§ 1.1.164 - L.R. 20 gennaio 2017, n. 3.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:20/01/2017
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Rinunciabilità delle indennità di funzione e delle indennità di carica dei consiglieri regionali.
Art. 2.  Riduzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.
Art. 3.  Sanzioni per la burocrazia inefficiente.
Art. 4.  Modifiche normative per la riduzione di spesa del comparto.
Art. 5.  Azioni in materia ambientale.
Art. 6.  Azioni per la sicurezza, l'ordine pubblico e il trasporto pubblico locale.
Art. 7.  Azioni per il diritto allo studio.
Art. 8.  Azioni per i cittadini non autosufficienti e diversamente abili.
Art. 9.  Azioni per la ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 10.  Azioni per l'infanzia e il sostegno degli asili nido.
Art. 11.  Azioni per il sostegno alla cultura diffusa.
Art. 12.  Azioni di razionalizzazione, cura e governo del territorio montano.
Art. 13.  Azioni per l'agricoltura, la castanicoltura, la caccia.
Art. 14.  Canoni concessori sulle aree del demanio idrico.
Art. 15.  Modifiche normative e disposizioni sui contributi regionali dovuti per attività estrattiva.
Art. 16.  Adeguamento dei contributi regionali per utilizzazione acque minerali e termali.
Art. 17.  Recupero di contributi straordinari non spesi.
Art. 18.  Definizione agevolata delle entrate regionali.
Art. 19.  Disposizioni tributarie.
Art. 20.  Entrata in vigore.


§ 1.1.164 - L.R. 20 gennaio 2017, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017.

(B.U. 20 gennaio 2017, n. 7)

 

TITOLO I

Misure per la riduzione dei costi della politica e della burocrazia regionale

 

Art. 1. Rinunciabilità delle indennità di funzione e delle indennità di carica dei consiglieri regionali.

1. Dopo il comma 2-quinquies dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) è aggiunto il seguente:

"2-sexies. I consiglieri e gli assessori regionali hanno facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, al trattamento indennitario di cui al comma 1. Tale rinuncia comporta la riduzione della base imponibile contributiva ai fini del trattamento previdenziale e deve essere formalizzata con nota scritta da inviare al Presidente del Consiglio regionale o, per gli assessori, al Presidente della Giunta regionale. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019.".

 

     Art. 2. Riduzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.

1. In attuazione del principio del buon andamento dell'attività amministrativa e ai fini del contenimento della spesa del personale con qualifica dirigenziale, a partire dall'anno 2017, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area dirigenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale è determinato tenendo conto del numero delle posizioni dirigenziali attive nell'anno di riferimento e comunque, in misura non superiore al numero delle strutture ordinamentali, così come fissate con delibera di Giunta regionale dell'anno di riferimento, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del R.R. 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale).

2. La riduzione del Fondo di cui al comma 1 tiene conto del numero di strutture effettivamente coperte, del numero dei dirigenti incaricati, e di quanto previsto dall'articolo 10 del CCDI dirigenti anche in esito al processo di pesatura delle strutture in atto.

3. La presente disposizione si interpreta, conformemente alla normativa nazionale vigente in materia di pubblico impiego, nel senso di escludere dal computo del riparto del Fondo le strutture vacanti o assegnate ad interim.

 

     Art. 3. Sanzioni per la burocrazia inefficiente.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività d'impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) l'amministrazione regionale è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza della inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, l'amministrazione regionale, compreso il Consiglio regionale, nei casi di cui al comma 1, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, è tenuta, su istanza di parte, a corrispondere all'interessato a titolo di indennizzo per il mero ritardo, conseguente alla inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, una somma per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento che sarà detratta dall'eventuale risarcimento, determinata con delibera di Giunta regionale anche ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In tali casi, l'amministrazione regionale propone azione di rivalsa nei confronti del dirigente o funzionario accertato essere responsabile del ritardo.

1-quater. In ogni caso, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare ed amministrativo- contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.".

 

     Art. 4. Modifiche normative per la riduzione di spesa del comparto.

1. L'articolo 23 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009) è abrogato.

2. Il comma 6, dell'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) è abrogato.

3. Al comma 5, dell'articolo 8 della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni) le parole da "per essi si applica" e fino a "della stessa legge" sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2008) non si applicano ai titolari degli incarichi di cui agli articoli 18 e 22 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Sistema Sanitario Regionale).

5. Al comma 186 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania. Legge finanziaria regionale 2013) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "La spesa sostenuta del personale incaricato è rapportato alle tabelle ACI vigenti all'atto dell'ispezione.".

6. Le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) si applicano anche agli amministratori della Regione Campania, anche con efficacia per tutti i giudizi di responsabilità ancorché in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, se il procedimento si conclude con sentenza di assoluzione o con l'emanazione di un provvedimento di archiviazione.

 

TITOLO II

Misure di razionalizzazione della spesa regionale

 

     Art. 5. Azioni in materia ambientale.

1. Nell'anno 2017 le risorse generate dal trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 2012, n. 61670(Assegnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, di risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Fondi annualità 2005), eccedenti gli oneri di gestione, gli ammortamenti e gli accantonamenti per le opere di dismissione finale dell'impianto, sono impiegate negli interventi relativi al ciclo integrato dei rifiuti e delle acque.

2. Al fine di concorrere alle spese sostenute dalle amministrazioni comunali per la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani è stanziata una somma annuale di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede incrementando la Missione 9, Programma 3, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 mediante prelevamento di una somma di pari importo sulla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

3. Al fine di garantire la continuità degli interventi di pubblico interesse previsti dalla legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale) ed in conformità dei principi tutelati dall'articolo 159 del decreto legislativo n. 267/2000, non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza dei Consorzi di Bonifica destinate al pagamento delle retribuzioni per il personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi. Al fine della compiuta attuazione, con delibera semestrale di destinazione ad opera di ciascun Ente e, successiva notificazione della stessa al tesoriere, saranno emessi mandati di pagamento per titoli diversi, in osservanza del criterio cronologico.

4. Al fine di riattivare la funzionalità del Centro di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti elettrici ed elettronici sito nella struttura confiscata alla camorra in località Melizzano, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 a favore del Comune di Melizzano. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede incrementando la Missione 9, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 mediante prelevamento di una somma di pari importo sulla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

5. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzare a valere sulle risorse statali se stanziate, la Regione provvede a redigere un cronoprogramma degli interventi in base alle priorità e all'urgenza degli stessi da pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione in una apposita sezione denominata: Prevenzione rischio idrogeologico. Il cronoprogramma è aggiornato ogni tre mesi in relazione agli interventi progressivamente effettuati.

 

     Art. 6. Azioni per la sicurezza, l'ordine pubblico e il trasporto pubblico locale.

1. Al fine di contrastare i fenomeni connessi alla criminalità locale, tutelare la cittadinanza campana e assicurare una maggiore sicurezza, è istituito il "Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale" pari ad euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo. In sede di prima applicazione, il Fondo è utilizzato per l'istallazione di un sistema integrato di videosorveglianza presso i principali snodi dell'asse mediano nelle tratte posizionate a nord del Comune di Napoli e presso il Comune di Bonea (Benevento).

3. Dopo il comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblici locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) è inserito il seguente:

"1-bis. Sulla base dei criteri e della politica tariffaria di cui al comma 1, la struttura amministrativa competente in materia di mobilità della Giunta regionale, con il supporto tecnico dell'ACAM, sentito il Comitato di indirizzo e monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 90, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) adotta gli eventuali adeguamenti tariffari necessari per tener conto degli equilibri contrattuali, di specifiche esigenze territoriali e degli adeguamenti inflattivi.".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede incrementando per euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, la Missione 3, Programma 2, Titolo 1 mediante prelevamento di pari importo per ciascun anno, dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

 

     Art. 7. Azioni per il diritto allo studio.

1. Al fine di tutelare e rendere effettivo il diritto allo studio scolastico e all'istruzione dei giovani campani e garantire l'adeguato supporto al sistema educativo regionale degli istituti di istruzione secondaria, è istituito il "Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore". La Giunta regionale, con deliberazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi straordinari a valere sul Fondo, da concedere su richiesta degli istituti di istruzione di secondo grado anche per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese sostenute per le utenze elettriche, telefoniche, acqua e gas. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione quantificati in 1.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante l'istituzione del Fondo di cui al presente comma nell'ambito della Missione 4, Programma 3, Titolo 1 da incrementare tramite prelevamento di somme di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

2. Al fine di concedere borse di studio ai minori detenuti presso gli istituti di pena siti nel territorio campano e ai minori a rischio di emarginazione o coinvolgimento in attività criminose, nonché per la promozione di progetti per la lotta alla dispersione scolastica e la difesa del diritto allo studio dei giovani a rischio, è istituito un apposito Fondo nell'ambito della Missione 4, Programma 7, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento della Missione 4, Programma 7, Titolo 1 e contestuale prelievo di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019.

 

     Art. 8. Azioni per i cittadini non autosufficienti e diversamente abili.

1. Al fine di sostenere le residenze sanitarie assistenziali pubbliche, di cui alla legge regionale 22 aprile 2003, n. 8 (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private - RR.SS.AA.) è istituito un Fondo per il sostegno delle RR.SS.AA. di proprietà pubblica pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 mediante riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito della Missione 13, Programma 1, Titolo 1.

2. Al fine di garantire il necessario sostegno attraverso specifiche azioni rivolte a favore di persone diversamente abili così da favorirne l'integrazione sociale, anche in attuazione delle previsioni della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), è istituito il Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi" per il sostegno ai cittadini diversamente abili pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.

3. In coerenza con quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un Piano d'azione denominato "Piano Durante Noi - Dopo di Noi", con il quale determina i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 2, anche al fine di valorizzare e utilizzare strutture immobiliari di proprietà regionale da destinare specificatamente alla predisposizione di attività lavorative, di accoglienza e aggregazione per le persone diversamente abili.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 si provvede a valere sulla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019.

 

     Art. 9. Azioni per la ricerca scientifica e tecnologica.

1. Al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione e contribuire alla formazione dei giovani ricercatori universitari, è stanziato un contributo straordinario a favore della società consortile Biogem per l'anno 2017, di euro 800.000,00 e, per le medesime finalità, a favore della società consortile Ceinge-Biotecnologie Avanzate è stanziato un contributo straordinario, per l'anno 2017, di euro 500.000,00. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con incremento della Missione 14, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il 2017 mediante prelevamento di una somma di pari importo sulla Missione 20, Programma 3, Titolo I per il 2017.

2. Al fine di promuovere e valorizzare la ricerca nei settori della geofisica e della vulcanologia nel quadro di progetti strategici regionali nazionali ed internazionali, è concesso un contributo straordinario per l'anno 2017 di euro 100.000,00 a favore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Napoli. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2017, si provvede mediante incremento della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 e contestuale prelievo di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019.

3. La Regione Campania, per promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese del settore del commercio ed artigianato ed incentivare l'occupazione nei medesimi ambiti, favorisce la predisposizione di accordi con le Camere di Commercio dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura al fine di selezionare imprese che manifestano interesse ad investire nell'innovazione tecnologica della propria attività, attraverso la concessione di contributi a ciò finalizzati, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e della normativa europea in materia di aiuti di Stato, da un minimo di 15.000,00 euro ad un massimo di 30.000,00 euro. I medesimi accordi, anche su proposta dei centri di assistenza tecnica delle diverse Associazioni di categoria, promuovono lo sviluppo degli incubatori dei mestieri tradizionali regionali quale fattore essenziale di progresso ed opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. Dopo il comma 4, dell'articolo 32 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) è inserito il seguente: "4-bis. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia, per far fronte alle situazioni di disagio sociale del settore, le disposizioni di cui al comma 4, lettere c) e d) non si applicano ai soggetti che esercitano l'attività di commercio su aree pubbliche fino alla scadenza delle concessioni rese ai sensi dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).". Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 si provvede mediante le risorse di cui alla Missione 14, Programma 1, Titolo II.

 

     Art. 10. Azioni per l'infanzia e il sostegno degli asili nido.

1. Al fine di concorrere alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido delle amministrazioni comunali della Regione Campania è stanziata la somma di 3.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con incremento della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 mediante prelevamento di una somma di pari importo sulla Missione 50, Programma 1, Titolo 1.

3. Al fine di consentire ai Comuni l'acquisto e l'installazione di giochi destinati a bambini con disabilità nelle aree verdi pubbliche, il contributo annuo già autorizzato dall'articolo 13, comma 9, della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016) è incrementato di euro 100.000,00 per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2017, si provvede mediante incremento della Missione 12, Programma 04, Titolo 1 e contestuale prelievo di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019.

 

     Art. 11. Azioni per il sostegno alla cultura diffusa.

1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale regionale è istituito, nell'ambito della Missione 5, Programma 2, un Fondo per il sostegno agli enti locali ed ad altri enti pubblici siti nel territorio della Regione Campania di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Per le medesime finalità, nonché per sostenere iniziative culturali rivolte, specialmente, alle giovani generazioni, nel territorio della Regione Campania, è istituito, nell'ambito della Missione 5, Programma 2, un Fondo pari ad euro 1.200.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 per il sostegno alle Fondazioni e alle Associazioni culturali, alle associazioni identitarie costituite da enti locali e territoriali per la promozione del patrimonio agroalimentare campano e alle Fondazioni di comunità delle province campane. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 2.700.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e contestuale prelievo, di pari importo, dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019.

2. Al fine di sostenere il patrimonio architettonico religioso e promuovere il turismo culturale è istituito, nell'ambito della Missione 5, Programma 2, un Fondo per il sostegno agli enti ecclesiastici pari ad euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante incremento della Missione 5, Programma 2, Titolo 2 e contestuale prelievo, di pari importo, dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione 2017-2019.

3. La Regione Campania assicura, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, la riapertura del Centro Internazionale per il Monitoraggio Ambientale (CIMA).

4. In attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 13 giugno 2003, n. 11 (Disposizioni a favore del Comune di Pietrelcina) è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2017 a favore del Comune di Pietrelcina. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2017, si provvede mediante incremento della Missione 18, Programma 1, Titolo 1 e contestuale prelievo di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, del bilancio di previsione 2017-2019.

5. Al fine di sostenere e sviluppare misure a sostegno della parità di genere e di contrasto alla violenza sulle donne, è autorizzata la spesa di 100.000,00 euro per l'anno 2017 per l'Osservatorio sul fenomeno della violenza di genere. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante incremento della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 e contestuale prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019.

6. Al fine di supportare le azioni a tutela dei cittadini campani residenti all'estero e delle loro famiglie, rafforzare l'identità originaria e rinsaldare i rapporti con la terra di origine è autorizzata la spesa di 150.000,00 euro per l'anno 2017 per la Consulta regionale dell'Emigrazione di cui alla legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2 (Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante incremento della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 e contestuale prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019.

 

     Art. 12. Azioni di razionalizzazione, cura e governo del territorio montano.

1. Al fine di razionalizzare le azioni di cura e governo del territorio montano e conseguire ulteriori risparmi di spesa, la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 56, comma 4 dello Statuto della Regione Campania, il funzionamento del sistema forestale regionale nonché l'organizzazione delle Comunità montane, nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione del modello di governance del sistema, ispirato a principi di semplificazione degli enti delegati, efficientamento dei servizi al cittadino, riduzione dei costi di amministrazione e funzionamento;

b) disciplina di un modello unitario di cura e gestione del territorio montano in una logica di integrazione multisettoriale;

c) adeguamento e sistematizzazione del sistema di pianificazione forestale, mediante la previsione di tre livelli di programmazione generale, esecutivo e locale;

d) adeguamento e aggiornamento in chiave produttiva, multifunzionale e ambientale delle norme tecniche di riferimento;

e) introduzione di misure di semplificazione amministrativa anche attraverso l'istituzione dello Sportello Unico Forestale;

f) disciplina di un sistema di cartografia forestale;

g) introduzione di un sistema di certificazione forestale;

h) valorizzazione delle professionalità e salvaguardia dei livelli occupazionali degli addetti idraulico forestali mediante la previsione di progetti di formazione e aggiornamento professionale e impiego in interventi volti alla salvaguardia ambientale, alla difesa suolo, al rischio idrogeologico.

2. I regolamenti di cui al comma 1 elencano espressamente le disposizioni della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) e della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane) che sono abrogate dalla loro entrata in vigore.

3. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinati ad incrementare gli interventi di cui alla Missione 9, Programma 5, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019.

 

     Art. 13. Azioni per l'agricoltura, la castanicoltura, la caccia.

1. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale e conseguire risparmi di spesa, l'articolo 36 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) è così modificato:

a) al comma 2 le parole "all'Ufficio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura amministrativa regionale";

b) al comma 4 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente "regionale" le parole "dell'ufficio caccia della Provincia competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti "della struttura amministrativa regionale competente per materia" la parola "diciannove" è sostituita dalla seguente "diciassette";

c) la lettera c) del comma 4 è abrogata;

d) alla lettera d) del comma 4, la parola "dieci" è sostituita dalla seguente "venti" le parole "un componente" sono sostituite dalle seguenti "due componenti"; le parole "ed uno" sono sostituite dalle seguenti "e due";

e) al comma 5 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente "regionale";

f) al comma 6 la parola "provinciali" è sostituita dalla seguente "regionali", e la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente "regionale" e la parola "Provincia" è sostituita dalla seguente "Regione".

2. I comitati di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale n. 26/2012, laddove in carica, decadono dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono ricostituiti entro i successivi trenta giorni secondo quanto disposto dal presente articolo.

3. La legge regionale 21 maggio 2012, n. 13 (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania. Legge finanziaria regionale 2012) è così modificata:

a) al comma 3, dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A copertura delle spese da sostenere per gli interventi di ripristino dei castagneti danneggiati dalle principali patologie e preservarne la coltura, anche in relazione al mancato reddito derivante dalla perdita di produzione, possono essere concessi, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia nonché della normativa europea in materia di aiuti di Stato, contributi ai castanicoltori.";

b) l'articolo 4 è così sostituito: "Art. 4 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari ad euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento delle risorse alla Missione 9, Programma 7, Titolo 1 e riduzione di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.".

 

TITOLO III

Misure di adeguamento di canoni e contributi regionali

 

     Art. 14. Canoni concessori sulle aree del demanio idrico.

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale aggiorna, con delibera, i canoni annui da corrispondere per l'occupazione di aree del demanio idrico di competenza regionale e provinciale, siano essi pubblici o privati.

2. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, provvede con propria delibera ad aggiornare i canoni di cui al comma 1.

3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione o occupazione senza titolo di beni del demanio idrico, sono pari al triplo del canone di cui al comma 1, per ciascun anno di occupazione o utilizzazione sine titulo, e comunque, per un massimo di 10 anni, fatto salvo l'obbligo di procedere alla demolizione degli eventuali manufatti abusivi.

4. Per le utilizzazioni o occupazioni con titolo scaduto o insufficiente, il concessionario è tenuto al pagamento del doppio del canone vigente in ciascun anno di occupazione o utilizzazione, oltre agli interessi al tasso legale.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il disciplinare per la gestione del demanio idrico.

 

     Art. 15. Modifiche normative e disposizioni sui contributi regionali dovuti per attività estrattiva.

1. L'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005) è così modificato:

a) al comma 1, le parole "in un'unica soluzione, " sono soppresse, la parola "dicembre" è sostituita dalla seguente "marzo";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I contributi dovuti ai sensi del comma 1 e dell'articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2008) possono essere versati in quattro rate trimestrali di pari importo, di cui la prima deve essere versata entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento del volume estratto.".

2. L'articolo 19 della legge regionale n. 1/2008 è così modificato:

a) al comma 1 dopo le parole "i titolari di autorizzazioni" sono aggiunte le seguenti "e concessioni";

b) al comma 2 le parole "31 dicembre di ogni anno, sulla scorta dei volumi estrattivi riportati nel programma di coltivazione allegato al" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo di ogni anno, sulla scorta dei volumi estratti nel corso dell'anno solare precedente in forza del".

3. In caso di mancato pagamento dei contributi di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 15/2005 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 1/2008, la competente struttura amministrativa regionale procede al recupero delle somme dovute da prelevare dal deposito cauzionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere). In ogni caso il mancato pagamento dei contributi di cui al presente articolo comporta l'estinzione dell'autorizzazione o concessione estrattiva, per decadenza, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 54/1985.

 

     Art. 16. Adeguamento dei contributi regionali per utilizzazione acque minerali e termali.

1. L'articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgenti) è così modificato:

a) al comma 7, dopo le parole "di riferimento", sono aggiunte le seguenti "alla Regione Campania e" e le parole "dandone comunicazione al competente ufficio regionale entro i trenta giorni successivi" sono soppresse;

b) alla lettera a) del comma 8, le parole da "per le acque minerali naturali" e fino a: "a metro cubo" sono sostituite dalle seguenti: "per le acque minerali naturali e di sorgente è proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata ed è pari ad almeno 1,00 euro per metro cubo.";

c) il comma 12 è così sostituito: "12. Il contributo di cui al comma 8, lettera a) è corrisposto per una parte pari al 50 per cento ai Comuni interessati dalla concessione e utilizzato dai Comuni, con destinazione specifica e vincolata, per la realizzazione di interventi ed iniziative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio idrotermominerale sentite le Associazioni di categoria; per la restante parte pari al 50 per cento alla Regione Campania e prioritariamente è utilizzato per il sostegno ai Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale), che versano in situazioni di particolare difficoltà gestionale, anche al fine di assicurare le spettanze al personale impegnato negli interventi di bonifica.".

2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente disposizione.

 

     Art. 17. Recupero di contributi straordinari non spesi.

1. Gli Enti locali beneficiari di contributo regionale pluriennale a valere sull'ammortamento di mutui ai sensi della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) contratti con la Cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale n. 1/2008 decadono dal medesimo contributo se alla data di entrata in vigore della presente legge non è intervenuta alcuna erogazione del prestito per stati di avanzamento lavori. Le somme destinate al finanziamento dei contributi dichiarati decaduti ai sensi del presente comma sono ridestinate all'estinzione anticipata dei relativi mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti o da altro istituto di credito.

2. La decadenza di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l'ente locale beneficiario attesta, con dichiarazione del responsabile del procedimento, che l'opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il completamento definitivo. L'attestazione deve essere ricevuta dalle strutture amministrative competenti in materia di lavori pubblici e di risorse finanziarie della Regione Campania entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli Enti beneficiari di contributo regionale concesso sotto forma di contributo straordinario ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 3/2007 decadono dal contributo se non comunicano alla Regione l'avvenuta aggiudicazione definitiva degli appalti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO IV

Misure in materia di contabilità, bilancio e tributi

 

     Art. 18. Definizione agevolata delle entrate regionali.

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) ed alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati o subdelegati), notificati dagli Uffici della Giunta regionale negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito mediante pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, interessi liquidati con l'ordinanza-ingiunzione e spese di notifica dell'ordinanza-ingiunzione, senza corrispondere le relative sanzioni.

2. Ai fini della definizione del presente articolo il debitore produce, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione all'Ufficio che ha adottato l'ordinanza - ingiunzione; nella dichiarazione comunica i debiti ai quali l'istanza è riferita, il numero di rate nelle quali intende effettuare il pagamento, la pendenza di eventuali giudizi per i medesimi debiti e l'impegno a rinunciare ai giudizi stessi.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è presentata all'Ufficio che ha adottato l'ingiunzione fiscale su apposito modello, approvato con deliberazione della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e reso disponibile sul sito internet della Regione Campania.

4. Il numero di rate nelle quali il debito è dilazionabile è fissato in un massimo di cinque, di pari importo, con le seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018.

5. L'ufficio della Giunta regionale che ha adottato l'ingiunzione fiscale, entro il 31 maggio 2017, comunica ai soggetti che hanno presentato istanza nei termini perentori di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme da versare, l'importo delle singole rate e le rispettive scadenze.

6. Sulle singole rate, a decorrere dal 1° agosto 2017, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

7. La definizione di cui al presente articolo è esclusa per le tipologie di debiti di cui all'articolo 6, commi 10 ed 11 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applica l'articolo 6-ter del decreto-legge 193/2016.

 

     Art. 19. Disposizioni tributarie.

1. Le entrate regionali destinate con legge regionale alla realizzazione di determinate spese sono riferite esclusivamente alle obbligazioni giuridicamente perfezionate nell'anno in cui il limite è appostato. Pertanto eventuali economie di spesa non costituiscono vincolo da iscrivere nell'avanzo di amministrazione. Per le medesime entrate che costituiscono vincolo proveniente da esercizi precedenti, in sede di rendiconto 2015 si provvede alla individuazione delle quote ancora non utilizzate al 31 dicembre 2016. Con la legge di approvazione del relativo rendiconto si provvede allo svincolo.

2. Per il 2017, 2018 e 2019 le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) sono destinate, per ogni annualità, in misura pari:

a) al 50 per cento per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2-bis, lettera a) della legge regionale 1/2012;

b) al 50 per cento per le politiche socio-sanitarie della Regione.

3. La legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale) è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole "tributo speciale per il deposito in discarica" sono inserite le seguenti: "e in impianti di incenerimento senza recupero energetico";

b) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o, comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione: D10 Incenerimento a terra, ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006";

c) l'articolo 12 è abrogato;

d) i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 17 sono abrogati;

e) al comma 3 dell'articolo 17 le parole "Una quota pari al venti per cento del gettito del tributo, al netto della quota spettante alle province, " sono sostituite dalle seguenti: "Il gettito del tributo".

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009);

b) il comma 182 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013);

c) i commi 119 e 120 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e di sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014).

 

     Art. 20. Entrata in vigore.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.