§ 3.1.13 - Legge Regionale 14 maggio 1985, n. 17.
Disposizioni regionali di attuazione della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 recante norme in materia di controllo sull'attività urbanistica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:14/05/1985
Numero:17


Sommario
Art. 1.      In attesa di una organica definizione, da parte della Regione, di tutti gli adempimenti previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli
Art. 2.  Sanatoria delle opere abusive.
Art. 3.  Contributi di concessione per la sanatoria di opere edilizie abusive.
Art. 4.  Obbligo individuazione insediamenti abusivi.
Art. 5.  Criteri di individuazione e perimetrazione insediamenti abusivi.
Art. 6.  Procedure attinenti la perimetrazione insediamenti abusivi.
Art. 7.  Obbligo alla formazione di varianti allo strumento urbanistico.
Art. 8.  Recupero degli insediamento abusivi in sede di formazione dello strumento urbanistico generale.
Art. 9.  Poteri sostitutivi.
Art. 10.  Varianti finalizzate al recupero degli insediamenti abusivi.
Art. 11.  Contenuti delle varianti.
Art. 12.  Varianti non soggette all'approvazione regionale.
Art. 13.  Classificazione delle aree soggette al recupero urbanistico.
Art. 14.  Definizione oneri di urbanizzazione e modalità di pagamento.
Art. 15.  Formazione di consorzi tra i proprietari di immobili.
Art. 16.  Obbligatorietà della previsione delle aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica.
Art. 17.  I Comuni ricadenti in zona dichiarata sismica.
Art. 18.  Art. unico.
Art. 19.  Norme transitorie.
Art. 20.  Strumenti attuativi non soggetti all'approvazione regionale.
Art. 21.  Controlli periodici mediante rilevamenti aereo fotogrammetrici.
Art. 22.  Pubblicazione.


§ 3.1.13 - Legge Regionale 14 maggio 1985, n. 17.

Disposizioni regionali di attuazione della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 recante norme in materia di controllo sull'attività urbanistica - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

(B.U. n. 10 del 16 maggio 1985).

 

CAPO I

 

Art. 1.

     In attesa di una organica definizione, da parte della Regione, di tutti gli adempimenti previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

 

     Art. 2. Sanatoria delle opere abusive.

     Le opere abusive individuate nel capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono suscettibili di sanatoria con le modalità previste dalla succitata legge e dai seguenti articoli.

 

     Art. 3. Contributi di concessione per la sanatoria di opere edilizie abusive.

     Salvo quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il rilascio della concessione in sanatoria, per le opere abusive realizzate dal 30 gennaio 1977 al 1°ottobre 1983, comporta, se dovuto, oltre al pagamento dell'oblazione previsto dalla succitata legge, la corresponsione del contributo previsto dagli artt. 3, 5, 6, 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     La misura del contributo è determinata dai Comuni con riferimento alle norme ed ai valori definiti nelle deliberazioni comunali assunte ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 306 del 30 luglio 1977 modificata con la delibera consiliare numero 252 del 23 aprile 1980 e vigenti al momento dell'istanza della concessione in sanatoria.

     Per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato, oltre che al versamento della oblazione previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, alla corresponsione di un contributo determinato dai Comuni con riferimento alle norme ed ai valori definiti, per le sole opere di urbanizzazione primaria, dalla delibera di Consiglio Regionale del 30 luglio 1977, n. 306, modificato con delibera di C.R. regionale n. 252 del 23 aprile 1980, e vigenti al momento della istanza della Concessione Edilizia.

     A scomputo totale o parziale della quota di contributo di concessione, possono essere fatte valere le spese sostenute al momento della realizzazione, per le opere di urbanizzazione primaria, di cui sia stata provata l'esecuzione a cura e spese degli interessati, nonchè quelle opere che il concessionario o i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente con l'osservanza delle modalità e garanzie stabilite dal Comune.

 

CAPO II

RECUPERO URBANISTICO DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI

 

     Art. 4. Obbligo individuazione insediamenti abusivi.

     I Comuni della Regione Molise, a seguito di apposite organiche iniziative di rilevamento delle costruzioni abusive esistenti nei propri territori, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio Comunale devono procedere:

     - alla individuazione degli insediamenti abusivi, sorti in contrasto con le destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici generali ovvero con le norme di leggi regionali o nazionali;

     - alla individuazione degli insediamenti abusivi sorti senza la preventiva approvazione dello strumento attuativo ovvero in contrasto con le altre norme di attuazione stabilite negli strumenti urbanistici generali;

     - alla individuazione degli insediamenti abusivi realizzati attraverso lottizzazioni o altro strumento attuativo successivamente annullato;

     - alla individuazione di insediamenti abusivi ove si presume siano state realizzate lottizzazioni abusive.

     Ai fini del presente articolo si tiene conto delle costruzioni abusive, e di altre opere che risultino essere state ultimate, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro la data dell'1 ottobre 1983 ed eseguite:

     a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte a norma di legge o di regolamento ovvero in difformità dalle stesse;

     b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

 

     Art. 5. Criteri di individuazione e perimetrazione insediamenti abusivi.

     Ai fini del recupero urbanistico degli insediamenti abusivi possono essere individuate e recuperate tutte quelle aree che contengono strutture edilizie formanti nuclei e/o aggregati urbani che necessitano di razionalizzazione o di integrazioni infrastrutturali.

     Tali insediamenti devono comunque aver relazione con il contesto urbano circostante nonchè dimensioni tali da giustificare la formazione di apposite varianti agli strumenti urbanistici nonchè giustificare: per dimensione rivestita, per consistenza demografica, per presenza di attività produttive, commerciali, turistiche, direzionali ecc., interventi economici tesi al recupero urbanistico e sociale degli insediamenti stessi.

     La individuazione degli insediamenti abusivi deve consistere nella perimetrazione di ciascuno di essi su appositi elaborati grafici e realizzati su planimetria catastale non inferiore alla scala 1:2000 e contenenti:

     a) aggiornamento edilizio e data certa con l'indicazione di eventuali strutture realizzate dopo il 1° ottobre 1983;

     b) la situazione dello stato di fatto relativo alla consistenza volumetrica esistente;

     c) la situazione dello stato di fatto delle urbanizzazioni, delle opere infrastrutturali e dei servizi;

     d) una relazione descrittiva dell'insediamento anche con riferimenti alla consistenza demografica ed alle altre attività socio-economiche presenti.

 

     Art. 6. Procedure attinenti la perimetrazione insediamenti abusivi.

     Le attività di cui ai precedenti articoli devono essere effettuate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Entro tale termine il Consiglio Comunale, preso atto delle operazioni e dei rilevamenti compiuti, procede all'adozione delle perimetrazioni degli insediamenti abusivi, ai fini del recupero urbanistico degli stessi.

     Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere, unitamente agli elaborati che vi sono allegati, depositate, entro 5 giorni dalla adozione da parte del Consiglio comunale, negli uffici comunali e rimanervi nei 10 giorni successivi interi e consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

     L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio e in luoghi di pubblica frequenza nel quale siano indicati il luogo, la durata e lo scopo del deposito stesso precisando che sia Enti che privati possono presentare osservazioni. Entro 20 giorni dalla data di inserzione nel Foglio Annunzi Legali, gli interessati possono presentare al Comune le proprie opposizioni. Notizia dell'effettuato deposito è data anche nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale adotta le proprie determinazioni in merito alle osservazioni stesse.

     La deliberazione di cui al comma precedente divenuta esecutiva dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo deve essere trasmessa, per conoscenza, al competente Assessorato Regionale che può richiedere eventuali e necessarie informazioni e/o documenti sullo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli.

     Qualora vengano espletate le attività previste nell'art. 5 della presente legge il Comune può anche assicurarsi nei modi opportuni il concorso e la collaborazione di forze sociali, di organismi rappresentativi nonchè degli ordini professionali, degli enti ed associazioni culturali interessati.

 

     Art. 7. Obbligo alla formazione di varianti allo strumento urbanistico.

     I Comuni che provvedono alla individuazione e perimetrazione degli insediamenti abusivi di cui all'art. 5 sono obbligati alla formazione delle varianti finalizzate al recupero urbanistico di tali insediamenti.

 

     Art. 8. Recupero degli insediamento abusivi in sede di formazione dello strumento urbanistico generale.

     I Comuni non dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno, in sede di formazione del proprio strumento urbanistico, obbligatoriamente prevedere la disciplina per il recupero urbanistico degli insediamenti edilizi abusivi perimetrati in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'art. 5 della presente legge.

     Nel caso in cui lo strumento urbanistico generale sia stato adottato dal Comune anteriormente all'entrata in vigore della presente legge semprechè ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 5, il Comune stesso dovrà adottare una speciale variante diretta ad assicurare il recupero urbanistico dei nuclei edilizi abusivi di cui all'art. 5.

 

     Art. 9. Poteri sostitutivi.

     Quando il Comune lasci decorrere, senza provvedere, ciascuno dei termini stabiliti ovvero ritardi ingiustificatamente lo svolgimento delle attività previste nei precedenti articoli, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato competente, nomina un commissario ad acta che si sostituisce agli organi del Comune per il compimento delle attività previste, compresi gli atti preparativi e conseguenziali. Tali poteri si applicano anche in caso di inadempienza dei Comuni qualora non provvedano alla formazione delle varianti di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 10. Varianti finalizzate al recupero degli insediamenti abusivi.

     I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione adottato e trasmesso alla Regione, nel cui territorio siano stati individuati insediamenti abusivi, provvedono ad adottare apposita variante, limitatamente alle aree perimetrate ai sensi dei precedenti articoli, diretta al recupero degli insediamenti stessi.

     La variante allo strumento urbanistico di cui al comma precedente deve prevedere, secondo quanto stabilito dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

     a) la realizzazione di una adeguata e completa urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standards previsti dalle vigenti leggi statali e regionali;

     b) il rispetto degli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico, tenendo conto della compatibilità degli insediamenti con tali vincoli;

     c) la realizzazione di un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti attuando le opportune integrazioni infrastrutturali tendenti al miglioramento della qualità urbana degli stessi;

     d) l'osservanza rigorosa delle norme statali e regionali qualora gli insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica.

 

     Art. 11. Contenuti delle varianti.

     Le varianti di cui al precedente art. 10 debbono altresì contenere:

     a) un'analisi della situazione di fatto con particolare riferimento: all'entità dei volumi, alle attrezzature sociali, alle aree per i servizi pubblici ed alle infrastrutture esistenti;

     b) l'indicazione dei collegamenti con le aree limitrofe.

     La documentazione tecnica e grafica di tali varianti dovrà contenere proposte progettuali relativamente a:

     a) rete viaria;

     b) aree per soste e parcheggio;

     c) aree per il verde pubblico;

     d) aree per attrezzature e servizi collettivi;

     e) la densità territoriale massima raggiungibile nonchè l'entità di nuovi volumi aggiuntivi;

     f) l'individuazione dei volumi e delle strutture da demolire;

     g) le norme tecniche di attuazione;

     h) le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, all'interno della zona o in aree adiacenti o in aree già destinate all'edilizia residenziale pubblica ovvero all'ampliamento di eventuali PEEP approvati o adottati;

     i) relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree, per le spese generali, per la realizzazione delle infrastrutture e servizi e per l'attuazione della variante;

     l) gli interventi e le opere a carico dei privati.

     Qualora non risulti possibile reperire le aree all'interno degli insediamenti perimetrali di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del precedente comma, è consentito, in sede di variante, fermo restando la verifica dei minimi prescritti dal D.M. 1444 del 2 aprile 1968, prevedere gravitazioni su altre aree adiacenti.

     I Comuni sono obbligati, ai fini dell'attuazione della variante, alla formazione del Piano Particolareggiato, qualora la stessa preveda la realizzazione di volumi aggiuntivi superiori al 10% di quelli esistenti ovvero preveda trasformazioni urbanistico-edilizie consistenti.

 

     Art. 12. Varianti non soggette all'approvazione regionale.

     Non sono soggette all'approvazione regionale le seguenti varianti, tendenti al recupero degli insediamenti abusivi:

     a) che prevedono lo strumento urbanistico attuativo, P.P. o P.I.P.;

     b) che non consentono l'edificazione di nuovi volumi e che prevedono esclusivamente la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture finalizzate a soddisfare la dotazione prescritta dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

     c) le cui previsioni risultano essere conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al momento della loro approvazione.

     Le varianti di cui al presente articolo dovranno attenersi alle norme statali e regionali in materia di vincoli storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico nonchè, per i Comuni interessati, alle disposizioni vigenti in materia sismica.

     Le varianti devono essere trasmesse, per conoscenza, alla Regione che potrà esprimersi sulle stesse formulando osservazioni.

     Tutte le altre varianti sono assoggettate all'approvazione della Regione che è tenuta a trasmettere le proprie determinazioni al Comune entro 120 giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data di ricevimento di eventuale documentazione integrativa richiesta, decorsi i quali le stesse si intendono approvate.

 

     Art. 13. Classificazione delle aree soggette al recupero urbanistico.

     Le aree oggetto di variante per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi sono classificate come zone omogenee di tipo "B" e "C" di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 in base alle caratteristiche dell'insediamento stesso.

 

     Art. 14. Definizione oneri di urbanizzazione e modalità di pagamento.

     Gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettere g) dell'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 devono essere computati in proporzione ai costi delle opere da realizzare nella zona e, comunque, non possono essere inferiori alla misura del contributo determinato dai Comuni ai sensi del D.C.R. n. 306 del 30 luglio 1977, modificata con D.C.R. n. 252 del 23 aprile 1980 ed in vigore al momento del rilascio della Concessione Edilizia.

     Le modalità di pagamento sono assimilate a quelle normalmente praticate dai Comuni per la riscossione dei contributi di concessione di cui all'art. 3 della legge n. 10/1977.

     A scomputo totale o parziale della quota di contributo di concessione, possono essere fatte valere le spese sostenute al momento della realizzazione, per le opere di urbanizzazione primaria di cui sia stata provata l'esecuzione a cura e spese degli interessati, nonchè quelle opere che il concessionario o i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente con l'osservanza delle modalità e garanzie stabilite dal Comune.

 

     Art. 15. Formazione di consorzi tra i proprietari di immobili.

     I proprietari di aree e/o immobili compresi nella variante per il recupero urbanistico edilizio degli insediamenti abusivi sono obbligati a consorziarsi tra loro nei seguenti casi:

     a) quando la variante, ovvero lo strumento attuativo della stessa, prevede interventi infrastrutturali a carico dei proprietari stessi;

     b) quando la variante, ovvero lo strumento attuativo della stessa, demanda la gestione di uno o più servizi ai proprietari stessi;

     c) quando la variante, ovvero lo strumento attuativo della stessa, prevede la realizzazione di nuovi volumi o il riordino, abbattimento, rifacimento di volumi esistenti che coinvolgono più proprietari.

     Ai fini della formazione del consorzio di cui al presente articolo sono valide le norme contenute nell'art. 23 della legge 1150/42 relative ai comparti edificatori.

 

     Art. 16. Obbligatorietà della previsione delle aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica.

     I Comuni che procedono all'approvazione delle varianti agli S.U. finalizzate al recupero degli insediamenti abusivi, sono obbligati, ai sensi dell'art. 30 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, a prevedere le aree da destinare all'Edilizia Residenziale Pubblica, o all'interno dell'insediamento o nelle adiacenze ovvero all'ampliamento dei PEEP già esistenti, anche in deroga all'obbligo dell'osservanza della percentuale minima prevista dall'art. 2 della legge 28 novembre 1977, n. 10.

 

     Art. 17. I Comuni ricadenti in zona dichiarata sismica.

     I Comuni, i cui territori ricadono in zona classificata sismica, devono attenersi, al fine del recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, ai seguenti criteri:

     a) per le strutture realizzate antecedentemente all'entrata in vigore del vincolo sismico pervenire all'accertamento, sotto il profilo della stabilità e sicurezza, delle strutture stesse. Tale adeguamento deve essere dimostrato attraverso apposita perizia giurata da tecnico abilitato.

     Per tali situazioni si applica anche l'art. 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; b) per le strutture realizzate dopo l'entrata in vigore del vincolo sismico pervenire all'adeguamento delle strutture, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e relativi decreti di attuazione. Tale adeguamento deve essere dimostrato attraverso apposita perizia giurata da tecnico abilitato.

 

CAPO III

 

     Art. 18. Art. unico.

     I Comuni della Provincia di Isernia, colpiti dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, interessati ai sensi delle delibere di G.R. n. 6112 del 18 novembre 1984 e n. 5115 del 31 dicembre 1984, attuative dell'art. 6 dell'ordinanza n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, per la realizzazione delle stalle per il ricovero degli animali, indicate nelle precedenti D.G.R., applicano in deroga alle previsioni degli S.U. vigenti, i seguenti parametri edilizi:

     - rapporto di copertura 0,30 mq./mq.;

     - distacco minimo dai confini: con pareti finestrate: mt. 5; con pareti cieche: a confine o a mt. 1,5;

     - distacco minimo da altri fabbricati: con pareti finestrate: mt. 10; con pareti cieche: in aderenza o/a mt. 3;

     - altezza massima: mt. 7 - sono consentite altezze maggiori solo per attrezzature tecnologiche di particolare uso (silos, volumi tecnici, ecc.);

     - distanza dal perimetro dei centri urbani mt. 250.

     Le strutture di cui al presente articolo devono comunque attenersi alle prescrizioni di cui alla legge n. 64 del 2 febbraio 1974, nonchè ottenere l'autorizzazione delle competenti autorità sanitarie.

 

CAPO IV

 

     Art. 19. Norme transitorie.

     Nell'intento di rispettare i tempi procedurali previsti dalla presente legge, la Giunta Municipale, durante il periodo di vacatio, dovuto al rinnovo degli organi amministrativi del Comune, può con l'osservanza delle procedure previste nella presente legge adottare la perimetrazione degli insediamenti abusivi di cui all'art. 5.

     In tal caso il ricostituito Consiglio Comunale in sede di approvazione della variante finalizzata al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi deve procedere alla ratifica dei provvedimenti adottati dalla Giunta Municipale ovvero modificare la delimitazione dell'insediamento precedentemente adottata a norma del 1° comma del presente articolo.

 

     Art. 20. Strumenti attuativi non soggetti all'approvazione regionale. [1]

     [In attesa dell'emanazione di una organica legge regionale disciplinante lo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie previste dal capo II della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero fino all'approvazione di piano territoriale di coordinamento o di specifiche deliberazioni regionali, sono soggetti ad approvazione regionale gli strumenti attuativi:

     - ricadenti nelle aree soggette al vincolo ambientale di cui alla legge n. 1497/39;

     - previsti da strumenti generali con capacità insediativa complessiva superiore a 2.500 abitanti.]

 

     Art. 21. Controlli periodici mediante rilevamenti aereo fotogrammetrici.

     In attesa di apposita legge regionale tesa ad individuare le aeree da assoggettare a particolare controllo periodico dell'attività di modificazione del territorio, mediante rilevamenti aereo fotogrammetrici e, in attesa di conoscere la quota di contributo dello Stato da destinare a tale finalità, si delega la Giunta Regionale ad avviare indagini e studi al fine della individuazione delle suddette aree.

 

     Art. 22. Pubblicazione.

     La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2012, n. 18.