Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 contabilità |
Data: | 13/01/2009 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni generali |
Art. 2. Disposizioni di natura patrimoniale e produttiva |
Art. 3. Disposizioni varie |
Art. 4. Contributi agli enti dipendenti dalla Regione |
Art. 5. Disposizioni sul contenimento della spesa |
Art. 6. Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30 |
Art. 7. Proroga di termine |
Art. 8. Specificazione e classificazione delle spese |
Art. 9. Rapporti a tempo determinato |
Art. 10. Istituzione di Commissione consiliare di studio |
Art. 11. Convalida di regolamenti regionali |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 5.1.18 - L.R. 13 gennaio 2009, n. 1.
Legge finanziaria regionale 2009.
(B.U. 16 gennaio 2009, n. 1)
Art. 1. Disposizioni generali
1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2009 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento per gli importi indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.
2. Per gli esercizi 2010 e 2011 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.
3. È autorizzata l'iscrizione nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 delle somme riferite all'anno 2007 costituenti residui di stanziamento ai sensi dell'articolo 61 della
Art. 2. Disposizioni di natura patrimoniale e produttiva
1. Al fine di attuare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 460, 461 e 462, della
2. Al fine di favorire interventi complementari alle attività di programmazione regionale a favore di organismi ed enti appartenenti al settore pubblico è autorizzata l'iscrizione nella parte della spesa del bilancio regionale 2009, alla UPB n. 202 "Segreteria di supporto all'attività del direttore generale" della Direzione generale I, della somma di euro 1.500.000,00.
3. Nella unità previsionale di base n. 212 "Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive" è autorizzata l'iscrizione della somma di euro 2.000.000,00 per il conferimento di capitali alla Finmolise S.p.A. di cui alla
4. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 e per la quota di euro 250.000,00 degli interventi di cui al comma 3, è autorizzato l'utilizzo di parte dell'importo di euro 86.773.974,49 rinveniente dall'emissione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 17 della
5. Per effetto di quanto autorizzato ai commi 1, 2 e 3, risulta conseguentemente modificata la tabella n. 8 allegata alla
6. Al fine di favorire interventi regionali finalizzati al superamento della congiuntura economica in atto ed in attuazione delle disposizioni di cui alla
7. Al fine di regolamentare particolari situazioni territoriali per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori non disciplinate dal D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007, la Giunta regionale provvede a disciplinare con proprio atto i requisiti per il riconoscimento delle associazioni dei produttori che, già in possesso di un precedente riconoscimento, hanno un'unica sede operativa di lavorazione, trasformazione e commercializzazione in Molise. I requisiti minimi per il riconoscimento regionale non possono essere inferiori a quanto previsto dal D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007 di attuazione del
8. La Giunta regionale provvede ad emanare con proprio atto le disposizioni di cui al
9. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dai Fondi strutturali 2007/2013 è autorizzata l'iscrizione alla UPB n. 106 "Programmazione fondi strutturali" della parte della spesa del bilancio regionale 2009 della quota FESR, sia Unione Europea che Stato, per un totale per cassa di euro 77.159.359,32.
10. Al fine di attivare gli interventi di programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) in attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 di cui alla
11. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 10 nonché quelli già selezionati per il Molise ed iscritti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge, alla unità previsionale di base n. 100 "Intese istituzionali di programma Coordinamento Fondi Aree Sottoutilizzate", e, nel contempo, di non gravare sul bilancio regionale nei casi in cui lo Stato definanzi uno o più interventi, la Regione Molise garantisce la copertura finanziaria in regime di propria anticipazione sul Fondo Aree Sottoutilizzate solo e sempre che la stazione appaltante (soggetto attuatore) assuma l'impegno giuridicamente vincolante, realizzi e completi l'opera fino a renderla funzionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dal CIPE nelle proprie delibere di finanziamento e della vigente normativa sulla contabilità di Stato. Pertanto, tutte le sanzioni comminate alla Regione Molise, in applicazione della normativa dello Stato, a causa del mancato rispetto della tempistica CIPE per l'utilizzo delle risorse FAS, saranno trasferite ai soggetti attuatori inadempienti tramite immediato disimpegno sul relativo capitolo di bilancio regionale ed eventuale recupero, su decisione della Giunta regionale, delle risorse erogate in regime di anticipazione e non rimborsabili da parte dello Stato. Sono fatti salvi da tale procedura automatica, in considerazione della particolare rilevanza sociale, gli interventi relativi alle scuole per i quali la Giunta regionale può disporre, in favore dei soggetti attuatori inadempienti, una nuova concessione a valere su risorse nazionali eventualmente disponibili. Per gli interventi di programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui al comma 10 relativi al periodo 2007/2013, l'impegno giuridicamente vincolante è la stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria [1].
12. Relativamente agli interventi finanziati con risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate, dei fondi dell'Unione europea e fondi regionali, ad amministrazioni aggiudicatrici, Regione Molise compresa, così come definite all'articolo 3 del
13. I dirigenti della Regione Molise responsabili dei procedimenti per interventi finanziati con risorse indicate al comma 12, con urgenza provvederanno a disimpegnare le economie via via maturate ed a segnalarle alla Direzione generale I che provvederà ad alimentare appositi capitoli di spesa per il finanziamento di nuovi interventi di rilevanza pubblica in coerenza con le tipologie programmatiche e la tempistica previste dalle fonti finanziarie di origine. Alla Direzione generale I è demandato, in via esclusiva, il costante monitoraggio della disponibilità di risorse derivanti dalle economie di cui al comma 12 e la proposta dei nuovi interventi di rilevanza pubblica d'intesa con la Direzione generale competente per materia.
14. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di riportare espressa menzione di quanto previsto al comma 12 negli atti rilevanti dei procedimenti contrattuali (bandi e disciplinari di gara, convenzioni, contratti) al fine di rendere informati della procedura tutti i soggetti interessati a stipulare convenzioni o a partecipare a gare di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture finanziati con risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate, dei Fondi dell'Unione europea e fondi regionali. L'omessa menzione di quanto previsto al comma 12 determinerà il blocco del trasferimento delle risorse dal bilancio regionale alle amministrazioni aggiudicatrici.
15. La Giunta regionale, sulla base di quanto stabilito al comma 13, riprogramma periodicamente le risorse per nuovi interventi di rilevanza pubblica, in coerenza con le tipologie programmatiche e la tempistica previste dalle fonti finanziarie di origine.
16. Il mancato rispetto da parte dei dirigenti della Regione Molise di quanto disposto nel presente articolo forma obbligatoriamente oggetto di apposita segnalazione, da parte della Direzione generale I, al Nucleo di valutazione ai fini della erogazione della retribuzione di risultato.
17. [Sono abrogate o comunque disapplicate tutte le disposizioni regolamentari ed amministrative regionali in contrasto o incompatibili con quelle del presente articolo] [3].
Art. 3. Disposizioni varie
1. Con decorrenza 1° gennaio 2009 sono determinati, sulla base della tabella "B" allegata alla presente legge, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento. Le spese per l'espletamento di istruttorie relative a domande per concessioni e licenze in materia di utilizzazione di acque superficiali e sotterranee sono a carico del richiedente e sono determinate sulla base della tabella "C" allegata alla presente legge. La Giunta regionale provvederà ad aggiornare gli importi dei canoni sulla base del tasso di inflazione e disciplinerà le modalità di riscossione degli stessi. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 è iscritta nella UPB n. 062 "Altri proventi", nella competenza e nella cassa del capitolo n. 08760, la maggiore somma di euro 1.000.000,00.
2. La percentuale di cui alla relativa colonna dell'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, è aumentata per ciascuna del 5 per cento a far data dal 1° gennaio 2006. Alla copertura fnanziaria si fa fronte, per l'anno 2009, con le somme previste nell'UPB n. 198 del bilancio regionale, che reca sufficiente disponibilità. Per gli anni successivi si farà fronte con la previsione di spesa obbligatoria nella relativa UPB del bilancio regionale.
3. La Regione Molise riconosce valore legale alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise in forma digitale, demandando a regolamento regionale, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina delle modalità di accesso e delle procedure che garantiscono l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento la Regione Molise procede alla pubblicazione del solo Bollettino Ufficiale della Regione Molise digitale e riconosce valore legale esclusivamente al medesimo.
4. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della
5. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 9 della
6. [Nelle more della revisione dei sistemi di incentivazione della qualità delle prestazioni lavorative di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con effetto dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010 sono ripristinate le misure percentuali delle indennità dell'istituto di cui all'articolo 29-bis della
7. Al fine di attuare il III Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca ed Innovazione nella Regione Molise, del 26 marzo 2008, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare ad un Consorzio a prevalente capitale pubblico - articoli 1 e 2, punto 1, del
8. La Regione Molise, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c), punto 3, della
9. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i veicoli di proprietà della Regione Molise sono esenti dal pagamento della Tassa automobilistica regionale per tutto il periodo in cui tali veicoli siano di proprietà dell'Amministrazione regionale a norma dell'articolo 1253 del codice civile. A partire dal 1° gennaio 2009 l'addizionale regionale all'accisa sul consumo di gas naturale è determinata come segue:
A) USI CIVILI FASCE DI CONSUMO ADDIZIONALE REGIONALE
Consumi fino a 120 mc. annui EURO 0,019 PER METRO CUBO
Consumi superiori a 120 mc. annui e fino a 480 mc. annui EURO 0,030987 PER METRO CUBO
Consumi superiori a 480 mc. annui e fino a 1.560 mc. annui EURO 0,030987 PER METRO CUBO
Consumi superiori a 1.560 mc. annui EURO 0,030987 PER METRO CUBO
Imposta sostitutiva EURO 0,030987 PER METRO CUBO
B) USI INDUSTRIALI
FASCE DI CONSUMOADDIZIONALE REGIONALE Usi industriali non superiori a 1.200.000 mc. annui EURO 0,0062 PER METRO CUBO
Usi industriali superiori a 1.200.000 mc. annui euro 0,00052 per metro cubo [5]
Sono abrogate le disposizioni non compatibili con la presente norma. In caso di modifiche della normativa statale produttive di effetti sull'importo della predetta addizionale, la Giunta regionale potrà, ai sensi dell'articolo 5 della
10. Per il rilascio di nulla-osta per la costruzione di oleodotti o cavidotti le ditte richiedenti sono tenute a presentare, a corredo della richiesta del prescritto nulla-osta, al Servizio regionale Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive, la ricevuta del versamento degli oneri a titolo di spese tecniche per l'istruttoria, il cui importo è stabilito annualmente con atto della Giunta regionale. All'articolo 13 della
11. La somma spettante ai consiglieri ed agli assessori regionali di cui all'articolo 7, comma 4, della
12. All'articolo 3, comma 3, della
13. Alla
Art. 4. Contributi agli enti dipendenti dalla Regione
1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli enti dipendenti dalla Regione sono quantificati, per l'anno 2009, negli importi di seguito specificati e di fianco ad ogni ente evidenziati:
a) Enti turistici (EPT di Campobasso, EPT di Isernia, AAST di Termoli), euro 900.000,00;
b) Azienda regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAM), euro 6.000.000,00;
c) Ente per il diritto allo studio universitario (ESU), euro 1.500.000,00;
d) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), euro 50.000,00;
e) Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM), euro 1.500.000,00;
f) Agenzia regionale "Molise Lavoro", euro 150.000,00.
Art. 5. Disposizioni sul contenimento della spesa
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole "per l'esercizio finanziario 2008" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2009";
b) al comma 2-quater dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: "Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma determina il blocco dell'emissione del mandato di pagamento.";
c) al comma 2-quinquies dell'articolo 2 l'espressione numerica "2008" è sostituita dall'espressione numerica "2009".
2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le Regioni dall'articolo 1, commi da 655 a 672, della
3. Al fine della razionalizzazione, del contenimento e della trasparenza della spesa pubblica nonché per garantire concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali esercitate dalle società a partecipazione regionale, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare idonei interventi che possono prevedere la cessione dei complessi aziendali di proprietà delle medesime società ovvero la ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese stesse, da realizzarsi anche a mezzo di ulteriori sottoscrizioni di aumenti di capitale, sulla base di adeguati e motivati programmi di risanamento, nonché statuti e relative modifiche [7].
Art. 6. Modifiche alla
1. Alla
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 è abrogata;
b) i commi 2 e 3 dell'articolo 3 sono abrogati;
c) gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;
d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11. Procedure
1. Per l'attuazione degli interventi previsti per l'attività istituzionale di tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali, l'Associazione degli allevatori del Molise entro il 30 novembre di ogni anno presenta all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste il programma dell'attività relativa al miglioramento genetico, elaborato dall'Associazione italiana allevatori. Detto programma è rendicontato annualmente all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le procedure disposte dall'Associazione italiana allevatori.
2. Il programma operativo triennale, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, è proposto dall'Associazione degli allevatori del Molise ed adottato dalla Giunta regionale. L'Associazione degli allevatori del Molise, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta alla direzione generale regionale competente in materia di agricoltura la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno. I programmi operativi e le loro variazioni sono proposti dall'Associazione degli allevatori del Molise e sono adottati dalla Giunta regionale.";
e) al comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole "all'articolo 11", sono soppresse le parole "commi 1, 2 e 3,";
f) il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale, in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857/2006, con proprio atto definisce i regimi di aiuto a sostegno del settore zootecnico realizzati in collaborazione con l'Associazione Regionale Allevatori.";
g) il comma 2-bis dell'articolo 17 è sostituito dal seguente: "2-bis. Gli aiuti oggetto di trasferimenti statali e riferiti alle attività trasferite alle Regioni, per la tenuta dei libri genealogici, per i controlli funzionali e i servizi di assistenza tecnica agli allevatori (SATA), si applicano in conformità alle decisioni della Commissione europea assunte a valere sui regimi di aiuto nazionali.".
Art. 7. Proroga di termine
1. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2009.
Art. 8. Specificazione e classificazione delle spese
1. Per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2008 all'atto di organizzazione delle strutture dirigenziali delle direzioni generali la classificazione della spesa del bilancio regionale 2009 è integrata e modificata secondo quanto riportato nell'allegato "D", tabella n. 3, del bilancio medesimo, ferme restando la specificazione e la classificazione della spesa ai sensi dell'articolo 18 della
Art. 9. Rapporti a tempo determinato
1. Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato, utilizzato in qualsiasi forma in tutti gli enti del Servizio sanitario regionale, può essere comunque prorogato per un periodo corrispondente al triennio del Piano Operativo di Rientro.
Art. 10. Istituzione di Commissione consiliare di studio
1. È istituita una Commissione consiliare di studio, composta da otto membri, dei quali quattro designati dai gruppi politici di maggioranza e quattro designati dai gruppi politici di minoranza, con il compito di studiare e proporre al Consiglio regionale la revisione della normativa che regola il funzionamento dei gruppi consiliari.
2. La Commissione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, comunica al Consiglio regionale la proposta di cui al comma 1. Qualora non vi provveda entro il predetto termine vi provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Art. 11. Convalida di regolamenti regionali
1. Sono convalidati i Regolamenti regionali n. 1 del 3 gennaio 2002, e n. 2 del 18 luglio 2008. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie per adeguare i Regolamenti alle mutate esigenze organizzative.
Art. 12. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Tabella "A", Tabella "B" , Tabella "C"
(Omissis)
[1] Comma sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma abrogato dall'art. 1 della
[4] Comma sostituito dall'art. 18 della
[5] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nel B.U. 31 gennaio 2009, n. 2.
[6] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 31 gennaio 2009, n. 2.
[7] Comma così modificato dall'art. 4 della