Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 pesca |
Data: | 11/05/2015 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 2. Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 3. Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 4. Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 5. Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 6. Modifiche dell’articolo 5bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 7. Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 8. Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 9. Inserimento dell’articolo 8bis nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 10. Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 11. Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 12. Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca [...] |
Art. 13. Inserimento dell’articolo 11 ter nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca [...] |
Art. 14. Modifiche dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 15. Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 16. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 17. Modifiche dell’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 18. Inserimento dell’articolo 19 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca [...] |
Art. 19. Modifiche dell’articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 20. Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 21. Inserimento dell’articolo 24 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca [...] |
Art. 22. Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 23. Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 24. Inserimento dell’articolo 27 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca [...] |
Art. 25. Modifiche dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 26. Modifiche dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 27. Modifiche dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 28. Inserimento di articolo nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque [...] |
Art. 29. Funzioni delle Province |
Art. 30. Potestà regolamentare e autonomia della provincia di Belluno |
Art. 31. Norma di prima applicazione |
Art. 32. Norma di abrogazione |
§ 3.5.23 - L.R. 11 maggio 2015, n. 9.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 relativa a "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
(B.U. 15 maggio 2015, n. 48)
TITOLO I
Modifiche ed integrazioni della
Art. 1. Modifiche dell’articolo 1 della
1. La rubrica dell’articolo 1 della
2. Il comma 1 dell’articolo 1 della
“1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l’ecosistema acquatico, regola l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del
Art. 2. Modifiche dell’articolo 2 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della
“d bis) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive.”.
Art. 3. Modifiche dell’articolo 3 della
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“1. La Regione del Veneto, al fine di assicurare l’unitarietà amministrativa, esercita le funzioni regolamentari, di indirizzo e di coordinamento in materia di pesca, di acquacoltura e di gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico, anche mediante l’ausilio dei competenti enti tecnici, scientifici e della ricerca e altresì avvalendosi degli strumenti di consultazione previsti dalle vigenti disposizioni regionali e nazionali per la pesca professionale e dilettantistico-sportiva.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della
“2. Per le esclusive finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto del Veneto, un regolamento quadro regionale per la pesca e per l’acquacoltura.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 3 della
“3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale, in accordo con le Province territorialmente competenti, promuove intese con le Regioni cointeressate.”.
4. Al comma 5 dell’articolo 3 della
Art. 4. Modifiche dell’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
a) la parola: “coltivazione” è sostituita con la parola: “gestione”;
b) dopo le parole: “specie ittiche” sono inserite le parole: “, teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale,”;
c) dopo le parole: “uniformandosi alle indicazioni contenute” sono inserite le parole: “nei regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale e”;
d) le parole: “e ai regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono soppresse.
Art. 5. Modifiche dell’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
a) dopo le parole: “ciascuna Provincia predispone” sono inserite le parole: “nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,”;
b) dopo le parole: “sono delimitate le zone omogenee” sono aggiunte le parole: “, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l’ecosistema.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della
“3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, contiene:
a) le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d’acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento;
b) l’elenco delle specie autoctone di cui è consentita l’immissione, di quelle a rischio di rarefazione a livello regionale, le azioni di salvaguardia e, nelle Zone A, B e nei fiumi e foci di fiumi delle zone C, l’individuazione dei corpi idrici che le contengono o che potenzialmente potrebbero contenerle. Per tali corpi idrici, o in parti di essi, devono essere indicati i provvedimenti di salvaguardia;
c) l’elenco delle specie ittiche alloctone invasive già presenti sul territorio regionale di cui è proibita l’introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione;
d) l’elenco delle specie alloctone di importanza sportiva, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela. In tali acque è possibile fissare lunghezze massime di cattura.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 5 della
4. Al comma 5 dell’articolo 5 della
Art. 6. Modifiche dell’articolo 5bis della
1. Il comma 1 dell’articolo 5 bis della
“1. La carta ittica di cui all’articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d’acqua, ad esclusione di lagune e secche individuate dal regolamento quadro regionale, dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l’obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato o zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d’acqua di interesse alieutico a livello provinciale dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5bis della
“1 bis. È sempre consentito, in qualsiasi zona, il rilascio di soggetti appartenenti a specie autoctone, effettuato nello stesso luogo subito dopo il prelievo.”.
3. Le Province adeguano la propria carta ittica alle disposizioni regionali di cui al comma 1 dell’articolo 5 bis della
4. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data dell’entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti.
Art. 7. Modifiche dell’articolo 7 della
1. La rubrica dell’articolo 7 della
2. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“1. La Giunta regionale adotta un proprio regolamento quadro finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento per l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque interne e marittime interne della regione. Al fine di indirizzare e uniformare l’esercizio delle attività di pesca e di acquacoltura sull’intero territorio, il predetto regolamento regionale contiene in particolare indicazioni di ordine generale in materia di:
a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
b) criteri di redazione delle carte ittiche provinciali;
c) tipi di pesca, strumenti e esche consentite, nonché limitazioni di cattura;
d) periodi di divieto di pesca e dimensioni minime dei pesci;
e) specie ittiche di cui è consentita la semina;
f) misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
g) disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di ripopolamento;
h) programmazione delle attività di contenimento delle specie aliene invasive, anche attraverso metodologie di pesca collettiva, o subacquea autorizzata, anche nelle zone con limitazione di pesca (no kill e riposo biologico e selettiva).”.
3. Al comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 8. Modifiche dell’articolo 8 della
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della
“1. La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all’arricchimento della fauna stessa.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della
“3 bis. La Giunta regionale stabilisce, sentite le Province, gli obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole (B) e salmastre (C), al fine dell’attuazione di interventi di riqualificazione ittica, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento e alla rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi. Tali azioni, che potranno avere anche carattere sperimentale, possono essere attuate anche in sinergia con associazioni o federazioni di gestione della pesca dilettantistico sportiva.”.
Art. 9. Inserimento dell’articolo 8bis nella
1. Dopo l’articolo 8 della
“Art. 8 bis. Ambiti - Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole
1. Nelle zone salmonicole (A) le Province, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, definiscono uno o più ambiti idrografici omogenei, con la presenza nel loro interno di concessioni di pesca, definendo i criteri di interazione fra le Concessioni stesse, al fine di consentire la mobilità dei pescatori associati all’interno dei corpi idrici soggetti a concessioni, con criteri di mutualità fra le concessioni.”.
Art. 10. Modifiche dell’articolo 9 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della
“1 bis. Le Province non possono istituire oneri ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione.”.
2. Alla lettera d) del comma 9 dell’articolo 9 della
3. Dopo la lettera d) del comma 9 dell’articolo 9 della
“d bis) i soggetti di cui all’articolo 3 della
4. Il comma 10 dell’articolo 9 della
Art. 11. Modifiche dell’articolo 10 della
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della
2. Al comma 2 dell’articolo 10 della
Art. 12. Inserimento dell’articolo 11 bis nella
1. Dopo l’articolo 11 della
“Art. 11 bis. Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico
1. I regolamenti provinciali devono prevedere le modalità, i criteri e gli oneri per il rilascio di permessi temporanei all’esercizio della pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico per cittadini italiani e stranieri, con validità non superiore ai quindici giorni. Il rilascio di detti permessi è a titolo oneroso. Gli importi sono introitati dalle Province e vengono destinati ad interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva.”.
Art. 13. Inserimento dell’articolo 11 ter nella
1. Dopo l’articolo 11 bis della
“Art. 11 ter. Scale di risalita
1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita che contemplino comunque l’assolvimento degli obblighi ittiogenici di cui al
Art. 14. Modifiche dell’articolo 12 della
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della
2. Al comma 6 dell’articolo 12 della
3. Il comma 7 dell’articolo 12 della
“7. É fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari.”.
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 12 della
“7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento provinciale.”.
5. Dopo il comma 8 dell’articolo 12 della
“8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) sono proibiti il trasporto e la detenzione sul luogo di pesca e l’uso come esca di pesce vivo.
8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l’uso di ogni animale vertebrato come esca.
8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l’uso, come esca, di sole specie autoctone.”.
Art. 15. Modifiche dell’articolo 14 della
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della
a) le parole: “dal primo giorno di ottobre all’ultimo giorno di febbraio” sono sostituite dalle parole: “dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo”.
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 14 della
3. Al comma 2 bis dell’articolo 14 della
4. Il comma 4 dell’articolo 14 della
“4. In tutte le acque della regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l’uso del motore elettrico fuoribordo alimentato con potenza non superiore a 12 V , esclusivamente per la navigazione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne.”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della
“4 bis. È vietato l’uso del motore elettrico nel corso dell’azione di pesca.
4 ter. È altresì consentita la pesca con l’uso del bellyboat.”.
Art. 16. Modifica dell’articolo 15 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della
“1 bis. Le guardie giurate ittiche volontarie possono avere anche competenza di vigilanza ambientale e il loro mandato si estende all’intero territorio provinciale. Per acquisire tale stato giuridico è necessaria la partecipazione a corsi di formazione, il superamento di apposito esame e l’inserimento nell’apposito registro provinciale. Le Province possono sottoscrivere accordi per attività interprovinciale di vigilanza.”.
Art. 17. Modifiche dell’articolo 16 della
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della
Art. 18. Inserimento dell’articolo 19 bis alla
1. Dopo l’articolo 19 della
“Art. 19 bis. Imprenditore ittico
1. L’imprenditore ittico è il soggetto che esercita, professionalmente in forma singola o associata, in forma societaria o cooperativistica - consortile, l’attività di pesca professionale ai sensi dell’articolo 24. L’imprenditore ittico è altresì il soggetto che esercita in forma singola o associata l’attività di acquacoltura come disciplinata dall’articolo 20 della presente legge.
2. Ad ogni fine di legge e salvo disposizioni maggiormente favorevoli, l’imprenditore ittico viene equiparato all’imprenditore agricolo.
3. Il soggetto esercitante alcuna delle attività di cui ai commi precedenti ed avente una età non superiore a quaranta anni si considera giovane imprenditore ittico.
4. Ai fini dell’applicazione delle vigenti normative in favore dell’imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili le imprese costituite:
a) in forma di società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a quaranta anni;
b) in forma di società in accomandita semplice, ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);
c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.”.
Art. 19. Modifiche dell’articolo 22 della
1. Nella rubrica dell’articolo 22 della
2. Al comma 1 dell’articolo 22 della
a) le parole: “e piscicoltura” sono soppresse;
b) dopo le parole: “regolamenti provinciali” sono aggiunte le parole: “che devono prevedere la riduzione di ogni impatto paesaggistico sull’ambiente fluviale, fisico-chimico e di alterazione degli alvei.”.
Art. 20. Modifica dell’articolo 24 della
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della
“1. La pesca professionale è l’attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione.”.
Art. 21. Inserimento dell’articolo 24 bis alla
1. Dopo l’articolo 24 della
“Art. 24 bis. Attività connesse alla pesca professionale
1. L’imprenditore ittico, mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica, può essere autorizzato ad esercitare le seguenti attività connesse all’esercizio della pesca professionale purché non rivestano in alcun caso carattere di prevalenza rispetto all’attività d’impresa:
a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico - ricreativo, denominata pesca turismo, così come disciplinato dalla
b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso, denominata ittiturismo così come disciplinato dalla
c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;
d) l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell’ambiente costiero.”.
Art. 22. Modifica dell’articolo 25 della
1. L’articolo 25 della
“Art. 25
Esercizio della pesca professionale
1. L’esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A. I pescatori di professione esercitano la propria attività esclusivamente con gli attrezzi consentiti ed indicati nei singoli regolamenti provinciali.
2. Ciascun soggetto esercente l’attività di pesca professionale dovrà essere inquadrato, ai fini previdenziali ed assistenziali, in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore.
3. Il pescatore di professione può essere autorizzato dalle Province ad operare sui corsi d’acqua, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, per il contenimento di particolari specie acquatiche.
4. Il pescatore di professione può essere incaricato ad operare sui corsi d’acqua per il contenimento di particolari specie invasive aliene, in qualsiasi zona.”.
Art. 23. Modifica dell’articolo 27 della
1. Il comma 1 dell’articolo 27 della
“1. Nelle acque interne i pescatori, dal sedicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalle province la licenza di pesca di categoria A, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.”.
Art. 24. Inserimento dell’articolo 27 bis alla
1. Dopo l’articolo 27 della
“Art. 27 bis. Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l’acquacoltura
1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale per la pesca e l’acquacoltura quale organo consultivo, propulsivo e di concertazione tra eventuali controinteressati, per le tematiche afferenti alla pesca professionale e all’acquacoltura.
2. La Commissione è presieduta dall’Assessore regionale delegato alle materie della pesca e dell’acquacoltura, il quale la convoca qualora venga a conoscenza di circostanze, fatti, atti o procedimenti di autorità pubbliche o di soggetti privati che possano avere una significativa ricaduta sulle attività produttive della pesca e dell’acquacoltura esercitate nel territorio della Regione.
3. La Commissione è composta da:
a) Dirigente della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell’acquacoltura, ovvero da altro funzionario regionale da lui delegato, con funzioni di vice-presidenza vicaria;
b) rappresentanti regionali delle associazioni datoriali di categoria della pesca e dell’acquacoltura riconosciute a livello nazionale ed aventi effettiva rappresentatività delle imprese e delle cooperative operanti all’interno del territorio regionale.
4. Il Presidente può altresì invitare a partecipare ai lavori della Commissione anche:
a) il responsabile dell’Osservatorio socio - economico della pesca e dell’acquacoltura, ovvero da altro funzionario da lui delegato;
b) un rappresentante della Direzione Marittima delle Capitanerie di Porto, competente per territorio;
c) ogni altro rappresentante di autorità o amministrazioni pubbliche o di enti privati che si rendesse opportuno interpellare in ragione del ruolo o dell’interesse rispetto alla tematica inserita all’ordine del giorno per la discussione.
5. La Commissione, all’esito dei lavori, può esprimere pareri o documenti d’indirizzo che, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di atti amministrativi di cui alla
6. La Commissione opera senza oneri a carico del bilancio regionale.”.
Art. 25. Modifiche dell’articolo 30 della
1. Il comma 4 dell’articolo 30 della
“4. La Provincia verifica e approva la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie ai criteri per il rilascio della concessione, che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l’ecosistema, teso alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della
“4 bis. Il concessionario deve garantire la vigilanza ittica.
4 ter. I richiedenti delle concessioni devono presentare in allegato alla richiesta di concessione un piano di riqualificazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio.
4 quater. Le polizze assicurative stipulate dai concessionari a favore dei soci, per l’esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, devono avere valenza in tutto il territorio regionale.”.
3. La disposizione di cui al comma 4 quater dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 così come introdotta dal comma 2 del presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Art. 26. Modifiche dell’articolo 31 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 31 della
“4 bis. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia attua il censimento dei campi di gara fissi di cui al comma 4.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 31 della
“5 bis. In occasione di manifestazioni agonistiche e nei campi gara di cui al comma 2, è possibile trattenere il pescato in appositi contenitori al fine di consentirne la sopravvivenza, senza osservanza dei periodi di divieto, di misura e di specie per il loro eventuale rilascio al termine della competizione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 7.
5 ter. Nei campi gara di cui al comma 2, adibiti alla pesca dei salmonidi ed oggetto di apposita immissione ai fini della competizione, può essere fatta deroga di misura, di quantitativo e di periodo, fatta salva la tutela dei patrimoni ittici originari.”.
Art. 27. Modifiche dell’articolo 33 della
1. Il comma 1 dell’articolo 33 della
“1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo “B” con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della
“1 bis. Per le violazioni di cui all’articolo 12, comma 1 della presente legge concernenti l’utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo “A” o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo “A” nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l’attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l’immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell’imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell’imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.
1 ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l’esibizione dell’avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 33 della
4. Al comma 3 dell’articolo 33 della
a) le parole: “da lire 100.000 a lire 600.000” sono sostituite con le parole: “da euro 100,00 a euro 500,00”;
b) le parole: “lire 20.000 per capo” sono sostituite con le parole: “euro 20,00 per capo”.
5. Al comma 4 dell’articolo 33 della
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 33 della
“4 bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell’importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell’imbarcazione e dell’attrezzatura da pesca.”.
7. Al comma 5 dell’articolo 33 della
a) le parole: “al comma 2 dell’articolo 12” sono sostituite con le parole: “all’articolo 11 ter”;
b) le parole: “scale di monta” sono sostituite con le parole: “scale di risalita”;
c) le parole: “da lire 5.000 a lire 30.000” sono sostituite con le parole: “da euro 4.000,00 a euro 20.000,00”;
d) le parole: “da lire 1.000.000 a lire 3.000.000” sono sostituite con le parole: “da euro 500,00 a euro 2.000,00”;
e) le parole: “sanzione raddoppiata” sono sostituite con le parole: “sanzione triplicata”.
8. Dopo il comma 5 dell’articolo 33 della
“5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l’attività di pesca sullo stesso luogo e nell’arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 7.”.
9. Al comma 6 dell’articolo 33 della
10. Al comma 7 dell’articolo 33 della
a) dopo le parole: “sostanze atte a stordire il pesce,” sono inserite le parole: “, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica,”;
b) le parole: “oltre alla confisca del prodotto pescato ed al” sono sostituite con le parole: “; è disposta inoltre l’immediata confisca del prodotto pescato e il”;
c) dopo le parole: “degli strumenti” sono inserite le parole: “e attrezzi”;
d) dopo le parole: “utilizzati per la pesca e” sono inserite le parole: “il sequestro dei mezzi utilizzati per”.
Art. 28. Inserimento di articolo nella
1. Dopo l’articolo 33 della
“Art. 33 bis. Interventi per il controllo di Culicidi potenziali vettori di “arbovirus”
1. La Regione del Veneto nell’esercizio delle sue competenze in materia di igiene pubblica e tutela della salute, consapevole dei rischi per la salute pubblica derivanti da un’incontrollata proliferazione di culicidi, potenziali vettori di “arbovirus” interviene per istituire un programma per l’organizzazione e la gestione delle attività di sorveglianza entomologica e per gli interventi di disinfezione e disinfestazione da Ditteri della famiglia delle Culicidae, al fine di prevenire il manifestarsi di focolai di arbovirus.
2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità del presente articolo, attiva, in collaborazione con le aziende unità locali socio-sanitarie individuate quali soggetti di riferimento, un programma di sorveglianza entomologica, per assicurare in via prioritaria l’individuazione delle aree a maggior densità di presenza e delle aree a rischio di diffusione e attuare i conseguenti interventi, anche sulla scorta delle linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia dell’Istituto superiore di sanità.”.
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 33 bis della
TITOLO II
Norme finali e di prima applicazione
Art. 29. Funzioni delle Province
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ivi comprese quelle confermative in capo alle Province delle funzioni già conferite alle Province medesime dalla normativa regionale vigente, operano nelle more dell’adeguamento della legislazione regionale alle disposizioni di cui alla
Art. 30. Potestà regolamentare e autonomia della provincia di Belluno
1. In prima applicazione della presente legge, il regolamento quadro regionale di cui all’articolo 3, comma 2 della
2. Le disposizioni di cui alla presente legge ed in particolare quelle relative alle funzioni regolamentari regionali e quelle relative alla redazione della carta ittica provinciale, operano nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla
3. Le condizioni di autonomia finanziaria di cui al comma 2 operano anche con riferimento agli introiti derivanti dal versamento della tassa di concessione regionale di cui all’articolo 9 della
Art. 31. Norma di prima applicazione
1. Nelle more dell’approvazione dei regolamenti provinciali di cui all’articolo 4 della
Art. 32. Norma di abrogazione
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della