Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 pesca |
Data: | 19/06/2014 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
§ 3.5.22 - L.R. 19 giugno 2014, n. 18.
Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
(B.U. 24 giugno 2014, n. 62)
Art. 1. Modifiche dell’articolo 14 della
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della
2. All’articolo 14 della
“2 bis. Il divieto di cui al comma 2, limitatamente al mese di ottobre, non sussiste nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all’articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.”.