§ 5.1.18 - L.R. 13 gennaio 2009, n. 1.
Legge finanziaria regionale 2009.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità
Data:13/01/2009
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali
Art. 2.  Disposizioni di natura patrimoniale e produttiva
Art. 3.  Disposizioni varie
Art. 4.  Contributi agli enti dipendenti dalla Regione
Art. 5.  Disposizioni sul contenimento della spesa
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30
Art. 7.  Proroga di termine
Art. 8.  Specificazione e classificazione delle spese
Art. 9.  Rapporti a tempo determinato
Art. 10.  Istituzione di Commissione consiliare di studio
Art. 11.  Convalida di regolamenti regionali
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 5.1.18 - L.R. 13 gennaio 2009, n. 1.

Legge finanziaria regionale 2009.

(B.U. 16 gennaio 2009, n. 1)

 

Art. 1. Disposizioni generali

1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2009 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento per gli importi indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.

2. Per gli esercizi 2010 e 2011 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.

 

3. È autorizzata l'iscrizione nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 delle somme riferite all'anno 2007 costituenti residui di stanziamento ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise).

 

     Art. 2. Disposizioni di natura patrimoniale e produttiva

1. Al fine di attuare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 460, 461 e 462, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)", nonché della legge regionale 9 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria regionale 2008), è iscritta nella parte della spesa del bilancio regionale 2009, alla UPB n. 193 "Amministrazione beni demaniali e patrimoniali", la somma di euro 1.500.000,00.

2. Al fine di favorire interventi complementari alle attività di programmazione regionale a favore di organismi ed enti appartenenti al settore pubblico è autorizzata l'iscrizione nella parte della spesa del bilancio regionale 2009, alla UPB n. 202 "Segreteria di supporto all'attività del direttore generale" della Direzione generale I, della somma di euro 1.500.000,00.

 

3. Nella unità previsionale di base n. 212 "Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive" è autorizzata l'iscrizione della somma di euro 2.000.000,00 per il conferimento di capitali alla Finmolise S.p.A. di cui alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 28 "Nuova disciplina della Società Finanziaria Regionale del Molise (Finmolise S.p.A.)".

 

4. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 e per la quota di euro 250.000,00 degli interventi di cui al comma 3, è autorizzato l'utilizzo di parte dell'importo di euro 86.773.974,49 rinveniente dall'emissione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 aprile 2006, n. 4.

 

5. Per effetto di quanto autorizzato ai commi 1, 2 e 3, risulta conseguentemente modificata la tabella n. 8 allegata alla legge regionale n. 4/2006.

 

6. Al fine di favorire interventi regionali finalizzati al superamento della congiuntura economica in atto ed in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 32 (Riordino della disciplina in materia di artigianato), la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con Artigiancassa S.p.A. per la gestione di un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e canoni di locazione finanziaria sulle operazioni di credito delle imprese artigiane effettuate dalle banche. Il fondo è rotativo e si ricostituisce sulla base dell'avvenuto pagamento delle rate dei finanziamenti agevolati in corso. A tal fine è autorizzata l'iscrizione, sia nella parte dell'entrata del bilancio regionale 2009 alla UPB n. 69 "Altri rimborsi e recuperi" che della spesa alla UPB n. 211 "Pianificazione e sviluppo delle politiche commerciali ed artigianali", della somma di euro 2.000.000,00.

 

7. Al fine di regolamentare particolari situazioni territoriali per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori non disciplinate dal D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007, la Giunta regionale provvede a disciplinare con proprio atto i requisiti per il riconoscimento delle associazioni dei produttori che, già in possesso di un precedente riconoscimento, hanno un'unica sede operativa di lavorazione, trasformazione e commercializzazione in Molise. I requisiti minimi per il riconoscimento regionale non possono essere inferiori a quanto previsto dal D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2005, n. 102.

 

8. La Giunta regionale provvede ad emanare con proprio atto le disposizioni di cui al D.M. 20 marzo 2008, n. 1205, in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, sulla PAC, e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

 

9. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dai Fondi strutturali 2007/2013 è autorizzata l'iscrizione alla UPB n. 106 "Programmazione fondi strutturali" della parte della spesa del bilancio regionale 2009 della quota FESR, sia Unione Europea che Stato, per un totale per cassa di euro 77.159.359,32.

 

10. Al fine di attivare gli interventi di programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) in attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 di cui alla delibera CIPE n. 166/2007, è autorizzata l'iscrizione, alla unità previsionale di base n. 202 "Segreteria di supporto all'attività del direttore generale" della Direzione generale I, della somma di euro 204.252.428,55 quale quota attribuita alla Regione Molise per gli anni 2007, 2008 e 2009. Per gli anni successivi è autorizzata l'iscrizione nel bilancio pluriennale 2009/2011, alla medesima unità previsionale di base, della somma annuale di euro 68.122.714,28.

 

11. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 10 nonché quelli già selezionati per il Molise ed iscritti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge, alla unità previsionale di base n. 100 "Intese istituzionali di programma Coordinamento Fondi Aree Sottoutilizzate", e, nel contempo, di non gravare sul bilancio regionale nei casi in cui lo Stato definanzi uno o più interventi, la Regione Molise garantisce la copertura finanziaria in regime di propria anticipazione sul Fondo Aree Sottoutilizzate solo e sempre che la stazione appaltante (soggetto attuatore) assuma l'impegno giuridicamente vincolante, realizzi e completi l'opera fino a renderla funzionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dal CIPE nelle proprie delibere di finanziamento e della vigente normativa sulla contabilità di Stato. Pertanto, tutte le sanzioni comminate alla Regione Molise, in applicazione della normativa dello Stato, a causa del mancato rispetto della tempistica CIPE per l'utilizzo delle risorse FAS, saranno trasferite ai soggetti attuatori inadempienti tramite immediato disimpegno sul relativo capitolo di bilancio regionale ed eventuale recupero, su decisione della Giunta regionale, delle risorse erogate in regime di anticipazione e non rimborsabili da parte dello Stato. Sono fatti salvi da tale procedura automatica, in considerazione della particolare rilevanza sociale, gli interventi relativi alle scuole per i quali la Giunta regionale può disporre, in favore dei soggetti attuatori inadempienti, una nuova concessione a valere su risorse nazionali eventualmente disponibili. Per gli interventi di programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui al comma 10 relativi al periodo 2007/2013, l'impegno giuridicamente vincolante è la stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria [1].

 

12. Relativamente agli interventi finanziati con risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate, dei fondi dell'Unione europea e fondi regionali, ad amministrazioni aggiudicatrici, Regione Molise compresa, così come definite all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, le economie, a qualsiasi titolo maturate nell'attuazione di affidamenti di lavori, servizi e forniture, quali riduzioni di attività, ribassi d'asta, salvo l'utilizzo di parte di essi nel limite previsto dall'articolo 132, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, secondo la procedura fissata con l'articolo 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, rettifiche a collaudo o stato finale, accertate a seguito di ogni segmento procedurale, torneranno con immediatezza nelle disponibilità del bilancio regionale con le modalità stabilite al comma 13 [2].

13. I dirigenti della Regione Molise responsabili dei procedimenti per interventi finanziati con risorse indicate al comma 12, con urgenza provvederanno a disimpegnare le economie via via maturate ed a segnalarle alla Direzione generale I che provvederà ad alimentare appositi capitoli di spesa per il finanziamento di nuovi interventi di rilevanza pubblica in coerenza con le tipologie programmatiche e la tempistica previste dalle fonti finanziarie di origine. Alla Direzione generale I è demandato, in via esclusiva, il costante monitoraggio della disponibilità di risorse derivanti dalle economie di cui al comma 12 e la proposta dei nuovi interventi di rilevanza pubblica d'intesa con la Direzione generale competente per materia.

 

14. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di riportare espressa menzione di quanto previsto al comma 12 negli atti rilevanti dei procedimenti contrattuali (bandi e disciplinari di gara, convenzioni, contratti) al fine di rendere informati della procedura tutti i soggetti interessati a stipulare convenzioni o a partecipare a gare di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture finanziati con risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate, dei Fondi dell'Unione europea e fondi regionali. L'omessa menzione di quanto previsto al comma 12 determinerà il blocco del trasferimento delle risorse dal bilancio regionale alle amministrazioni aggiudicatrici.

 

15. La Giunta regionale, sulla base di quanto stabilito al comma 13, riprogramma periodicamente le risorse per nuovi interventi di rilevanza pubblica, in coerenza con le tipologie programmatiche e la tempistica previste dalle fonti finanziarie di origine.

 

16. Il mancato rispetto da parte dei dirigenti della Regione Molise di quanto disposto nel presente articolo forma obbligatoriamente oggetto di apposita segnalazione, da parte della Direzione generale I, al Nucleo di valutazione ai fini della erogazione della retribuzione di risultato.

 

17. [Sono abrogate o comunque disapplicate tutte le disposizioni regolamentari ed amministrative regionali in contrasto o incompatibili con quelle del presente articolo] [3].

 

     Art. 3. Disposizioni varie

1. Con decorrenza 1° gennaio 2009 sono determinati, sulla base della tabella "B" allegata alla presente legge, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento. Le spese per l'espletamento di istruttorie relative a domande per concessioni e licenze in materia di utilizzazione di acque superficiali e sotterranee sono a carico del richiedente e sono determinate sulla base della tabella "C" allegata alla presente legge. La Giunta regionale provvederà ad aggiornare gli importi dei canoni sulla base del tasso di inflazione e disciplinerà le modalità di riscossione degli stessi. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 è iscritta nella UPB n. 062 "Altri proventi", nella competenza e nella cassa del capitolo n. 08760, la maggiore somma di euro 1.000.000,00.

2. La percentuale di cui alla relativa colonna dell'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, è aumentata per ciascuna del 5 per cento a far data dal 1° gennaio 2006. Alla copertura fnanziaria si fa fronte, per l'anno 2009, con le somme previste nell'UPB n. 198 del bilancio regionale, che reca sufficiente disponibilità. Per gli anni successivi si farà fronte con la previsione di spesa obbligatoria nella relativa UPB del bilancio regionale.

 

3. La Regione Molise riconosce valore legale alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise in forma digitale, demandando a regolamento regionale, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina delle modalità di accesso e delle procedure che garantiscono l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento la Regione Molise procede alla pubblicazione del solo Bollettino Ufficiale della Regione Molise digitale e riconosce valore legale esclusivamente al medesimo.

 

4. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge regionale 9 maggio 2008, n. 12, è soppressa la parola "gratuita".

 

5. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, sono prorogati al 31 luglio 2009. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato agli atti consequenziali.

 

6. [Nelle more della revisione dei sistemi di incentivazione della qualità delle prestazioni lavorative di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con effetto dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010 sono ripristinate le misure percentuali delle indennità dell'istituto di cui all'articolo 29-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, così come rideterminate dall'articolo 1 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 33] [4].

 

7. Al fine di attuare il III Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca ed Innovazione nella Regione Molise, del 26 marzo 2008, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare ad un Consorzio a prevalente capitale pubblico - articoli 1 e 2, punto 1, del decreto legislativo n. 296/1999 - con una quota massima del 21 per cento, per la realizzazione di un programma progettuale "Geo Data Base - SAT MOLISE". Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in euro 250.000,00, trovano iscrizione nella competenza e nella cassa della parte della spesa del bilancio regionale, alla UPB n. 120 "Sistema Informativo e Privacy", mediante l'istituzione di apposito capitolo.

 

8. La Regione Molise, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c), punto 3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti della propria autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in linea con quanto fissato per il contenimento della spesa nel settore sanitario, favorisce la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato del personale precario, non dirigente, con rapporto di lavoro presso il Servizio sanitario regionale, tenuto conto della contrattazione aziendale. Potranno usufruire delle disposizioni di cui al precedente periodo i soggetti il cui rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, si sia perfezionato mediante una procedura selettiva o di carattere concorsuale oppure attraverso una procedura comunque prevista da specifiche norme di legge, fermo restando il possesso dei seguenti requisiti: a) che risultino in servizio presso enti del Servizio sanitario regionale alla data del 28 settembre 2007 e abbiano maturato alla stessa data una anzianità di servizio di almeno 3 anni nel quinquennio precedente, anche non continuativi, oppure in servizio alla data del 28 settembre 2007, in virtù di un contratto stipulato anteriormente alla data del 28 settembre 2007, maturando successivamente una anzianità di servizio di almeno 3 anni, computando eventuali servizi prestati nel quinquennio precedente, anche non continuativi; b) che risultino essere stati in servizio presso il Servizio sanitario regionale nel quinquennio anteriore alla data del 28 settembre 2007 ed abbiano maturato, alla stessa data, una anzianità di servizio di almeno 3 anni nel quinquennio, anche non continuativi. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato si provvede esclusivamente previo espletamento di procedure selettive per la costituzione di una graduatoria finale con validità triennale. Al fine di rendere operativo quanto disposto al primo periodo, l'A.S.Re.M. renderà pubblico l'elenco del personale precario di cui al primo periodo, distinto per ruolo, profilo e posizione funzionale e per modalità di assunzione da parte del Servizio sanitario regionale attraverso la suddivisione dei ruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. L'A.S.Re.M. potrà disporre gli opportuni controlli per l'accertamento delle dichiarazioni relative ai titoli autocertificati dagli aspiranti. Dichiarazioni non conformi determineranno la cancellazione dell'aspirante dall'elenco e l'immediata decadenza dall'incarico eventualmente attribuito, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno pubblicate le graduatorie degli idonei, divise per ruolo, profilo e posizione funzionale, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. L'A.S.Re.M., d'intesa con la Regione, per avvalersi di quanto previsto al primo periodo, è tenuta, ai sensi della legge n. 296/2006; a: a) individuare la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; b) individuare la consistenza del personale che alla data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa; c) individuare tutto il personale i cui oneri in qualunque forma gravano sul fondo sanitario regionale; d) predisporre un programma di revisione della predetta consistenza, finalizzato alla graduale stabilizzazione del personale precario, senza oneri aggiuntivi, in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario. Il personale di cui sopra potrà essere immesso in servizio anche in forma graduale nel corso del triennio di validità della graduatoria a condizione che la relativa spesa derivi dalle economie sulla mancata retribuzione del personale precario, nonché da quello che sarà collocato in congedo o sul personale che comunque grava sul fondo sanitario regionale che non sarà più utilizzato e nel rispetto del vincolo generale di cui al Programma Operativo di Rientro.

 

9. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i veicoli di proprietà della Regione Molise sono esenti dal pagamento della Tassa automobilistica regionale per tutto il periodo in cui tali veicoli siano di proprietà dell'Amministrazione regionale a norma dell'articolo 1253 del codice civile. A partire dal 1° gennaio 2009 l'addizionale regionale all'accisa sul consumo di gas naturale è determinata come segue:

 

A) USI CIVILI FASCE DI CONSUMO ADDIZIONALE REGIONALE

Consumi fino a 120 mc. annui EURO 0,019 PER METRO CUBO

Consumi superiori a 120 mc. annui e fino a 480 mc. annui EURO 0,030987 PER METRO CUBO

Consumi superiori a 480 mc. annui e fino a 1.560 mc. annui EURO 0,030987 PER METRO CUBO

Consumi superiori a 1.560 mc. annui EURO 0,030987 PER METRO CUBO

Imposta sostitutiva EURO 0,030987 PER METRO CUBO

 

B) USI INDUSTRIALI

 

FASCE DI CONSUMOADDIZIONALE REGIONALE Usi industriali non superiori a 1.200.000 mc. annui EURO 0,0062 PER METRO CUBO

Usi industriali superiori a 1.200.000 mc. annui euro 0,00052 per metro cubo [5]

 

Sono abrogate le disposizioni non compatibili con la presente norma. In caso di modifiche della normativa statale produttive di effetti sull'importo della predetta addizionale, la Giunta regionale potrà, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 7/1997, adeguare prontamente gli importi con proprio provvedimento, sottoponendo immediatamente la relativa proposta di legge regionale al Consiglio regionale. [6]

 

10. Per il rilascio di nulla-osta per la costruzione di oleodotti o cavidotti le ditte richiedenti sono tenute a presentare, a corredo della richiesta del prescritto nulla-osta, al Servizio regionale Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive, la ricevuta del versamento degli oneri a titolo di spese tecniche per l'istruttoria, il cui importo è stabilito annualmente con atto della Giunta regionale. All'articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2005, n. 11, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Alla domanda di proroga le ditte richiedenti devono allegare, a corredo della richiesta al Servizio regionale Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive, la ricevuta del versamento degli oneri a titolo di spese tecniche per l'istruttoria, il cui importo è stabilito annualmente con atto della Giunta regionale.".

 

11. La somma spettante ai consiglieri ed agli assessori regionali di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7, è ridotta, per il 2009, del 10 per cento.

 

12. All'articolo 3, comma 3, della legge regionale 23 novembre 2004, n. 27, è aggiunto il seguente periodo: "L'ARSIAM subentra, ope legis, all'ERSAM nella proprietà dei beni immobili ed in tutti i rapporti, attivi e passivi, rinvenienti dall'attività di Riforma Fondiaria. A tal fine l'ERSAM predisporrà un atto di ricognizione e consistenza di tutti i beni della Riforma Fondiaria, con individuazione delle singole particelle, corredate degli estremi catastali, onde consentire all'ARSIAM di effettuare le formalità per il subentro.".

 

13. Alla legge regionale 4 novembre 2008, n. 30, relativa a "Istituzione del Parco Regionale Agricolo dell'Olio di Venafro" è apportata la seguente modifica in tutto il testo della legge stessa: dopo la parola "parco" è aggiunta la parola "storico".

 

     Art. 4. Contributi agli enti dipendenti dalla Regione

1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli enti dipendenti dalla Regione sono quantificati, per l'anno 2009, negli importi di seguito specificati e di fianco ad ogni ente evidenziati:

 

a) Enti turistici (EPT di Campobasso, EPT di Isernia, AAST di Termoli), euro 900.000,00;

b) Azienda regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAM), euro 6.000.000,00;

 

c) Ente per il diritto allo studio universitario (ESU), euro 1.500.000,00;

 

d) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), euro 50.000,00;

 

e) Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM), euro 1.500.000,00;

 

f) Agenzia regionale "Molise Lavoro", euro 150.000,00.

 

     Art. 5. Disposizioni sul contenimento della spesa

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42 (Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole "per l'esercizio finanziario 2008" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2009";

b) al comma 2-quater dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: "Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma determina il blocco dell'emissione del mandato di pagamento.";

 

c) al comma 2-quinquies dell'articolo 2 l'espressione numerica "2008" è sostituita dall'espressione numerica "2009".

 

 

2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le Regioni dall'articolo 1, commi da 655 a 672, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell'esercizio 2009 a rideterminare il livello degli impegni e pagamenti autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nel medesimo articolo 1, commi da 655 a 672, della legge n. 296/2006.

3. Al fine della razionalizzazione, del contenimento e della trasparenza della spesa pubblica nonché per garantire concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali esercitate dalle società a partecipazione regionale, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare idonei interventi che possono prevedere la cessione dei complessi aziendali di proprietà delle medesime società ovvero la ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese stesse, da realizzarsi anche a mezzo di ulteriori sottoscrizioni di aumenti di capitale, sulla base di adeguati e motivati programmi di risanamento, nonché statuti e relative modifiche [7].

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30

1. Alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30 (Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 è abrogata;

b) i commi 2 e 3 dell'articolo 3 sono abrogati;

 

c) gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

 

d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 11. Procedure

1. Per l'attuazione degli interventi previsti per l'attività istituzionale di tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali, l'Associazione degli allevatori del Molise entro il 30 novembre di ogni anno presenta all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste il programma dell'attività relativa al miglioramento genetico, elaborato dall'Associazione italiana allevatori. Detto programma è rendicontato annualmente all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le procedure disposte dall'Associazione italiana allevatori.

2. Il programma operativo triennale, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, è proposto dall'Associazione degli allevatori del Molise ed adottato dalla Giunta regionale. L'Associazione degli allevatori del Molise, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta alla direzione generale regionale competente in materia di agricoltura la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno. I programmi operativi e le loro variazioni sono proposti dall'Associazione degli allevatori del Molise e sono adottati dalla Giunta regionale.";

 

 

e) al comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole "all'articolo 11", sono soppresse le parole "commi 1, 2 e 3,";

f) il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale, in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857/2006, con proprio atto definisce i regimi di aiuto a sostegno del settore zootecnico realizzati in collaborazione con l'Associazione Regionale Allevatori.";

 

g) il comma 2-bis dell'articolo 17 è sostituito dal seguente: "2-bis. Gli aiuti oggetto di trasferimenti statali e riferiti alle attività trasferite alle Regioni, per la tenuta dei libri genealogici, per i controlli funzionali e i servizi di assistenza tecnica agli allevatori (SATA), si applicano in conformità alle decisioni della Commissione europea assunte a valere sui regimi di aiuto nazionali.".

 

     Art. 7. Proroga di termine

1. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2009.

 

     Art. 8. Specificazione e classificazione delle spese

1. Per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2008 all'atto di organizzazione delle strutture dirigenziali delle direzioni generali la classificazione della spesa del bilancio regionale 2009 è integrata e modificata secondo quanto riportato nell'allegato "D", tabella n. 3, del bilancio medesimo, ferme restando la specificazione e la classificazione della spesa ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 9. Rapporti a tempo determinato

1. Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato, utilizzato in qualsiasi forma in tutti gli enti del Servizio sanitario regionale, può essere comunque prorogato per un periodo corrispondente al triennio del Piano Operativo di Rientro.

 

     Art. 10. Istituzione di Commissione consiliare di studio

1. È istituita una Commissione consiliare di studio, composta da otto membri, dei quali quattro designati dai gruppi politici di maggioranza e quattro designati dai gruppi politici di minoranza, con il compito di studiare e proporre al Consiglio regionale la revisione della normativa che regola il funzionamento dei gruppi consiliari.

2. La Commissione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, comunica al Consiglio regionale la proposta di cui al comma 1. Qualora non vi provveda entro il predetto termine vi provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 11. Convalida di regolamenti regionali

1. Sono convalidati i Regolamenti regionali n. 1 del 3 gennaio 2002, e n. 2 del 18 luglio 2008. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie per adeguare i Regolamenti alle mutate esigenze organizzative.

     Art. 12. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

 

Tabella "A", Tabella "B" , Tabella "C"

(Omissis)


[1] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 settembre 2009, n. 24 e così modificato dall'art. 39 della L.R. 4 maggio 2015, n. 8.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 settembre 2009, n. 24.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 settembre 2009, n. 24.

[4] Comma sostituito dall'art. 18 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 luglio 2010, n. 14.

[5] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nel B.U. 31 gennaio 2009, n. 2.

[6] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 31 gennaio 2009, n. 2.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.