§ 1.2.17 - L.R. 5 dicembre 2017, n. 20.
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:05/12/2017
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Oggetto e principi
Art. 2.  Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale
Art. 3.  Circoscrizione elettorale
Art. 4.  Ufficio unico circoscrizionale e Ufficio centrale regionale
Art. 5.  Presentazione delle liste elettorali regionali
Art. 6.  Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale
Art. 7.  Rappresentanza di genere
Art. 8.  Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati
Art. 9.  Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione
Art. 10.  Modalità di votazione - Scheda elettorale
Art. 11.  Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze
Art. 12.  Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale
Art. 13.  Surrogazioni
Art. 14.  Supplenza
Art. 15.  (Incompatibilità della carica di assessore con le funzioni di consigliere)
Art. 16.  Cause di ineleggibilità
Art. 17.  Cause di incompatibilità
Art. 18.  Componenti della Giunta regionale
Art. 19.  Norme finali
Art. 20.  Disposizioni transitorie
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 1.2.17 - L.R. 5 dicembre 2017, n. 20.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

(B.U. 6 dicembre 2017, n. 67)

 

Art. 1. Oggetto e principi

1. All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge continuano ad applicarsi la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modificazioni. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

3. Il Consiglio regionale si compone di venti consiglieri e del Presidente della Giunta regionale. I consiglieri regionali sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza, assicurando la rappresentanza delle minoranze.

 

     Art. 2. Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

1. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avvengono a turno unico e si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla normativa statale, ovvero, nel caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

3. E' altresì eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato proclamato eletto Presidente e che sia collegato a coalizione di liste o lista non unita in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio. Il seggio spettante al predetto candidato è individuato e attribuito con le modalità previste alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 12.

4. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dello Statuto, è componente del Consiglio regionale.

5. I consiglieri regionali sono eletti con criterio proporzionale mediante riparto dei seggi tra coalizioni di liste e liste non riunite in coalizione, concorrenti, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e con applicazione di un premio di maggioranza.

6. E' definita coalizione l'insieme delle liste circoscrizionali collegate ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 3. Circoscrizione elettorale

1. Il territorio regionale costituisce l'unica circoscrizione elettorale della Regione.

 

     Art. 4. Ufficio unico circoscrizionale e Ufficio centrale regionale

1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione sussiste il capoluogo di regione è costituito, entro trentasei ore dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio unico circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente del tribunale stesso.

2. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio unico circoscrizionale sono assicurate dal personale della cancelleria del tribunale.

3. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, presso la Corte d'Appello del capoluogo di regione, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Corte d'Appello medesima.

4. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono assicurate dal personale della cancelleria della Corte d'Appello.

5. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Regione assume le necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti organi dell'amministrazione statale, centrale e periferica.

 

     Art. 5. Presentazione delle liste elettorali regionali

1. Le liste dei candidati di cui all'articolo 9 della legge n. 108/1968 devono essere presentate con un'apposita dichiarazione scritta e devono, a pena di nullità, essere accompagnate dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato indicato a Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura. Le liste dei candidati sono presentate all'Ufficio unico circoscrizionale, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 108/1968, per la presentazione delle liste non è richiesta alcuna sottoscrizione nei seguenti casi:

a) liste che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito nel territorio regionale almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale, oppure in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale;

b) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi politici già presenti nel Parlamento europeo o nel Parlamento nazionale. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo politico e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo di collegamento;

c) partiti politici iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

3. Per le liste che non si avvalgano dell'esonero previsto dal comma 2 la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, che comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, di almeno centoventi giorni, il numero minimo e massimo degli elettori per la presentazione delle liste regionali è dimezzato.

5. La firma degli elettori deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e la data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche e integrazioni; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

7. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei seggi della circoscrizione unica regionale e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quarto.

8. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

9. La lista è corredata dalla seguente documentazione:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato che fa parte della lista circoscrizionale. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modifiche e integrazioni. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta a un ufficio diplomatico o consolare;

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

d) il certificato attestante che ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

e) un modello di contrassegno della lista circoscrizionale regionale, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi cinque anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature;

f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista circoscrizionale regionale con un candidato Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

10. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione dei delegati alla presentazione della medesima lista designati a dichiarare il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. I predetti delegati sono autorizzati alla presentazione della lista dei candidati presso l'Ufficio unico circoscrizionale nonché a designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale.

 

     Art. 6. Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate per la verifica delle condizioni di ammissibilità e di candidabilità presso l'Ufficio unico circoscrizionale da parte di due delegati del candidato, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

2. La presentazione della candidatura di cui al comma 1 è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali regionali da parte del candidato Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali regionali.

3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modifiche e integrazioni. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La candidatura alla carica di Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modifiche e integrazioni, contenente la nomina del delegato effettivo e di uno supplente ad effettuare la presentazione di cui al comma 1. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 235/2012, presenta i certificati nei quali si attesta che i presentatori della candidatura sono elettori di un comune della regione, nonché il modello di contrassegno della candidatura in due dimensioni e triplice esemplare per ciascuna dimensione.

6. L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla presentazione, ammette le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale se conformi alla presente legge e alla normativa nazionale in materia ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

7. I delegati di cui al comma 1 possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio unico circoscrizionale in merito all'ammissibilità della candidatura a Presidente della Giunta regionale. Si applicano al riguardo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8 in materia di ricorsi contro l'eliminazione di liste e candidati.

8. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione.

 

     Art. 7. Rappresentanza di genere

1. Le elezioni del Consiglio regionale assicurano la rappresentanza di genere.

2. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2, l'Ufficio unico circoscrizionale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente il sessanta per cento dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al comma 2. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 7 dell'articolo 5, è inammissibile.

4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

 

     Art. 8. Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati

1. L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 5, comma 1:

a) verifica se le liste siano state presentate in termini, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, ovvero rientrano nei casi stabiliti all'articolo 5, rispettino i parametri di cui all'articolo 5, siano accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta regionale e comprendano il numero di candidati previsto dall'articolo 5, comma 7; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 5;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 5, comma 9, lettera c), e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7 del d.lgs. n. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 5, comma 9, lettera b);

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 7. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui all'articolo 7, comma 2. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista;

e) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

2. Le liste che all'esito degli adempimenti di cui al comma 1 risultano composte da un numero di candidati inferiore a quindici sono dichiarate non valide.

3. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio unico circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

4. L'Ufficio unico circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore nove per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

5. Le decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale.

6. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

7. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

8. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed all'Ufficio unico circoscrizionale.

 

     Art. 9. Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

1. L'Ufficio unico circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) assegna un numero progressivo a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse ed a ciascuna lista all'interno di ogni coalizione, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, appositamente convocati;

b) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono comunicate tempestivamente alla Regione ai fini degli adempimenti di competenza ed in particolare:

a) della stampa del manifesto con le liste dei candidati;

b) dell'invio di esso ai sindaci dei comuni della regione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione.

3. L'Ufficio unico circoscrizionale trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

 

     Art. 10. Modalità di votazione - Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del candidato a Presidente della Giunta regionale e i contrassegni delle liste circoscrizionali riunite in coalizione o non riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Per ciascuna lista circoscrizionale regionale sono previste apposite righe per l'espressione del voto di preferenza ai candidati. L'elettore può esprimere nelle righe della scheda uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o di due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

2. Ciascun elettore può a scelta:

a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista non riunita in coalizione oppure a favore della coalizione di liste collegate al candidato alla presidenza della Giunta regionale;

b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

c) votare a favore solo di una lista circoscrizionale tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato.

3. Il voto espresso mediante indicazione della preferenza in favore di uno o di due candidati compresi nella lista votata senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista di appartenenza si intende espresso anche in favore della medesima lista oltre che in favore del candidato Presidente collegato. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare non oltre quarantacinque giorni precedenti la data delle elezioni, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 11. Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno dodici seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

2. Alle liste di cui al comma 1 non possono, in ogni caso, essere attribuiti più di quattordici seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

3. I seggi spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono considerati al netto di quello spettante al Presidente della Giunta regionale eletto.

4. E' assicurata la rappresentanza delle minoranze. A tal fine, all'insieme delle coalizioni e liste non riunite in coalizione non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto sono riservati dal minimo di sei al massimo di otto seggi del Consiglio, compreso il seggio destinato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato alla presidenza proclamato eletto e che sia collegato a coalizione di liste o a lista non riunita in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio.

5. Sono escluse dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste e le liste non riunite in coalizione collegate ad un candidato alla presidenza della Giunta regionale che abbia ottenuto meno del dieci per cento dei voti validi.

 

     Art. 12. Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

1. L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni della presente lettera, all'Ufficio stesso, altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 10.

3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Ufficio unico circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste regionali e di liste non riunite in coalizione, nonché la cifra elettorale conseguita da ciascun candidato alla presidenza della Giunta regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione regionale. La cifra elettorale di coalizione è data dalla somma dei voti conseguiti dalle liste collegate allo stesso candidato alla presidenza della Giunta regionale e dei voti ottenuti solamente dal candidato alla presidenza della Giunta regionale;

b) determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista regionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione regionale;

c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali, comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuta la documentazione di cui al comma 4 da parte dell'Ufficio unico circoscrizionale:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi, sulla base delle risultanze delle operazioni di cui al comma 3, lettera a);

b) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste regionali e le liste non riunite in coalizione, ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 11, comma 5, in base alle rispettive cifre elettorali, determinate ai sensi del comma 3, lettera a). Al fine del riparto divide il totale delle cifre elettorali di ciascuna coalizione o lista non riunita in coalizione, comprensive degli eventuali voti ottenuti solamente dal candidato alla presidenza della Giunta, individuate ai sensi del comma 3, lettera a), per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione unica regionale, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale regionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni coalizione di liste regionali e liste non riunite in coalizione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna coalizione e lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle coalizioni e liste superi quello dei seggi assegnati al collegio unico regionale, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista non riunita in coalizione o coalizione di liste per insufficienza di quozienti interi o di candidati e determina, altresì, per ciascuna lista o coalizione, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione regionale vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente intero ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle coalizioni di liste regionali o liste non riunite in coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;

c) determina, altresì, il totale dei seggi assegnati alla lista o alla coalizione di liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;

d) verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta risultato eletto, sia pari o superiore a dodici seggi. Assegna, quindi, alla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, da un minimo di dodici ad un massimo di quattordici seggi;

e) ripartisce, nell'ambito della coalizione di cui alla lettera d), i seggi tra le liste regionali che la compongono, in base alla cifra elettorale di ciascuna lista determinata ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3. Fermo restando che tutte le cifre elettorali delle liste regionali come determinate ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3, sono computate ai fini dell'operazione di riparto di cui alla lettera b) del presente comma, al riparto partecipano solamente le liste la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 3 per cento dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione a favore delle liste regionali, escludendo i voti assegnati solamente al candidato presidente. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste di cui al periodo precedente ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla coalizione, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale di coalizione; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista regionale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla coalizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti interi o di candidati e determina, altresì, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i seggi vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente intero ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente intero, rimangano inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;

f) verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o liste non unite in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, abbiano ottenuto almeno sei seggi. Assegna, quindi, alle coalizioni di liste, o liste non unite in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, da un minimo di sei ad un massimo di otto seggi, a seconda dei seggi già attribuiti alla coalizione di liste o alla lista non unita in coalizione collegate al candidato presidente proclamato eletto. Tali seggi sono ripartiti tra le coalizioni di liste o liste non riunite in coalizione, secondo le modalità di cui alla lettera b) e tra le liste regionali nell'ambito di ciascuna coalizione in base alle modalità di cui alla lettera e). Nel caso in cui nessuna lista di una stessa coalizione, o lista non riunita in coalizione, abbia conseguito una cifra elettorale, espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale, pari o superiore al 3 per cento, e la coalizione o lista non riunita in coalizione abbia diritto all'assegnazione di seggi, tali seggi sono attribuiti alle altre coalizioni o liste collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, sulla base della graduatoria decrescente dei voti residuati;

g) individua il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato proclamato eletto presidente e che sia collegato a coalizione di liste o lista non unita in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio e lo proclama eletto consigliere regionale, assegnandogli il seggio già attribuito alla coalizione, ove sia l'unico, o l'ultimo dei seggi eventualmente già attribuito alla lista non unita in coalizione ovvero alle liste riunite in coalizione collegate con il predetto candidato presidente, sulla base dei peggiori resti. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero gli assegna quello già attribuito alla lista che ha conseguito la minore cifra elettorale.

6. Nel caso in cui, per effetto dell'assegnazione dei seggi di cui al comma 5, lettera d), una lista regionale avrebbe diritto a conseguire oltre dieci seggi complessivi, quelli ulteriori al decimo sono attribuiti alle altre liste della stessa coalizione, ove esistenti, la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione in favore delle liste.

7. La previsione di cui al comma 6 si applica solo in favore delle liste che non hanno ottenuto seggi né a quoziente intero, né con i voti residuati, secondo la graduatoria decrescente dei voti validi conseguiti dalle liste stesse, ad iniziare, con l'attribuzione di un seggio, dalla lista della coalizione la quale ha conseguito la maggiore cifra elettorale e, in ogni caso, fino ad un massimo di due liste; a parità di voti validi tra le liste si procede a sorteggio.

8. Nel caso in cui una o più liste della coalizione interessata dall'attribuzione del seggio nei termini individuati ai commi 6 e 7, che abbiano una cifra elettorale pari o superiore al 3 per cento del totale dei voti validi espressi in favore delle liste, abbiano ottenuto seggi sulla base della graduatoria dei voti residuati, il numero massimo di due liste di cui al comma 7 è ridotto di un numero corrispondente di liste. La lista alla quale sarebbero spettati dieci o più seggi consegue il numero di seggi spettanti alla coalizione che residua dall'applicazione dei commi 6 e 7.

9. Terminate le operazioni di cui ai commi precedenti, il presidente dell'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale i candidati di ogni lista corrispondenti ai seggi attribuiti a ciascuna di esse.

10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza, che ne rilascia ricevuta; l'altro verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

 

     Art. 13. Surrogazioni

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista regionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista sono esauriti, il seggio è assegnato alla lista della stessa coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti. In caso di parità di cifra elettorale regionale si procede a sorteggio.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio nell'ambito di una lista non riunita in coalizione e tutti i candidati della stessa lista siano esauriti o indisponibili, il seggio è attribuito alla lista, singola o riunita in coalizione, che abbia conseguito il maggior numero di voti residuati e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti.

3. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato al candidato alla presidenza della Giunta regionale eletto consigliere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il seggio è riattribuito alla lista alla quale era stato sottratto.

 

     Art. 14. Supplenza

1. Nel caso di sospensione di un consigliere regionale, intervenuta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

2. All'eventuale sostituzione temporanea del consigliere eletto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, si provvede secondo il criterio di cui all'articolo 13, comma 3.

3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 13.

 

     Art. 15. (Incompatibilità della carica di assessore con le funzioni di consigliere)

1. La carica di assessore regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.

2. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore nella relativa Giunta determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere.

3. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato assessore affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti dalla presente legge elettorale per la surrogazione.

4. Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima adunanza successiva alla relativa comunicazione.

 

     Art. 16. Cause di ineleggibilità

1. Fatte salve le disposizioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale:

a) coloro che sono titolari di un incarico apicale di un Dipartimento della Regione, ovvero di enti, consorzi, aziende, agenzie, fondazioni o altri organismi dipendenti o controllati dalla Regione;

b) il direttore generale ed i direttori apicali delle aziende locali socio-sanitarie, ospedaliere, policliniche, universitarie e dei distretti sanitari;

c) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio, azienda, agenzia o altro organismo dipendente o controllato dalla Regione;

d) coloro che sono stati nominati commissari con funzioni connesse alla gestione di istituti, consorzi, aziende o agenzie dipendenti o controllate dalla Regione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

4. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

 

     Art. 17. Cause di incompatibilità

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 154/1981 non sono compatibili con le cariche di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale:

a) il presidente e il consigliere provinciale;

b) il Garante regionale dei diritti della persona;

c) i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

d) la consigliera regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

 

     Art. 18. Componenti della Giunta regionale

1. I componenti della Giunta regionale, nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, per la nomina e durante l'esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

 

     Art. 19. Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia.

2. Il Presidente della Giunta regionale concorda con le competenti autorità centrali e periferiche dello Stato le forme ed i contenuti della modulistica concernente la presentazione delle candidature e dei verbali delle sezioni elettorali, dell'ufficio unico circoscrizionale e dell'ufficio centrale elettorale, secondo le indicazioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 20. Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge le dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, di cui al comma 2 dell'articolo 16, devono avvenire non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

 

     Art. 21. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.