§ 5.2.232 - L.R. 2 agosto 2018, n. 24.
Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:02/08/2018
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Istituzione)
Art. 2.  (Funzioni)
Art. 3.  (Tutela degli interessi diffusi)
Art. 4.  (Tutela degli interessi e dei diritti individuali)
Art. 5.  (Rapporti con il Difensore civico regionale)
Art. 6.  (Nomina, requisiti ed incompatibilità)
Art. 7.  (Elezione)
Art. 8.  (Durata del mandato, rinuncia e decadenza)
Art. 9.  (Indennità)
Art. 10.  (Relazioni e pubblicità)
Art. 11.  (Sede, personale e strutture)
Art. 12.  (Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza)
Art. 12 bis.  (Abrogazioni)
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.232 - L.R. 2 agosto 2018, n. 24. [1]

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

(B.U. 13 agosto 2018, n. 77 Speciale)

 

Art. 1. (Istituzione)

1. La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Garante".

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

 

     Art. 2. (Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;

b) promuove e vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;

c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;

d) vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso e di appartenenza etnica o religiosa;

e) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);

f) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;

g) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo - assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;

h) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;

i) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;

l) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;

m) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

n) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

o) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;

p) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;

q) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;

r) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 1, comma 4, del DPR 14 maggio 2007 n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248);

s) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.

2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera o), e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera s).

 

     Art. 3. (Tutela degli interessi diffusi)

1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi, il Garante può:

a) segnalare alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti dei minori, conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;

b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;

d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;

e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990.

2. Nello svolgimento dei compiti per la tutela degli interessi diffusi, il Garante:

a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;

b) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

c) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;

e) promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori.

 

     Art. 4. (Tutela degli interessi e dei diritti individuali)

1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:

a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione o degli Enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;

b) raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;

c) promuovere, presso le Amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;

d) richiamare le Amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al Giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.

2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche Amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge 241/1990, e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

 

     Art. 5. (Rapporti con il Difensore civico regionale)

1. Le funzioni e le attività, di cui agli articoli 2, 3, e 4, sono esercitate, nei confronti dei minori, in via esclusiva dal Garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del Difensore civico regionale.

2. Il Garante e il Difensore civico regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, attivano le opportune forme di collaborazione e di coordinamento delle proprie attività e si danno reciproca informazione delle situazioni di interesse comune.

 

     Art. 6. (Nomina, requisiti ed incompatibilità)

1. Il Garante è scelto tra persone, di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale. È altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in discipline giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche;

b) competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;

c) esperienza, almeno quinquennale, nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.

2. Non sono eleggibili:

a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;

b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

c) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni;

d) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;

e) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

3. La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.

4. [Abrogato].

5. Il conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica amministrazione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa rileva al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

 

     Art. 7. (Elezione)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.

2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.

 

     Art. 8. (Durata del mandato, rinuncia e decadenza)

1. Il Garante resta in carica per la durata della Legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.

2. Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.

3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.

4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità o si verifichino le cause di incompatibilità previste dall'articolo 6, se l'interessato non le elimina entro quindici giorni.

6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione dal mandato.

 

     Art. 9. (Indennità)

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione mensile pari al 50 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.

2. Al Garante spetta, inoltre, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio in esercizi non di lusso.

 

     Art. 10. (Relazioni e pubblicità)

1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella regione, sullo stato dei servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sui risultati raggiunti e sulle attività in programma per l'anno successivo, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti Presidenti.

2. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione e i provvedimenti urgenti, adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi della Regione ed i soggetti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.

3. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

4. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attività svolta.

 

     Art. 11. (Sede, personale e strutture)

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale de L'Aquila e di Pescara.

2. Il Consiglio regionale assicura al Garante il supporto della struttura consiliare individuata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

3. Il Garante, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con la struttura di supporto al Difensore civico regionale, dell'Osservatorio sociale regionale, e con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi ed indagini sulla situazione minorile dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPR 103/2007.

5. [Abrogato].

5-bis. Per lo svolgimento della propria attività il Garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie locali, della collaborazione dei servizi sociali dei comuni e di servizi del dipartimento materno-infantile delle ASL.

 

     Art. 12. (Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una conferenza regionale sull'infanzia ed adolescenza in collaborazione con il Garante, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

 

     Art. 12 bis. (Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) la legge regionale 2 giugno 1988, n. 46 (Convenzione con l'U.N.I.C.E.F. per l'istituzione del "difensore per l'infanzia");

b) l'articolo 21 della legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15 (Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio- assistenziali in favore di minori).

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie)

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per l'anno 2019, ed euro 40.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, cui si fa fronte con le risorse del capitolo di spesa 4308 "Istituzione Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza", Titolo 1, Missione 01, Programma 01 del bilancio del Consiglio regionale.

2. Ai fini della copertura della spesa per l'anno 2019 pari ad euro 20.000,00, si fa fronte con le risorse già stanziate e disponibili sul capitolo di spesa 4308 "Istituzione Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza", Titolo 1, Missione 01, Programma 01 del bilancio del Consiglio regionale.

3. Ai fini della copertura della spesa per il biennio 2020-2021, pari ad euro 40.000,00 per ciascun anno, si fa fronte impinguando lo stanziamento del capitolo di spesa 4308 per euro 10.000,00, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 del bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio regionale, attraverso la rimodulazione delle risorse finanziarie allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 01.

4. Per le annualità successive al 2021, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 4 luglio 2019, n. 16.