§ 3.2.69 - L.R. 9 giugno 2016, n. 15.
Interventi a favore della conservazione dell’Orso bruno marsicano.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:09/06/2016
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Indennizzo e prevenzione dei danni)
Art. 3.  (Monitoraggio, sensibilizzazione, formazione e attività di gestione del Piano d’Azione nazionale per la Tutela dell’Orso bruno marsicano)
Art. 4.  (Priorità)
Art. 5.  (Programma annuale di intervento)
Art. 6.  (Rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato)
Art. 7.  (Fondo regionale per la conservazione dell’Orso bruno marsicano)
Art. 8.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 3.2.69 - L.R. 9 giugno 2016, n. 15.

Interventi a favore della conservazione dell’Orso bruno marsicano.

(B.U. 24 giugno 2016, n. 91 Speciale)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Abruzzo individua la conservazione dell’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) come una priorità nel quadro della strategia europea e nazionale per la biodiversità e pertanto favorisce e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, la tutela della specie in tutto il territorio regionale.

2. Con la presente legge, la Regione Abruzzo mira a tutelare la specie e ridurre i conflitti, favorendo la coesistenza tra la presenza dell’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) e le popolazioni residenti.

3. La Regione Abruzzo riconosce la specie Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) come animale simbolo regionale.

 

     Art. 2. (Indennizzo e prevenzione dei danni)

1. Per le finalità indicate nell’articolo 1, la Regione Abruzzo provvede all’indennizzo dei danni causati dall’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) alle colture ed al patrimonio zootecnico verificatisi esclusivamente all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali nei confronti di coloro che non siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

2. L’indennizzo è determinato sulla base di principi equitativi e dei prezzi di mercato di riferimento disciplinati ai sensi della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10 (Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica), assumendo come valore di riferimento l’entità del danno accertato attraverso specifici sopralluoghi di verifica ed accertamento effettuati dal servizio del dipartimento regionale competente in materia, per un importo annuale non superiore al 10% (dieci per cento).

3. La Regione provvede, inoltre, nei confronti di coloro che non siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), alla prevenzione dei danni che possono essere causati dall’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) alle colture ed al patrimonio zootecnico, esclusivamente all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali, attraverso il sostegno alle spese per l’acquisto di sistemi di prevenzione e dissuasione secondo quanto stabilito dal programma annuale di intervento di cui al successivo articolo 5.

 

     Art. 3. (Monitoraggio, sensibilizzazione, formazione e attività di gestione del Piano d’Azione nazionale per la Tutela dell’Orso bruno marsicano)

1. La Regione Abruzzo contribuisce alle spese di monitoraggio dell’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali anche mediante l’attivazione di apposite convenzioni con Enti gestori delle aree protette, con il Corpo Forestale dello Stato ed Istituti di Ricerca.

2. La Regione Abruzzo contribuisce alle spese necessarie per l’applicazione del PATOM (Piano di Azione nazionale per la Tutela dell’Orso Marsicano) approvato dalla Regione Abruzzo con la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2010, n. 469 (Piano d'azione interregionale per la tutela dell'Orso bruno marsicano (PATOM). Approvazione).

3. La Regione Abruzzo partecipa alle iniziative volte a sensibilizzare le popolazioni in situazioni di conflitto con le esigenze di tutela dell’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus).

 

     Art. 4. (Priorità)

1. Il sostegno alle spese di cui alla presente legge è destinato secondo la capienza della dotazione finanziaria alla stessa attribuita annualmente con la seguente priorità:

a) indennizzo dei danni causati dall’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) alle colture ed al patrimonio zootecnico verificatisi all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali di cui al comma 1 dell’articolo 2;

b) prevenzione dei danni che possono essere causati dall’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) alle colture ed al patrimonio zootecnico verificatisi all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali di cui al comma 3 dell’articolo 2;

c) spese relative alle attività di gestione del PATOM di cui al comma 2 dell’articolo 3.

 

     Art. 5. (Programma annuale di intervento)

1. Sentiti le Organizzazioni professionali agricole e gli enti gestori delle aree protette, disciplinate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa), interessate dalla presenza dell’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus), la Giunta regionale, su proposta congiunta dell’Assessorato Parchi, Riserve e Montagna e

dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo, approva il Programma annuale di intervento per la tutela dell’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Il programma di cui al presente articolo individua le azioni prioritarie di conservazione della specie e definisce:

a) il riparto della quota di risorse finanziarie da assegnare, ad ogni singola azione, nel rispetto delle priorità fissate dall’articolo 4, sulla base dello stanziamento annuale;

b) le modalità, i casi di esclusione e limitazione di utilizzo delle stesse risorse e delle eventuali economie;

c) le amministrazioni pubbliche ed i soggetti da coinvolgere per l’attuazione del programma.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le procedure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, nonché la documentazione da produrre a supporto della richiesta di indennizzo e delle spese sostenute per l’acquisto dei sistemi di prevenzione e dissuasione.

 

     Art. 6. (Rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato)

1. Le misure previste dalla presente legge sono attuate nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato, qualora ne sussistano i presupposti.

 

     Art. 7. (Fondo regionale per la conservazione dell’Orso bruno marsicano)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un fondo regionale denominato ”Interventi a favore della conservazione dell’Orso bruno marsicano L.R. ___ , n. _______” al quale affluiscono:

a) le risorse regionali individuate a norma dell’articolo 8;

b) le risorse pubbliche o private derivanti da donazioni e liberalità, comunque denominate, erogate da soggetti pubblici o privati.

2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, individua:

a) le modalità di costituzione del fondo;

b) le azioni di diffusione, attraverso specifiche attività di informazione e comunicazione, delle modalità di finanziamento del fondo;

c) le procedure per la rendicontazione annuale delle somme ripartite ed erogate a norma dell’articolo 5.

 

     Art. 8. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per l’anno 2016 derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in euro 30.000,00 si fa fronte con le risorse del nuovo stanziamento “Interventi a favore della conservazione dell’Orso bruno marsicano – L.R. ____n. _____” - nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”, Titolo 2.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2016, è apportata, per l’anno 2016 per competenza e cassa, la seguente variazione di uguale importo:

a) in aumento: Titolo 2, Missione 16, Programma 03 per euro 30.000,00 del nuovo stanziamento concernente gli “Interventi a favore della conservazione dell’Orso bruno marsicano – L.R. ____n. _____”;

b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, concernente lo stanziamento “Interventi di parte corrente per l’attuazione della Legge Quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino parco d’Europa”, per euro 30.000,00.

3. Per le annualità successive al 2016, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono autorizzati nei limiti dell’apposito stanziamento della Missione 16, Programma 03, Titolo 2, del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. L’autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).