Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.6 viabilità, acquedotti, lavori pubblici |
Data: | 12/11/2012 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto, finalità e ambito di applicazione. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Usi delle acque. |
Art. 4. Competenze. |
Art. 5. Catasto delle utenze idriche e archivio anagrafico dei punti d'acqua. |
Art. 6. Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi. |
Art. 7. Istanza di concessione di derivazione. |
Art. 8. Verifica preliminare di procedibilità. |
Art. 9. Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta pareri. |
Art. 10. Pubblicazione. |
Art. 11. Domande concorrenti. |
Art. 12. Osservazioni ed opposizioni. |
Art. 13. Domande soggette a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). |
Art. 14. Domande soggette a VIA e VI. |
Art. 15. Trasmissione documentazione per acquisizione di pareri e nulla osta. |
Art. 16. Visita locale di istruttoria. |
Art. 17. Integrazioni documentali. |
Art. 18. Conclusione dell'istruttoria e relazione finale. |
Art. 19. Disciplinare di concessione. |
Art. 20. Provvedimento finale di rilascio o diniego della concessione. |
Art. 21. Esecuzione dei lavori, collaudo ed esercizio delle utenze. |
Art. 22. Durata delle concessioni. |
Art. 23. Determinazione dei canoni e delle cauzioni. |
Art. 24. Rinnovo della concessione. |
Art. 25. Cambio di titolarità. |
Art. 26. Limitazione dei prelievi e sospensione dell'esercizio della concessione. |
Art. 27. Varianti alla concessione. |
Art. 28. Decadenza. |
Art. 29. Revoca. |
Art. 30. Rinuncia alla concessione. |
Art. 31. Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza. |
Art. 32. La licenza di attingimento. |
Art. 33. Procedure di deposito per uso domestico. |
Art. 34. Installazione del misuratore volumetrico. |
Art. 35. Perforazioni finalizzate al controllo e monitoraggio degli acquiferi. |
Art. 36. Disposizioni relative all'uso dell'acqua per scambio termico. |
Art. 37. Vigilanza e controlli. |
Art. 38. Sanzioni. |
Art. 39. Norme transitorie. |
§ 4.6.30 - R.R. 12 novembre 2012, n. 12.
Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche.
(B.U. 19 novembre 2012, n. 72)
LA GIUNTA REGIONALE
ha deliberato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il
vista la
considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto
vista la nota n. 6354/SP del 26 ottobre 2012 dell'Assessore proponente
Emana il seguente Regolamento:
TITOLO I
Principi e disposizioni generali
Art. 1. Oggetto, finalità e ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative all'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi, alla concessione di derivazione e alla licenza di attingimento per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee e superficiali, mediante piccole derivazioni e attingimenti temporanei, nonché la procedura relativa al deposito per derivazioni di acque sotterranee ad uso domestico.
2. Il presente regolamento favorisce la semplificazione amministrativa nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale e regionale in materia.
3. Non sono soggetti al presente regolamento:
a) la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, in quanto libera e soggetta alle sole prescrizioni previste nell'articolo 17, comma 2, del
b) le procedure relative alle acque minerali naturali di cui al
c) le procedure relative alle acque termali di cui al
d) le procedure relative alle risorse geotermiche di cui al
Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento sono definite:
a) acque superficiali, ai sensi dell'articolo 54 del
b) acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 54 del
c) sorgente, punto o area più o meno ristretta, ubicata sia in superficie che sotto il livello del mare, in corrispondenza della quale si manifesta il naturale affioramento di acque sotterranee.
d) bilancio idrico, ai sensi dell'Allegato 1, comma 1 del D.M. 28 luglio 2004, comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, superficiale o sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti);
e) attingimento, prelievo temporaneo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali effettuato, con impianti mobili, per una durata non superiore all'anno;
f) derivazioni, prelievi di acqua pubblica da corpi idrici superficiali o sotterranei (comprese le sorgenti), effettuati mediante opere mobili o fisse, a loro volta distinte in:
1) grandi derivazioni, ai sensi del
1.1) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua di 3.000 chilowatt;
1.2) per acqua potabile: litri 100 al secondo;
1.3) per irrigazione: litri 1.000 al secondo o anche meno se è possibile irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
1.4) per bonificazione per colmata: litri 5.000 al secondo;
1.5) per usi industriali, intendendo con tale termine usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al secondo;
1.6) per piscicoltura: litri 100 al secondo;
1.7) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al secondo;
2) piccole derivazioni: tutte le utenze che non rientrano nelle grandi derivazioni;
3) derivazioni per uso domestico: tutte le utenze per derivazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 3 comma 1 lettera n), comprese nei seguenti limiti:
3.1) fino a 1,0 litro al secondo e con un volume massimo di 1.500 metri cubi all'anno;
g) deflusso minimo vitale (DMV) la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire, in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici fissati ai sensi degli articoli 76 e 77 del
Art. 3. Usi delle acque.
1. Ai fini del presente regolamento sono individuati i seguenti usi delle acque:
a) uso destinato al consumo umano, che comprende tutti gli utilizzi delle acque definite all'articolo 2, comma 1, lettera a) del
b) uso irriguo, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'irrigazione fondiaria;
c) uso industriale, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati a processi produttivi industriali, ad esclusione di quelli definiti all'articolo 2 comma 1, lettera a), punto 2 del
d) uso idroelettrico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati alla produzione di energia elettrica mediante forza motrice idraulica;
e) uso come forza motrice, che comprende tutti gli utilizzi delle acque come forza motrice per il funzionamento di macchinari;
f) uso per aree a verde pubblico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'irrigazione di aree a verde pubblico e di aree destinate ad attività sportive e ricreative;
g) uso piscicolo, per l'utilizzo delle acque destinate all'allevamento di specie ittiche;
h) uso igienico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'igiene personale e degli impianti sanitari;
i) uso zootecnico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'allevamento del bestiame nell'ambito di imprese agricole o zootecniche, non configurate come uso domestico di cui alla lettera n);
j) uso antincendio, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati ai servizi antincendio pubblici e privati;
k) uso per autolavaggio, per l'utilizzo delle acque per il funzionamento degli impianti commerciali di autolavaggio;
l) uso per lavaggio strade, utilizzo delle acque per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate;
m) uso per scambio termico per l'utilizzo delle acque derivate finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore;
n) uso domestico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque previsti nell'articolo 93 del
o) uso a scopi didattico-scientifici per l'utilizzo delle acque nelle attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione scientifica nei settori disciplinari dell'idrogeologia, dell'idrologia e dell'idraulica fluviale;
p) uso promiscuo, per l'utilizzo delle acque per due o più usi indicati alle lettere precedenti. In tale caso la determinazione della tipologia di derivazione è basata sulla quantità totale di acqua derivata per i diversi usi, assumendo tra i limiti di riferimento previsti nell'articolo 2, comma 1, lettera f), quello corrispondente all'uso predominante;
q) altri usi per l'utilizzo delle acque non ricadenti in una delle tipologie individuate nelle lettere precedenti.
2. Gli altri usi previsti nella lettera q) del comma 1, sono consentiti purché è dimostrata la compatibilità con la normativa vigente e con il pubblico interesse. In tali casi le istanze di ricerca e di concessione, il disciplinare di concessione e lo stesso provvedimento di concessione di cui agli articoli successivi, descrivono dettagliatamente l'uso da effettuarsi e le finalità sottese, oltre che la relativa assimilazione ad uno degli usi definiti per la determinazione della durata massima della concessione e dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica.
3. All'allegato A si riporta la corrispondenza tra gli usi individuati al comma 1 e gli usi definiti per la determinazione dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, con indicazione della durata massima delle concessioni.
Art. 4. Competenze.
1. Ai sensi dell'articolo 25 della
2. Al fine di uniformare gli atti relativi al presente regolamento, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) è emanata con provvedimento regionale apposita modulistica inerente i procedimenti oggetto del presente regolamento.
Art. 5. Catasto delle utenze idriche e archivio anagrafico dei punti d'acqua.
1. L'ente competente per l'istruttoria e per il rilascio delle concessioni aggiorna con i dati relativi alle nuove concessioni, il Catasto Utenze Idriche formato ai sensi dell'articolo 5 del
2. Al fine di disporre di un data-base aggiornato dei punti d'acqua esistenti e dei nuovi punti realizzati, entro sei mesi dalla data della pubblicazione sul BURC del presente regolamento, è emanata, con decreto dirigenziale, apposita direttiva per la formazione e l'aggiornamento dell'Archivio anagrafico dei punti d'acqua previsto nell'Allegato 3 alla parte terza del
TITOLO II
Procedimento per autorizzazioni e concessioni
Capo I
Avvio del procedimento e istruttoria
Art. 6. Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi.
1. La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, finalizzati alla richiesta di concessione per la derivazione, sono preventivamente autorizzati ai sensi dell'articolo 95 del
2. Le domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi contengono i seguenti elementi:
a) dati identificativi del richiedente;
b) oggetto della richiesta;
c) ubicazione dell'area interessata dalla ricerca (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM 33N - WGS84 dei punti di ricerca previsti), con denominazione e codice del corpo idrico sotterraneo interessato, dedotti dal piano di tutela delle acque regionale (PTA);
d) destinazione d'uso della risorsa.
e) portate media e massima di prelievo richiesta, espresse in litri al secondo;
f) volume annuale massimo richiesto, espresso in metri cubi, coerente con la destinazione d'uso e con le portate di cui alla lettera e);
g) eventuale titolo edilizio abilitativo.
3. Alle domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi, formulate come sopra indicato, sono allegati:
a) titolo di proprietà o altro documento che abilita alla domanda di autorizzazione;
b) dichiarazione da parte dell'ente acquedottistico o di altro ente territorialmente competente, se esistente, per la specifica destinazione d'uso, circa l'impossibilità di soddisfare l'esigenza idrica prevista;
c) la documentazione tecnica prescritta all'Allegato B;
d) copia del versamento delle spese di istruttoria previsto nell'articolo 7, comma 6;
4. La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi è autorizzata dall'ente concedente a seguito della verifica preliminare prevista nell'articolo 8, degli adempimenti istruttori di cui agli articoli 9, 10 e 11, tenendo conto di eventuali osservazioni ed opposizioni, e dopo avere acquisito i relativi pareri.
5. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) le modalità di esecuzione degli eventuali saggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) le modalità di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alle falde captabili;
c) le modalità e le tipologie di prove da effettuare sulle falde nel corso dei lavori di perforazione;
d) l'obbligo di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, all'ente concedente e al comune competente per territorio la data di inizio delle attività di perforazione e i dati identificativi dell'impresa incaricata della loro esecuzione e del direttore dei lavori, previa acquisizione di adeguato titolo abilitativi edilizio;
e) il termine da osservare per la conclusione dei lavori; tale termine, che non può essere superiore a dodici mesi, può essere prorogato ai sensi dell'articolo 100 del
f) le cautele da adottare per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
g) le cautele da adottare per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
h) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione;
i) l'obbligo, per le trivellazioni superiori a 30 metri di profondità dal piano di campagna, di attivare la procedura prevista nella
6. L'autorizzazione alla ricerca e allo scavo di pozzi può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 105 del
a) quando i lavori non sono iniziati entro due mesi dalla notifica del provvedimento di autorizzazione;
b) quando i lavori sono rimasti sospesi oltre sei mesi;
c) nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione;
d) per contravvenzione al divieto di cessione dell'autorizzazione senza previo nulla osta dell'autorità che l'ha accordata.
7. Per il rilascio del provvedimento di concessione, il soggetto autorizzato alla ricerca e scavo comunica la fine dei lavori e formalizza la domanda di concessione alla derivazione, trasmette all'ente concedente, entro trenta giorni dal termine dei lavori di trivellazione, la documentazione stabilita dall'articolo 7 per le diverse fattispecie di derivazione e uso di acque sotterranee.
Art. 7. Istanza di concessione di derivazione.
1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda.
2. Possono presentare domanda di concessione le persone fisiche, in forma singola o associata, e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che hanno necessità di utilizzare acqua pubblica.
3. La concessione è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'autorità concedente e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio.
4. Le domande di concessione per piccole derivazioni da acque superficiali o sotterranee sono indirizzate all'ente competente e contengono i seguenti elementi:
a) dati identificativi del richiedente;
b) oggetto della richiesta;
c) denominazione del punto di prelievo (corso d'acqua superficiale, sorgente o località per pozzo denominazione e codice del corpo idrico interessato, dedotti dal PTA, ubicazione del punto di prelievo - località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM 33N - WGS84);
d) destinazione d'uso della risorsa;
e) portata di prelievo espressa in litri al secondo, indicando nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio;
f) volume annuale massimo di derivazione, espresso in metri cubi, coerente con la destinazione d'uso e con le portate previsto nella lettera e);
g) potenza nominale media annua in chilowatt per produzione di energia elettrica o forza motrice.
5. Alle domande di concessione, formulate come previsto nel comma 4, sono allegati:
a) titolo di proprietà o altro documento che abilita alla richiesta di concessione;
b) dichiarazione da parte dell'ente acquedottistico o di altro ente territorialmente competente, se esistente, per la specifica destinazione d'uso, circa l'impossibilità di soddisfare l'esigenza idrica oggetto della richiesta;
c) certificato di destinazione urbanistica con indicazione degli eventuali vincoli esistenti;
d) certificato rilasciato dall'ASL competente per territorio sulla idoneità delle acque destinate al consumo umano, come definite e disciplinate dal
e) la documentazione tecnica, per le diverse fattispecie, prescritta all'Allegato C;
f) copia del versamento delle spese di istruttoria di cui al comma 7, laddove non già versato in base all'articolo 6;
g) copia del versamento previsto nell'articolo 7 del
6. Per quanto attiene le eventuali opere strutturali necessarie per la realizzazione della derivazione o presa, è necessario acquisire adeguato titolo abilitativo edilizio secondo le vigenti norme urbanistiche e le procedure previste nella
7. L'ente competente per l'istruttoria e per il rilascio delle concessioni determina gli importi delle spese di istruttoria, eventualmente differenziandole in base alle diverse fattispecie di derivazione e uso.
8. Le spese di istruttoria sono utilizzate per le attività previste nell'articolo 5 e per lo svolgimento di verifiche, controlli e sopralluoghi.
9. L'ente concedente provvede, con proprio atto, a disciplinare le procedure di verifica e controllo degli atti depositati, anche a mezzo di controlli a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, accertate dai tecnici all'uopo preposti o da altre autorità competenti, si applicano le sanzioni previste per legge e la domanda viene immediatamente rigettata.
Art. 8. Verifica preliminare di procedibilità.
1. L'ufficio istruttore verifica, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di concessione, la completezza della documentazione allegata.
2. In caso di esito positivo della verifica prevista al comma 1, l'ufficio istruttore procede ai sensi dell'articolo 9.
3. In caso di esito negativo della verifica prevista al comma 1, l'ufficio istruttore fissa, al richiedente, un termine per le integrazioni necessarie al completamento formale della domanda, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni, prorogabile su istanza del richiedente per una sola volta e per non più di trenta giorni.
4. Ricevute le integrazioni richieste nei termini di cui al comma 3, l'ufficio istruttore procede agli adempimenti di cui all'articolo 9.
5. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 7 del
Art. 9. Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta pareri.
1. L'ufficio istruttore comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 ed in conformità all'articolo 8 della
2. L'ufficio istruttore:
a) individua, tra i soggetti che per legge intervengono nel procedimento ai sensi dell'articolo 7 della
b) richiede ai soggetti di cui alla lettera a) i pareri di competenza, trasmettendo loro la documentazione relativa alla domanda di concessione, da integrare dopo l'acquisizione delle eventuali domande concorrenti e delle osservazioni e opposizioni di cui agli articoli 11 e 12.
3. Indice e convoca, in alternativa alla richiesta di parere di cui alla lettera b), tra gli stessi soggetti, una conferenza di servizi per l'acquisizione dei relativi pareri, ai sensi dell'articolo 14 della
4. Procede agli adempimenti previsti nell'articolo 10.
Art. 10. Pubblicazione.
1. L'ufficio istruttore richiede la pubblicazione della domanda, mediante avviso sul BURC, contenente:
a) gli estremi identificativi del richiedente e la data di presentazione della domanda;
b) i seguenti dati inerenti la derivazione:
1) luogo di presa;
2) portate e volumi da derivarsi;
3) uso dell'acqua;
4) luogo di eventuale restituzione;
5) tipo e denominazione dei corpi idrici da cui si richiede il prelievo;
6) corpi idrici interessati dall'eventuale restituzione e, nei casi di domande di concessione ad uso idroelettrico, salto e potenza nominale media.
c) l'ufficio istruttore e l'ufficio competente per il provvedimento finale, presso il quale è depositata, per la visione, copia della domanda e degli elaborati progettuali;
d) il termine per la presentazione delle domande concorrenti previste nell'articolo 11, comma 1; i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni ed opposizioni previsti nell'articolo 12, comma 1, con indicazione delle modalità di presa visione da parte degli interessati della domanda e della documentazione tecnica;
e) nel caso di progetti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d'incidenza (VI) o a verifica di assoggettabilità alla VIA; indicazione dell'ufficio competente per tali provvedimenti, oltre che dei termini e le modalità per la presentazione delle relative osservazioni.
2. L'avviso previsto al comma 1 e l'ordinanza di istruttoria sono contestualmente pubblicati nell'Albo pretorio on-line dell'autorità concedente, in apposito spazio riservato alle domande di concessione; essi sono inoltre trasmessi ai comuni il cui territorio è interessato dalla derivazione, affinché provvedano, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURC, alla pubblicazione nei propri Albi pretori per quindici giorni consecutivi.
Art. 11. Domande concorrenti.
1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC della prima domanda incompatibile con le nuove. Di tutte le domande concorrenti accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti nell'articolo 10.
2. Le domande di cui al comma 1 presentate oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC della prima domanda, sono istruite solo dopo la decisione definitiva sulla domanda precedentemente pubblicata, fermo restando quanto prescritto all'articolo 7, comma 13 del
3. Tra le domande concorrenti, terminata l'istruttoria prevista al Titolo I, è preferita quella che presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai criteri fissati dall'articolo 9, comma 1 e comma 1-bis del
Art. 12. Osservazioni ed opposizioni.
1. Le domande in istruttoria e la documentazione tecnica possono essere visionate da qualunque soggetto ne abbia interesse; gli interessati possono, inoltre, presentare all'ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC o, nel caso di progetti soggetti a VIA, VI o a verifica di assoggettabilità alla VIA, nei termini fissati dagli articoli 24 o 20 del
2. L'ufficio istruttore valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.
Art. 13. Domande soggette a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
1. L'ufficio istruttore, se il progetto è soggetto a verifica di assoggettabilità alla VIA, invita il richiedente la concessione di derivazione ad acquisire, dall'ufficio competente, il provvedimento di assoggettabilità.
2. Se la verifica dell'ufficio competente prevede l'assoggettamento della domanda alla procedura di VIA, l'ufficio istruttore procede secondo l'articolo 14 e seguenti.
3. Se la verifica dell'ufficio competente prevede l'esclusione della domanda dalla procedura di VIA, l'ufficio istruttore procede secondo l'articolo 15 e seguenti.
Art. 14. Domande soggette a VIA e VI.
1. Se la domanda di concessione è soggetta a procedura di Valutazione di Incidenza (VI) o Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale o ad entrambe, si osservano le disposizioni seguenti, fatta salva la preliminare e facoltativa attivazione della fase di orientamento (scoping di cui all'art. 21 del
2. Se la domanda di concessione è soggetta a VI o VIA o ad entrambe le procedure, in sede regionale o statale, l'ufficio istruttore, con la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 9, indica al richiedente la necessità di attivare, presso l'autorità competente, la procedura VI e/o VIA. In tal caso, l'ufficio istruttore potrà concludere l'istruttoria, nei modi previsti all'articolo 18, solo a seguito di parere favorevole di valutazione di incidenza e/o positiva pronuncia di compatibilità ambientale.
3. Se la procedura di VI e/o VIA rende esito negativo, l'ufficio cui compete il provvedimento finale rigetta la domanda di concessione.
Art. 15. Trasmissione documentazione per acquisizione di pareri e nulla osta.
1. L'ufficio istruttore, a seguito degli adempimenti previsti negli articoli precedenti, trasmette ai soggetti individuati nell'articolo 9, comma 2, lettera a), ai quali è stato già richiesto il rilascio di pareri e nulla osta di competenza, la seguente documentazione:
a) copia delle osservazioni e opposizioni pervenute previste nell'articolo 12;
b) copia delle eventuali domande concorrenti;
c) comunicazione della data, ora e luogo della eventuale visita locale di istruttoria.
Art. 16. Visita locale di istruttoria.
1. La visita locale di istruttoria, quando ritenuta necessaria, è effettuata previa comunicazione scritta al richiedente la concessione, ai proprietari dei terreni interessati, se diversi dal richiedente, agli enti intervenuti nel procedimento ed a coloro che hanno presentato osservazioni ed opposizioni; tale comunicazione perviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la visita.
2. Dell'esito della visita è redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti; il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.
3. Se è stata indetta la conferenza di servizi, la visita locale di istruttoria può anche essere contestuale alla conferenza stessa.
Art. 17. Integrazioni documentali.
1. Se l'ufficio istruttore ritiene necessario acquisire, ai fini del completamento dell'istruttoria, ulteriori elementi di giudizio, diversi da quelli eventualmente richiesti in base all'articolo 8, comma 3, esso richiede tale integrazione all'interessato assegnandogli un termine per provvedere.
2. Il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato per le esigenze istruttorie di cui al comma 1 per una sola volta e per non più di trenta giorni.
3. Se è indetta la conferenza di servizi, si procede ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 8 della
Art. 18. Conclusione dell'istruttoria e relazione finale.
1. A seguito della visita locale di istruttoria, se ritenuta necessaria e dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta, l'ufficio istruttore conclude l'istruttoria predisponendo una relazione dettagliata sui risultati della stessa, contenente le informazioni previste nell'articolo 14 del
a) quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti e alla tipologia di derivazione progettata;
b) descrizione delle opere e delle modalità di derivazione ed eventuale restituzione;
c) finalità cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;
d) prescrizioni e cautele da imporre al richiedente nell'interesse pubblico e per i diritti dei terzi, con particolare riferimento alle eventuali opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale oltre che alle cautele per impedire l'inquinamento delle acque;
e) compatibilità della utilizzazione con le previsioni del PTA, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, con specifico riferimento al parere vincolante espresso dall'autorità di bacino territorialmente competente;
f) pareri acquisiti;
g) osservazioni e opposizioni eventualmente presentate da terzi nel corso dell'istruttoria, oltre che le relative controdeduzioni dell'istante;
h) domanda da preferire, nel caso di domande concorrenti previste nell'articolo 11, in relazione ai criteri fissati dall'articolo 9 del
i) le particolarità locali e altri eventuali elementi di giudizio di qualche rilievo per il rilascio della concessione;
j) canoni e sovracanoni da richiedere, con l'indicazione dei relativi calcoli.
Capo II
Conclusione del procedimento
Art. 19. Disciplinare di concessione.
1. Ogni concessione è regolata da apposito disciplinare che contiene le condizioni e prescrizioni che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario; esso viene approvato con il provvedimento finale di concessione, prevista nell'articolo 20.
2. Il disciplinare di concessione contiene i seguenti elementi:
a) i dati identificativi del concessionario e il titolo che abilita alla richiesta di concessione;
b) la tipologia della derivazione e il codice identificativo univoco;
c) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, nonché le modalità di prelievo e di eventuale restituzione;
d) l'uso o gli usi per i quali la concessione è rilasciata;
e) il volume massimo d'acqua da derivare annualmente espresso in metri cubi/anno;
f) la portata istantanea massima e media, espresse in litri/secondo;
g) la superficie in ettari cui l'acqua è destinata, nel caso di derivazione per uso irriguo;
h) il periodo di esercizio della derivazione e le eventuali limitazioni temporali definite;
i) i termini entro i quali il concessionario è tenuto ad iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;
j) la durata della concessione e le eventuali limitazioni d'esercizio temporalmente predeterminate;
k) l'obbligo relativo all'installazione di dispositivi di misurazione e registrazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e eventualmente restituiti, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'autorità concedente. Fanno eccezione le derivazioni ad uso antincendio, se ciò rappresenta un ostacolo tecnico tale da nuocere al corretto funzionamento delle stesse; in tali casi è previsto l'obbligo di adottare opportuni accorgimenti al fine di evitare usi difformi rispetto a quello concesso;
l) l'eventuale obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione, nel caso di derivazioni di acque sotterranee;
m) l'obbligo e le modalità di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa;
n) le prescrizioni da osservarsi in materia di prelievo e restituzione, per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua e dell'equilibrio del bilancio idrico, oltre che per garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
o) gli interventi o le opere, interamente a carico del concessionario, necessarie a garantire il regolare passaggio dell'ittiofauna, nei casi in cui le opere di derivazione pregiudichino la continuità ecologica di corsi d'acqua;
p) le eventuali condizioni speciali o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;
q) gli obblighi del concessionario alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, al cessare della concessione, se le stesse non sono acquisite al demanio idrico;
r) l'espresso richiamo dell'articolo 7, comma 3;
s) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
t) l'importo del canone annuo, la sua decorrenza e i dati utilizzati per la sua determinazione, specificando che l'importo del canone è aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente, ed è comunque dovuto anche se l'utente non vuole o non può fare uso in tutto o in parte delle acque oggetto della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'articolo 30;
u) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione.
Art. 20. Provvedimento finale di rilascio o diniego della concessione.
1. L'ente concedente procede al rilascio o al diniego della concessione mediante provvedimento motivato, nei termini e con le modalità stabilite dal presente articolo.
2. Alla conclusione della relazione finale d'istruttoria prevista nell'articolo 18, se non sussistono i presupposti per il rilascio della concessione, l'autorità concedente comunica al richiedente, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, individuati sulla base dei seguenti criteri:
a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del PTA o di altri strumenti di pianificazione, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
c) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
d) incompatibilità dell'emungimento richiesto con le capacità di ricarica dell'acquifero;
e) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione (area di salvaguardia, aree protette, aree soggette a subsidenza, aree sensibili e aree critiche, ecc.), come definite dal PTA o da altri strumenti di pianificazione;
f) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi previste all'articolo 6;
g) mancata previsione degli impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, se la destinazione dell'uso della risorsa lo consente;
h) contrasto con il pubblico generale interesse;
i) mancato rispetto di quanto previsto nell'articolo 17.
3. Se sussistono i presupposti per il rilascio della concessione, l'ente concedente invita il richiedente a sottoscrivere il disciplinare di concessione previsto nell'articolo 19; nella comunicazione è stabilito il termine entro il quale il richiedente è tenuto a sottoscrivere il disciplinare e a provvedere agli adempimenti previsti al comma 4.
4. Prima della sottoscrizione del disciplinare il richiedente provvede:
a) alla regolarizzazione di eventuali importi dovuti e non versati;
b) al versamento di apposita cauzione, oppure al deposito di idonea fideiussione, pari almeno a un'annualità del canone e comunque non inferiore a 250,00 euro; tali garanzie rimangono vincolate per tutta la durata della concessione;
c) al versamento del canone anticipato relativo alla prima annualità successiva alla concessione e, eventualmente, al saldo di eventuali canoni arretrati;
d) nel caso di derivazioni a scopo idroelettrico di potenza nominale media superiore a trenta chilowatt, al deposito di idonea fideiussione a specifica garanzia circa le capacità tecnicofinanziarie del richiedente, compresa tra un minimo del 5 per cento ed un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione dell'impianto, a seconda dell'importanza dell'intervento; tale fideiussione è svincolata ad avvenuto collaudo delle opere.
5. Gli adempimenti previsti al comma 4 e la sottoscrizione del disciplinare costituiscono condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento finale di concessione.
6. Se il richiedente, ricevuta la comunicazione di accoglimento, non provvede agli adempimenti previsti al comma 4 e alla sottoscrizione del disciplinare, l'ente concedente invia formale diffida ad adempiere entro il termine di ulteriori dieci giorni, decorso inutilmente il quale rigetta la domanda con le modalità previste al comma 2.
7. Se le domande rigettate ai sensi dei comma 2 o 6 sono state istruite in concorrenza con altra domanda meritevole di accoglimento, l'autorità concedente, contestualmente alla comunicazione del rigetto della prima, comunica l'accoglimento della seconda e procede a norma del comma 3 e seguenti.
8. Con il rilascio del provvedimento finale di concessione sono respinte le eventuali domande concorrenti, dandone comunicazione ai relativi richiedenti.
9. Del provvedimento è dato avviso nel BURC, con le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del concessionario;
b) quantità di acqua concessa;
c) luogo di presa e di eventuale restituzione;
d) uso e durata della concessione;
e) eventuali prescrizioni previste dal disciplinare;
f) le eventuali domande concorrenti respinte;
g) l'ufficio presso il quale è depositata copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente la concessione.
10. Il provvedimento finale di concessione è contestualmente pubblicato nell'Albo pretorio on-line dell'ente concedente, in apposito spazio riservato alle domande di concessione.
11. I provvedimenti di rilascio o rinnovo delle concessioni sono soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 5 del
12. In seguito al provvedimento finale di concessione, sono aggiornati il Catasto Utenze Idriche e l'Archivio anagrafico dei punti d'acqua previsti nell'articolo 5.
Art. 21. Esecuzione dei lavori, collaudo ed esercizio delle utenze.
1. Ottenuta la concessione, il titolare presenta all'ente concedente, entro i termini e secondo le modalità previste dal disciplinare di concessione, il progetto esecutivo delle opere relative alla concessione richiesta. L'ente concedente, verificata la regolarità e la conformità del progetto rispetto alla concessione, lo approva per quanto di competenza.
2. L'approvazione del progetto esecutivo prevista al comma 1 costituisce l'autorizzazione alla realizzazione delle opere oggetto di concessione, fatte salve le autorizzazioni urbanistiche ed edilizie previste dalle leggi vigenti.
3. Per le derivazioni ad uso idroelettrico la procedura di approvazione del progetto esecutivo delle opere già oggetto di concessione di cui al comma 1 è effettuata dall'ente concedente ai sensi e secondo le procedure dell'articolo 12 del
4. Se tra le opere della derivazione è prevista la realizzazione di sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo, sottoposti alle disposizioni statali o regionali in materia, l'inizio dei lavori è subordinato all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'ente competente e al conseguimento delle relative autorizzazioni.
5. Il concessionario dà preventiva notizia della data di inizio dei lavori all'ente concedente, che può ordinare la sospensione se non sono rispettate le condizioni alle quali è subordinata la concessione.
6. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario invia all'ente concedente un certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere eseguite rispetto al progetto approvato, sottoscritto da tecnico abilitato in relazione alla tipologia delle opere realizzate, contenente le caratteristiche definitive della derivazione.
7. Per le piccole derivazioni idroelettriche aventi una potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt, il certificato di cui al comma 6 è sostituito da certificato di collaudo delle opere realizzate attestante, tra l'altro, la regolare funzionalità dei dispositivi di limitazione delle portate derivate e rilasciate. Per la redazione del certificato di collaudo l'ente concedente, a seguito di comunicazione di ultimazione dei lavori che il concessionario fa pervenire entro trenta giorni dall'ultimazione stessa, nomina entro i successivi trenta giorni un collaudatore oppure, se necessario, una commissione di collaudo in possesso dei requisiti di abilitazione, con oneri a carico del concessionario. Il collaudo è rassegnato all'ente concedente entro centoventi giorni dall'affidamento dell'incarico.
8. Nel caso di lievi difformità tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a ipotesi di varianti sostanziali, l'ente concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d'atto delle caratteristiche definitive della derivazione così come documentate dal certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione.
9. Per le derivazioni previste al comma 7, nei casi di accertata urgenza, l'ente concedente, su richiesta del concessionario e previa consegna di apposito certificato di regolare esecuzione secondo quanto previsto al comma 6, può autorizzare, una volta verificate le condizioni, l'esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo.
10. Salvo quanto disposto dal comma 8, il concessionario non può far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di conformità.
Art. 22. Durata delle concessioni.
1. Le concessioni sono rilasciate, con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento, per una durata contenuta nei limiti massimi stabiliti dall'articolo 21 del
2. Per gli usi promiscui previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera p), ai fini della determinazione della durata della concessione, si fa riferimento all'uso per il quale è prevista la durata minore.
3. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consortili, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata minima è determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e a quanto previsto dai piani d'ambito.
4. Con direttiva regionale possono essere individuati i parametri in relazione ai quali è determinata la durata delle concessioni, tenendo conto delle previsioni e degli aggiornamenti del PTA, oltre che del bilancio idrico e idrologico determinato dalle autorità di bacino.
5. È fatta salva la facoltà dell'ente concedente, su parere dell'autorità di bacino competente per territorio, di procedere alla revoca, alla limitazione anche non temporanea, o alla sospensione della concessione, nei casi previsti agli articoli 26 e 29.
Art. 23. Determinazione dei canoni e delle cauzioni.
1. Le utenze di acque pubbliche sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo è stabilito dalla Regione in relazione a ciascuna tipologia d'uso indicata all'Allegato A.
2. Gli importi unitari del canone annuo ed i canoni minimi per l'uso di acqua pubblica sono aggiornati annualmente, sulla base del tasso di inflazione programmato, con apposito provvedimento regionale.
3. Per gli usi promiscui previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera p), ai fini della determinazione del canone, salvo quanto previsto dall'articolo 37 del
4. Una percentuale non inferiore al 20 per cento delle spese relative alle concessioni di acque pubbliche (spese di istruttoria e canoni) annualmente introitate, costituiscono apposito capitolo di spesa integralmente finalizzato ad attività organizzative ed operative nel campo della tutela della risorsa idrica.
5. Ai canoni previsti al comma 2 viene applicato un sovracanone regionale del 10 per cento, entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale, da destinare alle autorità di bacino per gli aggiornamenti del bilancio idrico.
6. Il richiedente è tenuto a versare all'ente concedente un deposito cauzionale, anche mediante apposita fideiussione, il cui importo è stabilito dall'ente concedente in misura non inferiore ai limiti stabiliti dall'articolo 11 del
Capo III
Procedimenti connessi alla concessione
Art. 24. Rinnovo della concessione.
1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda entro centottanta giorni dalla scadenza naturale del titolo; il mancato rispetto di tale termine, comporta la presentazione di una nuova domanda di concessione.
2. Se le opere di derivazione, l'uso delle acque, le portate e i volumi oggetto della concessione, sono rimasti immutati, il concessionario allega alla domanda di rinnovo una dichiarazione con la quale autocertifica ai sensi del
3. Resta ferma la facoltà dell'ente concedente e dell'autorità di bacino competente per territorio, di effettuare apposite verifiche in sito, nonché richiedere integrazioni alla autocertificazione prevista al comma 2, anche ai fini della verifica di compatibilità della utilizzazione esistente con le disposizioni del presente regolamento, con gli atti di pianificazione di settore e con il bilancio idrico, oltre che per l'inserimento della derivazione nelle banche dati previste nell'articolo 5.
4. Le domande di rinnovo sono soggette a pubblicazione sul BURC.
5. L'ente concedente ha la facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.
6. Se la domanda di rinnovo comporta varianti sostanziali, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione ai sensi dell'articolo 7.
7. La concessione non è rinnovata se sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione previsti nell'articolo 20.
8. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti stabiliti dalla Regione e delle eventuali varianti assentite.
9. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dall'originaria concessione.
Art. 25. Cambio di titolarità.
1. La richiesta di cambio di titolarità della concessione è indirizzata all'ente concedente che, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, assegna un termine per il pagamento delle spese di istruttoria e provvede, con proprio provvedimento, al cambio di titolarità della concessione. In questi casi non è richiesto un nuovo deposito cauzionale, restando vincolato quello del primo richiedente fino alla scadenza della concessione.
2. Il periodo di validità della concessione rimane quello originario.
Art. 26. Limitazione dei prelievi e sospensione dell'esercizio della concessione.
1. L'esercizio del prelievo può essere sospeso o limitato, anche non temporaneamente, per motivi di pubblico interesse, ed in particolare:
a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;
b) per dare priorità agli usi potabili;
c) se accertato un anomalo abbassamento del livello della falda acquifera;
d) per consentire la realizzazione di interventi sui corsi d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;
e) se è accertato, da parte delle autorità competenti, il venire meno dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito;
f) per tutti i casi in cui la concessione deve essere revocata ai sensi dell'articolo 29, in attesa dei provvedimenti finali.
2. Il provvedimento di limitazione o sospensione indica la durata della limitazione o della sospensione, la rideterminazione del canone dovuto, nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute; di tale provvedimento è data comunicazione agli enti territorialmente interessati.
3. In caso di sospensione, la cessazione del prelievo è immediata e decorre dal momento della notifica del relativo provvedimento.
Art. 27. Varianti alla concessione.
1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuova concessione.
2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria tale da rendere necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale, dell'interesse pubblico e dei diritti dei terzi, nei seguenti casi:
a) cambio d'uso della risorsa idrica;
b) aumento del prelievo;
c) modifica delle opere di derivazione;
d) modifica del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico e idrogeologico;
e) adeguamenti tecnologici, oppure modifica delle opere o degli impianti a servizio delle derivazioni.
3. Le richieste di variante alla concessione concernenti la riduzione del prelievo o modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e sono comunque assentite dall'ente concedente, dandone comunicazione all'autorità di bacino competente per territorio.
4. Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta allegando:
a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria;
b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.
5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente autorizzato e non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso, capti dalla stessa falda ed è realizzata nelle vicinanze del pozzo preesistente, che è obbligatoriamente tombato nei modi previsti all'articolo 31, comma 2.
Capo IV
Estinzione della concessione
Art. 28. Decadenza.
1. Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e a utilizzare l'acqua pubblica le seguenti circostanze, eventi od omissioni:
a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
b) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
c) mancato pagamento di tre annualità del canone;
d) sub-concessione a terzi non preventivamente autorizzata;
e) esecuzioni di varianti sostanziali non autorizzate;
f) non utilizzo per tre anni consecutivi della risorsa idrica.
2. Il concessionario decade se, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, non vi provvede.
3. Nel caso di cui alla lettera d) la decadenza è immediata e decorre dal momento della notifica dell'atto.
Art. 29. Revoca.
1. La concessione può essere revocata in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, negli stessi casi previsti nell'articolo 26, comma 1, per i quali non è sufficiente la sola limitazione o sospensione del prelievo.
2. La concessione può essere inoltre revocata al sopravvenire degli eventi o condizioni che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'articolo 20, comma 2.
3. La revoca è preceduta da comunicazione e eventuale contestazione degli addebiti al concessionario, al quale sono concessi trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni, in assenza delle quali viene adottato il provvedimento con efficacia immediata.
4. L'ente concedente, dopo la valutazione delle eventuali controdeduzioni presentate, può emettere il provvedimento di revoca con l'obbligo da parte del concessionario di interrompere il prelievo a decorrere dal momento della notifica dell'atto.
Art. 30. Rinuncia alla concessione.
1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta all'ente concedente e contiene le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi del titolare;
b) gli estremi della concessione;
c) una dichiarazione in merito allo stato di consistenza delle opere di derivazione.
2. L'ente concedente comunica all'utente la presa d'atto della rinuncia, dettando le prescrizioni relative alle modalità e ai tempi per il ripristino dei luoghi in base a quanto previsto dall'articolo 31. A seguito di apposito sopralluogo per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni, l'ente concedente comunica al concessionario la cessazione dell'utenza.
3. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
Art. 31. Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza.
1. Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, sono rimosse a cura e a spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati, fermo restando quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del
2. Se la derivazione è esercitata mediante pozzi, al cessare dell'utenza, la perforazione è dotata, secondo le prescrizioni dell'ente concedente, delle misure idonee, quali cementazione e tamponamenti, volte ad impedire l'inquinamento della falda e a garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.
3. L'ente concedente, se il concessionario obbligato al ripristino dello stato dei luoghi non provvede, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.
TITOLO III
Il procedimento per licenze e depositi
Art. 32. La licenza di attingimento.
1. La licenza per attingimento ha la durata massima di un anno.
2. Ai sensi dell'articolo 56, comma 3 del
3. Salvo particolari esigenze da comunicare tempestivamente al richiedente, il procedimento per il rilascio della licenza si conclude nel termine di novanta giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza completa della stessa documentazione prevista dall'articolo 7, comma 4, o dalla richiesta di eventuali integrazioni.
4. Il rilascio della licenza o il motivato diniego della domanda è comunicato dall'ente competente entro lo stesso termine; la ricevuta del versamento del pagamento del canone è presentata al momento del ritiro della licenza.
5. Per i prelievi ad uso irriguo è certificata l'idoneità dell'acqua per l'uso specifico cui è destinata (tipo di coltura).
Art. 33. Procedure di deposito per uso domestico.
1. Sono soggette alla sola procedura di deposito, le derivazioni di acque pubbliche per uso domestico. Il richiedente presenta una apposita comunicazione contenente:
a) i dati identificativi del richiedente;
b) l'oggetto della comunicazione e la destinazione d'uso della risorsa;
c) la denominazione e l'ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM 33N - WGS84);
d) la portata di prelievo e volume annuale massimo di derivazione nei limiti stabiliti dall'articolo 2 punto f).
2. Alla comunicazione di deposito il richiedente allega una relazione tecnica giurata, redatta da tecnico abilitato, sulla compatibilità della derivazione con le caratteristiche dell'area di ubicazione (aree soggette a subsidenza, aree sensibili e aree critiche, aree a rischio idraulico, ecc.).
3. L'ente competente provvede a trasmettere la comunicazione all'autorità di bacino competente per territorio al fine di aggiornare il bilancio idrico ed idrogeologico.
4. L'ente competente provvede alla verifica degli atti depositati, anche a mezzo di controlli a campione; in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste per legge e si dispone l'immediata cessazione del prelievo.
5. L'ente competente istituisce presso i propri uffici un registro cronologico, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche, nel quale sono riportate le comunicazioni di deposito per derivazioni a uso domestico.
6. L'ente preposto restituisce al proponente una copia della comunicazione e degli allegati tecnici con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al comune nel cui territorio sarà eseguita l'opera di derivazione.
7. Per le denunce dei pozzi effettuate ai sensi dell'articolo 10 del
TITOLO IV
Ulteriori disposizioni
Art. 34. Installazione del misuratore volumetrico.
1. Per ogni tipo di prelievo di acqua, incluso l'utilizzo per uso domestico, è obbligatoria, prima dell'utilizzo, l'installazione di un misuratore della portata e dei volumi derivati, omologato e piombato a cura dell'ente concedente. Per le derivazioni di acque superficiali, se l'installazione del misuratore non è compatibile con le caratteristiche dell'opera di derivazione, la misura delle portate e dei volumi derivati è effettuata con idonea soluzione tecnica approvata dall'ente concedente.
2. Il disciplinare di concessione stabilisce inoltre l'obbligo di installazione di dispositivi di misurazione e registrazione delle portate e dei volumi di acqua restituiti, se con il rilascio della concessione sono prescritte misure per il rispetto del deflusso minimo vitale del corso d'acqua, dell'equilibrio del bilancio idrico, oltre che per garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
3. Le verifiche per il corretto funzionamento dei dispositivi di misura sono specificate nei singoli disciplinari di concessione, comprese le sanzioni per eventuali manomissioni o mal funzionamenti. Se il misuratore al momento di un qualsiasi controllo, risulta non installato o privo di piombatura, si applicano le sanzioni previste nell'articolo 38.
4. È fatto obbligo di comunicare, all'ente concedente, il guasto del misuratore indicando nominativo ed estremi della concessione o della licenza. Se in sede di verifica ispettiva, è riscontrato il guasto del misuratore e contestualmente la mancata comunicazione presso gli uffici competenti, sono applicate le sanzioni previste nell'articolo 38.
5. È fatto obbligo comunicare all'Ente concedente, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, indicando nominativo ed estremi della concessione o della licenza.
6. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'ente concedente provvede a regolarizzare le utenze eventualmente sprovviste di misuratore, assegnando agli utenti un termine per provvedere.
Art. 35. Perforazioni finalizzate al controllo e monitoraggio degli acquiferi.
1. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per le misure piezometriche della falda o della qualità dell'acqua, comunicano all'ente preposto e all'autorità di bacino territorialmente competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, se richiesto, i dati periodicamente rilevati.
2. Se le perforazioni sono funzionali all'abbassamento della falda per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, alla comunicazione prevista al comma 1 sono allegati:
a) relazione tecnica generale;
b) progetto di massima delle perforazioni;
c) ubicazione territoriale con l'individuazione delle perforazioni nelle coordinate geografiche UTM33N - WGS84, corredata da planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale e planimetria catastale in scala 1:2.000.
3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio esprime il proprio parere, richiede ulteriori adempimenti o può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.
4. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette all'ente preposto e all'autorità di bacino territorialmente competente la stratigrafia dei terreni attraversati.
5. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 l'eventuale emungimento d'acqua è soggetto ad autorizzazione alla derivazione temporanea.
Art. 36. Disposizioni relative all'uso dell'acqua per scambio termico.
1. Per le derivazioni finalizzate all'uso per scambio termico in impianti a pompa di calore, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), nei casi in cui sia previsto lo scarico nella stessa falda di emungimento ai sensi dell'articolo 104, comma 2 del
2. Nei casi previsti dal presente articolo, le domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi di cui all'articolo 6 sono riferite sia ai pozzi di presa che a quelli di resa in falda delle acque derivate.
3. All'istanza di concessione di cui all'articolo 7 è allegata contestuale istanza di autorizzazione allo scarico in falda, contenente almeno la seguente documentazione tecnica:
a) relazione tecnica generale;
b) ricostruzione della circolazione sotterranea indotta dal prelievo di acque e dalla loro successiva reimmissione in falda, in modo che il posizionamento dei relativi punti minimizzi il riciclo di acque, la formazione di zone di stagnazione, l'alterazione significativa del parametro temperatura con precipitazione e messa in soluzione di sostanze inquinanti ed eventuali possibili richiami di contaminanti da monte e laterali;
c) schema completo del ciclo delle acque, dal prelievo allo scarico finale, con rappresentazione completa dei circuiti separati per funzione ed utilizzo delle acque emunte;
d) caratterizzazione chimico-fisica e batteriologica della qualità delle acque attraverso l'analisi delle acque di presa (applicando come riferimento i parametri della Tabella 3, Allegato 5, Parte III del
e) planimetria dell'insediamento (in scala 1:1.000) con l'ubicazione delle opere di presa e resa oltre che degli eventuali ulteriori pozzi per l'approvvigionamento idrico esistenti;
f) descrizione tecnica dell'impianto di scambio termico; schema di funzionamento, presenza di altri fluidi segregati, presenza di additivi, portata scaricata, temperatura dell'acqua di scarico nelle condizioni di funzionamento dell'impianto normali e in quelle più gravose; materiale dei condotti utilizzati per il prelievo e lo scarico; tipo di fluido utilizzato per l'impianto di raffreddamento; dettagli descrittivi del sistema di scambio termico tra il circuito aperto falda - pozzi - falda e il circuito chiuso dell'impianto di condizionamento; tutti gli elementi tecnici che concorrono a caratterizzare l'impianto;
g) planimetria in scala adeguata dell'insediamento con l'indicazione:
1) di tutte le reti di approvvigionamento dal punto di prelievo al punto di scarico, specificando il loro utilizzo;
2) di tutti i punti di scarico nel corpo idrico ricettore (con relativa numerazione e coordinate geografiche UTM33N - WGS84);
3) dei pozzetti di prelievo dei campioni delle acque scaricate e di quelli di ispezione delle reti (contraddistinti da una sigla);
4) del tracciato delle reti di scarico distinte per tipologia (acque nere, acque meteoriche) con l'indicazione dei sistemi di trattamento;
5) schema delle camere d'avampozzo e schema costruttivo dei pozzi di resa.
4. L'autorizzazione allo scarico in falda è rilasciata, a seguito dell'indagine preventiva sul progetto di scarico prevista dall'articolo 104, comma 2 del
a) non sono presenti zone di contaminazione della falda;
b) se presenti zone di contaminazione della falda, viene dimostrato che la reimmissione non provoca variazioni nella circolazione idrica tali da estendere l'inquinamento a zone precedentemente non interessate;
c) non sono presenti nello scarico sostanze pericolose;
d) le acque reimesse in falda hanno caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate con un limitato incremento di temperatura, tale da non alterare le caratteristiche del corpo idrico interessato.
5. L'autorizzazione allo scarico in falda ha durata quinquennale, rinnovabile, previa domanda da presentare ad un anno dalla scadenza, tenendo conto delle risultanze dei controlli sulla qualità delle acque scaricate, effettuati ai sensi dell'articolo 37.
Art. 37. Vigilanza e controlli.
1. L'ente concedente disciplina ed attua controlli, a mezzo del proprio personale, a mezzo dei corpi di polizia o mediante personale convenzionato di altri enti, sulle derivazioni concesse e sugli scarichi previsti nell'articolo 36.
Art. 38. Sanzioni.
1. Ai sensi dell'articolo 17 del
2. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'ente concedente dispone la cessazione dell'utenza abusiva. Il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 96, comma 4,
3. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o negli atti concessori, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme statali e regionali.
4. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
5. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.
6. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque ed in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale.
7. La prosecuzione del prelievo, comunque, è consentita esclusivamente per il periodo strettamente necessario al rilascio del provvedimento di concessione.
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 39. Norme transitorie.
1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, comprese le denunce dei pozzi effettuate ai sensi dell'articolo 10 del
Allegato A
Corrispondenza tra gli usi definiti all'articolo 3 comma 1 e gli usi definiti per la determinazione dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, con indicazione della durata massima delle concessioni
USI DELLE ACQUE DEFINITI ALL'ART. 3 COMMA 1 |
USI DELLE ACQUE DEFINITI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI RELATIVI ALLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA |
DURATA MASSIMA DELLE CONCESSIONI |
a) uso destinato al consumo umano |
Consumo umano |
30 |
b) uso irriguo |
Irriguo |
40 |
c) uso industriale |
Industriale |
30 |
d) uso idroelettrico |
Idroelettrico |
30 |
e) uso come forza motrice |
Idroelettrico |
30 |
f) uso per aree a verde pubblico |
Igienico e assimilati |
30 |
g) uso piscicolo |
Piscicoltura e assimilati |
30 |
h) uso igienico |
Igienico e assimilati |
30 |
i) uso zootecnico |
Igienico e assimilati |
30 |
j) uso antincendio |
Igienico e assimilati |
30 |
k) uso per autolavaggio |
Igienico e assimilati |
30 |
l) uso per lavaggio strade |
Igienico e assimilati |
30 |
m) uso per scambio termico |
Igienico e assimilati |
30 |
n) uso domestico |
Consumo umano |
(*) |
o) uso a scopi didattico-scientifici |
Irriguo |
(**) |
(*) l'uso domestico non è soggetto a concessione
(**) sulla base delle valutazioni dell'ente concedente
Nota: Per gli "usi promiscui" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Regolamento, la durata massima della concessione e la determinazione del canone sono stabilite come indicato agli articoli 22 e 23.
Allegato B
Documentazione tecnica per le domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi
PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE
Alla domanda relativa ai prelievi da acque sotterranee per piccole derivazioni è allegato il progetto preliminare, come definito all'articolo 5 comma 1, lettera g) del
1. Relazione tecnica generale asseverata, contente:
a) descrizione dell'opera (modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrature, modalità costruttive delle opere di protezione) e del piano di utilizzo;
b) ubicazione territoriale con l'individuazione del punto di prelievo nelle coordinate geografiche UTM33N - WGS 84, nonché degli eventuali vincoli esistenti;
c) descrizione del fabbisogno idrico, che giustifichi le portate e i volumi richiesti in funzione delle attività svolte o da svolgere, coerentemente con le portate disponibili (così come indicate nella relazione idrogeologica), previa verifica della possibilità di riuso di acque reflue e/o meteoriche;
d) portata media e massima di derivazione e volume totale annuo con descrizione del regime di prelievo (periodico, annuale, stagionale, continuo, ecc.);
e) schema dei dispositivi di misurazione delle portate, dei volumi derivati e di quelli eventualmente restituiti;
f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire, ove possibile, il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
2. Relazione geologica ed idrogeologica preliminare asseverata, a firma di tecnico abilitato, contenente:
a) stratigrafie;
b) piezometria;
c) valutazione delle portate disponibili;
d) relazione agronomica (per i pozzi ad uso irriguo).
3. Corografia in scala 1:25.000 e planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale;
4. Planimetria catastale in scala 1:2.000;
5. Cartografia dei vincoli esistenti;
6. Piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, e delle condotte;
7. Tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa (portata, prevalenza, potenza assorbita) che si prevede di installare.
PER TUTTE LE UTENZE PER DERIVAZIONI DI ACQUA NON ECCEDENTI I SEGUENTI LIMITI:
1. fino a 5,0 l/s e con un volume massimo di 15.000 m³/anno, per l'uso irriguo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
2. fino a 2,0 l/s e con un volume massimo di 5.000 m³/anno, per gli altri usi di cui all'articolo 3, comma 1, ad esclusione dei punti d) ed n).
Alla domanda devono essere allegati i seguenti elaborati grafici e descrittivi, a firma di tecnico abilitato:
1. Relazione tecnica generale asseverata, contente:
a) descrizione dell'opera (modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrature, modalità costruttive delle opere di protezione) del fabbisogno idrico e del piano di utilizzo;
b) verifica della possibilità di riuso di acque reflue e/o meteoriche;
c) ubicazione territoriale con l'individuazione del punto di prelievo nelle coordinate geografiche UTM33N - WGS 84, nonché degli eventuali vincoli esistenti;
d) portata media e massima di derivazione e volume totale annuo con descrizione del regime di prelievo (periodico, annuale, stagionale, continuo, ecc.);
e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate, dei volumi derivati e di quelli eventualmente restituiti;
f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
2. Relazione geologica ed idrogeologica asseverata, a firma di tecnico abilitato, contenente:
a) stratigrafie;
b) piezometria;
c) valutazione delle portate disponibili.
3. Corografia in scala 1:25.000 e planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale;
4. Planimetria catastale in scala 1:2.000;
5. Cartografia dei vincoli esistenti;
6. Tavole di progetto del pozzo o dell'opera di captazione;
7. Tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa (portata, prevalenza, potenza assorbita) che si prevede di installare.
DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO
Alla comunicazione relativa ai prelievi da acque sotterranee per uso domestico sono allegati i seguenti elaborati grafici e descrittivi, a firma di tecnico abilitato:
1. Relazione tecnica generale asseverata, contenente:
a) descrizione dell'opera (modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrature, modalità costruttive delle opere di protezione) del fabbisogno idrico e del piano di utilizzo;
b) verifica della possibilità di riuso di acque reflue e/o meteoriche;
c) ubicazione territoriale con l'individuazione del punto di prelievo nelle coordinate geografiche UTM33N - WGS 84, nonché degli eventuali vincoli esistenti;
d) portata di derivazione e volume totale annuo con descrizione del regime di prelievo (periodico, annuale, stagionale, continuo, ecc.);
e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate, dei volumi derivati e di quelli eventualmente restituiti;
f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
2. Relazione geologica ed idrogeologica asseverata, a firma di tecnico abilitato, contenente:
a) stratigrafie;
b) piezometria;
c) valutazione delle portate disponibili;
d) prove di portata (pozzi).
3. Corografia in scala 1:25.000 e planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale.
4. Planimetria catastale in scala 1:2.000.
5. Cartografia dei vincoli esistenti.
6. Schema del pozzo o dell'opera di captazione.
7. Tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa (portata, prevalenza, potenza assorbita) che si prevede di installare.
Allegato C
DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LE DOMANDE DI CONCESSIONE PER ACQUE SUPERFICIALI
PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SUPERFICIALI
Alla domanda di concessione relativa ai prelievi da acque superficiali per piccole derivazioni è allegato il progetto definitivo, come definito all'articolo 5 comma 1, lettera h) del
1. Relazione tecnica generale asseverata, contente:
a) descrizione dell'opera e dell'utilizzo;
b) ubicazione territoriale con l'individuazione del punto di prelievo nelle coordinate geografiche UTM33 - WGS 84, nonché degli eventuali vincoli esistenti;
c) caratterizzazione idrologica con stima delle portate disponibili;
d) descrizione del fabbisogno idrico, che giustifichi le portate e i volumi richiesti in funzione delle attività svolte o da svolgere, previa verifica della possibilità di riuso di acque reflue e/o meteoriche;
e) portata media e massima di derivazione e volume totale annuo con descrizione del regime di prelievo (periodico, annuale, stagionale, continuo, ecc.);
f) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate, dei volumi derivati e di quelli eventualmente restituiti;
g) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
2. Corografia in scala 1:25.000 e planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale.
3. Planimetria catastale in scala 1:2.000.
4. Cartografia dei vincoli esistenti.
5. Piante, prospetti, sezioni e particolari, in scala adeguata, delle opere di presa dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione.
PER TUTTE LE UTENZE PER DERIVAZIONI DI ACQUA NON ECCEDENTI I SEGUENTI LIMITI:
1. fino a 5,0 l/s e con un volume massimo di 15.000 m³/anno, per l'uso irriguo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
2. fino a 2,0 l/s e con un volume massimo di 5.000 m³/anno, per gli altri usi di cui all'articolo 3, comma 1, ad esclusione dei punti d) ed n).
Alla domanda sono allegati elaborati grafici e descrittivi, a firma di tecnico abilitato, al fine di caratterizzare la tipologia della concessione:
1. Relazione tecnica generale asseverata contente:
a) descrizione dell'opera e dell'utilizzo;
b) verifica della possibilità di riuso di acque reflue e/o meteoriche;
c) ubicazione territoriale con l'individuazione del punto di prelievo nelle coordinate geografiche UTM33 - WGS 84, nonché degli eventuali vincoli esistenti;
d) stima delle portate disponibili;
e) portata media e massima di derivazione e volume totale annuo con descrizione del regime di prelievo (periodico, annuale, stagionale, continuo, ecc.);
f) nel caso di "presa mobile", descrizione delle apparecchiature utilizzate per il prelievo di volumi d'acqua richiesti;
g) progetto o schema dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati.
2. Corografia in scala 1:25.000 e planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale.
3. Planimetria catastale in scala 1:2.000.
4. Cartografia dei vincoli esistenti.
5. Schema delle opere di derivazione in scala adeguata per la descrizione della tipologia dell'opera di presa.
DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LE DOMANDE DI CONCESSIONE PER ACQUE SOTTERRANEE O SORGENTI
PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE
Alla domanda di concessione relativa ai prelievi da acque sotterranee per piccole derivazioni è allegato il progetto definitivo, come definito all'articolo 5 comma 1, lettera h del
1. Relazione tecnica generale asseverata, contente:
a) descrizione dell'opera (nel caso di pozzi: modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrature, modalità costruttive delle opere di protezione) e del piano di utilizzo;
b) ubicazione territoriale con l'individuazione del punto di prelievo nelle coordinate geografiche UTM33N - WGS 84, nonché degli eventuali vincoli esistenti;
c) descrizione del fabbisogno idrico, che giustifichi le portate e i volumi richiesti in funzione delle attività svolte o da svolgere, coerentemente con le portate disponibili (così come indicate nella relazione idrogeologica), previa verifica della possibilità di riuso di acque reflue e/o meteoriche;
d) portata media e massima di derivazione e volume totale annuo con descrizione del regime di prelievo (periodico, annuale, stagionale, continuo, ecc.);
e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate, dei volumi derivati e di quelli eventualmente restituiti;
f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire, ove possibile, il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
2. Relazione geologica ed idrogeologica asseverata, a firma di tecnico abilitato, contenente:
a) stratigrafie;
b) piezometria;
c) valutazione delle portate disponibili;
d) prove di portata (pozzi) o curve caratteristiche per le sorgenti.
3. Corografia in scala 1:25.000 e planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale.
4. Planimetria catastale in scala 1:2.000.
5. Cartografia dei vincoli esistenti.
6. Piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, e delle condotte.
7. Tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa (portata, prevalenza, potenza assorbita) che si prevede di installare (pozzi).
PER TUTTE LE UTENZE PER DERIVAZIONI DI ACQUA NON ECCEDENTI I SEGUENTI LIMITI:
1. fino a 5,0 l/s e con un volume massimo di 15.000 m³/anno, per l'uso irriguo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
2. fino a 2,0 l/s e con un volume massimo di 5.000 m³/anno, per gli altri usi di cui all'articolo 3, comma 1, ad esclusione dei punti d) ed n).
Alla domanda devono essere allegati i seguenti elaborati grafici e descrittivi, a firma di tecnico abilitato:
1. Relazione tecnica generale asseverata, contente:
a) descrizione dell'opera (nel caso di pozzi: modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrature, modalità costruttive delle opere di protezione) del fabbisogno idrico e del piano di utilizzo;
b) verifica della possibilità di riuso di acque reflue e/o meteoriche;
c) ubicazione territoriale con l'individuazione del punto di prelievo nelle coordinate geografiche UTM33N - WGS 84, nonché degli eventuali vincoli esistenti;
d) portata media e massima di derivazione e volume totale annuo con descrizione del regime di prelievo (periodico, annuale, stagionale, continuo, ecc.);
e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate, dei volumi derivati e di quelli eventualmente restituiti;
f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
2. Relazione geologica ed idrogeologica asseverata, a firma di tecnico abilitato, contenente:
a) stratigrafie;
b) piezometria;
c) valutazione delle portate disponibili;
d) prove di portata (pozzi) o curve caratteristiche per le sorgenti.
3. Corografia in scala 1:25.000 e planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale.
4. Planimetria catastale in scala 1:2.000.
5. Cartografia dei vincoli esistenti.
6. Tavole di progetto del pozzo o dell'opera di captazione.
7. Tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa (portata, prevalenza, potenza assorbita) che si prevede di installare (pozzi).
Allegato D
Elenco minimo dei soggetti da considerare per l'acquisizione di pareri e nulla osta di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a)
1. Autorità di bacino territorialmente competente, per l'acquisizione:
a) del proprio parere vincolante, ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 7 comma 2 del
b) eventuale parere di compatibilità con il Piano per l'Assetto Idrogeologico, nell'ipotesi in cui esso sia previsto dalle Norme di Attuazione dello stesso, in relazione alla tipologia e classe di pericolosità e rischio in cui ricade l'opera di derivazione.
2. Comuni il cui territorio sia interessato dalle opere di derivazione, per una valutazione circa la compatibilità con i propri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. Comando militare competente per territorio, per la valutazione circa la compatibilità con eventuali limitazioni stabilite ai sensi degli articoli 320 e 321 del
4. Autorità idraulica competente sul tratto d'alveo interessato dalla derivazione richiesta, per la valutazione circa la compatibilità idraulica e per il rilascio del relativo nullaosta, ai sensi dell'articolo 93 e seguenti del
5. Autorità competente in materia di sicurezza delle dighe, per il caso in cui la concessione comporti la realizzazione di sbarramenti di ritenuta e di bacini di accumulo oppure modifiche o comunque interventi con ripercussioni su opere già esistenti.
6. Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, per il caso in cui la concessione riguardi, anche solo parzialmente, acque destinate al consumo umano come definite dall'articolo 2 del
7. Autorità d'ambito, per il caso in cui la concessione riguardi acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.
8. Ente gestore dell'area protetta interessata, per il caso in cui le opere di derivazione ricadano nel territorio di una delle aree protette individuate dalle vigenti disposizioni regionali, nazionali o europee (Rete Natura 2000), per il nulla-osta e i pareri previsti.
9. Consorzi di bonifica o strutture consortili di bonifica, irrigazione e/o miglioramento fondiario già operanti nel comprensorio interessato, per il caso di derivazione ad uso irriguo, per la valutazione circa la possibilità di soddisfacimento della richiesta d'acqua attraverso le strutture esistenti.
10. Enti concessionari della regolazione dei grandi invasi nei casi previsti dai relativi statuti.