§ 5.1.16 - L.R. 12 aprile 2006, n. 3.
Legge finanziaria regionale 2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità
Data:12/04/2006
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Indebitamento)
Art. 3.  (Patto di stabilità interno)
Art. 4.  (Estensione del patto di stabilità interno agli Enti dipendenti o controllati dalla Regione)
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 6.  (Disposizioni in materia di residui passivi)
Art. 7.  (Disposizioni in materia sanitaria)
Art. 8.  (Spesa per il personale)
Art. 9.  (Integrazione alla legge regionale 12 gennaio 2000, n. 5)
Art. 10.  (Rifinanziamenti)
Art. 11.  (Norma di carattere fiscale)
Art. 12.  (Istruzione)
Art. 13.  (Disposizioni transitorie per il corretto inserimento degli impianti colici nel paesaggio)
Art. 14.  (Pubblicazione)


§ 5.1.16 - L.R. 12 aprile 2006, n. 3.

Legge finanziaria regionale 2006.

(B.U. 12 aprile 2006, n. 9).

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DPEF, con la presente legge espone, per ciascun anno compreso nel periodo 2006-2008, il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

 

     Art. 2. (Indebitamento)

     1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, è fissato per l'anno 2006 in euro 146000.000,00.

 

     Art. 3. (Patto di stabilità interno)

     1. La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità.

     2. Nell'esercizio delle funzioni dirigenziali il rispetto del patto di stabilità va garantito con la massima diligenza e perizia, costituendo lo stesso obiettivo primario ai fini della valutazione di risultato.

     3. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al "Patto di Stabilità", il Presidente della Regione trasmette trimestralmente al Consiglio regionale, entro 30 giorni dal periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un progetto e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Estensione del patto di stabilità interno agli Enti dipendenti o controllati dalla Regione)

     1. Gli Enti dipendenti o controllati dalla Regione sono tenuti al rispetto degli obblighi rinvenienti dal patto di stabilità interno secondo i limiti stabiliti dalla normativa statale vigente.

     2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli Enti dipendenti o controllati dalla Regione trasmettono trimestralmente alla Regione, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da allegare agli adempimenti previsti dal comma 3 dell'articolo precedente.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie)

     1. È autorizzata l'iscrizione nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006 della somma di Euro 16.000.000,00 quale quota di partecipazione azionaria nella società "Zuccherificio del Molise - S.p.A.".

     2. Per garantire l'efficienza e l'operatività dei controlli funzionali per il miglioramento genetico del bestiame allevato in Molise e lo svolgimento di tutte le attività per la tenuta dei libri genealogici, per l'anno 2006, la Regione Molise concede un contributo straordinario di Euro 500.000,00 (CINQUECENTOMILA) all'Associazione provinciale degli allevatori di Campobasso (A.P.A.) per l'estinzione delle esposizioni debitorie contratte per fini istituzionali. La Giunta regionale provvede alla concessione ed alla liquidazione.

     3. È istituito apposito capitolo cori una dotazione pari ad Euro 100.000,00 (CENTOMILA EURO) da far ricadere sul fondo della protezione civile – U.P.B. n. 28 – al fine di concedere, ai proprietari di immobili dichiarati inagibili, ma non situati nei territori riconosciuti quali colpiti da calamità naturali, un intervento economico di ristoro dei costi sostenuti nel tempo in cui si è stati privi della propria abitazione e fino al rientro nella stessa. La Giunta regionale provvede alla concessione ed alla liquidazione del suddetto contributo.

     4. Nell'U.P.B. n. 010, al capitolo 00600, è istituito il fondo, come spesa obbligatoria, per la copertura finanziaria di quanto previsto dall'articolo 7, comma 9, della legge dello Stato 5 giugno 2003, n. 131.

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di residui passivi)

     1. È autorizzata l'iscrizione nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006 delle somme riferite all'anno 2004 e definite quali residui di stanziamento dall'articolo 61 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise".

     2. In attuazione di quanto previsto al comma precedente, all'art. 8 della legge regionale n. 10 del 13 aprile 1988, al primo comma, dopo "trenta mesi", inserire: "anche se versati in legislature diverse".

 

     Art. 7. (Disposizioni in materia sanitaria)

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006, alla U.P.B. n. 430 è iscritto il finanziamento integrativo del servizio sanitario previsto a carico dello Stato di € 48.875.238,09, il cui utilizzo può avvenire nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa statale vigente.

 

     Art. 8. (Spesa per il personale) [1]

     1. Le risorse destinate al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato per il personale dirigente restano invariate, nel loro ammontare, rispetto a quelle dell'anno 2004, fatti salvi gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente.

 

     Art. 9. (Integrazione alla legge regionale 12 gennaio 2000, n. 5)

     1. L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 5, recante "Nuove norme in materia di promozione culturale"è così integrato: “d) istituisce la "Fondazione Molise – Cultura”.

 

     Art. 10. (Rifinanziamenti)

     1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2006 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento esaurite, per quanto concerne la loro validità finanziaria, per gli importi determinati nella misura indicata nella tabella "A" allegata alla presente legge.

     Per gli esercizi 2007 e 2008 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.

 

     Art. 11. (Norma di carattere fiscale)

     1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2004, n. 39, recante "Disposizioni per l'applicazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva dell'addizionale per le utenze esenti" è sostituito dal seguente:

     "4. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano è fissata, per tutte le utenze industriali, nell'aliquota unica di Euro 0,0052, fatta eccezione per quelle che operano nei Comuni montani di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 16 aprile 2003".

 

     Art. 12. (Istruzione)

     1. La legge regionale 10 ottobre 2005, n. 31, recante "Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia non statali e nelle scuole primarie non statali e paritarie", si applica ai procedimenti relativi agli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006, sorti in vigenza della normativa anteriore, abrogata, ed ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge 16 ottobre 2005, n. 31.

 

     Art. 13. (Disposizioni transitorie per il corretto inserimento degli impianti colici nel paesaggio)

     1. Nelle more dell'approvazione definitiva del Piano energetico ambientale, la Giunta regionale, in applicazione del comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, regolamenta i tempi e le modalità per la verifica della coerenza delle richieste in istruttoria e delle autorizzazioni rilasciate per l'installazione di impianti eolici. Sono oggetto di verifica di coerenza, ai sensi del presente articolo, tutte le autorizzazioni rilasciate a cui non ha fatto seguito l'inizio dei lavori.

 

     Art. 14. (Pubblicazione)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 4 maggio 2015, n. 8.