§ 5.4.310 - L.R. 21 dicembre 2015, n. 19.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:21/12/2015
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Variazioni al bilancio 2015)
Art. 2.  (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)
Art. 3.  (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
Art. 4.  (Variazioni al bilancio pluriennale 2015/2017)
Art. 5.  (Variazioni al bilancio conoscitivo)
Art. 6.  (Disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015)
Art. 7.  (Ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014)
Art. 8.  (Ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015)
Art. 9.  (Giacenza di cassa)
Art. 10.  (Fondo crediti di dubbia esigibilità)
Art. 11.  (Fondo perdite societarie)
Art. 12.  (Variazioni al bilancio)
Art. 13.  (Variazione della tabella 'D' allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015)
Art. 14.  (Interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9)
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1)
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2010, n. 19)
Art. 17.  (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8)
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)
Art. 19.  [1]
Art. 20.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)
Art. 21.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 30 giugno 2015, n. 12)
Art. 22.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19)
Art. 23.  (Modifica alla legge regionale 16 luglio 2015, n. 13)
Art. 24.  (Entrata in vigore)


§ 5.4.310 - L.R. 21 dicembre 2015, n. 19.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 4/2002 e dell'articolo 50 del d. lgs. n. 118/2011. Interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 9/2015. Modifiche a leggi regionali

(B.U. 23 dicembre 2015, n. 41)

 

Art. 1. (Variazioni al bilancio 2015)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise) e dell'articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2015 sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2. (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)

1. Allo stato di previsione delle entrate di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2015 sono apportate le variazioni specificate nella tabella 'A' allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2015 sono apportate le variazioni specificate nella tabella 'B' allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. (Variazioni al bilancio pluriennale 2015/2017)

1. Allo stato di previsione delle entrate e della spesa, sia di competenza che di cassa, del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 della Regione Molise sono apportate le variazioni specificate nella tabella 'C' allegata alla presente legge.

 

     Art. 5. (Variazioni al bilancio conoscitivo)

1. Allo stato di previsione delle entrate e della spesa, sia di competenza che di cassa, del bilancio conoscitivo della Regione Molise, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le variazioni specificate nella tabella 'E' allegata alla presente legge.

 

     Art. 6. (Disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015)

1. Il disavanzo finanziario al 1° gennaio 2015 è pari ad euro 251.042.824,95.

 

     Art. 7. (Ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014)

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è pari a euro 24.476.151,37.

2. Il disavanzo di amministrazione di cui al comma 1 al 31 dicembre 2014 viene ripianato in 7 (sette) esercizi, così come stabilito dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, in deroga all'articolo 42, comma 12, del d.lgs. n.118/2011, con quote costanti pari ad euro 3.496.593,05.

3. Al fine di rideterminare la copertura delle quote annuali per gli anni 2015, 2016 e 2017 del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014, lo stanziamento iscritto per l'importo di euro 5.800.000,00 nel bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2015 - bilancio pluriennale 2015/2017, approvato con legge regionale n. 10 del 4 maggio 2015, viene adeguato in euro 3.496.593,05 e iscritto quale prima voce delle spese 'Ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2014'.

 

     Art. 8. (Ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015)

1. Il maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, accertato con deliberazione della Giunta regionale n. 420 del 4 agosto 2015 (Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.), è pari ad euro 226.566.673,58.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015, e in conformità alla deliberazione del Consiglio regionale n. 293 del 10 novembre 2015 il ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di cui al comma 1 avviene in 30 (trenta) esercizi a partire dal 2015 sino al 2044 attraverso quota costante di euro 7.552.222,45 iscritta quale seconda voce delle spese 'Ripiano maggiore disavanzo di amministrazione all'1.01.2015'.

 

     Art. 9. (Giacenza di cassa)

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 4/2002, la giacenza presunta di cassa, già iscritta nell'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, risulta invariata, restando determinato in euro 67.757.581,95 il fondo di cassa accertato al 31 dicembre 2014 .

 

     Art. 10. (Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità presunto, già iscritto nel passivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, risulta invariato restando determinato in euro 3.456.744,43.

 

     Art. 11. (Fondo perdite societarie)

1. Il Fondo perdite societarie presunto, già iscritto nel passivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, risulta invariato restando determinato in euro 1.019.399,00.

 

     Art. 12. (Variazioni al bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 4/2002 la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante provvedimenti amministrativi, variazioni al bilancio di previsione 2015, per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

 

     Art. 13. (Variazione della tabella 'D' allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015)

1. Alla tabella 'D' allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 sono apportate

le seguenti variazioni:

a) la tabella n. 1 di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2015, n. 10 (Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2015. Bilancio pluriennale 2015/2017) subisce le variazioni come evidenziato nella tabella n. 1 allegata alla presente legge;

b) la tabella n. 2 di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2015, n. 10 (Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2015. Bilancio pluriennale 2015/2017) subisce le variazioni come evidenziato nella tabella n. 2 allegata alla presente legge;

c) la tabella n. 3 di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2015, n. 10 (Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2015. Bilancio pluriennale 2015/2017) subisce le variazioni come evidenziato nella tabella n. 3 allegata alla presente legge;

d) la tabella n. 4 di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2015, n. 10 (Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2015. Bilancio pluriennale 2015/2017) subisce le variazioni come evidenziato nella tabella n. 4 allegata alla presente legge;

e) la tabella n. 5 di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2015, n. 10 (Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2015. Bilancio pluriennale 2015/2017) subisce le variazioni come evidenziato nella tabella n. 5 allegata alla presente legge.

 

     Art. 14. (Interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9)

1. L'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015) deve interpretarsi nel senso che l'importo dell'incentivo economico è inteso al netto delle imposte dovute per legge dal beneficiario.

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1)

1. Alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 6 (Abilitazione all'insegnamento dello sci) è sostituito dal seguente: '4. I corsi di formazione, della durata minima di 90 giorni effettivi, compresi anche in un biennio, sono organizzati direttamente dall'Assessorato allo Sport o affidati in convenzione al Collegio regionale dei Maestri di Sci, sotto il controllo contabile dell'Assessorato regionale competente e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico; ambiente montano e conoscenza del territorio regionale; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.';

b) l'articolo 7 (Commissione d'esame) è sostituito dal seguente:

'Art. 7

Commissione d'esame

1. Gli esami di abilitazione sono espletati da una commissione d'esame composta da:

a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;

b) due maestri di sci nella disciplina alpina, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;

c) due maestri di sci nella disciplina del fondo, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;

d) due maestri di sci nella disciplina dello snowboard, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;

e) tre istruttori nazionali nella disciplina alpina, indicati dalla FISI che opereranno in qualità di Tecnici Federali e scelti tra una rosa di nomi (massimo 10) indicati dal Collegio;

f) tre istruttori nazionali nella disciplina del fondo, indicati dalla FISI che opereranno in qualità di Tecnici Federali e scelti tra una rosa di nomi (massimo 10) indicati dal Collegio;

g) tre istruttori nazionali nella disciplina dello snowboard, indicati dalla FISI che opereranno in qualità di Tecnici Federali e scelti tra una rosa di nomi (massimo 10) indicati dal Collegio;

h) quattro esperti nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame indicate all'articolo 7 della legge n. 81/1991.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.

3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per quattro anni. Con le stesse modalità si provvede alla nomina di un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare. Nel caso in cui, entro due mesi dalla relativa richiesta non siano stati designati i componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), e g) del comma 1, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina prescindendo dalla designazione stessa.

4. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina, in caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive.

5. Per gli esami di abilitazione nella disciplina alpina la commissione delibera validamente con la presenza dei componenti di cui alle lettere a), b), e) ed h) del comma 1; per gli esami di abilitazione nella disciplina del fondo la commissione delibera validamente con la presenza dei componenti di cui alle lettere a), c), f) ed h) del comma 1; per gli esami di abilitazione nella disciplina dello snowboard la commissione delibera validamente con la presenza dei componenti di cui alle lettere a), d), g) ed h) del comma 1.

6. Limitatamente all'espletamento delle prove d'esame relative alle sezioni tecnico-pratica e didattico-pratica-teorica, la commissione è articolata in tre sottocommissioni, una per la disciplina alpina, una per la disciplina del fondo e una per la disciplina dello snowboard.

7. Le sottocommissioni per la disciplina alpina, per la disciplina del fondo e per la disciplina dello snowboard, sono composte rispettivamente dai componenti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1, dai componenti di cui alle lettere a), c), ed f) del comma 1 e dai componenti di cui alle lettere a), d) e g) del comma 1 e deliberano validamente con la presenza di almeno tre componenti.

8. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, i componenti della commissione e delle sottocommissioni di cui al presente articolo sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni.

9. Ai componenti esterni della commissione e delle sottocommissioni di cui al presente articolo è corrisposta un'indennità di partecipazione per ogni giornata di seduta nonché il rimborso spese, nella misura stabilita dalla Giunta regionale.'.

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2010, n. 19)

1. Alla legge regionale 23 novembre 2010, n. 19 (Norme a favore dei residenti nei villaggi provvisori a seguito del sisma del 31 ottobre 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo1 è sostituito dal seguente:

'Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, al fine di superare le criticità conseguenti agli eventi simici del 31 ottobre 2002 e consentire il progressivo ritorno alla normalità della vita delle popolazioni colpite, alla luce sia della sospensione, dal gennaio 2010, delle agevolazioni tariffarie concesse dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas a favore dei residenti nei villaggi provvisori, sia della scadenza dello stato d'emergenza dal 30/04/2012, concede un contributo finanziario:

a) a parziale copertura delle spese riferibili alla fornitura di energia elettrica, a coloro i quali, alla data del 30 novembre 2015, occupano ancora le strutture abitative dei villaggi provvisori;

b) a parziale copertura delle spese sostenute, fino alla data del 31 dicembre 2014, dai Comuni che hanno assicurato il servizio di trasporto pubblico dai villaggi provvisori al centro abitato.';

 

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

'Art. 2. (Beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi previsti all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono i cittadini obbligati a risiedere, a seguito di ordinanza sindacale e per il tempo in essa indicato, in un alloggio dei villaggi provvisori allestiti dopo gli eventi sismici del 2002.

2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non può superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio.'.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate all'U.P.B. n.112 al capitolo 27923 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2015.

 

     Art. 17. (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8)

1. Al comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali) le parole 'all'art. 27' sono sostituite dalle parole 'all'art. 20'.

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale), è sostituito dal seguente: '1. Il trattamento economico dei direttori di dipartimento è determinato dalla Giunta regionale ed è correlato alle funzioni assegnate, agli obiettivi e alle competenze, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dal contratto collettivo nazionale della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali.'.

2. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente: '2. Il trattamento economico del Segretario generale è determinato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e non può superare quello fissato per i direttori di dipartimento ai sensi del comma 1.'.

3. Il comma 4-bis dell'articolo 33 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente: '4-bis. Sino alla completa attuazione del piano di rientro della sanità, ai fini organizzativi e di coordinamento delle attività, restano confermati la funzione di direzione generale in materia di sanità ed il relativo incarico di direttore generale, il cui trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale ed è correlato alle funzioni assegnate, agli obiettivi e alle competenze, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dal contratto collettivo nazionale della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali.'.

 

     Art. 19. [1]

1. Ad integrazione di quanto già previsto dal decreto ministeriale 1° febbraio 1991, art. 6, si specifica che hanno diritto alla esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per ogni tipo di prestazione le vittime del terrorismo anche internazionale, nonché, in caso di decesso, i familiari superstiti: coniuge, ascendenti di 1° grado (genitori), discendenti di 1° grado (figli), collaterali di 2° grado (fratelli, sorelle).

 

     Art. 20. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)

1. Con decorrenza dalla data di cui all'articolo 44, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8, all'articolo 20, comma 3, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale), sono soppresse le parole 'direttore generale, di' e le parole 'd'area' sono sostituite dalle parole 'di dipartimento'.

 

     Art. 21. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 30 giugno 2015, n. 12)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 30 giugno 2015, n.12 (Interventi per la promozione dei rapporti con i molisani nel mondo) i numeri 1) e 2) della lettera c) sono sostituiti dai seguenti:

'1) n. 9 per l'America del sud, di cui 4 giovani;

2) n. 6 per l'America del nord, di cui 2 giovani;'

 

     Art. 22. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19)

1. Al quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 (Norme per l'esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale), dopo le parole 'nel rispetto del loro vincolo di destinazione.' è aggiunto il seguente periodo: 'Le economie disponibili alla data del 30 novembre 2015 sui conti accesi presso la Tesoreria regionale per le finalità di cui al presente articolo sono riversate sul conto regionale e conseguentemente si provvede alla chiusura di tali conti.'.

 

     Art. 23. (Modifica alla legge regionale 16 luglio 2015, n. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 13 (Modifiche ed abrogazioni alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica) ed alla legge regionale 14 aprile 2015, n. 7 (Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30). Abrogazione di articolo della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), le parole '31 dicembre 2015' sono sostituite dalle parole '29 febbraio 2016'.

 

     Art. 24. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 maggio 2016, n. 5.