Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 87. Società |
Capitolo: | 87.3 disciplina generale |
Data: | 24/12/2013 |
Numero: | 166 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2 . Classificazione delle società per fasce di complessità |
Art. 3 . Limite massimo degli emolumenti |
Art. 4 . Obbligo del consiglio di amministrazione di riferire all'assemblea |
Art. 5 . Disposizioni finali |
§ 87.3.25 - D.M. 24 dicembre 2013, n. 166.
Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
(G.U. 17 marzo 2014, n. 63)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 4 del
Visto l'articolo 2389 del codice civile recante disposizioni in materia di compensi agli amministratori di società;
Visto l'articolo 23-bis del
Visto, in particolare, il comma 1 del citato articolo 23-bis, che dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi e che, per ciascuna fascia, è determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e che l'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate;
Visto, altresì, il comma 5-bis del predetto articolo, introdotto dall'articolo 2, comma 20-quater, del
Visto l'articolo 3, comma 12, della
Visto, altresì, l'articolo 4, comma 5, del
Visto, l'articolo 3, comma 44, nono periodo, e comma 47, della
Visto l'articolo 1, comma 466, della
Visto l'articolo 34, comma 38, del
Visto l'articolo 19, comma 6, del
Visto l'articolo 4, comma 1, del
Visto il
Vista la nota del 17 luglio 2013, con la quale il Ministero della giustizia ha comunicato al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze che il trattamento annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di cassazione, per l'anno 2012, è pari ad euro 301.320,29;
Visti gli statuti delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto opportuno avvalersi, ai sensi del citato articolo 23-bis, comma 1, del citato
Preso atto delle relazioni inviate dalla Luiss Business School - Osservatorio Executive Compensation, in data 14 maggio 2012 e in data 20 marzo 2013, aventi ad oggetto l'individuazione di indicatori idonei alla classificazione in fasce delle società direttamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Tenuto conto, altresì, che la Consob - Divisione strategie regolamentari, con lettera del 17 maggio 2012, ha espresso parere favorevole sulla metodologia individuata dalla Luiss Business School - Osservatorio Executive Compensation per svolgere le analisi, ritenendola coerente con le finalità previste dal citato
Tenuto conto delle indicazioni elaborate dalla Luiss, per quanto riguarda la suddivisione in fasce delle società non quotate e del limite agli emolumenti stabilito dalla legge;
Preso atto del parere n. 13649 del Consiglio di Stato, Adunanza generale, reso in data 11 febbraio 2013, che sancisce l'attualità del precetto contenuto nel comma 1 dell'articolo 23-bis del
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere n. 2648/13 del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 23 maggio 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente del 26 settembre 2013 e del 3 ottobre 2013;
Vista la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 16155 del 20 dicembre 2013;
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
2. Le società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1, applicano le disposizioni del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro controllate.
Art. 2. Classificazione delle società per fasce di complessità
1. Le società alle quali è applicabile il presente decreto sono classificate in tre fasce, determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi, volti a valutare la complessità organizzativa e gestionale e le dimensioni economiche delle stesse società. Tali indicatori - da desumere dai bilanci approvati, consolidati ove esistenti - sono:
a) «valore della produzione»;
b) «investimenti»;
c) «numero dei dipendenti».
Relativamente a tali indicatori, si fa riferimento al valore medio degli ultimi tre esercizi.
2. Sulla base degli indicatori di cui al comma 1, le fasce sono così individuate, tenendo presente, per le fasce n. 1 e n. 2, la necessità del superamento della soglia per tutti i parametri:
Fascia |
Valore della produzione (milioni di euro) |
Investimenti (milioni di euro) |
Numero dei dipendenti (unità) |
|
|
|
|
1 |
≥ 1.000 |
≥ 500 |
≥ 5.000 |
2 |
≥ 100 |
≥ 1 |
≥ 500 |
3 |
< 100 |
< 1 |
< 500 |
3. Al fine di garantire coerenza rispetto agli asset patrimoniali gestiti, le società classificabili rispetto ai suddetti parametri nella fascia 3, qualora abbiano un patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro, sono classificate comunque nella fascia 2.
4. La società di cui all'articolo 33 del
5. La società costituita ai sensi dell'articolo 1 del
Art. 3. Limite massimo degli emolumenti
1. L'importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere, comprensivi della parte variabile ove prevista, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per ciascuna fascia di classificazione individuata ai sensi dell'articolo 2, è determinato con riferimento al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione vigente, come comunicato annualmente dal Ministero della giustizia al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze:
Fascia |
Limite retributivo (% del trattamento economico del Primo Presidente di Corte di cassazione) |
|
|
1 |
100% |
2 |
80% |
3 |
50% |
2. Tali limiti retributivi sono riferiti al compenso spettante all'amministratore delegato, ovvero al presidente, qualora lo stesso sia l'unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del
4. Qualora ai presidenti siano conferite specifiche deleghe operative, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del
5. I limiti stabiliti dai commi precedenti si riferiscono agli emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica.
6. Nei limiti fissati dai commi precedenti, i consigli di amministrazione, nell'ambito della propria autonomia, determinano gli emolumenti da corrispondere, tenendo conto dell'ampiezza delle deleghe effettivamente attribuite e secondo principi oggettivi e trasparenti.
Art. 4. Obbligo del consiglio di amministrazione di riferire all'assemblea
1. Il consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea, convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, attraverso una relazione sulla remunerazione, sentito il collegio sindacale, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.
2. La relazione di cui al precedente comma illustra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, i criteri adottati con riferimento alle componenti fisse e variabili; riguardo alla componente variabile, ove prevista, una descrizione degli obiettivi di performance, in base ai quali viene corrisposta; la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
3. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa ogni anno dalle Società al Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, sulla base delle relazioni ricevute, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere un rapporto circa lo stato di attuazione del presente decreto.
Art. 5. Disposizioni finali
1. Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 5, del
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 467