§ 3.2.48 - L.R. 7 agosto 2014, n. 15.
Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 artigianato, industria e consorzi industriali
Data:07/08/2014
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto.
Art. 3.  Associazioni di categoria.
Art. 4.  Qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili, risanamento ambientale, innovazione e ricerca, qualificazione degli imprenditori, commercializzazione, internazionalizzazione e [...]
Art. 5.  Accesso al credito.
Art. 6.  Interventi a sostegno dei Confidi.
Art. 7.  Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale dell'artigianato.
Art. 8.  Incentivi alla trasmissione d'impresa ed alla creazione di impresa - start up.
Art. 9.  Modalità attuative.
Art. 10.  Disposizione di indirizzo in ordine all'utilizzo di risorse destinate alle Piccole e Medie Imprese.
Art. 11.  Regime de minimis.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Norma transitoria.
Art. 14.  Commissioni per l'artigianato.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 3.2.48 - L.R. 7 agosto 2014, n. 15.

Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana.

(B.U. 7 agosto 2014, n. 57)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione e nell'ambito della competenza legislativa prevista dall'articolo 117, comma 4 della Costituzione ed ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) tutela, sviluppa e valorizza l'artigianato e le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, produttive, di servizi, tradizionali ed artistiche.

2. La Regione, in conformità a quanto previsto nell'articolo 6, comma 5 e nell'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), riconosce all'artigianato la funzione di settore trainante dell'economia e di fattore di produzione dell'occupazione e promuove la creatività e la capacità imprenditoriale.

3. L'impresa artigiana è definita nell'articolo 3 della legge 443/1985.

 

     Art. 2. Oggetto.

1. Per la realizzazione delle finalità previste nell'articolo 1, la presente legge detta la disciplina organica in materia di artigianato, in conformità della legge 443/1985.

2. La Regione promuove la qualificazione, la tutela e lo sviluppo delle imprese artigiane con interventi finalizzati:

a) al riconoscimento delle associazioni di categoria dell'artigianato e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

b) alla qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili, al risanamento ambientale, all'innovazione e alla ricerca, alla qualificazione degli imprenditori, alla commercializzazione e all'internazionalizzazione dei prodotti;

c) all'agevolazione dell'accesso al credito;

d) al sostegno dei Confidi;

e) all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio regionale dell'artigianato previsto dall'articolo 7;

f) agli incentivi alla trasmissione d'impresa e alla creazione di impresa - start up.

3. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso pubblico per la fruizione del credito d'imposta, seconda finestra temporale, di cui al decreto dirigenziale 14 novembre 2013, n. 5 del dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 tenuto conto delle ulteriori modifiche apportate dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e dal disposto dell'articolo 2, comma 9 del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti) convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

 

     Art. 3. Associazioni di categoria.

1. La Regione riconosce le associazioni di categoria dell'artigianato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a struttura nazionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato, effettivamente presenti ed operanti in Campania, quali soggetti principali di riferimento dell'Ente, per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore del comparto.

2. Sono effettivamente presenti ed operanti nella Regione le associazioni che dimostrano di avere strutture operative ed uffici stabilmente aperti in almeno quattro Province.

3. Si applicano le disposizioni del comma 2 per la rappresentanza delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in materia di artigianato.

4. La Regione riconosce il valore e l'importanza della bilateralità nelle relazioni sindacali.

5. La Giunta regionale riconosce e concede annualmente, alle associazioni di categoria dell'artigianato, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, i contributi per il finanziamento di iniziative realizzate o comunque di attività svolte ai fini della crescita professionale delle imprese e del potenziamento delle attività di produzione e di servizio del settore, sulla base del numero degli associati determinati secondo idonea certificazione rilasciata dagli enti eventualmente delegati alla riscossione dei contributi associativi oppure da soggetti pubblici.

6. I contributi sono liquidati sulla base dei criteri e delle modalità determinati con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

 

     Art. 4. Qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili, risanamento ambientale, innovazione e ricerca, qualificazione degli imprenditori, commercializzazione, internazionalizzazione e innovazione dei prodotti.

1. La Regione promuove la qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili e sostiene, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, lo sviluppo delle capacità di pianificazione e di organizzazione aziendale.

2. A tale scopo, la Regione promuove e favorisce:

a) il risanamento degli ambienti di lavoro delle imprese artigiane attraverso:

1) lo studio per la valutazione dell'impatto ambientale dell'attività aziendale l'applicazione di adeguate soluzioni;

2) l'acquisizione e l'installazione di attrezzature ed impianti per l'abbattimento ed il controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda;

3) la messa in sicurezza di strutture, impianti ed attrezzature;

b) lo sviluppo di nuove attività in campo ambientale;

c) il recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva opportunamente riattati per l'insediamento delle imprese artigiane, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento dei fabbricati già utilizzati dalle imprese artigiane;

d) l'ammodernamento e lo sviluppo aziendale attraverso l'acquisizione di macchinari e di servizi reali;

e) la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale dei titolari di impresa artigiana e dei loro collaboratori e la formazione tecnico professionale anche per il conseguimento da parte degli imprenditori dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale di settore. Per la realizzazione del presente obiettivo la Regione stipula, eventualmente, una apposita convenzione con gli enti bilaterali per l'artigianato, sentite le associazioni regionali del settore;

f) lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese artigiane, con particolare riferimento al mercato comunitario ed internazionale, attraverso l'incentivazione dell'accesso ai servizi specializzati e la predisposizione di azioni di promozione;

g) gli incentivi per la partecipazione alle mostre ed alle fiere nazionali ed internazionali;

h) l'acquisizione di servizi per l'elaborazione di strategie innovative di presenza sui mercati esteri, in particolare in materia di informazioni commerciali, di individuazione e di verifica di opportunità, di trasferimento di conoscenze e di cooperazione internazionale;

i) l'acquisizione di servizi di consulenza e di supporto in materia di innovazione quali: servizi di supporto all'innovazione di prodotto, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per l'innovazione del prodotto e del processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione, servizi di gestione della proprietà intellettuale e per la ricerca tecnicoscientifica;

l) le azioni, gli strumenti e gli incentivi per contrastare l'economia sommersa. A tale scopo la Regione opera con specifici progetti per contribuire alla emersione del lavoro irregolare.

I progetti sono collocati ed attuati in ambito territoriale con il pieno coinvolgimento delle parti sociali e degli enti locali, per favorire i processi di innovazione e di modernizzazione della pubblica amministrazione.

3. La Regione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 12, concede alle imprese :

a) per le finalità di cui al comma 2, lettera a), contributi pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per un importo massimo pari ad euro 50.000,00;

b) per le finalità di cui al comma 2, lettere c) e d), contributi pari al trentacinque per cento della spesa sostenuta;

c) per le finalità di cui al comma 2, lettera e), contributi fino ad un massimo dell'ottanta per cento delle spese sostenute dagli enti di formazione accreditati.

d) per le finalità di cui al comma 2, lettere f), g), h) ed i) contributi, nella misura massima del sessanta per cento per l'organizzazione e la gestione delle relative attività.

4. La Regione, stipulando anche apposite convenzioni, si avvale della collaborazione delle associazioni regionali dell'artigianato, di enti bilaterali per l'artigianato e di soggetti privati che perseguono per compiti istituzionali la finalità di sostegno allo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentite le associazioni regionali dell'artigianato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta con delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il disciplinare per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo.

 

     Art. 5. Accesso al credito.

1. La Giunta regionale, per favorire lo sviluppo delle attività produttive, l'espansione dei livelli occupazionali e l'ammodernamento tecnico del tessuto produttivo, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane mediante i contributi in conto interesse sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione) e mediante i contributi in conto di canoni sulle operazioni di locazioni finanziarie, ai sensi della legge 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste).

2. I contributi previsti al comma 1 sono concessi per agevolare la costruzione, la ristrutturazione, il recupero e l'ampliamento dell'immobile adibito all'attività aziendale, l'acquisto del laboratorio, l'acquisto di macchine, di impianti ed attrezzature e la formazione di scorte di magazzino.

3. La Giunta regionale stipula con la Artigiancassa SpA la convenzione per la concessione dei contributi previsti nel comma 1.

4. Il Comitato tecnico regionale della Artigiancassa SpA previsto nell'articolo 37 della legge 949/1952, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, valuta l'ammissibilità ai contributi previsti nel comma 1.

5. Il Comitato è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

b) da quattro componenti nominati su indicazione delle associazioni di categoria dell'artigianato.

6. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico regionale è a titolo gratuito.

 

     Art. 6. Interventi a sostegno dei Confidi.

1. La Giunta regionale promuove l'accesso al credito delle imprese artigiane per favorire il rafforzamento e le fusioni dei Consorzi di garanzia collettiva di fidi (Confidi) iscritti all'albo delle imprese artigiane, ai sensi della legge 443/1985 mediante:

a) il rafforzamento del patrimonio sociale dei Confidi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con contributo da distribuire proporzionalmente al patrimonio sociale di ogni singolo Confido, compreso quello risultante da fusione;

b) il contributo a fronte delle spese sostenute dai Confidi connesse alle operazioni di attuazione di progetto di fusione;

c) l'integrazione dei fondi di rischio, con la concessione di contributi annuali, in proporzione all'ammontare delle operazioni di credito sotto qualsiasi forma, garantite dai Confidi erogate nell'anno precedente.

2. I contributi previsti all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) sempre nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, sono commisurati rispettivamente per la lettera a) al patrimonio sociale dei Confidi, per la lettera b) al numero delle imprese artigiane socie dei Confidi partecipanti alla fusione, per la lettera c) all'ammontare delle operazioni di credito effettuate con la garanzia dei Confidi in favore delle imprese artigiane.

 

     Art. 7. Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale dell'artigianato.

1. Presso gli uffici della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale dell'artigianato, sede del confronto permanente tra le associazioni di categoria e la Regione Campania sulle strategie di sviluppo regionale e sulle iniziative di valorizzazione del comparto [1].

1 bis. L'Osservatorio, anche attraverso i competenti uffici regionali, tra cui le strutture e gli uffici regionali che si occupano di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, e eventuali accordi con le università e i consorzi universitari riconosciuti a livello nazionale ed altri enti rappresentativi a livello nazionale ed operanti in ambito regionale, svolge le seguenti attività:

a) studio ed analisi delle problematiche strutturali e congiunturali del settore nel contesto economico regionale e nazionale;

b) monitoraggio delle attività di comparto e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi nel settore [2].

1 ter. L'Osservatorio è composto:

a) dall'assessore alle attività produttive o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione;

c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti in ambito regionale;

d) da due esperti in materia artigianale, designati dall'assessore alle attività produttive;

e) dal direttore generale della Giunta regionale competente per materia o suo delegato [3].

2. L'attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato concorre:

a) alla predisposizione della programmazione regionale per l'artigianato, nell'ambito della qualificazione del sistema delle imprese;

b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;

c) alla diffusione delle informazioni sulla realtà artigianale presso le istituzioni e le categorie economiche;

d) all'analisi della congiuntura economica della Regione.

3. Per il raggiungimento delle finalità previste al comma 2, lettere a), b, e c) l'Osservatorio regionale dell'artigianato:

a) cura la raccolta e l'aggiornamento in una banca dati informatizzata delle principali informazioni del settore, per acquisire sistematicamente i dati dalle fonti già disponibili e attivare le specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;

b) realizza le indagini, le ricerche, gli studi e le pubblicazioni, anche a carattere monografico, sui temi di particolare rilevanza per il settore.

4. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, stipula accordi e convenzioni con enti bilaterali ed istituzioni che hanno competenze in materia di artigianato, in particolare con l'unione regionale delle camere di commercio, con le associazioni regionali dell'artigianato e con le società e gli istituti di ricerca, per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato.

5. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio regionale dell'artigianato è a titolo gratuito.

 

     Art. 8. Incentivi alla trasmissione d'impresa ed alla creazione di impresa - start up.

1. La Giunta regionale promuove e finanzia, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, le iniziative per attuare il trasferimento di proprietà dell'impresa artigianale da un titolare ad altro titolare, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere e per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

2. La Giunta regionale promuove e finanzia, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, le iniziative per porre in essere gli aiuti alla creazione d'impresa, di seguito denominata start-up, al fine di accrescere la nascita della nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale.

3. Le associazioni di categoria artigiane, quali soggetti di riferimento dell'Ente, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigianali, possono presentare alla Giunta regionale i progetti per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato e per le finalità previste dai commi 1 e 2.

4. La copertura finanziaria dei progetti è assicurata dalla Regione in misura non inferiore al sessanta per cento della spesa prevista, sempre nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12.

5. Il contributo non è cumulabile con gli incentivi concessi per le stesse finalità.

 

     Art. 9. Modalità attuative.

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio di previsione e sulla base delle risorse iscritte per le finalità previste dagli articoli 4 e 8, sentite le associazioni di categoria, stabilisce con delibera, per l'anno di riferimento, le priorità di intervento e la relativa assegnazione delle somme a ciascuna delle categorie individuate e le modalità attuative, con la eventuale approvazione degli schemi per i relativi bandi. Per ciascuna tipologia di intervento inserita nel piano annuale di attuazione la delibera definisce:

a) il termine e le modalità di presentazione delle richieste di contributo, le misure dei contributi e le durate massime concedibili, le modalità di concessione e l'erogazione dei contributi, le tipologie di spese ammissibili;

b) gli obblighi connessi alla gestione dei contributi, i casi di revoca e di decurtazione dei contributi, le modalità di rendicontazione di spesa;

c) le attività di vigilanza;

d) le attività di monitoraggio.

2. La Giunta regionale con delibera procede, entro i relativi limiti di stanziamento di bilancio, alla attuazione degli interventi previsti dagli articoli 3, 5, 6 e 7.

 

     Art. 10. Disposizione di indirizzo in ordine all'utilizzo di risorse destinate alle Piccole e Medie Imprese.

1. Per assicurare alle microimprese, così come definite dalla legislazione comunitaria, l'effettiva condizione di parità nell'accesso rispetto alle altre piccole e medie imprese alle risorse finanziarie, comprese quelle di provenienza comunitaria, ed utilizzate come regimi di aiuto a sostegno delle Piccole e Medie Imprese (PMI), le risorse a tale scopo destinate sono ripartite per assicurare una riserva percentuale in loro favore non inferiore al venticinque per cento delle disponibilità totali.

2. La Regione destina la riserva in via specifica alle imprese artigiane per la parte degli interventi che hanno come finalità il sostegno ad imprese esercitanti le attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi, con esclusione delle attività agricole e delle attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime imprese, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

3. È cura dell'amministrazione regionale l'introduzione di meccanismi, nel caso di bandi comuni, che separano i relativi fondi, anche nel caso di procedure comuni per evitare, nella gestione dei bandi, la mancata utilizzazione di risorse per carenza di domanda, disponendo che dalle quote riservate si prescinde, nel caso che la domanda prodotta è stata interamente soddisfatta.

 

     Art. 11. Regime de minimis.

1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti previsti dalla presente legge sono concesse in osservanza del Regolamento CE n. 1407/2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

1. Per l'anno 2014, agli oneri derivanti dall'articolo 3 si fa fronte con lo stanziamento della somma di euro 300.000,00 a valere sulla Missione 14 - Programma 01 (spese di investimento) mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 01 (Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014.

2. Per il medesimo anno, l'attuazione delle azioni previste dai restanti articoli avviene entro l'importo massimo di euro 2.200.000,00 subordinatamente e nei limiti delle risorse a tale scopo riassegnate alla Missione 14 - Programma 1 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014 a seguito dell'iscrizione, ai sensi, dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) delle eventuali economie di spesa a valere sulle somme iscritte nella U.P.B. 2.83.243 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e destinate nell'ambito del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) alle misure per lo sviluppo delle imprese artigiane.

 

     Art. 13. Norma transitoria.

1. Per l'anno corrente la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente e sentite le associazioni di categoria, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, le priorità di intervento con la relativa assegnazione dei fondi.

 

     Art. 14. Commissioni per l'artigianato.

1. La costituzione della Commissione regionale per l'artigianato e delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 3 e 17 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11 (Norme per la tenuta degli Albi e delle imprese artigiane e disciplina delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato) e, conseguentemente all'allegato B), della legge regionale del 13 febbraio 2014, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2002, n. 9 - Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del comitato regionale per le telecomunicazioni - Co.Re.Com. - e modifiche alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 - Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) le parole: "Commissione regionale per l'artigianato" e "Commissioni provinciali per l'artigianato" sono soppresse.

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 14 ottobre 2015, n. 11.

[2] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 14 ottobre 2015, n. 11.

[3] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 14 ottobre 2015, n. 11.