§ 3.1.67 - Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12.
Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:31/05/2001
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni della Giunta regionale.
Art. 3.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 4.  Disciplinare di produzione.
Art. 5.  Uso del marchio.
Art. 5 bis.  Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti a marchio.
Art. 6.  Sviluppo della produzione agricola di qualità.
Art. 6 bis.  Sanzioni.
Art. 7.  Vigilanza.
Art. 8.  Etichettatura.
Art. 9.  Interventi a sostegno della diffusione del marchio.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Abrogazioni.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.  Compatibilità comunitaria.


§ 3.1.67 - Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12. [1]

Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità.

(B.U. n. 52 del 5 giugno 2001).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali e di promozione e valorizzazione degli stessi, promuove iniziative di commercializzazione e di immagine di prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori.

 

     Art. 2. Funzioni della Giunta regionale.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” e successive modificazioni, la registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro- alimentari, di seguito denominato "marchio" [2].

     1 bis. Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole, dell’acquacoltura e alimentari ottenute nell’ambito di un sistema di qualità che risponde a tutti i seguenti requisiti:

a) la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

b) il metodo di ottenimento di ciascun prodotto è descritto in un disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;

c) il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori;

d) il sistema di qualità è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti;

e) il sistema di qualità risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;

f) il rispetto dell’applicazione dei principi della produzione integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione [3].

     2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento:

     a) determina la denominazione del marchio, cui la concessione si riferisce, e le sue caratteristiche ideografiche;

     b) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio;

     c) [approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio] [4];

     d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;

     d bis) definisce i requisiti minimi per la costituzione del consorzio di cui all’articolo 5 bis e le condizioni per la realizzazione delle azioni previste alla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo [5].

     3. La Giunta regionale individua altresì i prodotti agricoli e agro- alimentari da ammettere al marchio e approva, sentita la competente commissione consiliare, i relativi disciplinari.

     3 bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale, nonché per la valutazione periodica dell’andamento del sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti regionali, dell’università, delle istituzioni della ricerca scientifica, del sistema delle certificazioni, che possono affiancare le organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di prodotto [6].

 

     Art. 3. Comitato tecnico-scientifico. [7]

     [1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato tecnico- scientifico, quale supporto consultivo per la gestione e la promozione del marchio e per esprimere pareri sui disciplinari di produzione, sugli aggiornamenti degli stessi e sulle convenzioni tra Regione e soggetti interessati all'utilizzo del marchio stesso.

     2. Il Comitato è composto da:

     a) il dirigente della direzione regionale competente in materia, con funzioni di presidente;

     b) un esperto in legislazione alimentare;

     c) un esperto in marketing dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari;

     d) un esperto in tecniche di controllo della qualità nel settore agricolo e agro-alimentare;

     e) un rappresentante concordemente designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti." e successive modificazioni ed alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 "Interventi di tutela dei consumatori." e successive modificazioni;

     f) un rappresentante concordemente designato dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     g) un rappresentante concordemente designato dalle centrali cooperative del settore agro alimentare maggiormente rappresentative a livello regionale.

     3. In relazione agli argomenti trattati, il comitato è di volta in volta integrato da un esperto per ciascuno dei settori merceologici da ammettere al marchio.

     4. I componenti esperti sono nominati dalla Giunta regionale secondo le procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi." e successive modificazioni.

     5. Il funzionamento del comitato è disciplinato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento che definisce anche i compensi per gli esperti, secondo la vigente normativa regionale.]

 

     Art. 4. Disciplinare di produzione.

     1. I disciplinari di produzione di cui al comma 3 dell’articolo 2 devono prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati al comma 1 bis dell’articolo 2 [8].

     2. I disciplinari di produzione sono soggetti alla procedura d’informazione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, e successivamente pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto [9].

 

     Art. 5. Uso del marchio.

     1. La concessione del marchio è data per prodotti agricoli e agro- alimentari che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto.

     2. L'uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione, individuali o collettive [10].

     2 bis. I soggetti ai quali è stato concesso l’uso del marchio di cui al comma 2 sono iscritti in apposito elenco [11].

     2 ter. La Regione del Veneto può stabilire per i concessionari del marchio il rilascio di una fidejussione a tutela dell’uso del marchio, il cui importo e modalità di escussione, saranno stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare [12].

     3. Il controllo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma EN ISO/IEC 17065:2012, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP), sulle indicazioni geografiche (IGP) e sulle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari, nel settore della produzione biologica e, limitatamente ai vini, sulle DOP-IGP del settore vitivinicolo [13].

     3 bis. [In fase di avvio, il controllo del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione di cui al comma 3 viene affidato dalla Regione Veneto agli organi di controllo ufficiali previsti dalla legge] [14].

 

          Art. 5 bis. Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti a marchio. [15]

     1. La Giunta regionale promuove la costituzione di un Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 3, costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile di seguito denominato “consorzio” al quale aderiscono in forma volontaria i concessionari del marchio.

     2. Il Consorzio ha le seguenti finalità:

a) valorizzare l’immagine e la conoscenza dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 3;

b) realizzare iniziative di promozione dei prodotti a marchio;

c) concorrere con la Regione per gli interventi a sostegno della diffusione del marchio di cui all’articolo 9;

d) collaborare con la Regione per la realizzazione di azioni per la tutela del sistema di qualità di cui alla presente legge;

e) proporre modifiche da apportare alle disposizioni che regolano l’uso del marchio.

     2 bis. Le spese per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, sono a carico di tutti i soci del Consorzio. Il Consorzio può estendere la partecipazione alle spese a tutti i concessionari del marchio, anche se non aderenti al Consorzio stesso [16].

     3. Il Consorzio predispone la relazione annuale, da trasmettere alla Giunta regionale, sull’attività del Consorzio in adempimento della presente legge.

 

     Art. 6. Sviluppo della produzione agricola di qualità. [17]

 

          Art. 6 bis. Sanzioni. [18]

     1. Nei casi di contraffazione, alterazione e uso non autorizzato del marchio di cui all’articolo 2, comma 1 si applicano le norme nazionali, dell’Unione europea e internazionali di tutela civile e penale dei diritti di proprietà industriale.

     2. La Giunta regionale individua le sanzioni accessorie applicabili per violazione delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle norme del sistema di qualità di cui alla presente legge, commesse dagli operatori e dai concessionari del marchio nelle fasi di produzione e commercializzazione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 3, nonché dagli organismi di controllo autorizzati nell’espletamento delle attività di controllo e certificazione.

 

     Art. 7. Vigilanza.

     1. La Giunta regionale è l'autorità preposta alla vigilanza sull'applicazione della presente legge ed in particolare sull’attività effettuata dagli organismi di controllo di cui al comma 3 dell’articolo 5 [19].

     2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza, definendone criteri e procedure.

     3. Per l'attività di vigilanza, la Giunta regionale utilizza il nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario, i servizi veterinario e igiene degli alimenti delle aziende sanitarie locali o l'Istituto zooprofilattico delle Venezie.

 

     Art. 8. Etichettatura.

     1. I soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, la dicitura "marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto", secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     2. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari." e successive modificazioni, e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, l'etichetta contiene la dicitura relativa all'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di controllo di cui all’articolo 5 [20].

     3. Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da adottare è "Prodotto in Veneto" [21].

 

     Art. 9. Interventi a sostegno della diffusione del marchio.

     1. La Giunta regionale, per favorire la diffusione del marchio:

     a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;

     b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario ed il turismo;

     c) concorre, nel limite massimo previsto dal vigente regolamento dell’Unione europea sul sostegno allo sviluppo rurale, alle spese per l’effettuazione dei controlli previsti dall’articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti [22].

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 1.500 milioni per l'esercizio 2001, si fa fronte mediante riduzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo del capitolo n. 80230, "Fondo globale spese di investimento", partita n. 9 "Riordino interventi del settore primario", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, del capitolo n. 12610 denominato "Sostegno alla diffusione del marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari", con lo stanziamento di lire 1.500 milioni in termini di competenza e cassa.

     2. Per gli esercizi successivi al 2001, lo stanziamento del capitolo n. 12610 di cui al comma 1 sarà determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

     3. [Alle spese per il Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 3, si fa fronte con lo stanziamento annualmente iscritto al capitolo n. 3002 nello stato di previsione della spesa del bilancio] [23].

 

     Art. 11. Abrogazioni.

     1. E' abrogata la legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 "Iniziative per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del Veneto.", così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 32, fatta salva la sua applicazione per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base a predetta legge.

 

     Art. 12. Norma transitoria. [24]

     [1. In fase di prima costituzione del comitato di cui all'articolo 3 e nel rispetto dei criteri ivi previsti, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, nomina i componenti in deroga alla legge 22 luglio 1997, n. 27.]

 

     Art. 13. Compatibilità comunitaria. [25]

     1. Agli aiuti soggetti a notifica della presente legge non può essere data esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

     2. Gli aiuti della presente legge compatibili con il mercato interno, sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nei termini e alle condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

     3. I benefici di cui ai provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono soggetti alle procedure di verifica di compatibilità di cui al presente articolo e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Nella presente legge, le parole: “e agro-alimentari” sono state sostituite dalle parole: “, dell’acquacoltura e alimentari”, per effetto dell'art. 42 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 marzo 2009, n. 9.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 19 marzo 2009, n. 9 e così modificato dall'art. 43 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[4] Lettera abrogata dall'art. 43 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 43 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[6] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 19 marzo 2009, n. 9.

[7] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 19 marzo 2009, n. 9.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 marzo 2009, n. 9.

[9] Comma così sostituito dall'art. 44 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 2016, n. 13.

[11] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 2016, n. 13.

[12] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2017, n. 3.

[13] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 19 marzo 2009, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 45 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[14] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5, alle condizioni ivi previste, e abrogato dall'art. 4 della L.R. 19 marzo 2009, n. 9.

[15] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 27 aprile 2016, n. 13.

[16] Comma inserito dall'art. 87 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[17] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.R. 1 marzo 2002, n. 6.

[18] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 27 aprile 2016, n. 13 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2017, n. 3.

[19] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 19 marzo 2009, n. 9.

[20] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 19 marzo 2009, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 46 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[21] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[22] Lettera già sostituita dall’art. 1 della L.R. 1 marzo 2002, n. 5, dall'art. 7 della L.R. 19 marzo 2009, n. 9 e così ulteriormente sostituita dall'art. 47 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[23] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 19 marzo 2009, n. 9.

[24] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 19 marzo 2009, n. 9.

[25] Articolo sostituito dall'art. 10 della L.R. 19 marzo 2009, n. 9 e così modificato dall'art. 49 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.