§ 2.1.137 - L.R. 17 giugno 2019, n. 8.
Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:17/06/2019
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni concernenti il personale della Giunta regionale impiegato presso l'USR)
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 2.1.137 - L.R. 17 giugno 2019, n. 8.

Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo.

(B.U. 26 giugno 2019, n. 109 Speciale)

 

Art. 1. (Disposizioni concernenti il personale della Giunta regionale impiegato presso l'USR)

1. Al fine di garantire il potenziamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo e assicurare l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, restano a carico della Regione Abruzzo i trattamenti economici fondamentali ed accessori, nonchè qualunque ulteriore indennità e attribuzione relativi al personale in ruolo organico della Giunta regionale in distacco presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo ex art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trattandosi di prestazioni rese nell'interesse della stessa Regione Abruzzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai compensi e agli incrementi di cui all'articolo 50, commi 7 e 7 bis, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Il personale in ruolo organico della Giunta regionale selezionato a seguito di procedure di assegnazione temporanea presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo, è collocato in distacco ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo). Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che il competente dipartimento regionale abbia adottato il provvedimento di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte del personale selezionato che prende servizio alla data indicata nella richiesta di assegnazione formulata dall'Ufficio Speciale.

3. Le risorse assegnate alla Regione Abruzzo dal Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, e trasferite nella contabilità speciale n. 6051/401 intestata al vice Commissario per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, sono destinate all'ulteriore rafforzamento della dotazione organica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo.

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse già stanziate e disponibili a legislazione vigente sul bilancio regionale relative al trattamento economico del personale in ruolo organico della Giunta regionale.

2. Agli oneri derivanti dai compensi ed incrementi di cui all'articolo 50, commi 7 e 7 bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate dal Commissario straordinario al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di vice Commissario e trasferite sull'apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

3. Agli oneri di cui all'articolo 1, comma 3, si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate dal Commissario straordinario al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di vice Commissario e trasferite sull'apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

5. L'autorizzazione della spesa di cui ai commi 2 e 3 è consentita solo nei limiti delle risorse assegnate dal Commissario straordinario al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di vice Commissario e trasferite sull'apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).