§ 3.9.28 - L.R. 22 aprile 2017, n. 4.
Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM)


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:22/04/2017
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Principi
Art. 2.  Finalità
Art. 3.  Ambito territoriale ottimale
Art. 4.  Competenze della Regione
Art. 5.  Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito del Molise
Art. 6.  Organi
Art. 7.  Presidente
Art. 8.  Comitato d'ambito
Art. 9.  Assemblee territoriali di Bacino
Art. 10.  Revisore dei conti
Art. 11.  Gestione del servizio idrico integrato
Art. 12.  Modulazione della tariffa
Art. 13.  Piano d'ambito del servizio idrico integrato
Art. 14.  Convenzione con il soggetto gestore
Art. 15.  Carta dei servizi e qualità contrattuale
Art. 16.  Consulta idrica e forme di partecipazione ed informazione dei cittadini
Art. 17.  Personale dell'EGAM e del servizio idrico
Art. 18.  Contabilità
Art. 19.  Entrate dell'EGAM
Art. 20.  Principi relativi al controllo della qualità delle acque
Art. 21.  Norma finanziaria
Art. 22.  Abrogazione di norme
Art. 23.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 24.  Entrata in vigore


§ 3.9.28 - L.R. 22 aprile 2017, n. 4.

Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM)

(B.U. 29 aprile 2017, n. 18)

 

Titolo I - Principi e finalità

 

Art. 1. Principi

1. La Regione riconosce l'acqua come bene comune pubblico inalienabile garantendo l'accesso individuale e collettivo ad essa in quanto diritto inviolabile di ogni persona; nell'ambito delle competenze ad essa spettanti secondo la vigente normativa statale e comunitaria in materia di risorse idriche, la Regione assicura la salvaguardia dell'acqua ed il suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà e sostenibilità.

2. In particolare la Regione, nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 si ispira ai principi sanciti dalla risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU n. 64/292 del 28 luglio 2010 che riconosce il diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari come diritto fondamentale, alla risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "L'acqua è un diritto" (Right2Water) e all'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 ottobre 2015.

3. L'acqua costituisce una risorsa pubblica limitata il cui uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire della stessa risorsa e di un patrimonio ambientale integro. In quanto bene comune pubblico, l'uso dell'acqua non è assoggettabile a finalità lucrative ed è ispirato al risparmio ed alla rinnovabilità della risorsa per non pregiudicare il patrimonio idrico, l'integrità e la vivibilità dell'ambiente, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici, fatto salvo il diritto dei territori in cui avviene la captazione ad essere indennizzati in relazione ai pregiudizi idrogeologici conseguenti alla predetta attività.

4. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico, superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano; l'uso dell'acqua deve quindi avvenire secondo le seguenti priorità:

a) alimentazione e igiene umana;

b) agricoltura e allevamento;

c) uso industriale.

5. La Regione e gli enti locali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge promuovono, altresì, forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio idrico integrato in un quadro di politiche generali di tutela e di gestione del territorio.

 

     Art. 2. Finalità

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze, ai fini del governo e della tutela della qualità e della rinnovabilità delle risorse idriche:

a) alloca le funzioni, già attribuite alla soppressa Autorità di Ambito Territoriale Ottimale del Molise ed alla Regione stessa dalla legge regionale 3 marzo 2009, n. 8, all'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM);

b) disciplina il servizio idrico integrato anche col fine di rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi, definendo le competenze della Regione e degli enti locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione;

c) persegue la tutela della risorsa acqua e dei cicli idrogeologici per garantirne la rinnovabilità e la qualità, attraverso adeguate forme di tutela dei bacini e di monitoraggio delle sorgenti, delle falde, dei corsi d'acqua;

d) persegue altresì il miglioramento della qualità delle acque sotto il profilo igienico-sanitario, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, anche attraverso la realizzazione di un efficace sistema di trattamento delle acque reflue e di riciclo delle acque utilizzate;

e) promuove il raggiungimento degli obiettivi di qualità sulla base della programmazione della gestione delle fonti e degli usi delle acque, caratterizzando il servizio idrico integrato quale servizio di interesse generale che persegue anche finalità di carattere sociale ed ambientale;

f) promuove istituti perequativi di finalità sociale e solidale a vantaggio dell'utenza meno abbiente garantendo, tra l'altro, nei limiti delle risorse disponibili e fatta salva la sostenibilità economica del sistema di gestione, l'erogazione giornaliera di un quantitativo minimo vitale per i residenti della regione che versano nelle condizioni di disagio rilevate e verificate secondo i criteri stabiliti dall'organo di indirizzo e di alta amministrazione dell'EGAM.

 

     Art. 3. Ambito territoriale ottimale

1. L'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato coincide con l'intero territorio regionale.

2. Ferme restando le competenze attribuite a Molise Acque ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1999, n. 37, rientrano nella gestione idrica integrata prevista dalla presente legge gli acquedotti locali e di distribuzione di acqua ad usi civili di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 3 febbraio 1999, n. 5.

3. La Giunta regionale verifica l'osservanza dei principi di ottimale gestione del servizio idrico integrato e ne informa il Consiglio regionale.

 

Titolo II - Organizzazione

Capo I - Competenze della Regione

 

     Art. 4. Competenze della Regione

1. Alla Regione spetta la programmazione unitaria della tutela e degli usi delle acque e la politica generale di governo della gestione per i vari usi.

2. Conformemente alle disposizioni statali ed all'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 ottobre 2015, la Regione:

a) esercita il coordinamento tra i diversi soggetti che sul territorio regionale hanno competenze nella captazione, adduzione, distribuzione, utilizzo, smaltimento, depurazione e monitoraggio della qualità della risorsa idrica attraverso la redazione degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa;

b) adotta, anche su proposta dell'EGAM, modifiche o integrazioni delle norme di organizzazione e funzionamento dell'Ente di governo;

c) acquisisce dai soggetti competenti i dati inerenti la qualità ambientale, al fine di conoscere lo stato dei corpi idrici del territorio regionale;

d) adotta norme e misure volte a razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate nonché il risparmio energetico nell'uso della risorsa idrica;

e) adotta la disciplina dei servizi per i vari usi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti e quella relativa alla regolazione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalla Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI).

3. Con riferimento al servizio idrico integrato, la Giunta regionale:

a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio e stabilisce i criteri di efficienza, efficacia ed economicità cui si conforma l'EGAM;

b) interloquisce con l'EGAM al fine di garantire la coerenza del Piano d'ambito con la pianificazione regionale di settore e con gli interventi di interesse strategico regionale;

c) destina risorse agli interventi previsti dal Piano d'ambito approvato dall'EGAM;

d) provvede alla costituzione di un sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento;

e) esercita i poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;

f) promuove la determinazione di criteri per la perequazione delle tariffe del servizio idrico integrato tra i diversi territori regionali che tenga conto: dei differenti livelli di partenza attuali verso la determinazione della tariffa tendenzialmente unica; degli indicatori di disagio socio-economico; della individuazione quale zona montana; dei comportamenti virtuosi dei comuni che già hanno investito risorse per il contenimento delle perdite idriche;

g) vigila sulle attività dell'EGAM adottando, ove ne ricorrano i presupposti, i poteri sostitutivi;

h) relaziona annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del servizio idrico integrato;

i) verifica e prende atto, ai fini della presente legge, dello schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra EGAM e gestore, sulla base dello schema tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 152/2006;

l) modifica, anche su richiesta motivata dell'EGAM, oppure in conseguenza della modificazione di Comuni esistenti, la composizione dei Bacini Ottimali individuati ai sensi dell'articolo 8, secondo le procedure previste agli articoli 4 e 12 della legge regionale 27 gennaio 2016, n. 1 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali), fermi restando i principi di cui al decreto legislativo n. 152/2006.

4. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione può utilizzare tutte le infrastrutture, gli impianti e le opere di cui è titolare, comunque preposti all'approvvigionamento primario ad uso plurimo delle acque e ricadenti nel territorio regionale, nonché avvalersi degli enti, in qualsiasi forma istituiti, da essa dipendenti previa, se necessaria, la modificazione o trasformazione della loro natura giuridica e del loro assetto organizzativo e la rideterminazione del loro oggetto sociale.

5. La Regione favorisce iniziative per la riduzione dei consumi e per il risparmio idrico, inserendole nella programmazione regionale ovvero nell'ambito di programmi finanziabili con fondi nazionali e comunitari. Esercita altresì iniziative per la valutazione, la verifica e la realizzazione degli interventi infrastrutturali strategici, con particolare riferimento alle opere di grande adduzione, di grande captazione, alle dighe ed agli schemi idrici di scambio interregionale.

6. La Regione redige ed aggiorna il catasto delle concessioni per il prelievo di acque superficiali e sotterranee, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

7. La Regione promuove l'utilizzo dei contratti di fiume di cui all'articolo 68-bis del d.lgs. n. 152/2006, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

8. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni dei piani di tutela e di gestione delle acque, la Regione individua:

a) gli interventi strategici di interesse regionale;

b) gli ulteriori interventi necessari alla sostenibilità del sistema, sentito l'EGAM;

c) le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b).

9. Per consentire lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l'Ente di governo dell'ambito è obbligato a fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, agli uffici regionali competenti, i dati che si rendono necessari.

 

Capo II - Ente di governo dell'ambito del Molise

 

     Art. 5. Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito del Molise

1. E' istituito l'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM), di seguito denominato "EGAM", ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. L'EGAM ha sede a Campobasso, è ente pubblico non economico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile e ad esso partecipano obbligatoriamente i Comuni ricadenti nel territorio regionale.

3. Ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006, l'EGAM esercita le competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche e tutte le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato specificate nella parte terza dello stesso decreto legislativo.

4. L'ordinamento dell'EGAM è disciplinato dallo statuto. La proposta di statuto, predisposta dal Direttore entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvata dal Comitato d'ambito.

5. L'EGAM, nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, promuove e garantisce forme di informazione e partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio, secondo le procedure stabilite dallo statuto.

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni aderiscono all'EGAM con delibera consiliare. Qualora i Comuni non provvedano a deliberare l'adesione all'EGAM, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi nelle forme e con le garanzie di cui all'articolo 147, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 152/2006.

 

     Art. 6. Organi

1. Sono organi dell'Ente di governo dell'ambito del Molise:

a) il Presidente;

b) il Comitato d'ambito;

c) il Direttore;

d) le Assemblee territoriali di Bacino.

2. Le deliberazioni del Comitato d'ambito e delle Assemblee territoriali di Bacino sono adottate a doppia maggioranza, calcolata sia in termini numerici che di popolazione rappresentata.

3. Ai fini delle deliberazioni del Comitato d'ambito e delle Assemblee territoriali di Bacino, ciascun rappresentante di diritto o eletto rappresenta la popolazione residente del Comune o del Bacino ottimale come risultante dall'annuale aggiornamento ISTAT.

 

     Art. 7. Presidente

1. Il Presidente dell'EGAM è eletto tra i componenti del Comitato d'ambito, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La sua elezione avviene a maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente ha funzioni generali di impulso, indirizzo e coordinamento degli organi e delle attività dell'EGAM.

3. Contestualmente all'elezione del Presidente e con gli stessi criteri, il Comitato d'ambito elegge tra i suoi membri un Vice-presidente con funzioni vicarie che dura in carica tre anni.

 

     Art. 8. Comitato d'ambito

1. Il Comitato d'ambito è formato da:

a) i sindaci dei Comuni di Campobasso, Isernia, Termoli, Bojano e Venafro;

b) nove componenti, ciascuno dei quali espressione di un Bacino ottimale corrispondente ad ognuno degli ambiti definiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/2016. A tali fini il Bacino denominato Alto Medio Sannio è suddiviso nei seguenti due Ambiti:

1) Alto Molise (Comuni della provincia di Isernia appartenenti all'Ambito Alto Medio Sannio);

2) Medio Sannio (Comuni della provincia di Campobasso appartenenti all'Ambito Alto Medio Sannio).

2. I componenti del Comitato d'ambito di cui al comma 1, lettera b), sono eletti entro trenta giorni dalla prima convocazione dell'Assemblea territoriale del Bacino di cui sono espressione; ciascun sindaco componente del Comitato può delegare un assessore o un consigliere del proprio Comune. I Bacini comprendenti i Comuni di Campobasso, Isernia, Termoli, Bojano e Venafro eleggono il proprio rappresentante senza il voto degli stessi Comuni.

3. Il Comitato d'ambito dura in carica tre anni; il componente, tuttavia, decade anticipatamente di diritto allorché cessi, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale è stato eletto. In caso di decadenza del componente del Comitato d'ambito, l'Assemblea territoriale del Bacino di appartenenza provvede all'elezione del sostituto, che dura in carica fino alla scadenza del Comitato.

4. Il Comitato d'ambito svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'EGAM. In particolare provvede:

a) all'approvazione dello statuto, dei regolamenti e del regolamento per l'esercizio del controllo analogo della società in house;

b) all'approvazione e aggiornamento del Piano di ambito, tenuto conto delle proposte formulate dalle Assemblee territoriali e degli indirizzi della Regione e delle Autorità di distretto idrografico territorialmente interessate;

c) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito;

d) alla determinazione della tariffa del servizio di cui al decreto legislativo n. 152/2006 da sottoporre all'approvazione della competente autorità nazionale tenendo in considerazione anche le eventuali osservazioni espresse dalle Assemblee territoriali;
e) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;

f) alla scelta della forma di gestione;

g) all'approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare;

h) all'approvazione dei progetti delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;

i) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;

l) all'approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi, che ciascuna Assemblea territoriale può proporre, e alla quantificazione delle stesse;

m) alla nomina del Direttore dell'EGAM e del revisore unico dei conti;

n) alla formulazione di indirizzi al Direttore per l'amministrazione dell'EGAM;

o) all'approvazione del programma annuale delle attività, della dotazione organica e dei bilanci dell'ente predisposti dal Direttore;

p) all'approvazione della relazione annuale.

5. Il Comitato d'ambito, nello svolgimento delle sue funzioni, valuta le proposte delle Assemblee territoriali e assume le decisioni dandone espressa motivazione.

6. Le sedute del Comitato d'ambito sono valide quando sia presente la maggioranza numerica dei componenti.

7. Le sedute del Comitato d'ambito sono pubbliche.

8. I verbali e le determinazioni delle sedute del Comitato d'ambito sono pubblicate ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 sui rispettivi siti istituzionali degli enti locali.

 

     Art. 9. Assemblee territoriali di Bacino

1. Le Assemblee territoriali di Bacino di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 coincidono con i Bacini ottimali come individuati dall'articolo 8.

2. In ciascun Bacino ottimale è istituita una Assemblea territoriale composta dai sindaci, o loro assessori o consiglieri delegati, dei comuni ricadenti nel Bacino stesso.

3. Le Assemblee territoriali di Bacino si riuniscono al fine di:

a) eleggere il proprio rappresentante nel Comitato d'ambito;

b) proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato d'ambito, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel Piano di ambito o negli altri piani operativi;

c) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza;

d) formulare proposte in ordine alla scelta della modalità di gestione.

4. L'Assemblea territoriale è presieduta dal sindaco del Comune capofila che provvede anche alla sua convocazione. Il Comune capofila è quello che, tra i Comuni ricadenti nel Bacino ottimale di riferimento, ha il maggior numero di abitanti.

5. Le deliberazioni di ciascuna Assemblea territoriale sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, che rappresentino anche la maggioranza della popolazione residente nel Bacino ottimale di riferimento. In seconda convocazione le Assemblee territoriali deliberano con gli stessi criteri, a maggioranza dei presenti.

6. In caso di revisione degli ambiti da parte della Regione il Comitato d'ambito provvede al recepimento delle modifiche.

7. I componenti delle Assemblee territoriali di bacino non percepiscono alcuna indennità, né rimborso.

8. I verbali e le determinazioni delle sedute delle Assemblee territoriali di bacino sono pubblicate ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 sui rispettivi siti istituzionali degli enti locali.

 

     Art. 10. Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali ed è nominato dal Comitato d'ambito secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2. Il revisore dura in carica tre anni, può essere riconfermato per una sola volta e non è revocabile salvo che per gravi inadempienze, per violazioni di legge e delle norme dello statuto.

3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici.

4. Al revisore spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 241 del d. lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 10.000 abitanti.

 

Titolo III - Servizio idrico integrato e qualità delle acque

Capo I - Servizio idrico integrato

 

     Art. 11. Gestione del servizio idrico integrato

1. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari.

2. Fatta salva, ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 152/2006, la funzione di scelta della forma di gestione del servizio idrico attribuita agli enti locali, l'Azienda speciale regionale Molise Acque è autorizzata a partecipare all'eventuale costituzione con i Comuni di una società in house per la gestione del servizio idrico integrato regionale, mediante partecipazione minoritaria al capitale non superiore al 49 per cento. Qualora l'EGAM scelga la forma di gestione mediante affidamento diretto alla società in house di cui al precedente periodo, le condizioni ed i termini della partecipazione dell'Azienda speciale regionale Molise Acque saranno stabiliti in un accordo preliminare che l'Azienda speciale sottoporrà alla Giunta regionale per eventuali osservazioni e direttive.

3. Ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del d. lgs. n. 152/2006 sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del d. lgs. n. 152/2006;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

1) approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;

2) sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

3) utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

L'EGAM accerta l'esistenza dei requisiti richiesti.

4. Nei casi di cui al comma 3, i Comuni devono comunque uniformare la gestione e i criteri di calcolo della tariffa alle prescrizioni della normativa statale in materia ed alle indicazioni dell'AEEGSI, della Regione e dell'EGAM. Sono tenuti altresì a produrre annualmente all'EGAM i dati e le informazioni utili a verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) gestione diretta dell'intero ciclo idrico integrato;

b) bilancio idrico efficiente;

c) livelli tariffari e di prestazioni conformi alla normativa vigente.

L'EGAM verifica la rispondenza della gestione e della tariffa ai criteri tecnici, gestionali, contabili previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 12. Modulazione della tariffa

1. Al fine di promuovere la perequazione dei costi e la sostenibilità sociale degli incrementi tariffari, nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni, conformemente a quanto disposto dall'articolo 154 del decreto legislativo n. 152/2006.

 

     Art. 13. Piano d'ambito del servizio idrico integrato

1. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato è predisposto e aggiornato conformemente a quanto previsto dall'articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. L'EGAM approva il piano d'ambito per il servizio idrico integrato. Il Piano specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico del territorio regionale.

3. Il Piano d'ambito è di norma aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge.

4. Il Piano d'ambito è trasmesso, entro dieci giorni dalla deliberazione di approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'AEEGSI, per i successivi adempimenti di competenza, e alla Regione.

5. Ai fini della tutela ambientale del patrimonio idrico nei territori nei quali ricadono le opere di captazione della risorsa idrica, il Piano d'ambito prevede interventi di salvaguardia e rivalutazione naturalistica. I suddetti territori sono da ritenersi strategici anche ai fini della programmazione degli investimenti.

 

     Art. 14. Convenzione con il soggetto gestore

1. Il rapporto tra l'EGAM ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dal medesimo Ente sulla base della convenzione tipo adottata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico secondo le previsioni di cui all'articolo 151 del d.lgs. n. 152/2006.

 

     Art. 15. Carta dei servizi e qualità contrattuale

1. Il soggetto gestore emana una Carta dei servizi, adottata in conformità allo schema generale di riferimento recato nel D.P.C.M. 29 aprile 1999, in cui sono specificati i livelli qualitativi e quantitativi attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio stesso.

2. La Carta dei servizi deve essere redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori, con le associazioni imprenditoriali interessate e sentita la Consulta di cui all'articolo 16 e reca, fra l'altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro dell'utenza, unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta medesima, svolto sotto la diretta responsabilità dell'EGAM.

3. Il soggetto gestore provvede alla diffusione capillare della Carta dei servizi agli utenti.

4. Il soggetto gestore è tenuto inoltre al rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in merito alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono.

5. La Regione acquisisce i dati e le informazioni relative alla convenzione tra EGAM e soggetto gestore ed alla Carta dei servizi.

 

     Art. 16. Consulta idrica e forme di partecipazione ed informazione dei cittadini

1. E' istituita presso la Regione la Consulta per il servizio idrico integrato, di seguito denominata "Consulta".

2. Alla Consulta partecipano le associazioni iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale 5 aprile 2007, n. 10, e quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, regolarmente costituite in regione.

3. La Consulta formula pareri alla Regione e all'EGAM in ordine a particolari atti connessi alla tutela degli utenti e dell'ambiente.

4. La composizione, le modalità di costituzione, il funzionamento e la durata in carica della Consulta sono approvate con provvedimento di Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.

5. La Regione promuove, in collaborazione con la Consulta, forme ulteriori di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, senza oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 17. Personale dell'EGAM e del servizio idrico

1. L'EGAM è dotato di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti del comparto "Regioni-autonomie locali".

2. L'EGAM, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.

3. Fermo restando quanto disciplinato ai commi precedenti e previa approvazione della dotazione organica, l'EGAM, al fine di tutelare i livelli occupazionali, si avvale prioritariamente del personale ancora non ricollocato delle disciolte Comunità Montane e delle società partecipate in house dalla Regione, salva la verifica dei titoli previsti per legge per il ruolo ricoperto, nonché del personale degli enti locali territoriali che operano nel settore dei servizi idrici e che, per effetto del passaggio delle funzioni all'EGAM, risulterà in esubero.

4. Ai sensi dell'articolo 173 del d. lgs. n. 152/2006 il personale che otto mesi prima dell'affidamento del servizio appartenga alle amministrazioni comunali e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

5. Nel caso di cambio del soggetto gestore sono salvaguardati i livelli occupazionali e le posizioni giuridiche economiche esistenti, applicando i trattamenti derivanti dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi collettivi aziendali vigenti.

6. Per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative, nella fase di avvio l'Ente di governo dell'Ambito può avvalersi di personale in servizio a tempo indeterminato distaccato dalla Regione, dalle Province di Campobasso e Isernia e dagli altri enti locali territoriali, verificatane la disponibilità e per un periodo non superiore a novanta giorni.

 

     Art. 18. Contabilità

1. L'EGAM adotta il medesimo sistema contabile degli enti locali ed adegua la propria gestione alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 19. Entrate dell'EGAM

1. Costituiscono entrate dell'EGAM:

a) un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito da:

1) trasferimenti di ciascun Comune ricadente nell'ambito;

2) trasferimenti deliberati dalla Regione;

b) ogni diritto devoluto all'Ente o da esso acquisito;

c) eventuali contribuzioni straordinarie conferite dai Comuni o da terzi.

 

Capo II - Qualità delle acque

 

     Art. 20. Principi relativi al controllo della qualità delle acque

1. La Regione adotta provvedimenti volti a:

a) promuovere il consumo di acqua prelevata direttamente dalle reti pubbliche rispetto alle acque imbottigliate;

b) disporre tramite il proprio sito e quello dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Molise (ARPAM) la diffusione delle informazioni relative alla qualità dell'acqua delle reti pubbliche;

c) fornire indirizzi agli enti locali e all'EGAM perché anche a livello locale venga data massima evidenza pubblica alle periodiche verifiche sulla qualità dell'acqua erogata.

Titolo IV - Abrogazioni, disposizioni finanziarie, transitorie e finali

 

     Art. 21. Norma finanziaria

1. Quale contributo regionale per il funzionamento dell'EGAM negli anni 2017 e 2018 è autorizzata una spesa quantificata per ciascuno dei corrispondenti esercizi finanziari in euro 50.000,00.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, mediante lo stanziamento iscritto nella Missione 1, Programma 12, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

 

     Art. 22. Abrogazione di norme

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 3 febbraio 1999, n. 5 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche) ad eccezione della Tabella A;

b) la legge regionale 3 marzo 2009, n. 8 (Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato).

2. Sono abrogate altresì tutte le norme e disposizioni regionali comunque in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 23. Disposizioni transitorie e finali

1. Per garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale il gestore del servizio idrico integrato subentra ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano all'interno del medesimo ambito territoriale.

2. Per ciascun bacino ottimale il sindaco di cui al comma 4 dell'articolo 9 convoca l'Assemblea territoriale per l'elezione del rispettivo componente nel Comitato d'ambito entro trenta giorni dal completamento delle adesioni dei Comuni all'EGAM.

3. In sede di prima applicazione, l'EGAM predispone il Piano d'ambito entro novanta giorni dalla costituzione dei suoi organi.

4. Nelle more della costituzione degli organi dell'EGAM, il Presidente della Regione nomina un commissario straordinario che assicura la gestione fino alla nomina del direttore di cui all'articolo 6, esercitando i poteri che in base alla normativa vigente spettano all'ente di governo ed assumendo i necessari provvedimenti per assicurare il regolare svolgimento delle sue attività.

5. Fino all'effettiva attivazione della forma di gestione unitaria, gli enti locali continuano a gestire i servizi idrici di competenza ed esercitano le funzioni amministrative connesse.

6. L'adesione dei Comuni all'EGAM, così come previsto al comma 6 dell'articolo 5, non comporta alcun onere sino ad avvenuta approvazione dello statuto e del regolamento da parte del Comitato d'ambito.

 

     Art. 24. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.