§ 5.4.320 - L.R. 30 gennaio 2017, n. 1.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2017-2019 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:30/01/2017
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7)
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4)
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 29 settembre 1999, n. 34)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 7 giugno 2011, n. 9)
Art. 6.  (Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2)
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2015, n. 11)
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2016, n. 4)
Art. 9.  (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica)
Art. 10.  (Disciplina della Fondazione Molise Cultura)
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25)
Art. 12.  (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25)
Art. 13.  (Entrata in vigore)


§ 5.4.320 - L.R. 30 gennaio 2017, n. 1.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2017-2019 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.

(B.U. 31 gennaio 2017, n. 2)

 

CAPO I

RIORDINO DELLE FUNZIONI GIA' DELEGATE ALLE PROVINCE

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19)

1. All'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole 'dall'I.N.F.S.' sono sostituite dalle parole 'dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)';

b) al comma 5 le parole 'dell'I.N.F.S.' sono sostituite dalle parole 'dell'ISPRA'.

2. All'articolo 3 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. La Regione, nell'espletamento delle funzioni in materia, si avvale sia dell'ISPRA, quale organo scientifico e tecnico di ricerca, che della collaborazione di Enti ed istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca.'.

3. All'articolo 4 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'dell'I.N.F.S' sono sostituite dalle parole 'dell'ISPRA';

b) al comma 2 le parole 'dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica' sono sostituite dalle parole 'dell'ISPRA';

c) al comma 3 le parole 'all'I.N.F.S' sono sostituite dalle parole 'all'ISPRA'.

4. All'articolo 5 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 3, le parole 'l'amministrazione provinciale' sono sostituite dalle parole 'la Regione';

b) al comma 4, le parole 'dall'amministrazione provinciale' sono sostituite dalle parole 'dalla Regione';

c) Il comma 5 è sostituito dal seguente: '5. All'atto della richiesta per la preparazione di cui al comma 4, viene compilato un modulo, appositamente predisposto in triplice copia, una delle quali viene trasmessa alla Regione. Il tassidermista non può procedere alla naturalizzazione dell'esemplare, in attesa dell'esito che, comunque, deve essere comunicato dalla Regione entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta segnalazione. In caso di esito sfavorevole la stessa Amministrazione deve provvedere alla conservazione ed alla destinazione d'uso a fini didattico-scientifici, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.';

d) al comma 9, le parole 'all'amministrazione provinciale, competente per territorio,' sono sostituite dalle parole 'alla Regione';

e) al comma 11, le parole 'L'amministrazione provinciale competente per territorio' sono sostituite dalle parole 'La Regione'.

5. All'articolo 6 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: '7. Il piano faunistico-venatorio regionale, predisposto dalla Giunta regionale in attuazione delle normative nazionali e comunitarie vigenti, è approvato dal Consiglio regionale. Tale strumento è predisposto per comprensori omogenei e per comparti sub-regionali corrispondenti ai territori provinciali di Campobasso e Isernia. Esso ha durata quinquennale e può essere rivisto nel corso della sua efficacia.';

b) i commi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti commi:'8. Il Piano faunistico-venatorio regionale deve prevedere: a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro soggette a tassa di concessione regionale, nei limiti della presente legge, nelle quali la caccia è consentita ai soli soci da concedersi in gestione con provvedimento della Giunta regionale a chi ne faccia richiesta;

f) le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofili ovvero ad imprenditori singoli o associati;

g) i quagliodromi di superficie normalmente oscillante fra i quattro e dieci ettari, fino al raggiungimento di una superficie massima di 80 ettari, in cui sia consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani da ferma anche mediante l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento da concedersi con provvedimento della Regione a chi ne faccia richiesta;

h) la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio (legge n. 157 del 1992, articolo 14, comma 12). 9. Le zone di cui al comma 8, lettere a), b) e c), devono essere perimetrate con tabelle, esenti da tasse, a cura della Regione, mentre quelle alle lettere e), f), g) ed h) a cura dell'ente, associazione o privato affidatario della singola zona.

10. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 8, lettere a), b), c) ed e), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e/o pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.

11. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

12. Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 11.

13. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 8, lettere a), b), c), per la opposizione manifesta dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria.

14. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

15. La Regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui all'articolo 11.

16. In attesa dell'approvazione del piano da parte del Consiglio regionale, la Regione può, eccezionalmente, disporre l'istituzione dei quagliodromi previsti nella pianificazione stessa.

17. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20 per cm. 30, con scritta nera su fondo bianco e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati, ad una distanza tale che da una tabella siano visibili le due contigue.

18. Il Piano faunistico-venatorio regionale, oltre a contenere indirizzi generali sulle attività miranti al giusto equilibrio e conservazione della fauna sul territorio deve indicare: a) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere;

b) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici singoli o associati che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b) del comma 8;

c) gli impegni finanziari per la realizzazione degli obiettivi della presente legge;

d) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistiche venatorie, di aziende agro-turistico-venatorie, di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.'.

6. L'articolo 7 della legge regionale n. 19/1993 è abrogato.

7. L'articolo 8 della legge regionale n. 19/1993 è abrogato.

8. L'articolo 9 della legge regionale n. 19/1993 è sostituito dal seguente:

'Art. 9

Organismi tecnici consultivi

1. La Regione nell'espletamento delle funzioni tecnico-scientifiche, si avvale dell'ISPRA e della Consulta regionale, a cui sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per problemi riguardanti la protezione della fauna selvatica e degli ambienti naturali nonché la disciplina dell'attività venatoria.'.

9. All'articolo 9-bis, comma 1, della legge regionale n. 19/1993 la lettera b) è abrogata.

10. L'articolo 9-ter della legge regionale n. 19/1993 è sostituito dal seguente:

'Art. 9-ter

Osservatorio regionale tecnico-scientifico degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche

1. E' istituito, con atto di Giunta regionale, l'Osservatorio regionale tecnico-scientifico degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche. I compiti principali di tale organismo sono:

a) fornire criteri e metodologie per censire le popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio oppure migratrici e svernanti ed effettuare studi sulla loro distribuzione;

b) studiare i rapporti tra le specie animali e l'ambiente;

c) predisporre progetti di ricerca finalizzati su specifici aspetti legati alla protezione della fauna selvatica e alla salvaguardia ovvero al recupero degli equilibri ambientali nonché agli aspetti connessi all'uso dei fitofarmaci in agricoltura e agli effetti sulla fauna selvatica, da effettuarsi direttamente o con la collaborazione di enti, amministrazioni pubbliche ed istituti specializzati pubblici e privati;

d) promuovere corsi di formazione per ricercatori e tecnici per i censimenti qualitativi e quantitativi della fauna stanziale e migratoria;

e) monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria, costituire una banca dati quale strumento fondamentale per la gestione, la pianificazione e la redazione dei calendari venatori regionali.'.

11. L'articolo 10 della legge regionale n. 19/1993 è abrogato.12. All'articolo 11 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'le Province predispongono' sono sostituite dalle parole 'la Regione predispone' e le parole 'dell'I.N.F.S.' sono sostituite dalle parole 'dell'ISPRA';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. L'attività di cattura e di ripopolamento viene esercitata dalla Regione con la collaborazione degli agenti venatori dipendenti delle Province. Essa tende all'immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona, fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali.';

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. Le catture sono effettuate dalla Regione con la collaborazione diretta degli agenti venatori delle Province. La Regione può richiedere, altresì, la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.';

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: '3-bis. Ferma restando la funzione di supervisione e di coordinamento della Regione, le attività di cui ai commi 2 e 3 nonché quelle legate alla realizzazione di piani di miglioramento ambientale a scopo faunistico, possono essere affidate in tutto o in parte agli Ambiti Territoriali di Caccia, ognuno per la propria competenza territoriale, previa stipula di apposite convenzioni.';

e) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: '3-ter. In attuazione degli indirizzi programmatici regionali, su proposta degli ATC, sono istituite le Zone di Rispetto Venatorio preposte al recupero, al potenziamento e all'eventuale reintroduzione della piccola selvaggina stanziale, al fine di favorire l'insediamento sul territorio e la ricostituzione di popolazioni selvatiche di queste specie, e sono disciplinate da apposito regolamento.'.

13. All'articolo 12 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 10' sono sostituite dalle parole 'di cui all'articolo 6, comma 8, lettera a),';

a) al comma 2, le parole 'dalla Provincia, sentito l'I.N.F.S.' sono sostituite dalle parole 'dalla Regione, sentito l'ISPRA'; le parole 'dall'art. 10 comma 11 della presente legge' sono sostituite dalle parole 'dall'articolo 6, comma 17';

b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

'3. La Regione, su richiesta dell'ISPRA, può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e può altresì autorizzare, sentito il predetto Istituto, la cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistico-venatoria.

4. In via eccezionale e per la sola riduzione di determinate specie che pregiudichino l'equilibrio biologico e la funzionalità delle oasi di protezione, la Regione, sentito l'ISPRA, dispone abbattimenti selettivi. Per le operazioni di abbattimento la Regione può autorizzare persone nominativamente individuate, oltre i soggetti previsti all'articolo 29, comma 2.'.

14. All'articolo 13 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole 'dalle province e dalle stesse revocate' sono sostituite dalle parole 'dalla Regione e dalla stessa revocate';

b) al comma 4, le parole 'la Provincia' sono sostituite dalle parole 'la Regione';

c) al comma 5, le parole 'le Province autorizzano' sono sostituite dalle parole 'la Regione autorizza';

d) al comma 5-bis, le parole 'dell'Amministrazione provinciale competente' sono sostituite dalle parole 'della Regione'.

15. All'articolo 14 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'alla lettera c) dell'articolo 10 comma 3' sono sostituite dalle parole 'alla lettera c) del comma 8 dell'articolo 6';

b) al comma 2, le parole 'dalle Province che ne curano' sono sostituite dalle parole 'dalla Regione che ne cura' e sono soppresse le parole 'delle Comunità Montane,';

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. La Regione, sulla base delle previsioni del piano faunistico-venatorio regionale, autorizza gli imprenditori agricoli singoli o associati o le associazioni venatorie che ne facciano richiesta a costituire centri privati di riproduzione di cui all'articolo 6, comma 8, lettera d), della fauna selvatica allo stato naturale.';

d) al comma 5 la parola 'Provincia' è sostituita dalla parola 'Regione';

e) al comma 7 le parole 'Le Province, ai fini di ripopolamento, hanno' sono sostituite dalle parole 'La Regione, ai fini del ripopolamento, ha' e le parole 'le Province comunicano' sono sostituite dalle parole 'la Regione comunica';

f) al comma 9 le parole 'all'art. 10 comma 11 della presente legge' sono sostituite dalle parole 'all'articolo 6, comma 17';

g) al comma 10, le parole 'Le Province esercitano' sono sostituite dalle parole 'La Regione esercita'.16. All'articolo 15 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'Le Province, nel rispetto del regolamento regionale, istituiscono' sono sostituite dalle parole 'La Regione, nel rispetto del regolamento regionale, istituisce';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. Le zone di addestramento cani già in essere, sempre che riconfermate nella pianificazione faunistico-venatoria regionale, possono continuare l'attività fino a scadenza naturale dell'affidamento.';

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: '4. La Regione, nel rispetto del regolamento regionale, su richiesta degli interessati, istituisce quagliodromi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia in cui è consentito l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento. La concessione o revoca viene effettuata dalla Giunta regionale.'.17. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 19/1993 le parole 'sentito l'I.N.F.S.' sono sostituite dalle parole 'sentito l'ISPRA'. 18. All'articolo 17 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'Le Province, nel rispetto del regolamento regionale, autorizzano' sono sostituite dalle parole 'La Regione, nel rispetto del regolamento regionale, autorizza';

b) al comma 3 le parole 'alla competente Provincia' sono sostituite dalle parole 'alla Regione';

c) al comma 3-bis le parole 'Le Province' sono sostituite dalle parole 'La Regione';

d) Il comma 4 è sostituito dal seguente: '4. La Regione, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, può consentire al titolare, nel rispetto delle norme vigenti, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 23.';

e) al comma 5 la parola 'Provincia' è sostituita dalla parola 'Regione';

f) il comma 8 è sostituito dal seguente: '8. La Giunta regionale può erogare finanziamenti per l'impianto e la gestione di Centri consortili di allevamento di specie faunistiche di interesse venatorio, istituiti dalla Regione stessa a scopo di ripopolamento.'.19. Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente articolo:

'Art. 17-bis

Commercio di fauna selvatica

1. La fauna selvatica abbattuta, utilizzabile per fini alimentari nel rispetto delle vigenti norme sanitarie nazionali e comunitarie, può essere commercializzata nel rispetto dei criteri generali stabiliti in apposito regolamento regionale da predisporre di concerto con il competente Servizio veterinario regionale e con l'ASREM.'.20. All'articolo 19 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole 'con provvedimento della giunta provinciale competente per territorio' sono sostituite dalle parole 'con provvedimento della Giunta regionale';

b) la lettera e) del comma 1 è abrogata;

c) al comma 2, sono soppresse le parole 'con qualifica funzionale non inferiore a VII livello'

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. Le designazioni di nomina o di revoca avvengono ad iniziativa della struttura regionale. Qualora le designazioni non dovessero pervenire alla Regione entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, la Giunta regionale provvede d'ufficio.';

e) il comma 4 è sostituito dal seguente: '4. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno sede presso gli uffici competenti della Regione siti nei capoluoghi di provincia e sono convocati dai rispettivi Presidenti, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. I predetti organismi restano comunque in carica fino alla loro ricostituzione.'.21. All'articolo 20 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: 'Gestione degli ambiti territoriali di caccia';

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, la Regione:a) regolamenta il prelievo venatorio nel rispetto della forma o dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale accertata tramite censimenti effettuati di intesa con i Comitati di gestione;

b) indica il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la gestione venatoria;

c) determina il numero dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale, in modo che risulti un rapporto cacciatore/territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente;

d) fissa, per ogni ambito territoriale di caccia, la quota di partecipazione economica a carico dei cacciatori, secondo i criteri e nei limiti di cui al comma 1-bis;

e) provvede a disciplinare le procedure per il rilascio dei tesserini validi per l'esercizio venatorio. Per la convalida degli ambiti territoriali di caccia sul tesserino è sufficiente il timbro dell'ufficio regionale territorialmente competente.';c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: '1-bis. La partecipazione economica dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia si realizza mediante il versamento di una quota annuale stabilita dalla Regione per ciascun Ambito Territoriale di Caccia. L'ammontare della quota è fissato in misura non inferiore all'importo della tassa di concessione governativa, al netto dell'addizionale, e non superiore al suo triplo. L'ammontare così determinato può essere ridotto, di non oltre l'ottanta per cento, per i cacciatori residenti nel territorio regionale.';

d) il comma 2 è abrogato.22. All'articolo 21 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: '2-bis. La Regione può demandare ai Comitati di Gestione, in tutto o in parte, le attività faunistico-venatorie legate alla gestione dei ripopolamenti e degli istituti faunistici di propria competenza, previa stipula di apposite convenzioni.';

b) al comma 3 le parole 'dalle Province' sono sostituite dalle parole 'dalla Regione';

c) al comma 4, le parole 'all'Amministrazione provinciale' sono sostituite dalle parole 'alla Regione';

d) al comma 5, la parola 'Provincia' è sostituita dalla parola 'Regione';

e) al comma 7 la parola 'Provincia' è sostituita dalla parola 'Regione'.23. All'articolo 22 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole 'all'art. 10, comma 3, lettera d)' sono sostituite dalle parole 'all'articolo 6, comma 8, lettera d)';

b) al comma 5, le parole 'dalla Provincia di residenza' sono sostituite dalle parole 'dai servizi regionali territorialmente competenti';

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: '6. Il tesserino, predisposto e stampato a cura del Servizio regionale competente, ha validità per una stagione venatoria e deve essere restituito alla struttura entro il 31 marzo di ogni anno. Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino rilasciato dalla propria Regione o Provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all'esercizio venatorio della stagione successiva.';

d) al comma 8 le parole 'territorio di una provincia del Molise' sono sostituite dalle parole 'territorio regionale' e la parola 'Provincia' è sostituita dalla parola 'Regione';

e) il comma 11 è sostituito dal seguente: '11. Ogni cacciatore residente nella regione Molise ha diritto di accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia istituiti nella regione, previo pagamento di una sola quota la cui ricevuta di versamento va allegata all'istanza di ammissione. Il cacciatore non residente nella regione Molise deve produrre domanda di ammissione all'ATC previo versamento della quota stabilita per l'accesso all'esercizio venatorio. Il Comitato di Gestione dell'ATC, nei termini stabiliti dal proprio regolamento interno, provvede a comunicare agli interessati la loro ammissione.';

f) il comma 11-bis è abrogato;

g) al comma 12 la parola 'Provincia' è sostituita dalla parola 'Regione';

h) il comma 12-bis è sostituito dal seguente: '12-bis. Le quote di accesso richieste per l'ammissione dei cacciatori residenti nella regione Molise devono essere versate su un conto corrente cointestato ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia ricadenti nella regione Molise. Le predette quote devono essere ripartite, a cura e in favore dei Comitati stessi, proporzionalmente al numero di cacciatori che hanno inoltrato richiesta di ammissione a ciascun ambito territoriale di caccia, sulla base dei dati che saranno forniti annualmente dalla Regione Molise. Le quote di accesso richieste per l'ammissione dei cacciatori non residenti nella regione Molise e per l'interscambio di cui al comma 12, devono essere versate direttamente sui conti correnti appositamente predisposti da ciascun ambito territoriale di caccia. I Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia devono utilizzare le predette quote solo per finalità faunistico-venatorie nonché per lo sviluppo delle attività compatibili con l'ambiente.'.24. All'articolo 24 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'dell'I.N.F.S.' sono sostituite dalle parole 'dell'ISPRA';

b) al comma 2 le parole 'tramite l'Amministrazione provinciale competente per territorio' sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. L'Amministrazione regionale, avvalendosi dell'ISPRA o del Dipartimento di Biologia Animale dell'Università di Roma, provvede al marcaggio degli esemplari detenuti che non possono essere superiori a due con contrassegni inamovibili e numerati forniti dall'ISPRA ed alla redazione di una scheda in triplice copia, fornita anch'essa dallo stesso istituto, dove saranno riportate tutte le notizie relative all'identificazione dei diversi soggetti. Una copia è archiviata presso l'amministrazione regionale, una copia è inviata all'ISPRA ed una copia viene rilasciata al possessore del rapace.';

d) al comma 4, le parole 'ed a quella provinciale competente per territorio' sono soppresse;

e) al comma 7 le parole 'all'I.N.F.S' sono sostituite dalle parole 'all'ISPRA'.

25. All'articolo 25 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'dalle Amministrazioni Provinciali' sono sostituite dalle parole 'dall'amministrazione regionale';

b) al comma 2 le parole 'agli artt. 7 e 8' sono sostituite dalle parole 'all'articolo 6'.

26. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/1993 le parole 'dell'I.N.F.S.' sono sostituite dalle parole 'dell'ISPRA'.

27. Dopo l'articolo 27 della legge regionale n. 19/1993 è aggiunto il seguente:

'Art. 27 bis. Disciplina dell'esercizio delle deroghe

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 19-bis della legge n. 157/1992 è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla direttiva 2009/147/CE, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lett. a), della direttiva medesima.

2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE.

3. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri della direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando: a) le specie che formano oggetto di prelievo;

b) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;

d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo;

e) i soggetti abilitati al prelievo in deroga;

f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

g) i controlli che saranno effettuati.4. Restano, comunque, applicabili le disposizioni e le procedure stabilite dall'articolo 19-bis della legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni.'.

28. All'articolo 28 comma 1, della legge regionale n. 19/1993 le parole 'Istituto nazionale per la fauna selvatica' sono sostituite dalle parole 'ISPRA'.

29. All'articolo 29 della legge regionale n. 19/1993 il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora venga verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati tramite le guardie venatorie dipendenti delle Province e da altri soggetti competenti. Questi ultimi possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di altre persone, purché tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali.'.

30. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/1993 le parole 'dell'I.N.F.S.' sono sostituite dalle parole 'dell'ISPRA'.

31. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/1993 la lettera g) è abrogata.

32. L'articolo 32 della legge regionale n. 19/1993 è sostituito dal seguente:

'Art. 32

Risarcimento danni alle produzioni agricole

1. La Regione Molise promuove azioni volte alla prevenzione e al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie selvatiche, in particolare da quella protetta e dall'attività venatoria, compatibilmente e nei limiti imposti dalle norme nazionali e comunitarie vigenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito, presso la Regione Molise, un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.

3. La Regione istituisce, per ciascun comparto territoriale corrispondente all'ambito provinciale, un comitato composto da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, e da cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nella regione. I Comitati hanno sede presso le strutture regionali territorialmente competenti e durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio regionale. Svolgono le funzioni di segretario i dipendenti del Servizio regionale competente.

4. I proprietari o i conduttori del fondo sono tenuti a denunciare sollecitamente i danni ai comitati regionali competenti per territorio, che procedono entro 5 giorni, avvalendosi dei tecnici delle rispettive strutture regionali competenti per territorio, alle occorrenti verifiche mediante sopralluoghi ed ispezioni. A tali ispezioni potranno partecipare due componenti del comitato stesso, in rappresentanza rispettivamente delle associazioni agricole e venatorie. Entro i successivi 60 giorni i tecnici regionali provvedono a redigere la perizia estimativa e, previo parere dei rispettivi comitati, procedono alla liquidazione dei danni. La Regione può riconoscere ai componenti dei comitati che intervengono nelle verifiche il rimborso delle spese sostenute per trasferte, secondo il trattamento previsto per i propri dipendenti con qualifica non dirigenziale, con oneri a carico del fondo costituito ai sensi del comma 1.

5. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalla Regione o dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

6. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione della selvaggina, nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. Compatibilmente con le disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, i danni prodotti nei territori destinati alla caccia programmata vengono valutati e stimati dalla Regione e risarciti dalla stessa per una quota massima dell'85 per cento della perizia estimativa, attingendo dal fondo di cui al comma 2. La restante parte del 15 per cento fa carico al Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 21, comma 3.'.

33. All'articolo 33 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole 'Presso le Amministrazioni Provinciali ha sede la Commissione di cui al precedente comma.' sono sostituite dalle parole 'Le commissioni di cui al comma 1 hanno sede presso i rispettivi servizi regionali territorialmente competenti.';

b) al comma 3 sono soppresse le parole ' in base alle materie di cui al comma 3';

c) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente: 'c) da un funzionario del Servizio regionale alla caccia territorialmente competente con funzioni di segretario, designato dal Dirigente del Servizio stesso.';

d) al comma 4 le parole 'elencate al comma 3' sono sostituite con le parole 'stabilite dalla Commissione di cui al comma 2';

e) al comma 9 le parole 'presso la provincia di residenza' sono sostituite dalle parole 'presso il Servizio regionale territorialmente competente';

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: '9-bis. La Regione può, con proprio regolamento attuativo, stabilire le modalità di svolgimento degli esami nonché prevedere, a carico degli aspiranti, l'obbligo di partecipazione a specifici corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore sulle materie oggetto di esame, organizzati dai Servizi regionali competenti per territorio.'. 34. All'articolo 35 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti di Polizia Provinciale. Questi, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia, nonché le armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.';

b) al comma 6 le parole 'dalle Province' sono sostituite dalle parole 'dalla Regione';

c) al comma 9 le parole 'Le Province organizzano' sono sostituite dalle parole 'La Regione organizza';

d) il comma 11 è sostituito dal seguente: '11. La Regione, sulla base degli elenchi dei decreti rilasciati dalle Province, coordina l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.'

35. All'articolo 36 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla struttura regionale competente per territorio la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta, ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta e qualora sia possibile, la Regione provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione per essere destinato a finalità faunistiche-venatorie.';

b) al comma 5 le parole 'Provincia competente' sono sostituite dalla parola 'Regione'.

36. All'articolo 38 della legge regionale n. 19/1993 il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:

a) € 3,00 per ogni bossolo non raccolto di proprie cartucce usate;

b) da € 26,00 a € 78,00 per ogni cane lasciato incustodito o in allenamento od addestramento in periodi o su territori non consentiti. Se la violazione viene nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

c) € 26,00 per ogni tabella abusiva o posta in difformità o in contrasto con le disposizioni della presente legge o della legge n. 157 del 1992;

d) da € 103,00 a € 618,00 per la violazione di cui all'articolo 33, comma 8.'.

37. All'articolo 39, comma 5, della legge regionale n. 19/1993 le parole 'della Provincia competente' sono sostituite dalle parole 'della Regione'.

38. All'articolo 40, comma 1, della legge regionale n. 19/1993 le parole 'fornite dalle Provincie' sono sostituite dalle parole 'fornite a cura del Servizio regionale competente'.

39. All'articolo 41 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nel comma 1 le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti: a) nella misura del 45 per cento in favore degli ATC per le attività faunistico-venatorie nel rispetto delle finalità previste dalla presente legge;

b) nella misura del 40 per cento per l'esercizio delle attività di competenza della Regione ed, in particolare, per la realizzazione ed attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura, compreso il ripopolamento venatorio, e per l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale a scopo faunistico e per le attività amministrative;

c) nella misura del 10 per cento per l'espletamento dei corsi di preparazione e aggiornamento per gli agenti di vigilanza sulla caccia, per le guardie giurate volontarie ed aspiranti guardie volontarie, nonché per i corsi di formazione per l'abilitazione all'esercizio venatorio, qualora previsti;

d) nella misura del 5 per cento in favore delle attività di vigilanza espletate dalle guardie venatorie volontarie.';b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

40. All'articolo 42, comma 2, della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 'a) spese per la stampa del calendario e regolamento venatorio e dei tesserini per la caccia programmata - articoli 16 e 28 - e per le attività amministrative;';

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: 'e) spese per le attività di vigilanza espletate dalle guardie venatorie volontarie;'.

41. All'articolo 43 della legge regionale n. 19/1993 sono abrogati i commi 1 e 2.

42. I vigenti regolamenti regionali attuativi della L.R. 19/1993 sono adeguati dalla Giunta regionale entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione delle nuove discipline regolamentari, le norme dei regolamenti vigenti si applicano in quanto compatibili con le disposizioni della L.R. n. 19/1993, così come modificata dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7)

1. Alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 (Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne), il comma 2 dell'articolo 1 è abrogato.

2. Alla legge regionale n. 7/1998, il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: '1. La Regione promuove la partecipazione democratica alla gestione ed esercizio dell'attività della pesca attraverso l'istituzione della Commissione Tecnica Consultiva Regionale di cui all'articolo 18.'.3. Alla legge regionale n. 7/1998, l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

'Art. 4

Licenza di pesca

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne è consentito a tutti i cittadini italiani e stranieri ed è subordinato al possesso della licenza di pesca, valida per tutto il territorio nazionale, rilasciata dalla Regione attraverso le proprie strutture territorialmente competenti, secondo le modalità previste da apposito regolamento regionale.

2. Le licenze di pesca rilasciate nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano hanno validità nel territorio della regione Molise.'.4. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: '1-bis. Chiunque eserciti la pesca senza aver pagato la tassa di concessione regionale è soggetto alle sanzioni previste dalla legge regionale n. 17/2013, e successive modificazioni.';

b) al comma 2, le parole 'il Presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio' sono sostituite dalle parole 'il Presidente della Giunta regionale';

c) al comma 3, le parole 'all'Amministrazione provinciale competente per territorio' sono sostituite dalle parole 'al Servizio regionale competente';

d) al comma 4, le parole 'Presidente della Provincia' sono sostituite dalle parole 'Presidente della Giunta regionale'.

5. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Allo scopo di tutelare, proteggere ed incrementare il patrimonio ittico, su indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, la Regione, sentito il parere della commissione tecnica-consultiva regionale, provvede, con proprio atto, alla istituzione di «ZONE DI RIPOPOLAMENTO», «ZONE DI RILASCIO DEL PESCATO (NO KILL)» e «ZONE DI FREGA». Per l'istituzione delle predette zone si tiene conto della lunghezza del corpo idrico nonché delle caratteristiche ambientali e vocazionali del corso d'acqua. In ogni caso la lunghezza di ciascuna di esse non può essere superiore ad un chilometro.';

b) la lettera f-bis) del comma 4 è sostituita dalla seguente: 'f-bis) l'esercizio della pesca nelle 'Zone No Kill' istituite dalle associazioni di pescatori sportivi all'interno dei propri tratti in concessione è consentito dal 1° aprile al 31 dicembre.';

c) al comma 5, le parole 'delle Amministrazioni provinciali' sono sostituite dalle parole 'della Regione';

d) al comma 6, le parole 'anni 3' sono sostituite dalle parole 'anni 5';

e) al comma 7, le parole 'Il Presidente dell'Amministrazione provinciale' sono sostituite dalle parole 'Il Presidente della Giunta regionale';

f) il comma 8 è sostituito dal seguente: '8. I provvedimenti relativi a istituzione, modificazione, rinnovo e revoca delle zone di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.'.

6. Alla legge regionale n. 7/1998, all'articolo 9, comma 4, le parole 'ed alla Provincia competente per territorio' sono soppresse.

7. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole 'Il Presidente della Giunta provinciale' sono sostituite dalle parole 'Il Presidente della Giunta regionale';

b) al comma 2, le parole 'Il Presidente della Giunta provinciale' sono sostituite dalle parole 'Il Presidente della Giunta regionale';

c) al comma 3, le parole 'del Comitato tecnico consultivo provinciale per i problemi della pesca' sono sostituite dalle parole 'della Commissione tecnica consultiva regionale'.

8. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole 'dal Presidente della Provincia' sono sostituite dalle parole 'dal Presidente della Giunta regionale';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. Ai soli fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca dei corsi d'acqua, bacini e canali, deve essere autorizzata dal Dirigente del Servizio regionale competente e realizzata in presenza del personale del Servizio stesso o di altro personale di vigilanza. Per la sola messa in secca dei canali privati in comunicazione con acque pubbliche, deve essere inviata comunicazione al Servizio regionale territorialmente competente, almeno quindici giorni prima dell'intervento. In ogni caso la messa in secca deve essere realizzata in presenza del personale del Servizio stesso o di altro personale di vigilanza. La fauna ittica deve essere recuperata ed immessa nelle acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento; nei casi di urgenza si deve comunque dare avviso al Servizio regionale territorialmente competente. Per l'eventuale recupero della fauna ittica, il concessionario della derivazione è tenuto, a proprie spese, al ripopolamento delle specie preesistenti nel medesimo corso d'acqua.';

c) al comma 4, le parole 'emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modificazioni' sono sostituite dalla parola 'vigenti'.

9. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole 'alle Province ed' sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. In caso di mancata osservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni e delle norme per la tutela della fauna ittica, oltre all'applicazione della sanzione prevista al comma 6, il Presidente della Giunta regionale, tenendo conto dell'entità dei danni arrecati all'ecosistema fluviale, può disporre la revoca della concessione.';

c) al comma 4, le parole 'alle Province ed' sono soppresse.

10. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 14, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente: 'c-bis) i criteri e le direttive per la predisposizione dei piani per la tutela e l'incremento della pescosità dei corpi idrici di cui all'articolo 15.';

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. La Carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie ittiche da immettere nelle acque regionali. Essa va rivista ed aggiornata qualora vi siano modifiche sostanziali dei corpi idrici nonché della qualità delle acque o della vocazionalità ittiogenica delle stesse.';

c) il comma 4 è abrogato.

11. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: 'Piano regionale';

b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: '1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche la Regione predispone il Piano regionale per la tutela e l'incremento della pescosità dei corpi idrici, di seguito denominato 'piano'. Tale strumento deve tener conto delle caratteristiche ambientali e vocazionali dei corpi idrici e deve essere predisposto per comparti sub-regionali corrispondenti ai territori provinciali di Campobasso e Isernia. 2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica-consultiva regionale; ha durata quinquennale con possibilità di essere rivisto nel corso della sua efficacia.';c) la lettera g) del comma 3 è sostituita dalla seguente: 'g) l'indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini ittici le acque inquinate nonché gli strumenti da adottare per la conservazione della fauna;';

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: '4. Sulla base delle indicazioni riportate nella predetta pianificazione, il Servizio regionale competente, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone ed approva il programma annuale di attuazione dei piani di ripopolamento ittico. Tale programma deve essere predisposto per comparti sub-regionali corrispondenti ai territori provinciali di Campobasso e Isernia.';

e) i commi 5 e 6 sono abrogati.

12. Alla legge regionale n. 7/1998, gli articoli 16 e 17 sono abrogati.

13. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 18, la lettera b) del comma 1 è abrogata.14. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 19, comma 3, le parole 'e di Comunità Montane' sono soppresse.15. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole 'dalle Province' sono sostituite dalle parole 'dalla Regione' e le parole 'si avvarranno' sono sostituite dalle parole 'si avvale';

b) al comma 3, le parole 'dell'Amministrazione provinciale competente per territorio che, se rilasciata, ne viene data comunicazione agli assessorati regionali competenti' sono sostituite dalle parole 'della Regione'.

16. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola 'Provincia' è sostituita dalla parola 'Regione' e le parole 'sentite le province' sono soppresse;

b) al comma 3 le parole 'all'Amministrazione provinciale competente per territorio' sono sostituite dalle parole 'alla Regione'.

17. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole 'alle Province' sono sostituite dalle parole 'alla Regione';

b) al comma 3, le parole 'dell'Amministrazione provinciale competente per territorio' sono sostituite dalle parole 'dei servizi regionali territorialmente competenti'.

18. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 24, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: '2-bis. I limiti fra le diverse categorie, come individuati nella Carta Ittica regionale, sono opportunamente tabellati a cura della Regione.'.19. Alla legge regionale n. 7/1998, l'articolo 25 è abrogato.

20. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 29, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: '4. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica consultiva regionale, può variare i limiti di cui al comma 3, in tutto o in parte dei corsi o bacini d'acqua.' ;

b) al comma 8-bis, le parole 'alla Provincia' sono sostituite dalle parole 'alla Regione'.

21. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 31, comma 1, le parole 'dalle Province' sono sostituite dalle parole 'dalla Regione' e le parole 'alle Comunità Montane' sono soppresse.

22. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole 'Le Province autorizzano' sono sostituite dalle parole 'La Regione autorizza' e le parole 'dandone comunicazione all'Assessorato regionale alla Pesca' sono soppresse;

b) al comma 3, le parole 'alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio ed al competente assessorato regionale' sono sostituite dalle parole 'alla Regione'.

23. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 33, comma 2, le parole 'dalle Province' sono sostituite dalle parole 'dalla Regione'.

24. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole 'Il Presidente della Provincia' sono sostituite dalle parole 'Il Presidente della Giunta regionale';

b) al comma 3, le parole 'del Presidente della Provincia competente per territorio' sono sostituite dalle parole 'del Presidente della Giunta regionale'.

25. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 35, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole 'a norma del decreto legislativo n. 152/1999' sono sostituite dalle parole 'secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti';

b) al comma 3, le parole 'le Province' sono sostituite da 'le strutture regionali competenti'.

26. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 36, il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. I proventi derivanti dalle tasse per l'esercizio della pesca e dalle infrazioni sono introitati dalla Regione che li destina secondo la ripartizione stabilita all'articolo 38.'.

27. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 37, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole 'Corpo forestale dello Stato' sono aggiunte le parole 'o appartenente ad un corpo di polizia con analoghe competenze in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare';

b) le parole 'dalle guardie forestali e campestri delle Comunità Montane' sono soppresse.

28. All'articolo 38 della legge regionale n. 7/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Le tasse per l'esercizio della pesca nelle acque interne, ai sensi del d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e del d.lgs. 23 gennaio 1992, n. 31 e della legge regionale n.17/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, sono le seguenti:a) licenza di tipo «A»:

- tassa di rilascio e annuale euro 53,85 + soprattassa euro 20,75;

b) licenza di tipo «B»:

- tassa di rilascio e annuale euro 27,50 + soprattassa euro 23,80;

c) licenza di tipo «C»:

tassa di rilascio e annuale euro 16,80 + soprattassa euro 5,75;

d) licenza di tipo «D»:

tassa di rilascio euro 14,60.' b) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. I proventi derivanti dalle tasse per l'esercizio della pesca e dalle infrazioni sono introitati dalla Regione che li destina:

a) per una percentuale dell'80 per cento al ripopolamento della fauna ittica nei corpi idrici in cui è consentita la libera pesca;

b) per una percentuale del 10 per cento alla realizzazione di infrastrutture finalizzate a facilitare la pesca sportiva esercitata da pescatori portatori di handicap o alla ripulitura degli argini fluviali dai rifiuti abbandonati;

c) per una percentuale del 10 per cento al conseguimento degli obiettivi previsti nella presente legge.';

c) al comma 5 dopo le parole 'dallo Stato' sono aggiunte le parole 'e dalla Regione'.

29. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole 'i Comitati tecnico-consultivo provinciali e la' sono sostituite dalla parola 'della';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. Al pagamento di dette indennità e rimborsi provvede il Servizio regionale competente.'.

30. Le attuali zone protette istituite dalle Province, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 7/1998, devono essere riconfermate o modificate entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino ad approvazione, ai sensi della legge regionale n. 7/1998, così come modificata dalla presente legge, del nuovo 'Piano regionale per la tutela e l'incremento della pescosità dei corpi idrici' da parte della Regione, restano in vigore i piani e/o programmi approvati dalle rispettive Province.

I titolari delle attuali concessioni conformi alle disposizioni della legge regionale n. 7/1998, così come modificata dalla presente legge, possono, previa comunicazione al competente Servizio regionale, da inviare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continuare l'attività sino alla scadenza naturale della concessione stessa, ferma restando la possibilità di richiedere il rinnovo. I titolari delle concessioni non in regola con le disposizioni della legge regionale n. 7/1998, così come modificata dalla presente legge, devono adeguarsi entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca della concessione.

I titolari dei laghetti per la pesca a pagamento già esistenti devono uniformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 7/1998 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il contenzioso in corso, che alla data di ricollocazione delle funzioni delegate in capo alla Regione era espletato dalle Province, è trasferito al Servizio regionale competente.

I vigenti regolamenti regionali attuativi della legge regionale n. 7/1998 sono adeguati dalla Giunta regionale entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione delle nuove discipline regolamentari, le norme dei regolamenti vigenti si applicano in quanto compatibili con le disposizioni della legge regionale n. 7/1998, così come modificata dalla presente legge.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole 'e rilasciato dalla Provincia' sono sostituite dalle parole 'e rilasciato dai competenti uffici regionali';

b) al comma 3 dell'articolo 3, la parola 'Provincia' è sostituita dalla parola 'Regione';

c) all'articolo 4:1) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. Possono essere ammessi a sostenere l'esame di cui al comma 1 anche coloro che ne fanno domanda dichiarando di essersi preparati autonomamente. L'esame è sostenuto innanzi a commissioni regionali istituite con deliberazione della Giunta regionale per ciascun ambito corrispondente ai territori delle Province di Campobasso ed Isernia. Tali commissioni hanno durata quinquennale e sono composte, per ciascun ambito territoriale:

a) dal dirigente del Servizio regionale competente in materia, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario del Comando provinciale di riferimento del Corpo Forestale dello Stato oppure da altro funzionario appartenente a un corpo di polizia con analoghe competenze in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare;

c) da un micologo in servizio presso l'ASReM iscritto al Registro nazionale micologi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del servizio regionale competente.

L'aspirante raccoglitore di funghi è sottoposto a esame di idoneità entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa presso la Regione Molise. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova d'esame possono ripeterla non prima di tre mesi.';

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. I corsi, proposti dai soggetti di cui all'articolo 13, devono essere autorizzati dal Servizio regionale competente, previa istanza che deve pervenire allo stesso almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso. L'istanza si intende accolta se la Regione non si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.';d) all'articolo 7:

1) al comma 2, le parole 'alla Provincia competente per territorio' sono sostituite dalle parole 'al Servizio regionale competente';

2) al comma 4, lettera d), le parole 'su proposta degli enti locali interessati' sono soppresse;e) al comma 1 dell'articolo 8, la parola 'Provincia' è sostituita dalla parola 'Regione';

f) al comma 1 dell'articolo 10, la parola 'Provincia' è sostituita dalla parola 'Regione';

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

'Art. 13

Corsi per raccoglitori

'1. La Regione, l'A.S.R.E.M. e le associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile organizzano e svolgono corsi finalizzati al rilascio dell'attestato di cui all'articolo 4.';

h) al comma 1 dell'articolo 14 le parole ', le Province' sono soppresse;i) il comma 1 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: '1. Le entrate derivanti dal rilascio e rinnovo del tesserino di idoneità alla raccolta di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché dal versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4 dell'articolo 2 e dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 20 confluiscono in un unico capitolo di entrata del bilancio regionale e sono interamente finalizzate alla copertura delle spese, a carico del bilancio regionale, relative ad iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica.'.

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 29 settembre 1999, n. 34)

1. Alla legge regionale 29 settembre 1999, n. 34 (Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 41, comma 1, sono soppresse le parole 'le province';b) all'articolo 42:

1) la rubrica 'Funzioni delle Province' è sostituita con 'Ulteriori funzioni della Regione';

2) al comma 1, alinea, le parole 'Le Province esercitano' sono sostituite dalle parole 'La Regione esercita';

3) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: 'b) autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, ad esclusione di quelle di competenza dei Comuni;';

4) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. La Regione esercita le funzioni ed i compiti concernenti la concessione di contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991, per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia in edilizia, per il contenimento dei consumi energetici dell'industria, artigianato e terziario, per la produzione di fonti rinnovabili in agricoltura.';c) all'articolo 43, comma 1, lettera b), la parola 'Provincia' è sostituita con la parola 'Regione'.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 7 giugno 2011, n. 9)

1. All'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 9 (Norme per l'esercizio del turismo rurale in Molise), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. L'elenco degli operatori del turismo rurale è tenuto dalla Regione.';

b) al comma 4 le parole 'Provincia competente per territorio' sono sostituite dalla parola 'Regione';

c) al comma 5 la parola 'Provincia' è sostituita dalla parola 'Regione';

d) al comma 6 la parola 'Provincia' è sostituita dalla parola 'Regione';

e) al comma 7 le parole 'le Province trasmettono' sono sostituite dalle parole 'la Regione trasmette';

f) il comma 8 è abrogato.2. All'articolo 5 della legge regionale n. 9/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'Le Province effettuano' sono sostituite dalle parole 'La Regione effettua';

b) al comma 4 le parole 'Provincia competente per territorio' sono sostituite dalla parola 'Regione'.

3. All'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 9/2011 le parole 'Provincia competente' sono sostituite dalla parola 'Regione'.

4. All'articolo 10 della legge regionale n. 9/2011 il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. Il programma deve essere coordinato con il piano di promozione turistica regionale e con il piano agrituristico regionale ed è approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, previa consultazione delle organizzazioni professionali, agricole, del settore turistico-ricettivo, cooperative e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio regionale.'.

5. L'articolo 11 della legge regionale n. 9/2011 è abrogato.

 

CAPO II

NORME IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE

 

     Art. 6. (Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2)

1. L'articolo 10 della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012) è abrogato.

 

CAPO III

NORME INERENTI DIVERSI SETTORI DI INTERESSE REGIONALE

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2015, n. 11)

1. All'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 (Disciplina del sostegno all'editoria locale), dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

'1-bis. L'1,5 per cento dello stanziamento annuale per l'erogazione di benefici di cui alla presente legge è destinato al Co.Re.Com. per lo svolgimento delle proprie attività.

1-ter. Le spese generali, ammissibili a contributo, non possono essere superiori in ogni caso alla spesa per il personale ammessa a contributo.

1-quater. La spesa di personale ammissibile al contributo di cui alla presente legge è determinata dalla somma degli imponibili previdenziali mensili e degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro mensilmente versati.'.

2. L'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con l'articolo 33 della legge regionale 4 maggio 2016, n. 4, e con l'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2016, n. 15, deve essere interpretato nel senso che i requisiti, previsti dal comma 2, lettera f), per quanto concerne la regolarità contributiva, devono essere posseduti al momento dell'erogazione dei contributi, mentre tutti gli altri requisiti previsti dal medesimo comma devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2016, n. 4)

1. All'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 2016, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di Bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: '2-bis. Il Comitato consultivo sugli appalti pubblici rende nota, in una apposita sezione dedicata nel sito istituzionale della Centrale unica di committenza:

a) l'elenco dei componenti del Comitato consultivo;

b) il curriculum di ogni componente;

c) l'indicazione di appartenenza a categorie professionali;

d) l'indicazione del decreto di nomina.'.

 

     Art. 9. (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica)

1. Ai fini della razionalizzazione e della riorganizzazione dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 21 novembre 2005, n. 42 (Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica) e in ragione del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di contenimento della spesa e di migliore svolgimento delle funzioni amministrative, con contestuale riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale, le funzioni dei Comitati esecutivi, di cui all'articolo 24 della citata legge regionale n. 42/2005, sono svolte da un Commissario Straordinario unico per il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese e il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno, e da un diverso Commissario straordinario per il Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, inderogabilmente entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dall'adozione del decreto di nomina di cui al comma 1, i Comitati esecutivi, di cui all'articolo 24 della citata legge regionale n. 42/2005, sono sciolti e cessano dalle loro funzioni.

 

     Art. 10. (Disciplina della Fondazione Molise Cultura)

1. Il Consiglio regionale adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento della Fondazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 5.

2. Allo scopo di procedere ad una adeguata razionalizzazione delle risorse impegnate per la Fondazione e della sua struttura organizzativa, nonché al fine di armonizzare il suo funzionamento con i recenti indirizzi normativi in materia di società ed enti facenti capo a pubbliche amministrazioni, la Fondazione procede, entro trenta giorni dalla approvazione della presente legge, all'adeguamento del proprio Statuto, attenendosi ai seguenti principi:

a) i componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

b) è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamento di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo;

c) sono organi della Fondazione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Revisore Legale dei Conti.

Con pari decorrenza e modalità è soppressa la figura del Direttore della Fondazione e cessa il relativo incarico.

 

     Art. 11. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati), è sostituita dalla seguente: 'a) alla data del 31 dicembre 2016 risultino ultimati nell'intera struttura portante, regolarmente certificata e realizzata nel rispetto delle normative vigenti o preventivamente sanata;'.

 

     Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25)

1. Alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 4, le parole 'permesso di costruire' sono sostituite dalle parole 'segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)';

b) all'articolo 3 le parole 'denuncia di inizio di attività (DIA)' sono sostituite dalle parole 'segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)';

c) all'articolo 4, comma 4, le parole 'del permesso di costruire' sono sostituite dalle parole 'della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)';

d) all'articolo 5, comma 3, le parole 'del permesso di costruire' sono sostituite dalle parole 'della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)';

e) all'articolo 6, comma 3, le parole 'del permesso di costruire' sono sostituite dalle parole 'della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)';

f) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, le parole 'del 30 per cento' sono sostituite dalle parole 'del 50 per cento';

2) al comma 4, le parole 'del 30 per cento' sono sostituite dalle parole 'del 50 per cento'.

 

     Art. 13. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.