§ 5.5.51 - Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.
Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:07/04/1998
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Principi e obiettivi.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Tipologia degli interventi.
Art. 4.  Conferenza Regione Università del Veneto.
Art. 5.  Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.
Art. 6.  Organi dell'Azienda.
Art. 7.  Presidente dell'Azienda.
Art. 8.  Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda.
Art. 9.  Competenze del Consiglio di amministrazione.
Art. 10.  Funzionamento del Consiglio di amministrazione.
Art. 11.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 12.  Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori.
Art. 13.  Indennità degli amministratori.
Art. 14.  Direttore dell'Azienda.
Art. 15.  Personale.
Art. 16.  Beni.
Art. 17.  Vigilanza e controllo.
Art. 18.  Mezzi finanziari.
Art. 19.  Bilanci e norme contabili.
Art. 20.  Servizio di informazione e di orientamento al lavoro.
Art. 21.  Consulenza psicologica.
Art. 22.  Borse di studio.
Art. 23.  Sussidi straordinari.
Art. 24.  Prestiti d'onore.
Art. 25.  Servizio abitativo.
Art. 26.  Servizio di ristorazione.
Art. 27.  Interventi e provvidenze a favore degli studenti con disabilità
Art. 28.  Servizio editoriale e di prestito librario.
Art. 29.  Attività culturali, sportive e ricreative.
Art. 30.  Interscambio di studenti.
Art. 31.  Interventi a favore degli studenti lavoratori.
Art. 32.  Servizi per gli studenti pendolari.
Art. 33.  Agevolazioni per la mobilità degli studenti.
Art. 34.  Servizio sanitario.
Art. 35.  Accertamenti e sanzioni.
Art. 36.  Programmazione regionale.
Art. 37.  Piano annuale degli interventi.
Art. 38.  Osservatorio del diritto allo studio universitario.
Art. 39.  Abrogazioni.
Art. 40.  Norma finanziaria.
Art. 41.  Norma transitoria.
Art. 42.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.5.51 - Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario.

(B.U. n. 32 del 10 aprile 1998).

 

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1. Principi e obiettivi.

     1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, la Regione del Veneto disciplina l'attuazione del diritto allo studio al fine di garantire, nell'ambito delle proprie competenze, l'accesso e la frequenza ai corsi universitari e post-universitari a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

     2. L'attuazione del diritto allo studio universitario avviene nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, in conformità agli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale e ai relativi strumenti attuativi.

     3. La Regione collabora con le Università, con i Consorzi per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari, nonché con soggetti pubblici e privati che concorrano all'attuazione del diritto allo studio universitario, per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. Sono beneficiari della presente legge gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle Accademie di belle arti statali e non statali, dei corsi del periodo superiore dei Conservatori di musica e dei corsi di diploma delle Scuole superiori per interpreti e traduttori che rilasciano titoli aventi valore legale, con sede principale nel Veneto, di seguito indicati con il termine di Università [1].

     2. Sono altresì beneficiari della presente legge gli studenti stranieri, apolidi e rifugiati politici nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 20 della legge n. 390/1991.

 

     Art. 3. Tipologia degli interventi.

     1. L'attuazione del diritto allo studio universitario si realizza, secondo i criteri di uniformità di trattamento stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 390/1991, mediante i seguenti interventi:

     a) servizi di orientamento e di informazione sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali;

     b) servizio di consulenza psicologica;

     c) erogazione di borse di studio;

     d) sussidi straordinari;

     e) iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti mediante i prestiti d'onore;

     f) istituzione e gestione di strutture abitative;

     g) istituzione e gestione di strutture adibite al servizio di ristorazione;

     h) interventi e provvidenze a favore degli studenti con disabilità [2];

     i) organizzazione di servizi editoriali e prestiti librari;

     l) attività di collaborazione con l'Università nei settori culturale, sportivo e ricreativo e degli interscambi di studenti;

     m) interventi e provvidenze a favore degli studenti lavoratori;

     n) agevolazioni per la mobilità degli studenti;

     o) servizio sanitario;

     p) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.

     2. Gli interventi di cui alle lettere c), e) e f) del comma 1 vengono effettuati tramite concorso.

     3. I servizi di cui alle lettere f) e g) del comma 1 vengono di norma erogati a tariffa differenziata in base a requisiti di merito e di condizione economica.

     4. Le Aziende di cui all'articolo 5 possono realizzare, con propri fondi di bilancio e proprie modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'articolo 13 della legge n. 390/1991.

     5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono gestiti dalle Aziende di cui all'articolo 5. La gestione degli interventi previsti alle lettere c) ed e) del comma 1 può essere affidata alle Università previa stipula di apposita convenzione con la Regione.

 

     Art. 4. Conferenza Regione Università del Veneto.

     1. E' istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 390/1991 la Conferenza Regione-Università del Veneto.

     2. La Conferenza, costituita entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta da:

     a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente;

     b) quattro rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

     c) un rappresentante rispettivamente dell'Accademia di Belle arti di Venezia, di Verona e dei Conservatori musicali [3];

     d) un rappresentante degli studenti rispettivamente dell'Università di Padova, Venezia, Verona e dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, individuato tra quelli eletti nel consiglio di amministrazione e designato dagli stessi;

     e) due componenti della Commissione consiliare regionale competente per il diritto allo studio, garantendo le minoranze;

     f) l'Assessore regionale competente per il diritto allo studio;

     g) i Presidenti delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 5;

     h) i Sindaci o loro delegati dei Comuni di Padova, Venezia e Verona.

     3. La Conferenza ha lo scopo di promuovere il coordinamento degli interventi di competenza della Regione e delle Università mediante indirizzi, proposte e pareri per gli aspetti inerenti il diritto allo studio e lo sviluppo universitario nel Veneto.

     4. La Conferenza si riunisce almeno tre volte l'anno.

     5. I risultati della Conferenza sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'articolo 6 della legge n. 390/1991.

 

TITOLO II

Aziende regionali per il diritto allo studio universitario

 

     Art. 5. Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

     1. Gli enti per il diritto allo studio universitario situati h nelle città sedi di ateneo già istituiti ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, sono trasformati in aziende regionali con denominazione ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito indicata con il termine Azienda.

     2. L'Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica, ha propria autonomia gestionale e imprenditoriale, un proprio patrimonio e proprio personale dipendente.

     3. Le Aziende subentrano nei rapporti attivi e passivi degli enti per il diritto allo studio universitario.

     4. Alle Aziende fanno capo gli interventi da realizzare in altre città della Regione sedi di decentramento universitario, dipendenti dalle Università dove ha sede l'Azienda.

     4 bis. Nelle materie di competenza regionale, le Aziende di cui al comma 1 sono uffici regionali competenti ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, per lo svolgimento delle funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all’articolo 3. Le somme introitate a titolo di sanzione sono destinate per una quota pari al trenta per cento delle stesse al finanziamento degli interventi di cui alle lettere b), h) e n) del comma 1 dell’articolo 3 [4].

 

     Art. 6. Organi dell'Azienda.

     1. Sono organi dell'Azienda:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il Collegio dei revisori dei conti;

     d) il Direttore.

 

     Art. 7. Presidente dell'Azienda.

     1. Il Presidente dell'Azienda è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'Università.

     1 bis. Se il procedimento di nomina del Presidente dell’Azienda non si conclude entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza dell’incarico precedente, il Presidente della Giunta regionale al fine di garantire la funzionalità dell’Azienda nomina un Commissario straordinario, con i soli poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa l’assunzione di atti indifferibili ed urgenti, che rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla nomina del Commissario stesso, anche ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive modificazioni [5].

     2. Il Presidente rappresenta l'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne firma i verbali congiuntamente con il Direttore dell'Azienda.

     3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vicepresidente.

 

     Art. 8. Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

     1. Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) il Presidente;

b) due rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza;

c) due rappresentanti delle Università, di cui uno designato dalla componente studentesca [6].

     2. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore dell'Azienda.

     3. Il Consiglio di amministrazione dura quanto il Consiglio regionale, salvo la componente studentesca che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli Atenei. I componenti possono essere confermati per una sola volta.

     4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa i componenti del Consiglio sono designati con atto dell'organismo o ente di cui erano espressione e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Se il componente è un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista.

 

     Art. 9. Competenze del Consiglio di amministrazione.

     1. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli indirizzi regionali, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare indicandone le priorità, emana le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e verifica i risultati della gestione amministrativa.

     2. In particolare sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

     a) l'elezione nel proprio seno, a scrutinio segreto, del Vicepresidente;

     b) la nomina e la revoca del Direttore e l'applicazione nei confronti dello stesso delle sanzioni previste dal contratto;

     c) l'approvazione del bilancio di previsione e le relative variazioni;

     d) l'approvazione del conto consuntivo;

     e) i regolamenti e la pianta organica del personale;

     f) le deliberazioni relative alle trasformazioni patrimoniali;

     g) la costituzione in giudizio e le transazioni.

 

     Art. 10. Funzionamento del Consiglio di amministrazione.

     1. Il Consiglio di amministrazione è convocato con preavviso di cinque giorni, salvo in caso di urgenza, in via ordinaria ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

     2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; si intendono validamente adottate le deliberazioni che riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, il funzionamento del Consiglio di amministrazione è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio stesso.

 

     Art. 11. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dal Consiglio regionale con separate votazioni, con voto limitato a due per quanto riguarda i membri effettivi, e con voto limitato a uno per i membri supplenti. I candidati sono scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

     2. Il Collegio elegge il Presidente scegliendolo tra i suoi componenti.

     3. I revisori rimangono in carica quanto il Consiglio di amministrazione e possono essere confermati una sola volta.

     4. Il Collegio dei revisori dei conti:

     a) esamina i bilanci e i rendiconti dell'Azienda e predispone la relazione che li accompagna;

     b) verifica la regolarità ed efficienza della gestione amministrativa e finanziaria dell'Azienda e relaziona in merito annualmente al Presidente della Giunta regionale.

     5. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 12. Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori.

     1. Fatte salve le incompatibilità sancite per legge dello Stato non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti:

     a) coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale e nazionale in partiti e movimenti politici, associazioni e sindacati;

     b) coloro che ricevono stipendi dall'Azienda o da organismi da essa dipendenti;

     c) coloro che hanno maneggio di denaro dell'Azienda o di organismi da essa dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;

     d) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere e di somministrazioni con l'Azienda.

     2. La carica di componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella di consigliere regionale.

 

     Art. 13. Indennità degli amministratori.

     1. Al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione e ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica onnicomprensiva nei limiti stabiliti dagli articoli 1, 2, 3 e 6 bis della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni.

     2. Ai restanti amministratori spetta per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio, una indennità di presenza nei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale n. 64/1983 e successive modificazioni.

     3. Fatto salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale n. 64/1983, a tutti gli amministratori è corrisposto il rimborso spese previsto dall'articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37, nonché il trattamento di missione stabilito dal quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale n. 64/1983.

 

     Art. 14. Direttore dell'Azienda.

     1. Il Direttore dell'Azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone che abbiano esperienza e adeguata preparazione acquisita nello svolgi mento di attività a livello dirigenziale presso lo Stato, enti pubblici, aziende private o pubbliche, ovvero acquisita nello svolgimento di attività scientifiche o professionali.

     2. L'incarico di Direttore è conferito con un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il contratto è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura. Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono fissati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

     3. Il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali è calcolato sull'intero trattamento economico corrisposto.

     4. Il trattamento economico del Direttore è parametrato a quello riservato ai dirigenti regionali delle Direzioni di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modificazioni ed è differenziato in relazione al numero degli studenti di riferimento:

a) novanta per cento della retribuzione sino a 20.000 studenti;

b) novantacinque per cento della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti;

c) cento per cento della retribuzione oltre 40.000 studenti.

La retribuzione di risultato attribuita ai Direttori non può superare il limite massimo del 10% dello stipendio annuo [7].

     5. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno che non siano riservati alla competenza degli altri organi. Firma ed è responsabile della legittimità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del responsabile della struttura di contabilità che ne rispondono in solido.

     6. Il Direttore presenta, entro il mese di dicembre di ogni anno, al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta, con allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi, e un programma di lavoro per l'anno successivo.

     7. La revoca dell'incarico di Direttore è disposta dal Consiglio d'Amministrazione per gravi irregolarità o inefficienza dell'azione amministrativa, previa contestazione all'interessato.

 

     Art. 15. Personale.

     1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle Aziende è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale.

     2. L'Azienda può assumere personale a tempo determinato nei limiti e con le modalità in vigore presso la Regione.

 

     Art. 16. Beni.

     1. La Regione trasferisce all'Azienda i beni mobili, immobili e le attrezzature già affidate in gestione ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 50/1982; il Presidente della Regione con proprio decreto individua i beni regionali da trasferire all'Azienda.

     2. Il patrimonio dell'Azienda è costituito altresì da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.

     3. I beni concessi alla Regione in uso perpetuo e gratuito ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 390/1991, vengono messi a disposizione delle Aziende con deliberazione della Giunta regionale.

     4. I Consorzi universitari e le Università, con apposita convenzione da stipulare con le Aziende interessate, possono mettere a disposizione a titolo gratuito i beni immobili e attrezzature o le opere di edilizia residenziale finanziate dallo Stato per gli scopi di cui all'articolo 1. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le spese di gestione dei beni di cui al presente comma, sono a carico dell'Azienda.

 

     Art. 17. Vigilanza e controllo.

     1. La Giunta regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, esercita la vigilanza e il controllo sugli organi e sui sotto indicati atti delle Aziende:

     a) bilancio di previsione e conto consuntivo di esercizio;

     b) regolamenti di amministrazione e contabilità;

     c) regolamento e dotazione organica del personale.

 

     Art. 18. Mezzi finanziari.

     1. Alle spese per il funzionamento e l'attività delle Aziende si provvede:

     a) con il contributo della Regione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3 della presente legge;

     b) con i proventi della tassa prevista dal primo comma dell'articolo 190 del TU approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche e integrazioni, alla quale sono soggetti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico conseguito in una Università del Veneto;

     c) con i proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 18 giugno 1996, n. 15;

     d) con l'avanzo di amministrazione non vincolato dagli esercizi precedenti da destinare, in via prioritaria, a spese d'investimento ovvero al finanziamento di spese correnti, in sede di assestamento del bilancio, qualora non si possa provvedere con le entrate ordinarie;

     e) con le rendite, interessi e frutti di propri beni patrimoniali, nonché con le entrate derivanti dalla gestione dei servizi;

     f) con eventuali contributi e donazioni dello Stato, di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati.

     2. Le Aziende possono accedere a mutui e a contratti di leasing per far fronte alle proprie spese di investimento.

     3. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi per mutui in estinzione e per leasing di cui al comma 2, non può superare il dieci per cento dell'ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo.

     4. I tributi di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere corrisposti dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione del Veneto, ovvero possono essere versati dagli interessati all'Azienda, che funge da esattore, a seguito di deliberazione della Giunta regionale.

     5. L'effettuato pagamento della tassa di cui alla lettera b) del comma 1 deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale. La modalità di pagamento, di riscossione e sanzionatorie sono disciplinate dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia di tasse sulle concessioni regionali [8].

     6. E' concesso l'esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 18 giugno 1996, n. 15, agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio di cui all'articolo 22, o dei prestiti d'onore di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti.

 

     Art. 19. Bilanci e norme contabili.

     1. La gestione economico finanziaria delle Aziende è disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre norme in materia di contabilità e amministrazione del patrimonio in quanto applicabili.

     2. Il servizio di tesoreria è affidato secondo procedure di gara ad evidenza pubblica.

     3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, approva gli indirizzi per l'introduzione del controllo di gestione di cui alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

 

TITOLO III

Servizi del diritto allo studio universitario

 

     Art. 20. Servizio di informazione e di orientamento al lavoro.

     1. Il servizio di informazione e di orientamento al lavoro, ha la funzione di indirizzare gli studenti della scuola media superiore diplomandi e neo diplomati, e quelli dell'università diplomandi, laureandi e neolaureati favorendo:

     a) la scelta consapevole degli studi in relazione alle inclinazioni personali;

     b) la conoscenza delle linee generali della situazione socio-economica del territorio anche in relazione alle evoluzioni tecnologiche e produttive, alle dinamiche occupazionali e al contesto internazionale;

     c) l'identificazione delle opportunità di lavoro connesse al percorso universitario scelto.

     2. Il raccordo con le attribuzioni concernenti l'orientamento didattico proprio delle Università è definito nell'ambito della Conferenza prevista dall'articolo 4 ed è recepito nella programmazione regionale prevista dagli articoli 36 e 37. Il servizio previsto al comma 1 è svolto sulla base di convenzioni stipulate tra le Aziende e le Università.

     3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 l'Azienda si avvale della collaborazione dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle strutture regionali per le politiche attive del lavoro.

 

     Art. 21. Consulenza psicologica.

     1. Le Aziende possono istituire, mediante convenzione con le Università, e d'intesa con le Aziende sanitarie di competenza, specifici servizi di consulenza psicologica a studenti che presentano difficoltà personali al fine di prevenire l'abbandono degli studi e di motivare all'inserimento ed all'impegno universitario.

 

     Art. 22. Borse di studio.

     1. La Giunta regionale determina annualmente la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto allo studio da devolvere alle Aziende per l'erogazione di borse di studio.

     2. Le borse sono attribuite agli studenti dotati dei requisiti prescritti, mediante concorso per titoli relativi al merito scolastico ed alle condizioni economiche della famiglia dello studente in conformità ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 390/1991.

     3. L'entità delle borse di studio è determinata dalla Giunta regionale con le modalità previste dall'articolo 37.

     4. Il bando di concorso di cui al comma 2 determina le modalità di erogazione delle borse di studio e di presentazione delle domande.

     5. Compatibilmente con la capacità di erogazione da parte delle Aziende, le borse di studio devono essere erogate in servizi.

 

     Art. 23. Sussidi straordinari.

     1. Agli studenti che si trovano in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico, il Direttore dell'Azienda, con propria determinazione motivata e documentata sulla base di criteri obiettivi fissati dalla Giunta regionale, può erogare sussidi straordinari nel corso degli studi di ogni singolo studente, di importo tale che, somma ti agli altri benefici eventualmente fruiti in forma diretta, non risultino superiori agli importi fissati per la borsa di studio.

     2. L'eventuale stanziamento di bilancio non può superare il due per cento del contributo annuale regionale di funzionamento.

 

     Art. 24. Prestiti d'onore.

     1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 37, determina gli stanziamenti necessari per finanziare i prestiti d'onore mediante convenzioni con gli Istituti di credito che devono prevedere le forme di garanzia nei casi di mancato recupero dei crediti loro affidati.

     2. Ai prestiti d'onore si accede per concorso secondo i criteri e le modalità fissati dalla Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 16 della legge n. 390/1991.

 

     Art. 25. Servizio abitativo.

     1. La Regione predispone, nel quadro della programmazione prevista all'articolo 36, interventi per l'edilizia residenziale universitaria a norma dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di barriere architettoniche e la realizzazione di appositi locali attrezzati per ospitare persone con disabilità e loro eventuali accompagnatori all'interno delle strutture abitative [9].

     2. Il servizio abitativo è gestito dall'Azienda direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati. Le strutture abitative gestite direttamente, possono essere organizzate:

     a) in forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti una agevole frequenza ai corsi di studio;

     b) in collegi universitari che promuovono anche specifiche occasioni di attività collettiva di carattere culturale.

     3. Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso secondo le disposizioni deliberate annualmente dalla Giunta regionale.

     4. Alle persone con disabilità è riservata una quota dei posti nelle strutture abitative gestite e convenzionate con le Aziende [10].

     5. Al concorso possono partecipare gli iscritti alle Università fino al compimento di un primo corso legale di diploma o di laurea limitatamente al secondo anno fuori corso, purché in possesso dei requisiti di continuità scolastica e degli altri requisiti indicati nel bando.

     6. Alle strutture abitative gestite dall'Azienda accedono altresì gli studenti appartenenti ad altre nazionalità, nel rispetto del limite stabilito alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 37, secondo criteri e modalità determinati dal Consiglio di Amministrazione.

     7. Le Aziende possono organizzare ulteriori forme di facilitazione della residenzialità degli studenti mediante locazione o sub-locazione di abitazioni a canoni sociali ovvero contributi in conto canoni, convenzioni con enti e con privati.

     8. I direttori dei collegi esercitano la loro funzione senza rapporto di impiego con la Regione o con l'Azienda e hanno diritto di alloggio gratuito all'interno del collegio stesso.

     9. L'utilizzo del servizio abitativo avviene, di norma, in armonia con il calendario dell'attività didattica. Il Direttore dell'Azienda con propria determinazione può concedere deroghe al vincolo precedente per singoli casi.

     10. Nei periodi di vacanza dell'attività didattica l'Azienda può concedere, a tariffa libera, l'uso delle strutture residenziali anche ad utenti diversi dai beneficiari di cui alla presente legge.

 

     Art. 26. Servizio di ristorazione.

     1. Il servizio di ristorazione è gestito dall'Azienda direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati, garantendo comunque idonee forme di controllo sulla qualità del servizio e flessibilità nella tipologia rispetto alle diversificate esigenze della domanda.

     2. La partecipazione alle spese da parte degli utenti è determinata dalla Giunta regionale sulla base dei criteri previsti dall'articolo 4 della legge n. 390/1991.

     3. Possono fruire del servizio di ristorazione alle condizioni previste dal comma 2, gli studenti iscritti al primo anno di corso ovvero che abbiano superato, nell'anno accademico precedente, almeno due esami.

     4. Al servizio di ristorazione possono accedere, alle condizioni previste per gli studenti delle Università venete, studenti di altre Università con le quali le rispettive Aziende si siano convenzionate.

     5. Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al servizio di ristorazione alle condizioni stabilite dagli accordi tra le Aziende e le istituzioni scolastiche ove ha sede la scuola, purché sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.

     6. L'eventuale utilizzazione del servizio da parte di altri utenti o studenti privi dei requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5, può aver luogo senza oneri per le Aziende.

 

     Art. 27. Interventi e provvidenze a favore degli studenti con disabilità [11].

     1. Per gli studenti che fruiscono degli interventi previsti dalla presente legge e appartengono alle categorie di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 oppure ad altre categorie di persone con disabilità protette dall'ordinamento in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità, le Aziende prevedono specifici interventi sia individuali che collettivi mediante l'erogazione diretta dei servizi o sotto forma di concorso finanziario [12].

     2. Le Aziende stabiliscono le modalità per la fruizione dei servizi di cui al comma 1 anche da parte degli eventuali accompagnatori.

 

     Art. 28. Servizio editoriale e di prestito librario.

     1. Le Aziende promuovono, in collaborazione con le Università, un servizio editoriale, di videodocumentazione e di prestito librario al fine di provvedere alla diffusione, senza scopo di lucro, di materiale didattico e scientifico, prodotto a uso degli studenti universitari.

     2. Il servizio può essere gestito direttamente dalle Aziende o tramite convenzioni con le cooperative operanti nell'ambito universitario.

 

     Art. 29. Attività culturali, sportive e ricreative.

     1. Le Aziende collaborano con le Università nella promozione di attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti nei limiti previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

     2. Nell'ambito delle attività culturali le Aziende possono istituire un servizio editoriale d'informazione anche telematica, concernente le proprie attività.

 

     Art. 30. Interscambio di studenti.

     1. Le Aziende, nell'ambito della programmazione prevista negli articoli 36 e 37, collaborano con le Università per la promozione di interscambi di studenti realizzati a condizione di reciprocità con le Università italiane e straniere.

     2. Gli interscambi di cui al comma 1, se finalizzati a corsi di studio frequentati da studenti iscritti nelle Università del Veneto, ed aventi validità ai fini del diploma di laurea, possono essere sostenuti da contributi della Regione.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende stipulano apposite convenzioni per garantire agli studenti ospiti il servizio di ristorazione e l'utilizzo delle strutture abitative.

 

     Art. 31. Interventi a favore degli studenti lavoratori.

     1. Le Aziende attuano interventi a favore degli studenti lavoratori che abbiano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 390/1991 e collaborano con le Università per il raggiungimento degli obiettivi indicati dagli articoli 12, comma 1, lettere b), c) e 14 della legge n. 390/1991.

 

     Art. 32. Servizi per gli studenti pendolari.

     1. Agli studenti pendolari che non fruiscono di servizi abitativi, può essere riservata una quota delle residenze a disposizione dell'Azienda per limitati periodi di tempo.

     2. Agli studenti di cui al comma 1, è garantita inoltre la possibilità di utilizzazione diurna di adeguati locali di studio.

 

     Art. 33. Agevolazioni per la mobilità degli studenti.

     1. Le Aziende concordano coi servizi di pubblico trasporto o in concessione, le tariffe agevolate per gli studenti universitari e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti di cui all'articolo 27, anche per l'eventuale accompagnatore, qualora non siano già previste da norme statali, regionali o locali.

 

     Art. 34. Servizio sanitario.

     1. L'Azienda può stipulare una convenzione con l'Università, in accordo con il Servizio Sanitario Nazionale, per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.

 

     Art. 35. Accertamenti e sanzioni.

     1. Per quanto riguarda gli accertamenti, le sanzioni e la pubblicità si applicano gli articoli 22, 23 della legge n. 390/1991.

 

TITOLO IV

Funzioni della Regione

 

     Art. 36. Programmazione regionale.

     1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 4 della presente legge, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma triennale per il diritto allo studio universitario.

     2. Nel programma triennale sono stabiliti:

     a) gli obiettivi generali di sviluppo del diritto allo studio universitario e quelli da realizzare in via prioritaria;

     b) le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati;

     c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impegnare nel periodo di riferimento.

 

     Art. 37. Piano annuale degli interventi.

     1. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del piano triennale, sentita la Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 4 della presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, entro il 31 maggio di ogni anno, approva, con propria deliberazione il piano annuale degli interventi contenente, tra l'altro:

     a) i criteri e le modalità, inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione dei servizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c), e) e f);

     b) gli importi delle borse di studio e l'ammontare dei prestiti d'onore;

     c) l'entità minima delle tariffe per ogni fascia di appartenenza per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie;

     d) i criteri per il riparto del fondo tra le Aziende per le spese di funzionamento, tenuto conto del numero complessivo degli studenti iscritti e dei servizi direttamente erogati;

     e) l'entità dei contributi di cui all'articolo 25, comma 7, e all'articolo 30, comma 2;

     f) il limite dei posti letto disponibili per gli studenti di cui al comma 6 dell'articolo 25;

     g) la quota dei posti riservata, alle persone con disabilità, nelle strutture abitative [13].

     2. Sulla realizzazione degli interventi previsti nel piano annuale di cui al comma 1, la Giunta regionale relaziona annualmente alla competente Commissione consiliare. La stessa Commissione, esprime parere in ordine ai criteri generali che presiedono all'assegnazione della riserva di cui al comma 3.

     3. Sul fondo complessivo di cui alla lettera d) del comma 1 è costituita una riserva del dieci per cento che la Giunta regionale provvede ad assegnare nel corso dell'anno, in attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 della presente legge.

     4. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alle Aziende, sulla base di progetti di opere presentati dalle stesse in conformità al programma triennale, contributi fino al cento per cento del costo delle opere da eseguire.

     5. La Conferenza Regione-Università esprime il parere di cui al comma 1 entro il 31 marzo di ogni anno. Trascorso il termine in assenza del parere, la Giunta regionale procede indipendentemente da esso.

 

     Art. 38. Osservatorio del diritto allo studio universitario.

     1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'Osservatorio sul diritto allo studio universitario presso la competente Direzione regionale.

     2. L'Osservatorio acquisisce informazioni e dati sulla popolazione universitaria, sul grado di accesso ai servizi per il diritto allo studio universitario e ogni altro dato funzionale ad una efficace programmazione degli interventi.

 

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 39. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50;

     b) la legge regionale 8 aprile 1986, n. 14;

     c) la legge regionale 6 settembre 1988, n. 50;

     d) la legge regionale 30 aprile 1990, n. 37;

     e) la legge regionale 6 settembre 1991, n. 22;

     f) la legge regionale 28 agosto 1992, n. 23;

     g) la legge regionale 12 agosto 1993, n. 34;

     h) l'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15.

 

     Art. 40. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1998 per quanto attiene agli oneri previsti all'articolo 4 con lo stanziamento del capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese", per quanto attiene alle altre spese, con gli stanziamenti previsti nel bilancio regionale ai capitoli:

     a) 71202 "Erogazioni di borse di studio e prestiti d'onore finanziati con il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (articolo 3, comma 20, legge 28 dicembre 1995, n. 549)";

     b) 71204 "Spese per il funzionamento degli Enti per il diritto allo Studio Universitario (ESU)";

     c) 71206 "Contributi agli ESU per spese di investimento".

     2. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 32 della vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 41. Norma transitoria.

     1. Entro il 30 settembre 1999 sono insediati gli organi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) [14].

     2. Fino all'insediamento degli organi di cui al comma 1 continuano a esercitare le loro funzioni gli organi di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50.

     3. Entro trenta giorni dall'insediamento il Consiglio di amministrazione nomina il direttore di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).

     4. Fino alla nomina del direttore dell'azienda di cui al comma 3, il direttore di cui all'articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, continua ad esercitare le proprie funzioni.

     5. Il Consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore della presente legge, predispone, entro trenta giorni la ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi della rispettiva Azienda. Tale documento è approvato dalla Giunta regionale.

     6. In via transitoria, la dotazione organica ed il personale di ciascuna Azienda sono costituiti dalla dotazione organica e dal personale, di ruolo o in servizio, del corrispondente Ente per il diritto allo studio universitario, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. Nelle more della programmazione regionale, limitatamente all'anno accademico 1998-1999, nonché limitatamente all'anno accademico 1999-2000 qualora sussista l'impossibilità di dare attuazione all'articolo 36 a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, la Giunta regionale è autorizzata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 390/1991, sentita la competente Commissione consiliare, ad approvare il piano degli interventi di cui all'articolo 37 entro il 31 maggio 1998 relativamente all'anno accademico 1998-1999, entro il 30 settembre 1999 relativamente all'anno accademico 1999-2000 [15].

 

     Art. 42. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma già sostituito dall'art. 20 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7, modificato dall'art. 35 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46 e così ulteriormente sostituito dall'art. 90 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2021, n. 8.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 35 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2021, n. 8.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2014, n. 39.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 2014, n. 39.

[7] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[8] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2021, n. 8.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2021, n. 8.

[11] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2021, n. 8.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2021, n. 8.

[13] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2021, n. 8.

[14] Comma già sostituito dall'art. 30 della L.R. 3 dicembre 1998, n. 29, dall'art. 19 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall'art. 55 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

[15] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.