Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 54. Impresa |
Capitolo: | 54.4 misure di sostegno |
Data: | 20/02/2014 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2 . Ambito di applicazione |
Art. 3 . Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni |
Art. 4 . Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese |
Art. 5 . Modalità di considerazione delle modifiche al rating di legalità |
Art. 6 . Omessa considerazione del rating attribuito |
Art. 7 . Entrata in vigore e pubblicazione |
§ 54.4.316 - D.M. 20 febbraio 2014, n. 57.
Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
(G.U. 7 aprile 2014, n. 81)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il
Visto, in particolare, l'articolo 5-ter che, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visto che, ai sensi del citato articolo 5-ter, del rating così attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonchè in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e che gli istituti di credito che omettono di tener conto di tale rating sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta;
Visto il regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 14 novembre 2012, n. 24075, di attuazione dell'articolo 5-ter del
Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di cui al citato articolo 5-ter del
Visto il
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Vista la nota n. 1323 del 28 gennaio 2014 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata
Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi, in data 23 maggio 2013;
Adottano
il seguente regolamento:
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) "Autorità": l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della
b) "concessione di finanziamento ad un'impresa": la concessione da parte di una pubblica amministrazione ad un'impresa di un beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del
c) "banca": l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del
d) "impresa": l'impresa (in forma individuale o collettiva):
(i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
(ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;
(iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni;
e) "pubbliche amministrazioni": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
f) "rating di legalità delle imprese": il rating di cui all'articolo 5-ter del
g) "regolamento dell'Autorità": il regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità delle imprese con delibera dell'Autorità.
2. Le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 3.
3. Le banche, in sede di accesso al credito bancario, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 4 e seguenti.
Capo I
Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in
sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
Art. 3. Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. Ai fini del presente articolo, l'impresa che ha conseguito il rating di legalità ai sensi del regolamento dell'Autorità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato regolamento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al
3. I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del
a) preferenza in graduatoria;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
4. Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità del finanziamento, nonchè dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating.
5. Le amministrazioni concedenti provvedono a dare applicazione alle disposizioni del presente decreto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Capo II
Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di accesso al credito bancario
Art. 4. Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese
1. Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.
2. Le banche definiscono e formalizzano procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalità e i suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie.
3. Le banche considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio.
4. Ai fini del presente articolo, l'impresa che chiede il finanziamento dichiara di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.
Art. 5. Modalità di considerazione delle modifiche al rating di legalità
1. Le banche, nei casi in cui abbiano tenuto conto del rating di legalità nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione del credito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, verificano, in sede di monitoraggio del credito, la persistenza del rating di legalità e del punteggio di rating attribuito all'impresa ai fini dell'eventuale revisione delle suddette condizioni economiche.
2. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza da parte delle banche delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 4.
Art. 6. Omessa considerazione del rating attribuito
1. Le banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile, una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti. Della suddetta relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet.
2. In base alle informazioni ricevute dalle banche ai sensi del precedente comma, la Banca d'Italia pubblica annualmente, a fini statistici, dati aggregati relativi ai casi di omessa considerazione del rating di legalità.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 7. Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 928