§ 2.1.103 - L.R. 23 luglio 2016, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2008, n. 4 (Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei)


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:23/07/2016
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2008, n. 4)


§ 2.1.103 - L.R. 23 luglio 2016, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2008, n. 4 (Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei)

(B.U. 1 agosto 2016, n. 29)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2008, n. 4)

1. Alla legge regionale 18 febbraio 2008, n. 4 (Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 Attestato di idoneità alla raccolta

1. Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta può frequentare un corso di micologia e deve superare un esame finale.

2. Possono essere ammessi a sostenere l'esame di cui al comma 1 anche coloro che fanno domanda, dichiarando di essersi preparati autonomamente. L'esame è sostenuto innanzi a una commissione istituita dall'Amministrazione provinciale, che ha durata quinquennale ed è composta da:

a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente;

b) un funzionario del Corpo forestale dello Stato del comando provinciale di riferimento ovvero altro funzionario appartenente a un corpo di polizia con analoghe competenze in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare, sulla base di apposita convenzione;

c) il dirigente, o suo delegato, del Servizio regionale competente per materia;

d) un micologo in servizio presso l'ASReM iscritto al Registro nazionale micologi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.

3. I corsi, proposti dai soggetti di cui all'articolo 13, devono essere autorizzati dalla Provincia, previa istanza che deve pervenire alla stessa almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso. L'istanza si intende accolta se l'Amministrazione provinciale non si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

4. Ai fini del conseguimento dell'attestato, per le persone che hanno compiuto i 65 anni di età è obbligatorio l'esame finale.

5. I corsi si svolgono secondo un programma che deve essere conforme alle indicazioni statali di cui alla legge n. 352/1993 e sono tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi, in servizio presso l'ASReM.

6. Ai fini del rilascio del tesserino d'idoneità, in luogo dell'attestato di idoneità alla raccolta di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, sono comunque validi gli attestati di frequenza a corsi di micologia, già rilasciati dall'ASReM o da associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

7. In deroga a quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, il tesserino d'idoneità può essere rilasciato a coloro che hanno trasferito la propria residenza nel Molise e che siano già in possesso del titolo abilitativo o autorizzativo o di altro documento previsto dalla normativa della regione di provenienza.";

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 Corsi per raccoglitori

1. L'ASReM, le associazioni micologiche, costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, e le Province organizzano e svolgono i corsi di cui all'articolo 4.";

c) all'articolo 14, comma 1, sono soppresse le parole "le Comunità montane";

d) all'articolo 25, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole "e Comunità montane".