Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.1 bilancio e contabilità |
Data: | 20/01/2017 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Rinunciabilità delle indennità di funzione e delle indennità di carica dei consiglieri regionali. |
Art. 2. Riduzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. |
Art. 3. Sanzioni per la burocrazia inefficiente. |
Art. 4. Modifiche normative per la riduzione di spesa del comparto. |
Art. 5. Azioni in materia ambientale. |
Art. 6. Azioni per la sicurezza, l'ordine pubblico e il trasporto pubblico locale. |
Art. 7. Azioni per il diritto allo studio. |
Art. 8. Azioni per i cittadini non autosufficienti e diversamente abili. |
Art. 9. Azioni per la ricerca scientifica e tecnologica. |
Art. 10. Azioni per l'infanzia e il sostegno degli asili nido. |
Art. 11. Azioni per il sostegno alla cultura diffusa. |
Art. 12. Azioni di razionalizzazione, cura e governo del territorio montano. |
Art. 13. Azioni per l'agricoltura, la castanicoltura, la caccia. |
Art. 14. Canoni concessori sulle aree del demanio idrico. |
Art. 15. Modifiche normative e disposizioni sui contributi regionali dovuti per attività estrattiva. |
Art. 16. Adeguamento dei contributi regionali per utilizzazione acque minerali e termali. |
Art. 17. Recupero di contributi straordinari non spesi. |
Art. 18. Definizione agevolata delle entrate regionali. |
Art. 19. Disposizioni tributarie. |
Art. 20. Entrata in vigore. |
§ 1.1.164 - L.R. 20 gennaio 2017, n. 3.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017.
(B.U. 20 gennaio 2017, n. 7)
TITOLO I
Misure per la riduzione dei costi della politica e della burocrazia regionale
Art. 1. Rinunciabilità delle indennità di funzione e delle indennità di carica dei consiglieri regionali.
1. Dopo il comma 2-quinquies dell'articolo 1 della
"2-sexies. I consiglieri e gli assessori regionali hanno facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, al trattamento indennitario di cui al comma 1. Tale rinuncia comporta la riduzione della base imponibile contributiva ai fini del trattamento previdenziale e deve essere formalizzata con nota scritta da inviare al Presidente del Consiglio regionale o, per gli assessori, al Presidente della Giunta regionale. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019.".
Art. 2. Riduzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.
1. In attuazione del principio del buon andamento dell'attività amministrativa e ai fini del contenimento della spesa del personale con qualifica dirigenziale, a partire dall'anno 2017, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area dirigenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale è determinato tenendo conto del numero delle posizioni dirigenziali attive nell'anno di riferimento e comunque, in misura non superiore al numero delle strutture ordinamentali, così come fissate con delibera di Giunta regionale dell'anno di riferimento, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
2. La riduzione del Fondo di cui al comma 1 tiene conto del numero di strutture effettivamente coperte, del numero dei dirigenti incaricati, e di quanto previsto dall'articolo 10 del CCDI dirigenti anche in esito al processo di pesatura delle strutture in atto.
3. La presente disposizione si interpreta, conformemente alla normativa nazionale vigente in materia di pubblico impiego, nel senso di escludere dal computo del riparto del Fondo le strutture vacanti o assegnate ad interim.
Art. 3. Sanzioni per la burocrazia inefficiente.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della
"1-bis. Ai sensi dell'articolo 2-bis della
1-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, l'amministrazione regionale, compreso il Consiglio regionale, nei casi di cui al comma 1, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, è tenuta, su istanza di parte, a corrispondere all'interessato a titolo di indennizzo per il mero ritardo, conseguente alla inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, una somma per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento che sarà detratta dall'eventuale risarcimento, determinata con delibera di Giunta regionale anche ai sensi dell'articolo 28 del
1-quater. In ogni caso, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare ed amministrativo- contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.".
Art. 4. Modifiche normative per la riduzione di spesa del comparto.
1. L'articolo 23 della
2. Il comma 6, dell'articolo 16 della
3. Al comma 5, dell'articolo 8 della
4. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) della
5. Al comma 186 dell'articolo 1 della
6. Le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 5 del
TITOLO II
Misure di razionalizzazione della spesa regionale
Art. 5. Azioni in materia ambientale.
1. Nell'anno 2017 le risorse generate dal trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania ai sensi del
2. Al fine di concorrere alle spese sostenute dalle amministrazioni comunali per la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani è stanziata una somma annuale di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede incrementando la Missione 9, Programma 3, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 mediante prelevamento di una somma di pari importo sulla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.
3. Al fine di garantire la continuità degli interventi di pubblico interesse previsti dalla
4. Al fine di riattivare la funzionalità del Centro di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti elettrici ed elettronici sito nella struttura confiscata alla camorra in località Melizzano, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 a favore del Comune di Melizzano. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede incrementando la Missione 9, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 mediante prelevamento di una somma di pari importo sulla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.
5. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzare a valere sulle risorse statali se stanziate, la Regione provvede a redigere un cronoprogramma degli interventi in base alle priorità e all'urgenza degli stessi da pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione in una apposita sezione denominata: Prevenzione rischio idrogeologico. Il cronoprogramma è aggiornato ogni tre mesi in relazione agli interventi progressivamente effettuati.
Art. 6. Azioni per la sicurezza, l'ordine pubblico e il trasporto pubblico locale.
1. Al fine di contrastare i fenomeni connessi alla criminalità locale, tutelare la cittadinanza campana e assicurare una maggiore sicurezza, è istituito il "Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale" pari ad euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo. In sede di prima applicazione, il Fondo è utilizzato per l'istallazione di un sistema integrato di videosorveglianza presso i principali snodi dell'asse mediano nelle tratte posizionate a nord del Comune di Napoli e presso il Comune di Bonea (Benevento).
3. Dopo il comma 1, dell'articolo 7 della
"1-bis. Sulla base dei criteri e della politica tariffaria di cui al comma 1, la struttura amministrativa competente in materia di mobilità della Giunta regionale, con il supporto tecnico dell'ACAM, sentito il Comitato di indirizzo e monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 90, della
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede incrementando per euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, la Missione 3, Programma 2, Titolo 1 mediante prelevamento di pari importo per ciascun anno, dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.
Art. 7. Azioni per il diritto allo studio.
1. Al fine di tutelare e rendere effettivo il diritto allo studio scolastico e all'istruzione dei giovani campani e garantire l'adeguato supporto al sistema educativo regionale degli istituti di istruzione secondaria, è istituito il "Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore". La Giunta regionale, con deliberazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi straordinari a valere sul Fondo, da concedere su richiesta degli istituti di istruzione di secondo grado anche per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese sostenute per le utenze elettriche, telefoniche, acqua e gas. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione quantificati in 1.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante l'istituzione del Fondo di cui al presente comma nell'ambito della Missione 4, Programma 3, Titolo 1 da incrementare tramite prelevamento di somme di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.
2. Al fine di concedere borse di studio ai minori detenuti presso gli istituti di pena siti nel territorio campano e ai minori a rischio di emarginazione o coinvolgimento in attività criminose, nonché per la promozione di progetti per la lotta alla dispersione scolastica e la difesa del diritto allo studio dei giovani a rischio, è istituito un apposito Fondo nell'ambito della Missione 4, Programma 7, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento della Missione 4, Programma 7, Titolo 1 e contestuale prelievo di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019.
Art. 8. Azioni per i cittadini non autosufficienti e diversamente abili.
1. Al fine di sostenere le residenze sanitarie assistenziali pubbliche, di cui alla
2. Al fine di garantire il necessario sostegno attraverso specifiche azioni rivolte a favore di persone diversamente abili così da favorirne l'integrazione sociale, anche in attuazione delle previsioni della
3. In coerenza con quanto previsto dalla
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 si provvede a valere sulla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019.
Art. 9. Azioni per la ricerca scientifica e tecnologica.
1. Al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione e contribuire alla formazione dei giovani ricercatori universitari, è stanziato un contributo straordinario a favore della società consortile Biogem per l'anno 2017, di euro 800.000,00 e, per le medesime finalità, a favore della società consortile Ceinge-Biotecnologie Avanzate è stanziato un contributo straordinario, per l'anno 2017, di euro 500.000,00. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con incremento della Missione 14, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il 2017 mediante prelevamento di una somma di pari importo sulla Missione 20, Programma 3, Titolo I per il 2017.
2. Al fine di promuovere e valorizzare la ricerca nei settori della geofisica e della vulcanologia nel quadro di progetti strategici regionali nazionali ed internazionali, è concesso un contributo straordinario per l'anno 2017 di euro 100.000,00 a favore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Napoli. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2017, si provvede mediante incremento della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 e contestuale prelievo di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019.
3. La Regione Campania, per promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese del settore del commercio ed artigianato ed incentivare l'occupazione nei medesimi ambiti, favorisce la predisposizione di accordi con le Camere di Commercio dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura al fine di selezionare imprese che manifestano interesse ad investire nell'innovazione tecnologica della propria attività, attraverso la concessione di contributi a ciò finalizzati, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e della normativa europea in materia di aiuti di Stato, da un minimo di 15.000,00 euro ad un massimo di 30.000,00 euro. I medesimi accordi, anche su proposta dei centri di assistenza tecnica delle diverse Associazioni di categoria, promuovono lo sviluppo degli incubatori dei mestieri tradizionali regionali quale fattore essenziale di progresso ed opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. Dopo il comma 4, dell'articolo 32 della
Art. 10. Azioni per l'infanzia e il sostegno degli asili nido.
1. Al fine di concorrere alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido delle amministrazioni comunali della Regione Campania è stanziata la somma di 3.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con incremento della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 mediante prelevamento di una somma di pari importo sulla Missione 50, Programma 1, Titolo 1.
3. Al fine di consentire ai Comuni l'acquisto e l'installazione di giochi destinati a bambini con disabilità nelle aree verdi pubbliche, il contributo annuo già autorizzato dall'articolo 13, comma 9, della
Art. 11. Azioni per il sostegno alla cultura diffusa.
1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale regionale è istituito, nell'ambito della Missione 5, Programma 2, un Fondo per il sostegno agli enti locali ed ad altri enti pubblici siti nel territorio della Regione Campania di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Per le medesime finalità, nonché per sostenere iniziative culturali rivolte, specialmente, alle giovani generazioni, nel territorio della Regione Campania, è istituito, nell'ambito della Missione 5, Programma 2, un Fondo pari ad euro 1.200.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 per il sostegno alle Fondazioni e alle Associazioni culturali, alle associazioni identitarie costituite da enti locali e territoriali per la promozione del patrimonio agroalimentare campano e alle Fondazioni di comunità delle province campane. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 2.700.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e contestuale prelievo, di pari importo, dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019.
2. Al fine di sostenere il patrimonio architettonico religioso e promuovere il turismo culturale è istituito, nell'ambito della Missione 5, Programma 2, un Fondo per il sostegno agli enti ecclesiastici pari ad euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante incremento della Missione 5, Programma 2, Titolo 2 e contestuale prelievo, di pari importo, dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione 2017-2019.
3. La Regione Campania assicura, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, la riapertura del Centro Internazionale per il Monitoraggio Ambientale (CIMA).
4. In attuazione di quanto disposto dalla
5. Al fine di sostenere e sviluppare misure a sostegno della parità di genere e di contrasto alla violenza sulle donne, è autorizzata la spesa di 100.000,00 euro per l'anno 2017 per l'Osservatorio sul fenomeno della violenza di genere. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante incremento della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 e contestuale prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019.
6. Al fine di supportare le azioni a tutela dei cittadini campani residenti all'estero e delle loro famiglie, rafforzare l'identità originaria e rinsaldare i rapporti con la terra di origine è autorizzata la spesa di 150.000,00 euro per l'anno 2017 per la Consulta regionale dell'Emigrazione di cui alla
Art. 12. Azioni di razionalizzazione, cura e governo del territorio montano.
1. Al fine di razionalizzare le azioni di cura e governo del territorio montano e conseguire ulteriori risparmi di spesa, la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 56, comma 4 dello Statuto della Regione Campania, il funzionamento del sistema forestale regionale nonché l'organizzazione delle Comunità montane, nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione del modello di governance del sistema, ispirato a principi di semplificazione degli enti delegati, efficientamento dei servizi al cittadino, riduzione dei costi di amministrazione e funzionamento;
b) disciplina di un modello unitario di cura e gestione del territorio montano in una logica di integrazione multisettoriale;
c) adeguamento e sistematizzazione del sistema di pianificazione forestale, mediante la previsione di tre livelli di programmazione generale, esecutivo e locale;
d) adeguamento e aggiornamento in chiave produttiva, multifunzionale e ambientale delle norme tecniche di riferimento;
e) introduzione di misure di semplificazione amministrativa anche attraverso l'istituzione dello Sportello Unico Forestale;
f) disciplina di un sistema di cartografia forestale;
g) introduzione di un sistema di certificazione forestale;
h) valorizzazione delle professionalità e salvaguardia dei livelli occupazionali degli addetti idraulico forestali mediante la previsione di progetti di formazione e aggiornamento professionale e impiego in interventi volti alla salvaguardia ambientale, alla difesa suolo, al rischio idrogeologico.
2. I regolamenti di cui al comma 1 elencano espressamente le disposizioni della
3. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinati ad incrementare gli interventi di cui alla Missione 9, Programma 5, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019.
Art. 13. Azioni per l'agricoltura, la castanicoltura, la caccia.
1. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale e conseguire risparmi di spesa, l'articolo 36 della
a) al comma 2 le parole "all'Ufficio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura amministrativa regionale";
b) al comma 4 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente "regionale" le parole "dell'ufficio caccia della Provincia competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti "della struttura amministrativa regionale competente per materia" la parola "diciannove" è sostituita dalla seguente "diciassette";
c) la lettera c) del comma 4 è abrogata;
d) alla lettera d) del comma 4, la parola "dieci" è sostituita dalla seguente "venti" le parole "un componente" sono sostituite dalle seguenti "due componenti"; le parole "ed uno" sono sostituite dalle seguenti "e due";
e) al comma 5 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente "regionale";
f) al comma 6 la parola "provinciali" è sostituita dalla seguente "regionali", e la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente "regionale" e la parola "Provincia" è sostituita dalla seguente "Regione".
2. I comitati di cui all'articolo 36, comma 4, della
3. La
a) al comma 3, dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A copertura delle spese da sostenere per gli interventi di ripristino dei castagneti danneggiati dalle principali patologie e preservarne la coltura, anche in relazione al mancato reddito derivante dalla perdita di produzione, possono essere concessi, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia nonché della normativa europea in materia di aiuti di Stato, contributi ai castanicoltori.";
b) l'articolo 4 è così sostituito: "Art. 4 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari ad euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento delle risorse alla Missione 9, Programma 7, Titolo 1 e riduzione di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.".
TITOLO III
Misure di adeguamento di canoni e contributi regionali
Art. 14. Canoni concessori sulle aree del demanio idrico.
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale aggiorna, con delibera, i canoni annui da corrispondere per l'occupazione di aree del demanio idrico di competenza regionale e provinciale, siano essi pubblici o privati.
2. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, provvede con propria delibera ad aggiornare i canoni di cui al comma 1.
3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione o occupazione senza titolo di beni del demanio idrico, sono pari al triplo del canone di cui al comma 1, per ciascun anno di occupazione o utilizzazione sine titulo, e comunque, per un massimo di 10 anni, fatto salvo l'obbligo di procedere alla demolizione degli eventuali manufatti abusivi.
4. Per le utilizzazioni o occupazioni con titolo scaduto o insufficiente, il concessionario è tenuto al pagamento del doppio del canone vigente in ciascun anno di occupazione o utilizzazione, oltre agli interessi al tasso legale.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il disciplinare per la gestione del demanio idrico.
Art. 15. Modifiche normative e disposizioni sui contributi regionali dovuti per attività estrattiva.
1. L'articolo 17 della
a) al comma 1, le parole "in un'unica soluzione, " sono soppresse, la parola "dicembre" è sostituita dalla seguente "marzo";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. I contributi dovuti ai sensi del comma 1 e dell'articolo 19 della
2. L'articolo 19 della
a) al comma 1 dopo le parole "i titolari di autorizzazioni" sono aggiunte le seguenti "e concessioni";
b) al comma 2 le parole "31 dicembre di ogni anno, sulla scorta dei volumi estrattivi riportati nel programma di coltivazione allegato al" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo di ogni anno, sulla scorta dei volumi estratti nel corso dell'anno solare precedente in forza del".
3. In caso di mancato pagamento dei contributi di cui all'articolo 17 della
Art. 16. Adeguamento dei contributi regionali per utilizzazione acque minerali e termali.
1. L'articolo 36 della
a) al comma 7, dopo le parole "di riferimento", sono aggiunte le seguenti "alla Regione Campania e" e le parole "dandone comunicazione al competente ufficio regionale entro i trenta giorni successivi" sono soppresse;
b) alla lettera a) del comma 8, le parole da "per le acque minerali naturali" e fino a: "a metro cubo" sono sostituite dalle seguenti: "per le acque minerali naturali e di sorgente è proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata ed è pari ad almeno 1,00 euro per metro cubo.";
c) il comma 12 è così sostituito: "12. Il contributo di cui al comma 8, lettera a) è corrisposto per una parte pari al 50 per cento ai Comuni interessati dalla concessione e utilizzato dai Comuni, con destinazione specifica e vincolata, per la realizzazione di interventi ed iniziative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio idrotermominerale sentite le Associazioni di categoria; per la restante parte pari al 50 per cento alla Regione Campania e prioritariamente è utilizzato per il sostegno ai Consorzi di bonifica di cui alla
2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente disposizione.
Art. 17. Recupero di contributi straordinari non spesi.
1. Gli Enti locali beneficiari di contributo regionale pluriennale a valere sull'ammortamento di mutui ai sensi della
2. La decadenza di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l'ente locale beneficiario attesta, con dichiarazione del responsabile del procedimento, che l'opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il completamento definitivo. L'attestazione deve essere ricevuta dalle strutture amministrative competenti in materia di lavori pubblici e di risorse finanziarie della Regione Campania entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli Enti beneficiari di contributo regionale concesso sotto forma di contributo straordinario ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lettera b) della
TITOLO IV
Misure in materia di contabilità, bilancio e tributi
Art. 18. Definizione agevolata delle entrate regionali.
1. Per le somme dovute a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al
2. Ai fini della definizione del presente articolo il debitore produce, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione all'Ufficio che ha adottato l'ordinanza - ingiunzione; nella dichiarazione comunica i debiti ai quali l'istanza è riferita, il numero di rate nelle quali intende effettuare il pagamento, la pendenza di eventuali giudizi per i medesimi debiti e l'impegno a rinunciare ai giudizi stessi.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è presentata all'Ufficio che ha adottato l'ingiunzione fiscale su apposito modello, approvato con deliberazione della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e reso disponibile sul sito internet della Regione Campania.
4. Il numero di rate nelle quali il debito è dilazionabile è fissato in un massimo di cinque, di pari importo, con le seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018.
5. L'ufficio della Giunta regionale che ha adottato l'ingiunzione fiscale, entro il 31 maggio 2017, comunica ai soggetti che hanno presentato istanza nei termini perentori di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme da versare, l'importo delle singole rate e le rispettive scadenze.
6. Sulle singole rate, a decorrere dal 1° agosto 2017, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 21, primo comma, del
7. La definizione di cui al presente articolo è esclusa per le tipologie di debiti di cui all'articolo 6, commi 10 ed 11 del
8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applica l'articolo 6-ter del
Art. 19. Disposizioni tributarie.
1. Le entrate regionali destinate con legge regionale alla realizzazione di determinate spese sono riferite esclusivamente alle obbligazioni giuridicamente perfezionate nell'anno in cui il limite è appostato. Pertanto eventuali economie di spesa non costituiscono vincolo da iscrivere nell'avanzo di amministrazione. Per le medesime entrate che costituiscono vincolo proveniente da esercizi precedenti, in sede di rendiconto 2015 si provvede alla individuazione delle quote ancora non utilizzate al 31 dicembre 2016. Con la legge di approvazione del relativo rendiconto si provvede allo svincolo.
2. Per il 2017, 2018 e 2019 le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1 della
a) al 50 per cento per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2-bis, lettera a) della
b) al 50 per cento per le politiche socio-sanitarie della Regione.
3. La
a) al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole "tributo speciale per il deposito in discarica" sono inserite le seguenti: "e in impianti di incenerimento senza recupero energetico";
b) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o, comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione: D10 Incenerimento a terra, ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del
c) l'articolo 12 è abrogato;
d) i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 17 sono abrogati;
e) al comma 3 dell'articolo 17 le parole "Una quota pari al venti per cento del gettito del tributo, al netto della quota spettante alle province, " sono sostituite dalle seguenti: "Il gettito del tributo".
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) il comma 1 dell'articolo 22 della
b) il comma 182 dell'articolo 1 della
c) i commi 119 e 120 dell'articolo 1 della
Art. 20. Entrata in vigore.
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.