Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.1 bilancio e contabilità |
Data: | 31/03/2017 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa regionale e l'attuazione del DEFR 2017. |
§ 1.1.170 - L.R. 31 marzo 2017, n. 10.
Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017.
(B.U. 31 marzo 2017, n. 28)
Art. 1. Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa regionale e l'attuazione del DEFR 2017.
1. In coerenza con il
2. In particolare la presente legge intende dare attuazione alle seguenti misure indicate nella parte seconda del DEFR 2017 recante "La strategia regionale e gli obiettivi caratterizzanti": misure 3.2 "La tutela della salute", 3.3 "L'armonizzazione contabile regionale, l'efficientamento amministrativo e la valutazione delle performance", 3.4 "Ambiente", 3. 5 "Trasporti e reti", 3.6 "Università, ricerca e innovazione", 3.8 "Sicurezza e legalità", 3.10 "La programmazione per lo sviluppo delle attività produttive", 3.12 "Pari opportunità e contrasto alla violenza di genere", 3.13 "Demanio e patrimonio", 3.14 "Patrimonio culturale".
3. L'articolo 2 della
a) al comma 2 le parole "di soggetti istituzionalmente qualificati." sono sostituite dalle seguenti: "del Presidente della Giunta, della Giunta, dell'autorità politica competente in materia, della struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Ufficio previsto nell'articolo 1 può richiedere al soggetto da ispezionare documenti, atti, informazioni, notizie e chiarimenti pertinenti all'oggetto dell'ispezione. Ha libero accesso alle sedi, ai locali, agli atti e documenti del soggetto da ispezionare e può rivolgersi ad altri uffici pubblici regionali per acquisire informazioni e documenti. Nel corso delle verifiche può sentire i diretti interessati, gli utenti della struttura e quanti altri possono portare notizie utili alle indagini ed acquisire notizie anche mediante analisi, sotto il profilo amministrativo, dei verbali dei collegi sindacali degli enti oggetto di ispezione.";
c) al comma 4 le parole "gli atti e la documentazione richiesti." sono sostituite dalle seguenti: "i documenti, atti, informazioni, notizie e chiarimenti richiesti.";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'attività ispettiva ha inizio con l'atto di assegnazione della responsabilità dell'istruttoria all'incaricato. Nel caso di sopralluoghi copia dell'atto di assegnazione, nel quale è specificato l'oggetto, è consegnata agli interessati all'inizio dell'operazione ispettiva. Dei sopralluoghi è redatto un verbale nel quale sono descritte le operazioni compiute ed altresì riportate le dichiarazioni di coloro che hanno concorso oppure assistito alle operazioni stesse. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e copia dello stesso è rilasciata agli interessati. Nel caso in cui gli interessati si rifiutino di sottoscrivere ne viene dato atto unitamente all'indicazione dei motivi, ove dichiarati.";
e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Entro trenta giorni, prorogabili motivatamente a giudizio del dirigente, dall'inizio dell'attività ispettiva, l'Ufficio previsto dall'articolo 1:
a) provvede all'archiviazione, nella evenienza che non siano riscontrate irregolarità. L'atto di archiviazione, entro il sopraindicato termine, deve essere comunicato alla struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia ed al soggetto ispezionato;
b) redige una relazione in cui sono evidenziati gli esiti e le conclusioni, le irregolarità riscontrate nella gestione, nonché i fatti rilevanti sotto il profilo della legittimità e del merito. La relazione contiene una motivata valutazione dell'oggetto della verifica con l'indicazione delle misure che devono essere adottate per eliminare le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, nonché specifiche proposte, se sussistono i presupposti previsti dall'ordinamento, per l'emanazione di misure sanzionatorie. La relazione, entro il sopraindicato termine, è comunicata al soggetto ispezionato. La comunicazione deve avere il contenuto di cui all'art. 8 della
5-ter. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b) del comma 5-bis, il soggetto ispezionato ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Entro il termine di dieci giorni dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, l'Ufficio, salva l'archiviazione nella evenienza che non siano riscontrate irregolarità all'esito del contraddittorio - trasmette la relazione ispettiva finale, completa della relazione di cui alla lettera b) del comma 5-bis e delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni, alla struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia per i provvedimenti di competenza.";
f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia, entro venti giorni dalla ricezione della relazione ispettiva finale adotta e comunica al soggetto ispezionato i provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'attività ispettiva. Con tali provvedimenti vengono prescritte le misure che devono essere adottate per eliminare le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, nonché adottate le misure sanzionatorie previste dall'ordinamento.";
g) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. I Direttori Generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale, degli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico pubblici, degli Enti pubblici ed i legali rappresentanti degli enti e delle strutture private accreditate oggetto di ispezione riferiscono all'Ufficio Ispettivo e alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale, in merito alle azioni intraprese a seguito dei provvedimenti di cui al comma 6, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione. Per le Aziende o gli Enti del Servizio sanitario regionali, il mancato adeguamento agli adempimenti richiesti a seguito delle verifiche ispettive, in assenza di adeguate e valide controdeduzioni, costituisce, elemento di valutazione in sede di verifica dei risultati di gestione e, nei casi più gravi di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, costituisce elemento per la decadenza ai sensi dell'articolo 3-bis del
4. Il comma 237-quater dell'articolo 1 della
a) dopo le parole "provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007," sono inserite le seguenti: "tenendo conto dell'organizzazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura rappresentata e offerta a tal data in regime di accreditamento provvisorio, con le correlate prestazioni ospedaliere erogate nell'ambito delle specialità così come espresse e conseguenzialmente riconosciute";
b) dopo le parole "In caso di sussistenza di ulteriore fabbisogno" sono inserite le seguenti: "non destinato alle strutture pubbliche";
c) dopo le parole "fino alla copertura del fabbisogno dei posti letto" sono inserite le seguenti: "dando priorità al raggiungimento della soglia dei 60 posti letto di cui al punto 2.5 del
5. Al fine di adeguare la normativa regionale alle disposizioni del
6. I contributi regionali alle associazioni di cui alla
7. La Giunta regionale della Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1073, della
8. In fase di prima applicazione del piano di riassetto ed efficientamento della rete dei laboratori di analisi operanti in ambito regionale, su istanza dei soggetti che hanno già aderito ad una aggregazione rientrante esclusivamente nelle figure giuridiche disciplinate dai decreti del Commissario ad Acta per il piano di rientro, i termini per gli adempimenti intermedi previsti dai predetti decreti possono essere prorogati dalla competente ASL, acquisito il parere del Commissario ad Acta. I soggetti che, trascorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano al di sotto della soglia delle 70.000 prestazioni equivalenti e che non abbiano aderito ad un'aggregazione decadono dall'accreditamento istituzionale. In pendenza di motivata istanza di proroga del predetto termine presentata dalla struttura interessata e fino alla pronuncia della competente ASL, che deve provvedere nei 30 giorni successivi all'istanza, i termini sono sospesi. Nel provvedimento aziendale con cui l'ASL si pronuncia motivatamente sull'istanza, in caso di provvedimento favorevole, vengono ragionevolmente rideterminati i termini per gli adempimenti intermedi previsti dalle vigenti disposizioni commissariali. Al fine di garantire la progressiva piena attuazione del processo di riorganizzazione e efficientamento della rete laboratoristica ed il rispetto della soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni equivalenti su base annua per tutti i soggetti accreditati, il termine per il conseguimento della predetta soglia minima è fissato al 30 giugno 2018. A partire dal primo luglio 2018, i laboratori che non raggiungono, in forma singola o aggregata, la soglia minima di efficienza di 200.000 prestazioni equivalenti su base annua decadono dall'accreditamento istituzionale [2].
9. Al fine di assicurare il supporto alle politiche regionali per lo studio e la ricerca in materia di igiene e sanità animale è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di euro 1.000.000,00 per sostenere le opere di ristrutturazione e ampliamento della sede di Portici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante incremento per euro 1.000.000,00 della Missione 4, Programma 4, Titolo 2 per l'anno 2017 e corrispondente riduzione, di pari importo, per il medesimo anno della Missione 20, Programma 3, Titolo 1.
10. Nelle more dell'attivazione del nuovo Policlinico Universitario di Caserta, al fine di incrementare i LEA della Provincia di Caserta, l'ASL e l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", stipulano apposita convenzione volta a consentire l'utilizzo di spazi ospedalieri, per l'incremento di prestazioni aggiuntive a quelle già erogate [3].
11. Le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 1, della
12. Alla
"Art. 18-bis (Pubblicazione e obbligo di trasparenza)
1. I nominativi dei soggetti che, ai sensi della presente legge, percepiscono l'assegno vitalizio, anche indiretto, e la misura delle somme a tal fine erogate annualmente, sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale in una sezione specifica e facilmente accessibile.".
13. Nelle more dell'emanazione della normativa nazionale di cui all'articolo 11, comma 6 del
14. Al personale trasferito nei ruoli della Giunta regionale ai sensi della
15. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della
16. Le disposizioni previste dal comma 186 dell'articolo 1 della
17. L'articolo 6 della
a) al comma 2, sono soppresse le parole da "sentito" a "composta";
b) le lettere a), b), c), d) del comma 2 sono abrogate;
c) i commi 3, 4 e 7 sono abrogati.
18. L'articolo 18 della
a) il comma 3 è abrogato;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente "4-bis. In deroga a quanto previsto al comma 4, per i debiti correlati alla restituzione di contributi pubblici da parte di enti che non perseguono scopo di lucro, il numero di rate e le relative scadenze, entro il limite massimo di cinque anni dall'istanza di rateizzazione, sono determinate dalla competente struttura amministrativa regionale, tenuto anche conto degli eventuali obblighi di restituzione o di rendiconto della relativa provvista da parte della Regione."
19. Al comma 4, dell'articolo 17, della
20. Al comma 1, dell'articolo 10, della
21. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del
22. L'intestatario del veicolo regolarmente iscritto al Pubblico registro automobilistico (PRA) che perde il possesso dello stesso per qualsiasi evento documentato da atto avente data certa non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) abbia perso il possesso entro il termine utile per il pagamento di ciascun periodo tributario;
b) abbia provveduto in ogni caso alla annotazione della perdita di possesso al PRA.
23. Al fine di rafforzare le attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le entrate regionali, la Giunta regionale può individuare, attraverso procedure di evidenza pubblica, un soggetto esterno individuato sul mercato oppure un soggetto giuridico in house a cui affidare dette attività, anche disgiuntamente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24. La fase liquidatoria dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN) soppressa con l'articolo 4 della
25. La società regionale in house Campania Ambiente e Servizi spa è destinataria di un intervento di rafforzamento patrimoniale per complessivi euro 5.000.000,00 composto da risorse finanziarie per conferimento di beni immobili del patrimonio immobiliare regionale per un valore complessivo non inferiore a euro 5.000.000,00. Il valore stimato dei beni è quello definito secondo quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile e dalle norme vigenti in materia. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con delibera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, i beni immobili da conferire tra quelli che, per natura e dislocazione, sono coerenti con l'oggetto sociale e la missione della società.
26. Al fine di correggere un mero errore materiale e chiarire la portata dell'efficacia delle disposizioni ivi contenute, la
a) al comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole "e ambientale" sono aggiunte le seguenti ", nel rispetto della normativa statale ed europea di disciplina delle rispettive produzioni e, in particolare, per i prodotti di uso alimentare, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti.";
b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
27. Al comma 5 dell'articolo 3 della
28. La
a) al comma 2 dell'articolo 4, le parole "in deroga al comma 1," sono soppresse;
b) alla lettera a), del comma 4 dell'articolo 5, dopo la parola "categoria" sono inserite le seguenti "nell'ambito dello stesso Titolo e Tipologia" e dopo la parola "macroaggregato" sono inserite le seguenti "nell'ambito della stessa Missione, Programma e Titolo";
c) alla lettera d), del comma 4 dell'articolo 5, le parole "articolo 48, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti "articolo 48, lettera a)".
29. La
a) dopo il comma 3 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente "3-bis. La Regione Campania valorizza il principio dello sviluppo sostenibile e degli acquisti pubblici verdi (green public procurement), in ottemperanza agli obblighi previsti dal
b) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini della presente legge ed ai sensi del
c) dopo il comma 51 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente: "51-bis. Per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione.";
d) al comma 3 dell'articolo 3 le parole "dalla direttiva europea unificata" sono sostituite dalle seguenti: "dal
e) all'articolo 7:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano, approvano e pubblicano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale ed annuale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto delle disposizioni del vigente codice degli Appalti.
2. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui al comma 1, con i relativi aggiornamenti sono redatti secondo gli schemi definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 21, comma 8 del
2) i commi 3, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;
f) all'articolo 8 tra le parole "nonché" e "l'utilizzo" sono inserite le seguenti "la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità di opere e";
g) il comma 1 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente: "1. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale ed annuale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali della Regione sono redatti ed approvati secondo le modalità stabilite con specifico atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale, sulla base delle disposizioni attuative di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 21, comma 8, del
h) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 63 sono abrogati;
i) l'articolo 77 è abrogato;
l) dopo il comma 7 dell'articolo 78 è aggiunto il seguente: "7-bis. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese. La struttura amministrativa regionale competente in materia assicura, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di supporto dell'Osservatorio.".
30. La Regione Campania, al fine di tutelare e conservare le acque superficiali e sotterranee esistenti sul territorio regionale destinate al consumo umano, vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la prospezione, la ricerca, l'estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nonché la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche, così come perimetrate ed evidenziate nella cartografia idrogeologica del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appenino Meridionale [4].
31. Nelle more della riforma organica della normativa in materia di parchi, il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania) è sostituito con il seguente: "1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dalla Giunta Regionale, su proposta degli Assessori all'Urbanistica e all'Ambiente, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private, preferibilmente maturata nei settori della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sulla nomina il Consiglio regionale esprime il proprio gradimento ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto.".
32. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46 della
33. L'articolo 36 della
a) alla lettera a), del comma 8, la parola "almeno" è soppressa;
b) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli importi di cui al comma 8 costituiscono la base per le offerte al rialzo da presentare nelle gare per la concessione del diritto di sfruttamento delle acque minerali, naturali, di sorgente e termali e sono derogabili esclusivamente nell'ipotesi di rinnovazione del procedimento di gara a seguito di mancata presentazione di offerte. Le maggiori somme dovute quale rialzo della base d'asta di cui al periodo precedente sono corrisposte alla Regione Campania.".
34. Le risorse derivanti dai proventi dei canoni demaniali relativi alle concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 6 del
35. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 21 della
36. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della
37. La
a) al comma 4 dell'articolo 14, dopo le parole "ad uso pubblico" sono aggiunte le seguenti: "e dei terreni confiscati, ";
b) dopo la lettera n), del comma 1, dell'articolo 16, è aggiunta la seguente: "n bis) direttive e linee guida alle strutture amministrative competenti e agli enti pubblici strumentali preposti, affinché, in conformità al principio di prossimità in materia dei rifiuti e nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente, i Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) siano inviati prioritariamente ad impianti di trattamento siti in Campania.".
38. L'articolo 9 della
a) al comma 1 dopo la parola "esercitate" è inserita la seguente "preferibilmente";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Direttore generale è individuato tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1 della
39. La
a) al comma 3 dell'articolo 14 le parole "quali castagneti da frutto, " sono soppresse;
b) dopo la lettera c), del comma 1 dell'articolo 15 è aggiunta la seguente: "c-bis) i castagneti da frutto in attualità di coltura.".
40. In considerazione delle peculiari caratteristiche strutturali, ecologiche ed ambientali, la Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per la gestione sostenibile dei castagneti da frutto in attualità di coltura, con l'obiettivo di conciliare la funzione produttiva con la molteplicità dei servizi ecosistemici che questo particolare tipo di coltivazione legnosa permanente è in grado di assicurare. Dall'entrata in vigore del suddetto regolamento sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 6 e l'articolo 44 dell'Allegato C (Prescrizioni di massima e polizia forestale) della
41. Al fine di sostenere le colture tradizionali, i possessori di alberate aversane sottoposte all'istituzione di un vincolo ambientale, di cui alla
42. Al fine di consentire lo sviluppo delle produzioni agro-alimentari tipiche e tradizionali, la coltivazione del "Limone di Sorrento IGP" è consentita nei Comuni interessati e nel rispetto del disciplinare di produzione secondo quanto disposto dalla Commissione europea con
43. La
a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo:
"Art. 6-bis (Comitato Tecnico per la Mobilità)
1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto istituisce presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità, il Comitato Tecnico per la Mobilità (CTM) con il compito di monitorare le misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto in ambito regionale e di esprimere, se richiesto dal responsabile del procedimento, pareri obbligatori ma non vincolanti, in merito alla valutazione tecnica ed economica dei progetti regionali di particolare complessità, relativi alle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e al materiale rotabile da acquisire.
2. Il Comitato è presieduto dal dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità.
3. Il Comitato, che potrà operare con un numero di presenti pari alla metà più uno, è composto da professionalità in possesso di specifiche ed elevate competenze tecniche ed esperti nel campo delle infrastrutture, così individuati:
a) un dirigente apicale, o suo delegato, di ciascuna delle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici, governo del territorio e ambiente;
b) un rappresentante ciascuno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Motorizzazione civile, dai VV.FF.;
c) un rappresentante ciascuno designato dall'Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti (AcAMIR) e dall'EAV srl;
d) un dirigente e tre funzionari in servizio presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità in possesso di specifiche esperienze tecniche e competenza professionale nel settore.
4. La struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità assicura, nell'ambito delle proprie risorse umane e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza regionale, il supporto tecnico-amministativo al Comitato per le funzioni di segreteria.
5. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità o compenso, salvo, per i componenti esterni all'amministrazione regionale, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.
6. Gli oneri derivanti dal comma 4, stimati in un massimo di 5.000,00 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, saranno liquidati a valere sulle risorse di cui alla Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019."
b) al comma 1-bis dell'articolo 7 dopo le parole "adotta gli" sopprimere la parola "eventuali";
c) al comma 1-bis dell'articolo 22 dopo la parola "progettazione" sono inserite le seguenti "e realizzazione di opere" e dopo la parola "rete" sono inserite le seguenti "nonché nell'acquisto di materiale rotabile, ";
d) l'articolo 40 è cosi modificato:
1) alla lettera b) del comma 4 la parola "cento" è sostituita con "centoventi" e le parole "di corsa semplice di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti "extraurbana di corsa semplice di valore più basso, prevista dal sistema tariffario regionale";
2) al comma 8 le parole "alla terza parte della sanzione" sono così sostituite "al cinquanta per cento della sanzione"; le parole "Tale somma è ridotta del trenta per cento" sono soppresse e dopo la parola "notificazione" sono aggiunte le seguenti: "è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al trenta per cento della sanzione, oltre alle spese del procedimento";
3) il comma 10 è così sostituito: "10. Al fine di assicurare il più efficace contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria, le attività di controllo, prevenzione, accertamento e contestazione delle disposizioni di viaggio, per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, sono esercitate dal personale dei gestori del servizio di trasporto o da altri soggetti a ciò espressamente incaricati dai medesimi gestori, che mantengono la responsabilità del corretto svolgimento dell'attività di verifica. Gli agenti accertatori, aventi la qualifica di agente di polizia amministrativa attribuita dalla Regione secondo quanto previsto al comma 11, sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal gestore e sono abilitati ad effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della
44. La Giunta regionale della Campania provvede alla ricognizione degli interventi per il completamento della linea Metro Campania NordEst, per mezzo della ricostruzione della vecchia ferrovia Alifana chiusa nel 1976, che deve collegare il Centro Direzionale di Napoli con i Comuni dell'area nord, fino a Santa Maria Capua Vetere, alla relativa attuazione si procede anche mediante stralci funzionali.
45. La
a) sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le seguenti parole: "Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario della Campania" con "Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania"; "delle ADISUC" con "dell'ADISURC"; "di ciascuna ADISUC" con "dell'ADISURC"; "le ADISUC" con "l'ADISURC"; "ciascuna ADISUC" con "l'ADISURC"; "alle singole ADISUC" con "all'ADISURC"; "alle ADISUC" con "all'ADISURC"; "dalle ADISUC" con "dall'ADISURC"; "di ogni singola ADISUC" con "dell'ADISURC"; "delle stesse ADISUC" con "dell'ADISURC";
b) al comma 2 dell'articolo 6 secondo capoverso sopprimere le parole "di riferimento";
c) al comma 2 dell'articolo 8 sostituire la parola "possono" con la parola "può", e la parola "sostengono" con la parola "sostiene";
d) al comma 4 dell'articolo 8 sostituire la parola "esercitano" con la parola "esercita";
e) al comma 6 dell'articolo 8 sostituire la parola "provvedono" con la parola "provvede";
f) al comma 7 dell'articolo 8 sostituire la parola "trasmettono" con la parola "trasmette";
g) alla lettera c), del comma 2 dell'articolo 10 sostituire le parole "dai presidenti" con le parole "dal presidente";
h) al comma 1 dell'articolo 12 sostituire la parola "dispongono" con la parola "dispone";
i) al comma 3 dell'articolo 12 sostituire la parola "possono" con la parola "può";
l) al comma 6 dell'articolo 12 sostituire la parola "conformano" con la parola "conforma";
m) al comma 4 dell'articolo 13 sostituire le parole "alle tesorerie" con le parole "alla tesoreria";
n) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania - ADISURC)
1. Per migliorare e rendere più efficaci le misure di sostegno per il diritto allo studio, coniugandole con le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici per gli studenti, è istituita l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (ADISURC), con sede legale e amministrativa a Napoli, per i servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale in Regione Campania.
2. L'ADISURC è dotata di personalità giuridica, di autonomia patrimoniale e organizzativa, il suo funzionamento è disciplinato, oltre che dalla presente legge, dallo statuto approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ADISURC.
3. L'ADISURC si avvale di due centri di responsabilità amministrativa (CRA), uno per la gestione dei servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Napoli ed uno per la gestione dei servizi e i benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.
4. A ciascun centro di responsabilità amministrativa (CRA) è preposto un dirigente, individuato secondo le procedure ed i requisiti previsti all'articolo 6.
5. L'ADISURC si avvale di sedi operative per l'erogazione dei servizi secondo quanto stabilito nello statuto.
6. L'ADISURC assicura la realizzazione in ambito regionale degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati nell'articolo 8";
o) al comma 4 dell'articolo 5 dopo la parola "previsti" sono aggiunte le seguenti ", salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 1";
p) dopo il comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente: "4-bis. Il direttore generale si avvale del supporto dei dirigenti preposti ai centri di responsabilità amministrativa (CRA) previsti dall'articolo 3, comma 3. L'incarico di dirigente del centro di responsabilità amministrativa (CRA) è conferito con procedura ad evidenza pubblica, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, il dirigente è rimosso dall'incarico nelle ipotesi previste al comma 4. L'incarico di dirigente del centro di responsabilità amministrativa (CRA) è conferito dal CdA dell'ADISURC che ne determina anche il trattamento giuridico ed economico nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso il trattamento economico omnicomprensivo, comprese le indennità di funzione e di risultato, non può essere superiore al trattamento previsto per il dirigente apicale delle strutture amministrative regionali.";
q) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Norme transitorie, finali e di abrogazione)
1. Entro il 30 marzo 2017, le università ed il CUR assicurano l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle università nel CdA dell'ADISURC, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c).
2. Entro il 10 aprile 2017, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, nomina i membri del CdA dell'ADISURC, a seguito della designazione della maggioranza dei componenti. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 6 da concludersi entro novanta giorni dall'insediamento del CdA dell'ADISURC, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, entro il 10 aprile 2017, il Direttore generale facente funzioni dell'ADISURC ed i due dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa, scelti sulla base dei requisiti di cui al medesimo articolo 6. Il CdA dell'ADISURC s'insedia entro il 15 aprile 2017 ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Entro il 20 giugno 2017 il CdA dell'ADISURC approva tutti i regolamenti di propria competenza, entro il 15 ottobre approva il piano delle attività ed il bilancio di previsione per l'anno 2018 in linea con gli indirizzi della programmazione regionale.
4. Alla data di insediamento degli organi di cui all'articolo 4, sono sciolte e poste in liquidazione le Aziende per il diritto allo studio universitario (ADISU), previste dalla precedente normativa regionale. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla liquidazione delle suddette ADISU, il Presidente della Giunta regionale nomina per ciascuna ADISU, con decreto, il Commissario liquidatore, l'incarico non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità, compenso e rimborso spese. Le procedure di liquidazione si concludono entro il 31 dicembre 2017 data in cui il Commissario cessa dal suo incarico.
5. Il personale delle disciolte ADISU con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nei ruoli del personale dell'ADISURC con le qualifiche e le anzianità di servizio possedute alla medesima data, senza soluzione di continuità. Allo stesso personale è riconosciuto il mantenimento del trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento nell'organico dell'ADISURC.
6. Entro il termine indicato al comma 4, il Commissario liquidatore provvede:
a) all'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente;
b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso eventualmente pendenti;
c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'assolvimento dei compiti connessi alla soppressione degli enti.
7. Il commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle eventuali situazioni giuridico patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni.
8. L'ADISURC, entro il 1° gennaio 2018, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle disciolte ADISU secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.
9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano tutti i contratti di collaborazione, consulenza, libero professionali nonché gli incarichi dirigenziali esterni di ciascuna ADISU di cui all'articolo 19, comma 6 del
10. L'ADISURC adotta per il personale in esubero gli opportuni provvedimenti in conformità della vigente normativa.
11. Per l'esercizio 2017 gli oneri derivanti dalla costituzione dell'ADISURC gravano, in misura proporzionale al numero degli iscritti, sul bilancio delle relative ADISU. Le sette ADISU autorizzano le proprie spese, fino alla conclusione del processo di liquidazione, attraverso il bilancio 2017 per i dodicesimi corrispondenti.
12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:
a) la
b) i commi da 18 a 24 della
46. Al fine di semplificare le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'ADISURC di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della
47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3 della
48. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato il comma 9 dell'articolo 16 della
49. La Regione Campania, in attuazione di quanto previsto dal
50. Per le finalità di cui al comma 49, la Regione Campania, nell'ambito dei procedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, tiene conto del rating di legalità, applicando almeno uno dei sistemi di premialità di cui all'articolo 3, comma 3 del
51. Il SURAP, di cui all'articolo 19 della
52. La Regione Campania promuove il rating di legalità anche nei procedimenti di competenza dei propri enti strumentali, agenzie e società partecipate. A tal fine, con proprio provvedimento adotta, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto di indirizzo nei confronti degli enti strumentali, delle agenzie e delle società partecipate.
53. Allo scopo di valorizzare la legalità delle imprese, la Regione, d'intesa con le autorità nazionali competenti, promuove altresì la conclusione di accordi per la progressiva applicazione del rating di legalità anche alle imprese del territorio regionale con fatturato inferiore a due milioni di euro.
54. La Regione Campania realizza interventi volti a sostenere azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità organizzata. A tal fine sostiene iniziative di prevenzione del fenomeno dell'usura e dell'estorsione e di solidarietà alle vittime del reato di usura o di estorsione.
55. Per le finalità di cui ai commi 52, 53 e 54 e allo scopo di sostenere le azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità organizzata è istituito il "Fondo speciale per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata" di importo pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente comma, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2017, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 ed incremento, di pari importo per il medesimo anno, della Missione 14, Programma 1, Titolo 2. Il Fondo potrà essere incrementato delle ulteriori disponibilità di bilancio derivanti dalle programmazioni statali e comunitarie in coerenza con la normativa vigente in materia.
56. È istituito l'Osservatorio regionale delle attività produttive (industria, commercio, artigianato) di seguito denominato Osservatorio. L'Osservatorio, istituto presso la Giunta regionale, svolge attività di monitoraggio, studio e ricerca delle strategie di sviluppo regionale ed effettua attività di analisi in materia di sviluppo economico. A supporto della programmazione regionale, l'Osservatorio svolge, in particolare, attività di rilevazione statistica e di raccolta, aggiornamento e analisi dei dati concernenti le politiche di sviluppo a livello settoriale e territoriale, nonché attività di impulso e attività consultiva. L'Osservatorio, in particolare, a supporto e in raccordo con le strutture regionali competenti:
a) svolge attività di studio e di analisi delle problematiche strutturali e congiunturali concernenti il settore delle attività produttive nel contesto economico regionale e nazionale;
b) conduce indagini statistiche sulle dinamiche economiche produttive;
c) svolge attività consultiva e attività di impulso, formulando proposte e supportando le strutture regionali competenti;
d) effettua attività di monitoraggio delle attività di comparto e di valutazione della efficacia delle iniziative intraprese.
57. Per il raggiungimento delle finalità indicate nel comma 56, l'Osservatorio:
a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni, acquisendo sistematicamente i dati dalle fonti già disponibili anche attraverso collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
b) realizza le indagini, le ricerche, gli studi e le pubblicazioni, sui temi di particolare rilevanza per i settori.
58. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, delibera le modalità di funzionamento e la composizione interna dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti ed esperti della materia delle attività produttive e di rappresentanti delle strutture regionali competenti. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese. La struttura amministrativa regionale competente in materia assicura, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di supporto dell'Osservatorio. L'articolo 7 della
59. Dopo il comma 1, dell'articolo 15 della
"1-bis. I procedimenti amministrativi per il rilascio della autorizzazione unica di cui all'articolo 12,
1-ter. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, del
60. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di nuova imprenditorialità, la Regione Campania concede, in conformità alla normativa nazionale ed europea vigente in materia, un contributo alle imprese che realizzano un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale fino ad un massimo pari al cento per cento del valore dovuto dell'imposta regionale sulle attività produttive. La Giunta regionale disciplina, con delibera da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente comma, il regime di aiuto compatibilmente con la normativa europea, le tipologie di beneficiari e i relativi stanziamenti. Il contributo è calcolato sull'imposta dovuta dalle imprese per i cinque anni successivi alla data di iscrizione nel registro delle imprese della nuova sede operativa. Le imprese beneficiarie della agevolazione garantiscono la permanenza, per cinque anni, della nuova sede operativa sul territorio regionale, pena la restituzione del contributo percepito. Al fine di evitare comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività sia riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nel periodo di imposta cui è riferito il vantaggio economico. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte attraverso uno stanziamento di euro 300.000,00 per l'annualità 2017 e di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, a valere sulla Missione 14, Programma 1, Titolo 2 mediante corrispondente prelievo di pari importo e per le medesime annualità dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1. Lo stanziamento potrà essere incrementato delle ulteriori disponibilità di bilancio derivanti dalle programmazioni statali ed europea in coerenza con la normativa vigente in materia.
61. La
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Ai sensi dell'articolo 5-bis del
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il Registro dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza di cui al presente articolo. La Giunta regionale, con propria delibera, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i requisiti e le procedure di iscrizione nel suddetto Registro nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.";
b) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente "3-bis. La Regione, al fine di assicurare la qualità e la crescita delle competenze professionali in modo omogeneo su tutto il territorio, monitora le attività formative realizzate e in corso di realizzazione.";
c) dopo il comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente: "2-bis. Possono fruire dei finanziamenti di cui al comma 2 i soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 3, comma 6.".
62. Il comma 3-bis dell'articolo 19 della
"3-bis. I Comuni che compongono gli ambiti territoriali, così come individuati dalla presente legge, individuano, attraverso i propri rappresentanti, il Comune capofila con un sistema di votazione con maggioranza rinforzata, che sia determinata tenendo conto sia del numero dei Comuni votanti che del relativo peso demografico. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, sentita la Commissione competente per materia, i criteri del sistema di votazione per le finalità di cui alle presenti disposizioni.".
63. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del regolamento di cui al comma 64, individua l'elenco dei terreni agricoli o a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, da locare o alienare con le modalità e le agevolazioni previste dall'articolo 66, commi 2, 3, 4, 4-bis e 7, del
a) gli imprenditori, in forma singola o associata, che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
b) le categorie riconosciute dall'articolo 3 della
64. La Giunta regionale definisce con regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 63, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il diritto al rinnovo dei contratti di locazione agricoli tuttora vigenti;
b) favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile attraverso le operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della
c) determinare il relativo canone sulla base dei valori agricoli medi di cui al
d) assicurare che una quota minima del 55 per cento dei terreni di cui al comma 63 sia destinata all'affidamento in favore di giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, che, individualmente o in forma associata, intendano costituire o avviare un'impresa, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, che presentano il piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, in linea con gli obiettivi del vigente programma di sviluppo rurale e che si impegnano a regolarizzare l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto.
65. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire lo sviluppo dell'agricoltura anche attraverso la crescita dimensionale delle imprese agricole, la Regione individua i terreni agricoli o a vocazione agricola in propria disponibilità non utilizzabili per altre finalità istituzionali e li inserisce all'interno di un elenco denominato: Banca della terra Campana, avente l'obiettivo di:
a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati e dei fabbricati rurali;
b) favorire il riordino fondiario attraverso l'accorpamento e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole;
c) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole;
d) valorizzare il patrimonio agricolo forestale presente sul territorio regionale;
e) incentivare lo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attività agricola, in sinergia con l'imprenditoria privata, favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici;
f) proteggere l'ambiente e tutelare il paesaggio e le biodiversità;
g) promuovere l'accesso della popolazione ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo, della crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo;
h) favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali;
i) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agroforestale, quale fattore di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo azioni di recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i modelli di agricoltura sociale e sostenibile.
66. La
67. In attuazione della
68. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale possono concludere con i Comuni territorialmente competenti accordi, ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 15 della
69. Nell'ambito del processo di razionalizzazione della gestione del Ciclo integrato delle acque, la rete idrica di Licola Borgo e Licola mare ricadente nel territorio del Comune di Pozzuoli, acquisita in proprietà dalla Regione Campania a seguito del suo subentro alla disciolta Opera Nazionale Combattenti (ONC), ai sensi delle previsioni di cui al
70. In attuazione dell'articolo 6, comma 4 del
71. I beni individuati ai sensi del comma 70 sono assegnati in comodato gratuito, mediante procedure ad evidenza pubblica, a cooperative di artisti e associazioni tra artisti, di età compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'assegnatario. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli associati di riconosciute competenze artistiche.
72. In attuazione dell'articolo 1 della
73. I beni individuati ai sensi del comma 74 sono locati o concessi al canone di mercato abbattuto del 10 per cento, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del concessionario, in favore di cooperative di artigiani e associazioni tra artigiani, italiani e stranieri, a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con evidenziazione dei criteri di aggiudicazione. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare di porre in essere attività artistiche tradizionali e artigianali secondo metodiche di produzioni riconosciute a livello nazionale come tipiche.
74. La Giunta regionale, con una o più delibere, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di utilizzo dei beni di cui al comma 70 per le finalità artistiche nonché dei beni di cui al comma 72 per le finalità artigianali tradizionale e tipiche.
75. La
a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 le parole da "destinando" a "audiovisiva" sono soppresse;
b) al comma 1 dell'articolo 6 le parole "31 marzo" sono sostituite con le seguenti "30 aprile";
c) l'articolo 12 è abrogato.
76. Al fine di sostenere il funzionamento di enti, associazioni e fondazioni che svolgono attività di analisi, studio e ricerca, nonché di tutela e promozione del patrimonio archivistico e librario, finalizzate alla diffusione e valorizzazione della cultura meridionalistica, con particolare riguardo agli aspetti storici, sociali, economici e istituzionali, è istituito il "Fondo per lo studio e la conoscenza della storia, dell'economia e delle idee sociali del Mezzogiorno", con una dotazione pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contribuiti a valere sul suddetto Fondo, da concedere a enti, associazioni e fondazioni con sede in Regione Campania e operanti da almeno dieci anni, il cui scopo sociale sia coerente con le finalità del presente comma, prevedendo, comunque, la presenza, con oneri a valere sul bilancio degli enti beneficiari, di un revisore dei conti di nomina regionale negli enti beneficiari con funzione di esclusivo controllo contabile dei contributi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento di pari importo, della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e contestuale riduzione di pari importo, della Missione 20, Programma 3, Titolo 1.
77. Al fine di sostenere gli interventi per la promozione e il sostegno dello spettacolo di cui all'articolo 12, comma 1 della
78. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per le opere che eseguono direttamente o in concessione, espletano, esclusivamente a mezzo dei propri organi tecnici o dei collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica di cui al
79. Al fine di sostenere il piano di risanamento della Fondazione Teatro di San Carlo ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b) del
80. Al fine di garantire continuità al sostegno ai giovani talenti campani nel settore del design artistico e industriale, la Giunta regionale provvede ad assegnare, per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, il Premio di design "Massimo Vignelli" con le modalità di cui all'articolo 10, comma 5 della
81. Al fine di consentire adeguata ristrutturazione della società in house Sviluppo Campania spa e i correlati interventi sul capitale, è stanziata la somma di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 mediante incremento della Missione 14, Programma 1, Titolo 3 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
82. Il comma 4 dell'articolo 36, della
a) dopo le parole: "di assistenza tecnica e amministrativa" sono aggiunte le seguenti: "il segretario non è computato tra i componenti del comitato di gestione degli ATC";
b) le parole "diciassette rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti "diciannove rappresentanti".
83. Alla lettera r), del comma 2, dell'articolo 2, della
84. La presenta legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 2018, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 2018, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 2018, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 2018, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.