§ 5.4.324 - L.R. 20 novembre 2017, n. 18.
Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).
(B.U. 1 dicembre 2017, n. 66)
Art. 1.
1. All'articolo 20 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Tutte le procedure inerenti le fasi di istruttoria, approvazione e pagamenti dei progetti relativi alle opere della ricostruzione post sisma 2002, avendo la stessa carattere di straordinarietà, non possono essere gravate da oneri o tributi o diritti di segreteria stabiliti dalle Amministrazioni o dai Soggetti Attuatori.".
Art. 2.
1. All'articolo 20 della legge regionale n. 8/2015 dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Le istruttorie relative ai procedimenti di presentazione dei S.A.L. (Stati di Avanzamento Lavori) devono essere espletate dalle Amministrazioni o dai Soggetti Attuatori ed inviate all'Agenzia per la Ricostruzione post sisma (Arps) entro e non oltre 45 giorni dalla data di presentazione.".
Art. 3.
1. All'articolo 20 della legge regionale n. 8/2015 dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nel caso in cui i Soggetti Attuatori provvedano a certificare, tramite la Piattaforma dei Crediti Commerciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i crediti vantati dalle imprese. In tal caso, l'Agenzia emette i mandati di pagamento direttamente in favore del Soggetto Attuatore, previa conforme istruttoria da parte dello stesso."