§ 2.7.23 - L.R. 18 ottobre 2021, n. 4.
Disciplina regionale delle attività commerciali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.7 commercio, fiere e mercati
Data:18/10/2021
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Principi e finalità.
Art. 3.  Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello e concertazione locale.
Art. 4.  Regolamento di attuazione.
Art. 5.  Competenze dei comuni.
Art. 6.  Sportello unico per le attività produttive.
Art. 7.  Centri di assistenza tecnica.
Art. 8.  Ambito di applicazione.
Art. 9.  Settori merceologici di attività.
Art. 10.  Requisiti di onorabilità.
Art. 11.  Requisiti professionali.
Art. 12.  Definizioni.
Art. 13.  Esercizio dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa.
Art. 14.  Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato.
Art. 15.  Temporary store.
Art. 16.  Attività temporanea di vendita.
Art. 17.  Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita.
Art. 18.  Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita.
Art. 19.  Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci.
Art. 20.  Centri commerciali.
Art. 21.  Outlet.
Art. 22.  Utilizzo della denominazione di outlet.
Art. 23.  Vincoli commerciali per gli outlet.
Art. 24.  Empori polifunzionali.
Art. 25.  Vendita all'ingrosso e al dettaglio.
Art. 26.  Esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie.
Art. 27.  Definizioni.
Art. 28.  Punti vendita non esclusivi.
Art. 29.  Esercizio dell'attività.
Art. 30.  Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici.
Art. 31.  Definizioni.
Art. 32.  Tipologie di commercio su aree pubbliche.
Art. 33.  Esercizio dell'attività.
Art. 34.  Attività mediante posteggio e concessioni temporanee di posteggio.
Art. 35.  Assegnazione dei posteggi.
Art. 36.  Esercizio dell'attività in forma itinerante.
Art. 37.  Vendita e somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche.
Art. 38.  Mercati su aree private.
Art. 39.  Fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
Art. 40.  Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere.
Art. 41.  Esercizio dell'attività in assenza del titolare.
Art. 42.  Piano e regolamento comunali.
Art. 43.  Hobbisti.
Art. 44.  Obbligo di regolarità contributiva.
Art. 45.  Verifiche presso l'INPS e documenti sostitutivi del DURC.
Art. 46.  Rateizzazione del debito contributivo.
Art. 47.  Definizioni.
Art. 48.  Esercizio dell'attività.
Art. 49.  Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 50.  Abilitazione all'esercizio dell'attività.
Art. 51.  Attività stagionale.
Art. 52.  Attività temporanea.
Art. 53.  Attività non soggette a requisiti comunali.
Art. 54.  Somministrazione mediante distributori automatici.
Art. 55.  Attività economiche su aree pubbliche.
Art. 57.  Definizioni.
Art. 58.  Anagrafe degli impianti di distribuzione di carburanti.
Art. 59.  Autorizzazioni non concedibili all'interno dei centri abitati.
Art. 60.  Autorizzazioni non concedibili all'esterno dei centri abitati.
Art. 61.  Nuovi impianti.
Art. 62.  Impianti ad alto erogato.
Art. 63.  Tipologie di impianti.
Art. 64.  Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti.
Art. 65.  Attività e servizi integrativi.
Art. 66.  Modifiche degli impianti.
Art. 67.  Collaudo e verifiche tecniche.
Art. 68.  Localizzazione degli impianti.
Art. 69.  Impianti ad uso privato.
Art. 70.  Contenitori-distributori mobili ad uso privato.
Art. 71.  Impianti per natanti.
Art. 72.  Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali.
Art. 73.  Spacci interni.
Art. 74.  Distributori automatici.
Art. 75.  Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico.
Art. 76.  Norme speciali per la vendita tramite televisione.
Art. 77.  Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.
Art. 78.  Persone incaricate.
Art. 79.  Definizioni.
Art. 80.  Esercizio dell'attività fieristica.
Art. 81.  Qualificazione delle manifestazioni fieristiche.
Art. 82.  Certificazione del bilancio.
Art. 83.  Requisiti dei quartieri e degli spazi fieristici.
Art. 84.  Gestione dei quartieri fieristici.
Art. 85.  Calendario fieristico.
Art. 86.  Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 87.  Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche.
Art. 88.  Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti.
Art. 89.  Variazione del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale.
Art. 90.  Subingresso.
Art. 91.  Affidamento di reparto.
Art. 92.  Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi.
Art. 93.  Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche.
Art. 94.  Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti.
Art. 95.  Cessazione dell'attività.
Art. 96.  Orari degli impianti di distribuzione di carburanti.
Art. 97.  Deroghe all'orario e ai turni di riposo dei distributori di carburanti.
Art. 98.  Chiusura per ferie dei distributori di carburanti.
Art. 99.  Pubblicità degli orari.
Art. 100.  Pubblicità dei prezzi.
Art. 101.  Oggetto.
Art. 102.  Offerta delle merci.
Art. 103.  Pubblicità dei prezzi.
Art. 104.  Pubblicità delle vendite straordinarie.
Art. 105.  Vendite di liquidazione.
Art. 106.  Durata delle vendite di liquidazione.
Art. 107.  Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione.
Art. 108.  Vendite di fine stagione.
Art. 109.  Vendite promozionali.
Art. 110.  Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale.
Art. 111.  Centri commerciali naturali.
Art. 112.  Vigilanza.
Art. 113.  Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio.
Art. 114.  Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 115.  Esecuzione coattiva.
Art. 116.  Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche.
Art. 117.  Sanzioni per l'attività fieristica.
Art. 118.  Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti.
Art. 119.  Sequestro della merce e delle attrezzature.
Art. 120.  Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro.
Art. 121.  Conservazione delle cose sequestrate.
Art. 122.  Merce abbandonata dal trasgressore.
Art. 123.  Devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati.
Art. 124.  Rinvio.
Art. 125.  Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica.
Art. 126.  Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione.
Art. 127.  Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche.
Art. 128.  Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti.
Art. 129.  Osservatorio regionale del commercio.
Art. 130.  Decorrenza e disposizioni transitorie.
Art. 131.  Clausola valutativa.
Art. 132.  Abrogazioni.


§ 2.7.23 - L.R. 18 ottobre 2021, n. 4.

Disciplina regionale delle attività commerciali.

(B.U. 16 novembre 2021, n. 46)

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto.

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale in Molise.

2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:

a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;

b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;

c) il commercio su aree pubbliche e su aree private;

d) la somministrazione di alimenti e bevande;

e) la distribuzione dei carburanti;

f) le forme speciali di commercio al dettaglio;

g) l'attività fieristico-espositiva.

 

     Art. 2. Principi e finalità.

1. L'attività disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata.

2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità:

a) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, anche attraverso azioni di informazione, formazione e qualificazione professionale degli addetti e degli operatori e datori di lavoro;

b) la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti all'esercizio delle attività commerciali;

c) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi;

d) l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita qualitativa e alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificati;

e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche e alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;

f) la valorizzazione delle imprese operanti nel settore del commercio che investono nella prevenzione, nella sicurezza, nella salute e nella formazione degli addetti e degli operatori e datori di lavoro;

g) la salvaguardia e la qualificazione del commercio nelle aree urbane, rurali, montane, insulari, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale;

h) la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione e del lavoro, anche mediante l'individuazione di sistemi incentivanti per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e per l'emersione e la regolamentazione dei rapporti di lavoro non dichiarati, nonché per l'applicazione integrale e puntuale del CCNL e degli accordi sindacali di secondo livello e concertazione locale sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

i) la promozione e lo sviluppo del confronto come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche maggiormente rappresentative, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori.

 

     Art. 3. Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello e concertazione locale.

1. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente legge, si applicano i contratti collettivi di lavoro nazionali del settore di riferimento, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e gli accordi sindacali di secondo livello, territoriali e aziendali.

2. Alle attività di concertazione locale previste nella presente legge partecipano, per le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative e per quelle sindacali dei lavoratori, i rappresentanti delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015, e i rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie.

 

     Art. 4. Regolamento di attuazione.

1. La Regione, con regolamento, da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità, stabilisce le norme di attuazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:

a) i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di assistenza tecnica e i criteri e le modalità per il riconoscimento annuale dei contributi regionali;

b) le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria e della conferenza dei servizi per l'esame delle domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita;

c) le disposizioni in materia di caratteristiche dei raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica;

d) le dotazioni e le caratteristiche dei parcheggi degli esercizi commerciali e degli altri servizi per la clientela;

e) le disposizioni in materia di accessibilità agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità, ai sensi della legge regionale n. 25/2002(Eliminazione delle barriere architettoniche) e successiva di entrata in vigore n. 35/2002;

f) i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i sistemi di rilevazione e certificazione dei relativi dati, in conformità dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica);

g) i requisiti di quartieri e spazi fieristici, in conformità all'intesa di cui alla lettera f);

h) le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari fieristici;

i) i settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche, con le relative codifiche;

j) le modalità concertative finalizzate alla definizione degli interventi cui destinare le quote di oneri di urbanizzazione; k) la costituzione, il funzionamento ed i compiti dell'Osservatorio regionale del commercio.

 

Capo II

Funzioni amministrative

 

     Art. 5. Competenze dei comuni.

1. Nelle materie oggetto della presente legge sono conferite ai comuni tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione o ad altri enti.

 

     Art. 6. Sportello unico per le attività produttive.

1. L'unico punto di accesso per il richiedente, in relazione a tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge, è costituito dallo sportello unico regionale per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I procedimenti di competenza del SUAP sono disciplinati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

3. Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di nuove attività commerciali sul territorio regionale non può essere sottoposto a contingentamenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

 

     Art. 7. Centri di assistenza tecnica.

1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commerciale firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile.

2. I centri di assistenza tecnica sono autorizzati dalla Regione.

3. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento, con particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva delle piccole e medie imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, alla realizzazione di programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva, nonché altre attività previste dal loro statuto.

4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di assistenza tecnica allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e per la tutela dei consumatori, in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50(Codice dei contratti pubblici).

5. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività dei centri di assistenza, la Regione concede ai centri di assistenza tecnica costituiti, per le attività di cui al presente articolo, contributi annui nel limite massimo stabilito con le leggi di bilancio.

6. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono stabiliti i requisiti e le procedure per:

a) il rilascio dell'autorizzazione ai centri di assistenza tecnica;

b) il riconoscimento annuale dei contributi regionali di cui al comma 5.

 

TITOLO II

Disciplina dell'attività commerciale

Capo I

Ambito di applicazione

 

     Art. 8. Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'attività commerciale come definita dall'articolo 1, comma 2.

2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi, nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 41;

d) alle attività disciplinate dalla legge regionale 22 marzo 2010, n. 9(Disciplina delle attività agrituristiche) e ss.mm.ii.;

e) alle attività disciplinate dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 19(Incentivazione dell'offerta turistica nei settori alberghiero e di turismo rurale) e dalla legge regionale 7 giugno 2011 n. 9 (Norme per l'esercizio del turismo rurale in Molise) limitatamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio effettuate alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

f) alle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32(Riordino della disciplina in materia di artigianato) e ss.mm.ii., per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato, oppure per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;

h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici e la cacciagione provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo come individuate dall'articolo 2575 del codice civile, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

k) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non si protragga oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

I) alle esposizioni a scopo promozionale e di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, limitatamente ai prodotti relativi al convegno o alla manifestazione culturale;

m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

n) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali;

o) alle esposizioni universali disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314 (Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972);

p) alle mostre ed esposizioni di opere d'arte effettuate in gallerie e simili, non finalizzate alla vendita e non inserite nell'ambito degli eventi di cui alla lettera I).

 

     Art. 9. Settori merceologici di attività.

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale, all'ingrosso e al dettaglio, può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), e all'articolo 2 del regolamento adottato con D.M. 17 settembre 1996, n. 561 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del D.M. n. 375/1988 industria, nonché di quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del reg. min. adottato con D.M. n. 561/1996 industria.

3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del reg. min. adottato con D.M. n. 561/1996 industria, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso anche dei requisiti di cui all'articolo 11 e al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

 

Capo II

Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali

 

     Art. 10. Requisiti di onorabilità.

1. Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali di cui all'articolo 1:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo Vili, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza;

g) coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - T.U.L.P.S.).

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

 

     Art. 11. Requisiti professionali.

1. L'accesso e l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 59/2010.

2. I requisiti professionali di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico- sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

3. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 59/2010 e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.

4. La Regione prevede criteri di premialità per l'accesso a bandi e finanziamenti regionali per coloro che dimostrino di aver frequentato corsi di formazione e aggiornamento professionale non obbligatori e abilitanti attinenti al settore merceologico di riferimento.

 

Capo III

Commercio in sede fissa

 

     Art. 12. Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, purché adiacente all'esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela;

d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita:

1) non superiore a 150 metri quadrati nei Comuni con meno di 10.000 abitanti;

2) non superiori a 250 metri quadrati nei Comuni con più di 10.000 abitanti;

e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a:

1) 1.500 metri quadrati;

2) 2.500 metri quadrati se insediati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla lettera e) e non superiore a 15.000 metri quadrati, salvo eventuale diversa previsione contenuta nei provvedimenti nazionali o regionali;

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;

h) per outlet:

1) gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali o artigiane vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, lettere f) e g);

2) gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio, o imprese commerciali, vendono al dettaglio merci non alimentari che siano state prodotte almeno trecentosessantacinque giorni prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione, prodotti di fine serie o fallati, in eccedenza di magazzino o campionari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 2;

i) per pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili;

j) per temporary store, gli esercizi di vicinato nei quali si svolgono temporanee attività di vendita.

 

     Art. 13. Esercizio dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa.

1. Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

3. La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

 

     Art. 14. Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato.

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare al SUAP competente per territorio.

2. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

4. Ai fini di cui al comma 3, per locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella SCIA di cui al comma 1.

5. In uno stesso locale possono esercitare l'attività di vendita aziende diverse.

 

     Art. 15. Temporary store.

1. L'apertura di un temporary store è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

2. Nella SCIA deve essere indicata la durata dell'attività, che non può superare i novanta giorni.

3. L'attività di vendita può essere esercitata da:

a) aziende di distribuzione;

b) aziende produttrici che intendano vendere direttamente al consumatore e promuovere il proprio marchio, in occasione di fiere, feste, manifestazioni, convegni o altre riunioni straordinarie di persone, per una durata coincidente con l'evento.

4. In occasione di particolari eventi, di rilevanza non solo locale, finanziati direttamente o indirettamente con risorse pubbliche od organizzati da soggetti pubblici, i comuni possono individuare specifiche modalità, condizioni o limitazioni per l'apertura dei temporary store, per un tempo non eccedente la durata dell'evento e qualora sussistano ragioni di prevalente interesse pubblico.

5. Decorso il termine indicato nella SCIA, questa cessa di produrre effetti giuridici e non è necessario presentare la comunicazione di cui all'articolo 95.

 

     Art. 16. Attività temporanea di vendita.

1. L'attività temporanea di vendita può essere effettuata da soggetti legittimati all'esercizio dell'attività commerciale, in occasione di particolari eventi, individuati dal comune, a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente, ed è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

2. L'attività di vendita temporanea di prodotti alimentari è soggetta alla notifica sanitaria di cui all'articolo 13, comma 2, ed è consentito il consumo sul posto, ai sensi dell'articolo 14, comma 3.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata:

a) in unità immobiliari o aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico;

b) in unità immobiliari di proprietà di enti pubblici non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico.

4. L'attività di cui al comma 1 è esercitata con il consenso dell'organizzatore o del gestore, limitatamente alla durata dell'evento e alle aree o locali dove questo si svolge e può avere ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all'evento stesso.

5. Il comune definisce le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

 

     Art. 17. Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita.

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. Decorsi novanta giorni dal ricevimento la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita è soggetta a SCIA ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

3. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

4. L'autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso di costruire.

5. Le medie strutture di vendita possono essere insediate solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio.

 

     Art. 18. Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita.

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

2. L'insediamento di una grande struttura di vendita può avvenire solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui alla normativa di riferimento. Tale insediamento deve essere espressamente previsto dal piano operativo comunale.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune entro sessanta giorni dal ricevimento e composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia e il comune medesimo.

4. La conferenza di servizi decide, a maggioranza dei suoi componenti ed entro novanta giorni dalla convocazione, in base alla conformità del progetto alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

5. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano, a titolo consultivo, il richiedente e rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni dei consumatori.

6. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono stabilite le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria regionale e della conferenza di servizi.

7. La domanda deve ritenersi accolta qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, non venga comunicato il provvedimento di diniego e comunque entro centottanta giorni dal ricevimento da parte del SUAP.

8. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

9. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

10. L'autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso di costruire.

 

     Art. 19. Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci.

1. Gli esercizi commerciali di cui agli articoli 14, 17 e 18, e gli empori polifunzionali di cui all'articolo 24, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copia della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del d.l. n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006 anche al comune e all'ASReM.

 

     Art. 20. Centri commerciali.

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabilite, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.

2. La modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di un centro commerciale è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

3. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

4. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

5. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 11, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione, oppure indicare un preposto.

6. Gli esercizi commerciali compresi all'interno del centro commerciale sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

7. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.

8. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro e il dimensionamento di ciascun settore merceologico.

 

     Art. 21. Outlet.

1. Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione previste rispettivamente per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali.

 

     Art. 22. Utilizzo della denominazione di outlet.

1. La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), e nella relativa pubblicità.

2. Qualora un centro commerciale utilizzi la denominazione di outlet, tutti gli esercizi in esso inseriti sono tenuti al rispetto di quanto previsto all'articolo 23.

 

     Art. 23. Vincoli commerciali per gli outlet.

1. Negli esercizi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), è vietata la vendita di merci diverse da quelle ivi indicate, salvo quanto disposto al comma 2.

2. Gli esercizi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), se realizzati in forma di centro commerciale, possono contenere anche esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare, a condizione che:

a) la superficie di vendita complessiva degli esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare non superi le dimensioni di un esercizio di vicinato;

b) gli esercizi di cui alla lettera a) siano destinati prevalentemente alla vendita e alla promozione di produzioni agroalimentari locali e di eccellenza.

 

     Art. 24. Empori polifunzionali.

1. Nei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio polifunzionale, oltre all'attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.

2. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione, promuove misure finalizzate a favorire l'insediamento ed il mantenimento degli empori polifunzionali.

 

     Art. 25. Vendita all'ingrosso e al dettaglio.

1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

2. Il commercio all'ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico non alimentare è esercitato previa comunicazione al SUAP competente per territorio. Il commercio all'ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico alimentare è soggetto a notifica sanitaria di cui all'articolo 13, comma 2, e a presentazione della SCIA di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241/1990 al SUAP competente per territorio.

3. L'esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.

4. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'esercizio commerciale di cui al comma 3, e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell'esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

5. È calcolata secondo le modalità di cui al comma 6 la superficie di vendita degli esercizi che vendono nello stesso locale, all'ingrosso e al dettaglio, esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori e vernici, carte da parati;

d) ferramenta e utensileria;

e) articoli per impianti idraulici, a gas e igienici;

f) articoli per riscaldamento;

g) strumenti scientifici e di misura;

h) macchine per ufficio;

i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; j) combustibili;

k) materiali per l'edilizia;

l) legnami; piante, fiori, attrezzature e articoli per il giardinaggio.

6. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'esercizio commerciale di cui al comma 3 e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita degli esercizi di cui al comma 5 viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:

a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti.

7. La parte di superficie di vendita eccedente le suddette dimensioni viene calcolata nei modi ordinari.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 non sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 26, comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all'esercente.

 

     Art. 26. Esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie.

1. Sono merci a grande fabbisogno di superficie i seguenti prodotti:

a) auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio;

b) legnami;

c) combustibili;

d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato;

e) materiali per l'edilizia e ferramenta;

f) materiali termoidraulici;

g) mobili.

2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1 è calcolata come di seguito:

a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c);

b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti, non sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 25, comma 6. In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all'esercente.

 

Capo IV

Vendita della stampa quotidiana e periodica

 

     Art. 27. Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:

a) per punti vendita esclusivi, gli esercizi che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici, nonché gli esercizi già autorizzati, in vigenza dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria);

b) per punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, possono vendere solo quotidiani, solo periodici o entrambe le tipologie di prodotti editoriali, nonché gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.

 

     Art. 28. Punti vendita non esclusivi.

1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica previa presentazione della SCIA di cui all'articolo 29, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) gli impianti di distribuzione di carburanti;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le medie e le grandi strutture di vendita;

e) gli esercizi adibiti alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati per almeno il 35 per cento;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.

2. La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera f), è determinata in base al volume di affari.

3. I titoli abilitativi per l'esercizio di un punto vendita non esclusivo non possono essere ceduti separatamente dai titoli abilitativi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.

4. L'attività può essere esercitata, anche stagionalmente, da esercizi commerciali diversi da quelli di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune, o in una frazione di esso, non esistano punti vendita della stampa quotidiana e periodica.

 

     Art. 29. Esercizio dell'attività.

1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

2. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

3. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108).

4. L'attività può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.

5. Il comune può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare le disposizioni assunte con l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del D.Lgs. 170/2001.

6. I punti vendita assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) e dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 170/2001.

 

     Art. 30. Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici.

1. Sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio:

a) la vendita di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;

e) la consegna porta a porta e la vendita di quotidiani e periodici in forma ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio agli alloggiati;

g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;

h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all'articolo 24.

 

Capo V

Commercio su aree pubbliche e private

 

     Art. 31. Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:

a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;

b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 42, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;

d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all'articolo 42;

e) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;

f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;

h) per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;

i) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

j) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

k) per "mercato su area privata" (MAP) si intende l'area privata adibita ad attività mercatale per l'offerta integrata di merci al dettaglio, prodotti tipici, prodotti artigianali, somministrazione di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse e senza edificazione di volumetrie edilizie;

l) per hobbisti si intendono i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore.

 

     Art. 32. Tipologie di commercio su aree pubbliche.

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società secondo le seguenti tipologie:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito, secondo le modalità stabilite dal comune, su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune stesso.

 

     Art. 33. Esercizio dell'attività.

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA, se effettuato in forma itinerante.

2. Sulle aree demaniali non comunali l'esercizio del commercio disciplinato nel presente articolo è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 35.

3. Nel territorio molisano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 34. Attività mediante posteggio e concessioni temporanee di posteggio.

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio.

2. Ai sensi di quanto previsto al punto 1 dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata (Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno), la durata della concessione di posteggio è fissata dal comune e non può essere inferiore a nove anni, né superiore a dodici anni.

3. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio, nell'ambito del territorio regionale, dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) alla partecipazione alle fiere.

5. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali, a fiere specializzate nel settore dell'antiquariato e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

6. Il comune rilascia agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali tenendo conto del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il bando è pubblicato nell'albo pretorio e sul sito internet del comune.

7. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca, nei posteggi ad essi appositamente riservati ai sensi dell'articolo 40, comma 2.

8. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio ai soggetti di cui al comma 3, il comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, in caso di parità, determina gli ulteriori criteri.

9. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio per lo svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, il comune stabilisce i requisiti dei soggetti partecipanti, individua i posteggi e i criteri per la loro assegnazione, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

10. Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera (spunta), nel caso di presenza di operatori che non hanno inoltrato domanda ma presenti nella giornata del mercato o della fiera, i Comuni applicano il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune competente. Al Comune spetta l'individuazione dei criteri di assegnazione. In ogni caso, per poter partecipare alla spunta l'operatore richiedente deve inoltre essere in possesso, nell'ordine, dei seguenti requisiti:

a) autorizzazione ad esercitare il commercio su aree pubbliche

b) stessa tipologia merceologica

c) stesso settore merceologico.

Il Comune in sede di assegnazione accerta in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e/o dell'INAIL

 

     Art. 35. Assegnazione dei posteggi.

1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi.

2. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, il comune invia i bandi di cui al comma 1 alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Molise (BURM), che provvede alla pubblicazione. I bandi sono altresì affissi all'albo pretorio e pubblicati sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello comunale o, ove non istituite, a livello provinciale.

3. L'autorizzazione e la concessione nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione dei criteri sanciti dall'intesa di cui all'articolo 34, comma 2, può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.

4. Nel caso di fiere e di fiere promozionali i cui posteggi sono assegnati mediante appositi bandi a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1 dell'intesa di cui all'articolo 34, comma 2. Decorso tale periodo, alle procedure di selezione per l'assegnazione del posteggio in questione, si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al comma 3, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.

5. La concessione nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato è rilasciata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, dotate di un minimo di duecento posteggi;

b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;

c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al comma 3.

6. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 5, in sede di prima applicazione dell'intesa di cui all'articolo 34, comma 2, l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo.

7. I posteggi occasionalmente liberi sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.

8. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

9. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a concessioni diverse.

10. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

11. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

 

     Art. 36. Esercizio dell'attività in forma itinerante.

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004.

3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere.

 

     Art. 37. Vendita e somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche.

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche consente anche il consumo sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione.

2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita alla somministrazione dei medesimi prodotti qualora sussistano le condizioni e i requisiti posti dal comune. L'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggette alla notifica sanitaria di cui all'articolo 36, comma 2.

 

     Art. 38. Mercati su aree private.

1. Si definisce "mercato su area privata" (MAP) l'area privata adibita ad attività mercatale per l'offerta integrata di merci al dettaglio, prodotti tipici, prodotti artigianali, somministrazione di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse e senza edificazione di volumetrie edilizie.

2. Il MAP è costituito dall'aggregazione di almeno 20 posteggi, con superficie fino a 80 mq e superficie complessiva di vendita fino a 15.000 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 10.000 mq nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.

3. Per superficie di vendita del MAP si intende quella risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi.

4. Per svolgere l'attività è necessario ottenere l'apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP.

5. Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore.

6. Per il rilascio della SCIA il soggetto promotore dovrà produrre domanda al SUAP competente per territorio secondo le norme vigenti corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;

b) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previsti dalla legge;

c) il piano di sicurezza Fiera Mercatale redatto sulla base delle circolari emesse dal Ministero dell'Interno in materia di "Pubbliche Manifestazioni", "Prevenzione Incendi", "Misure di Contenimento del Rischio in Manifestazioni Pubbliche", "Garanzie di Safety e di Security";

d) una polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi);

e) il regolamento per la disciplina del commercio per la Fiera.

7. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita all'interno del mercato su area privata, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività sono soggette alla comunicazione al SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del mercato.

8. È necessario presentare l'autorizzazione anche per trasferire l'attività, ampliare la superficie ed estendere il settore merceologico.

9. Nei MAP possono esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari e l'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente i soggetti in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante rilasciata dal Comune.

 

     Art. 39. Fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, oltre agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società regolarmente costituite iscritti nel registro delle imprese.

3. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.

 

     Art. 40. Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere.

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune obbligatoriamente riserva posteggi a ciascuna delle seguenti categorie:

a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b) agli imprenditori agricoli professionali, aventi sede nel medesimo ambito sovracomunale di cui all'allegato A della L.R. n. 33/1999, per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.

2. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, il comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.

3. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.

4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell'antiquariato.

 

     Art. 41. Esercizio dell'attività in assenza del titolare.

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e ai collaboratori.

2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con l'esibizione di copia del contratto di lavoro o con dichiarazione redatta in conformità all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell'attività di vigilanza e controllo.

 

     Art. 42. Piano e regolamento comunali.

1. Il comune approva il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale contiene, in particolare:

a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;

b) l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;

c) l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni.

d) l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, i comuni tengono conto:

a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario;

c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

3. Il piano è approvato previa concertazione con le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Il piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione.

5. Il comune approva il regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

6. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative di cui al comma 3, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.

7. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

8. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, il comune può affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti da individuarsi secondo procedure di evidenza pubblica. I criteri e le modalità per l'individuazione di tali soggetti sono definiti nel regolamento di cui al comma 5.

9. Ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata dei necessari servizi igienico- sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

 

     Art. 43. Hobbisti.

1. Ai fini della presente legge sono denominati hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono operare in appositi mercatini o nei mercati e nelle fiere aperti agli hobbisti.

3. Gli hobbisti, per poter svolgere l'attività di cui al comma 1, devono essere in possesso di apposito tesserino identificativo di cui la Giunta regionale stabilisce le caratteristiche, nonché le modalità di presentazione dell'istanza per il suo ottenimento e quelle per la restituzione dello stesso in caso di perdita dei requisiti. Il tesserino identificativo è rilasciato dal comune di residenza e deve contenere, oltre alla foto del richiedente, le generalità, la residenza, il codice fiscale e dieci spazi per la vidimazione. Agli hobbisti residenti al di fuori della regione Molise il tesserino identificativo è rilasciato dal comune capoluogo di regione. La richiesta per l'ottenimento del tesserino identificativo, da presentarsi al comune di residenza o al comune capoluogo di regione da parte dei residenti fuori dalla regione Molise, deve essere corredata da due foto formato tessera del soggetto richiedente, nonché da un'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti:

a) di essere venditore non professionale in quanto vende, baratta, propone, espone in modo occasionale articoli di modico valore;

b) di possedere i requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

c) la tipologia degli articoli che si intendono vendere, barattare, proporre o esporre.

Il rilascio del tesserino identificativo, munito del timbro a secco del comune apposto sulla foto del richiedente, è subordinato al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari ad euro 100,00. Può essere rilasciato un solo tesserino identificativo per il nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare. Il tesserino ha validità annuale e può essere rinnovato. Il tesserino identificativo non è cedibile o trasferibile.

4. Il tesserino identificativo di cui al comma 3 deve essere esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Nel caso in cui la manifestazione si svolga in più giorni consecutivi la partecipazione dell'hobbista viene considerata unitaria. La partecipazione agli appositi mercatini degli hobbisti e ai mercati ed alle fiere aperti agli hobbisti è subordinata alla presentazione della relativa domanda al comune. Alla domanda deve sempre essere allegata la fotocopia del tesserino identificativo. Le domande alle quali non è allegata la fotocopia del tesserino identificativo ovvero quelle alle quali è allegato un tesserino identificativo che presenti già le dieci vidimazioni apposte dagli organi preposti sono escluse dall'assegnazione dei posteggi. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata secondo l'ordine della data delle domande pervenute. Nel caso di insufficienza dei posteggi riservati agli hobbisti e di più domande presentate lo stesso giorno, i posteggi sono assegnati tramite sorteggio. Alle fasi di sorteggio possono partecipare solo ed esclusivamente gli hobbisti muniti del tesserino identificativo che non presenti le dieci vidimazioni annuali previste. Nel caso in cui all'apertura della manifestazione risultino liberi dei posteggi riservati agli hobbisti gli stessi potranno essere assegnati, con le stesse modalità già previste dal presente comma, a soggetti che non hanno presentato domanda di partecipazione purché muniti di tesserino identificativo che non presenti le dieci vidimazioni annuali previste. La precedente partecipazione ai mercatini degli hobbisti nonché ai mercati ed alle fiere aperti agli hobbisti non crea alcun diritto di priorità. Prima dell'inizio della manifestazione i soggetti assegnatari dei posteggi avranno cura, sotto la propria responsabilità:

a) di far apporre la vidimazione sul tesserino identificativo (timbro e data) da parte degli organi comunali preposti. La vidimazione dei tesserini compete agli organi comunali preposti anche se la gestione della manifestazione è affidata ad altri soggetti;

b) di consegnare agli organi comunali preposti l'elenco degli articoli che intendono vendere, barattare, proporre o esporre con l'indicazione dei relativi prezzi.

5. Il valore complessivo degli articoli da vendere, barattare, proporre o esporre non può superare il valore di euro 1.000,00 e uno solo degli articoli può superare il valore di euro 16338 250,00.

6. Gli hobbisti assegnatari dei posteggi di cui al comma 4 sono tenuti:

a) a pagare la relativa tassa prima dell'inizio della manifestazione;

b) ad esporre i prezzi secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 114/1998.

 

     Art. 44. Obbligo di regolarità contributiva.

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 34 e nell'ambito dei controlli sulle SCIA presentate ai sensi dell'articolo 37, i comuni verificano, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, salvo quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e secondo i requisiti e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva "DURC") e altresì la regolarità dei pagamenti di stipendi e/o salari dei dipendenti non inferiori a due mensilità.

2. I comuni effettuano verifiche della regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche secondo le modalità di cui all'articolo 6 del D.M. 30 gennaio 2015 lavoro.

3. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi.

4. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero certificato di regolarità contributiva "CRC" o alla presentazione della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 45, se la regolarità contributiva, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

5. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva.

 

     Art. 45. Verifiche presso l'INPS e documenti sostitutivi del DURC.

1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'articolo 44 sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l'INPS.

2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciato nello stato membro d'origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all'articolo 44.

 

     Art. 46. Rateizzazione del debito contributivo.

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciato all'operatore che ha ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

 

Capo VI

Somministrazione di alimenti e bevande

 

     Art. 47. Definizioni.

1. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;

b) per superficie di somministrazione, l'area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;

c) per impianti e attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a);

d) per sagra, la manifestazione finalizzata alla promozione delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti alimentari tipici locali o inseriti nell'archivio regionale dei prodotti tipici o certificati;

e) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;

f) per somministrazione nelle mense e nei bar aziendali, la somministrazione di alimenti e bevande offerta, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto.

 

     Art. 48. Esercizio dell'attività.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella di cui all'articolo 51, è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004.

4. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri relativi alla sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno.

5. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.

6. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

 

     Art. 49. Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Il comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'articolo 51, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

a) vocazione delle diverse aree territoriali;

b) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse artistico, ambientale, storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;

c) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XV.

2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all'impatto ambientale. I comuni possono anche imporre limitazioni all'apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

3. Il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità, della qualità urbana e della sicurezza, può stabilire una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.

4. Il comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultino carenti di servizio, può prevedere misure e interventi volti a favorire e incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree insulari, montane e rurali.

 

     Art. 50. Abilitazione all'esercizio dell'attività.

1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio nelle zone soggette a tutela eventualmente individuate dal comune ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2010.

2. La riduzione della superficie di somministrazione è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

3. I requisiti di cui all'articolo 48, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 49, devono sussistere anche in caso di variazione della superficie di somministrazione o di modifiche strutturali dei locali.

4. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l'utilizzo di un'area privata all'aperto o di un'area pubblica data in concessione, attigue all'esercizio di somministrazione e attrezzate con tavoli e sedie, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti e delle norme in materia igienico-sanitaria.

 

     Art. 51. Attività stagionale.

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha carattere stagionale se viene esercitata in maniera frazionata e non continuativa per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni nell'anno solare.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano le procedure di cui all'articolo 50, indicando nella SCIA il periodo o i periodi nei quali è svolta l'attività.

 

     Art. 52. Attività temporanea.

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 70, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

2. L'attività di cui al comma 1 non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 117/2017, dalle associazioni pro-loco di cui alla legge regionale 18 luglio 1977, n. 20 e ss.mm.ii. da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.

3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, l'attività di cui al comma 1 è soggetta al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e alla notifica di cui all'articolo 48, comma 3.

5. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.

6. Il comune può definire modalità ulteriori di svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

7. Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la ragione esclusiva degli eventi di cui al comma 1.

8. Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.

 

     Art. 53. Attività non soggette a requisiti comunali.

1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 49 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:

1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;

3) stabilimenti balneari, impianti sportivi;

4) cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte;

5) alberghi con ristorante;

b) all'interno delle aree di servizio di impianti di distribuzione di carburanti;

c) all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime e sui mezzi di trasporto pubblico;

d) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 24;

e) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del D.P.R. 235/2001;

f) nelle mense e nei bar aziendali;

g) al domicilio del consumatore;

h) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

i) esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;

j) negli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f), dello stesso D.Lgs. n. 42/2004.

2. L'attività congiunta di cui al comma 1, lettera a), si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.

3. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera h), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.

4. Le attività di cui al comma 1, lettera h), sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

5. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b), d) e g), sono soggette al possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11; le attività di cui alle lettere c), e), f), h), i), j), sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

 

     Art. 54. Somministrazione mediante distributori automatici.

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio e al possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11.

2. Il soggetto che presenta la SCIA ai sensi del comma 1, invia semestralmente al SUAP che ha ricevuto la SCIA per l'avvio dell'attività, un elenco contenente le nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi, con l'indicazione della collocazione dei distributori.

3. La somministrazione di cui al comma 1, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività e appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di somministrazione.

4. La somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione viene effettuata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 689 del codice penale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 48, comma 6.

 

Capo VII

Attività economiche su aree pubbliche

 

     Art. 55. Attività economiche su aree pubbliche.

1. Alle attività commerciali, diverse da quelle disciplinate al capo V, che si svolgono su area pubblica previo rilascio di concessione da parte del comune, si applicano le disposizioni di cui all'accordo sancito il 16 luglio 2015 in sede di Conferenza unificata (Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani). 2. La durata della concessione è fissata dal comune e non può essere inferiore a nove anni né superiore a dodici anni.

 

     Art. 56 Obbligo di regolarità contributiva per le attività su aree pubbliche.

1. Alle attività di cui all'articolo 55 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 46.

 

Capo VIII

Distribuzione di carburanti

Sezione I

Definizioni

 

     Art. 57. Definizioni.

1. Al fine dell'applicazione del presente capo si intende:

a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas naturale, compreso il biometano sia in forma liquida (GNL) che in forma compressa (GNC) per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, ivi compresi i combustibili alternativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);

b) per rete, l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali;

c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;

d) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di personale e con pagamento preventivo al rifornimento effettuato dall'utente;

e) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento effettuato dall'utente;

f) per gestore, il titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

g) per impianto ad uso privato, tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, grandi infrastrutture (quali porti, aeroporti, ferrovie), cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento:

1) di automezzi, di proprietà o in leasing, di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;

2) di automezzi, di proprietà o in leasing, di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, a condizione che tra il titolare e i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l'attività di autotrasporto;

3) limitatamente alle grandi infrastrutture, di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all'interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato;

4) di automezzi di proprietà o in leasing di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell'autorizzazione;

h) per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi installate e utilizzate nel rispetto delle norme di prevenzione incendi, destinate al rifornimento di macchine e automezzi, di proprietà o in leasing, dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, nonché destinate, all'interno delle grandi infrastrutture portuali, aeroportuali o ferroviarie, al rifornimento di aeromobili, treni e di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all'interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato;

i) per comuni montani, i comuni il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte montano ai sensi della normativa statale.

 

Sezione II

Impianti stradali

 

     Art. 58. Anagrafe degli impianti di distribuzione di carburanti.

1. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 64 hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

 

     Art. 59. Autorizzazioni non concedibili all'interno dei centri abitati.

1. Non possono essere rilasciate, in nessun caso, autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), qualora siano:

a) privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del D.Lgs. 285/1992;

b) situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del D.Lgs. 285/1992.

 

     Art. 60. Autorizzazioni non concedibili all'esterno dei centri abitati.

1. Non possono essere rilasciate, in nessun caso, autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti all'esterno dei centri abitati, qualora siano:

a) ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide delle stesse, con accessi su più strade pubbliche;

b) ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del D.Lgs. 285/1992.

 

     Art. 61. Nuovi impianti.

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

2. I nuovi impianti devono prevedere la presenza contestuale di benzina e gasolio, con obbligo di erogazione del gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del D.Lgs. 257/2016.

3. Non sono soggetti all'obbligo di erogazione del gas naturale di cui al comma 1 gli impianti che presentino una delle seguenti impossibilità tecniche, fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dal comune competente:

a) per il gas naturale compresso (GNC), lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;

b) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del gas naturale liquefatto (GNL) via terra superiore a 500 chilometri.

4. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e per il GNL.

5. Qualora ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 3, i nuovi impianti devono erogare il gas petrolio liquefatto (GPL) in luogo del gas naturale.

6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5, ma sono comunque obbligati a prevedere la presenza di benzina e gasolio gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nei comuni montani.

7. I nuovi impianti sono dotati di: dispositivi self-service pre-pagamento;

a) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell'impianto venga erogato il metano;

b) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;

c) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;

d) aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto sia dotato di attività e servizi integrativi.

8. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione monoprodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano e dotati di punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del D.Lgs. 257/2016.

9. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla carreggiata.

10. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni degli "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'articolo 378 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).

11. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.

12. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.

13. Per l'istallazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.

14. I nuovi impianti devono avere accesso diretto alla sede stradale pubblica.

 

     Art. 62. Impianti ad alto erogato.

1. I titolari degli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province di Campobasso e Isernia, ai sensi dell'allegato IV del D.Lgs. 257/2016, hanno l'obbligo di presentare un progetto al SUAP competente per territorio, entro il 31 dicembre 2022, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

2. I titolari degli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017, che hanno erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province di Campobasso e Isernia, ai sensi dell'allegato IV del D.Lgs. 257/2016, hanno l'obbligo di presentare un progetto al SUAP competente per territorio, entro il 31 dicembre 2022, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

3. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2, gli impianti che ricadono in una delle impossibilità tecniche di cui all'articolo 61, comma 3, e gli impianti già autorizzati al 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore del D.Lgs. 257/2016, che non hanno accessi e spazi sufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio.

4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 può essere assolto dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti dotando del prodotto GNC o GNL e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del D.Lgs. 257/2016, un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia.

 

     Art. 63. Tipologie di impianti.

1. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore non hanno vincoli all'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli o di suoi dipendenti o collaboratori.

2. Durante l'orario di apertura dell'impianto di cui al comma 1, deve essere garantita l'assistenza al rifornimento diretto da parte del gestore o dei suoi dipendenti o collaboratori, qualora richiesto, nonché l'assistenza al rifornimento a favore di persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

3. Negli impianti senza la presenza del gestore non sussistono vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo delle apparecchiature self-service pre-pagamento, ovunque siano ubicati gli impianti. La modalità totalmente automatizzata deve essere adeguatamente pubblicizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 285/1992.

 

     Art. 64. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti.

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale l'impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.

 

     Art. 65. Attività e servizi integrativi.

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento.

2. Negli impianti di distribuzione di carburanti può essere esercitata:

a) l'attività di vendita al dettaglio, previo possesso del relativo titolo abilitativo;

b) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera b);

c) l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;

d) l'attività di vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente;

e) la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.

3. I titoli abilitativi per le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere ceduti separatamente dalla titolarità dell'autorizzazione per l'attività di installazione ed esercizio di impianti.

4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali, a titolo esemplificativo: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat, internet point.

 

     Art. 66. Modifiche degli impianti.

1. Costituisce modifica all'impianto:

a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;

b) la variazione del numero di colonnine per l'erogazione di carburanti o delle infrastrutture di ricarica elettrica;

c) la sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;

e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

h) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;

i) la variazione dello stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti, fatta eccezione per la fattispecie di cui al comma 3, lettera a), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'articolo 64, le seguenti modifiche:

a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;

b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il completo rifacimento dell'impianto, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni.

4. Gli impianti di distribuzione carburanti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del D.Lgs. 257/2016, salvo la sussistenza delle cause di impossibilità tecnica di cui all'articolo 61, comma 3, o della presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore del D.Lgs. 257/2016.

 

     Art. 67. Collaudo e verifiche tecniche.

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione, nonché gli impianti ad uso privato di cui all'articolo 69, non possono essere posti in esercizio prima del collaudo effettuato da apposita Commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti designati:

a) dal comune, con due rappresentanti di cui uno svolge le funzioni di presidente, l'altro le funzioni di segretario;

b) dal Comando provinciale dei vigili del fuoco;

c) dall'Ufficio delle dogane competente per territorio;

d) dall'ASREM;

e) dall'ARPA Molise.

2. Il collaudo è effettuato entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell'interessato.

3. Fatti salvi i rimborsi delle spese di viaggio previsti dalla vigente normativa e calcolati secondo le tabelle ACI, la partecipazione alla Commissione di collaudo è a titolo gratuito e non comporta corresponsione di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare dell'autorizzazione, corredata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e fiscali, il comune può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a novanta giorni, prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore.

5. Scaduto il termine di sessanta giorni per l'effettuazione del collaudo il titolare dell'autorizzazione può presentare al comune competente idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 32/1998 le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.

 

     Art. 68. Localizzazione degli impianti.

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici.

2. Il comune individua, nel proprio piano operativo o con apposita variante agli strumenti urbanistici, i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 32/1998.

3. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all'installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità per l'assegnazione è riconosciuta ai gestori di impianti incompatibili e ai consorzi di gestori di impianti.

 

Sezione III

Impianti ad uso privato, contenitori-distributori mobili e impianti per natanti

 

     Art. 69. Impianti ad uso privato.

1. L'installazione di impianti ad uso privato di cui all'articolo 57, comma 1, lettera g), è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio e gli impianti possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 61. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. È vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti ad automezzi diversi da quelli indicati all'articolo 57, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito.

 

     Art. 70. Contenitori-distributori mobili ad uso privato.

1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato di cui all'articolo 57, comma 1, lettera h), è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; il titolare dell'attività, contestualmente alla SCIA, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per l'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato utilizzati o da utilizzare nell'ambito di attività agricole ed agromeccaniche e nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione degli incendi.

3. È vietata la cessione di carburante a macchine e automezzi diversi da quelli indicati all'articolo 57, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito.

 

     Art. 71. Impianti per natanti.

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti è rilasciata dal SUAP competente per territorio, in conformità a quanto previsto all'articolo 64.

2. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all'esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 61.

 

     Art. 72. Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali.

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.

2. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione.

 

Capo IX

Forme speciali di commercio al dettaglio

 

     Art. 73. Spacci interni.

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché di un'attività di vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

2. L'attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

 

     Art. 74. Distributori automatici.

1. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

2. Il soggetto che presenta la SCIA ai sensi del comma 1 invia semestralmente al SUAP che ha ricevuto la SCIA per l'avvio dell'attività un elenco contenente le nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi, con l'indicazione della collocazione dei distributori.

3. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

4. La vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione viene effettuata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 689 del codice penale.

 

     Art. 75. Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico.

1. Qualora non accessori ad altra attività di vendita, l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.

2. Ai fini della tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

3. È vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.

4. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico

 

     Art. 76. Norme speciali per la vendita tramite televisione.

1. In caso di vendita tramite televisione l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta presentazione della SCIA di cui all'articolo 75, comma 1.

2. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA.

 

     Art. 77. Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.

1. Qualora non accessorio ad altra attività di vendita, l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetto a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.

2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.

3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere:

a) le generalità e la fotografia dell'esercente;

b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;

c) la firma del responsabile dell'impresa.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

 

     Art. 78. Persone incaricate.

1. L'attività di cui all'articolo 77, comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 e, ove richiesti, di cui all'articolo 11.

2. L'esercente comunica l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale intende avviare l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività delle medesime.

3. L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare non appena le stesse perdano i requisiti di cui all'articolo 10, dandone contestuale comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.

4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve contenere:

a) le generalità e la fotografia dell'incaricato;

b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;

c) la firma del responsabile dell'impresa.

5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

 

Capo X

Attività fieristico-espositiva

 

     Art. 79. Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intende:

a) per manifestazioni fieristiche, le attività commerciali, limitate nel tempo e volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici e in quartieri fieristici;

b) per quartiere fieristico, l'area edificata e attrezzata per ospitare manifestazioni fieristiche;

c) per ente fieristico, il soggetto che ha la disponibilità, a qualunque titolo, del quartiere fieristico;

d) per superficie netta, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata dagli espositori;

e) per disciplinare della manifestazione, il regolamento della manifestazione fieristica;

f) per spazio fieristico, il luogo temporaneamente adibito allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dall'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014.

 

     Art. 80. Esercizio dell'attività fieristica.

1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è soggetto a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

2. Nella SCIA l'organizzatore dichiara:

a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10;

b) l'eventuale qualificazione della manifestazione fieristica.

c) Alla SCIA è allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.

 

     Art. 81. Qualificazione delle manifestazioni fieristiche.

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale e regionale.

2. La qualificazione territoriale della manifestazione fieristica non costituisce requisito obbligatorio per lo svolgimento della manifestazione.

3. La qualificazione di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale dipende dal numero e dalla provenienza degli espositori e visitatori delle precedenti edizioni, specificati nel regolamento di cui all'articolo 4.

4. Per la manifestazione alla prima edizione la qualificazione dipende dai criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 4.

5. L'organizzatore, contestualmente alla SCIA di cui all'articolo 80, presenta un'autocertificazione relativa alla qualificazione della manifestazione, qualora esistente.

 

     Art. 82. Certificazione del bilancio.

1. L'organizzatore di una manifestazione fieristica con qualificazione di internazionale e nazionale presenta, contestualmente alla SCIA di cui all'articolo 80, la certificazione del proprio bilancio annuale resa a norma di legge.

 

     Art. 83. Requisiti dei quartieri e degli spazi fieristici.

1. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali si svolgono in quartieri fieristici o in aree o edifici temporaneamente adibiti aventi i requisiti di idoneità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.

2. I quartieri fieristici esistenti sono adeguati ai requisiti di idoneità di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.

 

     Art. 84. Gestione dei quartieri fieristici.

1. La gestione dei quartieri fieristici è svolta in modo che siano assicurati il rispetto della trasparenza e la parità di condizioni tra gli operatori.

2. Gli enti fieristici che svolgono anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile e amministrativa delle diverse attività.

 

     Art. 85. Calendario fieristico.

1. Il calendario fieristico regionale è annualmente adottato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e pubblicato sul BURM.

2. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali sono inserite nel calendario fieristico su istanza degli organizzatori e a tal fine i comuni trasmettono alla Regione le informazioni necessarie, compresi i dati riguardanti le manifestazioni organizzate direttamente dai comuni stessi.

3. L'inserimento della manifestazione fieristica nel calendario fieristico non costituisce requisito obbligatorio per il relativo svolgimento.

4. I termini e le modalità di trasmissione sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 4.

5. La predisposizione e la pubblicazione del calendario fieristico italiano avvengono in coordinamento con le altre regioni e province autonome.

 

Capo XI

Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione

 

     Art. 86. Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande.

1. L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.

2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge n. 104/1992 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

 

     Art. 87. Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche.

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a centoventi giorni in ciascun anno solare.

2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge n. 104/1992 e dall'articolo 42 del D.Lgs. 151/2001, comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

 

     Art. 88. Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti.

1. L'attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al SUAP competente per territorio.

2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni.

3. Qualora l'attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge n. 104/1992 e dall'articolo 42 del D.Lgs. 151/2001 comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

 

     Art. 89. Variazione del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale.

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova SCIA.

 

     Art. 90. Subingresso.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 93.

3. Fatta eccezione per le attività svolte su aree pubbliche, qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell'attività, ad altro soggetto o al medesimo, non è tenuto a reintestarsi preliminarmente il titolo, ma la comunicazione di cui al comma 2 viene effettuata direttamente dal subentrante.

4. La comunicazione di cui al comma 2 non è richiesta qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo intenda cessare l'attività, dovendosi in tal caso presentare solo la comunicazione di cui all'articolo 95.

5. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 11 e impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all'articolo 3, comma 1.

6. La comunicazione di cui al comma 2 è presentata al SUAP competente per territorio, prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

7. In caso di subingresso per causa di morte la comunicazione è presentata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, oppure abbiano costituito una società.

8. Nei casi di cui al comma 7, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

 

     Art. 91. Affidamento di reparto.

1. Il titolare dell'attività commerciale può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 e, ove richiesti, di cui all'articolo 11, previa comunicazione al SUAP competente per territorio.

2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato, non avere un accesso autonomo, in modo da non costituire un esercizio separato e rispettare lo stesso orario di attività dell'esercizio principale.

 

     Art. 92. Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi.

1. La titolarità dell'abilitazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale.

2. La gestione del ramo d'azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività principale.

 

     Art. 93. Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche.

1. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

2. Il subingresso in una concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettere a) e b), è possibile solo a favore di altro soggetto appartenente alla medesima categoria.

3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso di cui all'articolo 90, comma 2, il comune provvede alla verifica della regolarità contributiva del cedente e del subentrante.

4. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica di cui al comma 3 è effettuata decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al medesimo registro e comunque entro i sessanta giorni successivi.

 

     Art. 94. Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti.

1. In caso di subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti il SUAP competente per territorio, entro quindici giorni, trasmette la comunicazione di cui all'articolo 90, comma 2, alla Regione e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

     Art. 95. Cessazione dell'attività.

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.

 

Capo XII

Orari delle attività commerciali

 

     Art. 96. Orari degli impianti di distribuzione di carburanti.

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti funzionanti con la presenza del gestore determinano liberamente l'orario di servizio, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle stabilite dal comune.

2. Gli impianti di cui al comma 1 articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6,00 alle ore 21,00, con un orario minimo settimanale di cinquantadue ore. Nel rispetto di tali limiti il gestore può liberamente determinare l'orario di servizio, non superando comunque le undici ore giornaliere, fermo restando il rispetto delle fasce orarie di garanzia all'interno delle quali il gestore deve comunque assicurare la sua presenza, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

3. Il gestore comunica al SUAP l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L'orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.

4. Il servizio notturno si svolge dalle ore 21,00 fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione al SUAP nei termini e con le modalità stabilite dal comune.

 

     Art. 97. Deroghe all'orario e ai turni di riposo dei distributori di carburanti.

1. Sono esonerati dal rispetto dell'orario e dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale, gli impianti di erogazione di gas naturale e/o GPL. Tale esonero è consentito su richiesta del gestore che ne dà comunicazione con i termini e le modalità stabilite dal comune. Qualora l'erogazione di gas naturale o GPL avvenga all'interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti, l'esonero è consentito a condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

2. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l'adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, nei seguenti casi:

a) in occasione di manifestazioni che determinino notevole afflusso di utenza motorizzata;

b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale o doppia striscia continua;

c) se nel territorio comunale è presente un unico impianto.

 

     Art. 98. Chiusura per ferie dei distributori di carburanti.

1. La richiesta di sospensione dell'attività per ferie è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

2. Durante ogni periodo dell'anno il comune garantisce l'apertura di un numero di impianti nella misura di cui all'articolo 96, comma 2, e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.

 

     Art. 99. Pubblicità degli orari.

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica, rendono noto al pubblico l'orario di apertura e di chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

2. Gli impianti di distribuzione di carburanti rendono noto al pubblico l'orario di servizio e quello in cui è garantita l'assistenza al rifornimento mediante un apposito cartello ben visibile dalla strada.

 

Capo XIII

Pubblicità dei prezzi

 

     Art. 100. Pubblicità dei prezzi.

1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, l'obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l'utilizzo, sul singolo prodotto, di un cartellino leggibile dall'interno dell'esercizio.

3. È consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione.

4. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

5. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1.

6. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

7. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

8. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 7, lettera b), con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

9. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti sul tavolino o esposto nel locale prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

10. Negli impianti di distribuzione di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi praticati.

 

Capo XIV

Vendite straordinarie e promozionali sezione i vendite straordinarie

 

     Art. 101. Oggetto.

1. La presente sezione disciplina le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

2. Costituiscono vendite straordinarie:

a) le vendite di liquidazione;

b) le vendite di fine stagione.

 

     Art. 102. Offerta delle merci.

1. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

 

     Art. 103. Pubblicità dei prezzi.

1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:

a) il prezzo normale di vendita;

b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;

c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

 

     Art. 104. Pubblicità delle vendite straordinarie.

1. Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della comunicazione di cui all'articolo 105, comma 2.

2. È vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

 

     Art. 105. Vendite di liquidazione.

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:

a) cessazione dell'attività commerciale;

b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

d) trasformazione dei locali di vendita, tale da richiedere un adempimento amministrativo ai sensi della vigente normativa o rinnovo di almeno il sessanta per cento degli arredi dell'esercizio.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.

3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività nello stesso locale se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

 

     Art. 106. Durata delle vendite di liquidazione.

1. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima:

a) di otto settimane nelle ipotesi di cui all'articolo 105, comma 1, lettere a) e b);

b) di quattro settimane nelle ipotesi di cui all'articolo 105, comma 1, lettere c) e d).

 

     Art. 107. Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione.

1. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione.

2. Il divieto di introduzione di nuove merci di cui al comma 1 riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

 

     Art. 108. Vendite di fine stagione.

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, della durata massima di sessanta giorni, decorrenti rispettivamente dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per i saldi invernali, e dal primo sabato del mese di luglio per i saldi estivi. La Giunta regionale è autorizzata a modificare la data di inizio delle vendite di fine stagione o saldi, nonché la loro durata, a seguito di diversi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

 

Sezione II

Vendite promozionali

 

     Art. 109. Vendite promozionali.

1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale, che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 108, non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti e nei trenta giorni successivi alle vendite di fine stagione.

3. Alle vendite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103.

 

Capo XV

Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio

 

     Art. 110. Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale.

1. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, può individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le aree sono individuate in relazione al loro valore e pregio oppure in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o desertificazione commerciale.

3. Preliminarmente alla definizione dei percorsi di cui al comma 1, il comune perimetra le aree interessate e definisce eventuali interventi di rigenerazione urbana.

4. Nel rispetto dei principi di proporzionalità, di non discriminazione tra operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale, gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere:

a) programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree;

b) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali;

c) intese con le attività della media e grande distribuzione per la realizzazione di azioni e iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree di cui al comma 1;

d) definizione di specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese molisane, fino alla previsione di limitazioni alla vendita di particolari prodotti;

e) intese con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane;

f) individuazione di aree destinate alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e ittici, al fine di aumentare le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità e di favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti.

5. Nelle aree di cui al comma 1 il comune può:

a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità e definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per i fondi a destinazione commerciale vuoti;

b) prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali.

 

     Art. 111. Centri commerciali naturali.

1. I centri commerciali naturali sono luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, perimetrati dal comune e concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.

2. Il comune perimetra l'area del centro commerciale naturale e gli operatori economici insediati in tale area possono definire politiche commerciali unitarie e la forma giuridica più idonea a rappresentarne gli interessi, anche prevedendo modalità di compartecipazione tra pubblico e privato.

3. Il comune e l'organismo di gestione del centro commerciale naturale, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio di cui all'articolo 3, comma 2, predispongono programmi di azioni finalizzate alla qualificazione e promozione dei luoghi e delle attività. I programmi possono prevedere:

a) interventi per migliorare l'accessibilità con i diversi mezzi di trasporto, creazione di segnaletica per i percorsi di avvicinamento, idonee dotazioni di aree di parcheggio, eliminazione di barriere architettoniche, eventuali incrementi dell'illuminazione e interventi sulla qualità urbana, anche attraverso l'armonizzazione delle insegne commerciali e la predisposizione di piani del colore;

b) creazione di sistemi di trasporto pubblico di interscambio in sostituzione delle auto private;

c) creazione di spazi pubblici e di relazione destinati ad attività di sviluppo della socialità, prevedendo modalità semplificate per la fruizione, soprattutto da parte dei più giovani;

d) realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei cittadini;

e) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali;

f) crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio;

g) costituzione di reti di fidelizzazione dei consumatori e di vendita on-line;

h) attività di formazione degli operatori finalizzate ad accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza e a creare economie di scala;

i) collaborazione con associazioni di volontariato per la realizzazione di interventi coordinati di promozione;

j) integrazione dell'attività commerciale con eventi di interesse culturale e di spettacolo;

k) promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;

l) realizzazione di punti di accesso gratuito a rete wifi.

4. Nelle aree perimetrate come centro commerciale naturale il comune può applicare gli interventi di cui all'articolo 110, comma 5.

 

Capo XVI

Vigilanza, sanzioni e decadenze

Sezione I

Vigilanza

 

     Art. 112. Vigilanza.

1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni previste dalle vigenti normative.

2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e introita i proventi delle sanzioni amministrative.

3. Negli esercizi di cui all'articolo 19, oltre alla vigilanza relativa agli esercizi commerciali, l'ASReM effettua la vigilanza sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti per la vendita dei farmaci, sulla corretta conservazione e sulla scadenza dei farmaci, nonché il controllo sull'osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali.

 

Sezione II

Sanzioni

 

     Art. 113. Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio.

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell'attività chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo oppure senza i requisiti di cui agli articoli 10 e 11.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque utilizzi la denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 22.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:

a) le disposizioni in materia di commercio in sede fissa di cui agli articoli da 13 a 21 e da 23 a 26;

b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui agli articoli da 27 a 30;

c) le disposizioni in materia di forme speciali di commercio al dettaglio di cui agli articoli da 73 a 78;

d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione di cui agli articoli da 86 a 95;

e) la disposizione in materia di pubblicità degli orari di cui all'articolo 99;

f) la disposizione in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 100;

g) le disposizioni in materia di vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli da 101 a 109;

h) le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 4;

i) le disposizioni in materia di vendita di farmaci di cui all'articolo 5, comma 2, del d.l. n. 223/2006, come convertito dalla legge n. 248/2006.

4. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo e per l'esercizio dell'attività, è disposta la sospensione dell'attività sino al ripristino dei requisiti mancanti. Il provvedimento di sospensione stabilisce il termine per il ripristino dei requisiti mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

5. Qualora venga rilevata la violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è disposta la sospensione dell'attività sino al ripristino dei requisiti mancanti oppure per l'adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. Il provvedimento di sospensione stabilisce il termine per il ripristino dei requisiti mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza. Decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione l'articolo 125, comma 1, lettera d), e l'articolo 126, comma 1, lettera c).

6. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) ed h), può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

 

     Art. 114. Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura dell'esercizio chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo oppure senza i requisiti di cui agli articoli 10 e 11.

2. È soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ogni altra violazione delle disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli da 48 a 54, in materia di sospensione volontaria, variazioni, subingresso di cui agli articoli 86 a 95, in materia di orari di cui all'articolo 99 e in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 100.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del R.D. n. 773/1931.

4. In luogo delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge n. 287/1991, ove richiamate, si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 115. Esecuzione coattiva.

1. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività di cui agli articoli 113, 114 e 118, oppure non rispetti il provvedimento di sospensione dell'attività di cui all'articolo 116, comma 5, e all'articolo 126, il comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

 

     Art. 116. Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche.

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati, ai sensi della legge n. 689/1981, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio oppure senza i requisiti di cui agli articoli 10 e 11 o nelle zone interdette dal comune.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00 il titolare del titolo abilitativo nel caso in cui, in sua assenza, l'esercizio del commercio su aree pubbliche sia svolto da un soggetto senza la qualifica di dipendente o collaboratore oppure senza i requisiti di cui agli articoli 10 e 11.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque violi:

a) le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui agli articoli 34, 37, 38, 39, 41 e 43;

b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94 e 95;

c) le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 100;

d) le limitazioni e i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettere a), b) e d), si procede al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci. Nel caso in cui il pagamento della sanzione avvenga entro sessanta giorni, il sequestro è revocato e si procede alla restituzione delle attrezzature e delle merci.

5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della regione Molise.

 

     Art. 117. Sanzioni per l'attività fieristica.

1. In caso di organizzazione di manifestazioni fieristiche senza titolo abilitativo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta.

2. In caso di abuso della qualifica di manifestazione a carattere internazionale, nazionale e regionale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5,00 a un massimo di euro 50,00 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta.

3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 le sanzioni amministrative sono raddoppiate.

 

     Art. 118. Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti.

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque:

a) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo, ovvero senza l'autocertificazione prevista dall'articolo 67, comma 5, oppure senza i requisiti di cui all'articolo 10;

b) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetti il divieto di cui all'articolo 69, comma 1;

c) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;

d) attivi un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'articolo 70.

2. Nel caso di esercizio dell'attività senza l'autorizzazione di cui agli articoli 64, 69 e 71 o in assenza del collaudo di cui all'articolo 67, ovvero senza l'autocertificazione prevista dall'articolo 67 comma 5, l'attività è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o all'effettuazione del collaudo o alla presentazione dell'autocertificazione prevista dall'articolo 67, comma 5.

3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.

4. Nel caso di attivazione di un contenitore distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all'articolo 70 l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque:

a) effettui le modifiche di cui all'articolo 66 senza la prescritta autorizzazione o la SCIA o la perizia giurata di cui all'articolo 67, comma 4;

b) non utilizzi le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione entro il termine fissato nell'autorizzazione;

c) non adempia agli obblighi di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, entro i termini stabiliti dallo stesso articolo;

d) non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 2 e 3;

e) violi le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui agli articoli 88, 89, 90 e 91;

f) violi le disposizioni in materia di orari e chiusura di cui agli articoli da 96 a 99;

g) non rispetti le prescrizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 100, comma 10.

6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all'articolo 66, senza autorizzazione o senza la SCIA, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della SCIA.

7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5, il comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a venti giorni.

 

Sezione III

Sequestro di beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche

 

     Art. 119. Sequestro della merce e delle attrezzature.

1. Il pubblico ufficiale con poteri di polizia amministrativa che accerti e contesti la violazione di cui all'articolo 116, commi 1, 2 e 3, lettere a), b) e d), procede immediatamente al sequestro cautelare della merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori chiusi inequivocabilmente riferibili al trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita, anche nel caso di oggetti che per genere e quantità risultino essere inequivocabilmente destinati alla vendita al pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1 il pubblico ufficiale con poteri di polizia amministrativa può esigere l'apertura dei contenitori chiusi e, in caso di rifiuto, provvedervi direttamente.

 

     Art. 120. Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro.

1. Nel processo verbale di sequestro è inserito l'elenco sintetico delle cose sequestrate, raggruppate secondo tipologie di prodotti, senza l'obbligo di indicarne il numero, salva l'ipotesi di cui all'articolo 121, comma 5.

2. Le tipologie di prodotti di cui al comma 1 sono in particolare:

a) abbigliamento e accessori per l'abbigliamento;

b) prodotti per la cura della persona;

c) oggetti di arredamento, complementi di arredo e prodotti per la casa;

d) giocattoli, articoli elettronici e di telefonia;

e) occhiali, orologi e bigiotteria;

f) supporti videomusicali;

g) generi alimentari.

 

     Art. 121. Conservazione delle cose sequestrate.

1. Le cose sequestrate sono disposte in un idoneo contenitore, assicurato mediante l'apposizione del sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

2. Il contenitore è dotato di un'etichetta inamovibile sulla quale sono riportate le seguenti indicazioni:

a) la data e il luogo del sequestro;

b) l'incaricato e il luogo della custodia delle cose sequestrate;

c) le generalità e la qualifica del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro;

d) le generalità del trasgressore, salva l'ipotesi di cui all'articolo 122;

e) la firma del trasgressore;

f) la firma del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

3. Del rifiuto del trasgressore di firmare l'etichetta inamovibile di cui al comma 2 è fatta menzione nel processo verbale di sequestro.

4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono compiute alla presenza del trasgressore.

5. Quando non sia possibile utilizzare il contenitore di cui al comma 1, nel processo verbale è indicato il numero delle cose sequestrate.

 

     Art. 122. Merce abbandonata dal trasgressore.

1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore al momento dell'accertamento, il pubblico ufficiale procedente redige un processo verbale di sequestro in cui inserisce un elenco sintetico delle cose abbandonate secondo le modalità di cui all'articolo 120.

2. La merce sequestrata è conservata secondo le modalità di cui all'articolo 121, commi 1 e 2.

3. Decorsi trenta giorni dal sequestro senza che sia pervenuta richiesta di restituzione della merce da parte di persona che si dichiari proprietaria della stessa, il comune competente a ricevere il verbale di cui al comma 1 può procedere alla distruzione, previa confisca.

4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica l'articolo 123, comma 2.

 

     Art. 123. Devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati.

1. In caso di sequestro di generi alimentari o di prodotti deperibili, il pubblico ufficiale procedente informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute, previa confisca, in beneficenza, o distrutte, e che è sua facoltà proporre immediatamente opposizione al sequestro.

2. Il comune competente a ricevere il processo verbale di sequestro può disporre, previa confisca, la devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati dichiarati idonei, sotto il profilo igienico-sanitario, dall'ASReM.

 

     Art. 124. Rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni della vigente normativa statale in materia.

 

Sezione IV

Decadenze

 

     Art. 125. Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica.

1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita e di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 10 e 11;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio, se si tratta di una media struttura o di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica; entro due anni, se si tratta di una grande struttura;

c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 86;

d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

 

     Art. 126. Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione.

1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 10 e 11;

b) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 86;

c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

2. La SCIA cessa di produrre effetti giuridici qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine.

 

     Art. 127. Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche.

1. Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 10 e 11;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione oppure entro centottanta giorni dal ricevimento della SCIA;

c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare oppure superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87;

d) qualora, nei casi di cui all'articolo 116, commi 2 e 3, lettere a), b) e d), le violazioni siano di particolare gravità e reiterate per più di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione;

e) decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità contributiva di cui all'articolo 44, comma 2, e all'articolo 93, commi 3 e 4, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione.

2. La decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nella fiera viene dichiarata qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87.

 

     Art. 128. Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti.

1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 10;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione;

c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a quello comunicato o autorizzato ai sensi dell'articolo 88, commi 1 e 2;

d) qualora l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui all'articolo 59 e 60 e sia inutilmente decorso il termine per i lavori di adeguamento;

e) qualora il titolare dell'impianto non abbia provveduto all'iscrizione all'anagrafe degli impianti di cui all'articolo 1, comma 100, della legge n. 124/2017, nei termini previsti.

2. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.

 

TITOLO III

Disposizioni finali

Capo I

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 129. Osservatorio regionale del commercio.

1. È istituito l'Osservatorio regionale del commercio, quale organo di consulenza, di studio, di monitoraggio e di raccolta dei dati concernenti il settore del commercio.

2. La composizione, il funzionamento ed i compiti dell'Osservatorio sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 4.

 

     Art. 130. Decorrenza e disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 4 e 7, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 4.

2. L'Osservatorio regionale del commercio, già costituito ai sensi della legge regionale n. 33 del 1999, resta in carica fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 4.

 

     Art. 131. Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati in merito all'applicazione della stessa.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisce informazioni sui seguenti argomenti:

a) rapporto numerico tra gli esercizi di vicinato e le medie e grandi strutture di vendita;

b) azioni di contrasto del fenomeno dell'abusivismo e contraffazione, con particolare riferimento al commercio su aree pubbliche.

 

     Art. 132. Abrogazioni.

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 (Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) la legge regionale 26 aprile 2000, n. 36 (Modifica alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 ad oggetto: "Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59");

c) la legge regionale 23 novembre 2010, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 "Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59");

d) la legge regionale 10 giugno 2008, n. 16 (Disciplina del settore fieristico);

e) la legge regionale 3 marzo 2009, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 16, recante "Disciplina del settore fieristico");

f) l'articolo 35 della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012);

g) l'articolo 5 della legge regionale 17 gennaio 2013, n. 4 (Legge finanziaria regionale 2013);

h) l'articolo 34 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale 2014);

i) l'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 1 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali);

j) il comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2020).