Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 17/06/2019 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni concernenti il personale della Giunta regionale impiegato presso l'USR) |
Art. 2. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 2.1.137 - L.R. 17 giugno 2019, n. 8.
Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo.
(B.U. 26 giugno 2019, n. 109 Speciale)
Art. 1. (Disposizioni concernenti il personale della Giunta regionale impiegato presso l'USR)
1. Al fine di garantire il potenziamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo e assicurare l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, restano a carico della Regione Abruzzo i trattamenti economici fondamentali ed accessori, nonchè qualunque ulteriore indennità e attribuzione relativi al personale in ruolo organico della Giunta regionale in distacco presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo ex art. 3 del
2. Il personale in ruolo organico della Giunta regionale selezionato a seguito di procedure di assegnazione temporanea presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo, è collocato in distacco ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
3. Le risorse assegnate alla Regione Abruzzo dal Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
Art. 2. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse già stanziate e disponibili a legislazione vigente sul bilancio regionale relative al trattamento economico del personale in ruolo organico della Giunta regionale.
2. Agli oneri derivanti dai compensi ed incrementi di cui all'articolo 50, commi 7 e 7 bis, del
3. Agli oneri di cui all'articolo 1, comma 3, si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate dal Commissario straordinario al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di vice Commissario e trasferite sull'apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
5. L'autorizzazione della spesa di cui ai commi 2 e 3 è consentita solo nei limiti delle risorse assegnate dal Commissario straordinario al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di vice Commissario e trasferite sull'apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).