§ 4.1.94 - L.R. 18 luglio 2008, n. 21.
Proroga delle gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende sanitarie regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:18/07/2008
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 4.1.94 - L.R. 18 luglio 2008, n. 21.

Proroga delle gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende sanitarie regionali.

(B.U. 21 luglio 2008, n. 17)

 

Art. 1.

1. Le gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende sanitarie locali della Regione Molise - ZONE -, istituite con legge regionale del 14 maggio 1997, n. 11, poste in liquidazione con legge regionale del 1° aprile 2005, n. 9 e già prorogate al 30 giugno 2008 con legge regionale del 31 dicembre 2007, n. 32, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2008.

 

     Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la gestione liquidatoria delle disciolte Aziende sanitarie è svolta dalla A.S.Re.M..

1-bis. I rapporti di debito e credito derivanti dalle disciolte Aziende sanitarie locali (ASL nn. 1, 2, 3 e 4) restano a carico della gestione liquidatoria e sono gestiti direttamente dal Commissario liquidatore [1].

1-ter. Il Commissario liquidatore, di cui al successivo articolo 3, adotta ogni provvedimento necessario a mantenere in capo alle gestione liquidatoria i crediti e i debiti delle soppresse Aziende sanitarie [2].

 

     Art. 3.

1. A far data dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono attribuite al Direttore Generale A.S.Re.M. le funzioni di Commissario Liquidatore delle disciolte Aziende sanitarie regionali.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Comma inserito dall'art. 56 della L.R. 18 aprile 2014, n. 11 e così sostituito dall'art. 49 della L.R. 4 maggio 2015, n. 8.

[2] Comma inserito dall'art. 56 della L.R. 18 aprile 2014, n. 11.