§ 2.2.108 - L.R. 4 maggio 2017, n. 31.
Partecipazione della Regione alla Fondazione "O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:04/05/2017
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Partecipazione alla Fondazione O.N.L.U.S. Santa Rita)
Art. 3.  (Clausola di neutralità Finanziaria)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 2.2.108 - L.R. 4 maggio 2017, n. 31.

Partecipazione della Regione alla Fondazione "O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti".

(B.U. 10 maggio 2017, n. 54 Speciale)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, per le finalità di cui all'articolo 8 dello Statuto regionale, allo scopo di favorire la conoscenza scientifica sul territorio regionale, riconosce l'importanza della Fondazione "O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti" con sede a Pescara in Via Avezzano n. 2, di seguito denominata "Fondazione" quale centro di promozione della ricerca scientifica nel campo della cura e dello studio delle malattie neoplastiche, gastroenteriche, socio-sanitarie, rare ed emergenti.

 

     Art. 2. (Partecipazione alla Fondazione O.N.L.U.S. Santa Rita)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione partecipa a titolo gratuito quale socio alla Fondazione.

2. Il Consiglio regionale designa il rappresentante della Regione Abruzzo in seno all’Assemblea dei Soci della Fondazione medesima.

3. Il rappresentante del Consiglio regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve presentare alla competente Commissione consiliare, obbligatoriamente, una relazione scritta dell’attività svolta all’interno della Fondazione nel precedente anno, pena la decadenza.

4. La durata del mandato del rappresentante del Consiglio regionale all’interno della Fondazione non può essere superiore ai tre anni.

5. Al rappresentante designato non è riconosciuto alcun compenso né rimborso spese a carico della finanza regionale.

 

     Art. 3. (Clausola di neutralità Finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).