§ 3.6.31 - L.R. 30 luglio 2013, n. 8.
Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, attività commerciali
Data:30/07/2013
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Funzioni dei Comuni)
Art. 4.  (Programmazione regionale in materia di carburanti)
Art. 5.  (Commissione consultiva regionale carburanti)
Art. 6.  (Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti)
Art. 7.  (Osservatorio e sistemi informativi)
Art. 8.  (Bacini di utenza)
Art. 9.  (Attività soggette ad autorizzazione)
Art. 10.  (Attività soggette a comunicazione)
Art. 11.  (Uso del biometano e del metano liquido)
Art. 12.  (Attività complementari e servizi integrativi)
Art. 13.  (Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività)
Art. 14.  (Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione)
Art. 15.  (Sospensione e decadenza dell’autorizzazione)
Art. 16.  (Collaudo – Commissione di collaudo – Rete ordinaria ed autostradale)
Art. 17.  (Disciplina urbanistica)
Art. 18.  (Qualificazione e ammodernamento della rete esistente)
Art. 19.  (Deroga per gli impianti di pubblica utilità)
Art. 20.  (Regolamento di attuazione)
Art. 21.  (Orario degli impianti di distribuzione carburanti)
Art. 22.  (Nuove concessioni)
Art. 23.  (Aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati)
Art. 24.  (Modifiche degli impianti)
Art. 25.  (Trasferimento della titolarità della concessione)
Art. 26.  (Rinnovo della concessione)
Art. 27.  (Decadenza dalla concessione)
Art. 28.  (Impianti ad uso privato)
Art. 29.  (Contenitori-distributori mobili ad uso privato)
Art. 30.  (Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali)
Art. 31.  (Impianti per il rifornimento di natanti da diporto o aeromobili)
Art. 32.  (Vigilanza e controllo)
Art. 33.  (Sanzioni)
Art. 34.  (Norme transitorie ed abrogazioni)
Art. 35.  (Norma finanziaria)
Art. 36.  (Entrata in vigore)


§ 3.6.31 - L.R. 30 luglio 2013, n. 8.

Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti

(B.U. 5 agosto 2013, n. 43)

 

CAPO I – OGGETTO, FINALITÀ, FUNZIONI E REQUISITI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. In attuazione del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59), e dell’articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) ed in coerenza con l’articolo 83-bis, commi da 17 a 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria – Finanziaria triennale), con l’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – Manovra economica 2), e con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), nel rispetto della libertà di stabilimento, della concorrenza e della tutela del territorio, la presente legge detta i principi ed i criteri fondamentali per l’ammodernamento degli impianti di distribuzione dei carburanti, per migliorare l’efficienza complessiva della rete e per promuovere l’incremento anche qualitativo dei servizi resi all’utenza e la garanzia del servizio pubblico, nell’ottica della snellezza, della trasparenza, dell’ efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge, per rete si intende l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatti-gpl, metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, comprese le colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, gli impianti siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali, marini, gli impianti situati nella rete autostradale, nei raccordi autostradali e nelle tangenziali, con esclusione degli impianti utilizzati soltanto per gli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

2. Per carburanti per autotrazione si intendono i seguenti tipi di prodotti:

a) benzine;

b) gasoli;

c) gpl;

d) gas naturale –metano;

e) idrogeno;

f) miscele metano-idrogeno;

g) qualsiasi altro carburante conforme alle norme emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa.

3. Per impianto si intende il complesso commerciale unitario sulla pubblica via, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso impianto, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici ed ai manufatti per i servizi all’automobile ed all’automobilista, e dalle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.

4. Ai fini del monitoraggio previsto nell’articolo 7, per chiosco si intende un impianto costituito da uno o più distributori con attrezzature per la modalità di pagamento self-service pre-payment o postpayment, situati nell’area di pertinenza dell’impianto ed al di fuori della sede stradale, a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi, con servizi igienici per gli addetti e fornito di un locale adibito al ricovero del personale addetto ed eventualmente all’esposizione di lubrificanti e di altri accessori per veicoli. E’ prevista la presenza di una pensilina a copertura soltanto delle colonnine.

5. Ai fini del monitoraggio previsto nell’articolo 7, per stazione di rifornimento si intende un impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi, fornito di un locale per il ricovero e di servizi igienici per gli addetti e per l’esposizione di lubrificanti e di altri accessori per veicoli, escluse le attrezzature per lavaggio, il grassaggio e altri servizi per i veicoli. Sono previste attrezzature per modalità di pagamento self service pre-payment o post-payment e la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l’effettuazione del rifornimento.

6. Ai fini del monitoraggio previsto nell’articolo 7, per stazione di servizio si intende un impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie al servizio degli utenti. Essa, inoltre, comprende attrezzature per lavaggio e per grassaggio ed altri servizi per i veicoli ed è fornita di servizi igienici. Sono previste attrezzature per modalità di pagamento self service pre-payment o post-payment e la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l’effettuazione del rifornimento.

7. Per erogatore si intende l’insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell’impianto al serbatoio dell’automezzo, misurando contemporaneamente i volumi oppure le quantità trasferite. Esso è composto da:

a) una pompa o un sistema di adduzione;

b) un contatore ed un misuratore;

c) una pistola con una valvola di intercettazione;

d) le tubazioni di connessione;

e) i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, tra cui quelli di recupero di vapori di benzina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale – Codice dell’ambiente), limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli.

8. Per colonnina si intende l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori; per colonnina multidispenser si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti.

9. Per self-service pre-payment si intende il complesso di apparecchiature a lettura ottica di banconote oppure di carte di credito per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.

10. Per self-service post-payment si intende il complesso di apparecchiature per il comando ed il controllo a distanza dell'erogatore del carburante da parte di apposito incaricato con pagamento successivo al rifornimento effettuato dall'utente.

11. Per gestore si intende il soggetto in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti rilasciato dall'Agenzia delle dogane, addetto al servizio di rifornimento dei veicoli, alle prestazioni di primo intervento sui medesimi, all'esercizio delle attività accessorie e alla vigilanza ed al controllo dell'intera area di servizio.

12. Per impianto ad uso privato si intendono:

a) gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato: un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili. L’impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing, di imprese diverse dal titolare dell’autorizzazione, a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall’articolo 2359 del Codice civile;

b) gli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione situati all’interno delle aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni, ad uso esclusivo dei mezzi appartenenti alle stesse amministrazioni.

13. Per contenitore-distributore mobile ad uso privato si intendono le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9.000 litri ubicate all’interno di aziende agricole e agromeccaniche, di cave per estrazione di materiale, di cantieri stradali, ferroviari ed edili, nonché di attività industriali ed artigianali, destinate al rifornimento di macchine ed autoveicoli non targati e non circolanti su strada, di proprietà dell’azienda presso la quale è usato il contenitore-distributore mobile, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministero dell’interno del 31 luglio 1934, n.136300 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi)

14. Per erogato di impianto si intendono i prodotti di benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione effettivamente commercializzati come risultanti dai registri di carico e di scarico vidimati dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane o dai dati comunicati dai titolari dell’autorizzazione relativamente al prodotto metano.

15. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell’impianto, così come definito dal comma 3, comprendente la totale sostituzione ed il riposizionamento delle attrezzature petrolifere.

 

     Art. 3. (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge. In particolare provvedono:

a) al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti comprensiva del permesso di costruire;

b) alla fissazione dei criteri degli orari e dei turni di apertura e di chiusura, sulla base degli indirizzi regionali previsti nell’articolo 20, comma 1, lettera e).

 

     Art. 4. (Programmazione regionale in materia di carburanti)

1. La Giunta regionale, attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, con le tre organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali, sentita la commissione consultiva regionale carburanti prevista nell’articolo 5, definisce le proposte relative agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione commerciale ed urbanistica per l’insediamento delle attività di distribuzione di carburanti, nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria.

 

     Art. 5. (Commissione consultiva regionale carburanti)

1. E’ istituita presso la struttura regionale competente la commissione consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione di carburanti.

2. La commissione è composta da:

a) l’assessore regionale competente per materia, o suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;

c) il rappresentante dell’Unione petrolifera o suo delegato;

d) il rappresentante dell’Assopetroli o suo delegato;

e) il rappresentante del Consorzio grandi reti o suo delegato;

f) il rappresentante dell’Associazione nazionale distributori stradali GPL autotrazione o suo delegato;

g) il rappresentante dell’Assogasliquidi o suo delegato;

h) il rappresentante della Federmetano o suo delegato;

i) il rappresentante della Assogasmetano o suo delegato;

l) il rappresentante del consorzio Ecogas o suo delegato;

m) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale o loro delegati;

n) il rappresentante dell'Anci o suo delegato;

o) tre esperti del settore impianti di distribuzione di carburanti.

3. Gli esperti previsti nella lettera o) del comma 2 devono rilasciare, all’atto della nomina, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non aver ricoperto incarichi e di non ricoprire incarichi o mansioni riconducibili ad un rapporto di collaborazione con le associazioni e gli enti rappresentati nella commissione consultiva regionale.

4. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura regionale competente in materia di carburanti.

5. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed organizzazioni rappresentate. La mancata designazione di alcuni rappresentanti non impedisce la costituzione della commissione, se sono nominati la metà più uno dei suoi componenti. La commissione dura in carica cinque anni.

6. Ai componenti ed al segretario della commissione non è corrisposto alcun compenso.

7. Le sedute della commissione sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti ed, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti. Il componente che, senza alcuna giustificazione, è assente per tre volte consecutive decade di diritto ed è sostituito entro sessanta giorni con le stesse modalità previste nel comma 5.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando tra i presenti gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

 

     Art. 6. (Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti)

1. La Commissione prevista nell'articolo 5 è lo strumento istituzionale di confronto sull'evoluzione della rete tra i diversi operatori del settore e l'amministrazione regionale. La commissione formula contributi e proposte all'amministrazione regionale sulle problematiche concernenti:

a) la qualificazione e l'ammodernamento della rete distribuzione dei carburanti;

b) la elaborazione di proposte, di studi o di iniziative inerenti le finalità previste dalla presente legge;

c) i quesiti di carattere generale inerenti la corretta interpretazione delle norme applicabili a livello regionale.

2. La commissione è sentita semestralmente dalla Regione in merito al monitoraggio effettuato per verificare l’evoluzione del processo di qualificazione ed ammodernamento della rete, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 32/1998.

 

     Art. 7. (Osservatorio e sistemi informativi)

1. La Regione svolge un’attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore della rete dei carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante un apposito ufficio che svolge funzioni di osservatorio regionale, concorrendo, con l’ufficio di statistica regionale e con gli altri sistemi informativi regionali:

a) al monitoraggio annuale, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 32/1998;

b) alla diffusione delle informazioni alle istituzioni, alle categorie economiche e ai soggetti interessati;

c) alla promozione di studi e di ricerche, e alla realizzazione di strumenti di informazione periodica.

2. La Regione, in attuazione di quanto previsto nel comma 1 e per esaminare le caratteristiche e l'evoluzione della rete distributiva dei carburanti, individua i bacini di utenza previsti dall’articolo 8, aventi caratteristiche territoriali omogenee, e monitora le dinamiche evolutive in termini di qualità e di ammodernamento degli impianti.

 

     Art. 8. (Bacini di utenza)

1. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva, la Regione individua, con il regolamento di attuazione previsto nell'articolo 20, appositi bacini di utenza, sulla base dei seguenti parametri:

a) l’erogato medio degli impianti calcolato su base annua;

b) la densità media degli impianti (numero di impianti per kmq);

c) il rapporto tra numero di impianti ed abitanti;

d) il rapporto tra numero di veicoli circolanti ed impianti;

e) i sistemi locali del lavoro;

f) la presenza di attività turistiche;

g) la presenza di attrattori commerciali;

h) l’altitudine media del Comune.

2. Con le modalità indicate dal regolamento previste nel comma 1 e per i bacini di utenza risultanti carenti di servizio, è possibile prevedere particolari tipologie di impianti e specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta.

 

     Art. 9. (Attività soggette ad autorizzazione)

1. Sono soggetti ad autorizzazione complessiva del permesso a costruire:

a) l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;

b) l'installazione di impianti di carburante a uso privato;

c) la ristrutturazione totale dell'impianto;

d) l'aggiunta di nuovi carburanti diversi da quelli già autorizzati;

e) la trasformazione di impianti da servito in impianti completamente automatizzati senza la presenza del gestore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2.

2. L'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di nuovi impianti stradali è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 13.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1, il titolare dell'impianto trasmette al Comune competente per territorio un'unica domanda, alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta gli elementi indicati nel regolamento previsto nell'articolo 20, ed è redatta secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. Nel regolamento è indicata anche la documentazione da presentare a corredo della domanda.

4. I progetti degli impianti di distribuzione sono conformi alla normativa in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza ambientale e stradale, di beni artistici, storici e paesaggistici, di sicurezza sanitaria e di prevenzione di incendi, nonché alle norme regionali in materia di distribuzione dei carburanti.

5. Il Comune trasmette copia dei provvedimenti rilasciati alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai competenti uffici della Agenzia delle dogane ed al proprietario della strada.

6. Le opere realizzate in base alle autorizzazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), sono soggette a collaudo, ai fini della messa in esercizio degli impianti.

7. Ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, alle distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.

 

     Art. 10. (Attività soggette a comunicazione)

1. Ogni modifica degli impianti di distribuzione dei carburanti diversa da quelle previste dall'articolo 9 è soggetta alla comunicazione al Comune territorialmente competente. In tali casi il titolare dell'autorizzazione invia al Comune, alla Regione, ai vigili del fuoco, all'Agenzia delle dogane, competenti per territorio e all'Ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione, nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione degli incendi.

 

     Art. 11. (Uso del biometano e del metano liquido)

1. Per favorire e promuovere la produzione e l'uso del biometano come carburante per autotrazione, così come previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali del sistema distributivo dei carburanti prevedono per i Comuni la possibilità di autorizzare con procedura semplificata la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità di biometano.

2. Al fine di ridurre l’inquinamento e il CO2 in Campania ed i consumi la Regione Campania avvia programmi che sviluppano la filiera del metano liquido anche attraverso protocolli di intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) e con il Ministero dello sviluppo economico (Mise).

 

     Art. 12. (Attività complementari e servizi integrativi)

1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l'autoveicolo e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive e commerciali. Ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, negli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentito:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi), fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste nell'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) ed il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 13;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;

c) l'esercizio della rivendita di tabacchi, tenuto conto delle disposizioni previste negli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tale attività, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 metri quadrati, a condizione che la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione od il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 metri quadrati;

d) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l’Ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b), c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, salvo rinuncia del titolare della licenza dell’esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012 e i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.).

3. La determinazione delle aree, degli indici di edificabilità e degli ulteriori criteri e parametri per le autonome attività di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 17 e dal regolamento di attuazione previsto nell’articolo 20.

 

     Art. 13. (Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività)

1. Per i requisiti soggettivi relativi all’esercizio dell’attività di distribuzione dei carburanti si applica l’articolo 71 del decreto legislativo 59/2010.

 

     Art. 14. (Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione)

1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto, il cessionario comunica l’avvenuto trasferimento contestualmente al Comune, alla Regione, all’Agenzia delle dogane competente ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Le variazioni societarie sono comunicate ai soggetti di cui al comma 1.

3. Il subentrante allega alla comunicazione prevista nel comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 13.

 

     Art. 15. (Sospensione e decadenza dell’autorizzazione)

1. La sospensione dell’attività di un impianto stradale di distribuzione di carburanti avviene su richiesta motivata del titolare dell’autorizzazione o su provvedimento motivato del Comune.

2. La sospensione su richiesta è concessa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi nei casi di motivata e comprovata necessità.

3. Il Comune, per motivi di pubblico interesse, previo congruo preavviso ai soggetti interessati, o per urgenti ragioni di sicurezza senza congruo preavviso, dispone la sospensione dell’esercizio dell’impianto. In caso di inottemperanza il Comune ordina la revoca dell’autorizzazione dell’impianto.

4. Il Comune pronuncia la decadenza dell’autorizzazione e provvede a notificarla al titolare dell’autorizzazione nei termini di legge:

a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 13;

b) nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione sospende l’attività per un periodo superiore a sei mesi, in mancanza della proroga prevista nel comma 2;

c) nel caso in cui l’impianto funziona all’interno del centro abitato senza la presenza del gestore;

d) nel caso di mancato rispetto del termine di messa in esercizio dell’impianto, eventualmente fissato nell’autorizzazione petrolifera, salvo proroga in caso di motivati e comprovati impedimenti all’attivazione dell’impianto.

5. La decadenza dell’autorizzazione comporta lo smantellamento dell’impianto ed il ripristino del sito entro il termine fissato dal Comune.

 

     Art. 16. (Collaudo – Commissione di collaudo – Rete ordinaria ed autostradale)

1. Il collaudo dei nuovi impianti, nonché delle modifiche previste nell’articolo 9, comma 6, e nell’articolo 23, successivamente all’ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta degli interessati alla Regione ed al Comune competente per territorio.

2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione costituita da:

a) un dirigente, o suo delegato, dell’ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che la presiede;

b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio;

c) un rappresentante dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio;

d) un funzionario dell’ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario.

e) un funzionario dell’ufficio comunale competente per territorio.

3. La Regione convoca la commissione di collaudo entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ed il collaudo avviene alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell’autorizzazione petrolifera.

4. La commissione accerta:

a) l’esistenza di un provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, i cui estremi sono annotati nel verbale di collaudo;

b) l’esistenza di permesso di costruire per la esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell’impianto;

c) la funzionalità dell’impianto;

d) l’idoneità tecnica ai fini della sicurezza antincendio e fiscale;

e) la conformità dell’impianto realizzato al progetto approvato.

5. Se sono accertate irregolarità, la commissione assegna un termine per provvedere alla loro eliminazione, attestata da perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato. In caso di necessità, è disposta la rinnovazione del collaudo.

6. Ai singoli componenti della commissione ed al segretario spetta un rimborso spese omnicomprensivo di euro 250,00. Gli oneri del collaudo sono a carico del titolare dell’autorizzazione.

7. Gli interventi non soggetti a collaudo sono realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza antincendio, fiscali, sanitarie ed ambientali documentate da una perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere alla Regione, al Comune, all’Agenzia delle dogane ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco, competenti per territorio.

8. Con riferimento a tutti gli interventi sugli impianti, sono fatti salvi i collaudi a cura delle amministrazioni interessate, se richiesti dalle specifiche norme di settore.

9. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare dell’autorizzazione, corredata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e fiscali, la Regione può autorizzare l’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore.

 

     Art. 17. (Disciplina urbanistica)

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, nelle zone omogenee previste dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione delle zone A.

2. La localizzazione degli impianti di carburanti, comprese le attività previste nell’articolo 12 ottenute in deroga alle norme commerciali di settore, costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

3. I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree, già individuati dal Comune ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 32/1998, sono adeguati dallo stesso Comune alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione previsto nell’articolo 20, se non conformi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.

4. Per i Comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione non hanno fissato i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai sensi dell’ articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo 32/1998, o non hanno provveduto all’adeguamento entro il termine stabilito dal comma 3, si applicano le norme vigenti.

5. Il Comune può riservare aree pubbliche all’installazione di impianti e stabilire i criteri per la loro assegnazione, previa pubblicazione di bandi di gara e secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati.

6. I Comuni individuano indici di edificabilità, criteri e parametri necessari per la realizzazione di adeguati servizi all’autoveicolo e all’automobilista, previsti nell’articolo 12, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione. In attesa dell’emanazione del regolamento di attuazione, si applica quanto stabilito dal regolamento regionale 20 gennaio 2012, n. 1 (Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.6 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”).

 

     Art. 18. (Qualificazione e ammodernamento della rete esistente)

1. Per perseguire la qualificazione e l’ammodernamento della rete, in particolare a tutela dei gestori della rete distributiva dei carburanti, le amministrazioni comunali possono promuovere accordi di programma con gli operatori del settore, anche su richiesta dei gestori e dei titolari, volti ad agevolare interventi di riqualificazione degli impianti esistenti.

2. Per le medesime finalità negli impianti esistenti su sede propria, sprovvisti del ricovero e dei servizi igienici per i gestori, è autorizzata, se possibile, la realizzazione, fino a venticinque metri quadrati, di strutture destinate ai suddetti usi.

3. Per perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento e della qualificazione del sistema distributivo dei carburanti, i Comuni, ai sensi del decreto legislativo 32/ 1998, sottopongono a verifica di sicurezza sanitaria ed ambientale gli impianti esistenti e ne verificano la compatibilità ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001, n. 18504 (Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), consentendo, se necessario e nel rispetto della normativa vigente, l’adeguamento degli impianti.

4. I Comuni, se non hanno già provveduto all’individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili, ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 18504/2001 e del regolamento regionale 1/2012, provvedono, ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, del decreto-legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012 e del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, e delle vigenti disposizioni normative.

5. Gli impianti esistenti sono sottoposti alla verifica tecnica sanitaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 32/1998, del decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni, della legge 111/2011 e del decreto legislativo 1/2012, convertito con modificazioni della legge 27/2012.

6. Le fattispecie di incompatibilità, visto il decreto del Ministero delle attività produttive 18504/2001 che stabilisce le condizioni di incompatibilità degli impianti all’interno dei centri abitati, sono le seguenti:

a) gli impianti situati in zone pedonali od a traffico limitato in modo permanente;

b) l’arresto o la deviazione della linea di flusso del traffico pedonale o veicolare in conseguenza dell’effettuazione del rifornimento di carburanti;

c) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento ai serbatoi da parte delle autobotti avviene sulla sede stradale;

d) la presenza nel tratto di strada prospiciente l’impianto di un semaforo o di un incrocio;

e) l’impedimento totale o parziale di visuale riguardo ai beni di interesse di una curva o di un dosso;

f) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico, come gli incroci ad Y ed ubicati sulla cuspide degli stessi impianti con accessi su più strade;

g) gli impianti ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri, salvo che si tratti di unico impianto in Comuni montani;

h) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;

i) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o da accessi di rilevante importanza per i quali non è possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti, se in regola con le norme edilizie, od impedimenti naturali, come i corsi d’acqua.

 

     Art. 19. (Deroga per gli impianti di pubblica utilità)

1. E’ considerato di pubblica utilità l’impianto che costituisce l’unico punto di rifornimento esistente nel Comune e l’impianto più vicino la cui distanza è maggiore di sette chilometri.

2. Il sindaco, per esigenze di servizio pubblico, può autorizzare la prosecuzione dell’attività di un impianto incompatibile, se di pubblica utilità, fino all’installazione di un nuovo impianto conforme alla normativa vigente e il Comune può rilasciare a sé o ad altro richiedente una nuova autorizzazione per salvaguardare il servizio pubblico nelle aree carenti di servizio.

 

     Art. 20. (Regolamento di attuazione)

1. La Regione, sentita la commissione prevista nell’articolo 5, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere delle commissioni consiliari competenti, il regolamento contenente:

a) l’individuazione dei bacini di utenza, previsti nell’articolo 8, per il monitoraggio della rete distributiva dei carburanti nel territorio regionale;

b) le procedure amministrative per il rilascio dei provvedimenti necessari per l’installazione o la modifica degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione;

c) le disposizioni necessarie per dare la piena attuazione alla presente legge;

d) le misure per la promozione dell’efficienza energetica e per la diffusione dei carburanti ecocompatibili;

e) gli indirizzi in materia di orari e di turni per gli impianti della rete ordinaria;

f) le indicazioni ai Comuni per le verifiche di incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti sulla rete ordinaria.

 

     Art. 21. (Orario degli impianti di distribuzione carburanti)

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell’orario minimo settimanale di apertura definito sulla base di criteri uniformi a livello nazionale stabiliti nel regolamento di attuazione.

2. Ai sensi dell’articolo 28, comma 7, del decreto-legge 98/2011, convertito con legge 111/2011, non possono essere posti specifici vincoli all’utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che sia effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

3. Il gestore comunica l’orario di apertura dell’impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. L’orario prescelto resta valido fino a diversa comunicazione del gestore.

L’intervallo intercorrente tra una comunicazione e l’altra non può essere inferiore a dodici mesi.

4. Il servizio notturno è svolto in conformità agli indirizzi comunali in materia, ai sensi della normativa vigente. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l’orario di apertura, pena la revoca della stessa autorizzazione.

5. I Comuni assicurano la divulgazione degli orari di apertura e di chiusura degli impianti, nonché delle turnazioni, facendo esporre dai titolari di autorizzazione e dai gestori interessati, nei predetti impianti, appositi cartelli indicatori riportanti gli estremi dei provvedimenti comunali in vigore.

6. Gli impianti di metano e di gpl sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, se sono realizzate opportune delimitazioni, atte a separare temporaneamente le attrezzature di erogazione dei diversi prodotti.

7. Fino alla emanazione del regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 si applicano gli orari ed i turni previsti dal regolamento regionale 1/2012.

 

CAPO II – IMPIANTI AUTOSTRADALI

 

     Art. 22. (Nuove concessioni)

1. La concessione per l’installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla Regione ed è subordinata:

a) al rispetto delle norme previste dalla presente legge;

b) alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;

c) alla dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'Anas, se proprietari dell'area oggetto dell'intervento, nel rispetto della presente legge.

2. Se l'area oggetto dell'impianto è di proprietà di terzi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento di attuazione.

3. La concessione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l’esecuzione dell’articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n.1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).

 

     Art. 23. (Aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati)

1. L'autorizzazione per l'aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati è rilasciata dalla Regione subordinatamente alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e delle prescrizioni fiscali ed antincendio. La corretta realizzazione dell'aggiunta dei carburanti non precedentemente autorizzati, così come la ristrutturazione totale dell'impianto, deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 16.

 

     Art. 24. (Modifiche degli impianti)

1. Le modifiche degli impianti sono preventivamente comunicate alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all'Agenzia delle dogane competente per territorio ed alla società titolare della concessione autostradale e sono realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e della normativa fiscale ed antincendio.

 

     Art. 25. (Trasferimento della titolarità della concessione)

1. La domanda per ottenere il trasferimento della titolarità della concessione è presentata alla Regione, è sottoscritta dal cedente e dal soggetto subentrante, deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale ed essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 13.

 

     Art. 26. (Rinnovo della concessione)

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale è presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. Fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi i diritti ed i doveri relativi all'esercizio dell'impianto.

2. Se la domanda di rinnovo è presentata successivamente al termine previsto nel comma 1, ma entro la data di scadenza della concessione, la stessa concessione non decade, ma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'articolo 33.

3. Le concessioni per le quali l'istanza di rinnovo non è presentata entro i termini fissati dal comma 2 sono soggette a decadenza.

4. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. L'idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione prevista nell'articolo 16.

 

     Art. 27. (Decadenza dalla concessione)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni normative previdenziali ed economiche sancite negli accordi nazionali di categoria, nonché di inserimento nei contratti che regolano la gestione di clausole in violazione di quanto previsto dalla presente legge, dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) e dal decreto del Presidente della Repubblica 1269/1971, se il titolare della concessione non ottempera alla richiesta di adeguamento entro novanta giorni dalla medesima richiesta, la Regione dichiara la decadenza dalla concessione.

 

CAPO III - IMPIANTI AD USO PRIVATO, PER NATANTI ED AEROMOBILI

 

     Art. 28. (Impianti ad uso privato)

1. L'autorizzazione per l’installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante è rilasciata dal Comune, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione degli incendi e di tutela ambientale. La corretta realizzazione dell'impianto è certificata da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione prevista nell'articolo 16.

2. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti per il rifornimento diretto degli autoveicoli indicati dal richiedente, così come previsto nell’articolo 2, comma 12, lettera a). E' vietata la cessione di carburante a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito. I titolari degli impianti ad uso privato trasmettono alla ditta, alla quale chiedono il rifornimento di carburante, copia della autorizzazione rilasciata dal Comune per l'esercizio dello stesso impianto.

3. La richiesta di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto ad uso privato è corredata da autocertificazione attestante la necessità del rifornimento diretto ed esclusivo degli autoveicoli indicati dal richiedente. Le autorizzazioni sono subordinate alla verifica della reale e comprovata necessità, come il numero di autoveicoli, di cui all’articolo 2, comma 12, lettera a). La Regione svolge un'azione di monitoraggio delle autorizzazioni ed, annualmente, informa la commissione prevista dall'articolo 5.

4. Per gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale, è richiesta l'autorizzazione al Comune entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, l'impianto è chiuso ed il titolare dell'impresa è sanzionato secondo quanto previsto nell'articolo 33. Le modifiche di un impianto ad uso privato compatibili con la specificità dello stesso impianto sono soggette alle disposizioni previste negli articoli 9 e 10.

 

     Art. 29. (Contenitori-distributori mobili ad uso privato)

1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato per carburanti liquidi di categoria C è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune competente per territorio. Il titolare, contestualmente alla segnalazione certificata, attesta il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi.

 

     Art. 30. (Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali)

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o di altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, è consentito per quantitativi inferiori a mille litri ed è soggetto alla comunicazione al Comune.

 

     Art. 31. (Impianti per il rifornimento di natanti da diporto o aeromobili)

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili è rilasciata dal Comune nel quale l'impianto ha sede, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Gli impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili sono adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili.

3. La corretta realizzazione degli impianti per natanti o per aeromobili deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione prevista nell'articolo 16.

 

CAPO IV - VIGILANZA - SANZIONI E NORME TRANSITORIE

 

     Art. 32. (Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai funzionari dell'ufficio regionale competente e dagli organi di polizia, secondo le competenze attribuite dalle vigenti normative.

2. La violazione delle norme previste dalla presente legge, che prevedono l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nell'articolo 33, è accertata dai soggetti previsti nel comma 1.

3. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale, i controlli inerenti la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica affidati dalla normativa vigente alla competenza, rispettivamente, dell'Agenzia delle dogane e del Comando dei vigili del fuoco ed i controlli attinenti alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, demandati alle amministrazioni competenti.

 

     Art. 33. (Sanzioni)

1. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che:

a) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione ed il conseguente collaudo, fermo restando quanto previsto nell’articolo 16, comma 9;

b) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti in impianti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburanti a terzi, salvo quanto indicato nell’articolo 2, comma 12, lettera a).

2. Nei casi previsti dal comma 1, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, l’attività dell’impianto è sospesa fino al rilascio dell’autorizzazione. Se mancano i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione, il Comune ordina lo smantellamento dell’impianto ed il ripristino dell’area nella situazione originaria.

3. E’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 colui che:

a) effettua le modifiche in violazione degli articoli 9 e 10;

b) non utilizza le parti modificate dell’impianto entro il termine fissato nell’autorizzazione;

c) rifornisce utenti provvisti di recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza;

d) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e di chiusura;

e) non espone e non pubblicizza, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati, da definirsi con modalità che garantiscono una corretta e trasparente informazione per l’utente;

f) attiva un contenitore-distributore mobile senza la prescritta comunicazione.

4. E’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 colui che non rispetta l’obbligo dell’esclusivo rifornimento a natanti o aeromobili in un impianto adibito al rifornimento degli stessi.

5. E’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 colui che:

a) presenta domanda di rinnovo della concessione per un impianto autostradale successivamente al termine indicato dall’articolo 26, ma entro la data di scadenza della concessione;

b) attiva l'impianto autostradale antecedentemente all'effettuazione del collaudo od in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 1, 2, 3, 4 spettano al Comune dove è installato l'impianto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 5 spettano alla Regione.

8. Il pagamento delle somme determinate dall'applicazione del presente articolo è effettuato secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.

 

     Art. 34. (Norme transitorie ed abrogazioni)

1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate e le istanze complete degli atti endoprocedimentali previsti presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, se compatibili con la vigente normativa. È data comunque facoltà agli interessati di adeguare la domanda di autorizzazione e di permesso di costruire alle norme introdotte dalla presente legge.

2. Sono abrogate la legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 (Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) e le norme regionali in materia di impianti di distribuzione carburanti incompatibili con la presente legge.

3. Sino alla nomina della commissione di cui all’articolo 5, le funzioni sono svolte dalla commissione di cui all’articolo 4 della legge regionale 6/2006.

 

     Art. 35. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari, a legislazione vigente, a carico del bilancio regionale, con riferimento per il corrente esercizio finanziario alle somme iscritte nella Missione 17 (energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (fonti energetiche), anche con riferimento al bilancio pluriennale 2013/2015.

 

     Art. 36. (Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del vigente Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.