§ 2.1.51 - LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1990, N. 15.
Concessione di un contributo alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:07/04/1990
Numero:15


Sommario
Art. 1.      La Regione Campania concede, alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, in considerazione dell'elevato rilievo sociale dell'attività svolta, un contributo di lire centocinquantamilioni [...]
Art. 2.      Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è ripartito tra le cinque sezioni provinciali della «Lega per la lotta contro i tumori» operanti nella Regione, [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in Lire 150 milioni annui per il triennio 1990/1992, si fa fronte per il 1990 con lo stanziamento di cui al Capitolo 110, di [...]


§ 2.1.51 - LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1990, N. 15.

Concessione di un contributo alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori.

(B.U. n. 18 del 17 aprile 1990).

 

Art. 1.

     La Regione Campania concede, alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, in considerazione dell'elevato rilievo sociale dell'attività svolta, un contributo di lire centocinquantamilioni annui per il triennio 1990/1992.

 

     Art. 2.

     Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è ripartito tra le cinque sezioni provinciali della «Lega per la lotta contro i tumori» operanti nella Regione, nella seguente misura:

     - Lire 50 milioni alla Sezione di Napoli;

     - Lire 40 milioni alla Sezione di Salerno;

     - Lire 20 milioni alla Sezione di Avellino;

     - Lire 20 milioni alla Sezione di Benevento;

     - Lire 20 milioni alla Sezione di Caserta.

     L'Ente beneficiario è tenuto a presentare alla Giunta Regionale alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta, e sui programmi da svolgere nell'anno successivo.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in Lire 150 milioni annui per il triennio 1990/1992, si fa fronte per il 1990 con lo stanziamento di cui al Capitolo 110, di nuova istituzione, dello stato di previsione della Spesa, per l'anno finanziario 1990 denominato: «Contributo alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori» mediante prelievo della somma di Lire 150 milioni dallo stanziamento di cui al Capitolo 300 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

     Agli oneri per gli anni 1991 e 1992 si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.