§ 4.3.30 - L.R. 11 aprile 2005, n. 12.
Disposizioni concernenti le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:11/04/2005
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Definizione ed ambito di applicazione.
Art. 3.  Modalità di erogazione del contributo.
Art. 4.  Disposizioni transitorie.
Art. 5.  Disposizioni finali.


§ 4.3.30 - L.R. 11 aprile 2005, n. 12.

Disposizioni concernenti le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189.

(B.U. 16 aprile 2005, n. 8).

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La presente legge disciplina l'autorizzazione delle manifestazioni storiche e culturali per le quali viene riconosciuta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, la rilevanza di patrimonio storico e peculiare delle comunità locali interessate.

 

     Art. 2. Definizione ed ambito di applicazione.

     1. Sono ammesse al riconoscimento di cui all'art. 1 ed ai benefici connessi all'erogazione di provvidenze finanziarie per la loro valorizzazione le seguenti iniziative:

     a) le carresi dei comuni di Portocannone, San Martino in Pensilis ed Ururi;

     b) il rodeo pentro di Montenero Valcocchiara;

     c) i carri di S. Pardo di Larino;

     d) il palio delle quercigliole di Ripalimosani;

     e) il palio delle contrade di Montelongo;

     f) i cavalli bardati di Capracotta;

     g) i cavalli bardati di Isernia del 13 giugno;

     g-bis) Festival dei Misteri ed eventi correlati di Campobasso [1];

     g-ter) il Palio di San Nicola di Guglionesi [2].

     2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono considerate "manifestazioni storiche e culturali" dalla Regione Molise. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, è riconosciuta la piena rilevanza delle manifestazioni di cui al comma 1 del presente articolo in quanto rappresentano il patrimonio storico e peculiare delle comunità locali interessate.

 

     Art. 3. Modalità di erogazione del contributo.

     1. La Regione Molise, d'intesa con le Province, per favorire anche il coordinamento delle iniziative, si impegna a concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a scadenze annuali programmate un contributo finalizzato all'organizzazione ed all'espletamento delle manifestazioni di cui all'art. 2 [3].

     1-bis. Il contributo di cui al comma 1 non può comunque essere superiore al 35 per cento della spesa globalmente sostenuta e documentata dai Comitati organizzatori ed è concesso a rimborso, dietro presentazione di rendiconti, con un'anticipazione massima del 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sulla base della domanda di concessione che il Comitato organizzatore deve far pervenire al competente Servizio regionale al turismo entro e non oltre 120 giorni prima della data della manifestazione [4].

     2. In attuazione delle disposizioni della presente legge, la Regione adempie all'onere finanziario mediante il ricorso agli strumenti di finanziamento annuali predisposti nel piano turistico regionale.

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie.

     1. I Comuni richiamati dalla presente legge sono tenuti ad inviare all'Assessorato al turismo ed alla cultura della Regione Molise una relazione che illustri lo svolgimento della manifestazione folkloristica ed il valore storico e culturale della stessa, unitamente ad una documentazione che indichi il conto consuntivo degli anni precedenti. La Provincia, ad integrazione, può fornire ulteriori elementi di valutazione e di approfondimento. La Regione, d'intesa con le Province, elabora linee direttive per fruire dei benefici previsti nella presente legge.

 

     Art. 5. Disposizioni finali.

     1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 44 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 38 della L.R. 4 maggio 2015, n. 8.

[3] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[4] Comma aggiunto dall'art. 44 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.