§ 5.4.330 - L.R. 24 gennaio 2018, n. 1.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:24/01/2018
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7
Art. 4.  Disciplina in materia di hobbisti. Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33
Art. 5.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2005, n. 42 (Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica)
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei)
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30
Art. 8.  Modifica all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30
Art. 9.  Modifiche all'articolo 11-bis della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10
Art. 10.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10
Art. 11.  Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 5, della legge regionale 14 aprile 2015, n. 7
Art. 12.  Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2015, n. 8
Art. 13.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9
Art. 14.  Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2016, n. 20
Art. 15.  Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 ottobre 2017, n. 14
Art. 16.  Abrogazione della legge regionale 24 ottobre 2017, n. 15
Art. 17.  Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
Art. 18.  Razionalizzazione del comparto della montagna molisana
Art. 19.  Procedure di valutazione ambientale strategica
Art. 20.  Istituzione di una Commissione tecnica per la valutazione delle emergenze ambientali
Art. 21.  Disciplina del trasporto delle salme "a cassa aperta", delle case funerarie e delle sale di commiato
Art. 22.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30
Art. 23.  Entrata in vigore


§ 5.4.330 - L.R. 24 gennaio 2018, n. 1.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali

(B.U. 24 gennaio 2018, n. 6)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15

1. All'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "Assessori regionali" sono inserite le parole ", il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale";

b) al comma 4, alla tabella, dopo la parola "Assessori" sono inserite le parole " - Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale".

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20

1. Alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20 (Testo unico delle norme di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 3, dopo le parole "ad inizio legislatura", le parole "e fino al termine della legislatura" sono sostituite dalle parole "e fino alla cessazione dalla carica dei consiglieri regionali al termine della legislatura, come prevista dal comma 1, primo periodo, dell'articolo 19 dello Statuto regionale";

b) al comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole "prima seduta del Consiglio regionale", le parole "e fino al termine della legislatura" sono sostituite dalle parole "e fino alla cessazione dalla carica dei consiglieri regionali al termine della legislatura, come prevista dal comma 1, primo periodo, dell'articolo 19 dello Statuto regionale".

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 (Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne) è sostituito dal seguente: "1. L'esercizio della pesca nelle acque interne è consentito a tutti i cittadini italiani e stranieri ed è subordinato al pagamento della tassa sulle concessioni regionali. La licenza di pesca è costituita dalla ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento ed il tipo di licenza. Gli uffici regionali competenti alla riscossione della tassa sono tenuti a comunicare al servizio 'Coordinamento e gestione delle politiche europee per l'agricoltura, l'acquacoltura e la pesca. Attività venatoria' della Regione, trimestralmente, l'elenco dei soggetti che hanno effettuato il versamento di cui al presente comma.".

2. L'articolo 6 della legge regionale n. 7/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Sanzioni

1. Chiunque eserciti la pesca senza aver pagato la tassa di concessione regionale è soggetto alla sanzione di euro 310,00. Chiunque eserciti la pesca senza essere munito della ricevuta di versamento di pagamento della tassa di concessione regionale e del documento di riconoscimento è soggetto alla sanzione di euro 31,00, sempre che provveda ad esibire detta documentazione all'ufficio o all'agente accertatore o al competente servizio regionale entro il termine di otto giorni.

2. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate ed il Direttore del servizio "Coordinamento e gestione delle politiche europee per l'agricoltura, l'acquacoltura e la pesca. Attività venatoria" può disporre la sospensione della licenza per dodici mesi.".

3. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale n. 7/1998 è sostituito dal seguente: "2. Le tasse e soprattasse di cui al comma 1 devono essere versate alla Regione. I minori di anni quattordici, i disabili riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età sono esentati dal pagamento delle tasse di cui al comma 1.".

 

     Art. 4. Disciplina in materia di hobbisti. Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 [1]

1. Alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 (Disciplina regionale del commercio in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante 'Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 18 marzo 1997, n. 59), dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 30-bis

(Hobbisti)

1. Ai fini della presente legge sono denominati hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono operare in appositi mercatini o nei mercati e nelle fiere aperti agli hobbisti.

3. Gli hobbisti, per poter svolgere l'attività di cui al comma 1, devono essere in possesso di apposito tesserino identificativo di cui la Giunta regionale stabilisce le caratteristiche, nonché le modalità di presentazione dell'istanza per il suo ottenimento e quelle per la restituzione dello stesso in caso di perdita dei requisiti. Il tesserino identificativo è rilasciato dal comune di residenza e deve contenere, oltre alla foto del richiedente, le generalità, la residenza, il codice fiscale e dieci spazi per la vidimazione. Agli hobbisti residenti al di fuori della regione Molise il tesserino identificativo è rilasciato dal comune capoluogo di regione. La richiesta per l'ottenimento del tesserino identificativo, da presentarsi al comune di residenza o al comune capoluogo di regione da parte dei residenti fuori dalla regione Molise, deve essere corredata da due foto formato tessera del soggetto richiedente, nonché da un'autocertificazione, resa ai sensi del d. P. R. n. 445/2000, nella quale si attesti:

a) di essere venditore non professionale in quanto vende, baratta, propone, espone in modo occasionale articoli di modico valore;

b) di possedere i requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

c) la tipologia degli articoli che si intendono vendere, barattare, proporre o esporre.

Il rilascio del tesserino identificativo, munito del timbro a secco del comune apposto sulla foto del richiedente, è subordinato al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari ad euro 100,00. Può essere rilasciato un solo tesserino identificativo per il nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare. Il tesserino ha validità annuale e può essere rinnovato. Il tesserino identificativo non è cedibile o trasferibile.

4. Il tesserino identificativo di cui al comma 3 deve essere esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Nel caso in cui la manifestazione si svolga in più giorni consecutivi la partecipazione dell'hobbista viene considerata unitaria. La partecipazione agli appositi mercatini degli hobbisti e ai mercati ed alle fiere aperti agli hobbisti è subordinata alla presentazione della relativa domanda al comune. Alla domanda deve sempre essere allegata la fotocopia del tesserino identificativo. Le domande alle quali non è allegata la fotocopia del tesserino identificativo ovvero quelle alle quali è allegato un tesserino identificativo che presenti già le dieci vidimazioni apposte dagli organi preposti sono escluse dall'assegnazione dei posteggi. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata secondo l'ordine della data delle domande pervenute. Nel caso di insufficienza dei posteggi riservati agli hobbisti e di più domande presentate lo stesso giorno, i posteggi sono assegnati tramite sorteggio. Alle fasi di sorteggio possono partecipare solo ed esclusivamente gli hobbisti muniti del tesserino identificativo che non presenti le dieci vidimazioni annuali previste. Nel caso in cui all'apertura della manifestazione risultino liberi dei posteggi riservati agli hobbisti gli stessi potranno essere assegnati, con le stesse modalità già previste dal presente comma, a soggetti che non hanno presentato domanda di partecipazione purché muniti di tesserino identificativo che non presenti le dieci vidimazioni annuali previste. La precedente partecipazione ai mercatini degli hobbisti nonché ai mercati ed alle fiere aperti agli hobbisti non crea alcun diritto di priorità. Prima dell'inizio della manifestazione i soggetti assegnatari dei posteggi avranno cura, sotto la propria responsabilità:

a) di far apporre la vidimazione sul tesserino identificativo (timbro e data) da parte degli organi comunali preposti. La vidimazione dei tesserini compete agli organi comunali preposti anche se la gestione della manifestazione è affidata ad altri soggetti;

b) di consegnare agli organi comunali preposti l'elenco degli articoli che intendono vendere, barattare, proporre o esporre con l'indicazione dei relativi prezzi.

5. Il valore complessivo degli articoli da vendere, barattare, proporre o esporre non può superare il valore di euro 1.000,00 e uno solo degli articoli può superare il valore di euro 250,00.

6. Gli hobbisti assegnatari dei posteggi di cui al comma 4 sono tenuti:

a) a pagare la relativa tassa prima dell'inizio della manifestazione;

b) ad esporre i prezzi secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 114/1998.".

 

     Art. 5. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2005, n. 42 (Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica)

1. Alla legge regionale 21 novembre 2005, n. 42 (Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente

"Art. 6 bis. Contratti di fiume

1. I Consorzi di bonifica e i Comuni il cui territorio è compreso entro lo stesso bacino idrografico, d'intesa con la Regione, possono istituire contratti di fiume mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.

2. Il contratto di fiume è un processo di programmazione negoziata e partecipata, basato sull'adesione volontaria e finalizzato ad attuare la corretta gestione delle risorse idriche, la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica dei sistemi fluviali, coordinandone l'azione di pianificazione dell'uso, della tutela e della valorizzazione dei corsi d'acqua, coerente con le peculiarità e le potenzialità del territorio sotteso, nonché con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.
3.Il processo di programmazione negoziata di cui al comma 2 è articolato nelle seguenti fasi:

a) costruzione della rete di attori coinvolti;

b) definizione di regole e strumenti condivisi;

c) rappresentazione del territorio allo stato attuale;

d) individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale;

e) progettazione delle strategie e delle azioni;

f) valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse;

g) formalizzazione del contratto di fiume;

h) attuazione delle strategie e delle azioni;

i) monitoraggio dell'efficacia del processo e dei risultati ottenuti;

j) eventuale revisione del processo.";

b) all'articolo 10, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Il beneficio può riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli stessi immobili.

2-ter. Il beneficio è distinto in:

a) beneficio di presidio idrogeologico individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;

b) beneficio di natura idraulica individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acqua comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;

c) beneficio di disponibilità irrigua individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.";

c) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-bis

Controllo di gestione

1. I consorzi di bonifica provvedono al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti del consorzio di bonifica;

b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;

c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile.";

d) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Organi

1. Sono organi dei Consorzi di bonifica:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio dei delegati;

c) il Comitato esecutivo;

d) il Presidente;

e) il Revisore unico.";

e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

Elezione del Consiglio dei delegati

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati aventi diritto al voto sono divisi in tre fasce, ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza complessiva a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.

2. Rientrano nella prima fascia i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio ed il numero totale delle ditte consorziate.

3. Rientrano nella terza fascia i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati di prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio, decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza fascia.

5. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi 2, 3 e 4 sono determinati sulla base di quanto riportato nel catasto consortile aggiornato alla data della convocazione delle elezioni consortili.

6. Gli statuti definiscono e disciplinano il sistema elettorale e determinano le regole e le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:

a) favorire la partecipazione al voto dei consorziati;

b) assicurare la concorrenzialità delle liste, la preferenza e la libera espressione del voto.";

f) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 25

Revisore unico

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la Direttiva 84/253/CEE).

2. Il revisore unico dura in carica cinque anni.";

g) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

Contabilità e bilanci

1. La gestione contabile dei Consorzi si adegua alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).";

h) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

"Art. 27-bis

Ufficiale rogante

1.Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, relativi all'esecuzione delle opere pubbliche affidate in concessione, possono essere attribuite dal consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo, di livello non inferiore a quadro e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente o a funzionari quadri dell'Area Amministrativa con anzianità di servizio almeno quinquennale nelle funzioni, nel rispetto della normativa di settore di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89.";

i) al comma 1 dell'articolo 32 , dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:

"h-bis) all'adozione dello Statuto e del piano di organizzazione variabile (POV);

h-ter) al bilancio di previsione;".

2. Al fine di adeguare i servizi di bonifica ed irrigazione alle attuali esigenze del settore agricolo e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sono ridefiniti gli ambiti di operatività dei consorzi di bonifica, attraverso una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica, sulla base dei seguenti criteri:

a) omogeneità territoriale sotto il profilo idrografico e idraulico;

b) necessità di azioni e interventi sul territorio per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2005, n. 42;

c) idoneità a soddisfare le esigenze di interventi connessi al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42/2005;

d) idoneità a garantire organicità di azioni e di interventi, funzionalità operativa ed economicità di gestione.

3.Il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno ed il Consorzio di Bonifica integrale larinese sono soppressi, ne sono sciolti gli organi ed è contestualmente istituito il Consorzio di bonifica 'Basso Molise', con sede legale in Larino e sedi amministrative a Termoli e Larino, che ricomprende i territori dei consorzi soppressi e ad essi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

4.Il Commissario straordinario unico per il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno ed il Consorzio di Bonifica integrale larinese, individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2017, n. 1, relativamente ai consorzi soppressi e in conseguenza dello scioglimento dei relativi organi:

a) esercita l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;

b) predispone e trasmette alla Giunta regionale, sentiti i revisori dei conti, una relazione contenente una ricognizione della situazione giuridica, finanziaria e patrimoniale;

c) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché degli eventuali procedimenti di contenzioso pendenti;

d) effettua la ricognizione del personale;

e) predispone il progetto di fusione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui all'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le Politiche agricole ed agroalimentari, la programmazione forestale, lo sviluppo rurale, la pesca produttiva e la tutela dell'ambiente, sentito il parere della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 42/2005, approva il progetto di fusione, assegnando le risorse umane, strumentali e finanziarie al Consorzio istituito.

6. Il personale appartenente all'organico del Consorzio di bonifica Trigno e Biferno ed a quello del Consorzio di bonifica integrale larinese transita nell'organico del consorzio di bonifica 'Basso Molise', conservando la posizione giuridica ed il trattamento economico acquisiti.

7. In ragione delle specificità territoriali, idriche e geologiche del territorio di riferimento rimane invariata la struttura ed il comprensorio territoriale del Consorzio della Piana di Venafro. Ad integrazione di quanto già disposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge regionale n. 1/2017, sono sciolti gli altri organi consortili del Consorzio della Piana di Venafro.

8. I Commissari straordinari dei Consorzi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano gli statuti consortili, il piano di classifica e gli altri atti da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione e, nei successivi sessanta giorni, indicono le elezioni; adottano tutti gli atti necessari, anche ai fini dello svolgimento delle elezioni stesse, rimanendo in carica, unitamente ai rispettivi Collegi dei revisori dei conti, fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

9. Ciascun Commissario straordinario provvede entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge alla ricognizione della massa debitoria pregressa che resta in carico ai consorzi. La Giunta regionale può attivare un Fondo straordinario per la contrazione di mutui per accedere a prestiti bancari, per il ripianamento dei debiti dei bilanci dei Consorzi di bonifica; lo stesso fondo potrà essere utilizzato dai Consorzi di bonifica per garantire mutui o anticipazioni di cassa necessari per superare momenti di difficoltà finanziarie, dovute anche a mancate riscossioni dei contributi con conseguenti squilibri di bilancio degli enti stessi. L'istituzione, il funzionamento e le modalità di utilizzo di tale Fondo sono subordinati all'approvazione da parte della Giunta regionale di disposizioni attuative entro sessanta giorni dall'avvenuta ricognizione della massa debitoria.

10. Ciascun Commissario straordinario rileva il patrimonio del Consorzio di bonifica operando la ricognizione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione presenti, delle opere in corso di esecuzione e provvede alla ricognizione di eventuali relativi rapporti giuridici pendenti. La suddetta attività, che dovrà essere espletata entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, consentirà l'individuazione delle opere che, di esclusivo utilizzo dei consorziati, rientrano nella competenza dei consorzi, al fine di escludere dalla gestione consortile le opere di effettivo utilizzo generale e che, pertanto, afferiscono alla gestione di altri enti. La ricognizione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione è approvata con deliberazione di Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente per materia.

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei)

1. L'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei) è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Attestato di idoneità alla raccolta

1. Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 10 ore, un corso di micologia della durata di almeno 14 ore e superare un esame.

2. L'esame è sostenuto innanzi a commissioni regionali istituite con deliberazione della Giunta regionale per ciascun ambito corrispondente ai territori delle Province di Campobasso ed Isernia. Tali commissioni hanno durata quinquennale e sono composte, per ciascun ambito territoriale:

a) dal dirigente del Servizio regionale competente in materia, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario del Comando Regione Carabinieri Forestale oppure da altro funzionario appartenente a un corpo di polizia con analoghe competenze in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare;

c) da un micologo in servizio presso l'ASReM iscritto al Registro nazionale micologi. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del servizio regionale competente. L'aspirante raccoglitore di funghi è sottoposto a esame di idoneità di regola entro novanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa presso la Regione Molise. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova d'esame possono ripeterla non prima di tre mesi.

3. I corsi, proposti dai soggetti di cui all'articolo 13, devono essere autorizzati dal Servizio regionale competente, previa istanza che deve pervenire allo stesso almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso. L'istanza si intende accolta se la Regione non si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

4. Ai fini del conseguimento dell'attestato, per le persone che hanno compiuto i 65 anni di età è sufficiente la frequenza del corso e le stesse sono dispensate dall'esame.

5. I corsi si svolgono secondo un programma che deve essere conforme alle indicazioni statali di cui alla legge n. 352/1993 e sono tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi.

6. Ai fini del rilascio del tesserino d'idoneità, in luogo dell'attestato di idoneità alla raccolta di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, sono comunque validi gli attestati di frequenza a corsi di micologia, già rilasciati dall'ASReM o da associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

7. In deroga a quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, il tesserino d'idoneità può essere rilasciato a coloro che hanno trasferito la propria residenza nel Molise e che siano già in possesso del titolo abilitativo o autorizzativo o di altro documento previsto dalla normativa della regione di provenienza.".

2. Sono abrogate la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2016, n. 8 e la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2017, n. 1.

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30

1. All'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'ampliamento con le premialità di cui commi precedenti può essere realizzato in sopraelevazione, contiguità o all'interno di un diverso lotto, anche se assoggettato dallo strumento urbanistico ad una differente destinazione di zona, purché adiacente a quello da ampliare e purché la destinazione d'uso dell'immobile da realizzare rientri nelle seguenti destinazioni:

a) residenziale, turistico-ricettiva, commerciale;

b) produttiva e direzionale.

Per lotto adiacente deve intendersi anche quello separato da strade o da altro fondo purché, in tale ultima ipotesi, il terreno interposto, anche se edificato, non divida i terreni per una distanza superiore a 250 metri. La realizzazione dell'ampliamento sul lotto adiacente non è consentita ove quest'ultimo abbia destinazione agricola o sia assoggettato ad un vincolo di inedificabilità assoluta, da intendersi come tali solo quelli previsti dalla legge e quelli assoggettati dallo strumento urbanistico ad un vincolo espropriativo non ancora decaduto. Gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la fattispecie di nuova costruzione al fine del calcolo delle distanze tra edifici, ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto, fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale.";

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Anche in zona agricola, come per gli edifici esistenti nelle altre zone omogenee, con l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato la struttura, ampliamento che potrà avvenire anche mediante costruzione separata da quella esistente purché all'interno dello stesso lotto, è consentito mutare la destinazione d'uso dei locali non destinati alla civile abitazione in destinazione d'uso residenziale, a condizione che detti locali abbiano caratteristiche tali da risultare idonei alla civile abitazione secondo quanto previsto dai regolamenti edilizi vigenti. Detta variazione di destinazione d'uso deve realizzarsi senza alcun aumento di volume edificato, a salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed ambientali del territorio, ed a condizione che vengano eseguiti sull'edificio esistente - anche limitatamente ai locali interessati dalla variazione della destinazione d'uso - interventi atti a garantire la salubrità e la vivibilità dei locali ed a migliorare la prestazione energetica dell'edificio riducendo le dispersioni termiche in maniera sufficiente per passare dalla classe energetica obbligatoria a quella superiore ed a ridurre il consumo idrico.";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Gli interventi di cui al presente articolo possono, in ogni caso, essere realizzati attraverso l'istituto della cessione di cubatura cumulando altresì le volumetrie derivanti dall'asservimento di altri fondi adiacenti, le volumetrie previste dallo strumento urbanistico e le volumetrie derivanti dagli ampliamenti previsti dal presente articolo spettanti ad altre unità immobiliari che sorgono su lotti adiacenti. Tutti gli altri volumi che venissero assoggettati a cambio di destinazione d'uso, giacché esistenti, non rientrano nel calcolo dei volumi massimi ammissibili.";

d) il comma 11-bis è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 2-bis della legge regionale n. 30/2009 le parole "10 per cento" sono sostituite dalle parole "20 per cento".

3. All'articolo 3 della legge regionale n. 30/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli interventi di cui al presente articolo, anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici comunali, possono determinare spostamenti rispetto all'area di sedime del fabbricato oggetto di demolizione, purché su lotti adiacenti come definiti dall'articolo 2 della presente legge, anche se aventi diversa destinazione di zona, mediante l'istituto della cessione di cubatura. Resta salva la possibilità di cumulare le premialità volumetriche previste dal presente articolo, con la volumetria determinata applicando gli indici di fabbricabilità territoriale previsti dallo strumento urbanistico per il lotto di terreno interessato dall'intervento edilizio di ricostruzione, con la volumetria derivante dall'asservimento di altri fondi adiacenti, con l'aumento volumetrico spettante ad altre unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Qualora l'edificio da demolire ricada su di un'area assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta come definito dal precedente articolo 2, comma 4, imposto successivamente alla sua legittima costruzione, la sua ricostruzione, con gli ampliamenti di cui al presente articolo, potrà avvenire anche su area con diversa destinazione di zona purché non distante oltre 250 metri dal confine del lotto dove è ubicato l'edificio da demolire, con la sola esclusione delle zone agricole e di quelle assoggettate ad un vincolo di inedificabilità assoluta, da intendersi come tali quelli previsti dalla legge e quelli assoggettati ad un vincolo espropriativo non ancora decaduto.";

c) al comma 4 le parole "possono essere elevate fino al 40 per cento" sono sostituite dalle parole "sono maggiorate di un ulteriore 20 per cento".

4. All'articolo 3-ter della legge regionale n. 30/2009 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. E' concessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, una volumetria aggiuntiva pari al 20 per cento di quella complessiva ottenuta con le premialità di cui agli articoli precedenti, purché siano rispettati gli standard urbanistici di cui al DM n. 1444/1968, agli interventi che promuovono rigenerazione urbana e agli interventi di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. Sono considerati interventi di rigenerazione urbana gli interventi che comportino un miglioramento nell'ambiente urbano dal punto di vista sociale, ambientale e fisico, finalizzati ad un incremento della qualità della vita, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di partecipazione sociale. La finalità e, dunque, i requisiti perché si prefiguri una rigenerazione urbana sono contenimento di uso del suolo, sostenibilità ambientale, coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati interessati. Agli interventi di rigenerazione urbana si applicano, inoltre, le disposizioni previste dalla presente legge relativamente al pagamento degli oneri.".

5. L'articolo 6 della legge regionale n. 30/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Interventi straordinari per la realizzazione di nuovi programmi costruttivi e di interventi per l'edilizia ricettivo-complementare

1. Nei Comuni sprovvisti di aree libere destinate all'edilizia economica o convenzionata o agevolata o che non ne dispongano in misura sufficiente, in via straordinaria è consentita la presentazione, da parte di consorzi o di privati riuniti in cooperativa, di programmi costruttivi di nuove abitazioni.

2. I programmi costruttivi di cui al comma 1 sono localizzati nelle zone C ed F come definite dal DM n. 1444/1968 e nelle zone bianche per avvenuta decadenza dei vincoli quinquennali e nelle aree, anche solo perimetrate, destinate a recupero urbanistico ai sensi della legge n. 47/1985, come attuata dalla legge regionale n. 17/1985 e dalla legge regionale n. 25/2004, ricomprese nei singoli territori comunali e vicine alle zone residenziali esistenti.

3. A detti programmi si applica il limite volumetrico di 1,5 mc/mq ovvero di 2,5 mc/mq nel caso il progetto preveda la realizzazione di abitazioni in classe energetica A.

4. Tali programmi sono valutati ed approvati mediante il procedimento di rilascio del permesso di costruire così come disciplinato dall'articolo 20 del dPR n. 380/2001.

5. I Comuni, nel quantificare gli oneri di urbanizzazione per i programmi costruttivi approvati ai sensi del presente comma, applicano gli indici e i parametri relativi alle zone nelle quali il programma è localizzato e, nel caso in cui il programma costruttivo sia localizzato in una zona bianca, applicano gli indici e i parametri delle zone confinanti.

6. Qualora i programmi costruttivi di cui al comma 1 siano approvati mediante Conferenza di Servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento (verbale favorevole), così come stabilito dal comma 6 dell'articolo 20 del dPR n. 380/2001, costituisce ad ogni effetto titolo per la realizzazione dell'intervento.

7. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale, in deroga a quanto previsto dai PRG comunali, è ammessa la localizzazione di programmi costruttivi per la realizzazione di attività commerciali/artigianali nelle aree ricadenti in zona D-Industriale, purché prive di piani attuativi approvati, nel limite volumetrico massimo previsto dal VPRG comunale, anche su lotti inferiori a mq 10.000. Anche in questo caso, l'approvazione del programma costruttivo seguirà il procedimento di rilascio del permesso di costruire così come disciplinato dall'articolo 20 del dPR n. 380/2001.

8. Al fine di promuovere e rilanciare l'edilizia ricettivo-complementare e l'edilizia turistico-residenziale, in via straordinaria, gli indici di cubatura già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nei singoli territori comunali possono essere aumentati dalle amministrazioni comunali fino ad un massimo dello 0,6 mc./mq., anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, per quanto riguarda il rapporto di copertura, così come disposto dall'articolo 2, comma 8.

9. Le unità immobiliari all'interno di strutture turistico-ricettive possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli ed associati, senza determinare mutamento della destinazione d'uso, a condizione che le parti comuni, le strutture mobili, le strutture commerciali e le strutture destinate a servizi restino nella gestione unitaria.'.

6. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 30/2009 è sostituito dal seguente:

'1. Non concorrono a formare cubatura o superficie coperta le pensiline, le tettoie ed i tetti realizzati o da realizzare, per una superficie massima pari al piano di calpestio esistente ed a condizione che l'altezza media non superi la misura di metri 2,5 a servizio degli edifici esistenti alla data del 31/12/2017, finalizzati all'installazione o all'ampliamento di impianti ad essi funzionalmente connessi, solari o fotovoltaici così come definite dalla normativa vigente in materia.".

7.All'articolo 8 della legge regionale n. 30/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a)dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Sono recepite dalla presente norma regionale le nuove disposizioni di modifica ed integrazione del T.U. sull'Urbanistica di cui al dPR n. 380/2001, emanate con d. lgs. n. 222/2016 riguardanti i titoli abilitativi e le certificazioni relative. Sarà consentito l'utilizzo dello strumento della CILA per opere di manutenzione straordinaria riguardanti anche modifiche prospettiche dei fabbricati che non implichino aumenti di volume e di destinazione d'uso.";

b) dopo la lettera f) del comma 2 è aggiunta la seguente: "f-bis) autoliquidazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione dovuti con prova dell'avvenuto versamento oppure, in caso di richiesta di pagamento rateale, polizza fideiussoria a prima richiesta e prova del versamento della prima rata.".

8. All'articolo 9 della legge regionale n. 30/2009 sono apportate le seguenti modifiche :

a) al comma 1 dopo le parole "costo di costruzione" sono aggiunte le parole "e gli oneri concessori";

b) al comma 2 dopo le parole "costo di costruzione" sono aggiunte le parole "e gli oneri concessori";

c) al comma 5 le parole "qualora abbiano le medesime caratteristiche degli interventi previsti dalla presente legge" sono sostituite dalle parole "ed eventuali successive varianti approvate";

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Per gli interventi edilizi previsti dalla presente legge non trova applicazione l'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del DdPR n. 380/2001.".

9. All'articolo 11 della legge regionale n. 30/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b)al comma 4 le parole "nei centri storici" sono soppresse;

c) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale assenso non è necessario se l'edificio sorge su area comunale o demanio disponibile e se l'edificio stesso è stato realizzato da più di 20 anni.".

10. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 30/2009 le parole "denuncia di inizio attività" sono sostituite dalle parole "segnalazione certificata di inizio attività, anche in deroga ai regolamenti edilizi ed agli strumenti urbanistici".

11. All'articolo 15 della legge regionale n. 30/2009 il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di incentivare il completamento degli edifici di cui al presente articolo è sempre consentito il loro mutamento di destinazione d'uso in residenziale anche in deroga ai regolamenti comunali, agli strumenti urbanistici ed alle prescrizioni e condizioni apposte nei provvedimenti amministrativi e nei titoli edilizi.".

12. E' consentito l'utilizzo delle premialità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 30/2009 su volumetrie già oggetto di applicazione della legge regionale n. 25/2008.

 

     Art. 8. Modifica all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30

1. All'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: "3-ter. Nelle sottozone classificate come verde pubblico attrezzato, per incrementare i flussi turistici e le attività sportive, è consentito realizzare attrezzature e impianti sportivi, ricreativi, ricettivi, di ristoro, parcheggi e autorimesse entro il limite volumetrico di 2 mc/mq, anche in deroga alla normativa ed alle eventuali simbologie previste dallo strumento urbanistico comunale vigente.".

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 11-bis della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10

1. All'articolo 11-bis della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è abrogato;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Con apposito regolamento la Giunta regionale disciplina l'organizzazione e l'attività dell'Avvocatura regionale, conformemente ai principi dell'ordinamento professionale forense, nonché le modalità di affidamento di incarichi professionali agli avvocati del libero foro.".

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10

1. All'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10 (Riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione e dei servizi della regione. Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) quando il consigliere o l'assessore sia assente per motivi connessi con l'esercizio della carica, che vanno specificati nella richiesta di giustificazione;";

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. La richiesta di giustificazione, debitamente motivata secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 2, è indirizzata al presidente dell'organo collegiale, il quale ne dà comunicazione in seduta. Per le sedute del Consiglio regionale la richiesta di giustificazione è contestuale alla domanda di congedo.".

 

     Art. 11. Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 5, della legge regionale 14 aprile 2015, n. 7

1. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 14 aprile 2015, n. 7 (Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica)) è autenticamente interpretato nel senso che i progetti relativi ai programmi costruttivi di cui all'articolo 6 ove localizzati su aree perimetrate ai sensi della L.R. 14/05/1985, n.17 nonché in quelle di cui alla L.R. 11 novembre 2004, n. 25, devono essere approvati sulla base delle perimetrazioni esistenti all'atto della loro presentazione, non trovando applicazione per tali programmi costruttivi l'annullamento o le modifiche successivamente disposte dalle Amministrazioni comunali alle perimetrazioni medesime.

 

     Art. 12. Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2015, n. 8

1. Al comma 2-bis dell'articolo 20 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 (disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), sono soppresse le parole "o tributi".

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9

1. All'articolo 12, comma 12, della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015), le parole "ed a condizione che da tale data decorra" sono sostituite dalle parole "e con".

 

     Art. 14. Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2016, n. 20

1. Alla legge regionale 17 dicembre 2016, n. 20 (Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: "2. Per "aree sensibili" si intendono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; i luoghi di culto; le strutture a carattere culturale o sportivo; le strutture sanitarie e ospedaliere, residenziali o semiresidenziali, operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e le stazioni ferroviarie o terminal bus.";

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Disposizioni finali

1. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 1, non si applica alle sale da gioco, alle sale scommesse e agli spazi per il gioco in esercizio all'entrata in vigore della presente legge per l'intera durata del titolo abilitativo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di cessione dell'esercizio.".

 

     Art. 15. Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 ottobre 2017, n. 14

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 6 ottobre 2017, n. 14 (Istituzione dei registri di patologie di rilevante interesse sanitario e di particolare complessità) dopo le parole "dati personali" sono aggiunte le parole "entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge". 

 

     Art. 16. Abrogazione della legge regionale 24 ottobre 2017, n. 15

1. E' abrogata la legge regionale 24 ottobre 2017, n. 15 (Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate).

 

     Art. 17. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 2 le parole "lista non unita in coalizione" sono sostituite dalle parole "lista singola";

b) al comma 5 dell'articolo 2 le parole "liste non riunite in coalizione" sono sostituite dalle parole "liste singole";

c) al comma 2 dell'articolo 5 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) partiti o raggruppamenti politici che, nelle ultime elezioni, hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo o nel Consiglio regionale del Molise. In tali casi la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal responsabile del partito o raggruppamento politico o da persona dallo stesso incaricata con delega notarile;

b) partiti o raggruppamenti politici, con contrassegno singolo o composito, che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi politici parlamentari presenti nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo o con gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Molise. La dichiarazione di collegamento può essere rilasciata esclusivamente dal presidente del gruppo politico parlamentare o consiliare, in favore di un solo partito o raggruppamento politico, anche con denominazione diversa da quella del gruppo politico di collegamento, e deve essere autenticata da notaio. In tali casi la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal responsabile del partito o raggruppamento politico o da persona dallo stesso incaricata con delega notarile;";

d) il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: "3. Per le liste che non si avvalgano dell'esonero previsto dal comma 2 la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione.";

e) il comma 8 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "8. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione.";

f) al comma 1 dell'articolo 10 le parole "non riunite in coalizione" sono sostituite dalle parole "liste singole";

g) il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: "4. Qualora un candidato alla Presidenza della Giunta regionale abbia ottenuto meno dell'otto per cento dei voti validi, la coalizione di liste o la lista singola ad esso collegate sono escluse dalla ripartizione dei seggi. Nel caso in cui nessun altro candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, oltre a quello proclamato eletto, abbia ottenuto l'otto per cento dei voti validi, alla ripartizione dei seggi partecipa la coalizione di liste o la lista singola collegate al candidato alla Presidenza della Giunta regionale che ha ottenuto la maggiore percentuale di voti validi.";

h) il comma 5 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: "5. E' assicurata la rappresentanza delle minoranze. A tal fine, all'insieme delle coalizioni e liste singole, non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto, sono riservati dal minimo di sei al massimo di otto seggi del Consiglio, compreso il seggio destinato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato alla presidenza proclamato eletto e che sia collegato a coalizione di liste o a lista singola che abbiano conseguito almeno un seggio.";

i) all'articolo 12, comma 5, lettera b), le parole "non riunite in coalizione" sono sostituite dalla parola "singole";

j) all'articolo 12, comma 5, lettera b), dopo le parole "ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 11" le parole "comma 5" sono sostituite dalle parole "comma 4";

k) all'articolo 12, comma 5, lettera b), dopo le parole "liste regionali e" le parole "liste non riunite in coalizione" sono sostituite dalle parole "liste singole";

l) all'articolo 12, comma 5, lettera d), le parole "lista non unita in coalizione" contenute nel primo e secondo periodo sono sostituite dalle parole "lista singola";

m) all'articolo 12, comma 5, lettera f), dopo le parole "verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o" le parole "liste non unite in coalizione" sono sostituite dalle parole "liste singole" e, dopo le parole "pari o superiore al 3 per cento, e la coalizione o", le parole "lista non riunita in coalizione" sono sostituite dalle parole "lista singola";

n) all'articolo 12, comma 5, lettera g), dopo le parole "dopo il candidato proclamato eletto presidente e che sia collegato a coalizione di liste o" le parole "lista non unita in coalizione" sono sostituite dalle parole "lista singola";

o) all'articolo 13, comma 2, le parole "lista non riunita in coalizione" sono sostituite dalle parole "lista singola";

p) al comma 1 dell'articolo 16 dopo le parole "Fatte salve le disposizioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale)" sono aggiunte le parole "e le disposizioni di cui alla legge n. 165/2004 e successive modificazioni ed integrazioni";

q) al comma 2 dell'articolo 16 le parole "novanta giorni antecedenti" sono soppresse;

r) al comma 1 dell'articolo 17 le parole "dagli articoli 3 e 4 della" sono sostituite dalla parola "dalla"; dopo le parole "legge n. 154/1981" sono inserite le parole "e dalla legge n. 165/2004 e successive modificazioni ed integrazioni,";

s) l'articolo 20 è abrogato.

 

     Art. 18. Razionalizzazione del comparto della montagna molisana

1. Al fine di agevolare il processo di riduzione delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dalla Regione Molise impegnate nel comparto della montagna molisana, la Giunta regionale avvia azioni finalizzate a verificare la sostenibilità e la fattibilità di operazioni straordinarie di fusione tra le società "Sviluppo della Montagna Molisana spa" e "Funivie del Molise spa" nel rispetto del riparto delle attribuzioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera f), dello Statuto regionale e della normativa di riferimento.

2. La Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge programma gli interventi necessari ed opportuni per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

 

     Art. 19. Procedure di valutazione ambientale strategica

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), e l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 22 aprile 2017, n. 4, nonché per aggiornare e coordinare l'esercizio delle proprie funzioni in materia di procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte seconda del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», così come modificata dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 104, la Giunta regionale aggiorna le procedure amministrative per il rilascio delle concessioni idriche ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e dell'autorizzazione all'utilizzo delle acque minerali naturali ai sensi del d. lgs. 8 ottobre 2011, n. 176.

2. Per aggiornare e coordinare l'esercizio delle proprie funzioni in materia di procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte seconda del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante 'Norme in materia ambientale', così come modificata dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 104, la Giunta regionale aggiorna altresì le procedure amministrative per l'autorizzazione all'esercizio di attività estrattive di cui alla legge regionale 5 aprile 2005, n. 11.

 

     Art. 20. Istituzione di una Commissione tecnica per la valutazione delle emergenze ambientali

1. La Regione Molise costituisce, entro sei mesi e senza oneri per il bilancio regionale, una Commissione tecnica che si occuperà di valutare le emergenze ambientali di cui al decreto legislativo n. 152/2006, ai fini della redazione di un piano di monitoraggio periodico, a cadenza semestrale, delle aree di Capoiaccio in agro di Cercemaggiore, della Piana di Venafro, di Castelmauro, di Guglionesi e di Campomarino. Gli esiti del piano di monitoraggio saranno oggetto di valutazione ai fini delle azioni da porre in essere relativamente alle necessarie procedure di intervento e di controllo. Gli esiti sono trasmessi al Consiglio regionale.

 

     Art. 21. Disciplina del trasporto delle salme "a cassa aperta", delle case funerarie e delle sale di commiato

1. Fermo restando che durante il periodo di osservazione, di cui agli articoli 8 e seguenti del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alle strutture adibite al commiato ed in possesso di debita autorizzazione e delle caratteristiche di cui al dPR n. 37 del 14 gennaio 1997, di cui ai successivi commi, siti anche in Comune diverso.

2.Il trasferimento della salma, su mandato scritto degli aventi diritto, può essere effettuato esclusivamente da soggetti titolati alla sua esecuzione.

3.L'impresa funebre che esegue il trasferimento, previo nulla osta rilasciato dal medico che ha constatato il decesso, trasmette, per gli adempimenti di competenza, preventiva comunicazione del trasporto unitamente alla certificazione medica di cui sopra:
a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma se diverso da quest'ultimo;

b) all'Azienda sanitaria competente;

c) al responsabile della struttura ricevente se diversa dall'abitazione privata.

4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del giorno e dell'orario di arrivo; la comunicazione, sottoscritta dal responsabile della struttura ricevente e dall'addetto al trasporto, deve essere trasmessa ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo, per quanto di rispettiva competenza.

5. Il nulla osta e le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 devono essere rese utilizzando apposita modulistica predisposta e resa disponibile dall'Azienda sanitaria competente.

6. Durante il trasporto, che deve avvenire a mezzo di idonea auto funebre, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

7. Possono essere realizzate sul territorio regionale le case funerarie di cui al presente articolo. Si definisce 'casa funeraria' la struttura autorizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) osservazione del cadavere;

b) trattamento conservativo;

c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

d) custodia ed esposizione del cadavere;

e) attività proprie della sala del commiato.

8. La gestione della casa funeraria è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.

9. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza.

10. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente.

11. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai requisiti minimi generali e specifici di cui all'Allegato 1 della presente legge.

12. Il locale destinato all'accoglimento e osservazione del cadavere deve essere accessibile direttamente dall'esterno e dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

13. Devono essere formalmente predisposte e regolamentate le procedure relative a tutte le attività svolte all'interno della casa funeraria, a disposizione degli utenti.

14. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

15. L'apertura della casa funeraria deve essere garantita per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.

16. Le case funerarie non possono essere convenzionate con Comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale e non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio- assistenziali o nei cimiteri.

17. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

18. La gestione della sala commiato è soggetta a comunicazione al comune nelle forme previste dal regolamento comunale laddove presente.

19. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai requisiti minimi descritti nell'Allegato 2 alla presente legge.

20. Non costituisce 'sala del commiato' il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

21. La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.

22. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria.

23. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

24. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive modificazioni.

 

     Art. 22. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30

1. All'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica), dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

'2-bis. E' inoltre possibile realizzare le nuove abitazioni di cui al comma 1 in aree agricole confinanti e/o adiacenti ad agglomerati urbani esistenti.

2-ter. Gli interventi previsti dai precedenti commi possono essere realizzati in deroga agli strumenti urbanistici vigenti riguardo al rapporto di copertura, all'altezza massima ed alle distanze dai confini e dai fabbricati, fermo restando quanto stabilito dalle norme del codice civile e dall'articolo 9 del DM n. 1444/1968.'.

 

     Art. 23. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

 

ALLEGATI di cui all'articolo 21

ALLEGATO 1

Requisiti delle strutture adibite a case funerarie di cui al comma 11 dell'articolo 21

Requisiti minimi generali:

A.locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:

a.accoglimento e osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione

b.esecuzione dei trattamenti consentiti

c.preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa

d.celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme

B.ulteriori locali richiesti:

•servizi igienici per il personale

•spogliatoi per il personale

•servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap

C.assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;

D.altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

E.impianto di illuminazione di emergenza;

F.locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti

G.locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali

Requisiti minimi specifici per i locali destinati all'osservazione, trattamenti e preparazione del cadavere:

a)superficie minima in pianta dei singoli locali non inferiore a mq 20 con lato minimo non inferiore a m 4;

b)pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;

c)condizionamento ambientale idoneo a garantire:

•temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C;

•umidità relativa 60% ( 5%);

•15 v/h ricambi aria/ora esterna;

d)per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere:

•lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico.

•tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio

•sistema di aspirazione dei gas.

 

ALLEGATO 2

Requisiti minimi della sala di commiato di cui al comma 19 dell'articolo 21

a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;

b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

d) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;

e) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;

f) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 132 della L.R. 18 ottobre 2021, n. 4.