Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 artigianato e industria |
Data: | 17/06/2016 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Principi di semplificazione del sistema dei fondi di rotazione. |
Art. 2. Disciplina del fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI). |
Art. 3. Norma transitoria. |
Art. 4. Disposizione finale. |
§ 3.9.87 - L.R. 17 giugno 2016, n. 17.
Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali.
(B.U. 21 giugno 2016, n. 59)
Art. 1. Principi di semplificazione del sistema dei fondi di rotazione.
1. La Regione sostiene la razionalizzazione ed il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi in Veneto, attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l’accesso al credito, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, cogliendo le opportunità derivanti dai mutamenti tecnologici, in armonia con la normativa dell’Unione europea e tenuto conto delle peculiarità degli specifici comparti economici.
2. La presente legge riforma le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore e le organizza nella direzione della semplificazione delle norme, orientata all’unitarietà della gestione delle risorse nonché alla trasparenza, coerenza, flessibilità ed efficacia degli interventi finanziari.
3. Ai fini di cui al comma 2 le risorse di cui ai fondi di rotazione istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:
a)
b)
c)
d)
e)
confluiscono nel fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui all’articolo 23 della
e bis)
e ter)
e quater)
Art. 2. Disciplina del fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI).
1. Al fondo unico di rotazione di cui all’articolo 23 della
2. La gestione del fondo unico di cui al comma 1 è affidata ad un soggetto individuato nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore per la gestione del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’effettiva operatività del fondo medesimo.
4. I compensi di cui al comma 3 sono a carico delle disponibilità del fondo unico di rotazione. Le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantirne la tracciabilità nel bilancio regionale.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità operative per l’accesso delle imprese al fondo unico di rotazione di cui al comma 1, garantendo la partecipazione a ciascuna categoria di impresa.
Art. 3. Norma transitoria.
1. Nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell’articolo 2, al fine di garantire la continuità dell’operatività dei fondi di cui alle lettere a), b), c) e bis), e ter) ed e quater) del comma 3 dell’articolo 1, continua ad operare l’attuale gestore [4].
2. L’individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione cui all’articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021 [5].
2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al fondo vincolato per la concessione di garanzie alle imprese di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della
3. Le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 2 si applicano anche ai fondi istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i bis)
i ter)
i quater)
3 bis. Accertato che l’operatività delle strumentazioni agevolative di cui al comma 3, lettere c) e d) è cessata, i compensi spettanti al soggetto gestore per le attività residuali riferite a tali strumentazioni agevolative per gli esercizi 2018, 2019, 2020 sono posti a carico delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3, lettere b), e) e f) [10].
3 ter. Con decorrenza dall’annualità 2021 il fondo unico di cui alla presente legge, con esclusione dei fondi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere c) e d), confluisce nel fondo istituito in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della
4. Al fine di concludere le procedure previste derivanti dal decentramento delle competenze amministrative della
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, ai fondi alimentati con risorse comunitarie e ai rapporti pendenti con l’attuale soggetto gestore all’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli relativi al fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia di cui all’articolo 101 della
Art. 4. Disposizione finale.
1. Le risorse di cui al comma 3 dell’articolo 1, vengono destinate al fondo di cui all’articolo 23 della
[1] Lettera inserita dall'art. 29 della
[2] Lettera inserita dall'art. 29 della
[3] Lettera inserita dall'art. 29 della
[4] Comma così modificato dall'art. 29 della
[5] Comma già modificato dall'art. 29 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[7] Lettera aggiunta dall'art. 30 della
[8] Lettera aggiunta dall'art. 7 della
[9] Lettera aggiunta dall'art. 7 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 9 della