69/1990 [20]

     - L.R. 40/1990 [21]

     - L.R. 59/1991, art. 3 [22]

     - L.R. 44/1991 [23]

     - L.R. 8/1991 [24]

     - L.R. 2/1993 [25].

 

          Art. 5. Norme finali.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Titolo modificato dall’art. 1 della L.R. 15 dicembre 2004, n. 49 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 28 marzo 2006, n. 5.

[2] Punto abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 2012, n. 46.

[3] Punto abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 2012, n. 46.

[4] Punto abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 2012, n. 46.

[5] Punto abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 2012, n. 46.

[6] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 15 dicembre 2004, n. 49 e così sostituito dall’art. 2 della L.R. 28 marzo 2006, n. 5.

[7] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 15 dicembre 2004, n. 49.

[8] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 28 marzo 2006, n. 5.

[9] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 15 dicembre 2004, n. 49.

[10] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 28 marzo 2006, n. 5.

[11] Comma inserito dall’art. 3 della L.R. 28 marzo 2006, n. 5.

[12] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 15 dicembre 2004, n. 49.

[13] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 28 marzo 2006, n. 5.

[14] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 15 dicembre 2004, n. 49 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 agosto 2012, n. 46. La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2013, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, L.R. 46/2012.

[15] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 15 dicembre 2004, n. 49.

[16] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 28 marzo 2006, n. 5.

[17] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 15 dicembre 2004, n. 49.

[18] Articolo inserito dall’art. 6 della L.R. 28 marzo 2006, n. 5.

[19] Articolo inserito dall’art. 6 della L.R. 28 marzo 2006, n. 5.

[20] Aggiunto dall’art. 4 della L.R. 15 dicembre 2004, n. 49.

[21] Aggiunto dall’art. 4 della L.R. 15 dicembre 2004, n. 49.

[22] Aggiunto dall’art. 4 della L.R. 15 dicembre 2004, n. 49.

[23] Aggiunto dall’art. 4 della L.R. 15 dicembre 2004, n. 49.

[24] Aggiunto dall’art. 4 della L.R. 15 dicembre 2004, n. 49.

[25] Aggiunto dall’art. 4 della L.R. 15 dicembre 2004, n. 49.