§ 4.7.14 - L.R. 24 ottobre 2017, n. 15.
Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.7 veterinaria
Data:24/10/2017
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed ambito di applicazione)
Art. 2.  (Derattizzazione)
Art. 3.  (Compiti del medico veterinario)
Art. 4.  (Accertamenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale)
Art. 5.  (Compiti del Sindaco)
Art. 6.  (Coordinamento delle attività)
Art. 7.  (Bonifica delle aree)
Art. 8.  (Lista delle sostanze)
Art. 9.  (Sanzioni amministrative)
Art. 10.  (Sanzioni accessorie)
Art. 11.  (Norma finanziaria)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 4.7.14 - L.R. 24 ottobre 2017, n. 15.

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate

(B.U. 26 ottobre 2017, n. 58)

 

Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica, dell'ambiente e degli animali, la Regione Molise interviene per prevenire e contrastare il fenomeno degli avvelenamenti volontari di animali domestici e selvatici provocati dall'utilizzo di esche e bocconi avvelenati.

2. Sono vietati la preparazione, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di esche o bocconi avvelenati contenenti sostanze velenose o nocive compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente o comunque tali da poter causare intossicazioni, lesioni o forme di sofferenza all'animale che le ingerisce, ad esclusione delle attività di derattizzazione di cui all'articolo 2.

3. E' altresì fatto divieto di manipolare esche o bocconi avvelenati destinati ad interventi di derattizzazione o alla eliminazione di molluschi ed artropodi additivandoli con sostanze alimentari o tali da renderli appetibili per animali domestici e fauna selvatica.

 

     Art. 2. (Derattizzazione)

1. Le attività di derattizzazione si effettuano esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti specificatamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali.

2. Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle sostanze, le attività di derattizzazione possono essere effettuate solo nell'ambito di locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici o cantieri di lavoro e, con l'esplicito consenso dei proprietari e di altri aventi diritto, in aree coltive, purché all'interno di idonei contenitori che ne impediscano l'assunzione da parte di animali appartenenti alla fauna omeoterma, selvatica o domestica. Le suddette attività devono sempre e comunque essere ben segnalate da appositi cartelli ancorati a strutture fisse o al terreno.

3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, il Comune può autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando, con l'ausilio dell'Azienda sanitaria regionale del Molise, nell'atto di autorizzazione, la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare. Le aree interessate da tali attività devono essere segnalate con apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del ratticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento.

4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio. Tali attività devono essere altresì pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate.

5. Al termine delle operazioni di cui al comma 4 il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri animali infestanti.

6. I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale, effettuati sia da parte di enti pubblici che di privati.

 

     Art. 3. (Compiti del medico veterinario)

1. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati segnala l'episodio alle autorità competenti, tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, o direttamente al Comando Carabinieri Forestale.

2. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà comunicazione entro e non oltre ventiquattro ore, anche in via telematica, al Sindaco del Comune interessato, al Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria regionale del Molise, al Comando Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio e, per le aree di competenza, all'ente gestore dell'area protetta.

3. Il medico veterinario invia all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio i campioni e, in caso di decesso dell'animale, la carcassa per l'identificazione della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, accompagnando il tutto col referto anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica. L'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento avviene per il tramite dell'Azienda sanitaria regionale del Molise o delle imprese convenzionate.

4. In caso di urgenza, ai fini della tutela di specie animali selvatiche di particolare interesse conservazionistico ed oggetto di tutela ai sensi delle norme nazionali e delle direttive comunitarie vigenti, all'invio delle carcasse e campioni di cui al comma 3 potranno provvedere anche i medici veterinari in servizio presso gli enti gestori delle aree protette nazionali o regionali, avvisando contestualmente il Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria regionale del Molise oltre che i soggetti di cui al comma 2.

 

     Art. 4. (Accertamenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale)

1. Le carcasse ed i campioni biologici di cui all'articolo 3 vengono conferiti all'Istituto zooprofilattico sperimentale che sottopone a necroscopia l'animale ed effettua gli opportuni accertamenti e le analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica.

2. L'Istituto zooprofilattico esegue la necroscopia entro quarantotto ore e le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione, comunicandone gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria regionale del Molise, al Sindaco, al Comando Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio, all'organo di polizia giudiziaria eventualmente intervenuto e, per le aree di competenza, all'ente gestore dell'area protetta.

 

     Art. 5. (Compiti del Sindaco)

1. Il Sindaco, come stabilito dalla normativa statale vigente in materia, a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 3, dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le autorità competenti e nei casi urgenti per ragioni di incolumità pubblica, qualora lo ritenga necessario, dispone con apposita ordinanza la sospensione ed il divieto dell'attività venatoria, nonché quella di raccolta funghi e /o tartufi che si svolgono nell'aria interessata.

2. Il Sindaco, entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione delle disposizioni dell' articolo 1, provvede ad individuare, di concerto con l'Azienda sanitaria regionale ed il Comando Stazione Carabinieri Forestale competente, le modalità di bonifica del luogo interessato dall'avvelenamento nonché a segnalare con apposita cartellonistica la zona e ad intensificare i controlli da parte delle autorità preposte. La bonifica, qualora non sia stata effettuata con il nucleo cinofilo antiveleno del Comando Carabinieri Forestale, deve essere certificata o da una ditta specializzata convenzionata con il Comando Carabinieri Forestale o mediante relazioni redatte dagli esecutori.

3. Alle attività di cui al comma 2 possono partecipare anche le guardie ecologiche volontarie, le guardie zoofile, le guardie ittico-venatorie volontarie nonché i proprietari o conduttori dei fondi interessati.

4. Il Sindaco all'occorrenza può partecipare al tavolo di coordinamento istituito presso le Prefetture per la gestione degli interventi da effettuare, e per il monitoraggio del fenomeno, al fine di garantire una uniforme applicazione delle attività.

 

     Art. 6. (Coordinamento delle attività)

1. In relazione alle specifiche competenze in materia ambientale e alla disponibilità di un Nucleo Cinofilo Antiveleno, la Giunta regionale può stipulare accordi con il Comando Carabinieri Forestale per il coordinamento di tutte le attività connesse all'uso di esche e bocconi avvelenati.

2. A questo scopo, come previsto dagli articoli precedenti, è obbligo di tutti i soggetti coinvolti nel fenomeno, di comunicare al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio il rinvenimento di esche e bocconi avvelenati, nonché episodi di avvelenamento a carico di animali domestici o selvatici. Tutti i dati relativi al fenomeno sono successivamente elaborati dal Comando Carabinieri Forestale d'intesa con l'Istituto zooprofilattico sperimentale e trasmessi a cadenza trimestrale alla Prefettura di competenza, fornendo un quadro aggiornato degli episodi, opportunamente georeferiti, con dati di sintesi sulle sostanze utilizzate e sulla mortalità effettiva. E' altresì compito dei Comandi Carabinieri Forestale elaborare apposita cartografia per l'individuazione delle aree da sottoporre a bonifica o, nei casi più gravi, alle limitazioni di cui all'articolo 7.

3. Il Comando regionale Carabinieri Forestale, con cadenza semestrale, fornisce alla Regione Molise una relazione di sintesi relativa al territorio regionale, unitamente al resto delle attività svolte nell'ambito della vigente convenzione tra il Comando Carabinieri Forestale e la Regione Molise.

 

     Art. 7. (Bonifica delle aree)

1. A seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui all'articolo 1, effettuati dagli organi di vigilanza competenti, ovvero sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei medici veterinari, anche nel caso in cui non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Comune attiva, con procedura d'urgenza, in collaborazione con l'Azienda sanitaria regionale del Molise ed il Nucleo Cinofilo Antiveleno del Comando Carabinieri Forestale adeguate attività di bonifica dell'area colpita. A tali attività, sotto il coordinamento del Comando Carabinieri Forestale possono collaborare tutti gli organi di polizia nonché le guardie giurate volontarie, le guardie ambientali volontarie, nonché i proprietari o conduttori dei fondi interessati, rappresentanti o soci di Associazioni animaliste presenti nel territorio regionale.

2. Qualora, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, siano rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verifichino nella stessa area, individuata nel raggio di 100 metri, ulteriori episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, il Comune territorialmente competente, è tenuto a disporre con urgenza la delimitazione dell'area perimetrale e dei punti di accesso, a seconda dell'estensione e della morfologia della zona, con avvisi segnalanti il pericolo.

3. Il Sindaco dispone in via precauzionale ed in attesa dei risultati delle analisi, la sospensione di attività cinofile, compresa la raccolta del tartufo e, per ragioni di tutela della salute pubblica, il divieto di caccia nelle zone ove si sono verificati i fenomeni. In casi particolarmente gravi il Sindaco può disporre altresì la sospensione temporanea delle attività di pascolo delle aree interessate così come individuate dal Comando Carabinieri Forestale.

4. Il Sindaco deve altresì effettuare apposita segnalazione alla Regione che provvede a vietare per un minimo di tre anni qualsiasi attività di ripopolamento faunistico ai fini venatori nella stessa area e nelle aree limitrofe.

 

     Art. 8. (Lista delle sostanze)

1. La Giunta regionale indica, sulla base delle relazioni prodotte dal Comando Carabinieri Forestale, la lista dei prodotti e delle sostanze velenose che devono essere sottoposti a regime controllato mediante utilizzazione di appositi registri.

 

     Art. 9. (Sanzioni amministrative)

1. Fatta salva l'applicazione delle diverse sanzioni previste dalla normativa vigente chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 ad euro 6.000,00. È altresì previsto nei confronti degli autori della violazione il sequestro cautelare delle esche e bocconi avvelenati e la confisca amministrativa degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Per chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, in una zona interessata dal fenomeno nell'ultimo anno, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata.

3. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alla presente legge la sanzione è raddoppiata.

4. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Regione su segnalazione del Comune nel cui territorio sono avvenute le violazioni, conformemente alle disposizioni della legge n. 689/1981.

 

     Art. 10. (Sanzioni accessorie)

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 da parte di soggetti titolari di autorizzazioni, licenze regionali o provinciali inerenti ad attività faunistiche, di raccolta di prodotti spontanei del bosco (funghi e tartufi) è prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza; la reiterazione degli atti vietati dall'articolo 1 dà luogo alla revoca dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 da parte di soggetti titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia, si applica la sanzione accessoria della sospensione del tesserino regionale per una intera stagione venatoria. La reiterazione degli atti vietati dall'articolo 1 comporta la revoca dello stesso tesserino regionale.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 da parte di soggetti titolari di aziende zootecniche è previsto il decadimento, per almeno tre anni, dall'accesso ai contribuiti comunitari.

4. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 rivesta la qualifica di guardia particolare giurata o di guardia volontaria, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed è prevista la revoca definitiva del decreto o della nomina di guardia particolare giurata o di guardia volontaria.

5. Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono obbligatorie.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria)

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Molise.

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.