Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.3 bonifica, flora e fauna |
Data: | 21/11/2005 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione. |
Art. 2. Programmazione regionale degli interventi. |
Art. 3. Piano di bonifica, di tutela e di valorizzazione del territorio rurale. |
Art. 4. Spese per le opere di bonifica. |
Art. 5. Tipologia di interventi pubblici di bonifica. |
Art. 6. Emergenza idrica. |
Art. 7. Funzioni dei Consorzi di bonifica. |
Art. 8. Classificazione del territorio e ridelimitazione dei comprensori consortili. |
Art. 9. Opere di competenza dei privati. |
Art. 10. Contributi consortili. |
Art. 11. Piano di classifica. |
Art. 12. Regime amministrativo e finanziario degli scarichi nei canali consortili. |
Art. 13. Natura giuridica e costituzione dei Consorzi di bonifica. |
Art. 14. Statuto. |
Art. 15. Organi. |
Art. 16. Catasto consortile. |
Art. 17. Assemblea. |
Art. 18. Diritto di voto. |
Art. 19. Elezione del Consiglio dei delegati. |
Art. 20. Consiglio dei delegati. |
Art. 21. Ineleggibilità ed incompatibilità. |
Art. 22. Insediamento del Consiglio dei delegati. |
Art. 23. Durata in carica. |
Art. 24. Comitato esecutivo – Presidente. |
Art. 25. Revisori dei conti. |
Art. 26. Bilancio. |
Art. 27. Controlli. |
Art. 28. Impugnazioni degli atti consortili. |
Art. 29. Scioglimento degli organi. |
Art. 30. Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti. |
Art. 31. Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione. |
Art. 32. Competenze della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione. |
Art. 33. Risanamento finanziario dei consorzi di bonifica. |
Art. 34. Disposizioni finanziarie. |
Art. 35. Costituzione dei nuovi organi consortili. Adozione dei nuovi statuti o adeguamento degli statuti vigenti. |
Art. 36. Verifica degli effetti della legge. |
Art. 37. Disposizioni di rinvio e abrogazioni. |
§ 2.3.18 – L.R. 21 novembre 2005, n. 42.
Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica.
(B.U. 1 dicembre 2005, n. 34).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.
1. La Regione promuove e programma la bonifica integrale quale attività pubblica che ha per fine l'assetto, la conservazione e la sicurezza idraulica del territorio, la difesa del suolo, la provvista, l'utilizzazione e la tutela delle risorse idriche, lo sviluppo rurale e delle produzioni agricole, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente.
2. L'attività di bonifica integrale è realizzata dai Consorzi di bonifica, costituiti ai sensi del
3. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di bonifica, gli Enti locali e gli altri soggetti istituzionali che governano il territorio e le risorse naturali, preposti alla difesa del suolo, alla gestione delle acque ed alla tu-tela e salvaguardia dell'ambiente, possono essere promossi accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del
CAPO II
PROGRAMMAZIONE
Art. 2. Programmazione regionale degli interventi.
1. La Regione, in conformità agli obiettivi fissati dall'Unione europea ed ai principi sanciti dalle leggi statali vigenti nello specifico settore, emana le direttive programmatiche per la bonifica integrale allo scopo di:
a) definire gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per la bonifica integrale;
b) fissare i contenuti dei piani di bonifica per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;
c) identificare gli interventi o le tipologie di interventi da considerare di preminente interesse regionale, eventualmente già individuati nei piani delle Autorità di bacino e nella programmazione regionale di settore e degli Enti locali, di propria competenza o da affidare ai Consorzi di bonifica;
d) indicare i criteri e le modalità di impiego delle risorse disponibili per finanziare la suddetta programmazione e le principali attività, opere e interventi da essa previsti;
e) individuare le procedure per il coordinamento dei piani e dei programmi dei Consorzi di bonifica con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli Enti locali.
2. Le direttive sono predisposte dall'assessorato regionale all'agricoltura, di concerto con gli assessorati regionali che hanno competenze nella materia della bonifica o in materie connesse, sentiti le Autorità di bacino ed i Consorzi di bonifica, e sono approvate dai Consiglio regionale su proposta della Giunta.
3. In sede di prima applicazione della presente legge le direttive sono adottate entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della stessa e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regionale.
4. Gli interventi previsti dalla presente legge fino all'emanazione delle direttive di cui al precedente comma sono realizzati dai Consorzi di bonifica e rimborsati dalla Regione, in base al piano provvisorio di cui al comma 6.
5. Le direttive di cui al comma 1 sono attuate mediante programmi triennali delle opere di bonifica integrale e per la manutenzione delle stesse, adottati dalla Giunta regionale, il primo dei quali nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione prevista al comma 3, ed aggiornati annualmente in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.
6. Nelle more dell'adozione del programma previsto al comma precedente e fino all'approvazione regionale del piano di bonifica di cui all'articolo 3, i Consorzi di bonifica propongono al competente assessorato regionale un piano provvisorio avente validità annuale che individua gli interventi di bonifica rilevanti, urgenti ed indifferibili. Il piano provvisorio, se compatibile con gli obiettivi comunitari e i principi delle leggi vigenti, viene approvato dalla Giunta regionale con espressa previsione dei limiti della spesa allo scopo finalizzata.
7. Lo stato degli interventi realizzati e la conformità degli stessi alle direttive ed ai programmi previsti dal presente articolo è monitorato annualmente e illustrato dalla Giunta regionale al Consiglio entro la fine di ciascun anno mediante una relazione sintetica sulle misure di attuazione realizzate o in corso di realizzazione.
Art. 3. Piano di bonifica, di tutela e di valorizzazione del territorio rurale.
1. Nell'ambito del proprio comprensorio ciascun Consorzio, entro due anni dall'emanazione delle direttive programmatiche regionali di cui all'articolo 2, predispone un piano di bonifica, di tutela e di valorizzazione del territorio rurale, previa consultazione con tutti gli enti locali interessati.
2. Il piano deve coordinarsi con tutta la pianificazione territoriale esistente e non può discostarsi dalle direttive programmatiche regionali di cui all'articolo 2. La dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel piano, determinata dall'approvazione regionale del piano stesso, ha luogo nelle forme di legge vigenti.
3. Il piano indica:
a) le opportunità di valorizzazione dei diversi ambi-ti del territorio comprensoriale, attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la conservazione e la tutela dello spazio rurale, la sicurezza idraulica del territorio, la difesa del suolo e la salvaguardia dell'ambiente;
b) gli interventi e le opere pubbliche di bonifica da realizzare per il perseguimento delle finalità di cui alla lettera a);
c) le priorità ed il coordinamento delle opere pubbliche di bonifica con le altre infrastrutture pubbliche;
d) le opere di interesse particolare e di competenza privata comunque funzionali o necessarie ai fini della bonifica;
e) la ripartizione del territorio del comprensorio in zone distinte per utilizzazione agricola produttiva.
4. Il piano è adottato dal Consorzio con provvedimento del Consiglio dei delegati su proposta del Comitato esecutivo ed è depositato per quindici giorni presso la segreteria degli organi del Consorzio, durante i quali chiunque abbia interesse ha facoltà di prenderne visione.
5. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, negli albi del consorzio di bonifica e dei comuni del comprensorio.
6. Entro trenta giorni dalla scadenza del periodo prescritto per l'ultima delle pubblicazioni, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al Consorzio che, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, provvede ad esaminarle e quindi eventualmente a modificare adeguatamente il piano prima di trasmetterlo alla Giunta regionale per la sua approvazione.
7. Il piano, come tutti gli interventi predisposti dai Consorzi di bonifica, è attuato mediante un programma triennale delle attività di bonifica del comprensorio. Tale programma, con i suoi aggiornamenti annuali, rappresenta il documento di base per l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica da parte dei Consorzi. Gli atti e gli strumenti di programmazione degli Enti locali tengono conto del piano di bonifica e dei suoi programmi triennali di attuazione.
8. In caso di mancata adozione del piano, la Giunta re-gionale fissa un termine non superiore a tre mesi entro il quale il Consorzio è diffidato a provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta che cura gli adempimenti per l'adozione del piano nei successivi tre mesi.
9. Il piano può essere aggiornato ogni qualvolta il Consorzio lo ritenga opportuno, seguendo la procedura indicata nel presente articolo.
Art. 4. Spese per le opere di bonifica.
1. Le opere di bonifica e di irrigazione, in qualunque forma finanziate da enti pubblici, sono affidate in concessione ai Consorzi proponenti, che provvedono alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione secondo la legislazione vigente. Per favorire la sollecita attuazione degli interventi, nei programmi di finanziamento possono prevedersi, oltre le spese di mano d'opera e materiali, anche le spese per la dotazione di attrezzature meccaniche.
2. Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza delle opere pubbliche di bonifica, la Regione assegna annualmente ai Consorzi di bonifica adeguati contributi per sostenere le spese necessarie alla manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti realizzati e in attività, secondo le modalità e le norme delle vigenti leggi regionali in materia. Il riparto degli appositi stanziamenti di bilancio tra i Consorzi è disposto dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:
a) consistenza delle opere irrigue, comprensive di captazioni, sollevamenti, accumuli, adduttrici e reti di distribuzione;
b) consistenza delle opere idrauliche, dei corsi d'acqua di bonifica e dei canali di scolo;
c) consistenza delle altre opere e impianti.
3. Per il funzionamento e la gestione delle opere e degli impianti consortili la Regione concorre annualmente con un contributo della misura non inferiore al 50 per cento delle spese sostenute e certificate da ciascun Consorzio con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno precedente.
4. Il contributo di cui al comma 3 è anticipato nella misura del 90 per cento della spesa ammessa. La quota residua è erogata a presentazione del rendiconto da parte dei Consorzi beneficiari. Analogamente è disposto per i contributi di cui al comma 2.
5. La Regione finanzia altresì le spese per interventi straordinari sulle opere pubbliche di bonifica nonché le altre opere connesse alla valorizzazione del suolo, al corretto uso delle risorse idriche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione delle calamità in conformità alle disposizioni di legge regionale vigenti.
6. Eventuali anticipazioni delle quote contributive possono essere disposte in favore dei Consorzi interessati previa dimostrazione documentale delle esigenze finanziarie urgenti e possono essere rinnovate una solo volta e ad avvenuta restituzione della prima anticipazione. I rapporti tra il Consorzio e la Regione sono regolati da apposita deliberazione di Giunta regionale che definisce le procedure, gli strumenti e le modalità di erogazione.
7. Gli interventi di somma urgenza, finalizzati al ripristino delle opere pubbliche di bonifica, sono a carico della Regione e sono realizzati dai Consorzi con le modalità previste dalla normativa statale e regionale.
7-bis. Ai consorzi di bonifica beneficiari dei contributi regionali o concessionari di opere di competenza della Regione è corrisposto un compenso forfetario per le spese generali nella misura del 12 per cento dell'importo del progetto [1].
7-ter. La percentuale accordata per le spese generali è erogata in corso d'opera, così come riconosciuto in sede di formalizzazione del finanziamento ed in proporzione agli acconti in corso d'opera di volta in volta richiesti dal soggetto attuatore per lavori, servizi e forniture oggetto di finanziamento [2].
7-quater. La determinazione definitiva delle spese generali viene fatta in sede di approvazione dei certificati di collaudo e del rendiconto delle spese sostenute per espropriazioni [3].
7-quinquies. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della
Art. 5. Tipologia di interventi pubblici di bonifica.
1. Sono considerati opere pubbliche di bonifica, se realizzate nei comprensori e previste nel piano di cui all'articolo 3, i seguenti interventi:
a) opere di sistemazione e di adeguamento della rete scolante;
b) opere ed impianti di captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi prevalentemente irrigui;
c) opere di sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua pertinenti alla bonifica, nonché dei canali di bonifica e irrigui ed i relativi manufatti;
d) impianti di sollevamento e di derivazione delle acque e relative installazioni;
e) le opere di cui all'articolo 27, comma 1, della
f) opere di sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
g) il riordino fondiario ed irriguo e le relative opere;
h) opere volte allo sviluppo rurale e della produttività agricola;
i) opere di ripristino dei danni derivanti alle opere pubbliche di bonifica dalle calamità naturali, secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
l) le infrastrutture e le apparecchiature fisse e mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione;
m) opere connesse alla tutela dello spazio rurale e di siti di interesse naturalistico ed ambientale e alla conservazione di risorse primarie, di interesse dei Consorzi per gli scopi della bonifica integrale;
n) infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
o) gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere, ivi comprese le strade di bonifica non classificate tra quelle comunali o provinciali.
2. La Giunta regionale, con appositi provvedimenti, individua le opere di cui al presente articolo che sono da considerarsi di preminente interesse regionale per gli effetti di quanto previsto all'articolo 7.
Art. 6. Emergenza idrica.
1. Nei periodi di siccità e comunque di scarsità delle risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, ai sensi dell'articolo 28 della
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora vengano disposte limitazioni temporali o quantitative per l'uso irriguo, è dovuto, a carico delle altre utenze che traggono vantaggio dalle predette limitazioni, il pagamento di una maggiorazione dei relativi canoni determinata con deliberazione della Giunta regionale. L'importo, devoluto ai Consorzi di bonifica, è commisurato ai minori introiti conseguenti alla ridotta erogazione di acqua agli utenti.
CAPO III
CONSORZI DI BONIFICA
Art. 7. Funzioni dei Consorzi di bonifica.
1. Ai Consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, competono le funzioni relative all'attuazione ed alla gestione delle opere e degli impianti pubblici di bonifica e delle risorse naturali dagli stessi interessate, facenti parte del sistema bonifica.
2. In particolare ai Consorzi, nell'ambito del proprio comprensorio, competono le seguenti funzioni esclusive:
a) provvedere alla redazione del piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale di cui all'articolo 3;
b) provvedere alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 5;
c) provvedere alla progettazione, alla esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata previo affidamento da parte dei proprie-tari interessati ovvero, in caso di inadempienza, in sostituzione dei medesimi;
d) elaborare ed attuare piani di riordino fondiario e irriguo;
e) provvedere, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 della
f) provvedere, ai sensi dell'articolo 27 della
g) effettuare la vigilanza, finalizzata sia alla tutela del-le acque a prevalente uso irriguo che alla tutela delle opere pubbliche di bonifica;
h) ripristinare opere di bonifica e di irrigazione danneggiate da calamità naturali, ai sensi del
i) effettuare studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
3. I Consorzi di bonifica possono, inoltre, svolgere le seguenti funzioni, ad essi affidate dalla Regione o dalle autorità competenti nei casi legislativamente previsti:
a) realizzazione di interventi in materia di difesa del suolo, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, di cui all'articolo 3 della
b) realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, ai sensi del
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, i Consorzi di bonifica possono ricorrere alla stipula di convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del
5. I Consorzi inoltre promuovono iniziative e realizzano interventi per l'attività di informazione e di formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.
6. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, di sorveglianza e di conservazione delle opere pubbliche ad essi affidate in gestione, i Consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I e capo Il, del
7. Alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza o affidati ai Consorzi di bonifica, come definiti dalla presente legge, in aggiunta a quanto previsto dalla
8. Le Comunità montane, le Province ed i Comuni, le Autorità di bacino, l'Agenzia regionale per l'ambiente, gli enti regionali operanti in agricoltura, gli Enti parco e l'Autorità d'ambito per i servizi idrici integrati posso-no affidare ai Consorzi di bonifica, anche al di fuori dei comprensori di bonifica, con oneri a loro carico e secondo le modalità stabilite dagli accordi di programma di cui all'articolo 1, la progettazione e la realizza-zione di interventi, nonché la gestione di opere e di impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle funzioni ad essi conferite dalla Regione e alle funzioni trasferite o delegate ai sensi della
9. I Consorzi, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono promuovere e partecipare a società consortili ed a società miste.
Art. 8. Classificazione del territorio e ridelimitazione dei comprensori consortili.
1. Al fine di assicurare razionalità, efficienza ed economicità della gestione del territorio da parte dei Consorzi di bonifica, è disposta, nei termini di cui ai successivi commi, la revisione delle aree classificate di bonifica integrale e la ridelimitazione dei comprensori consortili tenendo conto degli ambiti di riferimento delle Autorità di bacino istituite ai sensi della legge n. 183/ 1989 e della relative leggi regionali di attuazione.
2. I comprensori di bonifica integrale sono ridelimitati, con riferimento ai bacini idrografici di cui alle leggi richiamate al comma 1, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a) il Comprensorio di bonifica Trigno e Biferno deve ricomprendere i territori regionali:
1) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono il comprensorio del Consorzio di bonifica destra Trigno e basso Biferno con sede in Termoli;
2) che, ricadenti in agro di Montenero di Bisaccia in sinistra Trigno, alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte del comprensorio del Consorzio di bonifica sud bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, con sede in Vasto;
b) il Comprensorio di bonifica larinese deve coincidere con quello del Consorzio parimenti denominato alla data di entrata in vigore della presente legge, ricomprendente le aree costituenti il terrazzo che sovrasta la pianura del basso Biferno sino a raggiungere, a sud-est, il corso medio del Fortore;
c) il Comprensorio di bonifica della piana di Venafro deve ricomprendere, oltre il comprensorio del Consorzio parimenti denominato alla data di entrata in vigore della presente legge, altresì la par-te molisana della valle del fiume Volturno ricadente nei territori dei comuni di Montaquila, Colli al Volturno, Fornelli, Isernia, Macchia d'Isernia e Monteroduni.
3. I territori regionali che, ricadenti in agro di Trivento in sinistra Trigno, alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte del comprensorio del Consorzio di bonifica sud bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, con sede in Vasto, cessano di appartenere a tale consorzio interregionale.
4. Il Consorzio di bonifica destra Trigno e basso Biferno viene ridenominato "Consorzio di bonifica Trigno e Biferno" ed opera nel comprensorio di cui alla lettera a) del comma 2. Nei comprensori di cui alle lettere b) e c) del comma 2 operano rispettivamente gli attuali Consorzio di bonifica integrale larinese e Consorzio di bonifica della piana di Venafro.
5. Con decreti del Presidente della Giunta regionale, previe deliberazioni della Giunta, sentiti i Consorzi interessati, si provvede alle ridelimitazioni di dettaglio delle aree comprensoriali riportandole su cartografia in opportuna scala, tenendo comunque conto dei bacini idrografici come individuati ai sensi della
6. Relativamente al comprensorio consortile di cui alla lettera a) del comma 2, il decreto presidenziale previsto al comma 5 viene emanato successivamente al perfezionamento di apposita intesa con la regione Abruzzo. In esito alla stessa intesa diviene effettiva la cessazione di appartenenza al Consorzio di bonifica sud bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno dei territori regionali individuati al comma 3.
7. Sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei decreti presidenziali di cui ai commi 5 e 6, i Consorzi di bonifica in essere alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad operare negli attuali comprensori.
Art. 9. Opere di competenza dei privati.
1. Sono di competenza dei privati, e per essi obbligatorie nonché a loro carico, tutte le opere minori giudicate, nei comprensori di bonifica, secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione consortile, necessarie ai fini della bonifica stessa ai sensi del
2. I proprietari possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di tali opere, ed altresì di quelle di miglioramento fondiario volontarie, ai Consorzi di bonifica.
3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1, in caso di inadempienza da parte dei privati, è affidata ai Consorzi di bonifica con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Le spese relative alle opere di cui al comma 3 sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili su cui insistono le opere stesse, in rapporto ai benefici conseguiti.
Art. 10. Contributi consortili.
1. I Consorzi di bonifica hanno il potere di imporre con-tributi gravanti sugli immobili siti nei comprensori consortili per le spese di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, che non siano a carico della Regione o di altri enti, nonché per quelle di funzionamento dei Consorzi stessi.
2. Sono obbligati al pagamento del contributo consortile i proprietari di immobili agricoli e extragricoli siti nel comprensorio consortile, compresi gli enti pubblici per i beni di loro pertinenza, che traggono un beneficio dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio.
3. I Consorzi di bonifica a tal fine elaborano un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.
4. I contributi di cui al comma 1, ai sensi delle disposizioni di legge statale, costituiscono oneri reali sugli im-mobili, hanno natura tributaria e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti consortili.
Art. 11. Piano di classifica.
1. I Consorzi di bonifica, entro un anno dall'elezione dei nuovi organi aì sensi della presente legge e sulla base di indirizzi e di criteri omogenei stabiliti dalla Giunta regionale, predispongono il piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, determina gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.
2. Le deliberazioni relative all'adozione del piano di classifica devono essere depositate, entro 30 giorni, presso la competente struttura regionale e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il mancato deposito delle deliberazioni entro i termini previsti dai commi precedenti è motivo di esclusione da qualsiasi finanziamento.
4. Entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono produrre ricorso alla Giunta regionale, la quale, acquisite le controdeduzioni dal Consorzio, che deve pronunciarsi nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, assume le determinazioni definitive in ordine all'approvazione del piano.
5. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati vengono pubblicati all'albo dei Comuni interessati e successivamente consegnati al concessionario per la riscossione nei modi e nei termini di legge.
6. Nelle more dell'approvazione del piano di riparto da parte della Giunta regionale, decorsi 90 giorni dal deposito presso la competente struttura regionale, i Consorzi hanno facoltà di dare esecuzione alla deliberazione di cui al comma 2, fatti salvi i conguagli che si rendessero necessari in seguito alle modifiche deliberate dalla Giunta regionale.
7. Qualora i Consorzi non provvedano all'adozione del piano di classifica entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta che deve provvedere entro sei mesi all'adozione del piano. Fino allo scadere del termine di cui al comma 1, i ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati sono riferiti ai piani di classifica vigenti negli originari comprensori, ovvero, secondo necessità, sono determinati in base ad un piano provvisorio redatto dai Consorzi con i criteri e le modalità di cui al comma I.
8. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 1, la Regione concorre nelle relative spese con un contributo nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate.
Art. 12. Regime amministrativo e finanziario degli scarichi nei canali consortili.
1. I Consorzi di bonifica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.
2. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della
3. Per lo scarico delle acque provenienti da fognature è obbligato a pagare il relativo contributo consortile l'ente gestore del servizio idrico integrato, ovvero, nelle more dell'affidamento di tale servizio, il Comune interessato.
4. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica devono rivedere o, in mancanza, adottare gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.
CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI
Art. 13. Natura giuridica e costituzione dei Consorzi di bonifica.
1. I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a struttura associativa, persone giuridiche pubbliche ai sensi dell'art. 862 c.c., ed operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.
2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 8 per la fase di prima applicazione della presente legge, alla classificazione e alla declassificazione dei territori di bonifica integrale provvede, su proposta della Giunta regionale, sentiti i Comuni ed i Consorzi interessati, il Consiglio regionale con propria deliberazione.
3. Con deliberazione del Consiglio regionale si provvede, altresì, su proposta della Giunta regionale, sentiti i Comuni ed i Consorzi interessati, alla costituzione, fusione e conseguente soppressione dei Consorzi di bonifica nonché alla delimitazione dei comprensori di bonifica, avendo in ogni caso riguardo ai bacini idrografici, come individuati dalla
4. Qualora si addivenga, ai sensi del comma 3, alla fusione e conseguente soppressione dei Consorzi di bonifica, il patrimonio, il personale in servizio alla data della soppressione dell'ente, nonché ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo dei soppressi consorzi sono trasferiti ai Consorzi di bonifica dai quali sono assorbiti. Il personale eccedente è assegnato o trasferito ad altri Consorzi di bonifica, alla Regione, ovvero alle Co-munità montane o ad enti sub-regionali, nel rispetto delle procedure stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
5. Nei bacini idrografici che ricadono nel territorio di più regioni, le Regioni interessate possono provvedere al-la classificazione di comprensori di bonifica interregionali e stabilire d'intesa la delimitazione e la relativa disciplina, ai sensi degli articoli 8 e 73 del
6. Fuori dei territori classificati e consorziati, alla costituzione dei Consorzi si provvede su richiesta di almeno il 25 per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentano almeno il 25 per cento della superficie del territorio. In assenza di iniziative degli interessati, i Consorzi possono essere costituiti d'ufficio, in relazione ad obiettive esigenze e con riferimento a tutto il territorio regionale. Sono in ogni caso sentiti i Comuni interessati.
Art. 14. Statuto.
1. Il Consorzio di bonifica è retto da uno statuto, deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvato dalla Giunta regionale.
2. Eventuali modifiche allo statuto sono apportate con le modalità di cui al precedente comma.
3. Lo statuto, in conformità alle disposizioni della presente legge e agli indirizzi generali dettati dalla Giunta regionale, disciplina il funzionamento degli organi del Consorzio e lo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consorzio stesso.
4. Lo statuto del Consorzio, successivamente alla sua adozione, viene pubblicato per 30 giorni all'albo consortile e ne viene comunicata notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo consortile possono essere presentate al Consorzio eventuali osservazioni ed opposizioni; entro i successivi 30 giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.
6. II testo dello statuto approvato viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 15. Organi.
1. Sono organi dei Consorzi di bonifica:
a) il Consiglio dei delegati;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 16. Catasto consortile.
1. I Consorzi hanno l'obbligo di istituire il catasto consortile in cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile, con ricorso a sistemi informatizzati.
2. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
3. L'aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati del catasto erariale sia attraverso i dati emergenti dagli atti di trasferimento della proprietà presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 31 della
4. Per l'istituzione e l'aggiornamento del catasto informatizzato e di un sistema informativo territoriale delle attività del Consorzio, la Regione concorre nei relativi oneri con un contributo nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate.
Art. 17. Assemblea.
1. L'Assemblea ha funzioni elettive.
2. Fanno parte dell'Assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili e che paghino i contributi imposti dal Consorzio ai sensi dell'articolo 10. Solidalmente con il proprietario o in luogo di questi, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea, se lo richiedono, i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare e paghino il contributo consortile.
3. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio dei de-legati, secondo le modalità e nei termini previsti dalla presente legge e dallo statuto.
4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono formati e pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati. Negli elenchi sono iscritti i consorziati di cui al comma 2, per ciascuno dei quali vengono indicati i dati anagrafici e l'ammontare dei contributi cui è tenuto.
Art. 18. Diritto di voto.
1. Ogni consorziato che goda dei diritti civili, iscritto nei ruoli di contribuenza e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili, ha diritto ad un voto.
2. Il voto è segreto ed è esercitato nell'ambito della fascia di appartenenza. Ciascun consorziato può essere portatore di non più di una delega nell'ambito della medesima fascia.
3. La delega è conferita con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.
4. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione per il caso in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione.
5. Per i minori, per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificamente designati dai competenti organi.
Art. 19. Elezione del Consiglio dei delegati.
1. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi in quattro Fasce, a seconda del diverso carico contributivo.
2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale, al netto della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia. ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio, al netto del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
4. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale, al netto della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia, ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio, al netto del numero di ditte appartenenti alla prima ed alla seconda fascia.
5. Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.
6. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti dai ruoli di contribuenza relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.
7. Gli statuti definiscono e disciplinano il sistema elettorale e dettano le regole e le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:
a) favorire la partecipazione al voto dei consorziati;
b) assicurare la concorrenzialità delle liste, la preferenza di lista e la libera espressione del voto.
Art. 20. Consiglio dei delegati.
1. Il Consiglio dei delegati è composto da quindici membri, di cui dodici elettivi e tre nominati dal Consiglio regionale con voto limitato. Il Consiglio regionale provvede alle nomine di sua competenza entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali presso ciascun Consorzio. Negli ultimi tre giorni del predetto termine, ove le nomine non siano state ancora deliberate, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale.
2. I compiti e le modalità di funzionamento del Consiglio dei delegati sono stabiliti nello statuto del Consorzio. Competono comunque al Consiglio:
a) l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Comitato esecutivo, potendo esprimere ciascun consigliere un numero massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere;
b) l'adozione dello statuto, dei regolamenti per l'amministrazione del Consorzio, dei piani di organizzazione degli uffici e per l'ordinamento del personale;
c) il bilancio di previsione con le relative variazioni ed il conto consuntivo;
d) i piani di bonifica e di classifica;
e) l'assunzione di mutui;
f) la determinazione e l'aggiornamento delle indennità per i componenti del Comitato esecutivo nonché degli eventuali gettoni di presenza per i componenti del Consiglio dei delegati;
g) gli indirizzi generali di gestione;
h) gli accordi di programma.
Art. 21. Ineleggibilità ed incompatibilità.
1. Non possono essere eletti nel Consiglio:
a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali;
e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
2. Le cause di ineleggibilità comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.
3. Le cariche di Presidente, Vicepresidente e di componente del Comitato esecutivo sono incompatibili con la carica di consigliere regionale, Presidente della Provincia e assessore provinciale, sindaco di comune ricadente totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e con lo stato di funzionario della Regione e di amministratore o funzionario di ente strumentale della Regione.
Art. 22. Insediamento del Consiglio dei delegati.
1. Entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone il termine entro il quale deve tenersi la prima riunione del Consiglio dei delegati. Da tale riunione il Consiglio può utilmente funzionare anche se non ancora effettuate le nomine di competenza della Regione e può validamente deliberare con la presenza della maggioranza della totalità dei componenti assegnati e a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla presente legge per particolari deliberazioni.
Art. 23. Durata in carica.
1. Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il delegato eletto che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. Se viene meno per contestuali dimissioni, anche se presentate con atti separati, la maggioranza dei consiglieri eletti, si procede a nuove elezioni.
Art. 24. Comitato esecutivo – Presidente.
1. Il Consiglio dei delegati, all'uopo convocato dal consigliere eletto più anziano di età, nella sua prima riunione elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Comitato esecutivo tra i membri eletti dall'Assemblea.
2. Partecipa alle sedute del Consiglio dei delegati e del Comitato esecutivo, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio.
3. Il numero dei componenti del Comitato Esecutivo, oltre il Presidente ed il Vice Presidente, è comunque non superiore a tre [5].
4, I compiti e le modalità di funzionamento del Comitato esecutivo sono indicati nello statuto del Consorzio.
5. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, convoca e presiede il Consiglio dei delegati e il Comitato esecutivo e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.
6. Il Presidente e il Comitato esecutivo durano in carica sino alla scadenza del Consiglio dei delegati che li ha eletti.
Art. 25. Revisori dei conti.
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato o, se richiesto, con votazioni separate. Le nomine sono effettuate a norma della
2. I revisori sono scelti fra professionisti iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al
3. Il Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo successivo mandato.
4. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono indicati nello Statuto del Consorzio.
Art. 26. Bilancio.
1. L'esercizio finanziario consortile coincide con l'anno solare.
2. I bilanci di previsione sono approvati entro il 30 novembre di ciascun anno.
3. I consuntivi sono approvati entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferiscono.
Art. 27. Controlli.
1. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni dei Consorzi concernenti:
a) lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di organizzazione;
b) il piano di bonifica;
c) il piano di organizzazione variabile del personale;
d) il piano di classifica per il riparto degli oneri consortili;
e) il bilancio preventivo e le sue variazioni;
f) il conto consuntivo.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati entro 10 giorni dall'adozione, a pena di decadenza, alla competente struttura regionale, che li sottopone ad istruttoria e li presenta all'approvazione della Giunta regionale. Essi si intendono approvati se la Giunta regionale non si pronuncia nei 30 giorni dalla loro comunicazione alla Regione. Il termine si interrompe se la Giunta regionale richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e gli atti si intendono approvati se la Giunta regionale non si pronuncia decorsi 20 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti.
3. È fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 11 in ordine ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di bonifica e dei piani di classifica per il riparto degli oneri consortili. È fatto salvo altresì quanto previsto all'articolo 14 in ordine al procedimento per l'adozione e l'approvazione degli statuti.
Art. 28. Impugnazioni degli atti consortili.
1. Le deliberazioni degli organi dei Consorzi sono pubblicate all'albo consortile entro 15 giorni dalla loro adozione, per otto giorni consecutivi. Contro le deliberazioni degli organi dei Consorzi è ammessa opposizione, da proporsi, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla scadenza del predetto periodo di pubblicazione.
2. L'organo che ha adottato il provvedimento impugnato decide nella sua prima riunione e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'opposizione.
4. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa all'interessato della decisione.
5. La Giunta regionale decide nei termini e con le modalità di cui al
6. Gli atti consortili soggetti all'approvazione regionale sono comunicati ai Comuni del comprensorio entro quindici giorni dalla loro adozione nel loro testo integrale. Gli atti non soggetti ad approvazione sono comunicati nello stesso termine per oggetto ed estremi.
Art. 29. Scioglimento degli organi.
1. Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità amministrative, o gravi e persistenti violazioni di legge o di direttive regionali, ovvero quando non sia approvato nei termini il bilancio e negli altri casi contemplati dalla legislazione vigente, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, scioglie gli organi di amministrazione dei Consorzi.
2. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'ente che deve convocare entro tre mesi l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio.
3. Il termine per la convocazione non può essere prorogato dalla Giunta regionale se non per comprovate necessità per un periodo non superiore a tre mesi.
4. II commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.
Art. 30. Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti.
1. Nell'attività programmatoria ed amministrativa, nonché nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate a trasparenza e nel rispetto delle legislazioni comunitaria, nazionale e regionale vigenti.
2. I Consorzi assicurano l'informazione ai consorziati ed agli utenti mediante comunicazione, pubblicazione del-le notizie nei loro albi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.
3. I Consorzi garantiscono l'accesso agli atti e documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite secondo le disposizioni dettate dalla
CAPO V
CONSULTA REGIONALE PER LA BONIFICA E L'IRRIGAZIONE
Art. 31. Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione.
1. É costituita, presso l'assessorato regionale all'agricoltura, la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione.
2. La Consulta è organo consultivo della Regione per i provvedimenti di competenza regionale previsti dalla presente legge.
3. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) l'Assessore regionale all'agricoltura, o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante di ciascun Consorzio di bonifica designato dal comitato esecutivo;
c) tre tecnici dipendenti regionali esperti nelle materie della bonifica, dei lavori pubblici e della gestione amministrativa;
d) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali degli agricoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nella regione.
4. La Consulta è insediata con la nomina dei due terzi dei suoi componenti e delibera validamente con la presen-za della maggioranza dei componenti stessi.
5. L'amministrazione regionale fornisce alla Consulta la sede, i mezzi ed il personale per il suo funzionamento. Svolge le funzioni di segretario della Consulta un funzionario regionale a tale scopo incaricato.
6. Ai componenti della Consulta che non risiedono nel capoluogo di regione spetta il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali ogni qualvolta raggiungono la sede di riunione dell'organo ovvero, per ragioni del loro ufficio, si recano in località diversa da quella di residenza.
Art. 32. Competenze della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione.
1. La Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione esprime pareri e formula proposte in ordine:
a) alla programmazione regionale degli interventi per la bonifica integrale;
b) agli indirizzi per l'elaborazione degli schemi di statuto dei Consorzi;
c) ai criteri per l'elaborazione dei piani di classifica per il riparto degli oneri consortili;
d) alla classificazione dei territori di bonifica integrale;
e) alla costituzione, fusione e soppressione dei Consorzi di bonifica nonché alla perimetrazione dei comprensori di bonifica;
f) alle linee-guida per l'elaborazione dei piani di bonifica;
g) ai piani di riparto dei finanziamenti regionali per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica;
h) ai piani di riparto dei contributi regionali per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica;
i) ad ogni altro aspetto riguardante l'intervento regionale in materia di bonifica sottoposto al suo esame.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 33. Risanamento finanziario dei consorzi di bonifica.
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, mediante conferimento di incarico ad idonea ed accreditata società di certificazione, provvede all'accertamento della situazione debitoria dei Consorzi di bonifica.
2. L'indagine di cui al comma 1 deve consentire di accertare, per ciascun Consorzio di bonifica, alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'ammontare complessivo delle passività prodotte per opere e servizi strettamente connessi alla bonifica;
b) l'ammontare delle esposizioni debitorie per prestiti o mutui in essere;
c) l'ammontare complessivo dei crediti effettivamente esigibili per ruoli di bonifica, canoni ed altri titoli attivi in termini di competenza e di residui;
d) il valore attuale, determinato mediante stima analitica, degli immobili in proprietà che risultano alienabili in quanto non essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali;
e) la risultante massa passiva netta costituita dall'ammontare delle passività detratti i crediti esigibili, gli oneri di ammortamento dei prestiti e mutui in essere e i valori degli immobili alienabili.
3. Sulla base dell'indagine di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale predispone un piano di intervento finanziario da parte della Regione diretto all'azzeramento o alla riduzione della massa passiva netta gravante sul bilancio di ciascun Consorzio, articolato in più misure e graduato nel tempo.
4. Il piano di intervento è approvato dal Consiglio regionale con provvedimento legislativo proposto dalla Giunta regionale, con il quale altresì vengono quantificati i relativi stanziamenti per almeno tre anni.
5. L'applicazione del piano è subordinata all'adozione, da parte dei Consorzi interessati, di idonei provvedimenti per la riduzione dei costi di funzionamento, per l'effettivo recupero dei crediti esigibili e per la vendita degli immobili alienabili.
Art. 34. Disposizioni finanziarie.
1. Con effetto dall'esercizio finanziario 2006, in sede di manovra finanziaria annuale sono previsti idonei stanziamenti per l'assolvimento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ed è istituita apposita unità previsionale di base nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Eventuali ulteriori stanziamenti, rispetto a quelli che saranno disposti ai sensi del comma 1 per l'esercizio finanziario 2006, e relative variazioni di bilancio saranno previsti con la legge di approvazione del piano di risanamento finanziario di cui al precedente articolo.
3. Per l'esercizio finanziario 2005, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante incremento dello stanziamento iscritto nella UPB n. 282 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per la somma di euro 2.100.000, 00 e corrispondente riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto nella UPB n. 270 dello stesso stato di previsione.
Art. 35. Costituzione dei nuovi organi consortili. Adozione dei nuovi statuti o adeguamento degli statuti vigenti.
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale indice in ciascun Consorzio di bonifica le elezioni del consiglio dei delegati secondo la composizione dell'organo prevista dall'articolo 20.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, le elezioni di cui al comma 1 si svolgono ai sensi delle disposizioni della
3. Nel termine di 90 giorni dall'avvenuto insediamento del consiglio dei delegati a norma dell'articolo 22, ciascun Consorzio adotta il nuovo statuto consortile e lo invia alla Regione per l'approvazione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 14. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale, in via sostitutiva, provvede ad adeguare lo statuto vigente alle disposizioni della presente legge.
4. [Entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dello Statuto adottato dal Consorzio ed approvato dalla Giunta regionale, o da quest'ultima adeguato in via sostitutiva, il consiglio dei delegati di ciascun Consorzio provvede a nominare il presidente ed il comitato esecutivo] [6].
5. Sino alla nomina del presidente e del comitato esecutivo il consiglio dei delegati esercita tutte le funzioni di direzione amministrativa, organizzativa e gestionale del Consorzio, escluse quelle di competenza del direttore e della dirigenza consortile. In tale periodo le funzioni presidenziali sono esercitate dal consigliere elettivo più anziano di età.
6. I componenti del consiglio dei delegati che rappresentano la Regione sono nominati dal Consiglio regionale entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali presso ciascun consorzio. Negli ultimi tre giorni del predetto termine, ove le nomine non siano state ancora deliberate, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale.
7. I revisori dei conti di ciascun Consorzio sono nomi-nati, a norma dell'articolo 25, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Negli ultimi tre giorni del predetto termine, ove il Consiglio regionale non abbia provveduto alle nomine, vi provvede il suo Presidente.
8. Gli organi consortili di amministrazione, ancorché commissariali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano dalle funzioni con l'insediamento dei rispettivi consigli dei delegati costituiti ai sensi del presente articolo.
9. I collegi dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle funzioni con l'insediamento dei rispettivi nuovi collegi costituiti ai sensi del presente articolo.
Art. 36. Verifica degli effetti della legge.
1. Decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, tramite il suo Presidente, riferisce al Consiglio regionale sul suo stato di attuazione e sugli effetti da essa prodotti e, se necessario, contestualmente ne propone modifiche o integrazioni.
Art. 37. Disposizioni di rinvio e abrogazioni.
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui al
2. Sono abrogate la
[1] Comma aggiunto dall'art. 29 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 29 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 29 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 29 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[6] Comma abrogato dall'art. 1 della
[7] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 16 dicembre 2005, n. 39.