§ 2.4.14 - L.R. 8 aprile 2004, n. 8.
Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l’individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 industria
Data:08/04/2004
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Natura giuridica).
Art. 3.  (Funzioni).
Art. 4.  (Statuto).
Art. 5.  (Organi).
Art. 6.  (Competenze del Consiglio regionale).
Art. 7.  (Competenze della Giunta regionale).
Art. 8.  (Competenze del Presidente della Giunta regionale).
Art. 9.  (Programmi triennali di attività e di organizzazione).
Art. 10.  (Gestione economico-finanziaria).
Art. 11.  (Finanza e contabilità).
Art. 12.  (Mutui garantiti dalla Regione).
Art. 13.  (Accelerazione delle procedure).
Art. 14.  (Piani regolatori consortili).
Art. 15.  (Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture).
Art. 16.  (Finalità ed oggetto).
Art. 17.  (Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali).
Art. 18.  (Funzioni di organizzazione e coordinamento dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali).
Art. 19.  (Programmi di sviluppo dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali).
Art. 20.  (Conferenze di servizi).
Art. 21.  (Consorzi e società consortili tra le imprese operanti nelle aree dei piani degli insediamenti produttivi).
Art. 22.  (Disposizioni transitorie).
Art. 23.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 24.  (Entrata in vigore).


§ 2.4.14 - L.R. 8 aprile 2004, n. 8.

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l’individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali.

(B.U. 16 aprile 2004, n. 8).

 

TITOLO I

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Molise con la presente legge disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, in attuazione dell'articolo 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed agli effetti dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317; dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993 n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237; dell'articolo 11 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; nonché in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     2. I Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale assumono la denominazione unica di “Consorzi per lo sviluppo industriale”, di seguito denominati: "Consorzi".

     3. La Regione Molise, inoltre, ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2 della legge n. 317/1991, nonché dell'articolo 3, comma 1, lettera o) della legge regionale 14 aprile 2000 n. 27, individua i distretti industriali ed i sistemi produttivi locali caratterizzati da un'elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.

 

TITOLO II

CONSORZI

 

     Art. 2. (Natura giuridica).

     1. I Consorzi sono enti pubblici economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive nelle aree comprese nel territorio di loro competenza.

     2. Possono partecipare ai Consorzi la Regione, i Comuni il cui territorio è ricompreso all'interno del comprensorio consortile, le Province, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici o privati, istituti di credito ed associazioni imprenditoriali operanti nel territorio regionale.

     3. La costituzione di nuovi Consorzi o la modifica di essi è promossa dalla Regione o dai soggetti di cui al comma 2 ed è approvata dal Consiglio regionale.

 

     Art. 3. (Funzioni).

     1. I Consorzi hanno autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria e sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti.

     2. Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi sono quelle previste dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; dalla legge n. 317/1991; dalla legge 19 settembre 1993, n. 237; dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e dalle altre disposizioni concernenti i Consorzi.

     3. Nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione, i Consorzi promuovono, nell'ambito delle aree industriali di propria pertinenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive, provvedendo ad assicurare la più ampia partecipazione delle realtà sociali ed economiche operanti nel territorio alla definizione dei programmi di attività.

     4. Per i fini di cui al comma 3, i Consorzi, nell'ambito delle aree territoriali di competenza, provvedono in particolare:

     a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

     b) ad assegnare i suoli inclusi nei propri piani regolatori ad imprese che esercitano attività produttive industriali, artigiane e di commercio all'ingrosso;

     c) ad acquisire le aree produttive e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;

     d) a gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici;

     e) a gestire i servizi consortili, per i quali determinano e riscuotono i corrispettivi dovuti dalle imprese utilizzatrici;

     f) a realizzare e gestire, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, attività strumentali all'insediamento di attività produttive, e più specificamente a:

     1) realizzare e gestire infrastrutture per l'industria, porti, rustici industriali, centri intermodali, anche attraverso l'acquisto di aree a ciò destinate;

     2) organizzare servizi reali alle imprese e, in particolare, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri intermedi, dei giovani imprenditori;

     3) realizzare e gestire attività di servizio, quali la gestione di acquedotti, reti fognanti, impianti di depurazione, centrali di cogenerazione per produzione di energia e riscaldamento, discariche per lo smaltimento dei rifiuti speciali industriali, laboratori attrezzati per il controllo della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti e rumore.

     5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, i Consorzi possono promuovere, anche partecipandovi, società consortili, società miste e altre forme imprenditoriali previste dalla legge, nonché stipulare contratti, convenzioni o accordi amministrativi ai sensi della vigente normativa. La costituzione di società consortili, società miste o altre forme imprenditoriali è autorizzata dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi di economicità, di efficienza e di efficacia dell'attività proposta.

 

     Art. 4. (Statuto).

     1. Lo statuto disciplina l'attività, l'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio, nel rispetto della legislazione statale e regionale, e stabilisce in particolare:

     a) le modalità di nomina, la composizione ed il rinnovo degli organi consortili;

     b) le competenze attribuite ai singoli organi del consorzio;

     c) le modalità di ammissione di nuovi partecipanti e le modalità di esclusione dei partecipanti inadempienti agli obblighi consortili;

     d) l'ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi ed i criteri per la determinazione dei conferimenti;

     e) i criteri per il ripiano di eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.

     2. Avverso ai provvedimenti di non ammissione o di esclusione adottati dai Consorzi industriali è ammesso ricorso alla Giunta regionale che decide con procedimento motivato.

     3. Lo statuto e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta regionale entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine lo statuto e le relative modifiche si intendono approvati.

 

     Art. 5. (Organi). [1]

     1. Sono organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale:

a) il Consiglio generale;

b) il Comitato direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Le competenze ed il funzionamento degli organi di cui al comma 1 sono disciplinati nei rispettivi statuti nel rispetto delle seguenti norme:

a) il Consiglio generale è composto dal Presidente e dai rappresentanti degli enti partecipanti. Ciascun ente partecipante ha diritto ad un rappresentante. I Comuni sono rappresentati dai rispettivi sindaci. Ai fini delle deliberazioni del Consiglio generale, fermo restando il principio di un voto per ciascun consorziato, gli statuti dei singoli consorzi devono prevedere che i rappresentanti dei Comuni abbiano diritto ad un voto plurimo rapportato al numero dei componenti delle rispettive assemblee elettive e sino ad un massimo di tre voti. In ogni caso, il numero dei voti spettanti alle autonomie locali non può essere inferiore alla metà più uno di quelli spettanti all'intero Consiglio;

b) il Comitato direttivo è nominato dal Consiglio generale, che ne individua i componenti anche al di fuori del proprio seno, ed è composto da quattro membri più il Presidente;

c) il Presidente è nominato dal Consiglio generale, che lo individua, anche al di fuori del proprio seno, tra persone dotate di comprovate capacità ed esperienza manageriali;

d) il Collegio dei revisori dei conti è organo di controllo dei Consorzi ed è nominato ai sensi dell'articolo 6;

e) lo statuto di ciascun Consorzio definirà le competenze del Comitato direttivo e del Consiglio generale, riservando a quest'ultimo, comunque, la competenza nelle materie dell'ambiente, dell'urbanistica e della programmazione finanziaria.

3. Qualora gli enti tenuti alla designazione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio generale non provvedano, il Consiglio si intende validamente costituito se risulta designata almeno la metà più uno dei suoi componenti.

4. Gli organi consortili durano in carica cinque esercizi, in piena contestualità tra di loro. Sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla loro scadenza, che coincide con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio, e possono essere riconfermati per una sola volta.

5. [Per la partecipazione alle sedute del Consiglio generale e del Comitato direttivo è corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito dal Consiglio generale. Al Presidente è riconosciuta una indennità determinata nel suo ammontare dal Consiglio generale] [2].

6. Ai componenti del Consiglio generale, del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso onnicomprensivo, anche delle spese di viaggio, determinato dal Consiglio generale, di importo non superiore al 25 per cento dell'indennità stabilita per il Presidente del Consorzio. Per il presidente del Collegio il compenso di cui al precedente periodo è maggiorato del 25 per cento [3].

7. La Regione, le Province e gli Enti locali partecipanti al Consorzio, in caso di rinnovo dei propri organi elettivi, entro quarantacinque giorni dal rinnovo stesso provvedono alla nomina dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio generale. I membri del Comitato direttivo, nominati tra i componenti del Consiglio generale che vengano sostituiti ai sensi del precedente periodo, rimangono in carica sino alla scadenza del Comitato.

 

     Art. 6. (Competenze del Consiglio regionale).

     1. Spetta al Consiglio regionale:

     a) approvare l'istituzione di nuovi Consorzi o loro modifiche;

     b) approvare i piani regolatori dei Consorzi e le relative varianti;

     c) nominare, con voto limitato, il Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi composto da tre membri effettivi, di cui uno individuato con funzioni di presidente, e da due supplenti, scelti tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

 

     Art. 7. (Competenze della Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale, dopo idonea diffida, provvede a sciogliere gli organi di amministrazione dei Consorzi nelle ipotesi di:

     a) grave e perdurante dissesto economico e finanziario del Consorzio;

     b) impossibilità degli organi consortili ad operare;

     c) gravi irregolarità della gestione;

     d) stravolgimento dei fini istituzionali del Consorzio.

     2. Nei casi di scioglimento degli organi il Presidente della Regione, conformemente a idonea deliberazione della Giunta regionale, con proprio decreto nomina un commissario per la gestione dell'Ente per il periodo necessario alla ricostituzione degli organi ordinari e, comunque, per non più di sei mesi.

     3. La Giunta regionale attua attraverso i Consorzi gli indirizzi di promozione delle attività produttive ed economiche stabiliti dalla programmazione economica e territoriale della Regione. A tal fine:

     a) stabilisce gli indirizzi di coordinamento delle attività consortili;

     b) approva entro il 30 novembre di ciascun anno i piani economici e finanziari adottati dal Consiglio generale consortile;

     c) stabilisce gli interventi finanziari, in favore di ciascun Consorzio, relativi ai finanziamenti per la realizzazione, manutenzione e gestione delle opere realizzate a cura dei Consorzi;

     d) verifica la conformità dell'azione degli enti agli indirizzi dei programmi triennali di attività ed organizzazione predisposti dai Consorzi.

 

     Art. 8. (Competenze del Presidente della Giunta regionale).

     1. Il Presidente della Giunta regionale:

     a) nomina, con proprio decreto, il commissario per la provvisoria gestione dei Consorzi, in caso di scioglimento degli organi di amministrazione;

     b) nomina, con proprio decreto, anche su richiesta del Presidente del Consorzio, il commissario ad acta per provvedere ad incombenze specifiche e di breve durata, quando cause di forza maggiore lo rendano necessario, per temporanea impossibilità di funzionamento di un organo consortile, ovvero per specifici adempimenti tecnici che il Consorzio non è in grado di adempiere. Tali incarichi commissariali cessano al compimento dei compiti assegnati.

 

     Art. 9. (Programmi triennali di attività e di organizzazione).

     1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi triennali di attività e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in

stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

     2. I programmi di attività e di organizzazione, di cui al comma 1, indicano:

     a) le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;

     b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;

     c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle Strutture consortili, al fine di ridurne i costi e migliorare l'efficienza;

     d) l'eventuale costituzione di società o consorzi o la partecipazione ad essi per la gestione di servizi consortili o per attività di assistenza alle imprese;

     e) i livelli di erogazione dei servizi consortili;

     f) gli indici di produttività aziendale.

     3. Il programma di attività ed organizzazione, predisposto dal Comitato direttivo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente presenti nell'agglomerato industriale, è adottato dal Consiglio generale del Consorzio ed è trasmesso entro dieci giorni dall'adozione alla Regione, che verifica la compatibilità dello stesso rispetto alle politiche regionali di sviluppo.

 

     Art. 10. (Gestione economico-finanziaria).

     1. I Consorzi informano la loro attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

     2. I mezzi finanziari dei Consorzi sono costituiti da:

     a) conferimenti effettuati dai partecipanti nell'entità e nei modi stabiliti dallo statuto;

     b) interessi sugli investimenti finanziari;

     c) corrispettivi percepiti in relazione all'attività svolta ed ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;

     d) finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine;

     e) contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea, destinati alla realizzazione, alla gestione ed alla manutenzione di opere e servizi.

     3. I Consorzi hanno priorità di accesso alle agevolazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di aree attrezzate, previste da programmi operativi con finanziamenti della Regione, dello Stato e dell'Unione europea.

     4. Per l'ottenimento di mutui da parte di istituti di credito, concessi in attuazione del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, la Regione presta garanzia, purché si tratti di opere rientranti nelle finalità indicate alla lettera e) del comma 2, approvate dai competenti organi regionali.

     5. Il Consiglio generale consortile delibera entro il 30 settembre di ciascun anno il piano economico e finanziario per l'esercizio successivo. Il piano è trasmesso alla Regione, entro dieci giorni, per l'approvazione da parte della Giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre. Decorso tale termine il piano si intende comunque approvato.

     6. Il conto economico è approvato dal Consiglio generale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

 

     Art. 11. (Finanza e contabilità). [4]

     1. Sono atti fondamentali della gestione economicofinanziaria dei Consorzi:

a) il piano economico-finanziario;

b) il bilancio di esercizio, strutturato e redatto conformemente alle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni.

2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate, dei servizi prestati e dei ricavi conseguiti, nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, applicando i principi contabili generalmente condivisi in materia di redazione dei bilanci delle società per azioni.

3. La contabilità analitica deve fornire informazioni per razionalizzare le scelte di gestione, specificando in particolare la quota dei costi generali non riferibili alla gestione dei servizi reali erogati.

 

     Art. 12. (Mutui garantiti dalla Regione).

     1. I Consorzi, sulla base dei progetti approvati dalla Giunta regionale ed alle condizioni da essa fissate, possono contrarre mutui, garantiti dalla Regione, per l'acquisizione dei suoli da conferire a titolo oneroso alle imprese che ne fanno richiesta e per la realizzazione di opere infrastrutturali e di servizi.

 

     Art. 13. (Accelerazione delle procedure).

     1. Ai fini dello snellimento delle procedure, i Comuni i cui territori ricadono all'interno degli agglomerati industriali, possono associarsi per l'esercizio, presso il Consorzio ed in convenzione con esso, delle attività di sportello unico.

     2. Al fine di accelerare i tempi di esecuzione delle infrastrutture consortili e delle opere occorrenti per il primo impianto, ampliamento, ricostruzione, riattivazione ed ammodernamento delle iniziative ricadenti all'interno degli agglomerati industriali, il Presidente del Consorzio convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 14. (Piani regolatori consortili).

     1. I piani regolatori e le relative varianti hanno valenza di piani territoriali di coordinamento e sono adottati dal Consiglio generale ed approvati dal Consiglio regionale. Ai fini della redazione, dell'adozione e dell'approvazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, comma 1 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341.

     2. Il Piano regolatore indica, tra l'altro, la localizzazione degli insediamenti produttivi e delle opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree consortili, i centri di assistenza e promozione delle imprese dei quali è prevista la realizzazione.

     3. I Comuni i cui territori ricadono nell'area di competenza dei Consorzi adeguano, entro il termine di novanta giorni dalla data di esecutività dei piani regolatori, di cui al comma 1, i propri strumenti urbanistici ai piani stessi. Trascorso inutilmente tale termine, su richiesta del Presidente del Consorzio, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale deve provvedere nel termine di sessanta giorni.

     4. Ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, le opere e gli interventi previsti nei piani, in funzione della localizzazione di iniziative industriali e dell'attrezzatura del territorio consortile, sono considerati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

     5. I Consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del piano. Per i progetti di cui sia attestata la conformità i Comuni rilasciano i relativi titoli abilitativi edilizi entro il termine previsto dalla normativa statale vigente.

     6. I Consorzi rientrano nella libera proprietà delle aree o delle strutture senza maggiorazione di prezzo qualora, trascorso un biennio dall'assunzione in possesso, gli imprenditori non abbiano avviato i lavori di realizzazione delle strutture previste e, trascorso un biennio dalla fine dei lavori, non abbiano iniziato l'attività. Il termine finale relativo all'avvio dei lavori ed il termine finale relativo all'inizio dell'attività possono essere prorogati dal Consorzio su motivata richiesta degli imprenditori e su conforme deliberazione del Comitato direttivo.

 

     Art. 15. (Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture).

     1. La Regione, le Province, i Comuni ed altri enti possono affidare ai Consorzi la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci, esistenti e da realizzare, nell'ambito del territorio di competenza, nonché di altre opere pubbliche o di interesse pubblico.

     2. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dal comma 1, gli enti beneficiari trasferiscono ai Consorzi le somme relative, con le modalità previste da apposita convenzione.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DEI SISTEMI PRODUTTIVI

LOCALI E DEI DISTRETTI INDUSTRIALI

 

     Art. 16. (Finalità ed oggetto).

     1. La Regione Molise, al fine di incrementare lo sviluppo economico, la coesione sociale, l'occupazione ed, in particolare, di rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale, di ricercare ed attivare nuove linee di intervento, disciplina le modalità di individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, ai sensi dell'art. 36, comma 3 della legge 5 ottobre 1991 n. 317, come da ultimo modificata dalla legge Il maggio 1999 n. 140, nonché le modalità di finanziamento dei relativi progetti innovativi e di sviluppo.

     2. Il presente titolo disciplina altresì le funzioni relative all'organizzazione e al coordinamento dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali.

     3. Ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2 della legge n. 317/1991, come da ultimo modificata dalla legge n. 140/1999, sono definiti:

     a) "sistemi produttivi locali" i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna;

     b) "distretti industriali" i sistemi produttivi locali, di cui alla lettera a), caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

 

     Art. 17. (Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali).

     1. I sistemi produttivi locali ed i distretti industriali sono individuati con deliberazione del Consiglio regionale, adottata su proposta della Giunta regionale.

     2. L'individuazione, di cui al comma l, è effettuata sulla base della rilevazione dei fattori demografici, sociali ed economici del territorio regionale, anche facendo riferimento ai sistemi locali del lavoro, mediante utilizzo di metodologie, di mappature ed indicatori messi a punto con la collaborazione dell'ISTAT o di altre fonti a tale fine accreditate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi nel territorio considerato:

     a) numero delle aziende della filiera produttiva in rapporto al totale delle aziende;

     b) occupati diretti;

     c) fatturato complessivamente prodotto valutato in riferimento ai dati espressi a livello provinciale e regionale;

     d) presenza sul territorio di organizzazioni di imprese e di servizi in grado di identificare l'esistenza di una cultura di organizzazione di imprese in rete e il sistema di relazioni che intercorrono tra le imprese.

     3. Su richiesta documentata e motivata di gruppi di imprenditori, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, sentiti gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Molise, la Regione, con le modalità di cui al comma 1, può individuare ulteriori sistemi produttivi locali e distretti industriali.

     4. La deliberazione, di cui al comma 1, può essere aggiornata con cadenza biennale sulla base di intervenute variazioni con riferimento a quanto indicato al precedente comma 2.

 

     Art. 18. (Funzioni di organizzazione e coordinamento dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali).

     1. In ognuno dei sistemi produttivi locali/distretti industriali è costituito, sulla base di un accordo scritto, un comitato di distretto nel quale sono rappresentati soggetti pubblici e privati, associazioni e sindacati attivi sul territorio o comunque interessati allo sviluppo economico e sociale del territorio. Contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo i soggetti partecipanti individueranno:

     a) la persona fisica denominata rappresentante destinata a rappresentare il distretto/sistema produttivo locale nelle diverse fasi delle attività;

     b) una sede da individuare presso un ente pubblico ricompreso nell'ambito territoriale interessato dall'iniziativa.

 

     Art. 19. (Programmi di sviluppo dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali).

     1. Il programma di sviluppo redatto dal comitato di distretto, di cui all'art. 18, comma 1, conterrà:

     a) gli obiettivi generali di sviluppo e gli assi degli interventi ritenuti prioritari;

     b) le azioni da svolgere corredate dalla indicazione dei soggetti attivatori, dai piani finanziari e temporali di spesa relativi a ciascuna di esse;

     c) l'entità e il tipo di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di interventi ed azioni, nonché la possibilità di accesso alle risorse private.

     2. I programmi di sviluppo sono trasmessi alla Giunta regionale che, verificata la conformità alla legislazione vigente ed agli indirizzi della programmazione statale e regionale, entro 60 giorni dal ricevimento, previo parere della competente Commissione consiliare permanente, li adotta o, in caso di mancata conformità, li rinvia al comitato di distretto, di cui all'art. 18, comma 1, per i necessari adeguamenti.

     3. La Giunta regionale, nell'assegnare le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi di sviluppo, disciplina con un'apposita convenzione le modalità e le procedure di trasferimento dei finanziamenti, il sistema di monitoraggio e di rendicontazione, le verifiche che la Regione si riserva di eseguire.

 

     Art. 20. (Conferenze di servizi).

     1. Al fine di favorire l'attuazione dei progetti innovativi e di sviluppo sono indette specifiche conferenze di servizi volte anche alla stipulazione di appositi accordi di programma o alla sottoscrizione di strumenti analoghi.

 

     Art. 21. (Consorzi e società consortili tra le imprese operanti nelle aree dei piani degli insediamenti produttivi).

     1. La Regione programma interventi, anche cofinanziati, a favore delle società consortili e dei consorzi, costituiti da imprese che utilizzano per le loro attività le aree dei piani degli insediamenti produttivi, aventi finalità di acquisto, produzione o gestione di opere e servizi di utilità comune.

     2. Gli interventi regionali sono predisposti al fine specifico di sostenere la stabilizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni di strutture produttive operanti nelle aree, di cui al comma 1.

     3. Le misure di sostegno sono adottate nel rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti alle imprese.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 22. (Disposizioni transitorie).

     1. Gli organi dei Consorzi industriali esistenti restano in carica anche per gli adempimenti che seguono:

     - entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, adeguano i rispettivi statuti alle presenti disposizioni ed, entro due mesi dall'approvazione regionale, provvedono alla ricostituzione degli organi.

     In caso di inadempienza alle scadenze previste anche di uno solo degli obblighi su indicati, il Presidente della Giunta Regionale nomina il commissario per provvedere in merito; in tal caso gli organi sono sciolti ed il commissario provvede alla gestione dell'Ente, ai sensi dell'art. 7.

     2. Le opere realizzate da ciascun Consorzio industriale, ivi comprese quelle trasferite ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1986 n. 64, fanno parte del patrimonio del Consorzio che ne assume gli oneri di gestione e manutenzione.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta Regionale, con le procedure di cui all'art. 17, individua con propria deliberazione i sistemi produttivi locali ed i distretti industriali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 23. (Disposizioni finanziarie).

     1. Alla copertura degli oneri finanziari di cui alla presente legge si provvede annualmente con la legge di bilancio.

 

     Art. 24. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 maggio 2008, n. 14.

[2] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[3] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 maggio 2008, n. 14.