§ 3.1.65 - L.R. 14 aprile 2015, n. 7.
Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:14/04/2015
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 30/2009
Art. 3.  Inserimento di articolo alla legge regionale n. 30/2009, dopo l'articolo 2
Art. 4.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 30/2009
Art. 5.  Inserimento di articolo alla legge regionale n. 30/2009, dopo l'articolo 3
Art. 6.  Inserimento di articolo alla legge regionale n. 30/2009, dopo l'articolo 3-bis
Art. 7.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 30/2009
Art. 8.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 30/2009
Art. 9.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 30/2009
Art. 10.  Sostituzione dell'articolo 7-bis della legge regionale n. 30/2009
Art. 11.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 30/2009
Art. 12.  Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 30/2009
Art. 13.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 30/2009
Art. 14.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30/2009
Art. 15.  Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 30/2009 e della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 27
Art. 16.  Inserimento di articolo alla legge regionale n. 30/2009, dopo l'articolo 14
Art. 17.  Inserimento di articolo alla legge regionale n. 30/2009, dopo l'articolo 14-bis
Art. 18.  Disposizioni transitorie
Art. 19.  Entrata in vigore


§ 3.1.65 - L.R. 14 aprile 2015, n. 7.

Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica)

(B.U. 16 aprile 2015, n. 9)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30

1. All'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. La Regione, anche in attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, recepita con decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90, e della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, come attuata dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, promuove misure straordinarie per il sostegno e l'adeguamento normativo del settore edilizio, attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostruire e rinnovare il patrimonio edilizio esistente, promuovere l'edilizia economica per le giovani coppie e le categorie svantaggiate e meno abbienti e l'edilizia scolastica, nonché per migliorare le caratteristiche architettoniche, energetiche, tecnologiche e di sicurezza dei fabbricati.';

b) il comma 1-bis è abrogato.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 30/2009

1. All'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: 'Al fine di migliorare la condizione abitativa, la sicurezza sismica dei fabbricati e la prestazione energetica e comunque per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici comunali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che alla data del 31 dicembre 2014 abbiano completato le strutture portanti come attestato dal direttore dei lavori, nei limiti del 20 per cento del volume, se destinati ad uso residenziale, e del 20 per cento della superficie coperta, se adibiti ad uso diverso.;

b) al comma 1, terzo periodo, le parole '31 luglio 2011' sono sostituite dalle parole 'alla data del 31 dicembre 2014';

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. L'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato le strutture portanti, come attestato dal direttore dei lavori, è consentito nei limiti del 30 per cento del volume, se destinati ad uso residenziale, e del 30 per cento della superficie coperta, se adibiti ad uso diverso, nel caso in cui la prestazione energetica dell'intero edificio o unità immobiliare, come definita nel decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, sia migliorata di quanto necessario per passare alla classe C o dalla classe C ad una superiore, come da certificazione da allegare alla documentazione progettuale relativa al titolo abilitativo previsto. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificate o con struttura completata esistenti al 31 dicembre 2014.';

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. E' prevista un'ulteriore premialità del 10 per cento del volume per edifici a destinazione residenziale e del 10 per cento della superficie coperta per immobili ad uso diverso se gli interventi edilizi prevedono l'uso di materiali locali tradizionali, come certificato da idonea dichiarazione del progettista.';

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente: '3-bis. E' prevista un'ulteriore premialità del 10 per cento per edifici a destinazione residenziale e ad uso diverso, in caso di realizzazione di interventi di miglioramento sismico ai sensi dell'articolo 8.4.2 delle NTC 08 sull'edificio esistente o, in alternativa, del 20 per cento nel caso di interventi di adeguamento sismico ai sensi dell'articolo 8.4.1 delle NTC 08 e successive modificazioni e integrazioni.';

f) il comma 4 è abrogato;

g) il comma 5 è sostituito dal seguente: '5. L'ampliamento con le premialità di cui commi precedenti può essere realizzato in sopraelevazione, contiguità o all'interno di un diverso lotto, anche se assoggettato dallo strumento urbanistico ad una differente destinazione di zona, purché adiacente a quello da ampliare e purché la destinazione d'uso dell'immobile da realizzare rientri nelle seguenti destinazioni:

a) residenziale, turistico-ricettiva, commerciale;

b) produttiva e direzionale.

Per lotto adiacente deve intendersi anche quello separato da strade o da altro fondo purché, in tale ultima ipotesi, il terreno interposto, anche se edificato, non divida i terreni per una distanza superiore a 250 metri. La realizzazione dell'ampliamento sul lotto adiacente non è consentita ove quest'ultimo abbia destinazione agricola o sia assoggettato ad un vincolo di inedificabilità assoluta. Gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la fattispecie di nuova costruzione al fine del calcolo delle distanze tra edifici, ivi comprese quelle previste dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968, ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto, fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale.' [1];

h) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: '6-bis. Qualora siano interessati edifici riconducibili alla tipologia a schiera o plurifamiliare, gli interventi di ampliamento sono ammessi a condizione che sia salvaguardata la coerenza architettonica e formale del complesso edilizio in cui sono ricompresi e che non risultino in contrasto con regolamenti condominiali e convenzioni urbanistiche eventualmente esistenti.

6-ter. Gli ampliamenti possono essere realizzati per incrementare la superficie utile, quella accessoria e le pertinenze.';

i) il comma 8 è sostituito dal seguente: '8. È consentita la deroga agli strumenti urbanistici vigenti rispetto al rapporto di copertura, nei limiti dell'ampliamento consentito dai commi precedenti, e all'altezza massima e alle distanze dai confini e dai fabbricati, fermo restando quanto stabilito dal codice civile. E' altresì consentita la deroga agli strumenti urbanistici vigenti rispetto alle volumetrie degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato le strutture portanti alla data del 31 dicembre 2014, come attestato dal direttore dei lavori, ai fini del superamento delle barriere architettoniche nonché per apportare modifiche alle sistemazioni esterne già approvate, al fine di assicurare la fruibilità dei piani terra, seminterrati ed interrati di cui alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni; per i sottotetti le altezze minime consentite non potranno essere inferiori a quelle già definite dalla legge regionale n. 25/2008.' [2];

j) il comma 9 è sostituito dal seguente: '9. Gli interventi di ampliamento previsti dai commi precedenti possono essere accompagnati dal mutamento di destinazione d'uso, sia parziale che totale, delle unità immobiliari interessate, purché il cambio di destinazione avvenga tra destinazioni tra loro compatibili o complementari. La destinazione finale dell'immobile deve garantire il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del D.M. n. 1444/1968 nonché i parametri minimi previsti dalla legge, anche mediante la realizzazione di parcheggi interrati o seminterrati. In mancanza di spazi idonei per assolvere tali obblighi, si applicano le disposizioni previste dalla presente legge relativamente alla monetizzazione degli oneri. I cambi di destinazione d'uso possono essere realizzati anche con esecuzione di opere.';

k) al comma 11, l'espressione '300' è sostituita dall'espressione '360';

l) il secondo periodo del comma 11 è sostituito dal seguente: 'gli interventi di cui al presente articolo possono, in ogni caso, essere realizzati, avvalendosi dell'asservimento, dell'aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare contigua o appartenente allo stesso corpo di fabbrica, attraverso l'istituto della cessione di cubatura di cui all'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.'.

 

     Art. 3. Inserimento di articolo alla legge regionale n. 30/2009, dopo l'articolo 2

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 30/2009, è aggiunto il seguente:

'Art. 2 bis. Interventi per il recupero degli edifici ricadenti nei centri storici

1. Al fine di rigenerare il patrimonio edilizio ricadente nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968, è consentito l'ampliamento degli edifici ad uso residenziale, esistenti alla data del 31 dicembre 2014, fino al 10 per cento del volume esistente, se diretto all'esclusivo scopo di migliorarne la vivibilità o l'efficienza energetica oppure la fruibilità attraverso la eliminazione delle barriere architettoniche.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali e regionali, ferme restando le autorizzazioni connesse alla disciplina dei vincoli.

3. Gli interventi di cui al presente articolo, qualora realizzati in data precedente al 31 dicembre 2014, possono essere oggetto di accertamenti di conformità, ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché ottengano l'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli esistenti.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 non sono dovuti né il contributo relativo al costo di costruzione né quello relativo agli oneri di urbanizzazione. '.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 30/2009

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 30/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole '31 luglio 2011' sono sostituite dalle parole '31 dicembre 2014';

b) al comma 2, primo periodo, le parole 'e territoriali' e le parole 'provinciali e regionali,' sono soppresse;

c) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: 'Per la determinazione del volume esistente e della superficie trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.';

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici comunali, possono determinare spostamenti rispetto all'area di sedime del fabbricato oggetto di demolizione, purché su lotti della stessa proprietà ricadenti nella stessa zona omogenea; resta salva la possibilità di avvalersi dell'asservimento o dell'aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare contigua o appartenente allo stesso corpo di fabbrica. In caso di asservimento dell'intera capacità edificatoria di uno o più lotti già parzialmente edificati, gli edifici esistenti devono essere demoliti entro tre mesi dal rilascio del certificato di agibilità riguardante l'edificio ricostruito con la cubatura trasferita. Per la quantificazione del beneficio di cui al comma 2 si considera la cubatura originaria dell'edificio che si intende demolire e ricostruire. Nel caso di spostamenti rispetto all'area di sedime del fabbricato oggetto di demolizione, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria commisurata al costo delle opere di demolizione, rimozione e trasporto in discarica, eventuale bonifica e sistemazione del terreno di sedime del fabbricato abbattuto. In caso di mancata demolizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del DPR n. 380/2001.';

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: '5-bis. Le percentuali di cui al comma 2 sono elevate al 70 per cento nel caso in cui gli interventi di riqualificazione consentano di certificare la classe A per la prestazione energetica globale dell'edificio, secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.';

f) il comma 6 è sostituito dal seguente: '6. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere accompagnati anche dal mutamento della destinazione d'uso, totale o parziale, delle unità immobiliari interessate, a condizione che esso garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 1444/1968 ed i parametri minimi imposti dalla legge, o al fine di consentire esercizi di vicinato e attività artigianali, entrambi nei limiti dimensionali definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In mancanza di spazi idonei a garantire gli standard urbanistici, si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge relativamente alla monetizzazione degli oneri. Per detti interventi il limite di incremento di volume o di superficie massima realizzabile è determinato in riferimento alla destinazione d'uso finale che acquisirà l'immobile.';

g) al comma 7, primo e secondo periodo, dopo le parole 'distanze tra gli edifici', sono aggiunte le parole ', anche di quelle previste dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968,' [3].

 

     Art. 5. Inserimento di articolo alla legge regionale n. 30/2009, dopo l'articolo 3

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 30/2009, è aggiunto il seguente:

'Art. 3-bis

Recupero edilizio su aree a rischio idraulico e/o di frana

1. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate a rischio elevato (R3 della classificazione PAI) ed estremamente elevato (R4 della classificazione PAI) idraulico e/o di frana, è consentita l'integrale demolizione e la ricostruzione in zona territoriale non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, con un incremento volumetrico o di superficie del 100 per cento, purché il trasferimento di cubatura sia regolato con atto pubblico trascritto, avvenga tra zone omogenee compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile da realizzare, ed oltre a garantire il rispetto delle dotazioni di standard urbanistici di cui al DM n. 1444/1968, e sia preventivamente rilasciato dal Comune un permesso di costruire convenzionato sulla base di una convenzione approvata dal consiglio comunale specificamente per tali fattispecie .

2. La demolizione dell'edificio deve avvenire entro tre mesi dal rilascio del certificato di agibilità per gli edifici ricostruiti. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria commisurata al costo delle opere di demolizione, rimozione e trasporto in discarica, eventuale bonifica e sistemazione del terreno di sedime del fabbricato abbattuto. In caso di mancata demolizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del DPR n. 380/2001.

3. Agli edifici ricostruiti ai sensi del presente articolo non si applicano altre premialità volumetriche previste dalla presente legge.' .

 

     Art. 6. Inserimento di articolo alla legge regionale n. 30/2009, dopo l'articolo 3-bis

1. Dopo l'articolo 3-bis della legge regionale n. 30/2009, è inserito il seguente:

'Art. 3-ter

Recupero e riqualificazione urbana

1. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate, nei casi di programmi e piani di riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale, riconducibili anche agli interventi di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e pianificati anche con i benefici derivanti dagli articoli della presente legge, è concessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, una volumetria aggiuntiva pari al 20 per cento di quella complessiva definita, purché siano rispettati gli standard urbanistici di cui al DM n. 1444/1968. Si applicano, inoltre, le disposizioni previste dalla presente legge relativamente al pagamento degli oneri.

2. I Comuni entro il termine di 120 giorni devono obbligatoriamente approvare la disciplina per il recupero urbanistico degli insediamenti edilizi abusivi perimetrati, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, approvando le varianti di cui agli articoli 10, 11 e 12 della medesima legge regionale e classificando le aree perimetrate come zone omogenee di tipo B e C di cui al DM n. 1444/1968, in base alle caratteristiche dell'insediamento stesso. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni, trovano immediata applicazione i poteri sostitutivi di cui alla legge regionale n. 17/1985.'.

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 30/2009

1. All'articolo 4 della legge regionale n. 30/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole 'pertinenze dei volumi principali, la volumetria massima di ulteriori mc. 300' sono sostituite dalle parole 'complementari o di servizio, 200 metri quadrati';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. Per coloro che svolgono o intendono svolgere attività connesse allo sport, è consentito realizzare strutture sportive, con annessi locali complementari, purché le strutture sportive siano omologate o comunque rispondenti ai requisiti dell'impianto sportivo d'esercizio o complementare. I locali complementari devono essere destinati esclusivamente a strutture funzionali all'attività sportiva offerta (spogliatoi, locali igienici e depositi) ed avere una superficie massima non eccedente i limiti degli standard minimi previsti dalla normativa sportiva per l'omologazione. Possono essere altresì autorizzati locali commerciali, di supporto e non interferenti con l'attività principale, la cui estensione è quantificata secondo i seguenti parametri:

a) fino a 250 metri quadrati per piccoli impianti sportivi (tennis, pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, pallamano, ginnastica, scherma, bocce, ecc.) che abbiano una potenzialità di almeno 20 utenze contemporanee;

b) fino a 500 metri quadrati per grandi impianti sportivi (calcio, atletica leggera, nuoto, rugby, palestre, ecc.) che abbiano una potenzialità superiore alle 20 utenze contemporanee.';

c)il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 30/2009

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 30/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. I programmi costruttivi di cui al comma 1 sono localizzati nelle zone C ed F come definite dal DM 1444/1968 e nelle zone bianche per avvenuta decadenza dei vincoli quinquennali, e nelle aree anche solo perimetrate ai fini del recupero urbanistico di cui alla legge n. 47/1985, come attuata dalle leggi regionali n. 17/1985 e n. 25/2004, ricomprese nei singoli territori comunali e vicine alle zone residenziali esistenti. Essi sono definiti mediante piani planovolumetrici, corredati da precise disposizioni volumetriche, tipologiche, formali, costruttive, comprensivi della verifica dei parametri urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e con il limite volumetrico di 1,5 mc/mq, ovvero di 2,5 mc/mq per abitazioni realizzate nel rispetto dei requisiti della classe energetica A. Tali programmi sono valutati ed approvati con la procedura del programma integrato di intervento, mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, alla quale partecipano tutti gli enti ed organi interessati previsti dalle normative in materia e dalle procedure di cui alla legge regionale 11 giugno 1999, n. 17.';

b) al comma 2-bis, le parole 'approvato da oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge' sono soppresse.

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 30/2009

1. All'articolo 7 della legge regionale n. 30/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, le parole 'alla data di entrata in vigore della presente legge' sono sostituite dalle parole 'alla data del 31 dicembre 2014';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. Non concorrono a formare cubatura i volumi tecnici necessari ad adeguare le coperture esistenti alla funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare l'installazione dei pannelli solari o fotovoltaici. Parimenti non concorrono a formare cubatura i volumi necessari ad ospitare centrali termiche alimentate da fonti energetiche rinnovabili. In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali per il rispetto delle distanze.';

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zone agricola e sono sottoposte a comunicazione di inizio lavori, ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 380/2001.'.

 

     Art. 10. Sostituzione dell'articolo 7-bis della legge regionale n. 30/2009

1. L'articolo 7-bis della legge regionale n. 30/2009 è sostituito dal seguente:

'Art. 7-bis

1. Sono consentiti, per gli edifici di cui agli articoli 2 e 3 situati in zona E, come definita all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968, interventi di mutamento di destinazione d'uso, anche mediante opere, e di ampliamento al fine della realizzazione di strutture da adibire a piccoli laboratori artigiani e ad attività, in tutto o in parte, di manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti da attività agricola anche esercitata da soggetto diverso dal proponente l'intervento, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni ambientali, di igiene e di sicurezza. Nuove volumetrie sono ammesse esclusivamente per piccoli manufatti di servizio strettamente necessari all'utilizzo dei locali principali e, comunque, nella misura massima del 30 per cento della volumetria preesistente, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del DM n. 1444/1968.'.

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 30/2009

1. All'articolo 8 della legge regionale n. 30/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 2-bis, 3 e 3-bis sono realizzati nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 23-bis del DPR n. 380/2001, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).';

b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: 'La SCIA deve essere presentata allo sportello unico o al competente ufficio del Comune e deve essere corredata dalla seguente documentazione:'.

 

     Art. 12. Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 30/2009

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 30/2009 è sostituito dal seguente:

'Art. 9

Oneri

1. Per gli interventi di cui all' articolo 2 il contributo del costo di costruzione, ove dovuto, è commisurato a quello spettante per il solo ampliamento, ridotto del 40 per cento.

2. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3-bis, il contributo del costo di costruzione, ove dovuto, è commisurato a quello spettante per il solo incremento di volume, ridotto dell'80 per cento.

3. Il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione sono dovuti nella seguente misura:

a) riduzione del 40 per cento qualora l'edificio oggetto di intervento di cui alla presente legge, ovvero proveniente da demolizione, raggiunga almeno la classe energetica B;

b) riduzione del 60 per cento qualora l'edificio oggetto di intervento di cui alla presente legge, ovvero proveniente da demolizione, raggiunga almeno la classe energetica A;

c) riduzione dell'80 per cento qualora l'edificio oggetto di intervento di cui alla presente legge, ovvero proveniente da demolizione, raggiunga almeno la classe energetica A+.

4. I Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, ove applicabili.

5. Le riduzioni del contributo degli oneri concessori disciplinate dai commi precedenti sono applicate anche agli interventi conformi alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, qualora abbiano le medesime caratteristiche degli interventi previsti dalla presente legge.

6. Per gli interventi di cui alla presente legge sussiste l'obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dalla normativa vigente, per la parte ampliata e per le modifiche di destinazione d'uso. Nelle ipotesi di cui agli articoli 2, 2-bis, 3 e 3-bis, qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancanza di spazi idonei, di assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al Comune di una somma pari al 50 per cento del costo di costruzione per l'edilizia residenziale pubblica agevolata, recepito dalla Regione, per metro quadrato di spazio dei parcheggi da reperire e dell'80 per cento per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3-bis nel caso di abitazioni in classe energetica A. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del Comune.

7. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 2-bis, 3 e 3-bis, ove dovuto, vi è l'obbligo di provvedere al reperimento delle aree da destinare a standard nella misura minima disposta dal decreto ministeriale n. 1444/1968, per la sola parte ampliata. Qualora, per mancanza di spazi idonei, sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al Comune di una somma calcolata in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area interessata dall'intervento ridotta del 50 per cento, e dell'80 per cento per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3-bis nel caso di abitazioni in classe energetica A. La relativa somma deve essere destinata alla realizzazione, da parte del Comune, delle infrastrutture di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968.'.

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 30/2009

1. All'articolo 11 della legge regionale n. 30/2009, il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. La segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività di tutti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentate entro il 31 dicembre 2017.'.

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30/2009

1.All'articolo 13 della legge regionale n. 30/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2, le parole 'e dallo strumento urbanistico vigente nel comune interessato dall'intervento' sono soppresse;

b) al comma 2-bis, le parole '31 luglio 2011' sono sostituite dalle parole '31 dicembre 2014';

c) al comma 3, primo periodo, l'espressione 'DIA' è sostituita dall'espressione 'SCIA' e, dopo le parole 'oggetto del mutamento d'uso', sono inserite le parole 'ridotta del 50 per cento';

d) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: '3-bis. Nella zona omogenea A, come definita ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968, per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e per rivitalizzarlo anche mediante l'insediamento di piccole attività artigianali, commerciali, ricreative, ricettive, di ristorazione, culturali e ludiche, il mutamento di destinazione d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici, non dà luogo al pagamento di oneri.

3-ter. Nelle aree nelle quali lo strumento urbanistico vigente contempli contemporaneamente, pur attribuendo un diverso indice, le seguenti destinazioni:

a) residenziale e turistico-ricettiva

b) produttiva e direzionale

l'intervento edilizio può essere realizzato nel rispetto dell'indice più elevato, fermo restando l'obbligo di garantire le dotazioni degli standard urbanistici di cui al DM n. 1444/1968.'.

 

     Art. 15. Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 30/2009 e della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 27

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 30/2009, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. All'articolo 61 (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30) della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, il comma 3 è abrogato.

3. La legge regionale 27 dicembre 2012, n. 27 (Interpretazione autentica del comma 1-quinquies dell'articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30, 'Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica'), è abrogata.

 

     Art. 16. Inserimento di articolo alla legge regionale n. 30/2009, dopo l'articolo 14

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 30/2009, è inserito il seguente articolo:

'Art. 14 bis. Disposizioni per la realizzazione dei programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa)
1. I procedimenti in corso per l'approvazione dei programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere conclusi entro novanta giorni.

2. Decorso inutilmente tale termine, nell'inerzia dell'amministrazione competente, provvede, entro i trenta giorni successivi, un commissario ad acta nominato dal Presidente della Giunta regionale o da soggetto da lui delegato.'.

 

     Art. 17. Inserimento di articolo alla legge regionale n. 30/2009, dopo l'articolo 14-bis

1. Dopo l'articolo 14-bis della legge regionale n. 30/2009, è aggiunto il seguente articolo:

'Art. 14 ter. Interventi per favorire il rilancio del settore edilizio nelle località a forte attrazione turistica

1. Entro il 31 maggio 2016, la Giunta regionale adotta i Piani Paesistici Esecutivi di ambito (PPE) di cui all'articolo 11 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24. Nelle more, fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio2002, n. 137), nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti interventi edilizi a valore strategico finalizzati alla ripresa del turismo e ad incrementare la competitività del sistema di offerta nelle aree a forte attrazione turistico-ricettiva, quali:

a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di miglioramento energetico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi;

b) interventi di ristrutturazione edilizia e realizzazione di nuove opere, limitatamente alle strutture di interesse pubblico o destinate ad attività volte ad incrementare l'offerta turistico-ricettiva e agli impianti e alle attrezzature sportive;

c) ampliamenti e completamento di edifici pubblici adibiti a pubbliche funzioni, nonché la realizzazione di opere pubbliche volte a soddisfare gli inderogabili standard urbanistici di cui al DM n. 1444/1968;

d) adeguamenti funzionali e opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista.

2. Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono altresì consentiti opere e interventi finalizzati alla produzione e utilizzo di energie derivanti da fonti energetiche rinnovabili, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista.

3. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono subordinati al permesso di costruire rilasciato dalla competente autorità amministrativa ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali in materia.

4. I procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi edilizi di cui al presente articolo devono essere conclusi dalla amministrazione comunale competente entro novanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

5. Decorso inutilmente tale termine, nell'inerzia dell'amministrazione competente, provvede, entro i sessanta giorni successivi, un commissario ad acta nominato dal Presidente della Giunta regionale o da soggetto da lui delegato.'.

 

     Art. 18. Disposizioni transitorie

1. Le unità immobiliari che hanno usufruito delle misure premiali introdotte dalla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30, e successive modificazioni, possono avvalersi degli incrementi volumetrici introdotti dalle modifiche di cui alla presente legge, ponendo a base di calcolo le superfici ed i volumi del fabbricato originario al netto degli ampliamenti già dotati di titolo abilitativo.

2. I procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali non sono ancora stati versati gli oneri concessori sono valutati e definiti secondo le disposizioni della presente legge regionale.

3. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, i progetti relativi ai programmi costruttivi, di cui al comma 1 dell'articolo 6, e quelli di cui all'articolo 14, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della legge regionale n. 30/2009, presentati prima del 31 dicembre 2014, devono essere definiti applicando i medesimi articoli nella loro formulazione previgente. Per i medesimi progetti trova applicazione l'articolo 9 della legge regionale n. 30/2009, come modificata dalla presente legge.

4. Il mancato raggiungimento della classe energetica prevista relativamente agli interventi consentiti ai sensi della presente legge determina l'obbligo di restituzione degli oneri di cui all'articolo 12, ricalcolati in base alla classe energetica realizzata e rende abusiva la porzione di fabbricato realizzata con le premialità di cui alla presente legge.

5. I Comuni provvedono ad istituire gli elenchi previsti dall'articolo 10 della legge regionale n. 30/2009 entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il termine di 120 giorni imposto ai Comuni dall'articolo 3-ter, comma 2, della legge regionale n. 30/2009, come modificata dalla presente legge, inizia a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 14-bis, comma 1, della legge regionale n. 30/2009, come modificata dalla presente legge, inizia a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2016, n. 185, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, limitatamente alle parole «, ivi comprese quelle previste dall’articolo 9 del D.M. n. 1444/1968,».

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2016, n. 185, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede, dopo le parole «fermo restando quanto stabilito dal codice civile», le parole «e dall’articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968».

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2016, n. 185, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.