Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.1 bilancio e contabilità |
Data: | 18/01/2016 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Soppressione Agenzia per il lavoro e l'istruzione - ARLAS. |
Art. 2. Misure per la razionalizzazione degli organismi regionali. |
Art. 3. Razionalizzazione del patrimonio immobiliare del sistema regionale. |
Art. 4. Misure relative alla razionalizzazione ed al riordino delle società partecipate regionali. |
Art. 5. Misure in materia di trasporto pubblico essenziale e infrastrutture stradali. |
Art. 6. Interventi finanziari per le attività di forestazione e bonifica montana. |
Art. 7. Misure per la cittadinanza attiva. |
Art. 8. Fondo vincolato utili della gestione sanitaria e ulteriori misure in materia sanitaria. |
Art. 9. Revisione norme di spesa e termini. |
Art. 10. Razionalizzazione delle funzioni di promozione turistica e culturale. |
Art. 11. Misure per la valorizzazione del patrimonio culturale e per il rafforzamento del diritto allo studio. |
Art. 12. Misure per il contrasto alle dipendenze. |
Art. 13. Misure in materia ambientale. |
Art. 14. Modifiche normative per il contenimento della spesa pubblica regionale. |
Art. 15. Destinazione risparmi di spesa. |
Art. 16. Entrata in vigore. |
§ 1.1.141 - L.R. 18 gennaio 2016, n. 1. [1]
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016.
(B.U. 18 gennaio 2016, n. 3)
Art. 1. Soppressione Agenzia per il lavoro e l'istruzione - ARLAS.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia per il lavoro e l'istruzione (ARLAS), istituita con l'articolo 21 della
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le funzioni di competenza dell'ARLAS sono esercitate dalla struttura amministrativa competente della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale individua, con deliberazione, le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie dell'Agenzia che sono trasferite alla direzione regionale competente in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative del contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni ed autonomie locali.
4. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale nomina, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto, un commissario liquidatore per un periodo massimo di tre mesi. Il commissario è scelto tra i dirigenti di ruolo o i funzionari di ruolo dell'amministrazione regionale con comprovata esperienza nella liquidazione di società o enti pubblici. L'incarico si intende svolto in ragione d'ufficio ai sensi dell'articolo 24 del
5. Il commissario liquidatore svolge ogni attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione. La Regione succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, esistenti e non estinti dalla procedura di liquidazione.
6. L'articolo 21 della
Art. 2. Misure per la razionalizzazione degli organismi regionali.
1. Tutte le commissioni, comitati, osservatori, gruppi di lavoro istituiti con legge regionale ovvero con provvedimenti amministrativi nell'ambito delle strutture regionali sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva espressa riconferma motivata da adottare con delibera di Giunta entro i successivi sessanta giorni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i protocolli, accordi, intese sottoscritti dalla Regione Campania decadono se non risultano atti successivi o di esecuzione negli ultimi sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La decadenza è accertata a cura del Dirigente competente per materia e comunicata agli uffici di Presidenza. Sono esclusi i protocolli, gli accordi e le intese rientranti nell'ambito della programmazione unitaria, a valere sulle risorse del Piano Azione Coesione e del Fondo Sviluppo Coesione e dei POR Campania FESR 2007/2013 e 2014/2020 e del POR Complementare 2014/2020 ovvero del Programma di azione e coesione 2014/2020 ovvero del Programma parallelo 2014/2020.
3. Tutti i protocolli, accordi, intese o atti analoghi della Regione Campania contengono a pena di nullità, espresso riferimento a tempi certi di attuazione e la clausola di automatica decadenza in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione.
4. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge sono devoluti in favore di politiche di contrasto alla criminalità organizzata e di supporto alle politiche giovanili, e confluiscono in un apposito Fondo denominato "Fondo Eduardo e Luca De Filippo per le politiche giovanili". In una sezione dedicata, facilmente accessibile, del sito internet istituzionale della Regione Campania sono pubblicate le iniziative finanziate a valere sul suddetto fondo.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a introdurre misure corrispondenti al presente articolo nell'ambito del proprio ordinamento, nonché a individuare il numero delle risorse umane effettivamente indispensabili per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle funzioni dei Gruppi consiliari, delle Commissioni, dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dell'Ufficio del rappresentante dell'Opposizione. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio per tutti gli incarichi conferiti al personale estraneo all'Amministrazione, escluso quello dei Gruppi consiliari, è delegato a definire le competenze e responsabilità in merito all'instaurazione del rapporto di lavoro in capo all'Amministrazione del Consiglio e, per il personale tutto, i relativi oneri amministrativi e finanziari, nonché i conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali. Ai soli fini del computo della spesa per gli uffici e gli organismi di cui al presente comma, fermo restando i limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale, il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti e società interamente controllate o partecipate dalla Regione, si considera quale dipendente dello stesso Ente, senza gravare sulla voce di spesa relativa ai contratti per il personale esterno all'Amministrazione regionale. I consiglieri eletti a partire dalla X legislatura possono richiedere di aderire al sistema previdenziale contributivo. L'Ufficio di Presidenza determina criteri e modalità per l'applicazione del sistema contributivo anche sulla base della disciplina del modello pro rata prevista per i componenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica.
6. Le risorse finanziarie trasferite o assegnate ai Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 5 della
7. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 5 della
Art. 3. Razionalizzazione del patrimonio immobiliare del sistema regionale.
1. La Regione, al fine di realizzare economie di spesa, predispone un piano di razionalizzazione logistica dei propri uffici avente l'obiettivo di ridurre la spesa corrente per locazioni passive.
2. Gli enti del settore regionale allargato, gli enti strumentali e le società in house predispongono un proprio piano di razionalizzazione logistica, con previsione di un contenimento di spesa, al fine di ottimizzare l'amministrazione e la gestione del loro patrimonio; i rispettivi piani, redatti secondo la tempistica e le indicazioni fornite dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla Regione, che può prevedere ulteriori indirizzi ed interventi al fine di favorire la migliore allocazione delle risorse e nell'ottica di un'ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio.
3. I piani di cui ai commi 1 e 2 devono conseguire, a partire dal 2017, un contenimento complessivo dei costi non inferiore a 1 milione di euro.
4. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e razionalizzare, rendendola più efficiente e funzionale, la gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) nonché contenere la spesa connessa agli organi di governo dello stesso, la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con proprio regolamento il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo e a riordinare gli IACP, nell'osservanza delle seguenti norme regolatrici della materia:
a) ridefinizione della compagine sociale, dell'ordinamento, della organizzazione e della natura giuridica degli IACP delle province campane, con autorizzazione anche a disporne, se necessario, l'accorpamento su base interprovinciale, in numero massimo di tre istituti, in luogo degli attuali cinque, per esigenze di utile gestione del patrimonio e di soluzione delle criticità funzionali;
b) riordino istituzionale e organizzativo del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica, in base ai principi di contenimento della spesa pubblica, efficienza, semplificazione amministrativa e armonizzazione contabile, con facoltà di revisione della disciplina economica dei canoni di locazione, delle condizioni e dei termini per la assegnazione e per l'affidamento degli immobili;
c) introduzione di previsioni atte ad assicurare la corretta gestione del patrimonio immobiliare, la idoneità abitativa, la salubrità degli edifici e la promozione sociale del diritto alla casa.
5. Considerato il perdurare delle difficoltà di gestione del patrimonio immobiliare degli IACP, per garantire, nelle more della definizione dell'iter normativo di riforma, la continuità dell'attività amministrativa, il commissariamento disposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 19,
6. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 4, sono abrogate la
Art. 4. Misure relative alla razionalizzazione ed al riordino delle società partecipate regionali.
1. Al fine di accelerare il processo di riordino del sistema delle società partecipate, di semplificare la gestione dei processi di dismissione e delle società in liquidazione, nonché di contenere la spesa, la SAPS srl (Società attuazione Piano di stabilizzazione) di cui all'articolo 1, comma 6, della
2. Al fine di favorire l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione ed al riordino delle società partecipate regionali nel settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16, comma 5, del
3. Sono autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 14 penultimo periodo, della
4. La
a) Il comma 1, dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per il riordino delle partecipazioni societarie della Regione afferenti il Polo dello sviluppo, della ricerca e innovazione, in attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria previsto nell'articolo 14, comma 22, del
b) alla lettera c), del comma 5, dell'articolo 1 le parole: "in Mostra d'Oltremare spa e" sono soppresse.
Art. 5. Misure in materia di trasporto pubblico essenziale e infrastrutture stradali.
1. Al fine di favorire la ripresa e la produttività delle aree interessate, i fondi trasferiti dallo Stato alla Regione Campania per interventi infrastrutturali nel settore dei Trasporti possono essere utilizzati anche in applicazione del disposto di cui agli articoli 239 e 240 del
2. I canoni delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate sulle strade ex ANAS trasferite alla Regione Campania ai sensi del
3. Al comma 1, dell'articolo 30 della
4. L'articolo 30 della
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4 dopo la parola "medesime" le parole "pari al 3,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del 2 per cento".
5. Al comma 115-sexies, dell'articolo 1, della
6. Al comma 3, dell'articolo 39, della
7. Al comma 2, dell'articolo 17, della
8. Al fine di favorire lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio regionale e sostenere e concorrere, con le altre istituzioni interessate, al potenziamento e all'ampliamento dello scalo aeroportuale Salerno-Costa d'Amalfi riconosciuto di interesse nazionale, la Giunta regionale è autorizzata a proseguire la sua partecipazione al Consorzio Aeroporto Salerno - Pontecagnano e ad assumere gli atti conseguenti.
9. Al fine di sostenere le diverse forme del trasporto pubblico dei territori campani, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, da destinarsi alla gestione e ammodernamento delle funicolari di Monte Faito e Montevergine e della Seggiovia del Laceno. Agli oneri derivanti all'attuazione della presente disposizione si provvede mediante incremento di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio.
Art. 6. Interventi finanziari per le attività di forestazione e bonifica montana.
1. Per assicurare il riequilibrio finanziario e concorrere al raggiungimento degli obiettivi regionali in materia di bonifica montana e difesa del suolo, agli Enti delegati, ai sensi della
2. Le risorse occorrenti alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla attuazione del comma 1 sono quantificate in ragione dei soli interventi realizzati e delle sole spese certificate e rendicontate ai sensi della vigente normativa comunitaria, statale o regionale, a seconda della rispettiva fonte di finanziamento a cui gli interventi accedono.
3. Alla attuazione del comma 1 si provvede nell'anno 2016, con l'utilizzo delle economie della
4. Per il triennio 2015-2017 la Regione, nell'ambito del riparto finanziario, si impegna a riequilibrare, nei limiti delle risorse di bilancio, la situazione degli enti delegati ai sensi della
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera d), della
6. Per l'implementazione degli obiettivi programmatici di cui al documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) di cui all'articolo 5-ter della
7. Per il triennio di validità del DEPF, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia, con apposito regolamento definisce un meccanismo di anticipazione e successivo recupero dei fondi del FSC, del PSR 2014-2020 e di altre risorse afferenti alla Programmazione Unitaria, stanziati per gli interventi di forestazione e bonifica montana.
Art. 7. Misure per la cittadinanza attiva.
1. Al fine di assicurare la massima diffusione delle proposte della cittadinanza in materia di gestione pubblica dell'acqua e di funzionamento dei servizi idrici, il Comitato di cui all'articolo 20 della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede con l'incremento per l'anno 2016 della Missione 1, Programma 8, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 20.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50 Programma 1 Titolo 1 del medesimo bilancio.
3. La
a) al comma 1, dell'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole "ed in modo da assicurare la massima diffusione delle proposte e delle richieste dei cittadini";
b) dopo la lettera c), del comma 2, dell'articolo 20 è aggiunta la seguente:
"c bis) la massima diffusione delle proposte e delle richieste da parte della cittadinanza.";
c) dopo il comma 4, dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Al fine di tutelare l'utente, il soggetto gestore del servizio idrico integrato concede agli utenti morosi, che ne facciano formale e regolare richiesta, la rateizzazione delle somme dovute in un numero di rate compatibili con la capacità economica dell'utente moroso e comunque non inferiore a trentasei rate. Il tasso di interesse da applicare alle dilazioni non può superare il tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della concessione della dilazione. Gli utenti morosi, sottoposti a sospensione del servizio idrico, per avere nuovamente il servizio devono corrispondere almeno il 5 per cento dell'importo complessivo dovuto. Il soggetto gestore non può procedere al distacco dell'utenza nei confronti dei nuclei familiari con un reddito complessivo inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'indice della situazione economica equivalente (ISEE) se non dopo aver esperito ogni utile tentativo di conciliazione.";
d) dopo il comma 9, dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:
"9-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti adottati dai Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito in materia tariffaria e di conguagli tariffari in attuazione della
Art. 8. Fondo vincolato utili della gestione sanitaria e ulteriori misure in materia sanitaria.
1. In attuazione dell'articolo 30, comma 1, del
2. Su indicazione del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, con delibera della Giunta regionale di variazione del bilancio gestionale, sono istituiti o adeguati gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli di spesa corrente e di investimento, da correlare al suddetto Fondo vincolato utili della Gestione sanitaria.
3. La presente disposizione si applica a partire dai residui passivi del primo esercizio che presenta un utile della gestione sanitaria consolidata e, quindi, a partire dai residui passivi dell'esercizio 2013.
4. Al comma 237-quater, dell'articolo 1 della
5. Dopo il comma 1, dell'articolo 32 della
"1-bis. È istituita, presso la struttura regionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, l'anagrafe digitale dei disabili. L'anagrafe digitale contiene i seguenti elementi:
a) dati anagrafici del soggetto disabile;
b) residenza e domicilio del soggetto disabile;
c) generalità del tutore o di chi ne tutela gli interessi;
d) reddito del soggetto disabile;
e) ostacoli architettonici nei pressi della residenza o del domicilio del soggetto disabile;
f) tipologia e grado della disabilità del soggetto;
g) appartenenza ad associazioni finalizzate alla cura e all'assistenza di soggetti disabili;
h) indicazioni terapeutiche;
i) particolari esigenze del soggetto disabile.".
6. Al comma 206, dell'articolo 1 della
a) precocità della diagnosi e della riabilitazione;
b) la presa in carico congiunta del paziente con diagnosi di spettro dell'autismo attraverso il coordinamento dei servizi Cure domiciliari, Sociosanitari e Materno infantile;
c) adozione del metodo Analisi Comportamentale Applicata (ABA) come metodologia a cui ispirare tutti gli interventi, nel rispetto delle linee guida di neuropsichiatria infantile.
Detta disposizione è attuata con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente e nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.".
7. La Regione, sulla base delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania, favorisce l'inserimento nel sistema del Centro Unico di Prenotazione anche delle strutture accreditate e convenzionate per ridurre le liste di attesa e garantire la trasparenza del sistema sanitario regionale.
Art. 9. Revisione norme di spesa e termini.
1. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera b), del comma 2, dell'articolo 73 e l'articolo 74 della
2. Il comma 1, dell'articolo 3 della
"1. Le istanze di cui all'articolo 12, comma 1 della
3. Al comma 1, dell'articolo 9 della
4. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi regionali 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) e 30 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), per i Comuni commissariati alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui all'articolo 1, comma 3, del
Art. 10. Razionalizzazione delle funzioni di promozione turistica e culturale.
1. Al fine di implementare la promozione del turismo e della cultura nella Regione Campania ed evitare duplicazioni di funzioni e sprechi di risorse pubbliche, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di razionalizzazione, anche mediante cessione o dismissione, delle partecipazioni in società, enti, fondazioni, organismi di qualunque natura giuridica il cui scopo principale è promuovere l'attività turistica e culturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) potenziamento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania di cui all'articolo 15 della
b) dismissione delle quote di partecipazioni in società, enti, fondazioni, organismi che assolvono alle medesime funzioni dell'Agenzia regionale di cui alla lettera a);
c) razionalizzazione degli organi di governo e di indirizzo.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la
a) il comma 5, dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
5. "L'agenzia opera per alimentare e diffondere l'immaginario turistico-culturale della Regione e per raccogliere, armonizzare, aggiornare e rendere accessibili i flussi di informazione dei servizi del turismo, della cultura e dei beni culturali intesi come inscindibile patrimonio culturale della Regione";
b) al comma 6, dell'articolo 15, dopo le parole "nell'ambito" sono aggiunte le seguenti "della cultura e";
c) al comma 7, dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'agenzia supporta la Regione nel coordinamento delle azioni delle fondazioni culturali cui l'Ente partecipa al fine della promozione del territorio regionale inteso come complessivo distretto turistico-culturale.";
d) alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17 le parole "ed agrituristico" sono sostituite dalle seguenti: "e culturale";
e) la lettera b), del comma 1, dell'articolo 17, è sostituita dalla seguente:
"b) cinque esperti nel settore del turismo, della cultura e dei beni culturali";
f) la lettera b), del comma 1, dell'articolo 18, è sostituita dalla seguente:
"b) comprovata esperienza e professionalità quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private nei settori del turismo, della cultura e dei beni culturali";
g) alla lettera f), del comma 3, dell'articolo 18, le parole "previsti dall'articolo 15 comma 2" sono soppresse;
h) al comma 2, dell'articolo 23 e al comma 1, dell'articolo 25 dopo le parole "Unpli" sono aggiunte le seguenti: ", di tutte le associazioni di settore"
3. Alla lettera r), del comma 2, dell'articolo 2 della
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un Piano di valorizzazione delle produzioni tipiche agro-alimentari della Campania, denominato "Eccellenze Campane - Campania Cibo per l'Anima" finalizzato a sostenere il turismo eno-gastronomico, diffondere i valori connessi al patrimonio agro-alimentare, promuovere candidature delle tradizioni tipiche campane in ambito UNESCO nonché a sostenere il riconoscimento della Dieta Mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'Umanità UNESCO. Per le iniziative del suddetto Piano è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante l'incremento per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 500.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio.
5. Al fine di diffondere la cultura del design e valorizzare l'ingegno dei giovani campani, è istituto il Premio di design "Massimo Vignelli". Con decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di assegnazione del premio nonché le modalità per far conoscere, a tutti i livelli, il talento dei giovani campani nel settore del design artistico ed industriale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 200.000,00 si provvede mediante incremento per l'anno 2016 della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 200.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio.
6. Al comma 87, dell'articolo 1 della
Art. 11. Misure per la valorizzazione del patrimonio culturale e per il rafforzamento del diritto allo studio.
1. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente, alla mappatura di tutti i siti di interesse storico-culturale, artistico e paesaggistico che insistono sul territorio regionale, mediante una catalogazione per tipologia, destinazione e condizioni di utilizzo. Entro i successivi centoventi giorni, la Giunta regionale provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione dell'elenco dei suindicati siti.
2. Al fine di contenere i costi di funzionamento degli organismi regionali e assicurare maggiore e paritaria efficienza dei servizi resi agli studenti universitari in materia di diritto allo studio, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una legge di riordino delle ADISU, finalizzata alla loro riduzione da sette a due, con sedi, rispettivamente, in Napoli e Salerno.
3. Al fine di salvaguardare le attività e il funzionamento della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni (Caserta) è autorizzata la spesa di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante incremento per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 3.000.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio.
Art. 12. Misure per il contrasto alle dipendenze.
1. A partire dall'anno 2016, è istituita la giornata regionale per la lotta alle tossicodipendenze. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, individua il giorno di celebrazione. La giornata rappresenta, anche con il coinvolgimento delle scuole e delle Università della Campania, una occasione di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica contro il consumo delle sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive, nonché contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e contro il consumo di altre sostanze tossiche.
2. In occasione della giornata regionale per la lotta alle tossicodipendenze, la Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito dei rispettivi bilanci, promuovono idonee iniziative volte alla prevenzione del consumo, dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché alla diffusione della cultura della legalità attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.
3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono essere demandate nella parte organizzativa ai Sert delle Asl provinciali, che valutano gli strumenti più utili, sentiti i Provveditorati agli studi, per raggiungere anche le fasce più giovani.
4. Dopo il comma 197 dell'articolo 1 della
"197-bis. La Regione, attraverso l'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, istituito con
a) la data del collegamento alle reti telematiche;
b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, oltre alle sanzioni previste dalla legge, si applica la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 500,00.".
Art. 13. Misure in materia ambientale.
1. Al fine di monitorare e prevenire l'inquinamento atmosferico nel territorio campano e in particolare, nel territorio dell'agro nolano, la Regione istituisce un fondo per l'acquisto, da parte dei Comuni campani, di centraline atte al rilevamento di concentrazione di emissioni inquinanti nell'aria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, gli indirizzi generali per la modalità di riparto del fondo.
2. La Regione Campania, nell'ambito della tutela della qualità delle acque del Litorale Domitio Flegreo, nel percorso di attuazione del grande progetto di "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni", si impegna a realizzare una campagna di monitoraggio volta ad individuare gli scarichi abusivi di carattere civile e industriali che si verificano lungo il reticolo di canali dei Regi Lagni allo scopo di definire un successivo piano di interventi e di manutenzione mirato alla risoluzione delle criticità innescate presso i bacini idrici di recapito per effetto dei carichi inquinanti fuori norma.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante incremento per l'anno 2016 della Missione 9, Programma 8, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 150.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio.
Art. 14. Modifiche normative per il contenimento della spesa pubblica regionale.
1. L'articolo 3 della
"Art. 3 (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione)
1. È istituita dal 1° gennaio 2004 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al
2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,02582 per litro di benzina.
3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione del carburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell'impianto, su base mensile e sui quantitativi erogati che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 25, comma 4 del
4. L'imposta è versata alla Regione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dei consumi, sul conto corrente della tesoreria regionale.
5. In caso di mancata effettuazione del versamento dell'imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento dell'importo non versato, oltre agli interessi e all'indennità di mora.
6. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sono effettuate, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della
7. Alla Regione Campania, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i consumi, deve essere presentata dichiarazione di consumo su modello approvato dal dirigente della struttura tributaria regionale.
8. Gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli trasmettono ai competenti uffici regionali i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori.
9. Al fine di regolamentare le procedure e rafforzare l'attività di controllo e di recupero dell'imposta, è stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Regione e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
10. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
11. Per la riscossione coattiva, gli interessi e l'indennità di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'articolo 3, comma 13, della
12. L'amministrazione regionale ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento.
13. Per i periodi d'imposta precedenti al 2016, resta ferma la disciplina regionale vigente al 31/12/2015.
14. Per quanto non espressamente previsto della presente legge, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.".
2. Al comma 163, dell'articolo 1 della
3. Al comma 239, dell'articolo 1 della
Art. 15. Destinazione risparmi di spesa.
1. I risparmi derivanti dall'attuazione della presente legge e non espressamente finalizzati ad altre misure, sono destinanti ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018.
Art. 16. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla