§ 4.1.116 - L.R. 17 dicembre 2016, n. 20.
Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:17/12/2016
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Collaborazione interistituzionale)
Art. 3.  (Definizioni)
Art. 4.  (Comitato consultivo sul fenomeno del gioco d'azzardo e della relativa dipendenza)
Art. 5.  (Ubicazione delle sale da gioco e agevolazioni comunali)
Art. 6.  (Limitazioni all'esercizio del gioco)
Art. 7.  (Obbligo per i gestori di sale da gioco o spazi per il gioco e di sale scommesse)
Art. 8.  (Divieto di pubblicità e promozione)
Art. 9.  (Formazione)
Art. 10.  (Logo identificativo "No-Slot")
Art. 11.  (Controllo)
Art. 12.  (Sanzioni)
Art. 13.  (Disposizioni finali)
Art. 14.  (Norma finanziaria)
Art.15.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.116 - L.R. 17 dicembre 2016, n. 20.

Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico

(B.U. 19 dicembre 2016, n. 48)

 

Art. 1. (Finalità)

1. Con la presente legge, la Regione promuove azioni di contrasto delle dipendenze da gioco, di prevenzione e di recupero dei soggetti affetti da patologie ad esso connesse, coerentemente con quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e in attuazione delle indicazioni della Commissione europea della Salute e delle Politiche sociali e dell'Organizzazione mondiale della Sanità.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati sulla base di un programma di durata triennale approvato dal Consiglio regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 4, al fine di promuovere:

a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare: ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute; a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco; ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso; ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line; a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No-Slot";

b) interventi di informazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931;

c) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;

d) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco.

3. Il programma si intende approvato ove il Consiglio regionale non provveda entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale.

 

     Art. 2. (Collaborazione interistituzionale)

1. Per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 1, la Regione promuove percorsi di partecipazione e valorizza la collaborazione tra gli enti locali e l'azienda sanitaria regionale, coinvolgendo le autorità di pubblica sicurezza, le istituzioni scolastiche, il terzo settore e le associazioni interessate.

 

     Art. 3. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "gioco d'azzardo patologico (GAP)": comportamento problematico persistente o ricorrente legato al gioco d'azzardo che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi;

b) "sale da gioco": i locali nei quali si svolgono i giochi a rischio di sviluppare dipendenza, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

c) "spazi per il gioco": gli spazi riservati ai giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931 all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente;

d) "apparecchi per il gioco lecito": gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931;

e) "sale scommesse": gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse, ai sensi dell'articolo 88 del r.d. n. 773/1931.

 

     Art. 4. (Comitato consultivo sul fenomeno del gioco d'azzardo e della relativa dipendenza)

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale alle politiche sociali, il Comitato consultivo sul fenomeno del gioco d'azzardo e della relativa dipendenza, di seguito denominato "Comitato", quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2. Il Comitato:

a) monitora gli effetti economici, sociali, sanitari ed epidemiologici, di pubblica sicurezza e culturali del fenomeno della dipendenza da gioco;

b) formula pareri, proposte di strategie e linee di intervento al Consiglio regionale e alla Giunta regionale anche per il recupero dei soggetti affetti da patologia;

c) organizza, in collaborazione con l'Azienda sanitaria regionale, un servizio di informazione, assistenza e consulenza gratuita;

d) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione ai rischi derivanti dal gioco patologico.

3. Il Comitato è composto dai seguenti membri, nominati dalla Giunta regionale, che restano in carica per la durata della legislatura:

a) l'assessore regionale alla salute, o suo delegato;

b) l'assessore regionale alla formazione o suo delegato;

c) l'assessore regionale al commercio o suo delegato

d) due consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di presidente del Comitato;

e) tre esperti in materie attinenti alla dipendenza da gioco designati dall'Asrem ed individuati sulla base della rappresentatività territoriale;

f) uno psicologo che abbia particolare esperienza in materia di gioco d'azzardo patologico;

g) tre rappresentanti del terzo settore (privato sociale) di cui uno scelto tra le associazioni dei consumatori;

h) due rappresentanti degli Ambiti territoriali sociali.

4. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito.

5. Il Comitato, per lo svolgimento delle sua attività, si avvale dei dati raccolti dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 37 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13.

6. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 2, la Regione può stipulare convenzioni e accordi con i Comuni, in forma singola o associata, l'Asrem, i soggetti del terzo settore e quelli accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori.

7. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

 

     Art. 5. (Ubicazione delle sale da gioco e agevolazioni comunali)

1. È fatto divieto di aprire sale da gioco, sale scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore ai 500 metri da aree reputate "sensibili".

2. Per "aree sensibili" si intendono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; i luoghi di culto; i centri di aggregazione sociale o giovanile; le strutture a carattere culturale, ricreativo o sportivo; le strutture sanitarie e ospedaliere, residenziali o semiresidenziali, operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e le stazioni ferroviarie o terminal bus.

3. I Comuni possono individuare altre aree sensibili ove estendere gli effetti della presente legge.

4. I Comuni possono prevedere forme premianti per gli esercenti di pubblici esercizi e per i gestori di circoli privati o di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o di disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

5. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito.

 

     Art. 6. (Limitazioni all'esercizio del gioco)

1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, possono disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico.

2. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco, di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 1.500 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931.

3. I proventi derivanti dalla singola sanzione sono ripartiti tra il Comune, nella misura del 90 per cento, e la Regione, nella misura del 10 per cento.

4. La Regione destina la quota derivante dalla riscossione delle sanzioni all'attuazione del programma triennale di cui all'articolo 1.

 

     Art. 7. (Obbligo per i gestori di sale da gioco o spazi per il gioco e di sale scommesse)

1. I gestori di sale da gioco o di spazi per il gioco e di sale scommesse hanno l'obbligo di esporre, all'interno dell'attività e in modo visibile, il materiale informativo finalizzato alla prevenzione del gioco patologico, predisposto dall'Azienda sanitaria regionale.

2. È compito dei gestori di sale da gioco o di spazi per il gioco e di sale scommesse ritirare, presso gli Uffici dell'Azienda sanitaria regionale, il materiale di cui al comma 1 e di monitorare l'efficacia del divieto di utilizzo degli apparecchi da parte di minori.

3. Il materiale informativo di cui al comma 2 è predisposto dall'Azienda sanitaria regionale in collaborazione con il Comitato.

 

     Art. 8. (Divieto di pubblicità e promozione)

1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura e all'esercizio di sale da gioco, di spazi per il gioco o di sale scommesse.

 

     Art. 9. (Formazione)

1. L' Azienda sanitaria regionale promuove corsi di formazione e aggiornamento per il personale operante nelle sale da gioco e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, finalizzati alla prevenzione del gioco patologico e al riconoscimento delle situazioni di rischio.

 

     Art. 10. (Logo identificativo "No-Slot")

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "No-Slot" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "No-Slot".

 

     Art. 11. (Controllo)

1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo in relazione agli obblighi e ai divieti, enunciati agli articoli 5, 6, 7 e 8, sono esercitate dai Comuni.

 

     Art. 12. (Sanzioni)

1. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro, nonché la chiusura mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, nonché la chiusura dell'attività per tre mesi.

3. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro per il gestore della sala gioco o dello spazio per il gioco pubblicizzato e per il titolare della testata giornalistica che ospita il messaggio pubblicitario.

4. I proventi derivanti dalla singola sanzione sono ripartiti tra il Comune, nella misura del 70 per cento, e la Regione, nella misura del 30 per cento.

5. La Regione destina la quota derivante dalla riscossione delle sanzioni all'attuazione del programma triennale di cui all'articolo 1.

 

     Art. 13. (Disposizioni finali)

1. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 1, non si applica alle sale da gioco, alle sale scommesse e agli spazi per il gioco in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo.

 

     Art. 14. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 261.479,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018, si fa fronte con le risorse dello stanziamento iscritto alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo I (Spese correnti), capitolo 36404, dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018.

 

     Art.15. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.